Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02-02-1999

LEGGE 28 gennaio 1999, n.17
Integrazione e modifica della leggequadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'universita' sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche'
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma,
nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".
2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5
e' sostituito dal seguente:
" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in
favore degli studenti handicappati e' consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e
con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma
6-bis. E' consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita'
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato".
3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono un
docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle universita' si realizza, fermo restando quanto
previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto
1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli
enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa
con i Ministri per gli affari sociali e della sanita',
sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonche' a forme
di integrazione tra attivita' scolastiche e attivita'
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli
enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle
universita', per facilitare la frequenza e l'apprendimento
di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
da realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e
le unita' sanitarie locali possono altresi'
prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei
bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonche' l'assegnazione di personale docente specializzato
e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'
di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma
1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamicofunzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in
cui operano, partecipano alla programmazione educativa
e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attivita' di competenza dei consigli di interclasse
dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e
didattici specifici, realizzati anche attraverso le
convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,
istituiti dalle universita' nei limiti del proprio
bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli
oneri di cui al presente comma, nonche' ai commi 5 e
5-bis dell'art. 16".
- Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 104 del
1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali
attivita' integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione
delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi
3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito
per il superamento degli esami universitari previa intesa
con il docente della materia e con l'ausilio del servizio
di tutorato di cui all'art. 13, comma 6-bis. E'
consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la
possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta
del servizio di tutorato specializzato.
5-bis. Le universita', con proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato dal rettore con
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto
di tutte le iniziative concernenti l'integrazione
nell' ambito dell'ateneo".

Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le
risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di
entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche', a decorrere dall'anno 2000, mediante
finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
______
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4905):
Presentato dall'on. Aprea ed altri il 20 maggio 1998.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza ed
istruzione), in sede referente, il 28 maggio 1998, con
pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalla VII commissione il 14 e 23 luglio 1998.
Esaminato in aula il 27 luglio 1998 e approvato il 29
luglio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3486):
Assegnato alla commissione 7 (Pubblica istruzione),
in sede deliberante, il 7 settembre 1998, con pareri
delle commissioni 1 , 5 e 12 .
Esaminato dalla commissione 7 ed approvato il 20 gennaio
1999.





Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), e' il seguente:
"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le
attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese
le spese per il personale docente, ricercatore e non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione
della quota destinata ai progetti di ricerca di
interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla legge 28
giugno 1977, n. 394".