Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 110 del 12 Maggio 2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 aprile 2008
Applicazione di misure compensative ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni finanziarie per l'esercizio della professione di estetista.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e
l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;
Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
Considerate le competenze attribuite al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale secondo l'art. 5 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206;
Considerata, secondo quanto previsto all'art. 24 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con
decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole
professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento,
la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui
agli articoli 23 e 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206;
Visto l'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:

Art. 1.
Individuazione della Direzione generale competente
1. Alla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la
formazione e' attribuita la competenza a provvedere sulle domande di
riconoscimento di qualifiche professionali nei casi previsti al
comma 1, lettera 1) e per le attivita' di cui al comma 3, lettera e)
dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
individuate nell'allegato IV, Lista II, punto 4) classe ex 851 e 855.
2. La stessa amministrazione e' altresi' competente per le domande
di riconoscimento, relative alle qualifiche professionali di cui al
comma 1, conseguite in ambito non comunitario, nei casi disciplinati
dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni
del presente decreto.

Art. 2.
Procedura amministrativa per il riconoscimento
delle qualifiche professionali
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, procede
all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al
predetto art. 1, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indicendo apposita Conferenza di
servizi.
2. Alla Conferenza dei servizi, nominata ai sensi dell'art. 14
della legge n. 241/1990, sono chiamati a partecipare i rappresentanti
delle amministrazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri; la
Conferenza dei servizi, sentito un rappresentante nazionale della
categoria professionale interessata, valuta ciascuna istanza di
riconoscimento ed esprime parere motivato, redigendone un apposito
verbale.
3. L'amministrazione procedente emette, in conformita' al parere
espresso dalla Conferenza dei servizi, motivato decreto direttoriale
con le indicazioni dettagliate in merito all'eventuale applicazione
di misura compensativa; copia del decreto direttoriale e' trasmessa
al richiedente il riconoscimento ed all'Autorita' regionale
territorialmente competente, in riferimento alla residenza del
richiedente, ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova
d'esame o al tirocinio di adattamento.
4. A seguito della comunicazione del superamento della prova
d'esame o del tirocinio, da parte della regione di competenza, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia al
richiedente un decreto direttoriale di riconoscimento del titolo
professionale conseguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che
consentira' l'iscrizione agli uffici preposti per l'esercizio della
professione.

Art. 3.
Misure compensative
1. Nell'ambito delle procedure di cui al predetto art. 1, qualora
non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non
superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito
non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 la scelta
della misura compensativa e' rimessa all'amministrazione.
2. La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova scritta
o pratica e orale, o in una prova orale, sulla base dei contenuti
delle materie stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge
4 gennaio 1990, n. 1, e legge 21 marzo 1994, n. 352; l'esame
teorico-pratico sara' organizzato dalla regione territorialmente
competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni
d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture
autorizzate.
3. Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso
formativo, della durata non superiore a tre anni, dovra' essere
svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorita'
regionale territorialmente competente, e vertera' sulle materie
elencate nell'art. 4 del presente decreto; a conclusione del periodo
stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si e' svolto comunica
l'esito con apposito verbale all'autorita' regionale, la quale lo
trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la
formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori.
4. In caso di esito sfavorevole la prova d'esame o il tirocinio
potranno essere ripetuti non prima di sei mesi.

Art. 4.
Elenco delle discipline
1. Ai sensi del comna 3 dell'art. 23 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, sono individuate le seguenti discipline ai
fini dello svolgimento delle misure compensative, conformemente a
quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, di disciplina
dell'attivita' di estetista, e dalle disposizioni integrative
contenute nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 marzo 1994, n. 352, recante i contenuti
tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al
fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista:
a) formazione di base al ruolo:
1) psicologia e cultura generale;
2) etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto
sulle materie contrattuali e del lavoro;
3) nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore
per l'esercizio dell'attivita';
4) conoscenza di una lingua estera;
b) formazione alla professionalita':
1) nozioni di chimica con particolare riferimento alla chimica
cosmetologia;
2) nozioni di fisiologia, di anatomia e dermatologia;
3) nozioni di igiene e alimentazione;
4) tecnica professionale e fisica applicata;
5) laboratorio, con particolare riferimento al massaggio estetico
del corpo, estetica, trucco e visagismo;
c) formazione imprenditoriale:
1) nozioni di gestione aziendale;
2) tecniche di mercato;
3) nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;
4) disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per
l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale;
d) sviluppo alla professionalita':
1) cosmetologia;
2) dermatologia;
3) dietologia;
4) utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per l'uso
estetico in rapporto all'evoluzione tecnologia delle stesse;
5) cognizioni di informatica applicata alla professione di
estetista.
2. Ai fini dello svolgimento delle misure compensative i
richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche;
l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana, o in altra
lingua individuata secondo le disposizioni vigenti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.
Commissione esaminatrice e svolgimento della prova
1. Lo svolgimento dell'esame teorico-pratico e' presieduto da una
commissione costituita dall'autorita' regionale territorialmente
competente alla quale partecipano:
a) un componente designato dall'autorita' regionale;
b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del
Ministero della pubblica istruzione;
c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle
organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale;
f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato
o un suo delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'art. 3 del
presente decreto.
2. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido
documento di riconoscimento.
3. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si
intendera' superata se, a conclusione della stessa, la commissione
d'esame avra' espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il
richiedente.
4. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
Previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per
l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti
istruttori.
6. In caso di esito sfavorevole il richiedente potra' essere
riammesso a ripetere la prova non prima di sei mesi.

Art. 6.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto
valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 e sue eventuali successive modificazioni.

Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Le spese sostenute per l'organizzazione della misura
compensativa sono a carico della regione, nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla propria normativa, o in subordine del richiedente in
ragione del costo effettivo del servizio.

Art. 8.
Efficacia e pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di
pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro: Damiano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it