IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro
temporaneo nei porti;
Visto l'art. 1, comma 1191 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che destina 12.000.000 di euro alla concessione, per l'anno 2007, di
un'indennita' pari al trattamento massimo d'integrazione salariale
straordinaria ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo
nei porti, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
Tenuto conto delle conclusioni alle quali si e' pervenuti al
termine dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale a seguito dell'accordo
intervenuto il 7 novembre 2006 tra gli organi di vertice di questi
Ministeri concertanti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Preso atto che, a seguito del predetto accordo, la soluzione delle
problematiche riguardanti la definizione a regime di una specifica
normativa in materia d'integrazione salariale da riconoscere ai
lavoratori del settore per le giornate di mancato avviamento al
lavoro e' stata demandata ad un apposito provvedimento legislativo in
corso di definizione;
Consultati sulla materia oggetto del presente decreto i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro di settore maggiormente rappresentative a livello
nazionale, dell'I.N.P.S. e dell'ASSOPORTI, nella riunione tenutasi il
giorno 12 dicembre 2007, con la quale e' stato comunicato al
Ministero dei trasporti che la Direzione ha provveduto ad impegnare
le risorse finanziarie previste per la corresponsione ai lavoratori
di cui al presente decreto dell'indennita' prevista dall'art. 1,
comma 1191 della legge n. 296/2007;
Decreta:
Art. 1.
L'indennita' pari al trattamento massimo d'integrazione salariale
straordinaria prevista dall'art. 1, comma 1191, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei lavoratori portuali che
prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' concessa alle condizioni e in base ai criteri
stabiliti dal presente decreto.
Art. 2.
L'indennita' di cui all'art. 1 spetta ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle:
a) imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e
5, della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal
2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto
alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle
dotazioni organiche stabilite dalle competenti autorita' portuali o
marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato
lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), della legge n. 84/1994, ai quali, ai sensi dell'art. 17,
comma 4, della stessa legge, e' garantita la continuita' del rapporto
di lavoro nei confronti delle predette imprese o agenzie autorizzate;
b) societa' derivate dalla trasformazione delle ex compagnie
portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n.
84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006
assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle
prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 3.
Ai lavoratori di cui all'art. 2 e' riconosciuta un'indennita' pari
a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione
salariale straordinaria previsto per l'anno 2007 dalle vigenti
disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli
assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro (comprese le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite
festive) durante la quale il lavoratore sia risultato disponibile.
Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di
ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate
effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero
delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'.
Art. 4.
L'erogazione dell'indennita' da parte dell'I.N.P.S. e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per
ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al
lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base alle
dichiarazioni rese, sotto la propria responsabilita', dai legali
rappresentanti delle imprese o delle agenzie presso le quali i
lavoratori sano occupati e agli accertamenti effettuati in sede
locale dalle Autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
Autorita' marittime sulla veridicita' di tali dichiarazioni.
Art. 5.
Il diritto all'indennita' decade, nel corso dell'anno 2007, dal
giorno in cui:
a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5, legge n. 84/1994)
assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di
lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche
stabilite dalle autorita' portuali o marittime, salvo che tali
assunzioni non riguardino lavoratori provenienti dalle societa' di
cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;
b) la societa' derivata dalla trasformazione della ex compagnia
portuale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n.
84/1994, assume a tempo indeterminato personale addetto alle
prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 6.
La concessione dei trattamenti di cui al presente decreto puo'
essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 12.000.000
di euro, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1.
occupazione sui fondi impegnati con decreto del direttore generale
degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3350 del 9 luglio
2007, registrato al conto impegni n. 14 sul capitolo 7202 - U.P.B.
3.2.3.1. - Occupazione.
Art. 7.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
l'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e
a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato