Allegato 2A - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.1994 della Commissione
 
Il testo dell’allegato viene riportato integralmente, evidenziando con carattere più piccolo quanto non attinente alla normativa di cui si tratta.
  1. Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori
1.1. E’ accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2. e 2.:
  1. GU n. L. 208 del 24.7.92, pag. 1.
  2. GU n. L. 208 del 24.7.92, pag. 9.
  3. GU n. L. 198 del 22.7.91, pag. 1.
1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell’esistenza di sbocchi di mercato potenziali;
- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente e prodotti d’intervento;
- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento.
2. Esclusioni relative a taluni settori specifici:
2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:
oppure
oppure
2.2. Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all’evoluzione della domanda:
- investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;
- tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell’obiettivo 1 in cui sia comprovata un ‘insufficienza di impianti di trasformazione;
- investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d’agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa.
2.3. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d’oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un’insufficienza di tali impianti;
- investimenti che comportino il superamento dell’insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell’ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all’unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;
- investimenti riguardanti l’elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all’evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un’insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l’elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti alla tutela dell’ambiente.
2.4. Nel settore delle piante foraggiere sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l’essiccazione delle polpe di barbabietole.
2.5. Nel settore della oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 t. all’anno, nelle regioni dell’obiettivo 1, sempreché non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell’alimentazione animale:
- l’incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria,
oppure
- una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione,
oppure
- l’impiego di piselli, fave, favette e lupini,
ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l’aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione.
2.6. Nel settore dell’olio d’oliva sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell’oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti relativi all’estrazione o alla raffinazione dell’olio di sanse.
2.7. Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola).
2.8. Nel settore dello zucchero, dell’isoglucosio e di tutti gli altri edulcoloranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti tranne quelli concernenti:
2.9. Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti.
2.10. Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti miranti a potenziare le capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;
- investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini;
- investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedono un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell’obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.
I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti al benessere degli animali;
- investimenti miranti alla tutela dell’ambiente.
2.11. Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti:
- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempre ché la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell’ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l’eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;
- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1. ultimo trattino;
- investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l’effetto di favorire la ristrutturazione del settore.
2.12. Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l’ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa.
(In particolare, si sottolinea che, a seguito della decisione della Commissione U.E. del 22 luglio 1998, in ordine alla conclusione della procedura ex art. 93.2 del Trattato di Roma riguardante la legge 488/92, nel settore della trasformazione del lino e della canapa, si applicano le limitazioni e le esclusioni di cui al punto 2.12 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22/3/1994 della Commissione U.E.)
2.13. Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli investimenti seguenti:
fatte salve le condizioni fissate all’art.1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90.
(1) GU n. C 213 del 19.8.92, pag. 2.