Gazzetta Ufficiale n.
209 del 06-09-1999
(Supplemento Ordinario n. 169)
DECRETO 29 luglio 1999
Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria,
certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
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- ALLEGATO A parte prima
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- Modello-tipo di dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche del nucleo familiare e di attestazione provvisoria di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 51 marzo 1998, n. 109; istruzioni per la compilazione della
dichiarazione.
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- Il modello di dichiarazione può essere utilizzato anche mediante
produzione fotostatica.
- Esso è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli
assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.
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- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE
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- A cosa serve la dichiarazione
- Il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, descritto da queste
istruzioni, è utilizzabile per richiedere alle amministrazioni pubbliche quelle che la
legge chiama prestazioni sociali agevolate, e cioè prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o in ogni caso collegati nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- Perciò, la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un
adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è
necessaria solo quando vi sia una prestazione sociale agevolata a favore di particolari
categorie di persone, in virtù della loro situazione economica, e il cittadino intenda
richiederla. A questo proposito, è utile ricordare che il sistema di individuazione delle
condizioni economiche del nucleo familiare, previsto dal decreto legislativo n. 109 del
1998, non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al
minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre
prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di
accompagnamento e assimilate.
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- Con la dichiarazione sostitutiva, il cittadino che richiede la
prestazione sociale agevolata documenta la situazione economica del proprio nucleo
familiare. La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta
assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito
dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione;
intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la
documentazione necessaria.
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- Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa
e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è
dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande
vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.
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- A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione
- La dichiarazione sostitutiva si presenta, insieme alla domanda di
prestazione sociale agevolata, all'ente che fornisce la prestazione.
- La legge, però, ha previsto che la dichiarazione possa essere
presentata anche ad un centro di assistenza fiscale o al comune, anche se non è l'ente
che fornisce la prestazione.
- Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può
rivolgere, per ottenere una "attestazione provvisoria" di quello che ha
dichiarato; l'attestazione è un atto dell'impiegato addetto all'ufficio presso il quale
si presenta la dichiarazione, con la quale, appunto, si attesta che la dichiarazione è
stata presentata e acquisita agli atti.
- Questo per evitare di ripetere la dichiarazione più volte. Con la
dichiarazione contenente l'attestazione provvisoria il cittadino potrà rivolgersi poi
agli enti che forniscono le prestazioni sociali agevolate.
- La dichiarazione può essere presentata in vari modi:
- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola
in sua presenza;
- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una
fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se
chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi
di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla
autenticazione).
- La certificazione della situazione economica
- Dai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva, la pubblica
amministrazione, a cui il cittadino richiede la prestazione sociale agevolata, calcolerà
la situazione economica del nucleo familiare dell'interessato e, sulla base di questo
risultato, erogherà o meno la prestazione. L'amministrazione potrà emettere, a
richiesta, un certificato, che riporterà i dati dichiarati e, in più, conterrà il
calcolo effettuato sulla base di questi dati; questa operazione potrà essere svolta anche
dai centri autorizzati di assistenza fiscale e dai comuni, anche se non sono i soggetti
erogatori della prestazione. Il certificato potrà, poi, essere utilizzato verso altre
amministrazioni; esso avrà validità di 24 mesi dall'attestazione provvisoria
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Come per l'attestazione, questo sistema
è stato previsto per evitare di effettuare più volte il calcolo della situazione
economica dello stesso nucleo familiare. E' possibile che le amministrazioni seguano un
criterio di calcolo diverso per l'individuazione della situazione economica del nucleo
familiare: questo perché la legge consente qualche spazio di autonomia sulla composizione
del nucleo familiare e sulla valutazione del patrimonio. Anche in questo caso, però,
resta valido quanto dichiarato e quanto certificato: al massimo, l'amministrazione, se non
potrà ricavare tutti i dati per essa necessari dalla certificazione o dalla
dichiarazione, potrà richiedere all'interessato una dichiarazione integrativa.
- Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in
carattere stampatello. :
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- Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del
dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
- I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
- devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione
economica del nucleo del dichiarante, secondo i parametri riportati nella relativa
certificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni e centri
di assistenza fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di
erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al
Ministero delle finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali
ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano
e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco
ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della
legge n. 675 del 1996).
L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o la
certificazione b il titolare del trattamento dei dati.
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- 1. I dati anagrafici del richiedente
- IL QUADRO A contiene i dati anagrafici di chi
richiede la prestazione. Il dichiarante è la stessa persona che richiede la prestazione
agevolata, secondo le indicazioni degli enti erogatori delle prestazioni.
