- REGIONE MARCHE
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- SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO
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- Deliberazione della G.R. n. 1361 VP/FPL del 16/06/1998.
- L.R. 23/80, art. 9 - modifica della
deliberazione n. 4797 del 10/11/1993 concernente: "L. n. 241/90 art. 12 -
approvazione criteri e modalità, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9,
commi 1, 4 e 5 della L.R. n. 23/80".
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- (Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15
maggio 1997, n. 127)
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- LA GIUNTA REGIONALE
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- omissis
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- DELIBERA
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- di modificare l'allegato alla deliberazione n. 4797 del 10/11/1993,
sostituendo la parte dell'allegato medesimo concernente la determinazione dei criteri e
delle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9, commi 1 e 4, della
L.R. 23/4/1980, n. 23 e successive modificazioni con l'allegato "A" del presente
provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
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- Allegato "A"
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- CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DALL'ART. 9 DELLA LR 234/1980, N. 23 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
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- Art. 1
- Beneficiari e natura dell'intervento
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- 1. La Regione Marche, ai sensi dell'art. 9 della LR 23/4/1980, n. 23
e successive modificazioni, può concedere alle cooperative, ivi comprese le piccole
società cooperative di cui all'art. 21 della legge 7/8/1997, n. 266, ed alle cooperative
sociali di cui alla LR 13/4/1995, n. 50, ed ai loro consorzi contributi sugli interessi
relativi alle operazioni di credito effettuate per la costituzione, l'ampliamento e la
ristrutturazione di stabilimenti e magazzini di proprietà nonché per l'acquisto di nuovi
macchinari e nuove attrezzature. Il contributo può essere esteso alle operazioni di
locazione finanziaria (leasing).
- 2. I soggetti di cui al comma precedente hanno quale scopo statutario
principale quello di ricercare e garantire l'occupazione dei propri soci e sono iscritti
nelle Sezioni del registro prefettizio di cui all'art. 13 del D. Lgs. C.P.S. 14/12/1947,
n. 1577.
- 3. Le cooperazione sociali debbono, altresì, essere iscritte nella
"Sezione Cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al comma
precedente e nell'albo delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della LR 13/4/1995, n.
50. 4. Le operazioni di credito di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a
n. 10 anni ed il contributo regionale è pari al 50 per cento degli interessi passivi, ivi
compresi gli eventuali oneri accessori, delle operazioni medesime.
- 5. Il contributo regionale concedibile ad ogni cooperativa o
consorzio a fronte della domanda presentata entro la scadenza prevista al successivo
articolo 2, relativa anche a più di una operazione di credito, è riferito ad operazioni
di credito contratte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente
precedente la data della presentazione della domanda medesima e non può essere
complessivamente superiore a lire 20 milioni per ogni anno.
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- Art. 2
- Presentazione della domanda
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- 1. La domanda, in bollo, è redatta secondo lo schema di cui
all'allegato n. 1 e trasmessa alla Regione Marche, Servizio Formazione professionale e
problemi del lavoro - Sezione Cooperazione - Via Tiziano 44, 60121 Ancona, a mezzo
raccomandata A.R. entro il 30 giugno di ogni anno: fa fede il timbro postale.
- 2. La domanda presentata nel periodo 1° luglio - 31 dicembre è
esaminata con riferimento alle disponibilità recate dal bilancio di previsione dell'anno
solare immediatamente successivo.
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- Art. 3
- Documentazione da allegare alla domanda
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- 1. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- a) originale o copia autentica del contratto di mutuo e del relativo
piano di ammortamento con la indicazione della quota capitale e della quota interessi (e
degli eventuali oneri, accessori) di ogni singola rata;
- b) originale o copia autentica del contratto di leasing con la
indicazione, per ogni singola rata, della quota capitale e della quota interessi e della
quota dell'I.V.A;
- c) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
cooperativa o del consorzio, concernente la attività svolta, la analitica indicazione
della necessita, della natura e del costo degli investimenti che si intende finanziare con
la/e operazione/i in ordine alla/e quale/i si chiede l'intervento regionale.
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- Art. 4
- Regolarizzazione della documentazione
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- 1. Eventuali incompletezze della domanda di cui all'allegato n. 1
sono sanabili (fatta eccezione per la mancata sottoscrizione) mediante dichiarazione, in
bollo, del legale rappresentanze della cooperativa o consorzio, sottoscritta con firma
autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15: la dichiarazione è fatta
pervenire dalla cooperativa o consorzio, anche per via telematica, alla Regione Marche,
Servizio Formazione professionale e problemi del lavoro, Sezione Cooperazione, Via Tiziano
44, Ancona - entro il 15° giorno successivo alla richiesta effettuata, anche per via
telematica, dal Servizio medesimo. Gli stessi termini sono stabiliti per i casi di
richiesta di integrazione della documentazione di cui al precedente articolo 3.
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- Art. 5
- Criteri per la predisposizione della graduatoria
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- 1. Ai fini della concessione dei contributi, è predisposta, con
riferimento alle singole operazioni di credito per le quali è stata presentata domanda
anche cumulativa di concessione del contributo sugli interessi, apposita graduatoria sulla
base dei seguenti criteri:
1) N. soci/dipendenti |
da n. 1 a n. 5 |
punti 2,0 |
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da n. 6 a n. 10 |
punti 1,5 |
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da n. 11 a n. 15 |
punti 0,5 |
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da n. 16 in poi |
punti - |
2) N. dipendenti |
da n. 1 a n. 5 |
punti 1,5 |
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da n. 6 a n. 10 |
punti 1,0 |
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da n. 11 in poi |
punti - |
3) Finanziamento da utilizzarsi per |
Investimento per macchinari ed attrezzature |
punti 1,0 |
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Investimenti per immobili |
punti 0,8 |
4) Cooperative sociali |
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punti 0,2 |
5) Piccole società cooperative |
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punti0,2 |
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- 6) Condizioni di priorità: