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Gazzetta Ufficiale N. 121 del 24 Maggio 2008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2008

Misure di prevenzione e di gestione delle crisi previste nei programmi operativi delle organizzazioni e associazioni dei produttori e del settore ortofrutticolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del
mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del
26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore
ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e
2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE)
n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e
che abroga il regolamento (CE) n. 2002/96, ed in particolare l'art.
12 che prevede che gli Stati membri elaborano una Strategia nazionale
in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato
ortofrutticolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del
21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore
degli ortofrutticoli, ed in particolare l'art. 57 relativo alla
Strategia nazionale e gli articoli 74 e seguenti relativi alle misure
di prevenzione e gestione delle crisi;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di
adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 e relativi
allegati, recante la conferma del Piano assicurativo 2007, per la
copertura dei rischi agricoli del 2008;
Considerato che il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione,
all'art. 74, da' facolta' allo Stato membro di decidere quali misure
di prevenzione e gestione delle crisi applicare sul proprio
territorio;
Considerato che la nuova OCM di settore e' applicata dal 1° gennaio
2008;
Ritenuto prioritario elaborare una Strategia nazionale, relativa,
in particolare, alle misure di prevenzione e gestione delle crisi
eleggibili ed alle condizioni e procedure per l'applicazione delle
stesse, con riferimento all'anno 2008, al fine di consentire alle
organizzazioni dei produttori di modificare in tempi brevi i
programmi operativi, approvati ai sensi del regolamento 2200/96, per
includervi gli strumenti per la gestione e prevenzione delle crisi;
Tenuto conto che le misure di prevenzione e gestione delle crisi,
da applicare sul territorio, dovranno essere efficaci, controllabili
da parte degli organismi competenti e di facile applicazione ed
appare quindi necessario selezionare solo le misure rispondenti a
tali finalita';
Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale
delle nuove disposizioni comunitarie;
Ritenuto necessario attuare i controlli previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e dal presente decreto, anche tramite
l'utilizzo del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 20 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
Misure di prevenzione e gestione delle crisi applicabili

1. I programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e
delle associazioni di OP, al fine del perseguimento dell'obiettivo di
prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati
ortofrutticoli, possono prevedere una o piu' delle seguenti misure di
prevenzione e gestione delle crisi:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli
ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto.


Art. 2.
Definizioni

1. Per prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti
non posti in vendita si intendono i prodotti che sono ritirati dal
mercato ai sensi ed in conformita' con quanto previsto dagli
articoli 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della
Commissione.
2. Per raccolta prima della maturazione o raccolta verde si intende
la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su
una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I
prodotti non devono essere gia' stati danneggiati prima della
raccolta verde da avversita' atmosferiche, fitopatie o in altro modo.
La raccolta verde o la mancata raccolta sono pratiche supplementari e
differenti rispetto alle normali pratiche culturali.
3. Per mancata raccolta si intende la mancata effettuazione della
raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie
nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei
prodotti a causa di avversita' atmosferiche o fitopatie non e'
tuttavia considerata mancata raccolta.
4. Per promozione e comunicazione si intendono quelle misure
complementari ad eventuali altre azioni di promozione e
comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad
opera dell'organizzazione dei produttori o dell'associazione di
organizzazioni di produttori interessata.
5. Per assicurazione del raccolto si intendono quelle misure
finalizzate a contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e
a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione dei
produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamita'
naturali, avversita' atmosferiche o eventualmente fitopatie o
infestazioni parassitarie.


Art. 3.
Misure di ritiro dal mercato

1. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza
circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le
OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere
azioni di monitoraggio del mercato in collaborazione con
l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di
rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.
2. Le procedure operative relative alle operazioni di ritiro dal
mercato da parte dell'organizzazione di produttori, laddove
compatibili con la nuova regolamentazione comunitaria, sono le
medesime previste dal regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione
del 21 gennaio 2004 e relativi provvedimenti nazionali di attuazione.
3. L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati
nell'allegato X del regolamento n. 1580/07 della Commissione, e' il
seguente:
Tabella 1

=====================================================================
Prodotto | Euro/100 kg
=====================================================================
Kiwi | 24,8
Carota | 8,0
Cetriolo | 16,8
Cipolla | 8,0
Fagiolini | 16,8
Kaki | 15,0
Susine | 24,8
Zucchine | 14,4
Carciofi | 26,0
Finocchi | 18,0
Peperoni | 14,4
Broccoli | 20,0
Insalate | 28,0
Spinaci | 12,0
Fragole | 140,0

4. Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del
sostegno massimo sara' stabilito dalle Regioni e Province autonome
competenti, sulla base dei criteri utilizzati per la redazione della
Tabella 1.
5. I prodotti soggetti al ritiro dal mercato possono essere
destinati, oltre che alla distribuzione gratuita, come disciplinata
dalla normativa comunitaria e nazionale, anche alla realizzazione di
biomasse, biodegradazione e/o compostaggio, alimentazione animale,
alla distillazione in alcol e alla trasformazione industriale no
food. Le modalita' applicative sono quelle riportate nell'allegato 1
al presente decreto.


