Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02-04-1998
DECRETO 14 marzo 1998.
Determinazione delle condizioni e delle modalita' alle quali e'
subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento
ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di
handicap.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale e'
previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite
le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione
dell'aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Art. 1.
1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4
per cento.
Art. 2.
1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o
di comune reperibilita', preposti ad assistere la riabilitazione, o a
facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e
alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite
o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio.
2. I soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed
informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dalla unita' sanitaria locale competente e la specifica prescrizione
autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di
cui sopra.
3. La documentazione prevista nel precedente comma e' prodotta al
cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero
all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione
di importazione.
Roma, 14 marzo 1998
Il Ministro: Visco