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Gazzetta Ufficiale N. 125 del 30 Maggio 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008

Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre
2005, n 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione, allo scopo di «accrescere la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative
applicazioni industriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le
modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della
medesima Agenzia e sono stati delegati al Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione in carica i poteri di
indirizzo e vigilanza sulla medesima Agenzia;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 ove si
prevede che, per le attivita' preordinate all'approvazione dello
statuto ed all'avvio dell'Agenzia, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 gennaio 2008 con il quale il dott. Ezio Andreta e' stato nominato
commissario dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione con il compito di svolgere gli adempimenti finalizzati
all'approvazione dello statuto e all'avvio dell'Agenzia;
Vista la bozza di statuto predisposta dal Commissario dell'Agenzia
e trasmessa al Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione in data 27 marzo 2008;
Ritenuto di dover approvare lo statuto con le modalita' previste
dall'art. 1, comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre
2005, n 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella
pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, prof. Luigi
Nicolais;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.
Roma, 8 aprile 2008
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais


Allegato
STATUTO DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE
DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Art. 1.
Personalita' e sede
1. L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione, di seguito denominata Agenzia, e' persona giuridica di
diritto pubblico ad ordinamento autonomo, istituita dall'art. 1,
comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
disciplinata dal presente Statuto, dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile.
2. L'Agenzia, che ha sede legale a Milano, puo' creare altre sedi
in Italia e all'estero, in relazione alle proprie funzioni ed
attivita'.
3. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di
seguito denominata «Autorita' vigilante», e' soggetta al controllo
della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Art. 2.
Finalita'
1. L'Agenzia promuove l'innovazione nel tessuto economico del
Paese e contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca e dell'innovazione collaborando e coordinando la sua azione
con le istituzioni e gli organismi europei,nazionali e regionali
aventi analoghe finalita'.
2. L'Agenzia:
a) svolge compiti di supporto e di istruttoria
tecnico-scientifica, economica e finanziaria nell'ambito della
valutazione dei progetti di innovazione industriale ed in particolare
di quelli previsti dall'art. 1, commi 842 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) promuove e coordina le attivita' finalizzate alle previsione
delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed
economico;
c) svolge compiti di promozione e coordinamento di appositi
percorsi formativi, nonche' di accompagnamento dei processi di
innovazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla
normativa vigente al Ministero dell'universita' e della ricerca;
d) realizza studi e ricerche sui modelli di collaborazione
pubblico-privato in materia di innovazione industriale.
Art. 3.
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato tecnico scientifico.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni ed i
relativi incarichi sono rinnovabili una sola volta.
Art. 4.
Presidente
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
2. Il presidente e' scelto tenendo conto di requisti di alta
competenza e professionalita' nella gestione della ricerca e
dell'innovazione, acquisiti nella direzione di strutture pubbliche o
private di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale.
3. Al presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio
preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e
lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi
all'attivita' promozionale dell'Agenzia;
d) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio
di amministrazione;
e) provvede all'adozione degli atti delegati dal consiglio di
amministrazione;
f) formula al consiglio di amministrazione la proposta per la
designazione dell'incarico di direttore generale;
g) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del
logo dell'Agenzia sulla base dei criteri adottati dal consiglio di
amministrazione.
h) esercita le funzioni di datore di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) espleta ogni altro compito a lui demandato dalle leggi e dai
regolamenti.
4. Nei casi di necessita' ed urgenza, ovvero nei casi in cui il
consiglio di amministrazione non sia validamente costituito ai sensi
dell'art. 5, comma 2, il Presidente puo' adottare i provvedimenti di
competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
a) liti attive e passive;
b) accettazione di lasciti e donazioni;
c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti
istituzionali nonche' alla gestione amministrativa dell'Agenzia.
5. I provvedimenti adottati dal presidente ai sensi del comma 4
vengono sottoposti, non oltre trenta giorni dalla loro adozione, alla
ratifica del consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente puo' conferire, sentito il consiglio di
amministrazione, specifici incarichi per materie e per progetti a
membri del consiglio di amministrazione. Le modalita' di attuazione
degli incarichi sono definite nel regolamento di organizzazione
ovvero nel relativo atto di incarico. Il presidente nomina, sentito
il consiglio di amministrazione, un vice presidente tra i membri del
consiglio di amministrazione.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal
presidente, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, designati
rispettivamente uno dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, uno dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dello sviluppo
economico, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, tre
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed uno dalla regione
Lombardia, d'intesa con la provincia di Milano ed il comune di
Milano.
2. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con
la nomina dei due terzi dei suoi componenti. Il consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'Agenzia ovvero, in
sua assenza, dal vice presidente, si intende regolarmente costituito
quando alle riunioni e' presente la meta' piu' uno dei componenti.
3. Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei
presenti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto le
modificazioni dello statuto, l'approvazione del regolamento di
contabilita' e delle successive modificazioni, l'approvazione del
regolamento di organizzazione e delle successive modificazioni,
l'adozione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, che
sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di
parita' prevale il voto di colui che presiede il consiglio.
4. La partecipazione alle riunioni del consiglio di
amministrazione puo' realizzarsi anche a distanza e comunque nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», nonche' delle relative norme
di attuazione.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte
l'anno e, comunque, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del
bilancio di previsione. Il consiglio si riunisce, altresi', ogni
volta in cui il presidente lo convochi ovvero ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione e' effettuata
con invito da comunicarsi, anche con modalita' telematica, almeno
dieci giorni prima della seduta fissata ovvero, nei casi di urgenza,
almeno tre giorni prima della medesima seduta.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere
dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza
giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di
decadenza e' deliberata dal consiglio ed e' comunicata all'Autorita'
vigilante che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla
sostituzione con le modalita' di cui al comma 1. Il membro del
consiglio di amministrazione, subentrato a seguito della predetta
sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del
componente sostituito.
7. Con le modalita' di cui al comma 6 si fa luogo alla
sostituzione anche in caso di revoca, di dimissioni, di morte o per
qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato si procede allo scioglimento del Consiglio di
amministrazione e alla revoca del Presidente nei seguenti casi:
a) mancata deliberazione del bilancio preventivo e delle
eventuali variazioni entro i1 30 novembre di ogni anno, nonche' del
conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
b) accertate e gravi irregolarita' tali da compromettere il
normale funzionamento dell'Agenzia;
c) gravi violazioni di legge, nonche' impossibilita' di
funzionamento del consiglio di amministrazione non dipendente dalla
mancata nomina dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 6.
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri
inerenti al perseguimento delle finalita' dell'Agenzia e in
particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo.
2. Tra gli altri, sono di competenza del consiglio di
amministrazione i compiti e le funzioni di seguito specificati:
a) la deliberazione di eventuali modificazioni dello statuto;
b) l'adozione del regolamento di organizzazione, la
determinazione della dotazione organica dell'Agenzia e delle
successive modificazioni;
c) l'adozione del regolamento di contabilita' e delle
successive modificazioni;
d) l'adozione del bilancio di previsione e delle eventuali
variazioni, nonche' la conseguente assegnazione al direttore generale
delle risorse finanziarie;
e) l'adozione del conto consuntivo;
f) l'adozione del Piano triennale di attivita', nonche' della
relazione annuale di attivita';
g) l'approvazione dei programmi dell'Agenzia;
h) l'approvazione del regolamento interno per il funzionamento
del consiglio di amministrazione;
i) la designazione del direttore generale e la deliberazione
concernente il conferimento del relativo incarico;
j) l'assegnazione degli obiettivi strategici al direttore
generale;
k) la verifica, sulla base della relazione del direttore
generale, della rispondenza dei risultati agli obiettivi e programmi
definiti dal consiglio di amministrazione;
l) la costituzione di societa' e la partecipazione ad enti o
consorzi, nonche' a societa' aventi scopi analoghi o affini
all'Agenzia;
m) l'accettazione di lasciti e donazioni, nonche' la radiazione
di beni;
n) l'istituzione del sistema di controllo interno e del sistema
di valutazione e di controllo strategico, nonche' la nomina del
presidente e dei componenti del nucleo di valutazione e del controllo
strategico;
o) la determinazione dei criteri in materia di concessione del
patrocinio e di utilizzazione del logo dell'Agenzia;
p) l'adozione delle delibere in ordine ad ogni altra competenza
non specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto
o dalla legge.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), sono
trasmessi all'Autorita' vigilante che li approva.
4. Gli atti di cui al comma 2, lettere c) ed e), sono trasmessi
all'Autorita' vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
Esecutivita' delle deliberazioni
1. Gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorita' vigilante
divengono esecutivi con l'approvazione della medesima Autorita'.
2. Fatti salvi i termini diversi stabiliti dalla normativa
vigente, gli atti di cui al comma 1 si intendono comunque approvati
decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi da parte
dell'Autorita' vigilante.
3. Il termine di cui al comma 2 e' sospeso, per non piu' di una
volta, qualora intervenga una richiesta di chiarimenti da parte
dell'Autorita' vigilante.
Art. 8.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia e' nominato
con decreto dell'Autorita' vigilante ed ecomposto da:
a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con
funzioni di Presidente, designati dall'Autorita' vigilante;
b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni.
3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una
relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia. La predetta
relazione e' trasmessa all'Autorita' vigilante.
4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni
ed i singoli componenti possono essere riconfermati una sola volta.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico
prima della scadenza, viene sostituito con le modalita' di cui al
comma 1 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del
componente sostituito.
Art. 9.
Comitato tecnico scientifico
1. Il comitato tecnico scientifico e' composto di venti
componenti, oltre al presidente dell'Agenzia che lo presiede. I
componenti del comitato tecnico scientifico sono nominati
dall'Autorita' vigilante, cinque designati dalla medesima Autorita',
cinque designati dal Ministro dello sviluppo economico, cinque
designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e cinque su
proposta del presidente dell'Agenzia.
2. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono scelti tra
persone dotate di alta competenza e professionalita' nel settore
della ricerca e dell'innovazione.
3. Il comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza,
concorrendo, in particolare, alla definizione del piano triennale e
dei programmi e della attivita' conformi alle finalita'
dell'Agenzia..
4. I membri del comitato durano in carica cinque anni ed il loro
mandato e' rinnovabile.
Art. 10.
Emolumenti per i componenti degli organi e del nucleo
di valutazione e di controllo strategico
1. Le indennita' di carica del Presidente, dei membri del
Consiglio di amministrazione, del comitato tecnico scientifico e del
collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto
dell'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti,
sono stabiliti con decreti dell'Autorita' vigilante, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I gettoni di presenza dei membri del comitato
tecnico-scientifico ed il compenso spettante ai componenti del nucleo
di valutazione e di controllo strategico, sono determinati con
delibera dal consiglio di amministrazione, approvata dall'Autorita'
vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
Programmazione delle attivita'
1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di
attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita'
e risorse in attuazione delle direttive dell'Autorita' vigilante. Il
programma comprende, altresi', la programmazione triennale del
fabbisogno di personale dell'Agenzia.
2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono
trasmessi per l'approvazione all'Autorita' vigilante. Decorsi
sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate
osservazioni da parte dell'Autorita' vigilante, il programma e gli
aggiornamenti annuali si intendono approvati.
Art. 12.
Organizzazione
1. L'Agenzia organizza i propri uffici secondo criteri di
qualita', efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.
2. L'Agenzia assicura il razionale funzionamento dei propri
uffici, determinandone le dotazioni organiche e le attribuzioni con
successivo regolamento di organizzazione, adottato dal consiglio di
amministrazione ed approvato dall'Autorita' vigilante.
3. L'Agenzia e' strutturata nelle seguenti aree a competenza
omogenea:
a) area di previsione tecnologica;
b) area valutazione progetti;
c) area comunicazione;
d) area affari generali.
4. L'Agenzia istituisce ed organizza il proprio sistema di
controllo interno in conformita' ai principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 13.
Direttore generale
e funzioni dirigenziali
1. L'incarico di direttore generale e' conferito con
deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del
presidente, ed e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per
l'accesso alla dirigenza pubblica e di comprovata professionalita' in
relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto di diritto privato, della durata di cinque anni,
rinnovabile. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia
o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata
dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo,
secondo i relativi ordinamenti
3. Al direttore generale ed ai dirigenti dell'Agenzia competono
le funzioni relative alla gestione finanziaria, tecnica,
amministrativa e contabile, nonche' alla organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo dell'Agenzia.
4. Il direttore generale partecipa con funzioni di segretario e
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; gestisce ed e'
responsabile del coordinamento e del controllo della struttura
organizzativa e amministrativa dell'Agenzia, secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita', in attuazione degli indirizzi
e delle direttive generali dell'Autorita' vigilante e del consiglio
di amministrazione e ne assicura l'unita' degli indirizzi tecnici,
amministrativi ed operativi. Riferisce al presidente ed al consiglio
di amministrazione sull'attivita' svolta ed in tutti i casi in cui
tali organi lo richiedano. Ai fini della predisposizione dell'ordine
del giorno del consiglio di amministrazione il direttore generale
puo' formulare proposte al presidente.
5. Il direttore generale predispone e sottopone al presidente lo
schema di bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
6. Il direttore generale predispone e sottopone al Presidente lo
schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello cui il conto si riferisce, nonche' la bozza di relazione
amministrativa di accompagnamento.
7. Il direttore generale, all'inizio di ogni anno finanziario,
assegna ai dirigenti obiettivi e risorse finanziarie ed umane
necessarie alla gestione contabile ed amministrativa di ciascun
ufficio.
Art. 14.
Servizio di valutazione e di controllo strategico
e attivita' di valutazione dei dirigenti
1. Il servizio di valutazione e di controllo strategico di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e
successive modificazioni, e' svolto da un apposito nucleo di
controllo interno dell'Agenzia che opera secondo le modalita'
previste dal regolamento di organizzazione.
2. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive e negli altri atti di indirizzo.
3. Il nucleo di valutazione e controllo strategico riferisce in
via riservata al consiglio di amministrazione sulle risultanze delle
analisi effettuate. Il predetto nucleo supporta il consiglio di
amministrazione anche per la valutazione del conseguimento degli
obiettivi assegnati al direttore generale.
Art. 15.
Mezzi di finanziamento
1. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento in via principale attraverso contributi dello Stato
nonche' attraverso le seguenti entrate:
a) convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico per la
valutazione e il controllo dei progetti di innovazione industriale a
valere sull'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni;
b) convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che
ne condividano le finalita', nel quadro delle competenze dell'Agenzia
come definite dall'art. 2, comma 2, da sottoscriversi nel rispetto
della normativa vigente;
c) contribuzioni diverse e sponsorizzazioni.
Art. 16.
Esercizio finanziario gestione finanziaria e patrimoniale
1. Il direttore generale predispone lo schema di bilancio
preventivo e le eventuali variazioni entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui il bilancio si riferisce, sottoponendolo
al presidente. I relativi schemi contabili, unitamente alla relazione
illustrativa del Presidente, sono sottoposti, almeno quindici giorni
prima della loro adozione da parte del consiglio di amministrazione,
al collegio dei revisori dei conti, il quale redige apposita
relazione.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio
preventivo e le eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni
anno. Il predetto bilancio e' trasmesso all'Autorita' vigilante.
3. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio non intervenga
prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce,
l'Autorita' vigilante puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi,
l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'Agenzia,
limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti
previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. In tutti i casi in
cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia
intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si
applica la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo
bilancio di previsione regolarmente approvato.
Art. 17.
Regolamento contabile e conto consuntivo
1. Il regolamento contabile di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 gennaio 2008, si fonda sui principi civilistici, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, e' deliberato dal
consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto dall'Autorita'
vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il direttore generale predispone lo schema del conto
consuntivo entro i1 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si
riferisce, corredato della nota integrativa di accompagnamento e lo
sottopone al presidente.
3. Unitamente al conto consuntivo e' presentata, su proposta del
presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi
attuativi del piano esecutivo annuale e del programma triennale,
nonche' gli elementi informativi dettagliati sui costi delle
attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi
introiti.
4. Il conto consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla
relazione illustrativa del presidente e' sottoposto, almeno quindici
giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione,
all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita
relazione.
5. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo,
corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio
dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il conto consuntivo e' trasmesso, entro dieci giorni dalla
data della deliberazione, all'Autorita' vigilante ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.

Allegato
STATUTO DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE
DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Art. 1.
Personalita' e sede
1. L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione, di seguito denominata Agenzia, e' persona giuridica di
diritto pubblico ad ordinamento autonomo, istituita dall'art. 1,
comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
disciplinata dal presente Statuto, dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile.
2. L'Agenzia, che ha sede legale a Milano, puo' creare altre sedi
in Italia e all'estero, in relazione alle proprie funzioni ed
attivita'.
3. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di
seguito denominata «Autorita' vigilante», e' soggetta al controllo
della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Art. 2.
Finalita'
1. L'Agenzia promuove l'innovazione nel tessuto economico del
Paese e contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca e dell'innovazione collaborando e coordinando la sua azione
con le istituzioni e gli organismi europei,nazionali e regionali
aventi analoghe finalita'.
2. L'Agenzia:
a) svolge compiti di supporto e di istruttoria
tecnico-scientifica, economica e finanziaria nell'ambito della
valutazione dei progetti di innovazione industriale ed in particolare
di quelli previsti dall'art. 1, commi 842 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) promuove e coordina le attivita' finalizzate alle previsione
delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed
economico;
c) svolge compiti di promozione e coordinamento di appositi
percorsi formativi, nonche' di accompagnamento dei processi di
innovazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla
normativa vigente al Ministero dell'universita' e della ricerca;
d) realizza studi e ricerche sui modelli di collaborazione
pubblico-privato in materia di innovazione industriale.
Art. 3.
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato tecnico scientifico.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni ed i
relativi incarichi sono rinnovabili una sola volta.
Art. 4.
Presidente
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
2. Il presidente e' scelto tenendo conto di requisti di alta
competenza e professionalita' nella gestione della ricerca e
dell'innovazione, acquisiti nella direzione di strutture pubbliche o
private di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale.
3. Al presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio
preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e
lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi
all'attivita' promozionale dell'Agenzia;
d) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio
di amministrazione;
e) provvede all'adozione degli atti delegati dal consiglio di
amministrazione;
f) formula al consiglio di amministrazione la proposta per la
designazione dell'incarico di direttore generale;
g) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del
logo dell'Agenzia sulla base dei criteri adottati dal consiglio di
amministrazione.
h) esercita le funzioni di datore di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) espleta ogni altro compito a lui demandato dalle leggi e dai
regolamenti.
4. Nei casi di necessita' ed urgenza, ovvero nei casi in cui il
consiglio di amministrazione non sia validamente costituito ai sensi
dell'art. 5, comma 2, il Presidente puo' adottare i provvedimenti di
competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
a) liti attive e passive;
b) accettazione di lasciti e donazioni;
c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti
istituzionali nonche' alla gestione amministrativa dell'Agenzia.
5. I provvedimenti adottati dal presidente ai sensi del comma 4
vengono sottoposti, non oltre trenta giorni dalla loro adozione, alla
ratifica del consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente puo' conferire, sentito il consiglio di
amministrazione, specifici incarichi per materie e per progetti a
membri del consiglio di amministrazione. Le modalita' di attuazione
degli incarichi sono definite nel regolamento di organizzazione
ovvero nel relativo atto di incarico. Il presidente nomina, sentito
il consiglio di amministrazione, un vice presidente tra i membri del
consiglio di amministrazione.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal
presidente, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, designati
rispettivamente uno dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, uno dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dello sviluppo
economico, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, tre
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed uno dalla regione
Lombardia, d'intesa con la provincia di Milano ed il comune di
Milano.
2. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con
la nomina dei due terzi dei suoi componenti. Il consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'Agenzia ovvero, in
sua assenza, dal vice presidente, si intende regolarmente costituito
quando alle riunioni e' presente la meta' piu' uno dei componenti.
3. Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei
presenti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto le
modificazioni dello statuto, l'approvazione del regolamento di
contabilita' e delle successive modificazioni, l'approvazione del
regolamento di organizzazione e delle successive modificazioni,
l'adozione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, che
sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di
parita' prevale il voto di colui che presiede il consiglio.
4. La partecipazione alle riunioni del consiglio di
amministrazione puo' realizzarsi anche a distanza e comunque nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», nonche' delle relative norme
di attuazione.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte
l'anno e, comunque, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del
bilancio di previsione. Il consiglio si riunisce, altresi', ogni
volta in cui il presidente lo convochi ovvero ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione e' effettuata
con invito da comunicarsi, anche con modalita' telematica, almeno
dieci giorni prima della seduta fissata ovvero, nei casi di urgenza,
almeno tre giorni prima della medesima seduta.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere
dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza
giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di
decadenza e' deliberata dal consiglio ed e' comunicata all'Autorita'
vigilante che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla
sostituzione con le modalita' di cui al comma 1. Il membro del
consiglio di amministrazione, subentrato a seguito della predetta
sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del
componente sostituito.
7. Con le modalita' di cui al comma 6 si fa luogo alla
sostituzione anche in caso di revoca, di dimissioni, di morte o per
qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato si procede allo scioglimento del Consiglio di
amministrazione e alla revoca del Presidente nei seguenti casi:
a) mancata deliberazione del bilancio preventivo e delle
eventuali variazioni entro i1 30 novembre di ogni anno, nonche' del
conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
b) accertate e gravi irregolarita' tali da compromettere il
normale funzionamento dell'Agenzia;
c) gravi violazioni di legge, nonche' impossibilita' di
funzionamento del consiglio di amministrazione non dipendente dalla
mancata nomina dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 6.
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri
inerenti al perseguimento delle finalita' dell'Agenzia e in
particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo.
2. Tra gli altri, sono di competenza del consiglio di
amministrazione i compiti e le funzioni di seguito specificati:
a) la deliberazione di eventuali modificazioni dello statuto;
b) l'adozione del regolamento di organizzazione, la
determinazione della dotazione organica dell'Agenzia e delle
successive modificazioni;
c) l'adozione del regolamento di contabilita' e delle
successive modificazioni;
d) l'adozione del bilancio di previsione e delle eventuali
variazioni, nonche' la conseguente assegnazione al direttore generale
delle risorse finanziarie;
e) l'adozione del conto consuntivo;
f) l'adozione del Piano triennale di attivita', nonche' della
relazione annuale di attivita';
g) l'approvazione dei programmi dell'Agenzia;
h) l'approvazione del regolamento interno per il funzionamento
del consiglio di amministrazione;
i) la designazione del direttore generale e la deliberazione
concernente il conferimento del relativo incarico;
j) l'assegnazione degli obiettivi strategici al direttore
generale;
k) la verifica, sulla base della relazione del direttore
generale, della rispondenza dei risultati agli obiettivi e programmi
definiti dal consiglio di amministrazione;
l) la costituzione di societa' e la partecipazione ad enti o
consorzi, nonche' a societa' aventi scopi analoghi o affini
all'Agenzia;
m) l'accettazione di lasciti e donazioni, nonche' la radiazione
di beni;
n) l'istituzione del sistema di controllo interno e del sistema
di valutazione e di controllo strategico, nonche' la nomina del
presidente e dei componenti del nucleo di valutazione e del controllo
strategico;
o) la determinazione dei criteri in materia di concessione del
patrocinio e di utilizzazione del logo dell'Agenzia;
p) l'adozione delle delibere in ordine ad ogni altra competenza
non specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto
o dalla legge.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), sono
trasmessi all'Autorita' vigilante che li approva.
