Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-1998

 

     DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109.                                    
     Definizioni di  criteri unificati  di valutazione  della situazione           
   economica dei soggetti che  richiedono prestazioni sociali agevolate,           
   a norma dell'articolo 59, comma 51,  della legge 27 dicembre 1997, n.           
   449.                                                                            
                                                                                   
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;              
     Visto l'articolo  59, commi  51, 52  e 53  della legge  27 dicembre           
   1997, n. 449;                                                                   
     Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,           
   adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;                                   
     Acquisito il  parere delle  commissioni riunite Bilancio  e Finanze           
   della Camera dei deputati;                                                      
     Acquisito  il parere  della  commissione Finanze  del Senato  della           
   Repubblica;                                                                     
     Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati           
   personali;                                                                      
     Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella           
   riunione del 27 marzo 1998;                                                     
     Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei           
   Ministri delle  finanze, del lavoro  e della previdenza  sociale, del           
   tesoro,  del  bilancio e  della  programmazione  economica e  per  la           
   solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della           
   sanita';                                                                        
                                                                                   
                                   Emana                                           
                     il seguente decreto legislativo:                              
                                  Art. 1.                                          
                       Prestazioni sociali agevolate                               
                                                                                   
     1. Fermo restando  il diritto ad usufruire delle  prestazioni e dei           
   servizi  assicurati   a  tutti  dalla  Costituzione   e  dalle  altre           
   disposizioni  vigenti,   il  presente   decreto  individua,   in  via           
   sperimentale,  criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione           
   economica di  coloro che richiedono  prestazioni o servizi  sociali o           
   assistenziali non destinati alla  generalita' dei soggetti o comunque           
   collegati  nella   misura  o  nel  costo   a  determinate  situazioni           
   economiche.  Ai  fini di  tale  sperimentazione  le disposizioni  del           
   presente decreto  si applicano alle  prestazioni o servizi  sociali e           
   assistenziali,  con esclusione  della integrazione  al minimo,  della           
   maggiorazione sociale  delle pensioni, dell'assegno e  della pensione           
   sociale  e di  ogni  altra prestazione  previdenziale, nonche'  della           
   pensione  e  assegno di  invalidita'  civile  e delle  indennita'  di           
   accompagnamento e assimilate.                                                   
     2. Gli enti erogatori, entro  sessanta giorni dalla data di entrata           
   in vigore del presente  decreto, individuano, secondo le disposizioni           
   dei rispettivi  ordinamenti, le  condizioni economiche  richieste per           
   l'accesso alle  prestazioni agevolate, con possibilita'  di prevedere           
   criteri  differenziati  in base  alle  condizioni  economiche e  alla           
   composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo           
   3. Per particolari tipologie  di prestazioni a scadenza infraannuale,           
   gli  enti  erogatori possono  altresi'  differire,  non oltre  il  31           
   dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri           
   di individuazione delle condizioni  economiche vigenti all'entrata in           
   vigore del  presente decreto, fino  al termine della  loro efficacia,           
   ove previsto.                                                                   
     3.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  su           
   proposta del Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro per           
   la solidarieta'  sociale, il  Ministro dell'interno, il  Ministro del           
   tesoro, del bilancio e della  programmazione economica ed il Ministro           
   del lavoro e della previdenza  sociale, sono individuate le modalita'           
   attuative,  anche con  riferimento agli  ambiti di  applicazione, del           
   presente decreto.  E' fatto  salvo quanto previsto  dall'articolo 59,           
   comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.                                 
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
               Criteri per la determinazione dell'indicatore                       
                  della situazione economica equivalente                           
                                                                                   
     1.  La valutazione  della situazione  economica del  richiedente e'           
   determinata  con   riferimento  al  nucleo  familiare   composto  dal           
   richiedente medesimo,  dai soggetti con  i quali convive e  da quelli           
   considerati a suo carico ai fini IRPEF.                                         
     2. L'indicatore della situazione  economica e' definito dalla somma           
   dei redditi,  come indicato nella  parte prima della tabella  1. Tale           
   indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione           
   economica patrimoniale  nel limite  massimo del  venti per  cento dei           
   valori patrimoniali, come definiti  nella parte seconda della tabella           
   1.                                                                              
     3. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato           
   come  rapporto tra  l'indicatore di  cui al  comma 2  e il  parametro           
   desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.                    
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
         Integrazione  dell'indicatore della  situazione economica                 
                       da parte degli enti erogatori                               
                                                                                   
     1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti           
   per  fruire  di ciascuna  prestazione,  possono  prevedere, ai  sensi           
   dell'articolo 59,  comma 52,  della legge 27  dicembre 1997,  n. 449,           
   accanto   all'indicatore   della  situazione   economica,   modalita'           
   integrative  di valutazione,  con  particolare  riguardo al  concorso           
   delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.                         
     2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi           
   dell'articolo 59,  comma 52,  della legge 27  dicembre 1997,  n. 449,           
   assumere  come  unita' di  riferimento  una  composizione del  nucleo           
   familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal           
   caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di           
   cui alla tabella 2.                                                             
     3.  Restano ferme  le disposizioni  vigenti che  attribuiscono alle           
   amministrazioni  dello   Stato  e   alle  regioni  la   competenza  a           
   determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti           
   erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.                               
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                 Dichiarazione sostitutiva del richiedente                         
                                                                                   
     1. Il richiedente la  prestazione deve presentare una dichiarazione           
   sostitutiva, a norma della legge 4  gennaio 1968, n. 15, e successive           
   modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie           
   per  la  determinazione  dell'indicatore della  situazione  economica           
   equivalente.                                                                    
     2. Il  richiedente dichiara altresi'  di avere conoscenza  che, nel           
   caso  di corresponsione  della  prestazione, ai  sensi  del comma  8,           
   possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita'           
   delle  informazioni  fornite ed  effettuati  presso  gli istituti  di           
   credito o altri  intermediari finanziari, specificando a  tal fine il           
   codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il           
   patrimonio mobiliare.                                                           
     3. La dichiarazione di cui al comma  1 va presentata ai comuni o ai           
   centri  autorizzati di  assistenza  fiscale previsti  dalla legge  30           
   dicembre 1991,  n. 413,  o direttamente  all'amministrazione pubblica           
   alla quale e' richiesta la prima prestazione.                                   
     4. I  comuni, i centri  di assistenza fiscale e  le amministrazioni           
   pubbliche  ai  quali  e'   presentata  la  dichiarazione  sostitutiva           
   rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della           
   dichiarazione  e gli  elementi informativi  necessari per  il calcolo           
   della situazione economica.                                                     
     5.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  su           
   proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il           
   Ministro delle finanze e  sentita l'Autorita' per l'informatica nella           
   pubblica  amministrazione, sono  emanate norme  dirette a  consentire           
   alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai           
   comuni ed ai centri autorizzati  di assistenza fiscale, di rilasciare           
   una certificazione, con  validita' temporalmente limitata, attestante           
   la situazione  economica dichiarata, valevole ai  fini dell'accesso a           
   tutte le prestazioni agevolate.                                                 
     6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente           
   decreto, con  decreto del  Ministro per  la solidarieta'  sociale, di           
   concerto  con il  Ministro delle  finanze e  sentita l'Autorita'  per           
   l'informatica  nella  pubblica   amministrazione,  sono  stabiliti  i           
   modellitipo  e le  caratteristiche  informatiche della  dichiarazione           
   sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.                                    
     7.  Gli enti  erogatori  controllano, singolarmente  o mediante  un           
   apposito servizio  comune, la veridicita' della  situazione familiare           
   dichiarata e confrontano i  dati reddituali e patrimoniali dichiarati           
   dai  soggetti ammessi  alle prestazioni  con i  dati in  possesso del           
   sistema informativo del  Ministero delle finanze. A  tal fine possono           
   stipulare  convenzioni   con  il  Ministero  delle   finanze.  L'ente           
   erogatore  provvede   ad  ogni   adempimento  conseguente   alla  non           
   veridicita'   dei  dati   dichiarati.   Le  amministrazioni   possono           
   richiedere idonea  documentazione atta a dimostrare  la completezza e           
   la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di           
   errori materiali o di modesta entita'.                                          
     8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle           
   finanze  per  la  programmazione dell'attivita'  d'accertamento,  una           
   quota delle verifiche assegnate alla  Guardia di finanza e' riservata           
   al controllo  sostanziale della  posizione reddituale  e patrimoniale           
   dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo           
   criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.                             
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
             Rapporto sullo stato d'attuazione della normativa                     
                                                                                   
     1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente           
   un  rapporto  sullo  stato  d'attuazione e  sugli  effetti  derivanti           
   dall'applicazione  dei   criteri  di  valutazione   della  situazione           
   economica  disciplinati   dal  presente  decreto.  A   tale  fine  le           
   amministrazioni  e gli  enti  erogatori e  quelli responsabili  delle           
   attivita'   di   controllo   delle  dichiarazioni   sostitutive   dei           
   richiedenti  comunicano alla  commissione le  informazioni necessarie           
   dirette  ad accertare  le  modalita' applicative,  l'estensione e  le           
   caratteristiche  dei  beneficiari  delle  prestazioni  e  ogni  altra           
   informazione richiesta. Il Ministro del  tesoro, del bilancio e della           
   programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.                   
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                   Disposizioni integrative e correttive                           
                                                                                   
     1. Entro  due anni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente           
   decreto possono essere  emanate, con uno o  piu' decreti legislativi,           
   disposizioni integrative  e correttive,  nel rispetto dei  principi e           
   criteri direttivi  di cui all'articolo  59, comma 51, della  legge 27           
   dicembre 1997, n. 449.                                                          
     2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel           
   rispetto delle disposizioni  della legge 31 dicembre 1996,  n. 675, e           
   di quelle che saranno dettate ai sensi  del comma 1, anche al fine di           
   assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.                   
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998                                             
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                       Visco, Ministro delle finanze               
                                      Treu, Ministro del lavoro e  della           
                                     previdenza sociale                            
                                       Ciampi,  Ministro    del  tesoro,           
                                     del    bilancio    e          della           
                                     programmazione economica                      
                                      Turco,     Ministro     per     la           
                                     solidarieta' sociale                          
                                      Napolitano, Ministro dell'interno            
                                      Bindi, Ministro della sanita'                
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
                                                                                   
                                                               Tabella 1           
                                                                                   
                     CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE                              
                        DELLA SITUAZIONE REDDITUALE                                
                                                                                   
    Parte I.                                                                       
     La  situazione  economica  dei   soggetti  appartenenti  al  nucleo           
   definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:                             
     a) il reddito  complessivo ai fini IRPEF  quale risulta dall'ultima           
   dichiarazione presentata  o, in mancanza di  obbligo di presentazione           
   della dichiarazione dei  redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo           
   rilasciato dai datori  di lavoro o da enti  previdenziali; per quanto           
   riguarda la valutazione dei  redditi agrari dovra' essere predisposta           
   un'apposita circolare ministeriale;                                             
     b) il  reddito delle attivita' finanziarie,  determinato applicando           
   il  rendimento  medio  annuo  dei  titoli  decennali  del  Tesoro  al           
   patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.            
     Dalla predetta somma  si detraggono L. 2.500.000  qualora il nucleo           
   familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo e' elevato           
   a L. 3.500.000  qualora i membri del nucleo  familiare non posseggano           
   altri immobili adibiti ad uso  abitativo o residenziale nel comune di           
   residenza.                                                                      
    Parte II - Definizione del patrimonio.                                         
       a) Patrimonio immobiliare:                                                  
     fabbricati e  terreni edificabili  ed agricoli intestati  a persone           
   fisiche  diverse da  imprese: il  valore dell'imponibile  definito ai           
   fini  ICI   al  31   dicembre  dell'anno   precedente  a   quello  di           
   presentazione  della   domanda,  indipendentemente  dal   periodo  di           
   possesso nel periodo d'imposta considerato.                                     
     Dalla somma dei valori cosi'  determinati si detrae l'ammontare del           
   debito  residuo  al  31   dicembre  dell'anno  precedente  per  mutui           
   contratti per l'acquisto di tali immobili.                                      
       b) Patrimonio mobiliare:                                                    
     l'individuazione del  patrimonio mobiliare e'  effettuata indicando           
   in un  unico ammontare complessivo  l'entita' piu' vicina  tra quelle           
   riportate negli  appositi moduli predisposti  dall'amministrazione. A           
   tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta           
   sommando i  valori mobiliari in  senso stretto, le  partecipazioni in           
   societa' non  quotate e  gli altri cespiti  patrimoniali individuali,           
   secondo le  modalita' che  saranno definite con  successiva circolare           
   del Ministro delle  finanze, di concerto con il  Ministro del tesoro,           
   del bilancio e della programmazione economica.                                  
     Dalla  somma dei  valori  del patrimonio  immobiliare e  mobiliare,           
   determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia           
   riferita  al patrimonio  di  tutto  il nucleo  familiare,  pari a  L.           
   50.000.000. Tale franchigia  e' elevata fino a  L. 70.000.000 qualora           
   il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprieta'.                     
                                                                                   
                                 Tabella 2                                         
                                                                                   
                          LA SCALA DI EQUIVALENZA                                  
                                                                                   
   Numero dei componenti                           Parametro                       
             -                                         -                           
             1                                        1,00                         
             2                                        1,57                         
             3                                        2,04                         
             4                                        2,46                         
             5                                        2,85                         
                                                                                   
     Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.                          
     Maggiorazione di 0,2  in caso di assenza del coniuge  e presenza di           
   figli minori.                                                                   
     Maggiorazione di  0,5 per ogni componente  con handicap psicofisico           
   permanente di cui  all'art. 3, comma 3, della legge  5 febbraio 1992,           
   n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.                                      
     Maggiorazione di 0,2 per nuclei  familiari con figli minori, in cui           
   entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.                  
                                __________                                         
                                                                                   
