Allegato 8 - Schema della perizia asseverata per l’attestazione di equivalenza funzionale
 
Da rilasciare da parte di professionista competente nella materia, iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, allorquando i beni realizzati ed esposti nella dichiarazione-domanda di fruizione differiscono da quelli esposti nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.
 
Si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa dei beni in relazione alla equivalenza funzionale degli stessi per le finalità produttive esposte dall'impresa in sede di prenotazione. 

Il sottoscritto _____________________, iscritto all'Albo/Ordine dei _____________________

della Provincia di ______________________, al N° _____, incaricato dalla Ditta ____________,

con sede in __________________, via ______________________, esterno alla Ditta stessa,

Codice fiscale ________________________ - Partita IVA _________________________,

di certificare con perizia asseverata a giuramento:

descrivere gli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi (n. matricola), la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inseriti
descrivere brevemente gli investimenti già previsti per la prenotazione e non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, delle funzioni previste in rapporto al ciclo produttivo in cui avrebbero dovuto essere inseriti e delle motivazioni a giustificazione della intervenuta variazione

Data __________                                 FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA

L'asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del Tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme (Bassanini bis e ter)