IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51;
Visto l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per consentire l'esercizio di funzioni giudiziarie a
magistrati onorari, in ragione delle disfunzioni che la cessazione
della loro attivita' recherebbe agli uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il
31 dicembre 2009».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato