Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06-09-1999
(Supplemento Ordinario n. 169)

DECRETO 29 luglio 1999
Approvazione dei modellitipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 
ALLEGATO A – parte seconda
Modello-tipo di certificazione e note esplicative
(riservato agli enti erogatori, ai comuni  e ai centri di assistenza fiscale)
NOTE ESPLICATIVE PER LA CERTIFICAZIONE ED ESEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO AI FINI DELLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'
 
1. Questioni di carattere generale
La certificazione è rilasciata, a domanda del richiedente, dall'ente erogatore la prestazione sociale agevolata, ovvero dai comuni o dai centri di assistenza fiscale, quantunque non eroghino la prestazione medesima, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.
E' perciò possibile che il richiedente sia in possesso di una certificazione rilasciata per una certa prestazione e che la esibisca ad un altro ente erogatore per le prestazioni agevolate di quest'ultimo. In tal caso, l'ente cui il richiedente si rivolge deve verificare se nella certificazione presentata si fa riferirnento allo stesso nucleo familiare e se è stato utilizzato un identico sistema di calcolo per la valutazione del patrimonio. Diversamente, l'ente dovrà provvedere ad una nuova determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, e a rilasciare, se richiesto, una nuova certificazione. L'ente erogatore è tenuto ad utilizzare i dati presenti nella certificazione: se questi risultano insufficienti, richiederà la dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione presentata è stata effettuata e, infine, solo se anche dalla dichiarazione sostitutiva non emergono tutti gli elementi sufficienti per il nuovo calcolo dell'indicatore, richiederà una dichiarazione integrativa, relativa esclusivamente ai dati necessari per il calcolo.
Si richiama l'attenzione degli enti che erogano più prestazioni sociali agevolate sulla opportunità di utilizzare la facoltà prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1998 (nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Miaistri 7 maggio 1999, n. 221), in modo tale che il riferimento a nuclei familiari con diversa composizione e l'applicazione di diversi coefficienti di valutazione del patrimonio avvenga per quanto effettivamente necessario, in ragione della particolarità delle prestazioni sociali agevolate da erogare. E' infatti opportuno evitare un eccesso di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni per le prestazioni agevolate erogate da un medesimo ente e facilitare, per converso, la più ampia utilizzazione dei medesimi atti da parte dei cittadini richiedenti. Del resto, l'ente erogatoie può liberamente, in ragione delle proprie esigenze, stabilire diverse soglie di acceso alle prestazioni sociali agevolate, pur restando identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Nel modello-tipo di certificazione le operazioni di calcolo sono state rappresentate in modo tale da rendere più semplice agli interessati l'effettuazione del calcolo stesso per proprio conto, qualora intendano verificare la correttezza della procedura utilizzata.
 
2. Arrotoadamenti dei valori della certificazione.
I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F16, F19, F20, F23 della certificazione sono arrotoadati all'unità per difetto, qualora compaiano decimali; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori eliminando i decimali (es.: per 1.654,23 indicare 1.654). I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F11, F24 e G9, sono arrotondati alle 1.000 lire per difetto, qualora compaiano centinaia, decine o unità di lire; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori azzerando centinaia, decine o unità (es.per 1.543 indicare 1.000).
 
3. Procedure per il calcolo della situazione economica per gli assegni per il nudeo familiare e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, della misura dei relativi benefici e dell'eventuale ISEE.
Quando il richiedente presenta la dichiarazione per ottenere gli assegni per il nucleo familiare o di maternità, il calcolo della situazione economica del nucleo, valevole per la concessione di questi benefici, è effettuato secondo quanto indicato nei Quadri E, F ed H della certificazione; in particolare, la situazione economica del nucleo familiare è quella rappresentata nel Quadro H, riga H1. Se il comune deve procedere, sulla base della dichiarazione dell'interessato, alla determinazione anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, occorre effettuare anche le operazioni di calcolo previste nei Quadri F-bis e G. Questo, perché i due calcoli (per la situazione economica del nucleo valida per gli assegni per il nucleo e di maternità e per l'ISEE) sono da effettuarsi con procedura diversa: nella procedura di calcolo per gli assegni (Quadro F), infatti, occorre "scorporare" dal calcolo del patrimonio immobiliare la casa di abitazione di proprietà, mentre ai fini dell'ISEE occorre seguire il sistema ordinario. Lo "scorporo" dal patrimonio immobiliare della casa di abitazione di proprieta non incide, ovviamente, sulla detrazione di lire 2.500.000 (ovvero di 3.500.000) dal reddito, operazione che, pertanto, segue sempre la disciplina ordinaria (Quadro E).
 
3.1. A titolo esemplificativo, e ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge relativi alla composizione del nucleo, si rappresenta di seguito una procedura per individuare se e in che misura spetta l'assegno per il nucleo familiare. A tal fine e necessario:
  1. calcolare la situazione economica del nucleo, secondo quanto indicato nei Quadri E, F e H: il risultato di queste operazioni è il valore da riportare nel Quadro H, riga H1 della certificazione;
  2. calcolare la "soglia del diritto" e la misura del beneficio da erogare; per questo calcolo, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1999 e del regolamento attuativo, si puo procedere nel seguente modo:
H1 VALORE ANNUO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO casella.jpg (3144 byte) (valore di H1, Quadro H)
H2 VALORE ANNUO DELLA SITUAZ. ECONOMICA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL NUCLEO BASE (art. 65, con rivalutazionc ISTAT) casella.jpg (3144 byte) (36.000.000 per il 1999)
H3 BENEFICIO MENSILE (art. 65, con rivalutazione ISTAT) casella.jpg (3144 byte) (200.000 per, il 1999)
H4 PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA DEL NUCLEO BASE casella2.jpg (3551 byte)

Individuazione dei parametri correttivi:

H5.1
Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare
= 2,46 se il nucleo è formato da quattro componenti
= 2,85 se il nudeo è formato da cinque componenti
= 3,20 se il nucleo è formato da sei componenti
= 3,55 se il nucleo è formato da sette componenti
= 3,90 se il nucleo è formato da otto componenti
maggiorazione di +0,35 per ogni ulteriore componente
casella.jpg (3144 byte)
H5.2 - in caso di assenza di un genitore o presenza di figli minori (= 0,2) casella.jpg (3144 byte)
H5.3 - per ogni componente con handicap o con invalidità.superiore al 66% (=0,5%) . casella.jpg (3144 byte)
H5.4 - per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa (=0,2) casella.jpg (3144 byte)
H5.5
TOTALE PARAMETRI CORRETTIVI
(sommare i valori di tutti i parametri da H5.1 a H5.4)
casella.jpg (3144 byte)
H6
VALORE ANNUO DI LEGGE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO RIPARAMETRATA
(H5.5/H4 arrotondamento al centesimo x H2)
casella.jpg (3144 byte)
SE IL VALORE DI H1 NON É SUPERIORE AL VALORE DI H6, IL BENEFICIO PUO' ESSERE CONCESSO PER LA SUA MISURA SI PROCEDE COME DI SEGUITO:
H7 VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI LEGGE PREVISTA PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO NELLA MISURA INTERA H6 - (2 x H3 x 13)

BENEFICIO MENSILE (PER 13 MENSILITA'- DA CORRISPONDERE PER IL PERIODO DI GODIMENTO DEL BENEFICIO)

casella.jpg (3144 byte)
H8 INDICARE IL VALORE DI H3, SE IL VALORE DI H1 E' UGUALE O INFERIORE AL VALORE DI H7 casella.jpg (3144 byte)
H9 INDICARE IL VALORE 1/2 % x (H6 – H1) x 1/13 SE IL VALORE DI H1 E' SUPERIORE AL VALORE Dl H7 casella.jpg (3144 byte)

 

La suddetta procedura va completata con l'indicazione del periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio.

3.2. Utilizzando un sistema analogo a quello indicato al punto 3.1., con i necessari adattarnenti derivanti dalla diversa disciplina di legge sui requisiti economici, sul periodo del beneficio e sulla misura dello stesso, si puo procedere ad individuare se e in che misura spetta l'assegno di maternità, tenendo conto che:

  1. per l'assegno di maternità il beneficio complessivo e relativo, nel massimo, a cinque mesi;
  2. per lo stesso periodo in cui l'assegno è concesso, occorre verificare, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessata, se sussistono indennità corrisposte da enti previdenziali per la nascita del figlio; detta cifra dovra essere detratta dal beneficio che teoricamente puo essere concesso in relazione al periodo considerato.