4. Gli atti di cui al comma 2, lettere c) ed e), sono trasmessi
all'Autorita' vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
Esecutivita' delle deliberazioni
1. Gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorita' vigilante
divengono esecutivi con l'approvazione della medesima Autorita'.
2. Fatti salvi i termini diversi stabiliti dalla normativa
vigente, gli atti di cui al comma 1 si intendono comunque approvati
decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi da parte
dell'Autorita' vigilante.
3. Il termine di cui al comma 2 e' sospeso, per non piu' di una
volta, qualora intervenga una richiesta di chiarimenti da parte
dell'Autorita' vigilante.
Art. 8.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia e' nominato
con decreto dell'Autorita' vigilante ed ecomposto da:
a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con
funzioni di Presidente, designati dall'Autorita' vigilante;
b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni.
3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una
relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia. La predetta
relazione e' trasmessa all'Autorita' vigilante.
4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni
ed i singoli componenti possono essere riconfermati una sola volta.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico
prima della scadenza, viene sostituito con le modalita' di cui al
comma 1 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del
componente sostituito.
Art. 9.
Comitato tecnico scientifico
1. Il comitato tecnico scientifico e' composto di venti
componenti, oltre al presidente dell'Agenzia che lo presiede. I
componenti del comitato tecnico scientifico sono nominati
dall'Autorita' vigilante, cinque designati dalla medesima Autorita',
cinque designati dal Ministro dello sviluppo economico, cinque
designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e cinque su
proposta del presidente dell'Agenzia.
2. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono scelti tra
persone dotate di alta competenza e professionalita' nel settore
della ricerca e dell'innovazione.
3. Il comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza,
concorrendo, in particolare, alla definizione del piano triennale e
dei programmi e della attivita' conformi alle finalita'
dell'Agenzia..
4. I membri del comitato durano in carica cinque anni ed il loro
mandato e' rinnovabile.
Art. 10.
Emolumenti per i componenti degli organi e del nucleo
di valutazione e di controllo strategico
1. Le indennita' di carica del Presidente, dei membri del
Consiglio di amministrazione, del comitato tecnico scientifico e del
collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto
dell'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti,
sono stabiliti con decreti dell'Autorita' vigilante, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I gettoni di presenza dei membri del comitato
tecnico-scientifico ed il compenso spettante ai componenti del nucleo
di valutazione e di controllo strategico, sono determinati con
delibera dal consiglio di amministrazione, approvata dall'Autorita'
vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
Programmazione delle attivita'
1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di
attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita'
e risorse in attuazione delle direttive dell'Autorita' vigilante. Il
programma comprende, altresi', la programmazione triennale del
fabbisogno di personale dell'Agenzia.
2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono
trasmessi per l'approvazione all'Autorita' vigilante. Decorsi
sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate
osservazioni da parte dell'Autorita' vigilante, il programma e gli
aggiornamenti annuali si intendono approvati.
Art. 12.
Organizzazione
1. L'Agenzia organizza i propri uffici secondo criteri di
qualita', efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.
2. L'Agenzia assicura il razionale funzionamento dei propri
uffici, determinandone le dotazioni organiche e le attribuzioni con
successivo regolamento di organizzazione, adottato dal consiglio di
amministrazione ed approvato dall'Autorita' vigilante.
3. L'Agenzia e' strutturata nelle seguenti aree a competenza
omogenea:
a) area di previsione tecnologica;
b) area valutazione progetti;
c) area comunicazione;
d) area affari generali.
4. L'Agenzia istituisce ed organizza il proprio sistema di
controllo interno in conformita' ai principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 13.
Direttore generale
e funzioni dirigenziali
1. L'incarico di direttore generale e' conferito con
deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del
presidente, ed e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per
l'accesso alla dirigenza pubblica e di comprovata professionalita' in
relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto di diritto privato, della durata di cinque anni,
rinnovabile. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia
o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata
dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo,
secondo i relativi ordinamenti
3. Al direttore generale ed ai dirigenti dell'Agenzia competono
le funzioni relative alla gestione finanziaria, tecnica,
amministrativa e contabile, nonche' alla organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo dell'Agenzia.
4. Il direttore generale partecipa con funzioni di segretario e
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; gestisce ed e'
responsabile del coordinamento e del controllo della struttura
organizzativa e amministrativa dell'Agenzia, secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita', in attuazione degli indirizzi
e delle direttive generali dell'Autorita' vigilante e del consiglio
di amministrazione e ne assicura l'unita' degli indirizzi tecnici,
amministrativi ed operativi. Riferisce al presidente ed al consiglio
di amministrazione sull'attivita' svolta ed in tutti i casi in cui
tali organi lo richiedano. Ai fini della predisposizione dell'ordine
del giorno del consiglio di amministrazione il direttore generale
puo' formulare proposte al presidente.
5. Il direttore generale predispone e sottopone al presidente lo
schema di bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
6. Il direttore generale predispone e sottopone al Presidente lo
schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello cui il conto si riferisce, nonche' la bozza di relazione
amministrativa di accompagnamento.
7. Il direttore generale, all'inizio di ogni anno finanziario,
assegna ai dirigenti obiettivi e risorse finanziarie ed umane
necessarie alla gestione contabile ed amministrativa di ciascun
ufficio.
Art. 14.
Servizio di valutazione e di controllo strategico
e attivita' di valutazione dei dirigenti
1. Il servizio di valutazione e di controllo strategico di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e
successive modificazioni, e' svolto da un apposito nucleo di
controllo interno dell'Agenzia che opera secondo le modalita'
previste dal regolamento di organizzazione.
2. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive e negli altri atti di indirizzo.
3. Il nucleo di valutazione e controllo strategico riferisce in
via riservata al consiglio di amministrazione sulle risultanze delle
analisi effettuate. Il predetto nucleo supporta il consiglio di
amministrazione anche per la valutazione del conseguimento degli
obiettivi assegnati al direttore generale.
Art. 15.
Mezzi di finanziamento
1. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento in via principale attraverso contributi dello Stato
nonche' attraverso le seguenti entrate:
a) convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico per la
valutazione e il controllo dei progetti di innovazione industriale a
valere sull'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni;
b) convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che
ne condividano le finalita', nel quadro delle competenze dell'Agenzia
come definite dall'art. 2, comma 2, da sottoscriversi nel rispetto
della normativa vigente;
c) contribuzioni diverse e sponsorizzazioni.
Art. 16.
Esercizio finanziario gestione finanziaria e patrimoniale
1. Il direttore generale predispone lo schema di bilancio
preventivo e le eventuali variazioni entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui il bilancio si riferisce, sottoponendolo
al presidente. I relativi schemi contabili, unitamente alla relazione
illustrativa del Presidente, sono sottoposti, almeno quindici giorni
prima della loro adozione da parte del consiglio di amministrazione,
al collegio dei revisori dei conti, il quale redige apposita
relazione.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio
preventivo e le eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni
anno. Il predetto bilancio e' trasmesso all'Autorita' vigilante.
3. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio non intervenga
prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce,
l'Autorita' vigilante puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi,
l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'Agenzia,
limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti
previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. In tutti i casi in
cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia
intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si
applica la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo
bilancio di previsione regolarmente approvato.
Art. 17.
Regolamento contabile e conto consuntivo
1. Il regolamento contabile di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 gennaio 2008, si fonda sui principi civilistici, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, e' deliberato dal
consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto dall'Autorita'
vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il direttore generale predispone lo schema del conto
consuntivo entro i1 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si
riferisce, corredato della nota integrativa di accompagnamento e lo
sottopone al presidente.
3. Unitamente al conto consuntivo e' presentata, su proposta del
presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi
attuativi del piano esecutivo annuale e del programma triennale,
nonche' gli elementi informativi dettagliati sui costi delle
attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi
introiti.
4. Il conto consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla
relazione illustrativa del presidente e' sottoposto, almeno quindici
giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione,
all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita
relazione.
5. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo,
corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio
dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il conto consuntivo e' trasmesso, entro dieci giorni dalla
data della deliberazione, all'Autorita' vigilante ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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