Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31-10-1998

 

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE
DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario orientale
pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 alla Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 1996 e successive modificazioni pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 dell'11 novembre
1998;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 14 ottobre
1998;
Viste le delibere del senato accademico del 13 ottobre 1998 e 22
ottobre 1998;

Decreta:
Art. 1.

Al vigente statuto dell'Istituto universitario orientale sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 6, 1 capoverso espunzione delle parole ", sentite facolta' e
dipartimenti,".
Art. 6, 2 capoverso e' modificato come segue: "La composizione
della commissione per il regolamento di cui al punto b) sara'
indicata da facolta' e dipartimenti con rappresentanza degli
studenti; l'organo competente per i regolamenti di cui ai punti a) e
c) e' il consiglio di amministrazione e quello per i regolamenti di
cui ai punti b) e d) e' il senato accademico".
Art. 6, aggiungere prima dell'ultimo capoverso: "Tutti gli altri
eventuali regolamenti non previsti dal precedente comma 1 sono
approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione a
seconda se il loro contenuto riguardi materie prevalentemente di
carattere didatticoscientifico ovvero amministrativocontabile.".
Art. 7, aggiungere il 2 capoverso come segue: "Per le finalita'
indicate nel precedente comma, l'Istituto puo' attivare, anche al di
fuori della propria sede di Napoli, strutture e centri di attivita'
didattiche e di ricerca.".
Art. 26 il 1 capoverso e' modificato come segue: "L'amministrazione
e' organizzata secondo principi di autonomia, di responsabilita' e di
flessibilita', in relazione agli obiettivi programmati. Per ciascuna
struttura sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e
le responsabilita' proprie dei funzionari.".
Art. 31 aggiungere al 1 rigo 1 capoverso e al 1 rigo 2 capoverso la
parola "interdipartimentali" dopo la parola "centri".
Art. 31 aggiungere il 3 capoverso come segue: "Uno dei centri
interdipartimentali di servizi di cui al presente articolo dovra'
attendere soprattutto alla pubblicazione e alla distribuzione dei
risultati delle ricerche (periodici, monografie, prodotti
multimediali e informatici, strumenti didattici, alta divulgazione,
ecc.) attinenti alle finalita' scientifiche dei Dipartimenti nelle
forme organizzative di autonoma impresa editoriale.".
Art. 50 il 1 capoverso e' modificato come segue: "Il consiglio e'
composto dai professori, dai ricercatori, dagli assistenti ordinari
ad esaurimento, dagli incaricati stabilizzati finche' sussistono,
afferenti al Dipartimento, nonche' da un rappresentante del personale
tecnico amministrativo ed ausiliario e da un iscritto ai dottorati di
ricerca qualora in numero superiore a cinque. Le rappresentanze
elettive durano in carica tre anni. Ne fa parte il segretario
amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario
verbalizzante. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed
alle deliberazioni del consiglio e' regolata dalla legge e, ove
necessario, la presidenza e' assunta dal decano.".
Art. 55 al terzo rigo del punto 9) inserimento di una " , " dopo la
parola assenza e sostituzione delle parole "il prorettore" con le
parole: "due prorettori, di cui uno,".
Art. 55 punto 10) aggiungere dopo le parole "i settori di
competenza" le parole: "e responsabilita'.".
Art. 55 il 2 capoverso del punto 10) e' modificato come segue: "Per
quanto concerne la specifica materia di competenza, i delegati hanno
i poteri previsti dal decreto di nomina e dall'art. 8 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore e, su richiesta del rettore,
possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del
consiglio di amministrazione;".
Art. 55 al punto 13) sostituire la parola "al prorettore" con: "ai
prorettori".
Art. 57 al punto 13) sostituire le parole "pianta organica" con le
parole: "dotazione organica".
Art. 58 il 2 capoverso e' modificato come segue: partecipano alla
riunione del senato accademico con voto consultivo i prorettori ed il
direttore amministrativo e, limitatamente alle materie attinenti la
didattica, le carriere scolastiche e i regolamenti elettorali il
presidente del consiglio degli studenti con voto deliberativo.
Partecipa, inoltre, un funzionario designato dal direttore
amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 60 il punto 4) e' modificato come segue: "definisce la
dotazione organica del personale tecnicoamministrativo;".
Art. 61 al punto 2) sostituire la parola "dal prorettore" con: "dai
due prorettori".
Art. 61 aggiungere dopo il terzo capoverso la locuzione: "Partecipa
alle riunioni il presidente del consiglio dei revisori dei conti o
suo delegato.".
Art. 63, inserire dopo il punto 5: "6) definisce le linee della
politica editoriale riguardanti i diversi Dipartimenti, la cui
attuazione e' prevista dal comma 3 dell'art. 31.".
Art. 64, 2 capoverso espunzione delle parole "ed un supplente".
Art. 70, sostituire le parole "nel termine di 45 giorni" con: "nel
termine di 30 giorni,".
Inserire l'art. 79-bis come segue: "Gli ordinamenti del corso di
laurea in scienze della formazione primaria, delle scuole di
specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria e in
archeologia classica e orientale saranno determinati dal senato
accademico anche in base ai criteri generali stabiliti dai decreti
attuativi che saranno emanati dal Ministro competente ai sensi
dell'art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Gli stessi saranno resi pubblici attraverso affissione all'albo
dell'Istituto e pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Nelle more dell'emanazione del regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita', i dipartimenti possono articolarsi in
sezioni operanti quali centri di spesa, non dotati di autonomia di
bilancio. A tal fine, il senato accademico, sentito il consiglio di
amministrazione definisce con propria delibera le condizioni e i
limiti della sperimentazione dipartimentale per sezioni.".
Inserire nella tabella A allegata allo statuto, dopo la "Scuola di
studi islamici:
Corso di laurea in filologie, storia e culture dei Paesi islamici:
1) indirizzo linguisticoletterario e filologico;
2) indirizzo storicofilosofico e socioistituzionale";
quanto segue:
Corso di laurea in scienze della formazione primaria (interfacolta'
e in consorzio interuniversita').
Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria (interfacolta' e in consorzio interuniversita')".

Art. 2.

Le presenti modifiche allo statuto dell'Istituto universitario
orientale entrano in vigore, secondo le procedure dell'art. 79 del
vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 23 ottobre 1998
Il rettore: Rossi