Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 110 del 12 Maggio 2008

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 30 aprile 2008
Definizione delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, per i sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia.

LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli
ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»
secondo il quale i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un
ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto
delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob
secondo le rispettive competenze;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli
ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli» ai
sensi del quale la Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
numero 1 dello stesso decreto, nonche' revoca, con le medesime
modalita', le designazioni gia' effettuate;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del
5 giugno 2003, recante la definizione dei criteri di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001, relativamente ai
sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia;
Considerato che, a seguito della recente evoluzione nel settore dei
sistemi di pagamento, e' opportuno dettare le citate prescrizioni per
tutti i sistemi designati dalla Banca d'Italia, mediante un unico
provvedimento recante criteri di validita' generale, che abroga il
precedente Provvedimento del 5 giugno 2003.
Dispone:
1. I sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2001 fissano il
momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema nel
rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di
assicurare il coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di
regolamento titoli.
2. Gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli
ordini di trasferimento con modalita' che ne assicurino l'esatta e
oggettiva determinazione. In particolare, tale momento non deve
essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento siano
certi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per
l'ordinante.
3. Per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi
designati ai sensi della Direttiva 98/26/CE, tale momento coincide
con quello di immissione nel sistema di provenienza.
4. E' abrogato il Provvedimento del Governatore della Banca
d'Italia del 5 giugno 2003.

Roma, 30 aprile 2008

Il Governatore: Draghi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it