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- Ad esempio: se una madre ha avuto un figlio dopo il 1°
luglio 1999, e il suo nucleo familiare si trova nelle condizioni economiche previste
dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, potrà richiedere l'assegno di maternità;
sarà lei, che per legge è la richiedente, a dover presentare la dichiarazione
sostitutiva, allegandola alla domanda per l'assegno per la richiesta del cosiddetto
"assegno per il nucleo familiare", previsto dall'articolo 65 della legge n. 448
del 1998, il dichiarante sarà la persona che richiede l'assegno, e cioè, ai sensi del
decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 15 luglio 1999, uno dei genitori dei
minori, responsabile delle dichiarazioni anagrafiche.
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- Nei casi di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale
di cui all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n. 15 (Dichiarazioni e documenti
relativi agli incapaci); perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la
dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla
sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè
della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.
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- 1.2. Se i fogli della dichiarazione non sono sufficienti ...
| ATTENZIONE: se, nel corso della compilazione della dichiarazione,
gli spazi a disposizione dovessero risultare insufficienti (per il maggior numero dei
componenti il nucleo familiare o per la maggiore consistenza del patrimonio) si potrà
fotocopiare un altro modello-tipo e allegarlo alla dichiarazione, con un semplice rinvio
(es.: "segue su altro modello allegato"); anche il modello allegato, compilato
nelle parti strettamente necessarie a completare la dichiarazione, va firmato. In caso di
nucleo familiare superiore a 10 componenti, occorre avere cura di integrare i fogli
allegati, continuando, nella colonna A del Quadro B, la sequenza numerica che identifica
ciascun componente con un numero progressivo (11, 12, ecc.). |
- 2. Il nucleo familiare
- NEL QUADRO B vanno dichiarati i dati essenziali
delle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della
dichiarazione.
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- La tabella del Quadro B
- Nella tabella occorre inserire i dati del richiedente e quelli del
nucleo familiare di appartenenza. Il nucleo familiare deve corrispondere a quella che è
la famiglia anagrafica; vanno anche indicati eventuali ulteriori soggetti che risultano a
carico, ai fini IRPEF, dei componenti della famiglia anagrafica.
- Questo nucleo familiare è quello da dichiarare per gli assegni per
il nucleo e di maternità, previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998.
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- 2.1. L'eventuale diverso nucleo familiare richiesto dall'ente
erogatore
| ATTENZIONE: la composizione del nucleo familiare indicata nella
dichiarazione è quella prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. E' possibile, però, che l'ente erogatore,
per particolari prestazioni sociali agevolate, preveda un tipo di nucleo in parte diverso
(ovvero la valutazione della situazione economica di più nuclei familiari collegati). Se
si richiedono queste particolari prestazioni, si dovrà fare riferimento al diverso nucleo
familiare stabilito dall'ente erogatore, che fornirà a tal fine uno specifico modello
sostitutivo o integrativo di dichiarazione. |
- 2.2. La famiglia anagrafica
- Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di
famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale
nello stesso comune" (articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223).
- Per le donne coniugate o vedove, occorre indicare il cognome da
nubile.
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- 2.3. I soggetti a carico ai fini IRPEF
- I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nella
famiglia anagrafica.
- Sono, inoltre, considerati a carico a fini IRPEF i soggetti che hanno
redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 1998) e che non sono
conviventi, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni
dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni,
come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà,
pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.
- La colonna A è già compilata: per semplicità, ogni componente del
nucleo familiare è identificato con un numero progressivo (da 1 a 10); questo numero
dovrà essere richiamato più avanti in altre tabelle (vedi Quadri C e D) per dichiarare
che quel componente ha un certo patrimonio o un certo reddito. In questa tabella, il
dichiarante assegna ad ogni componente un numero diverso, secondo l'ordine che ritiene
più opportuno. Per maggiore chiarezza, è meglio scrivere subito i dati del richiedente,
in corrispondenza del numero 1.
- Se ci sono bambini che ancora non hanno il codice fiscale, essi vanno
inseriti lo stesso, anche senza indicare questo codice.
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- 3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione
economica
- Le altre informazioni del Quadro B
- Dopo la tabella, il dichiarante compilerà anche le altre
informazioni richieste, che sono necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più
vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. Come per la composizione del
nucleo familiare, questi dati sono relativi alla situazione esistente al momento della
dichiarazione.
-
- 3.1. Persone con handicap e invalidi
- Nella riga B11 si dichiara il numero di persone del nucleo familiare
che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di
riduzione della capacità lavorativa; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata
in bianco o, meglio ancora, va compilata con il numero 0 (zero).
- Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che
sono nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 ("Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume la connotazione di gravità"). La situazione descritta deve essere stata
accertata dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
- Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità
superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per
servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° .
-
- 3.2. Figli minori di anni 18
- Allo stesso modo si procede nella riga B12, per indicare quanti figli
minori di anni 18 ci sono nel nucleo familiare.
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- 3.3. Genitori
- Nelle righe B13 e B14 si dichiara se nel nucleo sono o no presenti
entrambi i genitori dei minori di anni 18 e se entrambi svolgono attività lavorativa.
- Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali
intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.
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- 3.4. Attività di lavoro o di impresa
- Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che
danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49,
commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si
riportano di seguito:
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- Art. 46. -Redditi di lavoro dipendente
- 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle
dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e
considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
-
- Art. 47. -Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
- a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro,
delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- ...
- g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri
del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate,
percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi
percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
- ...
- l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
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- Art. 49. -Redditi di lavoro autonomo
- l. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professione si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 all'articolo 5.
- 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
- a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o
revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi
e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Si
considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prefazione di attività, non rientranti
nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che
pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo
di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- b) ...
- c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera p del comma 1
dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro;
-
- Art. 51.- Redditi di impresa
- 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di
imprese commerciali
- Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195
del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2
dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di
impresa.
- 2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
- a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in
forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195
del codice civile;
- b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave,
torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio
delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove
spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno
riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte
le attività indicate nel presente articolo.
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- 3.5. Più situazioni nello stesso nucleo familiare
- Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori
presenti nel nucleo stesso stesso nucleo familiare (es.: una madre e il suo bambino di 3
anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale sono presenti altri due
minori di anni 18 con entrambi i genitori), si potrà fare riferimento ad entrambe le
situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la
dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la
dichiarazione si riferisce a più situazioni presenti nello stesso nucleo.
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- 3.6. La casa di abitazione
- Alla riga B15 si indicherà se il nucleo risiede in abitazione in
locazione, cioè in una abitazione per la quale paga un canone di locazione. In qualsiasi
altro caso si indicherà NO. Le righe B16 e B17 saranno compilate solo se il nucleo
risiede in abitazione in locazione, altrimenti occorrerà lasciare le caselle in bianco e
procedere oltre.
| ATTENZIONE: la riga B16 va barrata con una X se qualcuno del nucleo
possiede immobili ad uso abitativo nel comune di residenza. Compilando la riga B17, si
specifica se questi immobili sono posseduti in quota da qualcuno del nucleo e se si tratta
solo di beni utilizzati da altri a titolo gratuito. Ciò vuol dire che la riga B17 va
presa in considerazione solo se si è già dichiarato quanto previsto alla riga B16. |
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- 4. Il patrimonio del nucleo
- IL QUADRO C contiene i dati del patrimonio del
nucleo familiare, distinti tra patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare.
- Alla riga C1, nella casella corrispondente, va indicato il valore
complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, sempre che questo patrimonio
sussista. Come è specificato nel modello di dichiarazione, il valore del patrimonio
mobiliare da dichiarare va approssimato per difetto alle decine di milioni, nel modo
seguente: per un patrimonio fino a 9.999.999, si dovrà indicare 0 (zero); per un
patrimonio da 10.000.000 a 19.9999.999, si dovrà indicare 10.000.000, e cosi via di
seguito. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in
corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.
- Il patrimonio mobiliare (come si dirà di qui a poco al paragrafo
4.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli
di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di
partecipazione azionaria, ecc.
- Il patrimonio mobiliare da considerare è quello posseduto
esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della
dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:
- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo
successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre,
anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.
| ATTENZIONE: il patrimonio mobiliare va indicato in lire: quindi,
per il patrimonio espresso in EURO, occorre dichiarare il valore convertito in lire; ciò
è necessario perché tutte le successive operazioni, che saranno effettuate dalle
amministrazioni, saranno espresse in lire (sommatoria dei vari beni mobiliari, calcolo dei
rendimenti, eventuale sommatoria con il valore dei beni immobiliari, applicazione delle
detrazioni di legge, eventuale applicazione della percentuale sull'insieme del patrimonio,
ecc.). |
- 4.1. Le componenti del patrimonio mobiliare
- Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va
riferito il loro valore i specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e cioè:
- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto
il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito,
buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data di cui alla lettera a);
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio
(O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in
mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla
lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più
prossimo;
- partecipazioni azionarie in società con quotate in mercati
regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il
valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze
dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi
all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto
legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze
risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio
anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il
valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista
sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi
complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione
mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di
riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio
netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze è assunto per la quota di spettanza.
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- 4. 2. I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare
- La prima tabella del Quadro C
- In questa tabella non devono essere indicati i valori di ciascun
cespite del patrimonio mobiliare. Saranno, invece, indicati solo i dati di chi gestisce il
patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri
soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e
gestione.
- Nella colonna A va indicato il soggetto titolare del patrimonio
mobiliare, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A. Questo richiamo ai
dati già dichiarati è stato previsto per evitare di ripetere cognome, nome e codice
fiscale del titolare ed errori nella compilazione. In sostanza, se si scrive 1, vorrà
dire che il titolare di una certa parte di patrimonio mobiliare è il soggetto che, nella
tabella del Quadro B della dichiarazione, corrisponde a quel numero; ovviamente, se lo
stesso soggetto possiede beni presso più intermediari o gestori, il suo numero di
riferimento andrà ripetuto per ogni intermediario o gestore da indicare.