                                        NOTE                                       
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio,  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Nota al titolo:                                                      
               - Il testo del comma 51   dell'art.  59  della  legge  27           
             dicembre 1997, n. 449 (Misure per la  stabilizzazione della           
             finanza pubblica), e' il seguente:                                    
               "51.  Il Governo  e' delegato ad emanare, entro tre  mesi           
             dalla data di  entrata in   vigore della   presente  legge,           
             sentite  le    competenti commissioni   parlamentari e   il           
             Garante  per la  protezione dei   dati personali,  uno    o           
             piu'  decreti legislativi  per la  definizione, con effetto           
             dal  1  luglio  1998,   di criteri unificati di valutazione           
             della situazione economica dei  soggetti    che  richiedono           
             prestazioni   sociali   agevolate     nei  confronti     di           
             amministrazioni   pubbliche,  nonche'    di  modalita'  per           
             l'acquisizione  delle  informazioni  e  l'effettuazione dei           
             controlli, nel rispetto dei  seguenti  principi  e  criteri           
             direttivi:                                                            
               a)  determinazione,  anche mediante procedura informatica           
             predisposta a cura della  Presidenza  del    Consiglio  dei           
             Ministri,  della  situazione  economica  del  soggetto  che           
             richiede  la prestazione agevolata in base alle  condizioni           
             reddituale  e    patrimoniale  del  soggetto    stesso, dei           
             soggetti con i quali convive e  di quelli considerati a suo           
             carico  ai  fini     IRPEF,     con     possibilita'     di           
             differenziare   i  vari  elementi reddituali e patrimoniali           
             in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto  della           
             normativa  sul trattamento  dei dati personali  di cui alle           
             leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;                              
               b) correlazione   dei  dati  reddituali  e   patrimoniali           
             con    la composizione dell'unita' familiare mediante scale           
             di equivalenza;                                                       
               c) obbligo  per   il  richiedente   la  prestazione    di           
             fornire  preventivamente le  informazioni necessarie per la           
             valutazione della situazione   economica  alla    quale  e'           
             subordinata  l'erogazione    della  prestazione  agevolata,           
             nonche' di altri  dati e notizie rilevanti per i controlli;           
               d) possibilita' per   le amministrazioni   pubbliche  che           
             erogano  le  prestazioni,   nonche' per  i comuni  e  per i           
             centri autorizzati  di assistenza fiscale,  di  rilasciare,           
             tramite    collegamento  telematico,  compatibile    con le           
             specifiche  tecniche della  Rete unitaria  delle  pubbliche           
             amministrazioni,  con il sistema informativo  del Ministero           
             delle    finanze,   una    certificazione,   con  validita'           
             temporalmente limitata, attestante la situazione  economica           
             dichiarata,  valevole  ai  fini  dell'accesso  a  tutte  le           
             prestazioni agevolate;                                                
               e)  obbligo      per   le     amministrazioni   pubbliche           
             erogatrici   di provvedere  a  controlli,  singolarmente  o           
             mediante  un  apposito servizio comune,   sulla veridicita'           
             della situazione  familiare dichiarata   e  confrontando  i           
             dati  reddituali  e  patrimoniali  dichiarati  dai soggetti           
             ammessi alle prestazioni agevolate con i dati  in  possesso           
             del  sistema informativo  del  Ministero  delle  finanze ai           
             fini   dei   successivi controlli  da  parte  delle  stesse           
             pubbliche amministrazioni;                                            
               f)  inclusione  nei    programmi   annuali di   controllo           
             fiscale  della Guardia di finanza dei  soggetti beneficiari           
             di prestazioni  agevolate  individuati    sulla  base    di           
             appositi       criteri   selettivi,      prevedendo   anche           
             l'effettuazione  di  indagini    bancarie  e   presso   gli           
             intermediari finanziari".                                             
              Note alle premesse:                                                  
               -   Il   testo  degli articoli  5,  76,  87,  117,  118 e           
             128  della Costituzione, e' il seguente:                              
               "Art. 5. - La Repubblica,  una e indivisibile,  riconosce           
             e  promuove  le  autonomie  locali;   attua nei servizi che           
             dipendono   dallo Stato  il  piu'    ampio    decentramento           
             amministrativo;   adegua   i   principi ed  i metodi  della           
             sua  legislazione   alle esigenze   dell'autonomia e    del           
             decentramento".                                                       
               "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non           
             puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione           
             di  principii  e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo           
             limitato e per oggetti definiti".                                     
               "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo           
             dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.                         
                Puo' inviare messaggi alle Camere.                                 
               Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima           
             riunione.                                                             
               Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di           
             legge  di iniziativa del Governo.                                     
               Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di           
             legge  e i regolamenti.                                               
               Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla           
             Costituzione.                                                         
               Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello           
             Stato.                                                                
               Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,           
             ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando           
             occorra,  l'autorizzazione delle Camere.                              
               Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio           
             supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara           
             lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.                         
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura.                
                Puo' concedere grazia e commutare le pene.                         
                Conferisce le onorificenze della Repubblica".                      
               "Art.    117.   - La   regione   emana   per  le seguenti           
             materie   norme legislative   nei  limiti    dei  principii           
             fondamentali stabiliti  dalle leggi dello Stato, sempreche'           
             le    norme  stesse  non siano in contrasto con l'interesse           
             nazionale e con quello di altre regioni:                              
               ordinamento  degli uffici  e degli   enti  amministrativi           
             dipendenti dalla Regione;                                             
                 circoscrizioni comunali;                                          
                 polizia locale urbana e rurale;                                   
                 fiere e mercati;                                                  
               beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed           
             ospedaliera;                                                          
               istruzione  artigiana  e   professionale   e   assistenza           
             scolastica;                                                           
                 musei e biblioteche di enti locali;                               
                 urbanistica;                                                      
                 turismo ed industria alberghiera;                                 
                 tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;           
               viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici di interesse           
             regionale;                                                            
                 navigazione e porti lacuali;                                      
                 acque minerali e termali;                                         
                 cave e torbiere;                                                  
                 caccia;                                                           
                 pesca nelle acque interne;                                        
                 agricoltura e foreste;                                            
                 artigianato;                                                      
                 altre materie indicate da leggi costituzionali.                   
               Le leggi della Repubblica possono  demandare alla regione           
             il potere di emanare norme per la loro attuazione".                   
               "Art.  118.  -    Spettano  alla  regione  le    funzioni           
             amministrative  per le  materie  elencate  nel   precedente           
             articolo,   salvo   quelle    di  interesse  esclusivamente           
             locale,  che   possono essere attribuite dalle leggi  della           
             Repubblica  alle province,  ai  comuni o   ad altri    enti           
             locali.                                                               
               Lo   Stato   puo'  con  legge     delegare  alla  regione           
             l'esercizio di altre funzioni amministrative.                         
               La    regione  esercita   normalmente   le   sue funzioni           
             amministrative delegandole  alle province,  ai   comuni   o           
             ad  altri  enti locali,  o valendosi dei loro uffici".                
               "Art.  128.  - Le province e  i comuni sono enti autonomi           
             nell'ambito dei   principii fissati   da  leggi    generali           
             della  Repubblica, che  ne determinano le funzioni".                  
               -  Per  il  testo del comma 51  dell'art. 59 della citata           
             legge n. 449 del 1997 si veda la nota al titolo.                      
               - Il testo dei commi 52 e 53 dell'art.  59  della  citata           
             legge n. 449 del 1997, e' il seguente:                                
               "52.    Entro sessanta  giorni dalla  data di  entrata in           
             vigore del decreto  legislativo  di   cui  al   comma   51,           
             gli   enti  erogatori individuano, secondo  le disposizioni           
             dei rispettivi   ordinamenti,  le  condizioni    economiche           
             richieste        per     l'accesso     alle     prestazioni           
             assistenziali,   sanitarie  e    sociali  agevolate,    con           
             possibilita'    di prevedere criteri differenziati in  base           
             alle  condizioni  economiche  e  alla  composizione   della           
             famiglia.   Per le amministrazioni dello Stato e  gli  enti           
             pubblici  previdenziali si   provvede   con   decreto   del           
             Presidente   del   Consiglio   dei      Ministri,  ove  non           
             diversamente disposto con   norme   di   legge   e    salvo           
             quanto   previsto  dal  comma  50.  La Commissione  tecnica           
             per  la  spesa pubblica  elabora annualmente   un  rapporto           
             sullo    stato  di attuazione   e sugli effetti   derivanti           
             dalle norme di cui al presente  comma.    Il  Ministro  del           
             tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica           
             provvede a trasmettere  tale  rapporto  al  Parlamento.  Le           
             condizioni  economiche  richieste  possono  essere,  con le           
             stesse modalita',  modificate   annualmente, entro   il  31           
             ottobre  dell'anno  precedente a quello in cui le modifiche           
             hanno effetto.                                                        
               "53. Entro  due anni dalla  data di   entrata  in  vigore           
             del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto           
             degli  stessi principi e criteri direttivi,  possono essere           
             emanate, con uno  o piu' decreti legislativi,  disposizioni           
             integrative e correttive".                                            
              Nota all'art. 1:                                                     
               -  Il testo del comma 50 dell'art.  59 della citata legge           
             n. 449 del 1997, e' il seguente:                                      
               "50. Al fine   di assicurare una maggiore  equita'    del           
             sistema  della  partecipazione   alla   spesa   sanitaria e           
             delle     relative     esenzioni,  nonche'  di      evitare           
             l'utilizzazione      impropria  dei  diversi     regimi  di           
             erogazione  delle prestazioni   sanitarie, il   Governo  e'           
             delegato  ad  emanare, entro   quattro mesi   dalla data di           
             entrata in   vigore  della  presente  legge,    sentite  le           
             competenti  Commissioni    parlamentari e le organizzazioni           
             sindacali   maggiormente  rappresentative,    nonche'    il           
             Garante    per la   protezione dei   dati  personali uno  o           
             piu'  decreti legislativi  di  riordino,  con    decorrenza           
             1    maggio   1998,   della partecipazione   alla  spesa  e           
             delle  esenzioni,  nel  rispetto  dei seguenti  principi  e           
             criteri direttivi:                                                    
               a)    il   Servizio sanitario   nazionale  garantisce  la           
             tutela   della salute   e  l'accesso    ai  servizi    alla           
             totalita'    dei cittadini  senza distinzioni individuali o           
             sociali;                                                              
               b)  nell'ambito dei  livelli  essenziali  di  assistenza,           
             efficaci,  appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo           
             sanitario  nazionale,  sono    individuate,    anche     in           
             rapporto       a      linee      guida      e      percorsi           
             diagnosticoterapeutici,    le     prestazioni     la    cui           
             fruizione    e' subordinata al pagamento diretto, da  parte           
             dell'utente, di una quota limitata di spesa;                          
               c)  sono escluse  dalla   partecipazione alla   spesa  le           
             prestazioni  rientranti in   programmi, anche regionali, di           
             prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di  medicina           
             generale  e  di pediatria di libera scelta,  i  trattamenti           
             erogati  in regime   di   ricovero   ordinario, nonche'  le           
             prestazioni di cui alla lettera f);                                   
               d)  l'esenzione dei  cittadini dalla  partecipazione alla           
             spesa  e'  stabilita   in relazione   alla   sostenibilita'           
             della  stessa da  parte dell'utente,  tenuto conto    delle           
             condizioni    economiche, del  nucleo familiare,  dell'eta'           
             dell'assistito  e  del  bisogno di   prestazioni  sanitarie           
             legate a particolari patologie;                                       
               e)    la    condizione    economica   che   da'   diritto           
             all'esenzione  e' definita  con   riferimento   al   nucleo           
             familiare,    tenuto   conto   di elementi di  reddito e di           
             patrimonio determinati in base   ai criteri  stabiliti  dai           
             decreti  legislativi  previsti    dal comma 51 del presente           
             articolo, in  relazione alla composizione  qualitativa    e           
             quantitativa   della     famiglia,    prescindendo    dalla           
             posizione   del   capo   famiglia rispetto   al lavoro    e           
             superando    la discriminazione   fra persone   in cerca di           
             prima  occupazione e disoccupati; e'   prevista  l'adozione           
             di  fattori   correttivi  volti   a  favorire   l'autonomia           
             dell'anziano convivente e   a rafforzare    la  tutela  dei           
             nuclei  che    comprendono  al  loro  interno individui con           
             elevati bisogni di assistenza;                                        
