- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
n° 57 del 21
Agosto 1997
- Quadro attuativo della legge
regionale n. 33/97 "Interventi per lo sviluppo
- e la qualificazione dell'artigianato
marchigiano"
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- Il presente quadro attuativo - predisposto ai sensi del comma 4
dell'articolo 2 della legge regionale n.33/97 "Interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'artigianato marchigiano" e valido per l'anno 1997 - è
finalizzato a definire quelle modalità applicative della legge (soggetti beneficiari,
procedure per la presentazione e l'esame delle domande e per l'erogazione dei contributi,
priorità territoriali, settoriali e organizzative, modulistica da utilizzare, ecc.) che
si è ritenuto necessario regolamentare con atto distinto e che, in quanto affidate alla
semplice deliberazione di Giunta, ogni anno sono più facilmente modificabili.
- L'esperienza di applicazione di varie normative regionali, comprese
quelle precedenti in materia di artigianato, ha infatti dimostrato che affidare
esclusivamente alla legge regionale la completa definizione di tutti gli aspetti relativi
agli interventi in essa previsti, significa sostanzialmente non poter modificare in alcun
punto - e per almeno tre anni: - le modalità applicative della legge stessa e quindi
impedirne una gestione più flessibile in rapporto a nuove esigenze e priorità emerse con
il tempo.
- Il quadro attuativo, dunque, verrà annualmente riesaminato dalla
Giunta Regionale e, sentita la Commissione consiliare competente, eventualmente modificato
nelle parti ritenute non più pienamente rispondenti alle finalità della legge.
- Il quadro attuativo, nel primo anno di vigenza della legge, viene
approvato in assenza del piano regionale per l'artigianato, che dovrebbe precedere,
indirizzandole, le scelte attuative; I'impegno della Giunta Regionale è quello di
approvare in tempi rapidi il piano, in modo tale che possa costituire il contesto
programmatorio per la definizione del prossimo quadro attuativo entro il 31/12/1997.
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- Artt 4 e 5.
- Contributi all'Artigiancassa per la riduzione dei tassi
di interesse
I) Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari dei contributi
previsti dall'art. 4 sono: imprese artigiane singole o associate; per imprese associate si
intendono i consorzi rientranti nella categoria delle P.M.I. e costituiti da imprese
artigiane e quelli costituiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 443/85.
Sono previsti conferimenti all'Artigiancassa da utilizzare per: a)
la riduzione dei tassi d'interesse nella parte di finanziamento eccedente quella
agevolabile con i contributi statali (art. 37 della legge n.949/52), nonché per la
sostituzione del contributi statali eventualmente esauriti (nei limiti degli stanziamenti
annuali della Regione); b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria ( legge
n.240/81), nella parte di finanziamento eccedente quella agevolabile con i contributi
statali; c) la riduzione dei tassi d'interesse sui finanziamenti concernenti la
trasformazione dei debiti da breve a medio termine; d) la riduzione dei tassi di interesse
sui finanziamenti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire e a ridurre
l'impatto ambientale.
- 2) Presentazione e valutazione delle domande
- Le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui all' art. 4 vanno
presentate all'Artigiancassa (su proprio modello) che provvede all'istruttoria delle
richieste. In particolare per le domande di cui alla legge n. 949/52 e alla legge n.
240/81:
- - l'artigiano presenta la domanda di agevolazione all'Istituto di
Credito prescelto in duplice originale;
- - l'Istituto di Credito istruisce l'operazione e stipula il contratto
con l'artigiano, applicando il relativo tasso di riferimento;
- - l'Istituto di Credito invia all'Ufficio Regionale Artigiancassa
delle Marche una copia della richiesta presentata dall'impresa artigiana, corredata della
documentazione di spesa in originale o copia conforme autenticata dalla Banca;
- - l'Ufficio regionale Artigiancassa istruisce l'operazione,
controllandone la conformità, verifica che rientri nel plafond previsto dalle leggi (360
milioni complessivi) e sottopone l'operazione all'approvazione del Comitato Tecnico
Regionale, ai sensi della L. n. 685/1971;
- - l'operazione, approvata dal Comitato Tecnico Artigiancassa, viene
trasmessa alla sede centrale di Roma che provvederà, tramite l'Istituto di Credito, alla
liquidazione in rate semestrali del contributo spettante all'impresa artigiana.
- I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita
convenzione.
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- 3) Spese ammissibili
- I finanziamenti di cui all'art. 4 riguardano:
- per quanto concerne le lettere a) e b):
- - l'acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento dei
laboratori;
- - l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti
al trasporto di merci e di persone per le specifiche categorie di artigiani.
- Per le lettere c) e d):
- - la trasformazione dei debiti da breve a medio termine,
- - gli investimenti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a
prevenire o a ridurre l'impatto ambientale.
Non sono ammissibili:
- i contributi relativi alla costituzione di scorte, in quanto
espressamente esclusi dalla normativa (art. 4, comma 3°);
- i contributi relativi ai crediti all'esportazione (art. 4, comma 1°,
lett. c), in quanto incompatibili con le regole comunitarie.
- 4) Misura del contributo
- Per i contributi di cui ai punti a) e b) sono applicate le
disposizioni così come stabilito dalla legge n. 949/52 e dalla legge n. 240/81, le quali
attualmente prevedono una agevolazione del 45% (zone Ob. 2 ) e 35% (le altre zone) del
tasso di riferimento (luglio 97: 8,40% ) applicato alle singole operazioni.
Il contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui alla lett.
c), esclusi quelli relativi ai crediti all'esportazione, e alla lettera d) dell' art. 4, e
stabilito nella misura del 2%.
- Art. 6
- Contributi per le operazioni di locazione
finanziaria eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa
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- 1) Soggetti beneficiari
- I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'att. 6 sono:
imprese artigiane singole o associate; per imprese associate si intendono i consorzi
costituiti da imprese artigiane e quelli costituiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6
della legge n. 443/85.
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- 2) Presentazione delle domande
- Per il 1997 i soggetti interessati alla concessione dei contributi di
cui all'art. 6, relativi ad operazioni di locazione finanziaria sugli importi eccedenti i
limiti operativi dell'Artigiancassa, presentano domanda alla Giunta Regionale - Servizio
Artigianato-industria, Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona entro e non oltre novanta giorni
dalla data di approvazione o di mancato accoglimento (per precedenti esposizioni che hanno
già esaurito il plafond agevolato) da parte dell'Artigiancassa delle domande di
contributo in conto canoni, utilizzando esclusivamente i modelli allegati (all. 1 e mod.A).
- 3) Spese
ammissibili al contributo
- Sono ammissibili al contributo le operazioni di locazione finanziaria
relative all'acquisto di:
- - laboratori;
- - impianti;
- - macchine;
- - attrezzature
- - automezzi (escluse le autovetture per il trasporto di persone).
Per attrezzature si intendono i beni materiali -
distinti da terreni e fabbricati, da impianti e macchinari e da altri beni quali gli
automezzi e l'arredamento - previsti dalla specifica voce (B II 3) dello schema di
bilancio introdotto dall'art. 2424 del C.C. che ha recepito la IV direttiva CEE. Si tratta
di beni materiali a fecondità ripetuta, cioè che partecipano al processo produttivo
aziendale in più periodi di tempo.
- 4) Misura dei contributi
- I contributi vengono concessi per operazioni di locazione finanziaria
sugli importi eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa (Lire 360 milioni
complessivi) nella misura del 10% della differenza tra il valore del bene locato e
l'importo dell'operazione ammessa dall'Artigiancassa, fino ad un contributo massimo di
Lire 12 milioni.
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- 5) Valutazione delle domande, concessione e liquidazione dei
contributi
- Alla valutazione delle domande e della relativa documentazione
allegata provvede, per l'anno 1997, il Servizio Artigianato-Industria che, con Decreto del
Dirigente del Servizio, provvede altresì alla concessione e alla liquidazione del
contributo stesso.
- Artt.7, 8 e 9
- Contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui
finanziamenti garantiti dalle Cooperative Artigiane di Garanzia
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- Le disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9 produrranno i loro
effetti a decorrere dal 1 gennaio 1998.
- Per tutto il 1997 restano in vigore le procedure previste in materia
dalle LL.RR. 19/92 e 45/94. Per l'utilizzo della somma di L. 2.895.250.000. disponibile
per l'anno 1997, si stabilisce che la misura del contributo in conto interessi è pari al
3 % elevabile al 4,5 % per i consorzi e le cooperative artigiane, per le imprese
localizzate nei Comuni montani, in quelli già interessati dall'intervento straordinario
per il Mezzogiorno ( D.P.R. 218/78) e in quelli indicati al punto 2 della deliberazione n.
100 del 30/01/80, per le imprese che svolgono attività dell'artigianato tipico e
tradizionale comprese nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con delibera n.3059/81,
per le imprese i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Eventuali
risorse aggiuntive utilizzabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 saranno ripartite secondo
i criteri previsti dagli stessi.
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- Art. 10
- Società regionale di garanzia
Per il 1997 il fondo speciale di cui alla legge 1/94, gestito dalla
Società Regionale di Garanzia, mette a disposizione 1700 milioni per interventi di
assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane.
Il fondo è finalizzato a due tipi di intervento: credito a breve e credito a medio
termine.
Credito a breve termine
- OGGETTO
- Contributi ad integrazione del fondo rischi dei Confidi finalizzato
alla garanzia di credito a breve termine per affidamenti relativi al miglioramento
del credito di funzionamento da parte di piccole e medie imprese industriali (così come
definite in base alla raccomandazione della Commissione dell'U.E. del 3 aprile
1996) ed imprese artigiane, con sede legale ed operativa nella Regione Marche. Il fondo
potrà essere utilizzato a copertura del 50% di quanto v'erra versato dai Confidi agli
istituti di credito convenzionati a fronte delle insolvenze per operazioni garantite da
fidejussioni. La garanzia fidejussoria non può essere superiore a 100 milioni per singola
impresa.
- Gli interessi maturati sui fondi assegnati ai Confidi per
l'integrazione del fondo rischi debbono essere sempre utilizzati per le stesse finalità
del fondo. Con i confidi aventi sede legale ed operativa nelle Marche, che non hanno
ancora sottoscritto convenzioni, ai sensi della legge regionale n. 1/94, la S.R.G.
stipulerà apposite convenzioni in nome e per conto della Regione Marche.
- CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 1997
- Le risorse disponibili per il 1997, pari a lire 700 milioni, verranno
utilizzate per il 45 % per il settore dell'industria, per il 45 % per il settore
dell'artigianato e per il 10 % per la cooperazione.
- MODALITÀ'
- Ogni sei mesi rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio, i
Confidi presenteranno alla S. R. G. una relazione sulla propria attività, evidenziando in
particolare il numero degli associati, l'ammontare degli affidamenti garantiti la
percentuale di insolvenza registrata nel periodo. Nella seconda relazione semestrale
presenterà un riepilogo annuale dei suddetti dati.
Credito a medio termine
- OGGETTO
- Contributi destinati all'abbattimento del tasso di interesse su
operazioni di credito a medio termine e, limitatamente al settore cooperativo, per il
rilascio di garanzia per finanziamenti a medio termine. Sono ammessi gli investimenti che
comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o
incremento dei livelli occupazionali da parte di PMI ed imprese artigiane.
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- CRITERI Dl RIPARTO PER IL 1997
- Le risorse disponibili per il 1997, pari a Lire 1.000 milioni,
verranno utilizzate per il 45 % per il settore dell'industria, per il45 % per il settore
dell'artigianato e per il10 % per la cooperazione.
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- MODALITÀ'
- Gli interventi afferiranno ad operazioni stipulate con gli istituti
di credito appositamente convenzionati con la S.RG..
- Gli interessi (a qualsiasi titolo) sulle suddette somme afferenti al
fondo saranno utilizzati dalla Società Regionale di Garanzia per le finalità
istituzionali.
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- PRIORITA'
- L'importo di £. 700.000.000 è utilizzato prioritariamente per il
concorso sugli interessi dei mutui contratti dalle piccole e medie imprese industriali
(così come definite in base alla raccomandazione della Commissione dell'U.E. del 3 aprile
1996) ed imprese artigiane, che assumano lavoratori a tempo indeterminato iscritti alle
liste di collocamento da oltre 12 mesi e che nel territorio precedente non abbiano
proceduto a diminuzione del personale. (Art. 1, comma 1, della L.R 1/94 modificato dalla
L.R 46/94).
- La priorità è valida per sei mesi dalla liquidazione dei fondi alla
S.R.G..
- In caso di più domande rispetto alla disponibilità finanziaria,
sono considerate prioritarie le domande delle imprese dei Comuni con maggiore squilibrio
tra domanda ed offerta di lavoro.
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- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Le domande dovranno essere presentate o spedite con raccomandata A.R.
alla Società Regionale di Garanzia - Ancona, Corso Mazzini 99 - su appositi moduli da
questa predisposti.
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- BENEFICIARI
- Le imprese che successivamente al 30/06/94 hanno già beneficiato di
agevolazioni ai sensi della L.R 1/94 possono usufruire di ulteriori finanziamenti
agevolati fino alla concorrenza dell'importo massimo di finanziamento pari a Lire 500
milioni se hanno completato i precedenti investimenti finanziati.
- Le imprese che hanno già utilizzato finanziamenti agevolati per un
importo massimo di Lire 500 milioni possono beneficiare di un ulteriore finanziamento
agevolato, ai sensi delle LL.RR. 1/94 e 46/94, fino ad un importo massimo di ulteriori 500
milioni di Lire, esclusivamente per investimenti che aumentino i livelli occupazionali da
realizzarsi entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento, se oltre ad aver completato
gli investimenti hanno anche rimborsato per intero il precedente finanziamento.
- Le imprese possono beneficiare del suddetto ulteriore finanziamento
relativamente ai seguenti importi e subordinatamente all'assunzione dei seguenti
lavoratori a tempo indeterminato:
IMPORTO |
MASSIMO |
|
Numero LAVORATORI DA
ASSUMERE |
£. 200 |
milioni |
|
Minimo |
1 |
£ 201 - 400 |
milioni |
|
Minimo |
2 |
£ 401 - 500 |
milioni |
|
Più di |
2 |
- IMPORTO DEI FINANZIAMENTI
- Non inferiore a £. 50 milioni né superiore a 500 milioni per
singola impresa.
- Per le imprese artigiane l'importo deve essere superiore ai trenta
milioni.
- DURATA DEL FINANZIAMENTO
- Superiore a 36 mesi.
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- CONTROLLI
- La S.R.G. effettuerà i relativi controlli e potrà anche revocare i
contributi concessi che dovranno essere restituiti unitamente agli interessi legali
maturati.
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- MISURA DEI CONTRIBUTI
- a) Abbattimento del tasso di interesse di 2 punti sui finanziamenti
concessi ad imprese ubicate nella regione Marche.
- b) Abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti sui finanziamenti
concessi ad imprese ubicate nei territori previsti dagli obiettivi 2 e 5b;
- c) Ulteriore abbattimento dei tassi di interesse sopra elencati fino
rispettivamente a 4,5 e 5 punti sui finanziamenti concessi alle imprese, ai sensi dell'
art. 1 comma 2 della L.R. 1/94 e modificato dalla L.R. 46/94, che nel triennio precedente
non abbiano diminuito il personale e che provvedano all'assunzione a tempo indeterminato
di lavoratori iscritti alle liste di collocamento da almeno 12 mesi.
- Per beneficiare dell'ulteriore abbattimento previsto dalla lett. c),
le imprese debbono dichiarare nella domanda il numero dei lavoratori da assumere ed
effettuare le assunzioni entro 90 giorni dall'erogazione del finanziamento e darne
comunicazione alla S.R.G. con raccomandata A.R., entro 10 giorni allegando copia della
comunicazione di assunzione vidimata dalla Sezione circoscrizionale dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
- Saranno considerate valide le assunzioni effettuate dopo la data di
presentazione della domanda Nell'ipotesi di non assunzione di lavoratori o di assunzione
di un numero inferiore a quello dichiarato la S.R.G. revocherà nella prima ipotesi gli
eventuali contributi concessi che dovranno essere restituiti unitamente agli interessi
legali maturati e nella seconda ipotesi, i contributi saranno proporzionalmente.
- L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa ai sensi
dell'intervento che l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti a medio
termine non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore m lire italiane di
100.000 ECU, calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità
stabilite dalla Comunità Europea.
- Art. 11
- Contributi per l'apprestamento di aree artigiane e per
l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare ad attività artigiane.
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- 1) Soggetti beneficiari:
- I soggetti beneficiati dei contributi previsti dall'art. 11 sono:
- Lettera a):
- Comuni singoli o associati;
- Consorzi di imprese: per consorzi di imprese si intendono quelli
costituiti esclusivamente da imprese artigiane e quelli previsti dai comuni 3 e 4
dell'art. 6 della L. 443/85;
- Lettera b):
- imprese artigiane singole o associate: per imprese associate si
intendono i consorzi costituiti da imprese artigiane e quelli costituiti ai sensi dei
comuni 3 e 4 dell'art. 6 della Legge 443/85.
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- 2) Presentazione delle domande
- Per la concessione di contributi di cui all'articolo 11 relativi
all'anno 1997 i soggetti interessati inoltrano domanda alla Giunta Regionale - Servizio
Artigianato Industria - Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente atto utilizzando esclusivamente i modelli allegati (Allegati n° 1, n° 2,
n° 3 e n° 4
).
- 3) Spese ammissibili al contributo:
- Sono ammissibili al contributo le spese per:
- 1) comma 1, lettera a) dell'articolo 11:
- - l'acquisizione dell'area;
- - l'apprestamento dell'area;
- - i servizi di area di interesse comune (impianti di depurazione
ecc.),
- - l'adeguamento funzionale ai nuovi usi;
- - la progettazione e la direzione dei lavori ( nella misura
massima del 10 % della spesa complessiva ammissibile);
- - il collaudo delle opere;
- - la contabilità.
- 2) comma 1, lettera b) dell'articolo 11:
- - l'acquisto, la costruzione di fabbricati nuovi o la
ristrutturazione, il ripristino di fabbricati esistenti.
- - per la progettazione, direzione lavori e atti di agibilità (nella
misura massima del 10 % della spesa complessiva ammissibile);
- - per opere murarie ed accessorie e di consolidamento;
- - per gli impianti idrotermosanitari, elettrici, areazione ed
antincendio.
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- 4) Misura dei contributi
- a) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 sono concessi:
- - nella misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile e
sino ad un limite massimo di 500 milioni di lire per il ripristino di aree già
urbanizzate alla data di presentazione della domanda. Per ripristino devono intendersi le
opere necessarie per il riuso dell'area attraverso l'eventuale demolizione delle strutture
esistenti, il rifacimento dei nuovi impianti necessari per il riuso;
- - nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile e
sino ad un limite massimo di 500 milioni di lire per l'apprestamento di nuove aree o per
l'ampliamento o completamento esistenti alla data di presentazione della domanda.
- Il contributo riferito all'acquisto delle aree, in entrambi i casi
sopra descritti, è concesso nella misura massima di £. 4.000 al metro quadrato.
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- b) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11 sono concessi nella misura massima del 25% della spesa
ritenuta ammissibile, sino al limite massimo di 90 milioni di lire per ogni laboratorio
realizzato. In caso di domande presentate dalle forme associative di cui all'art 6 della
Legge 443/85, il limite massimo di 90 milioni di lire è riferito ad ogni laboratorio
realizzato e da assegnare esclusivamente alle imprese artigiane facenti patte del
consorzio.
- L'ulteriore contributo previsto al comma 3 dell'articolo 11 ai fini
dell'incremento occupazionale viene concesso nella misura di 5 milioni di lire, fino ad un
massimo di 35 milioni, per ogni nuova assunzione effettuata a tempo indeterminato rispetto
all'occupazione dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
- Per le nuove imprese costituite dopo il 31 dicembre 1996 (data della
delibera della C.P.A. che dispone l'iscrizione all'A.I.A.), I'incremento occupazionale è
comprensivo del titolare dell'impresa artigiana, in caso di ditte individuali, e dei soci
partecipanti al lavoro per le imprese costituite in forma di società.
- In caso di domande presentate dalle forme associative di cui all'art.
6 della L. 443/85, il contributo di 5 milioni di lire fino ad un massimo di 35 milioni, è
concesso per ciascuna delle imprese artigiane facenti parte del consorzio assegnatarie dei
laboratori.
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- 5) Termine di decorrenza della realizzazione degli interventi.
- Sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente al 31
luglio 1996.
- 6) Valutazione e selezione delle domande - Concessione dei
contributi.
- Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio
Artigianato Industria, che entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per la
presentazione delle domande, con decreto del Dirigente approva la graduatoria delle
domande presentate ed concede i contributi. L'assegnazione contributi viene comunicata
agli interessati a mezzo raccomandata a.r.
- I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione
delle domande per l'approntamento delle aree sono:
- a) per quelle presentate dai Comuni:
- carattere intercomunale dell'intervento |
(punti attribuiti 4) |
- mancato ottenimento di contributi regionali per analoghi
interventi |
(punti attribuiti 2) |
- l'appartenenza ad una comunità montana |
(punti attribuiti 1) |
- la superficie dell'area |
(0,5 punti per ha) |
b) per quelle presentate dai consorzi di imprese:
- la realizzazione dell'intervento in un comune della comunità
montana; |
(punti attribuibili 2) |
- il numero di imprese artigiane socie beneficiarie dell
'intervento del consorzio; |
(punti 1 per ogni impresa) |
- la superficie dell'area. |
(0,5 punti per ha) |
Nella graduatoria riferita alle aree risultano prioritarie le
domande presentate dai Comuni rispetto a quelle presentate dai consorzi, fermi restando i
rispettivi criteri di priorità.
I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione
delle domande riguardanti i fabbricati sono:
a) per quelle presentate dai consorzi di imprese:
- l'incremento occupazionale previsto per l'insieme delle imprese
artigiane socie del consorzio ed assegnatarie del laboratorio; |
(un punto per ogni unità lavorativa aggiuntiva) |
- il numero di soci; |
( 0,3 punti per ogni socio) |
- l'Am montare dell'investimento ammesso al contrib; |
( ogni 100 milioni di lire 1 punto); |
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- b) per quelle presentate da imprese artigiane:
- I'incremento occupazionale previsto |
( un punto per ogni unità lavorativa
aggiuntiva) |
- I'ammontare dell'investimento ammesso a contributo |
(ogni 100 milioni di lire 1 punto) |
- aziende delocalizzate dai centri storici per l'adeguamento al
D.L. 626 |
(1 punto) |
- interventi di ristrutturazione e di ripristino |
(1 punto) |
Nella graduatoria riferita ai fabbricati risultano prioritarie le
domande presentate dai consorzi rispetto a quelle presentate dalle imprese artigiane non
associate, fermi restando i rispettivi criteri di priorità.
- 7) Liquidazione dei contributi
- I soggetti beneficiari dei contributi, dopo il ricevimento della
comunicazione d'assegnazione del contributo, devono presentare entro 60 giorni dalla data
di notifica dell'assegnazione del contributo, pena l'esclusione, una specifica garanzia
fidejussoria a favore della Regione, rilasciata da Istituti Bancari, Assicurativi o altri
Istituti autorizzati, a copertura del 70% del contributo da assegnare, che verrà erogato
ai soggetti beneficiari con decreto del Dirigente del Servizio Industria - Artigianato
entro 30 giorni dalla data di presentazione della garanzia fidejussoria stessa.
- Non è oggetto di anticipazione il contributo assegnato riferito
all'incremento occupazionale, che verrà erogato al momento del saldo.
- Il rimanente 30% del contributo riferito alla realizzazione delle
opere e quello riferito all'incremento occupazionale verrà liquidato entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della documentazione consuntiva di spesa definitiva.
- La documentazione consuntiva di spesa è presentata alla Giunta
Regionale - Servizio Artigianato Industria - entro 2 anni dalla data di notifica
dell'assegnazione del contributo, pena la restituzione dell'anticipazione maggiorata di un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento: Il termine dei due anni è perentorio e non prorogabile.
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- La documentazione consuntiva riguardante le aree comprende:
- a) da parte dei comuni:
- - copia conforme delle delibere di liquidazione delle spese inerenti
il progetto;
- - stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori ed
approvato dalla Giunta Comunale.
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- b) da parte dei consorzi:
- 1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed
una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettura
liberatoria rilasciata dal fornitore);
- 2) atto notarile riferito alla compravendita delle aree;
- 3) in alternativa a quanto previsto dal punto n. 2 va presentata una
perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- - la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2,
- 4) stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori;
- S) atti di collaudo,
- 6) in caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia
asseverata di cui al punto 4 con l'aggiunta della quantificazione delle spese effettuate
in economia in riferimento ai materiali acquistati e al personale impiegato.
- La documentazione consuntiva riguardante i fabbricati comprende:
- c) da parte dei consorzi:
- 1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed
una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera
liberatoria rilasciata dal fornitore),
- 2) atto notarile riferito alla compravendita dell'immobile;
- 3) in alternativa a quanto previsto dal punto n. 2) va presentata una
perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- - la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità delle quietanze a quanto previsto al punto 2;
- 4) stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dal quale
risulti che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto;
- 5) fotocopia dei libri matricola delle imprese artigiane socie
assegnatarie dei laboratori aggiornati alla data della richiesta del saldo dai quali
risulti l'incremento occupazionale previsto;
- 6) in caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia
asseverata di cui al punto 4 con l'aggiunta della quantificazione delle spese effettuate
in economia in riferimento ai materiali acquistati e al personale impiegato.
-
- d) da parte delle imprese artigiane:
- 1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed
una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera
liberatoria rilasciata dal fornitore);
- 2) atto notarile riferito alla compravendita dell'immobile;
- 3) in alternativa a quanto previsto dal punto n. 2) va presentata una
perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- - la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2;
- 4) stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dal quale
risulti che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto;
- 5) fotocopia dei libri matricola aggiornati alla data della richiesta
del saldo dal quale risulti l'incremento occupazionale previsto;
- 6) in caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia
asseverata di cui al punto 4 con l'aggiunta della quantificazione delle spese effettuate
in economia in riferimento materiali acquistati e al personale impiegato.
-
- 8) Vincolo di destinazione:
- Nelle aree attrezzate con i contributi regionali è consentita la
costruzione dell'abitazione del custode o del titolare dell'impresa, sino ad un m'assumo
di 95 mq., nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
- Le aziende artigiane non possono cedere per un periodo di 10 anni le
aree di insediamento o i fabbricati ristrutturati con le agevolazioni regionali. Previa
autorizzazione della Giunta Regionale è possibile la sola cessione ad altra impresa
artigiana.
- Il termine di dieci anni di cui al punto precedente decorre:
- - dalla data di acquisizione della disponibilità dell'area;
- - dalla data di erogazione del saldo di cui al precedente punto nel
caso di ristrutturazione di fabbricati effettuata direttamente dalle imprese artigiane o
dai consorzi.
-
- 9) Variazione dei progetti e revoca dei
contributi
- La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto
originario.
- Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato:
- a) le variazioni del progetto che comportino una riduzione della
spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20%;
- b) per le domande concernenti i fabbricati il mancato raggiungimento
dell'incremento occupazionale previsto.
- Art. 17
- Sostegno degli investimenti innovativi
-
- 1) Soggetti beneficiari
- I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 17 sono:
- imprese artigiane iscritte all'albo provinciale,
- 2) Presentazione delle domande
- Per la concessione dei contributi di cui all'art. 17 relativi
all'anno 1997 i soggetti interessati presentano domanda alla Giunta Regionale - Servizio
Industria Artigianato - Via Tiziano 44 - 60125 Ancona - entro il 30 settembre 1997,
utilizzando esclusivamente lo specifico modello (Modello
A).
- 3) Spese ammissibili al contributo
- Sono ammissibili al contributo le spese per l'acquisto di:
- Art. 17, comma 2, lettera a)
- - macchinari ed attrezzature di tipo innovativo, intendendo
per tali quelli comprendenti nuove tecnologie e capaci di migliorare a
livello aziendale il grado di precisione, di produttività e di qualità;
- Le attrezzature devono essere quelle a corredo dei
macchinari sopra indicati o indispensabili per il loro utilizzo. Per attrezzature si
intendono i beni materiali - distinti da terreni e fabbricati da impianti e macchinari e
da altri beni quali gli automezzi e l'arredamento - previsti dalla specifica voce (la B //
3) dello schema di bilancio introdotto dall 'art. 2424 C C che ha recepito la IV Direttiva
CEE. Si tratta di beni materiali a fecondità ripetuta, cioè che partecipano al processo
produttivo aziendale in più periodi di tempo.
- - veicoli tecnici speciali appositamente equipaggiati per
l'esercizio dell'attività:
- le spese ammissibili riguardano soltanto gli interventi per
l'equipaggiamento particolare del veicolo escludendo quelle per il motore ed e il telaio,
se non specificamente finalizzati.
- Art, 17, comma 2, lettera b):
- - introduzione di tecnologie, adozione di iniziative o realizzazione
di impianti per prevenire e ridurre l'impatto ambientale. Per il 1997 tali interventi
vanno a confluire, per omogeneità di contenuti e di finalità, nell'articolo 46 della
legge, cui si rimanda.
- Art. 1 7, lettera c):
- - hardware e software ( con le priorità indicate al punto 61. c);
- Art. 17, lettera d):
- - brevetti licenze, creazione o acquisizione di marchi.
- La spesa minima ammissibile ai contributi è pari complessivamente a
lire 30 milioni.
- 4) Misura dei contributi
- I contributi sono concessi nella misura del 25 % della spesa ritenuta
ammissibile e comunque non possono superare l'importo m'assumo di 60 milioni,
- 5) Termine di decorrenza per la realizzazione
degli interventi
- Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente al 30
aprile 1996 come data della prima fattura
-
- 6) Valutazione e selezione delle domande
- Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio
Artigianato Industria, che entro il l 5 novembre 1997, con decreto del Dirigente, approva
la graduatoria delle domande presentata ed assegna i contributi. I criteri di priorità
osservati nella valutazione e nella selezione delle domande sono:
- 1) a) - I'acquisizione di macchinari o di impianti gestiti da
apparecchiature elettroniche destinati a svolgere una delle seguenti funzioni legate al
ciclo produttivo: lavorazione; montaggio; controllo, misura; trasporto, magazzinaggio (3
punti);
- b) - I'acquisizione di mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature
elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progettazione logica delle fasi del
ciclo produttivo(2 punti);
- c) - I'acquisizione di unita elettroniche o di sistemi elettronici
per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo
produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema
gestionale, organizzativo e commerciale (1 punto);
- 2) I'incremento occupazionale; le nuove assunzioni a tempo
indeterminato effettuate o da effettuarsi, in virtù degli investimenti oggetto del
contributo, rispetto all'anno 1996 (1 punto).
- 3) la data di costituzione dell'impresa artigiana (data delibera CPA)
successiva alla data dell' 1/01/97 ( 1 punto) .
- La concessione dei contributi viene comunicata agli interessati a
mezzo di raccomandata a. r..
-
- 7) Liquidazione dei contributi
- I soggetti beneficiari, dopo il ricevimento della comunicazione di
concessione dei contributi, devono presentare la documentazione giustificativa di spesa e
comunicare le proprie coordinate bancarie entro il 15 maggio 1998.
- La documentazione comprende:
- a) relazione finale sull'investimento effettuato con l'indicazione
dei risultati raggiunto dalla quale dovrà risultare il pieno rispetto delle condizioni
previste nel progetto;
- b) fatture originali quietanziate delle spese sostenute e fotocopia
delle stesse. Le quietanze dovranno essere comprovate da lettera liberatoria rilasciata
dal fornitore o da ricevuta bancaria o di contrassegno. In alternativa a quanto indicato,
può essere presentata una perizia giurata, a firma di un professionista allo abilitato,
attestante:
- - la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco
con l'indicazione dei beni che ne formano oggetto e con la specificazione che i beni
stessi sono nuovi di fabbrica ed in possesso dell'impresa;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità di tali quietanze ad una delle modalità prima indicate e la verifica delle
stesse quietanze attraverso l'esame dei libri contabili.
- c) fotocopia dei libri matricola aggiornati alla data della richiesta
di liquidazione del contributo dalla quale risulti l'incremento occupazionale.
- 8) Vincolo di destinazione:
- I macchinari, le attrezzature, i veicoli tecnici speciali e gli altri
beni oggetto dei contributi devono essere installati in locali del soggetto beneficiario e
non possono essere distolti dall'uso previsto né alienati per un periodo di almeno 5
ANMI, salvo che per rinnovamenti tecnologici autorizzati dal Servizio.
- 9) Variazione dei progetti e revoca dei contributi
- La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto
originario.
- Costituiscono cause di revoca del contributo assegnato:
- a) la variazione del progetto che comporti una riduzione della spesa
originariamente ammessa a contributo maggiore del 20%;
- b) il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale previsto.
-
- Art. 20
- Iniziative di promozione commerciale ed economica
- 1) Soggetti beneficiari
- Nell'ambito del programma di promozione commerciale ed
economica, la Regione definisce il quadro delle iniziative specifiche alle quali possono
partecipare imprese artigiane, società consortili tra imprese artigiane, consorzi export;
viene data priorità alle imprese artigiane dell'artigianato artistico, tradizionale e
tipico che svolgono le attività previste dall'apposito elenco approvato dalla Giunta
regionale.
-
- 2) Procedure
- La Regione promuove una consultazione con gli enti locali
interessati con le associazioni di categoria le Camere di commercio, l'Ente fieristico, i
consorzi tra imprese artigiane e cooperative del settore, le società pubbliche e private
di ricerche e di studi di mercato, le società di import-export invitando anche tramite
gli organi d'informazione a presentare proposte entro il 30 settembre ed approva il
programma concernente:
- a) i servizi alla promozione (es. comunicazioni su
Internet);
- b) le iniziative di promozione di sostegno alle imprese.
- Nell 'ambito delle tipologie di intervento di cui ai
punti a) e b) il programma stabilisce:
- 1) gli interventi che la Regione organizza direttamente;
- 2) gli interventi che la Regione organizza congiuntamente
ai soggetti di cui al comma sopra elencati.
-
- 3) Misura dei contributi
- Per gli interventi organizzati congiuntamente agli altri
soggetti la misura del contributo regionale è pari al 50 % dell 'ammontare della spesa
ammessa.
- ART. 22, 23 e 24
- Incentivi all'associazionismo
- 1) Soggetti beneficiari
- Sono ammessi al contributo:
- consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane e quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art.6 della legge
443/85;
- ai contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 22 sono
ammesse anche le associazioni temporanee di imprese e quelle costituite ai sensi dell'art.
2549 e seguenti del codice civile purché nel rispetto numerico di cui all'art. 6 della
legge 443/85.
-
- 2) Presentazione delle domande
- Per la concessione dei contributi relativi all'anno 1997 i soggetti
interessati presentano domanda alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato Industria -
Via Tiziano 44 - 60125 Ancona - entro il 30 settembre 1997, utilizzando esclusivamente i
modelli previsti rispettivamente per i progetti di cui al comma 2 dell'art. 22 e per gli
interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 (allegati
1 e 2).
-
- 3) Spese ammissibili
- Sono ammissibili al contributo per i progetti di cui al comma 2
dell'art. 22 (lett. a), b), c), e d)) le spese per:
- - acquisto di hardware e software, nonché di impianti, macchinari ed
attrezzature per la comunicazione;
- - manutenzione e assistenza tecnica di macchine ed attrezzature
ammesse al finanziamento;
- - canone di utilizzo di reti informatiche e di locazione di immobili;
- - promozione, fatta eccezione per le spese di rappresentanza;
- - consulenze e tenuta dei libri contabili inerenti alle attività
comprese nel progetto;
- - per il personale.
- Sono inoltre ammesse al contributo per il solo primo anno di
attività dei nuovi consorzi le spese per:
- - costituzione del consorzio o della società consortile o delle
forme associative previste ( spese notarili);
- - predisposizione del progetto (per un importo massimo di 5 milioni);
- - postali e telefoniche.
- Sono ammesse al finanziamento i progetti che prevedono spese
ammissibili non inferiori ai 50 milioni.
-
- Per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 viene preso a
riferimento il volume documentato degli acquisti di materie prime e di prodotti necessari,
come specificato al successivo punto 4.
-
- 4) Misura dei contributi
- I contributi per i progetti di cui al comma 2 dell'art. 22 sono pari
al 50% della spesa ritenuta ammissibile, sino ad un massimo di 100 milioni.
- I contributi per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 sono
concessi nella misura massima di 20 milioni secondo le seguenti modalità:
- 4% sui primi 100 milioni di acquisto;
- 3% sulle somme eccedenti i 100 milioni e fino all'importo di
300 milioni;
- 1% sulle somme eccedenti i 300 milioni; la percentuale dell' 1% è
elevabile al 2% per i consorzi e le altre forme associative localizzate nei territori
montani e in quelli interessati dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno di
all'art. 1 del DPR 218/78 e nei comuni ricompresi nelle aree di cui all'obiettivo 5B del
regolamento CEE 2081/93. Per gli interventi di cui al comma 3) dell'art. 22 nel caso di
insufficienza di risorse rispetto alle domande ammesse il Servizio provvederà alla
riduzione proporzionale dei contributi concessi fino alla liquidazione degli stessi a
tutti i consorzi aventi diritto.
- 5) Valutazione e selezione delle domande
- Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede entro il
20/12/1997 il Servizio Artigianato e Industria che, con decreto del Dirigente del
Servizio, provvede anche alla concessione del contributo.
-
- 6) Liquidazione dei contributi
- L'avvenuta concessione del contributo viene comunicata dal Dirigente
del Servizio Artigianato Industria a mezzo raccomandata a.r. agli interessati che, entro
il 28/02/98, ai fini della liquidazione dei contributi devono presentare la seguente
documentazione:
- per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 22:
- - relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante,
dell'attività svolta;
- - fatture originali e relative fotocopie dei beni acquistati,
accompagnate da appositi quadri riepilogativi; la quietanza, posta in calce ad ogni
fattura, può consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una
ricevuta bancaria o in una ricevuta in contrassegno. Le fatture il cui pagamento non
risulti dimostrato come sopra verranno ritenute non ammissibili al finanziamento;
- - copia del bilancio relativo all'ultimo anno.
- Per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 22:
- - dichiarazione attestante l'ammontare della spesa per acquisti di
materie prime e di prodotti necessari all'attività delle imprese consociate (Allegato 2
bis);
- - copia del registro I.V.A. conto acquisti, con la specifica delle
merci conto acquisti.
-
- 7) Variazione dei progetti e revoca dei contributi
- La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto
originario.
- Costituisce causa di revoca del contributo assegnato una variazione
del progetto che comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo
maggiore del 20%.
- ART. 25
- Contributi regionali per la tutela dell'artigianato
artistico,
- tradizionale e tipico di qualità.
-
- 1) Soggetti beneficiari:
- I soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 25 sono:
- - per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b): comuni
singoli o associati;
- - per gli interventi di cui al comma 3, lettera a):
- imprese artigiane singole o associate che svolgano le attività
artistiche previste dall'apposito approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
3059/81. Per imprese associate si intendono i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6
della Legge 443/85 purché le imprese artigiane partecipanti appartengano al settore
artistico ed in numero non inferiore ai due terzi;elenco (allegato
A)
- - per gli interventi di cui ai comma 3, lettera b):
- le imprese artigiane iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese
Artigiane non oltre i 12 mesi presentazione della domanda.antecedenti la data di
-
- 2) Presentazione delle domande.
- Per la concessione dei contributi di cui all'art. 25 relativi
all'anno 1997 i soggetti interessati Giunta Regionale - Servizio Artigianato Industria -
Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - entro i termini di seguito indicati: inoltrano domanda
alla
- - per i contributi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a) e b) e
per quelli previsti dal comma 3 lettera a): entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente atto utilizzando esclusivamente i modelli allegati:
-
- Allegato 1 (art. 25, comma 2, lettera a), della L.R. 33/1997)
- Allegato 2 (art. 25, comma 2, lettera b), della L.R. 33/1997)
- Allegato 3 (art. 25, comma 3, lettera a), della L.R. 33/1997)
- Allegato 4 (art. 25, comma 3, lettera a), della L.R. 33/1997)
-
- - per i contributi previsti dall'art. 25, comma 3, lettera b): entro
il 30.10.1997 utilizzando esclusivamente il modello
allegato.
-
- 3) Spese ammissibili a contributo
- Sono ammissibili al contributo le spese per:
- a) comma 2), lettera a) dell'art. 25:
- - le spese inerenti la redazione dei piani comunali (personale
interno, professionisti o società); per piani comunali si intendono i documenti
programmatori approvati dal Consiglio Comunale in cui vengono individuate, sulla base di
uno studio del settore dell'artigianato artistico locale, le aree dei Piani integrati,
Piani di recupero, Piani particolareggiati dove indirizzare l'insediamento o il
trasferimento di imprese artigiane del settore artistico.
- b) comma 2, lettera b) dell'art. 25:
- - la ristrutturazione o il ripristino dei locali;
- - la progettazione e la direzione lavori;
- c) comma 3, lettera a) dell'art. 25:
- - la ristrutturazione o il ripristino di locali di proprietà o in
locazione con contratto almeno quinquennale;
- - la progettazione e la direzione lavori;
- d) comma 3, lettera b) dell'art. 25:
- - allacci (idrici - elettrici - telefonici);
- - macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica con
l'esclusione delle materie prime;
- - la ristrutturazione o il ripristino di locali di proprietà o in
locazione con contratto almeno quinquennale;
- - la progettazione e la direzione lavori riguardanti il ripristino
dei locali.
-
- 4) Misura dei contributi
- a) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art.
25, comma 2, lettera a) sono concessi:
- - fino ad un importo massimo di 15 milioni di lire; il contributo,
comunque non potrà essere superiore alle spese sostenute e documentate;
- b) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art.
25, comma 2, lettera b) sono concessi:
- - nella misura massima del 30% della spesa sostenuta e fino ad un
massimo di 200 milioni di lire, per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale dei
locali da cedere in locale ad imprese artigiane del settore artistico o per la
realizzazione di centri espositivi.
- La misura percentuale del contributo sopra indicata è elevata al 50%
della spesa e fino ad un massimo di 200 milioni purché gli interventi vengano realizzati
all'interno del "piano comunale per la valorizzazione dell'artigianato
artistico".
- c) i contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art.
25, comma 3, lettere a) e b) . sono del 40% della spesa sostenuta ritenuta ammissibile,
fino ad un massimo di 100 milioni di lire per la ristrutturazione o ripristino di locali o
per l'avviamento dell'attività. La misura percentuale del contributo sopra indicata è
elevata al 50% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di 100 milioni di
lire purché gli interventi vengano realizzati all'interno del "piano comunale per la
valorizzazione dell'artigianato artistico".concessi: nella misura
- In presenza di domande presentate dalle forme associative di cui
all'art. 6 della L. 443/85, le indicate ed il limite contributi massimo concedibile è
riferito ad ogni impresa artigiana nel settore artistico socia del consorzio interessato
all'intervento.misure percentuali
-
- 5) Termine di validità della documentazione di spesa.
- Per gli interventi previsti dall'art. 25 sono ammesse ai contributi
le spese sostenute seguito indicate:successivamente alle date di
- - comma 2, lettera a): successivamente alla pubblicazione del
presente quadro attuativo;
- - comma 2, lettera b): successivamente alla data del 30.06.1996;
- - comma 3, lettera a): successivamente alla data del 30.06.1996;
- - comma 3, lettera b): sono ammissibili al contributo le spese
sostenute non oltre i 120 giorni antecedenti la data d'iscrizione all'Albo Provinciale
delle Imprese Artigiane (data delibera C.P.A.) o la data di richiesta d'iscrizione.
-
- 6) Valutazione e selezione delle domande - Concessione dei
contributi
- Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio
Industria Artigianato.
- Il dirigente del Servizio, con proprio decreto, approva la
graduatoria delle domande presentate entro i termini di seguito indicati dandone
comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata a.r.:ed assegna i contributi
- - per gli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a) e b)
e per quelli previsti al comma 3, lettera a) entro 90 giorni dal termine ultimo previsto
per la presentazione delle domande;
- - per gli interventi previsti dall'alt. 25, comma 3, lettera b):
entro 90 giorni dalla presentazione delle domande.
-
- I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione
delle domande sono:
- a) per quelle inerenti la redazione dei piani per la valorizzazione
dell'artigianato artistico, nell'ordine:
- - comuni ricadenti nelle aree di cui ai DOCUP obiettivi 2 e 5b -
regolamento CEE 20821/1993;
- - carattere intercomunale del piano.
- b) per quelli inerenti il recupero di fabbricati di proprietà
comunale da destinare a sedi lavorative od a centri espositivi, nell'ordine:
- - comuni ricadenti nelle aree di cui ai DOCUP obiettivi 2 e Sb -
regolamento CEE 2081/1993;
- - l'avvenuta richiesta da parte dei comuni richiedenti del contributo
previsto per la redazione dei piani comunali per la valorizzazione dell'artigianato
artistico;
- - a parità di condizioni viene privilegiato l'intervento che
comporta il maggior investimento.
- c) per quelle inerenti la ristrutturazione di locali da parte delle
imprese artigiane singole o associate, nell'ordine:
- - che l'intervento venga realizzato nelle aree di cui ai DOCUP
obiettivi 2 e 5b - regolamento CEE 2081/1993;
- - domande presentate dalle forme associative di cui all'art. 6 della
L. 443/85;
- - a parità di condizioni viene privilegiato l'intervento che
comporta il maggior investimento.
- d) per quelle inerenti l'avvio dell'attività:
- - in base alla data di presentazione delle domande.
-
- 7) Liquidazione dei contributi.
- I contributi previsti dall'art. 25 della L.R. 33/1997 vengono
liquidati con decreto del Dirigente Artigianato entro 60 giorni dal ricevimento delle
relative domande di liquidazione che devono essere inoltrate alla Regione, a mezzo
raccomandata a.r., entro dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione. La
documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente: del Servizio
- a) da parte dei comuni, riferita alla redazione dei piani:
- - copia della delibera di liquidazione delle spese sostenute;
- - copia del piano.
- b) da parte dei comuni, riferita alla ristrutturazione dei locali per
la realizzazione di laboratorio o centri espositivi:
- - copia delibere di liquidazione delle spese sostenute;
- - copia agibilità dei locali;
- - relazione finale del DD.LL. o dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- c) da parte delle imprese artigiane singole o associate per la
ristrutturazione dei locali di proprietà o in locazione:
- 1) fatture originali debitamente quietanzate delle spese sostenute ed
una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera
liberatoria rilasciata dal fornitore);
- 2) dichiarazione del DD.LL. di ultimazione dei lavori;
- 3)dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale
risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere
previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di
aiuti alle P.M.I.;
-
- In alternativa a quanto previsto dal punto 2), lettera c), va
presentata una perizia asseverata di all'uopo abilitato attestante:un professionista
- - la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità delle stesse a quanto previsto dal punto 2.
- In caso di lavori eseguiti in economia va presentata la perizia
asseverata di cui punto 2.
- d) da parte delle imprese artigiane per l'avviamento della nuova
attività:
- 1) fatture debitamente quietanzate delle spese sostenute ed una
fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera liberatoria
rilasciata dal fornitore);
- 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale
risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere
previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di
aiuti alle P.M.I.;
- 3) schema riepilogativo delle spese sostenute suddiviso per tipologia
di spesa.
-
- In alternativa a quanto previsto dai punto 2, lettera d), va
presentata una perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- - la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità delle stesse a quanto previsto dal punto 2.
-
- 8) Vincolo di destinazione:
- Le aziende artigiane non possono cedere per un periodo di 10 anni i
laboratori ristrutturati con le agevolazioni regionali. E' possibile la sola cessione ad
altra impresa artigiana del settore artistico, previa autorizzazione della Giunta
Regionale.
- Le imprese artigiane non possono altresì alienare i macchinari e le
attrezzature per i quali hanno ottenuto il contributo regionale per la durata di almeno 5
anni, salvo i casi di sostituzione per ammodernamenti tecnologici autorizzati dalla Giunta
Regionale.
-
- 9) Variazioni dei progetti e revoca dei contributi.
- La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto
originario.
- Variazioni del progetto che comportino modifiche sostanziali e/o una
riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20% comportano la
revoca dei contributo.
- ART. 32
- INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO DEI SERVIZI
Contributi per l'ammodernamento e
la qualificazione delle imprese artigiane dei servizi.
- 1. Tipologie di attività
- Le tipologie di attività considerate dall'art. 32, comma 1 della
L.R. 83/1997 sono le seguenti:
- a) Servizi di igiene e di pulizia alle persone:
- - barbieri, parrucchieri, estetisti;
- b) Servizi di riparazione di impianti (con riferimento a quelli
previsti dall'art. 1 della L. 46/90):
- - servizi di autoriparazione;
- - gli impianti di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica;
- - gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- - gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- - gli impianti idrosanitari nonché quelli di consumo di acqua
all'interno degli edifici;
- - gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici o riferiti ad altre fonti energetiche;
- - gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
- c) Servizi di riparazione di edifici:
- - imprese edili
- - pittori edili.
2. Soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'art. 32:
a) per gli interventi di cui al comma 8, lettere a 1) e a2), i
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento;
- b) per gli interventi di cui al comma 3, lettera b) i Comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti:
- Per imprese artigiane dei servizi di nuova costituzione si
intendono quelle costituite dopo il 31.12.1996 condotte da imprenditori di età tra i
diciotto ed i trentadue anni.
- Il limite di età è elevato a quarant'anni per:
- - i lavoratori licenziati o in mobilità;
- - i laureati e coloro che hanno superato con esito positivo corsi
post-diploma legalmente riconosciuti, di durata almeno biennale;
- - i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per
cento;
- - gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano
rientrati in Italia da non oltre due anni e siano residenti nelle Marche;
- - gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle
Marche;
- - gli ex detenuti;
- - le donne.
- Il limite di età è, altresì, elevato a cinquantacinque anni per le
donne madri.
c) per gli interventi di cui al Comma 3 lettera c) le imprese
artigiane dei servizi singole o associate nelle forme di cui all'art 6 della L 443/85. Per
l'anno 1997 I'assegnazione del contributo per tale intervento è subordinata all'avvenuta
redazione del PCAS da parte dei Comuni ove viene realizzato l'intervento.
d) per gli interventi di cui al Comma 3, lettera d) le forme
associative di cui all'art. 6 della L. 443/85.
- 3. Presentazione delle domande.
- Per la concessione dei contributi di cui all'art. 32 i soggetti
interessati inoltrano domanda alla Giunta Regionale Servizio Artigianato Industria Via
Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto
utilizzando esclusivamente i modelli allegati:
-
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4
- Allegato 5
- Allegato 6
-
- 4. Spese ammissibili al contributo
- Per gli interventi previsti dall'art. 32 sono ammissibili al
contributo le spese per:
- - comma 3, lettera a1):
- la redazione, da parte di dipendenti o di professionisti e
società esterne, di piani comunali per la valorizzazione dell'artigianato dei
servizi (PCAS); per piani comunali si intendono programmatori approvati - dal
Consiglio Comunale in cui vengono individuate, sulla base di uno studio del settore dell
'artigianato locale, le aree dei P.I.P., Piani integrati, Piani di recupero, Piani
particolareggiati dove indirizzare l'insediamento o il trasferimento di imprese artigiane.
-
- - comma 3, lettera a2):
- spese tecniche per la progettazione e direzione lavori ed atti di
collaudo o agibilità;
- spese riferite alle opere murarie e loro accessorie (infissi ecc.);
- spese di adeguamento e/o rifacimento degli impianti (elettrico,
idrico, areazione, antincendio ecc.)
-
- - comma 3, lettera b):
- spese tecniche per la progettazione, direzione lavori ed atti di
collaudo o agibilità;
- spese riferite alle opere murarie e loro accessorie (infissi ecc.);
- spese di adeguamento e/o rifacimento degli impianti (elettrico,
idrico, areazione, antincendio)
-
- - comma 3, lettera c):
- spese per l'acquisto dell'immobile;
- spese tecniche per la progettazione, direzione lavori ed atti di
collaudo o agibilità;
- spese riferite alle opere murarie e loro accessorie (infissi ecc.);
- spese di adeguamento e/o rifacimento degli impianti (elettrico,
idrico, areazione, antincendio)
- - comma 3, lettera d):
- spese per la promozione (Fatta eccezione per le spese di
rappresentanza);
- spese per l'acquisto di software e hardware;
- accesso a banche dati;
- spese per l'acquisto di attrezzature da mettere a disposizione degli
associati.
-
- 5. Misura del contributo
- - Per gli interventi di cui all'art. 32, comma 3 lettera a1):
- - il contributo è pari a 10 milioni di lire per i comuni nel cui
territorio operano un numero di imprese iscritte all'albo pari o inferiore a 1500;
- - il contributo è pari a 15 milioni di lire in presenza di un numero
di imprese iscritte all'albo superiore a 1500.
- - Per gli interventi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a2 e per
quelli previsti alla lettera b dello stesso comma, il contributo è concesso fino al 60%
delle spese ed è elevato fino all'80% per i comuni compresi nelle zone previste nei Docup
obiettivi 2 e Sb regolamento CEE 2081/1993. I contributi sono concessi nella misura
massima di 200milioni di lire.
- - Per gli interventi di cui all'art 32, comma 3 lettera c, il
contributo è pari al 30% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di lire 30
milioni di lire per ogni impresa artigiana. In caso di consorzi, il limite massimo di 30
milioni è riferito ad ogni impresa artigiana socia.
- - Per gli interventi di cui all'art. 32, comma 3 lettera d, il
contributo è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei
progetti, fino ad un massimo di 100 milioni di lire.
-
- 6.Termine di decorrenza della realizzazione degli interventi.
- Sono ammesse ai contributi le spese sostenute successivamente al
31.12.1996.
-
- 7. Assegnazione del contributo. Valutazione e selezione delle
domande.
- Alla valutazione delle domande per l'anno 1997 provvede il Servizio
Artigianato - Industria che,
- entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione
delle domande, con decreto del
- Dirigente, approva la graduatoria delle domande presentate ed assegna
i contributi. L'assegnazione
- del contributo viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata
a.r.
- I criteri di priorità osservati nella valutazione e nella selezione
delle domande per gli interventi
- indicati sono:
- e) per quanto previsto dall'art. 32, comma 3, lettera a1,
nell'ordine:
- - carattere intercomunale del piano;
- - il numero delle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale e
delle imprese artigiane operanti
- nel comune;
- f) per quanto previsto al comma 3 lettera a2) ed alla lettera b dello
stesso comma:
- - l'ammontare dell'investimento.
- g) per quanto previsto al comma 3 lettera c) nell'ordine:
- - gli interventi che prevedono la ristrutturazione (rispetto a quelli
che prevedono il solo acquisto);
- - la presentazione delle domande da parte delle forme associative di
cui all'art. 6 della L. 443/85;
- - l'ammontare dell'investimento.
- h) per quanto previsto al comma 3 lettera d), nell'ordine:
- - la realizzazione di progetti per la realizzazione di centri di
pronto intervento per l'utenza;
- - l'acquisto e gestione di attrezzature da mettere a disposizione
degli associati;
- - il numero delle imprese artigiane socie del consorzio.
-
- 8.Liquidazione dei contributi
- Alla liquidazione dei contributi provvede il Dirigente del Servizio
Artigianato Industria con
- proprio decreto su richiesta dei soggetti interessati che dovrà
essere inviata alla Giunta Regionale -
- Servizio Artigianato Industria entro i termini di seguito indicati:
- a) per gli interventi di cui al comma 3, lettera a1):
- entro 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
- La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la
seguente:
- - delibera di liquidazione delle spese di progettazione;
- - copia del piano.
- b) per gli interventi di cui al comma 3, lettera a2) e per quelli
previsti dalla lettera b) dello stesso comma:
- entro 2 anni dalla data del provvedimento di concessione.
- La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la
seguente:
- - copia conforme delibera di liquidazione delle spese inerenti il
progetto;
- - stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e/o
dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- - agibilità dei locali.
- c) per gli interventi di cui al comma 3 lettera c):
- entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
- La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la
seguente:
- 1) fatture originali debitamente quietanziate delle spese sostenute
ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera
liberatoria rilasciata dal fornitore)
- 3) atto notarile di compravendita dell'immobile debitamente
registrato;
- 4) stato finale dei lavori redatto dal DD.LL. dal quale risulti che
gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto;
- 5) in alternativa a quanto previsto al punto 2) e/o in presenza di
lavori eseguiti in economia va presentata una perizia asseverata di un professionista
all'uopo attestante:
- - la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2;
- - la quantificazione e la congruità delle spese effettuate in
economia in riferimento ai materiali acquistati ed il personale impiegato.
- 6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale
risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere
previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di
aiuti alle P.M.I.;
-
- d) per gli interventi di cui al comma 3, lettera d):
- entro 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
- La documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione è la
seguente:
- 1) certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- 2) fatture originali debitamente quietanziate delle spese sostenute
ed una fotocopia delle stesse (la quietanza dovrà essere comprovata da una lettera
liberatoria rilasciata dal fornitore);
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale
risulti che la documentazione di spesa presentata riguarda esclusivamente le opere
previste nel programma e che vengono rispettate le normative Comunitarie in materia di
aiuti all P.M.I.;
- 4) schema riepilogativo delle spese sostenute suddiviso per tipologia
di spesa;
- 5) in alternativa di quanto previsto dal punto 2) va presentata una
perizia asseverata di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- - la presa visione delle fatture dalle quali viene redatto l'elenco;
- - la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità delle stesse quietanze a quanto previsto al punto 2).
-
- 9. Vincolo di destinazione
- Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di 10 anni i
laboratori acquistati o ristrutturati con le agevolazioni regionali - Previa
autorizzazione della Giunta Regionale è possibile la sola cessione ad altra impresa
artigiana.
- I consorzi non possono altresì alienare le attrezzature per le quali
hanno ottenuto il contributo regionale per la durata di 5 anni, salvo i casi di
sostituzione per ammodernamenti tecnologici autorizzata dalla Giunta Regionale.
-
- 10. Variazione dei progetti e revoca dei contributi
- La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto
originario.
- Variazioni del progetto che comportino modifiche sostanziali e/o una
riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 20% comportano la
revoca del contributo.
- Art. 34
- Contributi per azioni di informazione e di animazione
economica
-
- 1. Soggetti beneficiari
- Sono ammesse a contributo: associazioni di categoria, centri servizi
a partecipazione regionale e società private.
-
- 2) Progetti ammissibili
- Sono ammessi a contributo i progetti concernenti:
- a) l'organizzazione e lo svolgimento di seminari e conferenze volti
ad informare gli artigiani sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi
benefici;
- b) la predisposizione e la stampa di pubblicazioni organiche che
illustrino i contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese
artigiane;
- c) la realizzazione di programmi informativi mediante utilizzo di
spazi radiotelevisivi, di strumenti audiovisivi o di strumenti informatici;
- d) realizzazione di collegamenti informativi telematizzati
permanenti, quali reti fra associazioni, Centri servizi, università e pubblica
amministrazione, accedibili mediante numero verde.
-
- 3) Importo del contributo
- Il contributo regionale per le azioni di informazione ed animazione
può coprire fino al 50% delle spese ritenute ammissibili, non può comunque superare
complessivamente per ogni progetto i 10 milioni di lire ed è corrisposto dietro
presentazione di un rendiconto contenente un'analitica descrizione dell'azione effettuata,
corredato della documentazione di spesa.
-
- 4) Presentazione dei progetti
- Per l'anno 1997 i progetti vanno presentati entro il 30 agosto al
Servizio Artigianato Industria - Via Tiziano 44 - che entro il 15 settembre provvederà
alla loro selezione e alla comunicazione agli interessati del loro accoglimento.
- Nella valutazione delle richieste la Regione tiene conto dei seguenti
criteri e di priorità delle azioni proposte:
- a) - numero di artigiani coinvolti;
- b) - strumentazione utilizzata;
- c) - modalità di svolgimento delle iniziative;
- d) - esperienza acquisita in iniziative di informazione e di
divulgazione.
- ART. 46
- "Contributi alle imprese artigiane ed alle piccole e
medie imprese
- per la tutela della salute e della sicurezza degli
ambienti di lavoro,
- la prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale"
-
- 1. Soggetti beneficiari
- Sono ammesse a contributo:
- le piccole e medie imprese ( secondo la definizione dell' UE)
rientranti tra le attività economiche
- identificate dalle lettere C, D, E, F, G ( punti 50.2, 50.4, 52.7), I
e K ( con esclusione delle attività
- indicate ai punti "70", " 73.2", "
74.1", " 74.8") della classificazione Istat 1991.
-
- Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori o comparti (allegato A):
- produzioni siderurgiche di cui all. 1 del trattato CECA (NACE 22 1);
- costruzioni e riparazioni navali (NACE 361.1, 361.2) ;
- produzione di fibre artificiali (NACE 260);
- industrie automobilistiche (NACE 351);
- industrie di trasformazione prodotti agricoli.
- 2. Interventi ammissibili
- Sono ammessi a contributo gli investimenti necessari per conseguire
gli obiettivi di protezione ambientale e
- di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro
finalizzati alle seguenti realizzazioni:
- a) introduzione di tecnologie pulite tramite componenti, attrezzature
o sistemi volti alla riduzione della
- quantità e/o pericolosità dei rifiuti prodotti;
- b) adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue
provenienti dal ciclo produttivo;
- c) iniziative volte al recupero e al riutilizzo degli scarti di
lavorazione ai fini produttivi e/o energetici;
- d) interventi volti a ridurre le emissioni in atmosfera, attraverso
l'installazione di componenti, impianti o sistemi
- che producono effetti sia all'interno che all'esterno del ciclo di
produzione (quali ad esempio, filtri a
- manica, a tasca, tessuto, post-combustori catalitici o termici,
filtri a carboni attivi, sistemi di abbattimento
- a umido o misti, sistemi di assorbimento e catalizzatori per
polveri);
- e) interventi sul ciclo produttivo e/o sui singoli beni strumentali
per ridurre l'inquinamento acustico sia
- all'interno dell'insediamento produttivo, che all'esterno (quali, ad
esempio, barriere antirumore, interventi
- di insonorizzazione delle singole macchine operative nell'ambito
dello stabilimento);
- f) realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi stessi di
produzione;
- g) interventi rilevanti sul ciclo produttivo per la tutela della
salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro
- impianti di aspirazione, impianti antincendio, adeguamento degli
impianti elettrici alla normativa antincendio ed altri
- interventi necessari all'adeguamento previsto dal d.lgs. 626/94 );
- h) introduzione di macchinari e/o impianti volti a ridurre, in misura
consistente, il fabbisogno energetico;
- i) rinnovo o acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi
tecnologici per attività produttive nel settore
- dei macinati edili al fine della realizzazione di materie prime o
secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo.
- Relativamente a tale categoria, sono ammissibili anche le spese
inerenti opere ed impianti fissi fino a un massimo del 20 % dell'investimento complessivo.
I costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi di
investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obbiettivi di protezione ambientale e
di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro.
Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere generale non
ascrivibili alla tutela dell'ambiente.
Pertanto, quando vengono costruiti nuovi impianti o vengono
sostituiti quelli esistenti non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento
sostenute unicamente per creare o sostituire la capacità produttiva senza migliorarne la
compatibilità ambientale.
Analogamente, laddove gli investimenti incrementino la capacità
degli impianti esistenti e ne migliorino la compatibilità ambientale, i costi saranno
considerati ammissibili in proporzione alla capacità iniziale dell'impianto.
Qualora l'intervento comporti l'adeguamento a nuove norme
obbligatorie, l'aiuto può essere concesso solo per impianti esistenti da almeno due anni
al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme.
- 3. Presentazione delle domande
- Per l'anno 1997 la domanda di ammissione ai benefici di legge
redatta, secondo il modello di cui all'allegato 1
e con firma autenticata ai sensi dell'art. 4 della L. n° 15 del 4/1/68, deve pervenire
unicamente con raccomandata A.R. alla Giunta Regione Marche - Servizio Artigianato -
Industria - Via Tiziano , 44 - 60125 Ancona, entro il 30 ottobre 1997.
Non è ammessa più di una domanda di contributo per ogni impresa,
ancorché comprensiva di più interventi progettuali e complessivamente rientranti nei
limiti del finanziamento .
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
Allegato 1.A - Notizie
sull'azienda;
Allegato 1.B - Relazione
tecnica ed economica a firma di professionisti abilitati nel settore specifico (ambientale
- sicurezza sul lavoro);
Allegato 1.C -
Elenco delle spese;
Planimetria del luogo ove verrà eseguito
l'investimento.
- 4. Spese ammissibili al finanziamento
- Le spese ammissibili al contributo, al netto di I.V.A., sono relative
a:
- a) progettazione e direzione lavori dell'iniziativa per un massimo
del 7% dell'investimento e solo nel caso in cui sia stata eseguita da un professionista
abilitato;
- b) acquisto di macchinari, attrezzature e di impianti nuovi di
fabbrica;
- c) opere edili e di allacciamento;
- d) impianti;
- e) solo per attività produttiva nel settore dei macinati edili,
opere ed impianti fissi fino ad un massimo del 20% dell'investimento complessivo;
- f) settore acquisto aree fino ad un massimo del 10 %
dell'investimento complessivo e solo per attività produttive nel dei macinati edili.
Per i macchinari ed attrezzature, il costo viene determinato sulla
base di tre preventivi che devono riferirsi a macchinari e attrezzature aventi medesime
caratteristiche di efficienza potenzialità e qualità (allegato
2).
I macchinari e le attrezzature oggetto del contributo devono essere:
- quelli col miglior rapporto qualità/prezzo;
- di nuova fabbricazione;
- installati in unità locali del soggetto beneficiario.
Sono ammesse a finanziamento le spese per impianti ed attrezzature a
decorrere dal 1° gennaio di ogni anno e gli investimenti devono essere realizzati entro
un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione ai benefici.
Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:
- a) l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
- b) i beni siano stati consegnati;
- c) le opere siano state realizzate;
- d) siano dimostrati gli effetti sull'ambiente;
- e) nel caso di investimenti realizzati in leasing:
- i contratti di leasing che beneficiano dell'intervento devono
includere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo di leasing che
corrisponde alla vita utile del bene che è oggetto del contratto;
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente (alla società di
leasing), giustificati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza
probante equivalente, costituiscono la spesa , ammissibile al cofinanziamento . Il
contributo comunitario è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente
pagati.
- se la durata totale del contratto di leasing supera la durata
dell'intervento comunitario, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati
dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dell'intervento (data limite per la
contabilizzazione dei pagamenti).
- l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve
superare il valore commerciale netto del bene dato in leasing. Tale limite vieni fissato
al fine di escludere il cofinanziamento di spese non sovvenzionabili relative al contratto
di leasing (tasse, interessi, spese di rifinanziamento, spese amministrative della
società di leasing, spese di assicurazione, ecc.)
- Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:
- a) relative ad investimenti non direttamente funzionali al programma
agevolabile;
- b) destinate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne o
oggetto di autofatturazione;
- d) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri
accessori, trasporto e imballaggio;
- e) destinate all'acquisizione di macchinari usati o installati
presso aziende diverse da quella richiedente;
- f) acquisto di mezzi mobili non strettamente necessari al ciclo
produttivo;
5. MISURA DEI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi nella misura del 40% della spesa
ammissibile fino ad un massimo di lire 10 milioni.
Per gli interventi di cui alle lettere e); g); ed i) del comma 3 la
misura del contributo è del 20% della spesa ammissibile per le aziende artigiane e per le
piccole aziende industriali e del 15% per le medie imprese industriali fino ad un massimo
di lire 50 milioni.
All'atto della liquidazione del contributo la ditta non deve essere
soggetta a concordato preventivo, fallimento o liquidazione.
Gli investimenti per i quali è concesso il contributo devono essere
corrispondenti a quelli previsti nella domanda di contributo.
Gli impianti, i macchinari e le attrezzature non possono essere
distolti dall'uso previsto né alienati per un periodo di almeno cinque anni salvo che per
miglioramento tecnologico.
6. Valutazione delle domande e concessione dei contributi
Il Servizio Artigianato Industria, assistito da esperti dei Servizi
Multizonali delle A.U.S.L., esamina le domande sotto il profilo dell'ammissibilità e
quello tecnico ed economico seguendo i criteri di valutazione di seguito indicati.
Il Servizio, entro 180 giorni successivi alla scadenza di
presentazione delle domande, predispone la graduatoria di merito dei progetti ammessi
quantificando anche le spese da ammettere al finanziamento.
Il Dirigente del Servizio Artigianato Industria, con proprio
decreto, approva la graduatoria ed ammette al finanziamento la spesa per ogni singolo
progetto.
7. Liquidazione dei contributi
Ad avvenuta esecutività del decreto del Dirigente del Servizio, di
concessione dei benefici, il Servizio Industria ed Artigianato provvede a dare formale
comunicazione di detta concessione ai soggetti interessati.
L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare con raccomandata a.r.,
alla Regione Marche entro 3 mesi dalla comunicazione di cui sopra la conferma
dell'investimento.
La rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro e non
oltre il 120° giorno successivo alla data di scadenza dell'intervento.
La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione, agli
atti del predetto Servizio, della seguente documentazione in originale o in copia conforme
all'originale:
- a) certificato di iscrizione INPS attestante il settore di
inquadramento;
- b) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante l'assenza di procedure
concorsuali;
- c) certificato anagrafico contestuale di residenza e stato di
famiglia, per gli accertamenti antimafia, per i contributi di importo superiore a 50
milioni;
- d) coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare il
contributo;
- e) perizia giurata, da parte del professionista abilitato nel
settore, in cui dichiara:
- l'inizio e la fine dei lavori, la tipologia, il costo degli
investimenti, la realizzazione dell'impianto conformemente al progetto approvato e nel
rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza
degli ambienti di lavoro ed i risultati raggiunti a seguito dell'intervento effettuato.
Tale perizia deve essere controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa;
- f) fatture originali dei beni acquistati e relative fotocopie, le
quali rimangono conservate agli atti del competente Ufficio, accompagnate da appositi
quadri riepilogativi (allegato 3).
- La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere
in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria.
Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato con una delle
seguenti modalità non sono prese in considerazione ai fini della liquidazione dei
benefici concessi.
In alternativa a quanto indicato al presente punto f), perizia
giurata, a firma di un professionista all'uopo abilitato attestante:
- la presa visione delle fatture delle quali viene redatto l'elenco con
le indicazioni dei beni che ne formano l'oggetto e con la specificazione che i beni stessi
sono nuovi e sono in possesso dell'impresa;
- la presa visione delle quietanze relative alle fatture e la
conformità di tali quietanze ad una delle modalità indicate al precedente punto e la
verifica delle stesse quietanze attraverso l'esame dei libri contabili; la perizia giurata
rimane acquisita agli atti dell'Ufficio: al momento della sua presentazione, viene
accompagnata dagli originali delle fatture.
8. Variazione dei progetti
Lo svolgimento delle attività e degli investimenti deve essere
conforme al progetto originario ammesso ai benefici di legge. In caso di motivate e
documentate variazioni al progetto, queste devono essere presentate, in via preventiva,
alla Regione Marche.
E' ammesso uno scostamento del 20% del valore degli investimenti
ammessi a contributo.
Il Servizio Artigianato Industria esamina la proposta di variazione
e la valuta positivamente solo nel caso in cui:
- lo svolgimento del progetto di investimento non risulti compromesso;
- persistano le condizioni relative al conseguimento degli obiettivi
previsti dalla misura;
La proposta di variazione, dopo la valutazione del Servizio, viene
ammessa con Decreto del Dirigente.
9 . Revoca dei contributi
La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo
svolgimento del progetto di investimento disponendo la revoca dei benefici nei seguenti
casi:
- presentazione o dichiarazione di dati non veritieri;
- mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
- documentazione finale di spesa presentata oltre il termine di 120 gg;
- progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente
preventivato senza la preventiva autorizzazione;
- mancato rispetto delle disposizioni previste.
- La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente
concessi, maggiorata degli interessi legali.
CRITERI E PRIORITÀ'
FASCIA A)
Riduzione quantitativa degli inquinanti nelle
emissioni in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti, e riduzione delle emissioni
acustiche sia nell'ambiente interno sia in quello esterno.
Moltiplicatore |
|
Classe |
Punti |
|
Indice |
5 |
> |
30 |
5 |
= |
25 |
5 |
> |
20 |
3 |
= |
15 |
5 |
> |
10 |
1 |
= |
5 |
(1) "Con riferimento all'art. 46 della L.R. 20 maggio 1997 n.
33 ( Criteri e priorità - Fascia A) per le emissioni acustiche la classe è stabilita
avendo riguardo alle riduzione dei decibel (DB) nelle seguenti percentuali: > di 5
decibel; > di 3 decibel; > di I decibel".
FASCIA B)
Riduzione della pericolosità delle emissioni in atmosfera, degli
scarichi idrici e dei rifiuti mediante l'eliminazione o la sostituzione di determinate
sostanze con altre di tossicità meno elevata ( espresse come L D 50)
Moltiplicatore |
Classe |
Punti |
|
Indice |
4 |
riduzione di 3 o più sostanze |
5 |
= |
20 |
4 |
riduzione di 2 sostanze |
3 |
= |
12 |
4 |
riduzione di 1 sostanza |
1 |
= |
4 |
FASCIA C)
Riduzione della quantità del fabbisogno energetico e di risorse
naturali:
Moltiplicatore |
|
Classe |
Punti |
|
Indice |
3 |
> |
30% |
5 |
= |
15 |
3 |
> |
20% |
3 |
= |
9 |
3 |
> |
10% |
1 |
= |
3 |
(1) Con nota n. 6801 del 12/9/97, il Dirigente del Servizio
Artigianato Industria ha chiesto l'inserimento della seguente precisazione.
- FASCIA D)
-
- Recupero e riutilizzo di residui di lavorazione a fini produttivi
ivi comprese le macerie da demolizione:
Moltiplicatore |
|
Classe |
Punti |
|
Indice |
2 |
> |
30 |
5 |
= |
10 |
2 |
> |
20 |
3 |
= |
6 |
2 |
> |
10 |
1 |
= |
2 |
FASCIA E)
Interventi rilevanti sul ciclo produttivo per la tutela della
salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro (impianti di aspirazione, impianti
antincendio, adeguamento degli impianti elettrici alla normativa ed altri interventi
necessari all'adeguamento previsto dal d.lgs. 626/94)
Moltiplicatore |
Punti |
|
Indice |
2 |
5 |
= |
10 |
Moltiplicatore x Punti = Indice
- I punteggi spettanti per le diverse fasce di priorità sono
cumulabili tra loro.
- Il punteggio di ogni fascia viene aumentato del 20% per ogni
intervento nel caso di interventi multipli.
- Qualora gli interventi siano a parità di punteggio si dà
priorità all'ordine cronologico della data apposta sulla stessa dall'ufficio postale
ricevente.