LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli
ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»
secondo il quale i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un
ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto
delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob
secondo le rispettive competenze;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli
ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» ai
sensi del quale la Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
numero 1 dello stesso decreto, nonche' revoca, con le medesime
modalita', le designazioni gia' effettuate;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del
5 giugno 2003, recante la definizione dei criteri di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai
sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia;
Considerato che, a seguito della recente evoluzione nel settore dei
sistemi di pagamento, e' opportuno dettare le citate prescrizioni per
tutti i sistemi designati dalla Banca d'Italia, mediante un unico
provvedimento recante criteri di validita' generale, che abroga il
precedente Provvedimento del 5 giugno 2003.
Dispone:
1. I sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 fissano il
momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel
rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di
assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di
regolamento titoli.
2. Gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli
ordini di trasferimento con modalita' che ne assicurino l'esatta e
oggettiva determinazione. In particolare, tale momento non deve
essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano
certi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per
l'ordinante.
3. Per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi
designati ai sensi della Direttiva 98/26/CE, tale momento coincide
con quello di immissione nel sistema di provenienza.
4. E' abrogato il Provvedimento del Governatore della Banca
d'Italia del 5 giugno 2003.
Roma, 30 aprile 2008
Il Governatore: Draghi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato