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Gazzetta Ufficiale N. 127 del 31 Maggio 2008

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio della regione Lombardia. (Ordinanza n. 3677).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 maggio 2008, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009,
lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunita'
nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;
Considerata la situazione di estrema criticita' determinatasi nel
territorio della regione Lombardia, a causa della presenza di
numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono
stabilmente insediati nelle aree urbane;
Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema
precarieta', hanno determinato una situazione di grave allarme
sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine
pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;
Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione di provvedimenti
di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido
superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti
la realizzazione dei singoli interventi;
Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a
garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignita' delle
persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini
dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario
e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso
alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e
sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o
organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identita'
o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici
illeciti e gravi forme di sfruttamento;
Visto il «Patto per Milano sicura», sottoscritto in data 18 maggio
2007 dal Prefetto di Milano ed il Sindaco di Milano;
Visto il «Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano
strategico emergenza rom nella citta' di Milano» siglato il
21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal Presidente della
regione Lombardia, dal Presidente della Provincia ed il Sindaco di
Milano;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1 Il Prefetto di Milano e' nominato Commissario delegato per la
realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della
regione Lombardia.
2. Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza,
se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia
ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di
pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilita' e
circolazione stradale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure
indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede
all'espletamento delle seguenti iniziative:
a) definizione dei programmi di azione per il superamento
dell'emergenza;
b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti
comunita' nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;
c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di
eta', e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b),
attraverso rilievi segnaletici;
d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di
Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino
o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o
giudiziari di allontanamento o di espulsione;
e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a
soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti
idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino
delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i
livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e
l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi
autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a
progetti integrati per i minori, nonche' ad azioni volte a
contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e
della prostituzione;
i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei
campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento
professionale e il coinvolgimento nelle attivita' di realizzazione o
di recupero di abitazioni;
l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento
dell'emergenza.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei
progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di
organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive
modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle
procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge
ridotti della meta'.
4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere
per cui e' prevista dalla vigente normativa la procedura di
valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale,
ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la
procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A
tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti
della meta'.
5. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di
trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base
della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti
istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli
interventi.


Art. 2.
1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il
Commissario delegato puo' attivare le necessarie forme di
collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i
profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi e alle
iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e'
assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre
provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i
questori e le altre autorita' competenti assicurano piena
collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del Commissario
delegato.
3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da
porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario
delegato si avvale di unita' di personale civile e militare
dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici
territoriali e non territoriali, che sara' messo a disposizione, con
oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro
dieci giorni dalla richiesta.


Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e'
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;
- regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54,
comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti
che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34,
37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63,
65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130,
132, 141, 241;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21,
commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive
modifiche ed integrazioni;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche
ed integrazioni;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12,
commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215, e
successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 - Titolo I -
Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo
IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 Titolo I -
Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253 - Titolo V - Parte IV;
- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed
integrazioni;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse
agli interventi previsti dalla presente ordinanza.


Art. 4.
1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza,
e' assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro
1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilita' speciale
all'uopo istituita ed al medesimo intestata.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si
provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno
quantificate, all'esito delle attivita' preliminari poste in essere
dal Commissario delegato e delle progettualita' individuate come
necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare
all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi
stanziamenti.


Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2008
Il Presidente: Berlusconi

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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