- ALLEGATO "A"
-
-
- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Regione Marche
1994-99
-
- OB 5b Azione 2.1.4
-
- "Aiuti agli investimenti delle
PMI industriali ed artigiane per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza
sul lavoro"
-
- BANDO DI ACCESSO
-
- L'azione si propone di intervenire nei processi produttivi
delle imprese per ridurre i vari tipi di inquinamento, favorire il riutilizzo dei residui
di lavorazione a fini produttivi ed energetici e delle macerie da demolizione ai fini
della realizzazione di materie prime e secondarie, nonché di migliorare la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
-
- 1. SOGGETTI BENEFICIARI
-
- Sono considerati ammissibili le piccole e medie imprese
singole ed associate appartenenti ai settori di cui alle lettere C, D, E della
classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 e corrispondenti alla definizione
della "Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle piccole e medie imprese"
n. 96/C 213/04 del 23/07/1996 (Allegato 1).
-
- Sono escluse le imprese operanti nei seguenti
settori e comparti (allegato 2):
- produzioni siderurgiche di cui all.1 del trattato CECA (NACE
221)
- costruzioni e riparazioni navali (NACE 361.1, 361.2)
- produzione di fibre artificiali (NACE 260)
- industrie automobilistiche (NACE 351)
- industrie di trasformazione prodotti agricoli
-
- Le imprese che effettuano investimenti ambientali
(di cui alle lettere a, b, c, d, f, h) devono risultare già in regola con le norme
obbligatorie nazionali o comunitarie vigenti in materia di tutela e salvaguardia
dell'ambiente.
-
- 2. LOCALIZZAZIONE
-
- Gli interventi devono essere localizzati nei comuni, di
seguito elencati, rientranti nell'area dell'Ob 5b di cui allegato
6 del presente bando
-
- 3. OBIETTIVI
-
- Gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi :
- ridurre la quantità e/o la pericolosità delle emissioni,
al fine di un minor inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
- ridurre la quantità e/o la pericolosità dei rifiuti
prodotti;
- ridurre il fabbisogno energetico;
- recuperare e riutilizzare i residui di lavorazione a fini
produttivi e/o energetici;
- incentivare forme di autosmaltimento dei rifiuti;
- riutilizzare le macerie da demolizione ai fini della
realizzazione di materie prime e secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo e/o nella
realizzazione di opere pubbliche;
- migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
-
- 4. INTERVENTI AMMISSIBILI
-
- Gli interventi da finanziare riguardano le seguenti azioni:
- introduzione di componenti, attrezzature o sistemi volti
alla riduzione della quantità e/o pericolosità dei rifiuti prodotti;
- adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue
provenienti dal ciclo produttivo;
- iniziative volte al recupero e al riutilizzo degli scarti di
lavorazione ai fini produttivi e/o energetici;
- interventi volti a ridurre le emissioni in atmosfera, sia
attraverso l'installazione di componenti, impianti o sistemi che producono effetti sia
all'interno che all'esterno del ciclo produttivo (quali ad esempio, filtri a manica, a
tasca, a tessuto, post combustori catalitici o termici, filtri a carboni attivi, sistemi
di abbattimento a umido o misti, sistemi ad assorbimento e catalizzatori per polveri);
- interventi sul ciclo produttivo e/o sui singoli beni
strumentali per ridurre l'inquinamento acustico, sia all'interno dell'insediamento
produttivo, che all'esterno (quali, ad esempio, barriere antirumore, interventi di
insonorizzazione delle singole macchine operative nell'ambito dello stabilimento);
- realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi
stessi di produzione;
- interventi rilevanti sul ciclo produttivo per la tutela
della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro (impianti di aspirazione, impianti
antincendio, adeguamento degli impianti elettrici alla normativa antincendio);
- introduzione di macchinari e/o impianti volti a ridurre, in
misura consistente, il fabbisogno energetico;
- rinnovo o acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi
tecnologici per attività produttive nel settore dei macinati edili, al fine della
realizzazione di materie prime o secondarie, utilizzabili nel ciclo produttivo e/o nella
realizzazione di opere pubbliche. Relativamente a tale categoria, sono ammissibili anche
le spese inerenti opere ed impianti fissi fino ad un massimo del 20% dell'investimento
complessivo comprese quelle relative all'acquisto di aree che, comunque, non possono
superare il 10% dell'investimento complessivo.
-
- Ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti
all'ambiente (GUCE C 72/03 del 10.03.94) sono autorizzati gli aiuti agli investimenti
destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e le nocività ambientali ovvero ad
adeguare i metodi di produzione ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Si precisa che
nessun aiuto può di norma, essere concesso agli investimenti necessari per conformare i
nuovi impianti a norme obbligatorie i cui termini di adeguamento siano scaduti. I costi
ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi di investimento aggiuntivi necessari
per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale.
-
- Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere
generale non ascrivibili alla tutela dell'ambiente.
-
- Pertanto, quando vengono costruiti nuovi impianti o vengono
sostituiti quelli esistenti non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento
sostenute unicamente per creare o sostituire la capacità produttiva senza migliorarne la
compatibilità ambientale.
-
- Analogamente, laddove gli investimenti incrementino la
capacità degli impianti esistenti e ne migliorino la compatibilità ambientale, i costi
saranno considerati ammissibili in proporzione alla capacità iniziale dell'impianto.
-
- Qualora l'intervento comporti l'adeguamento a nuove norme
obbligatorie o ad altri nuovi obblighi giuridici i cui termini di adeguamento non siano
scaduti, l'aiuto può essere concesso solo per impianti esistenti da almeno due anni al
momento dell'entrata in vigore delle nuove norme o dei nuovi obblighi.
-
- Le imprese che invece di adattare semplicemente gli impianti
installati da più di due anni decidano di sostituirli con impianti nuovi che rispondano
alle nuove norme, possono beneficiare di aiuti per la quota di investimenti corrispondente
ai costi di adattamento dei vecchi impianti.
-
- Qualora coesistano più disposizioni obbligatorie di
salvaguardia ambientale (nazionali, regionali o comunitarie) deve farsi riferimento alla
disposizione più rigorosa.
-
- 5. MISURA DEL CONTRIBUTO
-
- A seconda della tipologia dell'intervento le imprese
beneficiarie possono optare, a loro scelta, tra le seguenti soluzioni :
-
- A) per la realizzazione dei seguenti interventi:
- interventi sul ciclo produttivo e/o sui singoli beni
strumentali per ridurre l'inquinamento acustico, sia all'interno dell'insediamento
produttivo, che all'esterno (quali, ad esempio, barriere antirumore, interventi di
insonorizzazione delle singole macchine operative nell'ambito dello stabilimento);
- interventi rilevanti sul ciclo produttivo per la tutela
della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro (impianti di aspirazione, impianti
antincendio, adeguamento degli impianti elettrici alla normativa antincendio);
- rinnovo o acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi
tecnologici per attività produttive nel settore dei macinati edili, al fine della
realizzazione di materie prime o secondarie, utilizzabili nel ciclo produttivo e/o nella
realizzazione di opere pubbliche. Relativamente a tale categoria, sono ammissibili anche
le spese inerenti opere ed impianti fissi fino ad un massimo del 20% dell'investimento
complessivo comprese quelle relative all'acquisto di aree che, comunque, non possono
superare il 10% dell'investimento complessivo.
- 1. un contributo pubblico a fondo perduto pari al 50%, fino
ad un massimo di 200 milioni (limite "de minimis"), del costo dell'investimento
sostenuto;
-
- oppure
-
- 2. un contributo pubblico a fondo perduto con le seguenti
percentuali:
- 20% ESN per le piccole imprese (P.I.) situate nelle zone
ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92.3 c)
- 15% ESN per le medie imprese (M.I.) situate nelle zone
ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92.3 c)
- 15% ESL per le piccole imprese (P.I.) situate nelle zone non
ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92.3 c)
- 7,5% ESL per le medie imprese (M.I.) situate nelle zone non
ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92.3 c)
-
- B) per la realizzazione dei seguenti interventi:
- introduzione di componenti, attrezzature o sistemi volti
alla riduzione della quantità e/o pericolosità dei rifiuti prodotti;
- adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue
provenienti dal ciclo produttivo;
- iniziative volte al recupero e al riutilizzo degli scarti di
lavorazione ai fini produttivi e/o energetici;
- interventi. volti a ridurre le emissioni in atmosfera, sia
attraverso l'installazione di componenti, impianti o sistemi che producono effetti sia
all'interno che all'esterno del ciclo produttivo (quali ad esempio, filtri a manica, a
tasca, tessuto, post combustori catalitici o termici, filtri a carboni attivi, sistemi di
abbattimento a umido o misti, sistemi ad assorbimento e catalizzatori per polveri);
- realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi
stessi di produzione;
- introduzione di macchinari e/o impianti volti a ridurre, in
misura consistente, il fabbisogno energetico
- 1. un contributo pubblico a fondo perduto pari al 50%, fino
ad un massimo di 200 milioni (limite "de minimis"), del costo dell'investimento
sostenuto.
-
- Oppure
-
- 2. un contributo pubblico a fondo perduto pari al 25%, fino
ed un massimo di 500 milioni, del costo dell'investimento sostenuto.
-
- Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il
contributo a fondo perduto pari al 50% del costo dell'investimento sostenuto, tale
contributo verrà erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul "de
minimis", (GUCE n. C 68 del 6/03/96), con formale assunzione dell'impegno che
qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola
"de minimis", non faccia si che l'importo complessivo di aiuti, erogati a tale
titolo all'impresa stessa, ecceda il limite di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.
-
- Per le irnprese che effettuano investimenti nei Comuni
maggiormente interessati dalla crisi sismica iniziata il 26/9/97, da individuarsi sulla
base della normativa nazionale e regionale, l'intensità del contributo è elevata
nell'ambito del "de minimis", al 60% del costo dell'investimento sostenuto, che
rimarrà sospeso fino al momento dell'approvazione definitiva della relativa scheda da
parte della Commissione europea. Sarà cura della regione elevare automaticamente la
percentuale del contributo, a seguito degli accertamenti eseguiti d'ufficio, a favore dei
beneficiari che ne abbiano diritto.
-
- Nel caso in cui l'impresa abbia già ottenuto contributi
"de minimis" per l'importo massimo di 200 milioni, deve obbligatoriamente optare
per la soluzione prevista dal regime notificato (caso A punto2; caso B punto 2).
-
- L'impresa che ha già ottenuto contributi "de
minimis", senza raggiungerne peraltro il limite massimo ed opti per questa soluzione,
può ottenere un contributo massimo pari alla parte restante, fino al raggiungimento del
limite di 200 milioni.
-
- Se l'impresa realizza interventi misti, (es: intervento a)
ed intervento g) ), ad ognuno di questi verrà applicata la percentuale prevista per la
tipologia d'intervento nel rispetto della scelta operata dall'impresa.
-
- Il limite minimo dell'investimento è di lire
50.000.000, il limite massimo è di lire 2.000.000.000.
-
- Il contributo pubblico erogato non è cumulabile con altre
agevolazioni pubbliche concesse per lo stesso investimento, fatta eccezione per i benefici
concessi all'azione 1.3 "sostegno finanziario alle PMI industriale ed artigiane
(fondo di garanzia)" purché entro la percentuale di contributo prevista.
-
- Gli investimenti per i quali è concesso il contributo
devono essere corrispondenti a quelli indicati nella domanda di contributo.
-
- Gli impianti, i macchinari e le attrezzature non possono
essere distolti dall'uso previsto né alienati per un periodo di almeno cinque anni salvo
che per miglioramento tecnologico.
-
- 6.PROCEDURA
-
- La domanda di ammissione ai contributi redatta in carta
legale, secondo il modello di cui all'allegato A deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata ai sensi della legge
04.01.1968 n. 15 e deve essere trasmessa unicamente con raccomandata A.R. alla Giunta
Regione Marche Servizio Artigianato - Industria. Ob 5 b Misura 2.1.4 - Via Tiziano,
44 60125 Ancona, per l'anno 1998 entro il 31 luglio, per l'anno 1999 entro il 30
giugno.
-
- La data di presentazione è stabilita dalla data del timbro
di spedizione apposto dall'ufficio postale. Per ogni scadenza non è ammessa più di una
domanda di contributo per ogni impresa, ancorché comprensiva di più interventi
progettuali e complessivamente rientranti nei limiti del finanziamento.
-
- La regione si riserva comunque di richiedere ogni documento
o chiarimento ritenuto necessario ai fini istruttori. In tal caso la documentazione
richiesta deve essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota
in questione.
-
- La domanda deve essere corredata dai seguenti
allegati:
- A.1 - notizie sull'impresa richiedente;
- A.2 - relazione tecnica ed economica a firma di
professionista iscritto ad un ordine, collegio o albo professionale (allegare curriculum
sottoscritto con firma autenticata con gli estremi dell'iscrizione e almeno tre interventi
referenziati in materia in data non anteriore all'01.01.1991).
- A.3 - elenco delle spese.
-
- e dalla seguente documentazione:
- - planimetria del luogo ove verrà eseguito l'investimento;
- - tre preventivi dettagliati per l'acquisto di macchinari e
di attrezzature o in alternativa le fatture per gli investimenti già effettuati.
-
-
- 7. SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
-
- Le spese ammissibili a finanziamento al netto IVA sono
relative a:
- progettazione e direzione lavori dell'iniziativa per un
massimo del 7% dell'investimento e solo nel caso in cui sia stata eseguita da un
professionista iscritto ad un ordine, collegio o albo professionale (allegare curriculum
sottoscritto con firma autenticata con gli estremi dell'iscrizione e almeno tre interventi
referenziati in materia in data non anteriore all'01.01.1991).
- acquisto macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica;
- opere edili e di allacciamento;
- impianti;
- opere ed impianti fissi fino ad un massimo del 20%
dell'investimento complessivo e solo per attività produttive nel settore dei macinati
edili;
- acquisto di aree fino ad un massimo del 10%
dell'investimento complessivo e solo per attività produttive nel settore dei macinati
edili.
- Per i macchinari ed attrezzature, il costo viene determinato
sulla base di tre preventivi che devono riferirsi a macchinari e attrezzature aventi
medesime caratteristiche di efficienza potenzialità e qualità (allegato
3), ove ciò non fosse possibile produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà attestante la motivazione e la congruità delle spese per le quali si chiede il
contributo.
-
- Per i beni di importazione il costo è determinato sulla
base del tasso di cambio della valuta alla data di fatturazione.
-
- I macchinari, le attrezzature, i sistemi e le
apparecchiature oggetto del contributo devono essere:
- quelli col miglior rapporto qualità/prezzo;
- di nuova fabbricazione;
- installati in unità focali ove opera il soggetto
beneficiario.
-
- Le spese sostenute per le opere edili e di allacciamento
possono riguardare esclusivamente le prestazioni funzionali alla realizzazione
dell'intervento (escavazioni, opere murarie, ecc). Pertanto restano escluse tutte le spese
generiche riferibili all'acquisto di materiali vari (cemento, ferro, materiale elettrico
ecc.)
-
- Sono ammesse a finanziamento le spese per impianti
ed attrezzature a decorrere per l'anno 1998 dal 1° Luglio1987, per l'anno 1999 dal 1
agosto 1998 e gli investimenti devono essere realizzati entro un anno dalla data di
comunicazione dell'ammissione ai benefici.
-
- Gli investimenti si intendono realizzati secondo le
modalità ed entro i limiti indicati dal presente bando di accesso, ove risulti che:
-
- a) i beni siano stati consegnati;
- b) le opere siano state realizzate;
- c) le spese siano state fatturate ed interamente quietanzate
entro la data di rendicontazione ;
- d) siano stati raggiunti gli obiettivi indicati;
- e) nel caso di investimenti realizzati in leasing:
- I contratti di leasing che beneficiano dell'intervento
devono includere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo di leasing che
corrisponde alla vita utile del bene che è oggetto del contratto.
- I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente (alla
società di leasing), giustificati da una fattura quietanzata o da un documento contabile
avente forza probante equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
Il contributo comunitario è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente
pagati o in unica soluzione sulla base dell'importo attualizzato dei canoni corrispondenti
al periodo di sovvenzionalità, se tale importo attualizzato corrisponde a "spese
effettivamente sostenute" dal beneficiario finale all'inizio dell'operazione.
- Se la durata totale del contratto di leasing supera la
durata dell'intervento comunitario, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati
dall'utilizzatore fino alla data di rendicontazione (data limite per la contabilizzazione
dei pagamenti). Tale condizione scaturisce dal fatto che sono ammissibili al
cofinanziamento soltanto i costi reali e effettivamente sostenuti mentre le spese da
sostenere in futuro (cioè i canoni futuri) non sono sovvenzionabili. Al fine di arrivare
ad una migliore corrispondenza tra la durata del contratto di leasing e il periodo
dell'intervento, il prezzo iniziale del bene potrebbe essere ridotto all'inizio del
periodo mediante un pagamento ammissibile al cofinanziamento.
- L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario
non deve superare il valore commerciale netto del bene dato in leasing. Tale limite viene
fissato al fine di escludere il cofinanziamento di spese non sovvenzionabili relative al
contratto di leasing (tasse, interessi, spese di rifinanziamento, spese amministrative
della società di leasing, spese di assicurazione, ecc.). Pertanto nel contratto deve
essere prevista la scomposizione del canone in due parti: da un lato l'importo
corrispondente all'acquisto netto, dall'altro le spese dell'operazione, sopra menzionate.
-
- Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:
- relative ad investimenti non direttamente funzionali al
programma agevolabile;
- destinate ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
- relative ad investimenti realizzati mediante commesse
interne o oggetto di autofatturazione;
- relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi,
oneri accessori, trasporto e imballaggio;
- destinate all'acquisizione di macchinari usati o installati
presso aziende diverse da quella richiedente;
- acquisto di mezzi mobili autorizzati alla circolazione
esterna;
- spese generiche riferibili all'acquisto di materiali vari
(cemento, ferro, materiale elettrico ecc.).
-
- 8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI
-
- L'esame delle domande sotto il profilo dell'ammissibilità
formale e sotto il profilo tecnico ed economico, è svolto da un gruppo di lavoro
costituito presso il Servizio Industria - Artigianato ed assistito da esperti dei Servizi
multizonali delle A.U.S.L., seguendo i criteri di valutazione indicati nell'allegato 4.
-
- Il gruppo di lavoro entro 180 giorni successivi alla
scadenza di presentazione delle domande, predispone la graduatoria di merito dei progetti
ammessi quantificando anche le spese da ammettere al finanziamento.
-
- Il gruppo di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti,
così come l'Ufficio Industria in sede di rendicontazione, sarà coadiuvato da funzionari
dei servizi regionali competenti in materia.
-
- Il Dirigente del Servizio Industria e Artigianato, con
proprio decreto e previa acquisizione, ove necessaria, della documentazione antimafia,
approva la graduatoria ed ammette a finanziamento la spesa per ogni singolo progetto,
tenuto conto del parere del predetto gruppo di lavoro.
-
- I contributi saranno concessi, fino alla concorrenza delle
somme disponibili, alle imprese utilmente collocate nella graduatoria predisposta sulla
base dei criteri e priorità indicate nell'allegato 4.
-
- Gli interventi utilmente inseriti nella summenzionata
graduatoria ma non finanziati per carenza di fondi disponibili, potranno essere
soddisfatti attraverso l'utilizzo di eventuali economie di gestione.
-
- 9. LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI
-
- Ad avvenuta esecutività del decreto del Dirigente del
Servizio, di concessione dei benefici, il Sevizio Industria ed Artigianato provvede a
darne formale comunicazione ai soggetti interessati.
-
- L'impresa beneficiaria è tenuta a confermare con
raccomandata a.r., alla Regione Marche entro 80 giorni dalla comunicazione di cui sopra la
conferma dell'investimento pena la decadenza dai benefici.
-
- La rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro
e non oltre il 120 giorno successivo alla data di scadenza dell'intervento.
-
- All'atto della liquidazione del contributo la ditta non deve
essere soggetta a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
-
- La liquidazione del contributo è subordinata
all'acquisizione, agli atti del predetto Servizio, della seguente documentazione in
originale o in copia conforme all'originale:
- certificato di iscrizione INPS attestante il settore di
appartenenza;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante l'assenza di
procedure concorsuali;
- coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare
il contributo;
- perizia giurata, da parte di un professionista iscritto ad
un ordine, collegio o albo professionale (allegare curriculum sottoscritto con firma
autenticata con gli estremi dell'iscrizione e almeno tre interventi referenziati in
materia in data non anteriore al 01.01.1991). In tale perizia si dichiara: l'inizio e la
fine dei lavori, la tipologia, il costo degli investimenti, la realizzazione dell'impianto
conformemente al progetto approvato, i risultati raggiunti a seguito dell'intervento
effettuato e, nel caso di investimenti ambientali, il rispetto delle norme vigenti in
materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente . Tale perizia deve essere controfirmata
dal legale rappresentante dell'impresa;
- fatture originali dei beni acquistati e relative fotocopie,
le quali rimangono conservate agli atti del competente Ufficio, accompagnate da appositi
quadri riepilogativi (allegato 5).
- La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, può
consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria o
in una ricevuta di contrassegno.
-
- Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato con una
delle seguenti modalità non sono prese in considerazione ai fini della liquidazione dei
benefici concessi.
-
- In alterativa a quanto indicato al punto e) può essere
presentata una perizia giurata, a firma di un professionista all'uopo abilitato
attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto
l'elenco con le indicazioni dei beni che ne formano l'oggetto e con la specificazione che
i beni stessi sono nuovi e sono in possesso dell'impresa;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità di tali quietanze ad una delle modalità indicate al precedente punto e la
verifica delle stesse quietanze attraverso l'esame dei libri contabili.
- La perizia giurata rimane acquisita agli atti dell'Ufficio,
al momento della sua presentazione, viene accompagnata dagli originali delle fatture.
-
- 10. VARIAZIONI
-
- Lo svolgimento delle attività e degli investimenti deve
essere conforme al progetto originario ammesso ai benefici di legge. In caso di motivate e
documentate variazioni al progetto, queste devono essere presentate, in via preventiva,
alla Regione Marche.
-
- E' ammesso uno scostamento fino ad un massimo del 30% del
valore degli investimenti ammessi a contributo.
-
- E' ammesso uno scostamento fino ad un massimo del 30% del
punteggio totale attribuito agli investimenti ammessi a contributo.
-
- Il gruppo di lavoro esamina la proposta di variazione e la
valuta positivamente solo nel caso in cui:
- lo svolgimento del progetto d'investimento non risulti
compromesso;
- persistano le condizioni relative al conseguimento degli
obiettivi previsti dall'azione;
- le variazioni richieste non comportino una alterazione del
punteggio in misura maggiore a quelle sopra indicate.
- La proposta di variazione dopo la valutazione del gruppo di
lavoro, può essere ammessa con Decreto del Dirigente del Servizio Industria e
Artigianato.
-
- 11. REVOCHE
-
- La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare
l'effettivo svolgimento del progetto di investimento disponendo la revoca dei benefici nei
seguenti casi:
- presentazione o dichiarazioni di dati non veritieri;
- mancata conferma dell'intervento entro i termini stabiliti;
- mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
- documentazione finale di spesa presentata oltre il termine
di 120 gg;
- progetto realizzato in maniera difforme da quanto
originariamente preventivato senza la preventiva autorizzazione;
- mancato rispetto delle disposizioni previste nel bando;
- erogazione già avvenuta a valere su altre agevolazioni
pubbliche per lo stesso intervento.
- La revoca comporta la restituzione dei benefici
eventualmente concessi, maggiorata degli interessi legali.
-
- 12. MONITORAGGIO
-
- Al fine di consentire alla regione il monitoraggio delle
iniziative intraprese in base al presente bando, i beneficiari si impegnano a fornire, a
semplice richiesta dell'ente o di strutture delegate, tutte le informazioni in merito
richieste, nonché consentire l'accesso del personale incaricato alle visite e
sopralluoghi nei locali oggetto dell'investimento per il quale viene concesso il
contributo.
-
- 13. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO L.
241/90
-
- L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al
termine di presentazione delle domande.
-
- La durata del procedimento è determinata dalle seguenti
fasi:
- istruttoria formale di ammissibilità e valutazione del
gruppo di lavoro entro 180 gg. dal termine di scadenza di presentazione delle domande;
- decreto di concessione dei benefici entro 45 gg. dal termine
della valutazione del gruppo di lavoro;
- liquidazione dei contributi entro 60 gg. dalla data di
presentazione della rendicontazione.
- Responsabile del procedimento: un funzionario del Servizio
Artigianato Industria.
-