Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02-04-1998


   DECRETO 14 marzo 1998.                                                          
     Determinazione  delle condizioni  e delle  modalita' alle  quali e'           
   subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA  ridotta del 4 per cento           
   ai   sussidi   tecnici   ed    informatici   rivolti   a   facilitare           
   l'autosufficienza   e  l'integrazione   dei  soggetti   portatori  di           
   handicap.                                                                       
                                                                                   
                         IL MINISTRO DELLE FINANZE                                 
                                                                                   
     Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,           
   n. 633, concernente istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore           
   aggiunto, e successive modificazioni;                                           
     Visto l'art.  2, comma  9, del decreto-legge  31 dicembre  1996, n.           
   669, convertito  dalla legge 28  febbraio 1997,  n. 30, nel  quale e'           
   previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite           
   le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione           
   dell'aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici           
   rivolti a facilitare l'autosufficienza  e l'integrazione dei soggetti           
   portatori di handicap;                                                          
     Considerato che occorre provvedere;                                           
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1. Alle cessioni e importazioni  dei sussidi tecnici ed informatici           
   rivolti a facilitare l'autosufficienza  e l'integrazione dei soggetti           
   portatori di handicap di cui all'art.  3 della legge 5 febbraio 1992,           
   n. 104, l'imposta  sul valore aggiunto si applica nella  misura del 4           
   per cento.                                                                      
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1.  Si  considerano  sussidi   tecnici  ed  informatici  rivolti  a           
   facilitare l'autosufficienza e  l'integrazione dei soggetti portatori           
   di handicap le  apparecchiature e i dispositivi  basati su tecnologie           
   meccaniche, elettroniche  o informatiche, appositamente  fabbricati o           
   di comune reperibilita', preposti ad assistere la riabilitazione, o a           
   facilitare la comunicazione  interpersonale, l'elaborazione scritta o           
   grafica, il  controllo dell'ambiente e l'accesso  alla informazione e           
   alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite           
   o limitate  da menomazioni di  natura motoria, visiva, uditiva  o del           
   linguaggio.                                                                     
     2.  I soggetti  portatori  di handicap,  ai fini  dell'applicazione           
   dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed           
   informatici effettuate  direttamente nei loro confronti  producono il           
   certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato           
   dalla unita' sanitaria locale  competente e la specifica prescrizione           
   autorizzativa  rilasciata   dal  medico  specialista   della  azienda           
   sanitaria locale di appartenenza  dalla quale risulti il collegamento           
   funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di           
   cui sopra.                                                                      
     3. La documentazione  prevista nel precedente comma  e' prodotta al           
   cedente   anteriormente  all'effettuazione   della  cessione   ovvero           
   all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione           
   di importazione.                                                                
      Roma, 14 marzo 1998                                                          
                                                      Il Ministro: Visco