IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del
21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di
pagamento unico, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del
21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della
condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di
gestione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per
l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e
successive modificazioni;
Considerato che l'art. 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.
1782/2003, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008,
stabilisce che le parcelle agricole dichiarate ai fini del regime di
pagamento unico devono essere a disposizione dell'agricoltore ad una
data prestabilita;
Considerato che occorre fissare la data in cui gli agricoltori
devono avere a disposizione le superfici dichiarate ai fini del
regime di pagamento unico;
Decreta:
Articolo unico
1. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto dichiarati
dall'agricoltore, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale
5 agosto 2004, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore
alla data del 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda
unica.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1,
del decreto ministeriale 5 agosto 2004, che demandano all'agricoltore
la fissazione delle date di inizio del periodo di tempo in cui avere
a disposizione le superfici dichiarate.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 marzo 2008
Il Ministro: De Castro
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato