Allegato 7 - DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

A) Qualora l'importo dell'agevolazione non superi lire 300.000.000, non dovrà essere assolta alcuna formalità per la certificazione "antimafia".

B) Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a lire 300.000.000, l'impresa deve:

B1) presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, utilizzando gli appositi moduli presso di questa disponibili, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione-domanda di agevolazione, la richiesta di rilascio del certificato di iscrizione al registro delle imprese recante le apposite diciture per l'antimafia;

B2) ricevuta detta certificazione, l’impresa deve, a sua scelta:

B2.1) presentare il certificato camerale di cui al punto B1) alla Prefettura della provincia di competenza affinché venga integrato con le "informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose" (informazioni ex Art. 4 D.lgs. 8.8.1994, n. 490) , indicando il provvedimento per il quale dette informazioni vengono richieste (art. 13 D.L. 79/97, convertito in legge 140/97), l’importo complessivo dell’agevolazione e l’Amministrazione alla quale debbono essere trasmesse le informazioni antimafia (Ministero industria, commercio artigianato – Direzione Generale Coordinamento Incentivi Imprese);

oppure

B2.2) presentare il certificato camerale di cui al punto B1) al Gestore concessionario per l’inoltro alla Prefettura ai fini di cui sopra.

In entrambi i casi di cui sopra, la Prefettura provvederà alla trasmissione diretta all'Amministrazione della certificazione antimafia conclusiva.