               f)  l'esenzione  per patologie   prevede   la   revisione           
             delle  forme morbose che  danno diritto all'esenzione delle           
             correlate    prestazioni    di   assistenza      sanitaria,           
             farmaceutica e specialistica,  ivi comprese quelle di  alta           
             specializzazione,   in  particolare  quando    trattasi  di           
             condizioni  croniche  e/o invalidanti;  specifiche forme di           
             tutela sono garantite  alle patologie  rare e   ai  farmaci           
             orfani.  All'attuazione delle   disposizioni  del   decreto           
             legislativo   si  provvede    con regolamento del  Ministro           
             della  sanita' ai sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge           
             23 agosto 1988, n. 400;                                               
               g)  la partecipazione  alla spesa,  in quanto  rapportata           
             al  costo delle  prestazioni  erogate,  e'  definita  anche           
             in  relazione  alla revisione  dei  sistemi  tariffari   di           
             remunerazione  dei  soggetti erogatori pubblici e privati;            
               h)  la  revisione della partecipazione   alla spesa e del           
             regime delle esenzioni    e'  effettuata    senza  maggiori           
             oneri  complessivi    a carico degli  assistiti, garantendo           
             comunque un  risparmio non   inferiore a lire  10  miliardi           
             annui;                                                                
               i)  e'  promossa  la    responsabilita' finanziaria delle           
             regioni, delle province   autonome    e    delle    aziende           
             sanitarie   nella  gestione  del sistema di  partecipazione           
             alla  spesa    e  del  regime     delle  esenzioni,   anche           
             prevedendo   l'impiego    generalizzato,    nell'ambito  di           
             progetti concordati   con  le    regioni  e    le  province           
             autonome,  di    una tessera sanitaria,  valida sull'intero           
             territorio   nazionale e   utilizzabile  nell'ambito  della           
             Rete  unitaria  delle  pubbliche    amministrazioni, di cui           
             all'art.  2, comma 2,  del decreto-legge   3  giugno  1996,           
             n.  307,  convertito dalla  legge 30  luglio 1996, n.  400,           
             nel  rispetto della normativa sul   trattamento dei    dati           
             personali  di  cui alle  leggi 31 dicembre  1996, n.  675 e           
             n. 676,  e nel   rispetto degli   statuti  di  autonomia  e           
             delle relative norme di attuazione;                                   
               l)  e'  assicurata, anche con la previsione di uno o piu'           
             regolamenti emanati a norma dell'art. 17,  comma  2,  della           
             legge  23  agosto 1988, n.   400, la  semplificazione delle           
             procedure   di       prescrizione   e    pagamento    della           
             partecipazione,  nonche'   di   riconoscimento   e verifica           
             delle esenzioni, anche   attraverso  l'utilizzazione  della           
             tessera sanitaria di cui alla lettera i)".                            
              Nota all'art. 3:                                                     
               -  Per  il  testo del comma 52  dell'art. 59 della citata           
             legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.              
              Nota all'art. 4:                                                     
               - La legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  reca:  "Norme  sulla           
             documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e           
             autenticazione di firme".                                             
               -   La legge   30   dicembre   1991,  n.    413,    reca:           
             "Disposizioni    per ampliare   le  basi  imponibili,   per           
             razionalizzare,  facilitare  e potenziare   l'attivita'  di           
             accertamento;     disposizioni   per      la  rivalutazione           
             obbligatoria  dei beni immobili delle  imprese, nonche' per           
             riformare il  contenzioso  e per  la  definizione agevolata           
             dei  rapporti  tributari   pendenti; delega   al Presidente           
             della Repubblica per la concessione  di amnistia per  reati           
             tributari;  istituzioni  dei centri di assistenza fiscale e           
             del conto fiscale".                                                   
              Note all'art. 6:                                                     
               - Per il testo del comma 51   dell'art. 59  della  citata           
             legge n. 449 del 1997, si veda la nota al titolo.                     
               - La legge 31 dicembre 1996,  n. 675, reca: "Tutela delle           
             persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei           
             dati personali".                                                      
              Nota alla tabella 2:                                                 
               - Il testo del  comma  3  dell'art.    3  della  legge  5           
             febbraio  1992,  n.    104  (Leggequadro  per l'assistenza,           
             l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone           
             handicappate), e' il seguente:                                        
               "3.    Qualora   la   minorazione,   singola o   plurima,           
             abbia    ridotto  l'autonomia    personale,       correlata           
             all'eta,   in  modo   da  rendere necessario un  intervento           
             assistenziale permanente e,  continuativo e globale   nella           
             sfera   individuale   o   in   quella   di   relazione,  la           
             situazione assume connotazione di gravita'".