Gazzetta Ufficiale n.
209 del 06-09-1999
(Supplemento Ordinario n. 169)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 luglio 1999, n.305
Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica
dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante:
«Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
- Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999, n. 221, recante: «Regolamento concernente le modalità,attuative e gli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni agevolate», e in particolare l'articolo 6, relativo alla
dichiarazione sostitutiva del richiedente una prestazione sociale agevolata;
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
- Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
- L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale
agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica
equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di
calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso
decreto.
- L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la
certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo
scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo n. 109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base
della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento,
l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque
non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221.
- La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente
certificante:
- l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione
sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione
economica equivalente;
- la data della dichiarazione sostituiva, l'ente che ha effettuato
l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;
- l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo
familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente,
dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto
diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della
tipologia dei componenti;
- il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso
di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 25 dicembre 1998,
n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente
determinato;
- i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del
nucleo familiare; il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e
di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente;
- l'indicazione del periodo di validità della certificazione.
- La certificazione è valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della
determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla
certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione,
qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un
diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione
dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi
siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.
- Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi
sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a. presentare,
su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.
Art. 2
- 1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i
propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per
la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.
- Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i
centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.
Art. 3
- 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109
del 1998, la certificazione può essere rilasciata anche dai comuni e dai centri di
assistenza fiscale, quantunque non eroghino la prestazione sociale agevolata, qualora gli
enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.
Art. 4
- Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da
applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione
sostitutiva, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 5
- 1. Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le
certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli
enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato
specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del
1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire gli eventuali controlli.
- Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico,
tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di
connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati
adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Art. 6
- Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 luglio 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA
Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO
Il Ministro delle finanze VISCO
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 306
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Per il testo del comma 5 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 3l marzo 1998, n. l09 (Definizione di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre l997, n. 449) si veda nelle note
all'art. 1.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1998.
Per l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109
del 1998 si veda nelle note all'art. l.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999, n. 221 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n, 161 del 12
luglio 1999. Il testo dell'art. 6 è il seguente:
- «Art. 6 (Dichiarazione sostitutiva). 1. La
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla
base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e degli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403,
concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione
agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
- 2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i
valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 3,
nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 4 e le informazioni necessarie
alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare
i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali
sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
- 3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente
attesta di avere conoscenza che in caso di erogazione della prestazione, possono essere
eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti a credito o altri
intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
- 4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al
modello-tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è
presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- 5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle
disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. l09 del 1998, gli
enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli
enti erogatori le prestazioni agevolate richieste».
Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31
marzo l998, n. 109, è il seguente:
- «Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente).
l. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a
norma della legge 4 gennaio 1968, n. l5, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente.
- 2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che,
nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a
tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare.
- 3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni
o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla Legge 30 dicembre 1991, n.
413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione.
- 4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le
amministrazioni pubbliche ai quali e presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle
finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le
prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di
rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la
situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni
agevolate.
- 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della
dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
- 7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e
confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle
prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A
tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore
provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le
amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o
di modesta entità.
- 8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro
delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle
verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa».
Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e il seguente:
- «Art. 2 (Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente). 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva
l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento
all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 6.
- 2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al
comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia
anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
- 3. L'indicatore della situazione economica equivalente è
calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla
somma degli elementi reddituali indicati nell'art. 3, e il parametro corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata
nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
- 4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di
elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'art. 4, in tal caso l'indicatore
della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della
situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al
parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998.
- 5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni
possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere
come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella
definita al comma 2.
- 6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria
autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione
agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente
al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata».
Il testo dell'art 1 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, è il Seguente:
- «Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). 1.
Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti
dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in
via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate
situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente
decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione
della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e
assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.
- 2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni
agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni
economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'art. 3. Per
particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono
altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano
fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in
vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del
presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27
dicembre l997, n. 449».
Il periodo della sperimentazione e definito dall'art.
l del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, qui
riportato:
- «Art. 1 (Ambito di applicazione dei criteri unificati di
valutazione della situazione economica). l. Le disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo l998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle
prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.
- 2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al
minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni
altra prestazione previdenziale nonché, la pensione e l'assegno di invalidità civile e
l'indennità di accompagnamento e assimilate».
Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre l998, n. 448 (Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)
come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:
- «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). 1. Con effetto dal l° gennaio l999, in favore dei nuclei
familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età
inferiore ai diciotto anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori
al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo l998, n. 109, tabella l, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei
familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al
comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
- 2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed
è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
- 3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di
200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui ai comma 1 e il doppio
del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e
corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma l e
quello del beneficiario.
- 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui
al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 5. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e stabilita in
lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
- 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per
l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione
dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale».
-
- «Art. 66 (Assegno di maternità). 1. Con
riferimento ai figli nati successivamente al1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane
residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del
trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per
maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno
è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è
concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare
gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
- 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra
le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al
nucleo familiare.
- 2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle
madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore
della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre
componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
- 3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte
degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela
economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai
comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
- 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui
al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 5. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in
lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
- 5-bis. L'assegno di cui al Comma 1, ferma restando la
titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
- 6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'attuazione del presente articolo».
Nota al titolo 3:
Per il comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, si veda in note all'art. l.
Nota al titolo 5:
Per il comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, si veda in note all'art. l.
Nota all'art. 6:
Il decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124
(Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del
regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 99 del 30 aprile 1998.