BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

n° 57 del 21 Agosto 1997

Quadro attuativo della legge regionale n. 33/97 "Interventi per lo sviluppo
e la qualificazione dell'artigianato marchigiano"
 
Il presente quadro attuativo - predisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n.33/97 "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano" e valido per l'anno 1997 - è finalizzato a definire quelle modalità applicative della legge (soggetti beneficiari, procedure per la presentazione e l'esame delle domande e per l'erogazione dei contributi, priorità territoriali, settoriali e organizzative, modulistica da utilizzare, ecc.) che si è ritenuto necessario regolamentare con atto distinto e che, in quanto affidate alla semplice deliberazione di Giunta, ogni anno sono più facilmente modificabili.
L'esperienza di applicazione di varie normative regionali, comprese quelle precedenti in materia di artigianato, ha infatti dimostrato che affidare esclusivamente alla legge regionale la completa definizione di tutti gli aspetti relativi agli interventi in essa previsti, significa sostanzialmente non poter modificare in alcun punto - e per almeno tre anni: - le modalità applicative della legge stessa e quindi impedirne una gestione più flessibile in rapporto a nuove esigenze e priorità emerse con il tempo.
Il quadro attuativo, dunque, verrà annualmente riesaminato dalla Giunta Regionale e, sentita la Commissione consiliare competente, eventualmente modificato nelle parti ritenute non più pienamente rispondenti alle finalità della legge.
Il quadro attuativo, nel primo anno di vigenza della legge, viene approvato in assenza del piano regionale per l'artigianato, che dovrebbe precedere, indirizzandole, le scelte attuative; I'impegno della Giunta Regionale è quello di approvare in tempi rapidi il piano, in modo tale che possa costituire il contesto programmatorio per la definizione del prossimo quadro attuativo entro il 31/12/1997.
 
Artt 4 e 5.
Contributi all'Artigiancassa per la riduzione dei tassi di interesse

I) Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 sono: imprese artigiane singole o associate; per imprese associate si intendono i consorzi rientranti nella categoria delle P.M.I. e costituiti da imprese artigiane e quelli costituiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 443/85.

Sono previsti conferimenti all'Artigiancassa da utilizzare per: a) la riduzione dei tassi d'interesse nella parte di finanziamento eccedente quella agevolabile con i contributi statali (art. 37 della legge n.949/52), nonché per la sostituzione del contributi statali eventualmente esauriti (nei limiti degli stanziamenti annuali della Regione); b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria ( legge n.240/81), nella parte di finanziamento eccedente quella agevolabile con i contributi statali; c) la riduzione dei tassi d'interesse sui finanziamenti concernenti la trasformazione dei debiti da breve a medio termine; d) la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire e a ridurre l'impatto ambientale.

2) Presentazione e valutazione delle domande
Le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui all' art. 4 vanno presentate all'Artigiancassa (su proprio modello) che provvede all'istruttoria delle richieste. In particolare per le domande di cui alla legge n. 949/52 e alla legge n. 240/81:
- l'artigiano presenta la domanda di agevolazione all'Istituto di Credito prescelto in duplice originale;
- l'Istituto di Credito istruisce l'operazione e stipula il contratto con l'artigiano, applicando il relativo tasso di riferimento;
- l'Istituto di Credito invia all'Ufficio Regionale Artigiancassa delle Marche una copia della richiesta presentata dall'impresa artigiana, corredata della documentazione di spesa in originale o copia conforme autenticata dalla Banca;
- l'Ufficio regionale Artigiancassa istruisce l'operazione, controllandone la conformità, verifica che rientri nel plafond previsto dalle leggi (360 milioni complessivi) e sottopone l'operazione all'approvazione del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi della L. n. 685/1971;
- l'operazione, approvata dal Comitato Tecnico Artigiancassa, viene trasmessa alla sede centrale di Roma che provvederà, tramite l'Istituto di Credito, alla liquidazione in rate semestrali del contributo spettante all'impresa artigiana.
I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione.
 
3) Spese ammissibili
I finanziamenti di cui all'art. 4 riguardano:
per quanto concerne le lettere a) e b):
- l'acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento dei laboratori;
- l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci e di persone per le specifiche categorie di artigiani.
Per le lettere c) e d):
- la trasformazione dei debiti da breve a medio termine,
- gli investimenti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire o a ridurre l'impatto ambientale.

Non sono ammissibili:

  1. i contributi relativi alla costituzione di scorte, in quanto espressamente esclusi dalla normativa (art. 4, comma 3°);
  2. i contributi relativi ai crediti all'esportazione (art. 4, comma 1°, lett. c), in quanto incompatibili con le regole comunitarie.
4) Misura del contributo
Per i contributi di cui ai punti a) e b) sono applicate le disposizioni così come stabilito dalla legge n. 949/52 e dalla legge n. 240/81, le quali attualmente prevedono una agevolazione del 45% (zone Ob. 2 ) e 35% (le altre zone) del tasso di riferimento (luglio 97: 8,40% ) applicato alle singole operazioni.

Il contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui alla lett. c), esclusi quelli relativi ai crediti all'esportazione, e alla lettera d) dell' art. 4, e stabilito nella misura del 2%.

Art. 6
Contributi per le operazioni di locazione finanziaria eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa
 
1) Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'att. 6 sono: imprese artigiane singole o associate; per imprese associate si intendono i consorzi costituiti da imprese artigiane e quelli costituiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 443/85.
 
2) Presentazione delle domande
Per il 1997 i soggetti interessati alla concessione dei contributi di cui all'art. 6, relativi ad operazioni di locazione finanziaria sugli importi eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa, presentano domanda alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato-industria, Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona entro e non oltre novanta giorni dalla data di approvazione o di mancato accoglimento (per precedenti esposizioni che hanno già esaurito il plafond agevolato) da parte dell'Artigiancassa delle domande di contributo in conto canoni, utilizzando esclusivamente i modelli allegati (all. 1 e mod.A).
3) Spese ammissibili al contributo
Sono ammissibili al contributo le operazioni di locazione finanziaria relative all'acquisto di:
- laboratori;
- impianti;
- macchine;
- attrezzature
- automezzi (escluse le autovetture per il trasporto di persone).

Per attrezzature si intendono i beni materiali - distinti da terreni e fabbricati, da impianti e macchinari e da altri beni quali gli automezzi e l'arredamento - previsti dalla specifica voce (B II 3) dello schema di bilancio introdotto dall'art. 2424 del C.C. che ha recepito la IV direttiva CEE. Si tratta di beni materiali a fecondità ripetuta, cioè che partecipano al processo produttivo aziendale in più periodi di tempo.

4) Misura dei contributi
I contributi vengono concessi per operazioni di locazione finanziaria sugli importi eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa (Lire 360 milioni complessivi) nella misura del 10% della differenza tra il valore del bene locato e l'importo dell'operazione ammessa dall'Artigiancassa, fino ad un contributo massimo di Lire 12 milioni.
 
5) Valutazione delle domande, concessione e liquidazione dei contributi
Alla valutazione delle domande e della relativa documentazione allegata provvede, per l'anno 1997, il Servizio Artigianato-Industria che, con Decreto del Dirigente del Servizio, provvede altresì alla concessione e alla liquidazione del contributo stesso.
Artt.7, 8 e 9
Contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti garantiti dalle Cooperative Artigiane di Garanzia
 
Le disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9 produrranno i loro effetti a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Per tutto il 1997 restano in vigore le procedure previste in materia dalle LL.RR. 19/92 e 45/94. Per l'utilizzo della somma di L. 2.895.250.000. disponibile per l'anno 1997, si stabilisce che la misura del contributo in conto interessi è pari al 3 % elevabile al 4,5 % per i consorzi e le cooperative artigiane, per le imprese localizzate nei Comuni montani, in quelli già interessati dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno ( D.P.R. 218/78) e in quelli indicati al punto 2 della deliberazione n. 100 del 30/01/80, per le imprese che svolgono attività dell'artigianato tipico e tradizionale comprese nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con delibera n.3059/81, per le imprese i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Eventuali risorse aggiuntive utilizzabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 saranno ripartite secondo i criteri previsti dagli stessi.
 
