Allegato 2 - Attività e produzioni per le quali sussistono divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea
 
 
A) SIDERURGIA - Per le seguenti classi sono ammessi solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell’ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all’approvazione da parte di quest’ultima. (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L388 del 28.12.96).
 
Classificazione ISTAT ‘91:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)
27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe) (*)
(*) per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)
B) SIDERURGIA - Per le seguenti categorie sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all’approvazione da parte di quest’ultima. (ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" - G.U.C.E. C320 del 13.12.88).
 
Classificazione ISTAT ‘91:

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria)

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

  1. CANTIERISTICA NAVALE - Per le seguenti categorie sono ammessi solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacità di costruzione dell’unità produttiva interessata, a meno che l’aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, della capacità di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all’approvazione da parte di quest’ultima. (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1904/96 - G.U.C.E. L251 del 3.10.96).
Classificazione ISTAT ‘91:

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione)

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico, escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 3.11.1

D) FIBRE SINTETICHE - Per la seguente classe sono ammessi solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell’unità interessata; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all’approvazione da parte di quest’ultima. (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - G.U.C.E. C94 del 30.3.96).
 
Classificazione ISTAT ‘91:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe)

E) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA – Per i programmi che rientrano nelle seguenti classi e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di ECU o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di ECU, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all’approvazione da parte di quest’ultima. (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 - G.U.C.E. C279 del 15.9.97).

Classificazione ISTAT ‘91:

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone

- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali

- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe

- fabbricazione di autobus, filobus

- fabbricazione di motori per autoveicoli

34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo

- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti

  1. INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO - Alle divisioni, gruppi, classi e categorie relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco di seguito riportate e relativamente alla classificazione ISTAT ’91 si applicano i divieti e limitazioni nei confronti dell’agevolabilità in base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dall’U.E. (Decisione 94/173/CE, pubblicata nella GUCE del 23.3.94 e Orientamenti della Commissione 96/C29/03, pubblicati nella GUCE del 2.2.96, regolamento CEE n. 3699/93, pubblicato nella GUCE del 31.12.93, riportati in allegato 2A e 2B), con la precisazione che, indipendentemente dagli ulteriori divieti e limitazioni, i programmi di investimento finalizzati esclusivamente alla tutela dell’ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (GUCE C72 del 10 marzo 1994) sono comunque ammissibili.
Classificazione ISTAT ‘91:

15.11.1 "Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione", limitatamente a

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli

- fusione di grassi commestibili di origine animale

- lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne

15.11.2 "Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione" (tutta la categoria)

15.12.1 "Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione", limitatamente a

- macellazione di volatili e di conigli

- preparazione di carne di volatili e di conigli

- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca

15.12.2 "Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione" (tutta la categoria)

15.13 "Produzione di prodotti a base di carne" (tutta la classe)

15.20 "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce" (tutta la classe)

15.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)

15.4 "Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali" (tutto il gruppo)

15.51 "Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte" (tutta la classe)

15.61.1 "Molitura dei cereali" (tutta la categoria)

15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie", limitatamente a

- lavorazione del riso; produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso

- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio

- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

15.62 "Fabbricazione di prodotti amidacei" (tutta la classe)

15.7 "Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali" (tutto il gruppo)

15.83 "Fabbricazione di zucchero" (tutta la classe)

15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti" limitatamente a

- fabbricazione di aceto

15.92 "Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione" (tutta la classe)

15.93 "Fabbricazione di vino di uve non di produzione propria" (tutta la classe)

15.94 "Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (tutta la classe)

Nel settore della produzione di sidro e altri vini a base di frutta e della produzione di altre bevande fermentate non distillate, si applicano i limiti settoriali di cui all'allegato della decisione 94/173/CE della Commissione U.E. relativi alla materia prima utilizzata per la produzione delle bevande in questione - (cfr. decisione Commissione U.E. del 22 luglio 1998)

15.95 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate" (tutta la classe)

15.97 "Fabbricazione di malto" (tutta la classe)

16 "Industria del tabacco" (tutta la divisione)