Art. 4.
Raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

1. L'attivazione degli interventi della raccolta prima della
maturazione e della mancata raccolta e' possibile previa
presentazione di una analisi della situazione e/o previsione di
mercato operata dal soggetto richiedente (OP, AOP), alle Regioni e
Province autonome competenti. L'analisi, al fine di evitare
distorsioni della concorenza, deve essere convalidata
dall'Osservatorio di cui al comma 2.
2. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza
circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le
OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere
interventi di monitoraggio del mercato in collaborazione con
l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di
rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.
3. I predetti interventi sono applicabili alle specie frutticole
ed orticole di cui alla Tabella 2.
4. L'indennita' riconoscibile e' calcolata sulla base dei
massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati
nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 e per taluni
prodotti indicati nella Tabella 1 del presente decreto, applicando
delle rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche
agrarie ISTAT anni 2005, 2006 e 2007, al fine di consentire la
quantificazione di un'indennita' riconoscibile per singola specie per
ettaro, come da Tabella 2:
Tabella 2

----> Vedere a pag. 15 <----

Colonna a): sono riportate le specie per cui si intendono attivare,
in via sperimentale, per l'anno 2008, le misure.
Colonna b): sono riportati i massimali di sostegno gia' fissati
nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 e al punto 3
dell'art. 3 del presente decreto.
Colonna c): sono riportate le rese medie per ettaro ricavate dalla
media risultante dalle statistiche ISTAT anni 2005, 2006 e 2007.
Colonna d): il valore di indennizzo e' aumentato del 10% in quanto
si ritiene che la misura venga applicata solo in situazioni di
sovrapproduzione media stimata del 10%.
Colonna e): rappresenta l'indennizzo max riconoscibile per ogni
misura (regolamento CE n. 1580/07, art. 86, paragrafo 4, lettera b).
Colonna f): viene riportato il valore dell'indennizzo con un
abbattimento medio del 20% per ambedue le misure.
5. I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:
l'intervento puo' essere limitato a singole varieta' della stessa
specie;
la dimensione minima alla quale e' applicabile l'intervento e'
costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la
produzione delle varieta' indicate dall'OP e coltivate
sull'appezzamento dichiarato);
l'intervento e' applicabile se la parcella (appezzamento-varieta)
presenta una produzione quali-quantitativa che puo' definirsi
normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili
danni riconducibili ad avversita' atmosferiche (gelate, grandine,
ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della
produzione superiore al 35%;
la coltura deve essere condotta nel rispetto della GAP o dei
disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla
singola coltura (per denaturazione si intende l'operazione che rende
i frutti e gli ortaggi non piu' idonei alla commercializzazione. Ad
es. interramento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di
ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione
nell'interfila nel caso di piante da frutto);
le Regioni definiscono delle condizioni specifiche di
denaturazione del prodotto in campo al fine di evitare problemi di
ordine ambientale e fitosanitario.
6. La tempistica e gestione tecnico/amministrativa dell'intervento
e' la seguente:
a) al momento della presentazione del programma operativo (o
della integrazione al programma operativo, per il 2008), ai fini di
una eventuale notifica di attivazione dell'intervento, devono essere
indicate le probabili colture (specie e/o varieta' interessate con le
rispettive superfici complessive) ed il metodo di denaturazione che
si intende applicare;
b) in caso di necessita' di applicazione della misura, la
notifica dell'intervento deve essere presentata alla Regione
competente venti giorni prima della data del presunto raccolto per le
specie orticole e trenta giorni prima della data del presunto
raccolto per le specie frutticole, con allegata la seguente
documentazione:
analisi della situazione di mercato a giustificazione
dell'intervento sulla singola specie, di cui al comma 1;
elenco delle aziende socie interessate all'intervento con
indicazione delle superfici e degli estremi catastali degli
appezzamenti (parcelle) oggetto dell'intervento;
dichiarazione di impegno a mantenere la coltura in condizioni
tali da non creare danno ambientale o essere fonte di infezione;
indicazione della metodologia utilizzata per la denaturazione;
indicazione dei giorni in cui si intende procedere, assicurando
che le date siano precedenti alla data normale del raccolto per
quella specie e varieta';
indicazione dei tecnici responsabili dell'OP/AOP per il
procedimento e loro recapito telefonico;
c) comunicazione 7 giorni lavorativi prima, pena la decadenza,
relativamente alle operazioni fisiche, indicando la giornata e
l'orario in cui si intende operare.
7. Il controllo da parte dell'Ente pubblico competente deve essere
effettuato su tutte le superfici oggetto dell'intervento,
prima/durante/dopo l'effettuazione dell'intervento. Il controllo
riguarda i seguenti aspetti:
identita' delle parcelle e loro estensione;
stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori
metereologici o da selvaggina;
presenza di erbe infestanti oltre la norma;
presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
che non siano state fatte asportazioni di prodotto non
denaturato;
corretta ed efficace denaturazione;
rispondenza della tempistica delle operazioni.


Art. 5.
Promozione e comunicazione

1. L'attivazione degli interventi di promozione e comunicazione,
nell'ambito della prevenzione e gestione delle crisi, e' possibile
previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi
della possibile situazione e/o previsione di mercato operata dal
soggetto richiedente (OP, AOP).
2. Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza
circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le
OP e AOP e le loro forme associate riconosciute possono svolgere
azioni di monitoraggio del mercato in collaborazione con
l'Osservatorio ortofrutta operante presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in coerenza con la rete di
rilevazione di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000.
3. Gli interventi di comunicazione e promozione, da attuare
all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, sono
complementari ad eventuali altre azioni di promozione e
comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad
opera dell'organizzazione dei produttori interessata.


Art. 6.
Assicurazione del raccolto

1. Gli interventi relativi all'assicurazione del raccolto sono
definiti dall'ISMEA.


Art. 7.
Disposizioni generali

1. Qualora l'aiuto finanziario comunitario venga utilizzato anche
per il finanziamento delle misure previste nel presente decreto,
sara' possibile per i programmi operativi apportare le varianti
previste dal regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione, con
riferimento alle predette misure di prevenzione e gestione delle
crisi.
2. Tutti i controlli previsti nel presente decreto saranno
effettuati anche tramite l'accesso alla Banca Dati SIAN.
3. Il presente decreto e' applicabile con riferimento all'anno
2008. Per le successive annualita' sara' redatto un nuovo decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 marzo 2008
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 400


Allegato 1
Approvazione della misura.
Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi
operativi, le Regioni verificano, per i prodotti interessati che:
a) i ritiri costituiscono uno strumento di stabilizzazione a
breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi;
b) i ritiri non devono in nessun caso costituire uno sbocco
alternativo al mercato;
c) i ritiri non devono perturbare la gestione del mercato dei
prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.
Rendicontazione delle operazioni di ritiro.
Per poter ricevere l'aiuto comunitario, le OP devono presentare
idonei documenti giustificativi che attestano:
a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio
della campagna;
b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un
certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei
prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la
distillazione, l'alimentazione animale;
d) l'avvenuta autorizzazione delle operazioni di ritiro da
parte della Regione, per i rispettivi quantitativi, alle condizioni
di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento CE n. 103/2004.
Nel caso di prodotti sottoposti ad un processo di compostaggio o
biodegradazione direttamente da parte dell'O.P. e/o in caso di
consegna dei prodotti ad un terzo si dovra', in ogni caso, dimostrare
con idonea documentazione il rispetto della disciplina nazionale
sulle azioni ambientali.
All'atto dell'esame della rendicontazione del programma operativo
le Regioni verificano, per l'insieme dei quantitativi non messi in
vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti
dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto e'
riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.
Destinazione dei prodotti ritirati.
I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4
lettere a) e b) del regolamento CE 1182/07;
b) realizzazione di biomasse;
c) alimentazione animale;
d) distillazione in alcool;
e) trasformazione industriale no food.
Solo qualora nessuna delle destinazioni sopra indicate fosse
possibile viene ammessa la biodegradazione o compostaggio.
Rispetto dell'ambiente.
Le operazioni di ritiro devono rispettare la disciplina nazionale
per le azioni ambientali contenuta nell'ambito della strategia
nazionale.
La cessione di prodotti all'industria di trasformazione e'
possibile solo a condizione che cio' non comporti distorsioni di
concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunita'
o per i prodotti importati.
Le organizzazioni di produttori e le associazioni di
organizzazioni di produttori hanno rapporti diretti con i soggetti
privati, selezionati, nel caso ci sia un pagamento del prodotto,
sulla base della migliore offerta, di almeno tre preventivi.

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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