Art. 10
Società regionale di garanzia

Per il 1997 il fondo speciale di cui alla legge 1/94, gestito dalla Società Regionale di Garanzia, mette a disposizione 1700 milioni per interventi di assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane. Il fondo è finalizzato a due tipi di intervento: credito a breve e credito a medio termine.

Credito a breve termine

OGGETTO
Contributi ad integrazione del fondo rischi dei Confidi finalizzato alla garanzia di credito a breve termine per affidamenti relativi al miglioramento del credito di funzionamento da parte di piccole e medie imprese industriali (così come definite in base alla raccomandazione della Commissione dell'U.E. del 3 aprile 1996) ed imprese artigiane, con sede legale ed operativa nella Regione Marche. Il fondo potrà essere utilizzato a copertura del 50% di quanto v'erra versato dai Confidi agli istituti di credito convenzionati a fronte delle insolvenze per operazioni garantite da fidejussioni. La garanzia fidejussoria non può essere superiore a 100 milioni per singola impresa.
Gli interessi maturati sui fondi assegnati ai Confidi per l'integrazione del fondo rischi debbono essere sempre utilizzati per le stesse finalità del fondo. Con i confidi aventi sede legale ed operativa nelle Marche, che non hanno ancora sottoscritto convenzioni, ai sensi della legge regionale n. 1/94, la S.R.G. stipulerà apposite convenzioni in nome e per conto della Regione Marche.
CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 1997
Le risorse disponibili per il 1997, pari a lire 700 milioni, verranno utilizzate per il 45 % per il settore dell'industria, per il 45 % per il settore dell'artigianato e per il 10 % per la cooperazione.
MODALITÀ'
Ogni sei mesi rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio, i Confidi presenteranno alla S. R. G. una relazione sulla propria attività, evidenziando in particolare il numero degli associati, l'ammontare degli affidamenti garantiti la percentuale di insolvenza registrata nel periodo. Nella seconda relazione semestrale presenterà un riepilogo annuale dei suddetti dati.

Credito a medio termine

OGGETTO
Contributi destinati all'abbattimento del tasso di interesse su operazioni di credito a medio termine e, limitatamente al settore cooperativo, per il rilascio di garanzia per finanziamenti a medio termine. Sono ammessi gli investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte di PMI ed imprese artigiane.
 
CRITERI Dl RIPARTO PER IL 1997
Le risorse disponibili per il 1997, pari a Lire 1.000 milioni, verranno utilizzate per il 45 % per il settore dell'industria, per il45 % per il settore dell'artigianato e per il10 % per la cooperazione.
 
MODALITÀ'
Gli interventi afferiranno ad operazioni stipulate con gli istituti di credito appositamente convenzionati con la S.RG..
Gli interessi (a qualsiasi titolo) sulle suddette somme afferenti al fondo saranno utilizzati dalla Società Regionale di Garanzia per le finalità istituzionali.
 
PRIORITA'
L'importo di £. 700.000.000 è utilizzato prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui contratti dalle piccole e medie imprese industriali (così come definite in base alla raccomandazione della Commissione dell'U.E. del 3 aprile 1996) ed imprese artigiane, che assumano lavoratori a tempo indeterminato iscritti alle liste di collocamento da oltre 12 mesi e che nel territorio precedente non abbiano proceduto a diminuzione del personale. (Art. 1, comma 1, della L.R 1/94 modificato dalla L.R 46/94).
La priorità è valida per sei mesi dalla liquidazione dei fondi alla S.R.G..
In caso di più domande rispetto alla disponibilità finanziaria, sono considerate prioritarie le domande delle imprese dei Comuni con maggiore squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate o spedite con raccomandata A.R. alla Società Regionale di Garanzia - Ancona, Corso Mazzini 99 - su appositi moduli da questa predisposti.
 
BENEFICIARI
Le imprese che successivamente al 30/06/94 hanno già beneficiato di agevolazioni ai sensi della L.R 1/94 possono usufruire di ulteriori finanziamenti agevolati fino alla concorrenza dell'importo massimo di finanziamento pari a Lire 500 milioni se hanno completato i precedenti investimenti finanziati.
Le imprese che hanno già utilizzato finanziamenti agevolati per un importo massimo di Lire 500 milioni possono beneficiare di un ulteriore finanziamento agevolato, ai sensi delle LL.RR. 1/94 e 46/94, fino ad un importo massimo di ulteriori 500 milioni di Lire, esclusivamente per investimenti che aumentino i livelli occupazionali da realizzarsi entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento, se oltre ad aver completato gli investimenti hanno anche rimborsato per intero il precedente finanziamento.
Le imprese possono beneficiare del suddetto ulteriore finanziamento relativamente ai seguenti importi e subordinatamente all'assunzione dei seguenti lavoratori a tempo indeterminato:
IMPORTO MASSIMO Numero LAVORATORI DA ASSUMERE
£. 200 milioni Minimo 1
£ 201 - 400 milioni Minimo 2
£ 401 - 500 milioni Più di 2
IMPORTO DEI FINANZIAMENTI
Non inferiore a £. 50 milioni né superiore a 500 milioni per singola impresa.
Per le imprese artigiane l'importo deve essere superiore ai trenta milioni.
DURATA DEL FINANZIAMENTO
Superiore a 36 mesi.
 
CONTROLLI
La S.R.G. effettuerà i relativi controlli e potrà anche revocare i contributi concessi che dovranno essere restituiti unitamente agli interessi legali maturati.
 
MISURA DEI CONTRIBUTI
a) Abbattimento del tasso di interesse di 2 punti sui finanziamenti concessi ad imprese ubicate nella regione Marche.
b) Abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti sui finanziamenti concessi ad imprese ubicate nei territori previsti dagli obiettivi 2 e 5b;
c) Ulteriore abbattimento dei tassi di interesse sopra elencati fino rispettivamente a 4,5 e 5 punti sui finanziamenti concessi alle imprese, ai sensi dell' art. 1 comma 2 della L.R. 1/94 e modificato dalla L.R. 46/94, che nel triennio precedente non abbiano diminuito il personale e che provvedano all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti alle liste di collocamento da almeno 12 mesi.
Per beneficiare dell'ulteriore abbattimento previsto dalla lett. c), le imprese debbono dichiarare nella domanda il numero dei lavoratori da assumere ed effettuare le assunzioni entro 90 giorni dall'erogazione del finanziamento e darne comunicazione alla S.R.G. con raccomandata A.R., entro 10 giorni allegando copia della comunicazione di assunzione vidimata dalla Sezione circoscrizionale dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Saranno considerate valide le assunzioni effettuate dopo la data di presentazione della domanda Nell'ipotesi di non assunzione di lavoratori o di assunzione di un numero inferiore a quello dichiarato la S.R.G. revocherà nella prima ipotesi gli eventuali contributi concessi che dovranno essere restituiti unitamente agli interessi legali maturati e nella seconda ipotesi, i contributi saranno proporzionalmente.
L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa ai sensi dell'intervento che l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti a medio termine non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore m lire italiane di 100.000 ECU, calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità stabilite dalla Comunità Europea.
Art. 11
Contributi per l'apprestamento di aree artigiane e per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare ad attività artigiane.
 
1) Soggetti beneficiari:
I soggetti beneficiati dei contributi previsti dall'art. 11 sono:
Lettera a):
Comuni singoli o associati;
Consorzi di imprese: per consorzi di imprese si intendono quelli costituiti esclusivamente da imprese artigiane e quelli previsti dai comuni 3 e 4 dell'art. 6 della L. 443/85;
Lettera b):
imprese artigiane singole o associate: per imprese associate si intendono i consorzi costituiti da imprese artigiane e quelli costituiti ai sensi dei comuni 3 e 4 dell'art. 6 della Legge 443/85.
 
2) Presentazione delle domande
Per la concessione di contributi di cui all'articolo 11 relativi all'anno 1997 i soggetti interessati inoltrano domanda alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato Industria - Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto utilizzando esclusivamente i modelli allegati (Allegati n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4 ).
3) Spese ammissibili al contributo:
Sono ammissibili al contributo le spese per:
1) comma 1, lettera a) dell'articolo 11:
- l'acquisizione dell'area;
- l'apprestamento dell'area;
- i servizi di area di interesse comune (impianti di depurazione ecc.),
- l'adeguamento funzionale ai nuovi usi;
- la progettazione e la direzione dei lavori ( nella misura massima del 10 % della spesa complessiva ammissibile);
- il collaudo delle opere;
- la contabilità.
2) comma 1, lettera b) dell'articolo 11:
- l'acquisto, la costruzione di fabbricati nuovi o la ristrutturazione, il ripristino di fabbricati esistenti.
- per la progettazione, direzione lavori e atti di agibilità (nella misura massima del 10 % della spesa complessiva ammissibile);
- per opere murarie ed accessorie e di consolidamento;
- per gli impianti idrotermosanitari, elettrici, areazione ed antincendio.
 
4) Misura dei contributi
a) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 sono concessi:
- nella misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile e sino ad un limite massimo di 500 milioni di lire per il ripristino di aree già urbanizzate alla data di presentazione della domanda. Per ripristino devono intendersi le opere necessarie per il riuso dell'area attraverso l'eventuale demolizione delle strutture esistenti, il rifacimento dei nuovi impianti necessari per il riuso;
- nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile e sino ad un limite massimo di 500 milioni di lire per l'apprestamento di nuove aree o per l'ampliamento o completamento esistenti alla data di presentazione della domanda.
Il contributo riferito all'acquisto delle aree, in entrambi i casi sopra descritti, è concesso nella misura massima di £. 4.000 al metro quadrato.
 
b) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 sono concessi nella misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile, sino al limite massimo di 90 milioni di lire per ogni laboratorio realizzato. In caso di domande presentate dalle forme associative di cui all'art 6 della Legge 443/85, il limite massimo di 90 milioni di lire è riferito ad ogni laboratorio realizzato e da assegnare esclusivamente alle imprese artigiane facenti patte del consorzio.
L'ulteriore contributo previsto al comma 3 dell'articolo 11 ai fini dell'incremento occupazionale viene concesso nella misura di 5 milioni di lire, fino ad un massimo di 35 milioni, per ogni nuova assunzione effettuata a tempo indeterminato rispetto all'occupazione dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Per le nuove imprese costituite dopo il 31 dicembre 1996 (data della delibera della C.P.A. che dispone l'iscrizione all'A.I.A.), I'incremento occupazionale è comprensivo del titolare dell'impresa artigiana, in caso di ditte individuali, e dei soci partecipanti al lavoro per le imprese costituite in forma di società.
In caso di domande presentate dalle forme associative di cui all'art. 6 della L. 443/85, il contributo di 5 milioni di lire fino ad un massimo di 35 milioni, è concesso per ciascuna delle imprese artigiane facenti parte del consorzio assegnatarie dei laboratori.
 
5) Termine di decorrenza della realizzazione degli interventi.
Sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente al 31 luglio 1996.
6) Valutazione e selezione delle domande - Concessione dei contributi.
Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio Artigianato Industria, che entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, con decreto del Dirigente approva la graduatoria delle domande presentate ed concede i contributi. L'assegnazione contributi viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r.
I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande per l'approntamento delle aree sono:
a) per quelle presentate dai Comuni:
- carattere intercomunale dell'intervento (punti attribuiti 4)
- mancato ottenimento di contributi regionali per analoghi interventi (punti attribuiti 2)
- l'appartenenza ad una comunità montana (punti attribuiti 1)
- la superficie dell'area (0,5 punti per ha)

b) per quelle presentate dai consorzi di imprese:

- la realizzazione dell'intervento in un comune della comunità montana; (punti attribuibili 2)
- il numero di imprese artigiane socie beneficiarie dell 'intervento del consorzio; (punti 1 per ogni impresa)
- la superficie dell'area. (0,5 punti per ha)

Nella graduatoria riferita alle aree risultano prioritarie le domande presentate dai Comuni rispetto a quelle presentate dai consorzi, fermi restando i rispettivi criteri di priorità.

I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande riguardanti i fabbricati sono:

a) per quelle presentate dai consorzi di imprese:

- l'incremento occupazionale previsto per l'insieme delle imprese artigiane socie del consorzio ed assegnatarie del laboratorio; (un punto per ogni unità lavorativa aggiuntiva)
- il numero di soci; ( 0,3 punti per ogni socio)
- l'Am montare dell'investimento ammesso al contrib; ( ogni 100 milioni di lire 1 punto);
 
b) per quelle presentate da imprese artigiane:
- I'incremento occupazionale previsto ( un punto per ogni unità lavorativa aggiuntiva)
- I'ammontare dell'investimento ammesso a contributo (ogni 100 milioni di lire 1 punto)
- aziende delocalizzate dai centri storici per l'adeguamento al D.L. 626 (1 punto)
- interventi di ristrutturazione e di ripristino (1 punto)

Nella graduatoria riferita ai fabbricati risultano prioritarie le domande presentate dai consorzi rispetto a quelle presentate dalle imprese artigiane non associate, fermi restando i rispettivi criteri di priorità.

7) Liquidazione dei contributi
I soggetti beneficiari dei contributi, dopo il ricevimento della comunicazione d'assegnazione del contributo, devono presentare entro 60 giorni dalla data di notifica dell'assegnazione del contributo, pena l'esclusione, una specifica garanzia fidejussoria a favore della Regione, rilasciata da Istituti Bancari, Assicurativi o altri Istituti autorizzati, a copertura del 70% del contributo da assegnare, che verrà erogato ai soggetti beneficiari con decreto del Dirigente del Servizio Industria - Artigianato entro 30 giorni dalla data di presentazione della garanzia fidejussoria stessa.
Non è oggetto di anticipazione il contributo assegnato riferito all'incremento occupazionale, che verrà erogato al momento del saldo.
Il rimanente 30% del contributo riferito alla realizzazione delle opere e quello riferito all'incremento occupazionale verrà liquidato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione consuntiva di spesa definitiva.
La documentazione consuntiva di spesa è presentata alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato Industria - entro 2 anni dalla data di notifica dell'assegnazione del contributo, pena la restituzione dell'anticipazione maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento: Il termine dei due anni è perentorio e non prorogabile.
 
La documentazione consuntiva riguardante le aree comprende:
a) da parte dei comuni:
- copia conforme delle delibere di liquidazione delle spese inerenti il progetto;
- stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori ed approvato dalla Giunta Comunale.
 
b) da parte dei consorzi:
1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettura liberatoria rilasciata dal fornitore);
2) atto notarile riferito alla compravendita delle aree;
3) in alternativa a quanto previsto dal punto n. 2 va presentata una perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2,
4) stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori;
S) atti di collaudo,
6) in caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia asseverata di cui al punto 4 con l'aggiunta della quantificazione delle spese effettuate in economia in riferimento ai materiali acquistati e al personale impiegato.
La documentazione consuntiva riguardante i fabbricati comprende:
c) da parte dei consorzi:
1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore),
2) atto notarile riferito alla compravendita dell'immobile;
3) in alternativa a quanto previsto dal punto n. 2) va presentata una perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità delle quietanze a quanto previsto al punto 2;
4) stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dal quale risulti che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto;
5) fotocopia dei libri matricola delle imprese artigiane socie assegnatarie dei laboratori aggiornati alla data della richiesta del saldo dai quali risulti l'incremento occupazionale previsto;
6) in caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia asseverata di cui al punto 4 con l'aggiunta della quantificazione delle spese effettuate in economia in riferimento ai materiali acquistati e al personale impiegato.
 
d) da parte delle imprese artigiane:
1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore);
2) atto notarile riferito alla compravendita dell'immobile;
3) in alternativa a quanto previsto dal punto n. 2) va presentata una perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2;
4) stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dal quale risulti che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto;
5) fotocopia dei libri matricola aggiornati alla data della richiesta del saldo dal quale risulti l'incremento occupazionale previsto;
6) in caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia asseverata di cui al punto 4 con l'aggiunta della quantificazione delle spese effettuate in economia in riferimento materiali acquistati e al personale impiegato.
 
8) Vincolo di destinazione:
Nelle aree attrezzate con i contributi regionali è consentita la costruzione dell'abitazione del custode o del titolare dell'impresa, sino ad un m'assumo di 95 mq., nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
Le aziende artigiane non possono cedere per un periodo di 10 anni le aree di insediamento o i fabbricati ristrutturati con le agevolazioni regionali. Previa autorizzazione della Giunta Regionale è possibile la sola cessione ad altra impresa artigiana.
Il termine di dieci anni di cui al punto precedente decorre:
- dalla data di acquisizione della disponibilità dell'area;
- dalla data di erogazione del saldo di cui al precedente punto nel caso di ristrutturazione di fabbricati effettuata direttamente dalle imprese artigiane o dai consorzi.
 
9) Variazione dei progetti e revoca dei contributi
La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.
Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato:
a) le variazioni del progetto che comportino una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20%;
b) per le domande concernenti i fabbricati il mancato raggiungimento dell'incremento occupazionale previsto.
Art. 17
Sostegno degli investimenti innovativi
 
1) Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 17 sono:
imprese artigiane iscritte all'albo provinciale,
2) Presentazione delle domande
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 17 relativi all'anno 1997 i soggetti interessati presentano domanda alla Giunta Regionale - Servizio Industria Artigianato - Via Tiziano 44 - 60125 Ancona - entro il 30 settembre 1997, utilizzando esclusivamente lo specifico modello (Modello A).
3) Spese ammissibili al contributo
Sono ammissibili al contributo le spese per l'acquisto di:
Art. 17, comma 2, lettera a)
- macchinari ed attrezzature di tipo innovativo, intendendo per tali quelli comprendenti nuove tecnologie e capaci di migliorare a livello aziendale il grado di precisione, di produttività e di qualità;
Le attrezzature devono essere quelle a corredo dei macchinari sopra indicati o indispensabili per il loro utilizzo. Per attrezzature si intendono i beni materiali - distinti da terreni e fabbricati da impianti e macchinari e da altri beni quali gli automezzi e l'arredamento - previsti dalla specifica voce (la B // 3) dello schema di bilancio introdotto dall 'art. 2424 C C che ha recepito la IV Direttiva CEE. Si tratta di beni materiali a fecondità ripetuta, cioè che partecipano al processo produttivo aziendale in più periodi di tempo.
- veicoli tecnici speciali appositamente equipaggiati per l'esercizio dell'attività:
le spese ammissibili riguardano soltanto gli interventi per l'equipaggiamento particolare del veicolo escludendo quelle per il motore ed e il telaio, se non specificamente finalizzati.
Art, 17, comma 2, lettera b):
- introduzione di tecnologie, adozione di iniziative o realizzazione di impianti per prevenire e ridurre l'impatto ambientale. Per il 1997 tali interventi vanno a confluire, per omogeneità di contenuti e di finalità, nell'articolo 46 della legge, cui si rimanda.
Art. 1 7, lettera c):
- hardware e software ( con le priorità indicate al punto 61. c);
Art. 17, lettera d):
- brevetti licenze, creazione o acquisizione di marchi.
La spesa minima ammissibile ai contributi è pari complessivamente a lire 30 milioni.
4) Misura dei contributi
I contributi sono concessi nella misura del 25 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque non possono superare l'importo m'assumo di 60 milioni,
5) Termine di decorrenza per la realizzazione degli interventi
Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente al 30 aprile 1996 come data della prima fattura
 
6) Valutazione e selezione delle domande
Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio Artigianato Industria, che entro il l 5 novembre 1997, con decreto del Dirigente, approva la graduatoria delle domande presentata ed assegna i contributi. I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande sono:
1) a) - I'acquisizione di macchinari o di impianti gestiti da apparecchiature elettroniche destinati a svolgere una delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione; montaggio; controllo, misura; trasporto, magazzinaggio (3 punti);
b) - I'acquisizione di mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progettazione logica delle fasi del ciclo produttivo(2 punti);
c) - I'acquisizione di unita elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale (1 punto);
2) I'incremento occupazionale; le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate o da effettuarsi, in virtù degli investimenti oggetto del contributo, rispetto all'anno 1996 (1 punto).
3) la data di costituzione dell'impresa artigiana (data delibera CPA) successiva alla data dell' 1/01/97 ( 1 punto) .
La concessione dei contributi viene comunicata agli interessati a mezzo di raccomandata a. r..
 
7) Liquidazione dei contributi
I soggetti beneficiari, dopo il ricevimento della comunicazione di concessione dei contributi, devono presentare la documentazione giustificativa di spesa e comunicare le proprie coordinate bancarie entro il 15 maggio 1998.
La documentazione comprende:
a) relazione finale sull'investimento effettuato con l'indicazione dei risultati raggiunto dalla quale dovrà risultare il pieno rispetto delle condizioni previste nel progetto;
b) fatture originali quietanziate delle spese sostenute e fotocopia delle stesse. Le quietanze dovranno essere comprovate da lettera liberatoria rilasciata dal fornitore o da ricevuta bancaria o di contrassegno. In alternativa a quanto indicato, può essere presentata una perizia giurata, a firma di un professionista allo abilitato, attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco con l'indicazione dei beni che ne formano oggetto e con la specificazione che i beni stessi sono nuovi di fabbrica ed in possesso dell'impresa;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità di tali quietanze ad una delle modalità prima indicate e la verifica delle stesse quietanze attraverso l'esame dei libri contabili.
c) fotocopia dei libri matricola aggiornati alla data della richiesta di liquidazione del contributo dalla quale risulti l'incremento occupazionale.
8) Vincolo di destinazione:
I macchinari, le attrezzature, i veicoli tecnici speciali e gli altri beni oggetto dei contributi devono essere installati in locali del soggetto beneficiario e non possono essere distolti dall'uso previsto né alienati per un periodo di almeno 5 ANMI, salvo che per rinnovamenti tecnologici autorizzati dal Servizio.
9) Variazione dei progetti e revoca dei contributi
La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.
Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato:
a) la variazione del progetto che comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20%;
b) il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale previsto.
 
Art. 20
Iniziative di promozione commerciale ed economica
1) Soggetti beneficiari
Nell'ambito del programma di promozione commerciale ed economica, la Regione definisce il quadro delle iniziative specifiche alle quali possono partecipare imprese artigiane, società consortili tra imprese artigiane, consorzi export; viene data priorità alle imprese artigiane dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico che svolgono le attività previste dall'apposito elenco approvato dalla Giunta regionale.
 
2) Procedure
La Regione promuove una consultazione con gli enti locali interessati con le associazioni di categoria le Camere di commercio, l'Ente fieristico, i consorzi tra imprese artigiane e cooperative del settore, le società pubbliche e private di ricerche e di studi di mercato, le società di import-export invitando anche tramite gli organi d'informazione a presentare proposte entro il 30 settembre ed approva il programma concernente:
a) i servizi alla promozione (es. comunicazioni su Internet);
b) le iniziative di promozione di sostegno alle imprese.
Nell 'ambito delle tipologie di intervento di cui ai punti a) e b) il programma stabilisce:
1) gli interventi che la Regione organizza direttamente;
2) gli interventi che la Regione organizza congiuntamente ai soggetti di cui al comma sopra elencati.
 
3) Misura dei contributi
Per gli interventi organizzati congiuntamente agli altri soggetti la misura del contributo regionale è pari al 50 % dell 'ammontare della spesa ammessa.
ART. 22, 23 e 24
Incentivi all'associazionismo
1) Soggetti beneficiari
Sono ammessi al contributo:
consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane e quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art.6 della legge 443/85;
ai contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 22 sono ammesse anche le associazioni temporanee di imprese e quelle costituite ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del codice civile purché nel rispetto numerico di cui all'art. 6 della legge 443/85.
 
2) Presentazione delle domande
Per la concessione dei contributi relativi all'anno 1997 i soggetti interessati presentano domanda alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato Industria - Via Tiziano 44 - 60125 Ancona - entro il 30 settembre 1997, utilizzando esclusivamente i modelli previsti rispettivamente per i progetti di cui al comma 2 dell'art. 22 e per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 (allegati 1 e 2).
 
3) Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo per i progetti di cui al comma 2 dell'art. 22 (lett. a), b), c), e d)) le spese per:
- acquisto di hardware e software, nonché di impianti, macchinari ed attrezzature per la comunicazione;
- manutenzione e assistenza tecnica di macchine ed attrezzature ammesse al finanziamento;
- canone di utilizzo di reti informatiche e di locazione di immobili;
- promozione, fatta eccezione per le spese di rappresentanza;
- consulenze e tenuta dei libri contabili inerenti alle attività comprese nel progetto;
- per il personale.
Sono inoltre ammesse al contributo per il solo primo anno di attività dei nuovi consorzi le spese per:
- costituzione del consorzio o della società consortile o delle forme associative previste ( spese notarili);
- predisposizione del progetto (per un importo massimo di 5 milioni);
- postali e telefoniche.
Sono ammesse al finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori ai 50 milioni.
 
Per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 viene preso a riferimento il volume documentato degli acquisti di materie prime e di prodotti necessari, come specificato al successivo punto 4.
 
4) Misura dei contributi
I contributi per i progetti di cui al comma 2 dell'art. 22 sono pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, sino ad un massimo di 100 milioni.
I contributi per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 sono concessi nella misura massima di 20 milioni secondo le seguenti modalità:
4% sui primi 100 milioni di acquisto;
3% sulle somme eccedenti i 100 milioni e fino all'importo di 300 milioni;
1% sulle somme eccedenti i 300 milioni; la percentuale dell' 1% è elevabile al 2% per i consorzi e le altre forme associative localizzate nei territori montani e in quelli interessati dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno di all'art. 1 del DPR 218/78 e nei comuni ricompresi nelle aree di cui all'obiettivo 5B del regolamento CEE 2081/93. Per gli interventi di cui al comma 3) dell'art. 22 nel caso di insufficienza di risorse rispetto alle domande ammesse il Servizio provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi concessi fino alla liquidazione degli stessi a tutti i consorzi aventi diritto.
5) Valutazione e selezione delle domande
Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede entro il 20/12/1997 il Servizio Artigianato e Industria che, con decreto del Dirigente del Servizio, provvede anche alla concessione del contributo.
 
6) Liquidazione dei contributi
L'avvenuta concessione del contributo viene comunicata dal Dirigente del Servizio Artigianato Industria a mezzo raccomandata a.r. agli interessati che, entro il 28/02/98, ai fini della liquidazione dei contributi devono presentare la seguente documentazione:
per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 22:
- relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, dell'attività svolta;
- fatture originali e relative fotocopie dei beni acquistati, accompagnate da appositi quadri riepilogativi; la quietanza, posta in calce ad ogni fattura, può consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria o in una ricevuta in contrassegno. Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato come sopra verranno ritenute non ammissibili al finanziamento;
- copia del bilancio relativo all'ultimo anno.
Per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 22:
- dichiarazione attestante l'ammontare della spesa per acquisti di materie prime e di prodotti necessari all'attività delle imprese consociate (Allegato 2 bis);
- copia del registro I.V.A. conto acquisti, con la specifica delle merci conto acquisti.
 
7) Variazione dei progetti e revoca dei contributi
La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.
Costituisce causa di revoca del contributo assegnato una variazione del progetto che comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20%.
ART. 25
Contributi regionali per la tutela dell'artigianato artistico,
tradizionale e tipico di qualità.
 
1) Soggetti beneficiari:
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 25 sono:
- per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b): comuni singoli o associati;
- per gli interventi di cui al comma 3, lettera a):
imprese artigiane singole o associate che svolgano le attività artistiche previste dall'apposito approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3059/81. Per imprese associate si intendono i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge 443/85 purché le imprese artigiane partecipanti appartengano al settore artistico ed in numero non inferiore ai due terzi;elenco (allegato A)
- per gli interventi di cui ai comma 3, lettera b):
le imprese artigiane iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane non oltre i 12 mesi presentazione della domanda.antecedenti la data di
 
2) Presentazione delle domande.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 25 relativi all'anno 1997 i soggetti interessati Giunta Regionale - Servizio Artigianato Industria - Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - entro i termini di seguito indicati: inoltrano domanda alla
- per i contributi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a) e b) e per quelli previsti dal comma 3 lettera a): entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto utilizzando esclusivamente i modelli allegati:
 
Allegato 1 (art. 25, comma 2, lettera a), della L.R. 33/1997)
Allegato 2 (art. 25, comma 2, lettera b), della L.R. 33/1997)
Allegato 3 (art. 25, comma 3, lettera a), della L.R. 33/1997)
Allegato 4 (art. 25, comma 3, lettera a), della L.R. 33/1997)
 
- per i contributi previsti dall'art. 25, comma 3, lettera b): entro il 30.10.1997 utilizzando esclusivamente il modello allegato.
 
3) Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili al contributo le spese per:
a) comma 2), lettera a) dell'art. 25:
- le spese inerenti la redazione dei piani comunali (personale interno, professionisti o società); per piani comunali si intendono i documenti programmatori approvati dal Consiglio Comunale in cui vengono individuate, sulla base di uno studio del settore dell'artigianato artistico locale, le aree dei Piani integrati, Piani di recupero, Piani particolareggiati dove indirizzare l'insediamento o il trasferimento di imprese artigiane del settore artistico.
b) comma 2, lettera b) dell'art. 25:
- la ristrutturazione o il ripristino dei locali;
- la progettazione e la direzione lavori;
c) comma 3, lettera a) dell'art. 25:
- la ristrutturazione o il ripristino di locali di proprietà o in locazione con contratto almeno quinquennale;
- la progettazione e la direzione lavori;
d) comma 3, lettera b) dell'art. 25:
- allacci (idrici - elettrici - telefonici);
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica con l'esclusione delle materie prime;
- la ristrutturazione o il ripristino di locali di proprietà o in locazione con contratto almeno quinquennale;
- la progettazione e la direzione lavori riguardanti il ripristino dei locali.
 
4) Misura dei contributi
a) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) sono concessi:
- fino ad un importo massimo di 15 milioni di lire; il contributo, comunque non potrà essere superiore alle spese sostenute e documentate;
b) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) sono concessi:
- nella misura massima del 30% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 200 milioni di lire, per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale dei locali da cedere in locale ad imprese artigiane del settore artistico o per la realizzazione di centri espositivi.
La misura percentuale del contributo sopra indicata è elevata al 50% della spesa e fino ad un massimo di 200 milioni purché gli interventi vengano realizzati all'interno del "piano comunale per la valorizzazione dell'artigianato artistico".
c) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 25, comma 3, lettere a) e b) . sono del 40% della spesa sostenuta ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di 100 milioni di lire per la ristrutturazione o ripristino di locali o per l'avviamento dell'attività. La misura percentuale del contributo sopra indicata è elevata al 50% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di 100 milioni di lire purché gli interventi vengano realizzati all'interno del "piano comunale per la valorizzazione dell'artigianato artistico".concessi: nella misura
In presenza di domande presentate dalle forme associative di cui all'art. 6 della L. 443/85, le indicate ed il limite contributi massimo concedibile è riferito ad ogni impresa artigiana nel settore artistico socia del consorzio interessato all'intervento.misure percentuali
 
5) Termine di validità della documentazione di spesa.
Per gli interventi previsti dall'art. 25 sono ammesse ai contributi le spese sostenute seguito indicate:successivamente alle date di
- comma 2, lettera a): successivamente alla pubblicazione del presente quadro attuativo;
- comma 2, lettera b): successivamente alla data del 30.06.1996;
- comma 3, lettera a): successivamente alla data del 30.06.1996;
- comma 3, lettera b): sono ammissibili al contributo le spese sostenute non oltre i 120 giorni antecedenti la data d'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (data delibera C.P.A.) o la data di richiesta d'iscrizione.
 
6) Valutazione e selezione delle domande - Concessione dei contributi
Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio Industria Artigianato.
Il dirigente del Servizio, con proprio decreto, approva la graduatoria delle domande presentate entro i termini di seguito indicati dandone comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata a.r.:ed assegna i contributi
- per gli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a) e b) e per quelli previsti al comma 3, lettera a) entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande;
- per gli interventi previsti dall'alt. 25, comma 3, lettera b): entro 90 giorni dalla presentazione delle domande.
 
I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande sono:
a) per quelle inerenti la redazione dei piani per la valorizzazione dell'artigianato artistico, nell'ordine:
- comuni ricadenti nelle aree di cui ai DOCUP obiettivi 2 e 5b - regolamento CEE 20821/1993;
- carattere intercomunale del piano.
b) per quelli inerenti il recupero di fabbricati di proprietà comunale da destinare a sedi lavorative od a centri espositivi, nell'ordine:
- comuni ricadenti nelle aree di cui ai DOCUP obiettivi 2 e Sb - regolamento CEE 2081/1993;
- l'avvenuta richiesta da parte dei comuni richiedenti del contributo previsto per la redazione dei piani comunali per la valorizzazione dell'artigianato artistico;
- a parità di condizioni viene privilegiato l'intervento che comporta il maggior investimento.
c) per quelle inerenti la ristrutturazione di locali da parte delle imprese artigiane singole o associate, nell'ordine:
- che l'intervento venga realizzato nelle aree di cui ai DOCUP obiettivi 2 e 5b - regolamento CEE 2081/1993;
- domande presentate dalle forme associative di cui all'art. 6 della L. 443/85;
- a parità di condizioni viene privilegiato l'intervento che comporta il maggior investimento.
d) per quelle inerenti l'avvio dell'attività:
- in base alla data di presentazione delle domande.
 
7) Liquidazione dei contributi.
I contributi previsti dall'art. 25 della L.R. 33/1997 vengono liquidati con decreto del Dirigente Artigianato entro 60 giorni dal ricevimento delle relative domande di liquidazione che devono essere inoltrate alla Regione, a mezzo raccomandata a.r., entro dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione. La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente: del Servizio
a) da parte dei comuni, riferita alla redazione dei piani:
- copia della delibera di liquidazione delle spese sostenute;
- copia del piano.
b) da parte dei comuni, riferita alla ristrutturazione dei locali per la realizzazione di laboratorio o centri espositivi:
- copia delibere di liquidazione delle spese sostenute;
- copia agibilità dei locali;
- relazione finale del DD.LL. o dell'Ufficio Tecnico Comunale.
c) da parte delle imprese artigiane singole o associate per la ristrutturazione dei locali di proprietà o in locazione:
1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore);
2) dichiarazione del DD.LL. di ultimazione dei lavori;
3)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di aiuti alle P.M.I.;
 
In alternativa a quanto previsto dal punto 2), lettera c), va presentata una perizia asseverata di all'uopo abilitato attestante:un professionista
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità delle stesse a quanto previsto dal punto 2.
In caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia asseverata di cui punto 2.
d) da parte delle imprese artigiane per l'avviamento della nuova attività:
1) fatture debitamente quietanzate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore);
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di aiuti alle P.M.I.;
3) schema riepilogativo delle spese sostenute suddiviso per tipologia di spesa.
 
In alternativa a quanto previsto dai punto 2, lettera d), va presentata una perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità delle stesse a quanto previsto dal punto 2.
 
8) Vincolo di destinazione:
Le aziende artigiane non possono cedere per un periodo di 10 anni i laboratori ristrutturati con le agevolazioni regionali. E' possibile la sola cessione ad altra impresa artigiana del settore artistico, previa autorizzazione della Giunta Regionale.
Le imprese artigiane non possono altresì alienare i macchinari e le attrezzature per i quali hanno ottenuto il contributo regionale per la durata di almeno 5 anni, salvo i casi di sostituzione per ammodernamenti tecnologici autorizzati dalla Giunta Regionale.
 
9) Variazioni dei progetti e revoca dei contributi.
La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.
Variazioni del progetto che comportino modifiche sostanziali e/o una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20% comportano la revoca dei contributo.
ART. 32
INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO DEI SERVIZI

Contributi per l'ammodernamento e la qualificazione delle imprese artigiane dei servizi.

1. Tipologie di attività
Le tipologie di attività considerate dall'art. 32, comma 1 della L.R. 83/1997 sono le seguenti:
a) Servizi di igiene e di pulizia alle persone:
- barbieri, parrucchieri, estetisti;
b) Servizi di riparazione di impianti (con riferimento a quelli previsti dall'art. 1 della L. 46/90):
- servizi di autoriparazione;
- gli impianti di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di consumo di acqua all'interno degli edifici;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici o riferiti ad altre fonti energetiche;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
c) Servizi di riparazione di edifici:
- imprese edili
- pittori edili.

2. Soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'art. 32:

a) per gli interventi di cui al comma 8, lettere a 1) e a2), i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento;

b) per gli interventi di cui al comma 3, lettera b) i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti:
Per imprese artigiane dei servizi di nuova costituzione si intendono quelle costituite dopo il 31.12.1996 condotte da imprenditori di età tra i diciotto ed i trentadue anni.
Il limite di età è elevato a quarant'anni per:
- i lavoratori licenziati o in mobilità;
- i laureati e coloro che hanno superato con esito positivo corsi post-diploma legalmente riconosciuti, di durata almeno biennale;
- i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento;
- gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre due anni e siano residenti nelle Marche;
- gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;
- gli ex detenuti;
- le donne.
Il limite di età è, altresì, elevato a cinquantacinque anni per le donne madri.

c) per gli interventi di cui al Comma 3 lettera c) le imprese artigiane dei servizi singole o associate nelle forme di cui all'art 6 della L 443/85. Per l'anno 1997 I'assegnazione del contributo per tale intervento è subordinata all'avvenuta redazione del PCAS da parte dei Comuni ove viene realizzato l'intervento.

d) per gli interventi di cui al Comma 3, lettera d) le forme associative di cui all'art. 6 della L. 443/85.

3. Presentazione delle domande.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 32 i soggetti interessati inoltrano domanda alla Giunta Regionale Servizio Artigianato Industria Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto utilizzando esclusivamente i modelli allegati:
 
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
 
4. Spese ammissibili al contributo
Per gli interventi previsti dall'art. 32 sono ammissibili al contributo le spese per:
- comma 3, lettera a1):
la redazione, da parte di dipendenti o di professionisti e società esterne, di piani comunali per la valorizzazione dell'artigianato dei servizi (PCAS); per piani comunali si intendono programmatori approvati - dal Consiglio Comunale in cui vengono individuate, sulla base di uno studio del settore dell 'artigianato locale, le aree dei P.I.P., Piani integrati, Piani di recupero, Piani particolareggiati dove indirizzare l'insediamento o il trasferimento di imprese artigiane.
 
- comma 3, lettera a2):
spese tecniche per la progettazione e direzione lavori ed atti di collaudo o agibilità;
spese riferite alle opere murarie e loro accessorie (infissi ecc.);
spese di adeguamento e/o rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, areazione, antincendio ecc.)
 
- comma 3, lettera b):
spese tecniche per la progettazione, direzione lavori ed atti di collaudo o agibilità;
spese riferite alle opere murarie e loro accessorie (infissi ecc.);
spese di adeguamento e/o rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, areazione, antincendio)
 
- comma 3, lettera c):
spese per l'acquisto dell'immobile;
spese tecniche per la progettazione, direzione lavori ed atti di collaudo o agibilità;
spese riferite alle opere murarie e loro accessorie (infissi ecc.);
spese di adeguamento e/o rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, areazione, antincendio)
- comma 3, lettera d):
spese per la promozione (Fatta eccezione per le spese di rappresentanza);
spese per l'acquisto di software e hardware;
accesso a banche dati;
spese per l'acquisto di attrezzature da mettere a disposizione degli associati.
 
5. Misura del contributo
- Per gli interventi di cui all'art. 32, comma 3 lettera a1):
- il contributo è pari a 10 milioni di lire per i comuni nel cui territorio operano un numero di imprese iscritte all'albo pari o inferiore a 1500;
- il contributo è pari a 15 milioni di lire in presenza di un numero di imprese iscritte all'albo superiore a 1500.
- Per gli interventi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a2 e per quelli previsti alla lettera b dello stesso comma, il contributo è concesso fino al 60% delle spese ed è elevato fino all'80% per i comuni compresi nelle zone previste nei Docup obiettivi 2 e Sb regolamento CEE 2081/1993. I contributi sono concessi nella misura massima di 200milioni di lire.
- Per gli interventi di cui all'art 32, comma 3 lettera c, il contributo è pari al 30% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di lire 30 milioni di lire per ogni impresa artigiana. In caso di consorzi, il limite massimo di 30 milioni è riferito ad ogni impresa artigiana socia.
- Per gli interventi di cui all'art. 32, comma 3 lettera d, il contributo è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei progetti, fino ad un massimo di 100 milioni di lire.
 
6.Termine di decorrenza della realizzazione degli interventi.
Sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente al 31.12.1996.
 
7. Assegnazione del contributo. Valutazione e selezione delle domande.
Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio Artigianato - Industria che,
entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, con decreto del
Dirigente, approva la graduatoria delle domande presentate ed assegna i contributi. L'assegnazione
del contributo viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r.
I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione delle domande per gli interventi
indicati sono:
e) per quanto previsto dall'art. 32, comma 3, lettera a1, nell'ordine:
- carattere intercomunale del piano;
- il numero delle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale e delle imprese artigiane operanti
nel comune;
f) per quanto previsto al comma 3 lettera a2) ed alla lettera b dello stesso comma:
- l'ammontare dell'investimento.
g) per quanto previsto al comma 3 lettera c) nell'ordine:
- gli interventi che prevedono la ristrutturazione (rispetto a quelli che prevedono il solo acquisto);
- la presentazione delle domande da parte delle forme associative di cui all'art. 6 della L. 443/85;
- l'ammontare dell'investimento.
h) per quanto previsto al comma 3 lettera d), nell'ordine:
- la realizzazione di progetti per la realizzazione di centri di pronto intervento per l'utenza;
- l'acquisto e gestione di attrezzature da mettere a disposizione degli associati;
- il numero delle imprese artigiane socie del consorzio.
 
8.Liquidazione dei contributi
Alla liquidazione dei contributi provvede il Dirigente del Servizio Artigianato Industria con
proprio decreto su richiesta dei soggetti interessati che dovrà essere inviata alla Giunta Regionale -
Servizio Artigianato Industria entro i termini di seguito indicati:
a) per gli interventi di cui al comma 3, lettera a1):
entro 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la seguente:
- delibera di liquidazione delle spese di progettazione;
- copia del piano.
b) per gli interventi di cui al comma 3, lettera a2) e per quelli previsti dalla lettera b) dello stesso comma:
entro 2 anni dalla data del provvedimento di concessione.
La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la seguente:
- copia conforme delibera di liquidazione delle spese inerenti il progetto;
- stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- agibilità dei locali.
c) per gli interventi di cui al comma 3 lettera c):
entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la seguente:
1) fatture originali debitamente quietanziate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore)
3) atto notarile di compravendita dell'immobile debitamente registrato;
4) stato finale dei lavori redatto dal DD.LL. dal quale risulti che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto;
5) in alternativa a quanto previsto al punto 2) e/o in presenza di lavori eseguiti in economia va presentata una perizia asseverata di un professionista all'uopo attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2;
- la quantificazione e la congruità delle spese effettuate in economia in riferimento ai materiali acquistati ed il personale impiegato.
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di aiuti alle P.M.I.;
 
d) per gli interventi di cui al comma 3, lettera d):
entro 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la seguente:
1) certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
2) fatture originali debitamente quietanziate delle spese sostenute ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore);
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di aiuti all P.M.I.;
4) schema riepilogativo delle spese sostenute suddiviso per tipologia di spesa;
5) in alternativa di quanto previsto dal punto 2) va presentata una perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- la presa visione delle fatture dalle quali viene redatto l'elenco;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2).
 
9. Vincolo di destinazione
Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di 10 anni i laboratori acquistati o ristrutturati con le agevolazioni regionali - Previa autorizzazione della Giunta Regionale è possibile la sola cessione ad altra impresa artigiana.
I consorzi non possono altresì alienare le attrezzature per le quali hanno ottenuto il contributo regionale per la durata di 5 anni, salvo i casi di sostituzione per ammodernamenti tecnologici autorizzata dalla Giunta Regionale.
 
10. Variazione dei progetti e revoca dei contributi
La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.
Variazioni del progetto che comportino modifiche sostanziali e/o una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20% comportano la revoca del contributo.
Art. 34
Contributi per azioni di informazione e di animazione economica
 
1. Soggetti beneficiari
Sono ammesse a contributo: associazioni di categoria, centri servizi a partecipazione regionale e società private.
 
2) Progetti ammissibili
Sono ammessi a contributo i progetti concernenti:
a) l'organizzazione e lo svolgimento di seminari e conferenze volti ad informare gli artigiani sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;
b) la predisposizione e la stampa di pubblicazioni organiche che illustrino i contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese artigiane;
c) la realizzazione di programmi informativi mediante utilizzo di spazi radiotelevisivi, di strumenti audiovisivi o di strumenti informatici;
d) realizzazione di collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, Centri servizi, università e pubblica amministrazione, accedibili mediante numero verde.
 
3) Importo del contributo
Il contributo regionale per le azioni di informazione ed animazione può coprire fino al 50% delle spese ritenute ammissibili, non può comunque superare complessivamente per ogni progetto i 10 milioni di lire ed è corrisposto dietro presentazione di un rendiconto contenente un'analitica descrizione dell'azione effettuata, corredato della documentazione di spesa.
 
4) Presentazione dei progetti
Per l'anno 1997 i progetti vanno presentati entro il 30 agosto al Servizio Artigianato Industria - Via Tiziano 44 - che entro il 15 settembre provvederà alla loro selezione e alla comunicazione agli interessati del loro accoglimento.
Nella valutazione delle richieste la Regione tiene conto dei seguenti criteri e di priorità delle azioni proposte:
a) - numero di artigiani coinvolti;
b) - strumentazione utilizzata;
c) - modalità di svolgimento delle iniziative;
d) - esperienza acquisita in iniziative di informazione e di divulgazione.
ART. 46
"Contributi alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese
per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro,
la prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale"
 
1. Soggetti beneficiari
Sono ammesse a contributo:
le piccole e medie imprese ( secondo la definizione dell' UE) rientranti tra le attività economiche
identificate dalle lettere C, D, E, F, G ( punti 50.2, 50.4, 52.7), I e K ( con esclusione delle attività
indicate ai punti "70", " 73.2", " 74.1", " 74.8") della classificazione Istat 1991.
 
