IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina sanitaria, a norma
dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norma
per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5
della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)» e, in particolare l'art. 2, comma 283, secondo
cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari
minorili, nei centri di prima accoglienza e negli ospedali
psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti le modalita' e i criteri per il trasferimento,
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia
al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali, afferenti alla sanita' penitenziaria;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 14 e 18 marzo 2008;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in data 20 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 2,
comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalita', i
criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei
rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali
relativi alla sanita' penitenziaria.
Art. 2.
Trasferimento delle funzioni sanitarie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, vengono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le
funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso
alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i
minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il
mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui
all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche' per il collocamento, disposto dall'autorita'
giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani
adulti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272. Le regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite
con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie locali
comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono
ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di
riferimento.
2. Nell'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi del
comma 1, le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso
le Aziende sanitarie locali in conformita' ai principi definiti dalle
linee guida di cui all'al-legato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 3.
Trasferimento dei rapporti di lavoro
1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del
15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia, e'
trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario
nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e
i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e
ai profili di cui alla allegata tabella B, viene inquadrato nelle
corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle
aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della
medesima tabella B, che costituisce parte integrante del presente
decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennita'
professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di
inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della
categoria di inquadramento, e' determinata, facendo riferimento ai
parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, tenendo conto
del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio
tabellare e dell'indennita' penitenziaria, determinati anch'essi
sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio
2006/2007, decurtato del valore della predetta indennita'
professionale specifica; ove l'importo cosi' determinato non
corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di
inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente
inferiore e la differenza e' mantenuta come assegno ad personam. Con
il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che
dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva
del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio
prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene
interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali
ed economiche. Per i dirigenti medici penitenziari il trattamento
economico e' determinato sulla base del corrispondente profilo del
Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verra'
assegnato dalle aziende sanitarie locali. Il valore delle classi di
stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa
data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a
titolo di retribuzione individuale di anzianita'. Qualora l'importo
del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data
per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti
maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova
posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata come
assegno ad personam.
3. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di
psicologo viene inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento
nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del
Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base
al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali,
definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in
fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della
dirigenza sanitaria non medica.
4. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi
della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo
2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario
nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi
penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad
essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla
relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con
scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di
dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e
servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e'
consentita la facolta' di optare tra le Aziende sanitarie locali in
ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui
all'art. 2 del presente decreto.
6. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la
continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata
ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie locali del
Servizio sanitario nazionale nel cui territorio sono ubicati gli
istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento
possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite
convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi,
redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della
collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
7. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro
trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito
decreto direttoriale del direttore generale del personale del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore
generale del personale del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unita' da
trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto alle
regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e alle province
autonome e' indicato nell'al-legato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Il Fondo unico di amministrazione del Ministero della giustizia
viene ridotto della quota corrispondente al trattamento erogato al
personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo.
9. A seguito del trasferimento del personale di ruolo, le vigenti
dotazioni organiche del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia sono conseguentemente ridotte in misura
corrispondente alle unita' di personale trasferite, in attuazione
dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero
della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di
assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento
delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei
concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il
reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del
trasferimento al Servizio sanitario nazionale.
Art. 4.
Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali
1. Le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle
attivita' sanitarie di proprieta' del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia, cosi' come elencati, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in apposito inventario redatto dal Ministero della giustizia e
trasmesso alle singole regioni e da esse convalidato con apposito
atto formale, vengono trasferiti, in base alle competenze
territoriali, alle Aziende sanitarie locali, con la sottoscrizione di
un verbale di consegna. I suddetti beni entrano a far parte del
patrimonio delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e vengono sottoposti al regime giuridico di cui al
citato art. 5.
2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, cosi'
come elencati in apposito inventario alla data del 31 dicembre 2007
redatto dal Ministero della giustizia e trasmesso alle singole
regioni e da esse convalidato con apposito atto formale, sono
concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle
Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nel cui
territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di
riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo
schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli inventari dovranno includere anche i locali gia'
utilizzati gratuitamente dalle aziende sanitarie per attivita'
connesse alle patologie da dipendenza.
Art. 5.
Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia
1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria, sono trasferite alle regioni le funzioni sanitarie
afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel
territorio delle medesime. Le attrezzature, gli arredi e i beni
strumentali afferenti alle attivita' sanitarie, sono trasferiti, con
le modalita' di cui all'art. 4, alle Aziende sanitarie locali
territorialmente competenti. Le regioni disciplinano gli interventi
da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformita' ai
principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 1, e'
istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
apposito comitato paritetico interistituzionale.
Art. 6.
Trasferimento risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale
delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le
risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio
sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8
milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno
2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al lordo
dell'accantonamento operato ai sensi dell'art. 1, comma 507, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tenuto conto per l'anno 2008 di
quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto le risorse
finanziarie di cui al comma 1, sono ripartite tra le regioni, sulla
base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei
servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonche' dei
flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali per
il tramite delle regioni delle risorse finanziarie di cui al comma 1
e comunque non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le
funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento
per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di
competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario
nazionale.
4. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri
a carico della finanza pubblica superiori all'ammontare delle risorse
complessivamente trasferite al Servizio sanitario nazionale ai sensi
del comma 1.
Art. 7.
Rapporti di collaborazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sono definite le forme di
collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e sono regolati
i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e
l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da
dipendenza.
Art. 8.
Trasferimento alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti e dalle
correlate norme di attuazione si provvede a trasferire alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano le
funzioni, i compiti, le risorse umane, finanziarie e organizzative
trasferiti dal presente decreto alle regioni a statuto ordinario.
2. Nelle more dell'attuazione da parte delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle
disposizioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a
svolgere le relative funzioni e le corrispondenti risorse umane,
finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al
bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto
trasferimento.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2008
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro della giustizia
Scotti
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 60
Allegato A
Allegati da pag. 7 a pag. 20
Allegato B al D.P.C.M. ......................
Allegato a pag. 21
Allegato C
Allegati da pag. 22 a pag. 25
Allegato D
Allegati da pag. 26 a pag. 31
Allegati
pag.7
pag.8
pag.9
pag.10
pag.11
pag.12
pag.13
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
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