Legge Bassanini (n. 127 del 17/5/1997)
 
 
TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE aggiornato con la Legge 16 giugno 1998 n. 191
COSA CAMBIA PER I CITTADINI

 


COSA CAMBIA PER I CITTADINI
 
CERTIFICATI
Tutti i certificati che attestano uno stato permanente (nascita, morte, diploma, laurea, ecc.) avranno scadenza illimitata.
I certificati con scadenza avranno validità sei mesi, non più tre mesi. Potranno essere presentati anche se scaduti di validità, qualora chi li presenta specifichi in fondo che lo stato non è mutato (non c'è bisogno della firma autenticata).
 
 
CARTA DI IDENTITA' E DOCUMENTI PERSONALI
La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Le fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali possono essere autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto dal cittadino.
Non è più necessaria l'indicazione dello stato civile nei documenti (celibe, nubile, coniugata/o vedova/o, tranne il caso in cui sia il diretto interessato a richiederlo).
I documenti che richiedono la firma di due persone possono essere sottoscritti anche separatamente (cioè in materia disgiunta).
Non è più necessario il nullaosta del Distretto militare per il rilascio del passaporto al cittadino che non ha svolto il servizio di leva.
Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere certificati che attestino dati o qualità dell'intestatario già contenuti nei documenti personali (es. data di nascita, cittadinanza, residenza, che sono rilevabili dalla carta d'identità o dal passaporto).
AUTOCERTIFICAZIONE
Non è più richiesta la firma autenticata per le autocertificazioni relative a:
Non è più richiesta la firma autenticata per dichiarazioni relative a titoli di studio, esito di partecipazioni a concorsi, professione esercitata, qualità di erede, titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative, ecc. Basterà la semplice sottoscrizione davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto.
Non è più richiesta la firma autenticata per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici.
Non è più previsto il limite di età per i concorsi pubblici (salvo poche eccezioni).
 
 
DENUNCE DI NASCITA
Non è più necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni anche presso l'ospedale o la casa di cura in cui è avvenuta la nascita. Oppure si può presentare entro dieci giorni presso il comune di nascita o in quello di residenza dei genitori.