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori o comparti (allegato A):
2. Interventi ammissibili
Sono ammessi a contributo gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale e
di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro finalizzati alle seguenti realizzazioni:
a) introduzione di tecnologie pulite tramite componenti, attrezzature o sistemi volti alla riduzione della
quantità e/o pericolosità dei rifiuti prodotti;
b) adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue provenienti dal ciclo produttivo;
c) iniziative volte al recupero e al riutilizzo degli scarti di lavorazione ai fini produttivi e/o energetici;
d) interventi volti a ridurre le emissioni in atmosfera, attraverso l'installazione di componenti, impianti o sistemi
che producono effetti sia all'interno che all'esterno del ciclo di produzione (quali ad esempio, filtri a
manica, a tasca, tessuto, post-combustori catalitici o termici, filtri a carboni attivi, sistemi di abbattimento
a umido o misti, sistemi di assorbimento e catalizzatori per polveri);
e) interventi sul ciclo produttivo e/o sui singoli beni strumentali per ridurre l'inquinamento acustico sia
all'interno dell'insediamento produttivo, che all'esterno (quali, ad esempio, barriere antirumore, interventi
di insonorizzazione delle singole macchine operative nell'ambito dello stabilimento);
f) realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi stessi di produzione;
g) interventi rilevanti sul ciclo produttivo per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro
impianti di aspirazione, impianti antincendio, adeguamento degli impianti elettrici alla normativa antincendio ed altri
interventi necessari all'adeguamento previsto dal d.lgs. 626/94 );
h) introduzione di macchinari e/o impianti volti a ridurre, in misura consistente, il fabbisogno energetico;
i) rinnovo o acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore
dei macinati edili al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo.
Relativamente a tale categoria, sono ammissibili anche le spese inerenti opere ed impianti fissi fino a un massimo del 20 % dell'investimento complessivo.

I costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi di investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obbiettivi di protezione ambientale e di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro.

Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere generale non ascrivibili alla tutela dell'ambiente.

Pertanto, quando vengono costruiti nuovi impianti o vengono sostituiti quelli esistenti non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacità produttiva senza migliorarne la compatibilità ambientale.

Analogamente, laddove gli investimenti incrementino la capacità degli impianti esistenti e ne migliorino la compatibilità ambientale, i costi saranno considerati ammissibili in proporzione alla capacità iniziale dell'impianto.

Qualora l'intervento comporti l'adeguamento a nuove norme obbligatorie, l'aiuto può essere concesso solo per impianti esistenti da almeno due anni al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme.

3. Presentazione delle domande
Per l'anno 1997 la domanda di ammissione ai benefici di legge redatta, secondo il modello di cui all'allegato 1 e con firma autenticata ai sensi dell'art. 4 della L. n° 15 del 4/1/68, deve pervenire unicamente con raccomandata A.R. alla Giunta Regione Marche - Servizio Artigianato - Industria - Via Tiziano , 44 - 60125 Ancona, entro il 30 ottobre 1997.

Non è ammessa più di una domanda di contributo per ogni impresa, ancorché comprensiva di più interventi progettuali e complessivamente rientranti nei limiti del finanziamento .

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

Allegato 1.A - Notizie sull'azienda;

Allegato 1.B - Relazione tecnica ed economica a firma di professionisti abilitati nel settore specifico (ambientale - sicurezza sul lavoro);

Allegato 1.C - Elenco delle spese;

Planimetria del luogo ove verrà eseguito l'investimento.

4. Spese ammissibili al finanziamento
Le spese ammissibili al contributo, al netto di I.V.A., sono relative a:
a) progettazione e direzione lavori dell'iniziativa per un massimo del 7% dell'investimento e solo nel caso in cui sia stata eseguita da un professionista abilitato;
b) acquisto di macchinari, attrezzature e di impianti nuovi di fabbrica;
c) opere edili e di allacciamento;
d) impianti;
e) solo per attività produttiva nel settore dei macinati edili, opere ed impianti fissi fino ad un massimo del 20% dell'investimento complessivo;
f) settore acquisto aree fino ad un massimo del 10 % dell'investimento complessivo e solo per attività produttive nel dei macinati edili.

Per i macchinari ed attrezzature, il costo viene determinato sulla base di tre preventivi che devono riferirsi a macchinari e attrezzature aventi medesime caratteristiche di efficienza potenzialità e qualità (allegato 2).

I macchinari e le attrezzature oggetto del contributo devono essere:

quelli col miglior rapporto qualità/prezzo;
di nuova fabbricazione;
installati in unità locali del soggetto beneficiario.

Sono ammesse a finanziamento le spese per impianti ed attrezzature a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno e gli investimenti devono essere realizzati entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione ai benefici.

Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:

a) l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
b) i beni siano stati consegnati;
c) le opere siano state realizzate;
d) siano dimostrati gli effetti sull'ambiente;
e) nel caso di investimenti realizzati in leasing:
Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:
a) relative ad investimenti non direttamente funzionali al programma agevolabile;
b) destinate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
d) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, trasporto e imballaggio;
e) destinate all'acquisizione di macchinari usati o installati presso aziende diverse da quella richiedente;
f) acquisto di mezzi mobili non strettamente necessari al ciclo produttivo;

5. MISURA DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi nella misura del 40% della spesa ammissibile fino ad un massimo di lire 10 milioni.

Per gli interventi di cui alle lettere e); g); ed i) del comma 3 la misura del contributo è del 20% della spesa ammissibile per le aziende artigiane e per le piccole aziende industriali e del 15% per le medie imprese industriali fino ad un massimo di lire 50 milioni.

All'atto della liquidazione del contributo la ditta non deve essere soggetta a concordato preventivo, fallimento o liquidazione.

Gli investimenti per i quali è concesso il contributo devono essere corrispondenti a quelli previsti nella domanda di contributo.

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature non possono essere distolti dall'uso previsto né alienati per un periodo di almeno cinque anni salvo che per miglioramento tecnologico.

6. Valutazione delle domande e concessione dei contributi

Il Servizio Artigianato Industria, assistito da esperti dei Servizi Multizonali delle A.U.S.L., esamina le domande sotto il profilo dell'ammissibilità e quello tecnico ed economico seguendo i criteri di valutazione di seguito indicati.

Il Servizio, entro 180 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle domande, predispone la graduatoria di merito dei progetti ammessi quantificando anche le spese da ammettere al finanziamento.

Il Dirigente del Servizio Artigianato Industria, con proprio decreto, approva la graduatoria ed ammette al finanziamento la spesa per ogni singolo progetto.

7. Liquidazione dei contributi

Ad avvenuta esecutività del decreto del Dirigente del Servizio, di concessione dei benefici, il Servizio Industria ed Artigianato provvede a dare formale comunicazione di detta concessione ai soggetti interessati.

L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare con raccomandata a.r., alla Regione Marche entro 3 mesi dalla comunicazione di cui sopra la conferma dell'investimento.

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro e non oltre il 120° giorno successivo alla data di scadenza dell'intervento.

La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione, agli atti del predetto Servizio, della seguente documentazione in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificato di iscrizione INPS attestante il settore di inquadramento;
b) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante l'assenza di procedure concorsuali;
c) certificato anagrafico contestuale di residenza e stato di famiglia, per gli accertamenti antimafia, per i contributi di importo superiore a 50 milioni;
d) coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare il contributo;
e) perizia giurata, da parte del professionista abilitato nel settore, in cui dichiara:
f) fatture originali dei beni acquistati e relative fotocopie, le quali rimangono conservate agli atti del competente Ufficio, accompagnate da appositi quadri riepilogativi (allegato 3).
La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria.

Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato con una delle seguenti modalità non sono prese in considerazione ai fini della liquidazione dei benefici concessi.

In alternativa a quanto indicato al presente punto f), perizia giurata, a firma di un professionista all'uopo abilitato attestante:

8. Variazione dei progetti

Lo svolgimento delle attività e degli investimenti deve essere conforme al progetto originario ammesso ai benefici di legge. In caso di motivate e documentate variazioni al progetto, queste devono essere presentate, in via preventiva, alla Regione Marche.

E' ammesso uno scostamento del 20% del valore degli investimenti ammessi a contributo.

Il Servizio Artigianato Industria esamina la proposta di variazione e la valuta positivamente solo nel caso in cui:

La proposta di variazione, dopo la valutazione del Servizio, viene ammessa con Decreto del Dirigente.

9 . Revoca dei contributi

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento disponendo la revoca dei benefici nei seguenti casi: