Allegato 2B - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell’allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93
 
Il testo dell’allegato III viene riportato integralmente, evidenziando con carattere più piccolo quanto non attinente alla normativa di cui si tratta.

CONDIZIONI SPECIFICHE E CRITERI D’INTERVENTO

1. Attuazione dei programmi d’orientamento pluriennali (titolo II)
1.1. Arresto definitivo (articolo 8, paragrafo 2)
  1. L’arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato attività di pesca per almeno settantacinque giorni all’anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l’80 % del numero di giorni in mare consentito dalla normativa nazionale in vigore.
  2. Alle navi per cui è stata presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato una domanda di arresto definitivo, ai sensi del regolamento (CEE) n.4028/86 entro il 31 dicembre 1993, si applicano i criteri dell’articolo 24 dello stesso.
  3. Le operazioni possono riguardare solo le navi di oltre dieci anni.
1.2. Associazioni temporanee d’imprese e società miste (articolo 9)
  1. Le azioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
- qualora venga costituita una società mista, le azioni debbono essere completate da un trasferimento definitivo della nave o delle navi verso il paese terzo interessato, senza possibilità di ritorno nelle acque comunitarie.
  1. I contributi finanziari per i progetti di società miste non sono cumulabili con un aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n.2908/83 (1) e (CEE) n.4028/86. Dai contributi concessi verrà detratta pro rata temporis l’importo riscosso in precedenza nei seguenti casi:
- aiuti alla costruzione nei dieci anni precedenti la costituzione della società mista;
  1. Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un’azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell’acquacoltura (GU n. L. 290 del 22.10.1983, pag. 1).
1.3. Costruzione di navi (articolo 10)
  1. Le navi debbono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e direttive vigenti in materia d’igiene e di sicurezza, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi. Esse vengono introdotte nell’apposita sezione dello schedario comunitario.
b) Per la concessione del contributo finanziario vengono privilegiate le navi che utilizzano gli attrezzi e metodi di pesca più selettivi.
1.4. Ammodernamento delle navi (articolo 10)
  1. Gli investimenti debbono riguardare:
  1. Le operazioni possono riguardare solamente navi con meno di trenta anni. Questo limite non si applica se gli investimenti riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e/o le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca imbarcate.
2. Investimenti nei settori previsti al titolo III
2.0. Aspetti generali
  1. Gli investimenti debbono:
  1. In tutti i settori di cui al titolo III sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni in materia di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all’ambiente.
  2. Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti l’acquisto di terreni, la copertura di spese di carattere generale oltre il 12% dei costi e gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.
2.1. Acquacoltura
Le misure possono riguardare investimento materiali concernenti:
  1. la costruzione, l’attrezzatura, l’estensione e la modernizzazione d’impianti d’acquacoltura, ed in particolare:
  1. Progetti intesi a dimostrare, su scala analoga a quella dei normali investimenti produttivi, la fattibilità tecnica e la redditività economica dell’allevamento di specie non ancora sfruttate commercialmente in acquacoltura o di tecniche di allevamento innovative, purché si basino su lavori di ricerca concludenti.
2.2. Sistemazione di zone marine costiere
Gli investimenti debbono soddisfare le seguenti condizioni:
  1. prevedere una sorveglianza scientifica dell’azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell’evoluzione delle risorse ittiche nella zona marina interessata;
  2. essere realizzati da enti pubblici, da organizzazioni di produttori riconosciute o da organismi designati a tal fine dall’autorità competente dello Stato Membro interessato.
2.3. Attrezzatura dei porti da pesca
  1. Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare impianti ed attrezzature destinati a:
  1. Sono privilegiati gli investimenti:
2.4. Trasformazione e commercializzazione
a) Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare:
- la costruzione e l’acquisto di edifici ed impianti;
- l’acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito (comprese in particolare le attrezzature di natura informatica e telematica);
- l’applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare la competitività e ad incrementare il valore aggiunto.
b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
- i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratta d’investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
3. Attività di promozione (articolo 12)
  1. Le spese ammissibili riguardano in particolare:
  1. Sono privilegiate:
c) Non sono ammissibili i costi di funzionamento del beneficiario (personale, materiale, veicoli, ecc.).
ANNOTAZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI 2A E 2B
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ISTAT ‘91
punto dell’allegato alla decisione 94/173/CE
(cfr. Allegato 2A alla presente circolare)
15.11.1, limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in carcasse
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli
- fusione di grassi commestibili di origine animale
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne
2.10
15.11.2 (tutta la categoria)
2.10
15.12.1, limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli
- preparazione di carne di volatili e di conigli
- produzione di carne di volatili e di conigli fresca
2.10
15.12.2 (tutta la categoria)
2.10
15.13 (tutta la classe)
2.10
15.3 (tutto il gruppo)
2.2 e 2.7
15.4 (tutto il gruppo)
2.5 e 2.6
15.51 (tutta la classe)
2.3
15.61.1 (tutta la categoria)
2.1
15.61.2, limitatamente a:
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria
2.1
15.62 (tutta la classe)
2.1 e 2.8
15.7 (tutto il gruppo)
2.1
15.83 (tutta la classe)
2.8
15.89.3, limitatamente alla fabbricazione di aceto
2.11
15.92 (tutta la classe)
2.11
15.93 (tutta la classe)
2.11
15.97 (tutta la classe)
2.1
16 (tutta la divisione)
2.9

Avvertenza importante: ai fini della concessione delle agevolazioni, il legale rappresentante, nel sottoscrivere la dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, attesta la piena conoscenza delle normative comunitarie in materia e la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l’ammissibilità alle agevolazioni. Pertanto, per le imprese che operano in uno dei settori soggetti a limitazioni o divieti con tale dichiarazione si presume la rispondenza a tutti i vincoli comunitari applicabili, sotto la responsabilità del dichiarante. Per quanto attiene le limitazioni e divieti di cui alla lettera F), la dichiarazione deve essere resa coerentemente con tutte le prescrizioni di cui al punto 2 dell’allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 e al punto 2.4 dell’allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21.12.93.