- Nella colonna B va indicato il codice di identificazione
dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un
deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.
- Nella colonna C va indicata la tipologia dell'intermediario; ad
esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di
quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società
di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del
risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto
gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. Nel caso in
cui il codice non sia definito, occorre precisare per esteso, la denominazione
dell'intermediario o del gestore.
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- La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare
deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio, e quindi anche se, a causa
dell'approssimazione per difetto alle decine di milioni (si veda quanto detto al punto 4
di queste istruzioni), si sia dichiarato 0 (zero) alla riga C1.
-
- 4.3. Il patrimonio immobiliare
- La seconda tabella del Quadro C
- In questa tabella sari indicato il patrimonio immobiliare di ciascun
componente del nucleo familiare, se questo patrimonio sussiste. Nel patrimonio sono
compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili
(usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd.
"nuda proprietà".
- Tutti i valori dichiarati sono da riportarsi alla data del 31
dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione, e cioè indipendentemente dal
periodo di possesso del bene. Come si è già visto per i beni mobiliari, bisogna
dichiarare solo quello che si possedeva esattamente alla data del 31 dicembre. Come nelle
altre tabelle, la colonna A conterrà l'indicazione del soggetto titolare del diritto sul
bene immobile.
- Nella colonna B andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si
tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno
agricolo TA). Nella colonna C si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal
soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo
è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).
- Nella colonna D si dovrà indicare il valore dell'immobile come
definito ai fini dell'ICI (Imposta comunale sugli immobili).
-
| ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota (sarà stato
indicato nella colonna C della tabella), il dichiarante dovrà indicare nella colonna D
solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI
se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se
l'immobile è per il 50% in suo possesso ecc..) |
- Nella colonna E occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale
residuo del mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare
per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore
ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del
mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del
mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).
- I valori delle colonne D ed E devono essere arrotondati alle 1.000
lire superiori se le ultime cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso
contrario. Ad esempio: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000;
se è 1.499, scrivere 1.000.
- Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in
corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.
-
- Nella colonna F va indicato il solo bene immobile che è utilizzato
come abitazione principale del nucleo familiare (in sostanza, la casa di proprietà in cui
abita il nucleo), segnando con una X tutte le eventuali quote del bene medesimo che sono
in possesso di componenti del nucleo. A parte, sotto la colonna F, chi abita in una casa
di proprietà indicherà anche la categoria catastale dell'immobile di abitazione. Anche
questa è una informazione che serve per calcolare eventuali detrazioni (prestazioni
sanitarie).
-
- 5. Il reddito del nucleo
- NEL QUADRO D il dichiarante dovrà indicare il
reddito dei componenti del nucleo familiare.
- Nella colonna A (righe D1, DZ, ecc.) indicherà i singoli soggetti
titolari del reddito, facendo riferimento al numero progressivo del Quadro B, colonna A.
- Nella colonna B dovrà essere dichiarato il reddito complessivo per
ciascun soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi: il reddito complessivo
risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini delle imposte sui redditi delle
persone fisiche, in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva,
ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito
imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti
erogatori. Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:
- deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale
si e fruito dell'agevolazione cd. D.I.T. (Dual Income Tax);
- deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi
agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte,
anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A.,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.V.a.;
i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri
Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato (si tratta di redditi
percepiti dai cd. lavoratori frontalieri, residenti in Italia, di cui all'articolo 38,
comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146).
- Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così,
ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficano per finalità assistenziali o
risarcitorie).
-
- Nella colonna C dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da
attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla
presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile (valore
della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
-
- In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il
valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.
-
- I valori della colonne B e C devono essere arrotondati alle 1.000
lire superiori se le ultime due cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso
contrario. Ad esempio: se il valore è 1501, scrivere 2.000; se è 1.500,
scrivere 1.000; se è 1.499, scrivere 1.000. Per semplificare, sul modello sono
prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere
individuati i valori.
-
- 6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione
- La dichiarazione si conclude con una formula solenne, con la quale
l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a
conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare i
Quadri che sono stati compilati ed, eventualmente, il numero di modelli utilizzati (nel
caso in cui ciò sia stato necessario per ragioni di spazio).
- Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e
sottoscriverla.
- Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto in nome e per
conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i
dati anagrafici del dichiarante.
-
- 7. L'attestazione provvisoria
- Di seguito alla dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio
ricevente, sarà effettuata l'attestazione provvisoria. L'ente ricevente, prima di
effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e
corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà
rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita agli atti in formato elettronico
o, in copia, in formato cartaceo.
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