Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06-09-1999
(Supplemento Ordinario n. 169)

DECRETO 29 luglio 1999
Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 
ALLEGATO A – parte prima
 
Modello-tipo di dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare e di attestazione provvisoria di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 51 marzo 1998, n. 109; istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
 
Il modello di dichiarazione può essere utilizzato anche mediante produzione fotostatica.
Esso è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.
 

 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
 
A cosa serve la dichiarazione
Il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, descritto da queste istruzioni, è utilizzabile per richiedere alle amministrazioni pubbliche quelle che la legge chiama prestazioni sociali agevolate, e cioè prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o in ogni caso collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
Perciò, la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando vi sia una prestazione sociale agevolata a favore di particolari categorie di persone, in virtù della loro situazione economica, e il cittadino intenda richiederla. A questo proposito, è utile ricordare che il sistema di individuazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998, non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate.
 
Con la dichiarazione sostitutiva, il cittadino che richiede la prestazione sociale agevolata documenta la situazione economica del proprio nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.
 
Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.
 
A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva si presenta, insieme alla domanda di prestazione sociale agevolata, all'ente che fornisce la prestazione.
La legge, però, ha previsto che la dichiarazione possa essere presentata anche ad un centro di assistenza fiscale o al comune, anche se non è l'ente che fornisce la prestazione.
Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere una "attestazione provvisoria" di quello che ha dichiarato; l'attestazione è un atto dell'impiegato addetto all'ufficio presso il quale si presenta la dichiarazione, con la quale, appunto, si attesta che la dichiarazione è stata presentata e acquisita agli atti.
Questo per evitare di ripetere la dichiarazione più volte. Con la dichiarazione contenente l'attestazione provvisoria il cittadino potrà rivolgersi poi agli enti che forniscono le prestazioni sociali agevolate.
La dichiarazione può essere presentata in vari modi:
La certificazione della situazione economica
Dai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva, la pubblica amministrazione, a cui il cittadino richiede la prestazione sociale agevolata, calcolerà la situazione economica del nucleo familiare dell'interessato e, sulla base di questo risultato, erogherà o meno la prestazione. L'amministrazione potrà emettere, a richiesta, un certificato, che riporterà i dati dichiarati e, in più, conterrà il calcolo effettuato sulla base di questi dati; questa operazione potrà essere svolta anche dai centri autorizzati di assistenza fiscale e dai comuni, anche se non sono i soggetti erogatori della prestazione. Il certificato potrà, poi, essere utilizzato verso altre amministrazioni; esso avrà validità di 24 mesi dall'attestazione provvisoria dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Come per l'attestazione, questo sistema è stato previsto per evitare di effettuare più volte il calcolo della situazione economica dello stesso nucleo familiare. E' possibile che le amministrazioni seguano un criterio di calcolo diverso per l'individuazione della situazione economica del nucleo familiare: questo perché la legge consente qualche spazio di autonomia sulla composizione del nucleo familiare e sulla valutazione del patrimonio. Anche in questo caso, però, resta valido quanto dichiarato e quanto certificato: al massimo, l'amministrazione, se non potrà ricavare tutti i dati per essa necessari dalla certificazione o dalla dichiarazione, potrà richiedere all'interessato una dichiarazione integrativa.
Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in carattere stampatello. :
 
Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
  1. devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione economica del nucleo del dichiarante, secondo i parametri riportati nella relativa certificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998;
  2. sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni e centri di assistenza fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
  3. possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o la certificazione b il titolare del trattamento dei dati.

 
1. I dati anagrafici del richiedente
IL QUADRO A contiene i dati anagrafici di chi richiede la prestazione. Il dichiarante è la stessa persona che richiede la prestazione agevolata, secondo le indicazioni degli enti erogatori delle prestazioni.
 
Ad esempio: se una madre ha avuto un figlio dopo il 1° luglio 1999, e il suo nucleo familiare si trova nelle condizioni economiche previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, potrà richiedere l'assegno di maternità; sarà lei, che per legge è la richiedente, a dover presentare la dichiarazione sostitutiva, allegandola alla domanda per l'assegno per la richiesta del cosiddetto "assegno per il nucleo familiare", previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 1998, il dichiarante sarà la persona che richiede l'assegno, e cioè, ai sensi del decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 15 luglio 1999, uno dei genitori dei minori, responsabile delle dichiarazioni anagrafiche.
 
Nei casi di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n. 15 (Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci); perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.
 
1.2. Se i fogli della dichiarazione non sono sufficienti ...
ATTENZIONE: se, nel corso della compilazione della dichiarazione, gli spazi a disposizione dovessero risultare insufficienti (per il maggior numero dei componenti il nucleo familiare o per la maggiore consistenza del patrimonio) si potrà fotocopiare un altro modello-tipo e allegarlo alla dichiarazione, con un semplice rinvio (es.: "segue su altro modello allegato"); anche il modello allegato, compilato nelle parti strettamente necessarie a completare la dichiarazione, va firmato. In caso di nucleo familiare superiore a 10 componenti, occorre avere cura di integrare i fogli allegati, continuando, nella colonna A del Quadro B, la sequenza numerica che identifica ciascun componente con un numero progressivo (11, 12, ecc.).
2. Il nucleo familiare
NEL QUADRO B vanno dichiarati i dati essenziali delle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della dichiarazione.
 
La tabella del Quadro B
Nella tabella occorre inserire i dati del richiedente e quelli del nucleo familiare di appartenenza. Il nucleo familiare deve corrispondere a quella che è la famiglia anagrafica; vanno anche indicati eventuali ulteriori soggetti che risultano a carico, ai fini IRPEF, dei componenti della famiglia anagrafica.
Questo nucleo familiare è quello da dichiarare per gli assegni per il nucleo e di maternità, previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998.
 
2.1. L'eventuale diverso nucleo familiare richiesto dall'ente erogatore
ATTENZIONE: la composizione del nucleo familiare indicata nella dichiarazione è quella prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. E' possibile, però, che l'ente erogatore, per particolari prestazioni sociali agevolate, preveda un tipo di nucleo in parte diverso (ovvero la valutazione della situazione economica di più nuclei familiari collegati). Se si richiedono queste particolari prestazioni, si dovrà fare riferimento al diverso nucleo familiare stabilito dall'ente erogatore, che fornirà a tal fine uno specifico modello sostitutivo o integrativo di dichiarazione.
2.2. La famiglia anagrafica
Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223).
Per le donne coniugate o vedove, occorre indicare il cognome da nubile.
 
2.3. I soggetti a carico ai fini IRPEF
I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nella famiglia anagrafica.
Sono, inoltre, considerati a carico a fini IRPEF i soggetti che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 1998) e che non sono conviventi, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.
La colonna A è già compilata: per semplicità, ogni componente del nucleo familiare è identificato con un numero progressivo (da 1 a 10); questo numero dovrà essere richiamato più avanti in altre tabelle (vedi Quadri C e D) per dichiarare che quel componente ha un certo patrimonio o un certo reddito. In questa tabella, il dichiarante assegna ad ogni componente un numero diverso, secondo l'ordine che ritiene più opportuno. Per maggiore chiarezza, è meglio scrivere subito i dati del richiedente, in corrispondenza del numero 1.
Se ci sono bambini che ancora non hanno il codice fiscale, essi vanno inseriti lo stesso, anche senza indicare questo codice.
 
3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica
Le altre informazioni del Quadro B
Dopo la tabella, il dichiarante compilerà anche le altre informazioni richieste, che sono necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. Come per la composizione del nucleo familiare, questi dati sono relativi alla situazione esistente al momento della dichiarazione.
 
3.1. Persone con handicap e invalidi
Nella riga B11 si dichiara il numero di persone del nucleo familiare che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco o, meglio ancora, va compilata con il numero 0 (zero).
Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità"). La situazione descritta deve essere stata accertata dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° .
 
3.2. Figli minori di anni 18
Allo stesso modo si procede nella riga B12, per indicare quanti figli minori di anni 18 ci sono nel nucleo familiare.
 
3.3. Genitori
Nelle righe B13 e B14 si dichiara se nel nucleo sono o no presenti entrambi i genitori dei minori di anni 18 e se entrambi svolgono attività lavorativa.
Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.
 
3.4. Attività di lavoro o di impresa
Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano di seguito:
 
Art. 46. -Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
 
Art. 47. -Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
...
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
...
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
 
Art. 49. -Redditi di lavoro autonomo
l. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professione si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 all'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prefazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
b) ...
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera p del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
 
Art. 51.- Redditi di impresa
1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali
Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
 
3.5. Più situazioni nello stesso nucleo familiare
Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso stesso nucleo familiare (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale sono presenti altri due minori di anni 18 con entrambi i genitori), si potrà fare riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a più situazioni presenti nello stesso nucleo.
 
3.6. La casa di abitazione
Alla riga B15 si indicherà se il nucleo risiede in abitazione in locazione, cioè in una abitazione per la quale paga un canone di locazione. In qualsiasi altro caso si indicherà NO. Le righe B16 e B17 saranno compilate solo se il nucleo risiede in abitazione in locazione, altrimenti occorrerà lasciare le caselle in bianco e procedere oltre.
ATTENZIONE: la riga B16 va barrata con una X se qualcuno del nucleo possiede immobili ad uso abitativo nel comune di residenza. Compilando la riga B17, si specifica se questi immobili sono posseduti in quota da qualcuno del nucleo e se si tratta solo di beni utilizzati da altri a titolo gratuito. Ciò vuol dire che la riga B17 va presa in considerazione solo se si è già dichiarato quanto previsto alla riga B16.
 
4. Il patrimonio del nucleo
IL QUADRO C contiene i dati del patrimonio del nucleo familiare, distinti tra patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare.
Alla riga C1, nella casella corrispondente, va indicato il valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, sempre che questo patrimonio sussista. Come è specificato nel modello di dichiarazione, il valore del patrimonio mobiliare da dichiarare va approssimato per difetto alle decine di milioni, nel modo seguente: per un patrimonio fino a 9.999.999, si dovrà indicare 0 (zero); per un patrimonio da 10.000.000 a 19.9999.999, si dovrà indicare 10.000.000, e cosi via di seguito. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.
Il patrimonio mobiliare (come si dirà di qui a poco al paragrafo 4.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.
Il patrimonio mobiliare da considerare è quello posseduto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:
ATTENZIONE: il patrimonio mobiliare va indicato in lire: quindi, per il patrimonio espresso in EURO, occorre dichiarare il valore convertito in lire; ciò è necessario perché tutte le successive operazioni, che saranno effettuate dalle amministrazioni, saranno espresse in lire (sommatoria dei vari beni mobiliari, calcolo dei rendimenti, eventuale sommatoria con il valore dei beni immobiliari, applicazione delle detrazioni di legge, eventuale applicazione della percentuale sull'insieme del patrimonio, ecc.).
4.1. Le componenti del patrimonio mobiliare
Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro valore i specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e cioè:
  1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
  2. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
  3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
  4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
  5. partecipazioni azionarie in società con quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
  7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  8. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

 
4. 2. I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare
La prima tabella del Quadro C
In questa tabella non devono essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare. Saranno, invece, indicati solo i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
Nella colonna A va indicato il soggetto titolare del patrimonio mobiliare, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A. Questo richiamo ai dati già dichiarati è stato previsto per evitare di ripetere cognome, nome e codice fiscale del titolare ed errori nella compilazione. In sostanza, se si scrive 1, vorrà dire che il titolare di una certa parte di patrimonio mobiliare è il soggetto che, nella tabella del Quadro B della dichiarazione, corrisponde a quel numero; ovviamente, se lo stesso soggetto possiede beni presso più intermediari o gestori, il suo numero di riferimento andrà ripetuto per ogni intermediario o gestore da indicare.
Nella colonna B va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.
Nella colonna C va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare per esteso, la denominazione dell'intermediario o del gestore.
 
La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio, e quindi anche se, a causa dell'approssimazione per difetto alle decine di milioni (si veda quanto detto al punto 4 di queste istruzioni), si sia dichiarato 0 (zero) alla riga C1.
 
4.3. Il patrimonio immobiliare
La seconda tabella del Quadro C
In questa tabella sari indicato il patrimonio immobiliare di ciascun componente del nucleo familiare, se questo patrimonio sussiste. Nel patrimonio sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà".
Tutti i valori dichiarati sono da riportarsi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione, e cioè indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Come si è già visto per i beni mobiliari, bisogna dichiarare solo quello che si possedeva esattamente alla data del 31 dicembre. Come nelle altre tabelle, la colonna A conterrà l'indicazione del soggetto titolare del diritto sul bene immobile.
Nella colonna B andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA). Nella colonna C si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).
Nella colonna D si dovrà indicare il valore dell'immobile come definito ai fini dell'ICI (Imposta comunale sugli immobili).
 
ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota (sarà stato indicato nella colonna C della tabella), il dichiarante dovrà indicare nella colonna D solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso ecc..)
Nella colonna E occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).
I valori delle colonne D ed E devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. Ad esempio: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000; se è 1.499, scrivere 1.000.
Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.
 
Nella colonna F va indicato il solo bene immobile che è utilizzato come abitazione principale del nucleo familiare (in sostanza, la casa di proprietà in cui abita il nucleo), segnando con una X tutte le eventuali quote del bene medesimo che sono in possesso di componenti del nucleo. A parte, sotto la colonna F, chi abita in una casa di proprietà indicherà anche la categoria catastale dell'immobile di abitazione. Anche questa è una informazione che serve per calcolare eventuali detrazioni (prestazioni sanitarie).
 
5. Il reddito del nucleo
NEL QUADRO D il dichiarante dovrà indicare il reddito dei componenti del nucleo familiare.
Nella colonna A (righe D1, DZ, ecc.) indicherà i singoli soggetti titolari del reddito, facendo riferimento al numero progressivo del Quadro B, colonna A.
Nella colonna B dovrà essere dichiarato il reddito complessivo per ciascun soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi: il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:

i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato (si tratta di redditi percepiti dai cd. lavoratori frontalieri, residenti in Italia, di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146).

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficano per finalità assistenziali o risarcitorie).
 
Nella colonna C dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
 
In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.
 
I valori della colonne B e C devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime due cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. Ad esempio: se il valore è 1501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000; se è 1.499, scrivere 1.000. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.
 
6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione
La dichiarazione si conclude con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare i Quadri che sono stati compilati ed, eventualmente, il numero di modelli utilizzati (nel caso in cui ciò sia stato necessario per ragioni di spazio).
Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.
Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici del dichiarante.
 
7. L'attestazione provvisoria
Di seguito alla dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione  provvisoria. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita agli atti in formato elettronico o, in copia, in formato cartaceo.
 

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