- Allegato 2A - Industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco - Allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.1994 della
Commissione
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- Il testo dellallegato viene riportato integralmente,
evidenziando con carattere più piccolo quanto non attinente alla normativa di cui si
tratta.
- Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori
- 1.1. E accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme
restando le esclusioni di cui ai punti 1.2. e 2.:
- investimenti connessi con la tutela dellambiente, con la
prevenzione degli inquinamenti e con leliminazione dei rifiuti;
- investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione
tecnologica o miranti ad ottenere prodotti nuovi;
- investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la
fabbricazione dei prodotti trasformati;
- investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo
stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di
preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di
commercializzazione;
- investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche
qualitative o delle condizioni sanitarie e, in particolare, investimenti riguardanti la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni dorigine dei prodotti agricoli ed alimentari (1),
nonché investimenti per lottenimento di prodotti agricoli atti a beneficiare di una
attestazione di specificità in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (2);
- investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la cosiddetta
agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
allindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (3).
- GU n. L. 208 del 24.7.92, pag. 1.
- GU n. L. 208 del 24.7.92, pag. 9.
- GU n. L. 198 del 22.7.91, pag. 1.
- 1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:
- - investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati
per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dellesistenza di
sbocchi di mercato potenziali;
- - investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente
e prodotti dintervento;
- - investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il
magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il
normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
- - investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri
investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un
contributo del FEAOG, sezione orientamento.
- 2. Esclusioni relative a taluni settori specifici:
- 2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi),
sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti riguardanti lamido, lindustria molitoria, le
malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonché investimenti riguardanti i relativi
prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i
prodotti di idrogenazione dellamido);
- investimenti riguardanti gli impianti dinsilamento, eccettuati
i sili adibiti al deposito, allessiccazione e al condizionamento della produzione
locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un insufficienza comprovata di tali
impianti, purché non venga aumentata la capacità di magazzinaggio;
- investimenti riguardanti lalimentazione animale, salvo per le
unità che producano meno di 20.000 t. allanno nelle regioni dellobiettivo 1,
nelle quali sia comprovata uninsufficienza di impianti di trasformazione. In questo
caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di
quelli per i quali è stato concesso laiuto, nei tre anni successivi alla sua
erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacità di
produzione, salvo nel caso che:
- venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in
altre imprese determinate,
- oppure
- si tratti di investimenti che prevedono una valorizzazione dei
sottoprodotti della cerealicoltura,
- oppure
- la produzione sia destinata allapprovvigionamento locale nei
dipartimenti francesi doltremare o nelle isole.
- 2.2. Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante
medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti
comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza
allevoluzione della domanda:
- - investimenti intesi a potenziare la capacità di
commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni,
nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione
eccedentaria;
- - tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di
trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate
venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i
quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si
applica nelle regioni dellobiettivo 1 in cui sia comprovata un insufficienza
di impianti di trasformazione;
- - investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro,
di pomodori pelati, di succhi dagrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate,
salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore
almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa.
- 2.3. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati
sono esclusi gli investimenti seguenti:
- - investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido
per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti
francesi doltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo
qualora sia comprovata uninsufficienza di tali impianti;
- - investimenti che comportino il superamento dellinsieme dei
quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nellambito del regime del
prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte allunità di
trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo
nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre
imprese determinate;
- - investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in
polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;
- - investimenti riguardanti lelaborazione di prodotti freschi o
di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione
tecnologica in rispondenza allevoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i
quali è comprovata uninsufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed
effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti lelaborazione di
prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa
comunitaria.
- I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli
investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
- - investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie
comunitarie;
- - investimenti miranti alla tutela dellambiente.
- 2.4. Nel settore delle piante foraggiere sono esclusi tutti gli
investimenti, ivi compresi quelli riguardanti lessiccazione delle polpe di
barbabietole.
- 2.5. Nel settore della oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi)
sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari
nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 t. allanno, nelle
regioni dellobiettivo 1, sempreché non comportino un incremento della capacità di
produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa
impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti
prevedano, nel campo dellalimentazione animale:
- - lincorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di
produzione comunitaria,
- oppure
- - una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di
essiccazione e di disidratazione,
- oppure
- - limpiego di piselli, fave, favette e lupini,
- ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare
investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso laiuto, nei
tre anni successivi alla sua erogazione.
- 2.6. Nel settore dellolio doliva sono esclusi gli
investimenti seguenti:
- - investimenti comportanti un incremento della produzione totale
delloleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella
stessa impresa o in altre imprese determinate;
- - investimenti relativi allestrazione o alla raffinazione
dellolio di sanse.
- 2.7. Nel settore delle patate sono esclusi gli investimenti
riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad
usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola).
- 2.8. Nel settore dello zucchero, dellisoglucosio e di tutti gli
altri edulcoloranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti
prodotti, sono esclusi tutti gli investimenti tranne quelli concernenti:
- la razionalizzazione, senza aumento della capacità, nei dipartimenti
francesi doltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
- lutilizzazione della quota prevista dallatto di adesione
del Portogallo (per il continente 60.000 t. di zucchero).
- 2.9. Nel settore del tabacco sono esclusi tutti gli investimenti.
- 2.10. Nel settore delle carni e delle uova sono esclusi gli
investimenti seguenti:
- - investimenti miranti a potenziare le capacità di calibrazione e di
condizionamento delle uova di gallina;
- - investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei
suini;
- - investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e
pollame, salvo che prevedono un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20%
alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i
suini, gli ovini e bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni
dellobiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.
- I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli
investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
- - investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie
comunitarie;
- - investimenti miranti al benessere degli animali;
- - investimenti miranti alla tutela dellambiente.
- 2.11. Nel settore dei vini e degli alcoli sono esclusi tutti gli
investimenti, tranne i seguenti:
- - investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di
associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione,
sempre ché la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla
preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
- - investimenti aventi come obiettivi la tutela dellambiente, la
prevenzione degli inquinamenti, leliminazione dei rifiuti e il recupero di
imballaggi o di recipienti;
- - investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura
biologica, conformemente al disposto del punto 1.1. ultimo trattino;
- - investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo,
i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle
qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con leffetto di favorire la
ristrutturazione del settore.
- 2.12. Nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli
investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi
o lammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in
causa.
- (In particolare, si sottolinea che, a seguito della decisione della
Commissione U.E. del 22 luglio 1998, in ordine alla conclusione della procedura ex art.
93.2 del Trattato di Roma riguardante la legge 488/92, nel settore della trasformazione
del lino e della canapa, si applicano le limitazioni e le esclusioni di cui al punto
2.12 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22/3/1994 della Commissione U.E.)
- 2.13. Nel settore dei prodotti della silvicoltura sono esclusi gli
investimenti seguenti:
- investimenti che, in seguito allimpiego di materiale inadatto,
rechino gravi danni allambiente (ad es. deterioramento delle strada forestali,
cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);
- investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la
commercializzazione degli alberi di Natale;
- investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonché
investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese
che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle PMI
(1),
- fatte salve le condizioni fissate allart.1, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 867/90.
- (1) GU n. C 213 del 19.8.92, pag. 2.
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