- Legge Bassanini (n. 127 del
17/5/1997)
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- TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE
aggiornato con la Legge 16 giugno 1998 n. 191
- COSA CAMBIA PER I
CITTADINI
- COSA CAMBIA PER I
CITTADINI
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- CERTIFICATI
- Tutti i certificati che attestano uno stato
permanente (nascita, morte, diploma, laurea, ecc.) avranno scadenza illimitata.
- I certificati con scadenza avranno validità sei
mesi, non più tre mesi. Potranno essere presentati anche se scaduti di
validità, qualora chi li presenta specifichi in fondo che lo stato non è mutato
(non c'è bisogno della firma autenticata).
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- CARTA DI IDENTITA' E DOCUMENTI PERSONALI
- La carta di identità può essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza.
- Le fotografie necessarie per il rilascio di
documenti personali possono essere autenticate direttamente dall'ufficio competente a
rilasciare il documento richiesto dal cittadino.
- Non è più necessaria l'indicazione dello
stato civile nei documenti (celibe, nubile, coniugata/o vedova/o, tranne il caso in cui
sia il diretto interessato a richiederlo).
- I documenti che richiedono la firma di due persone
possono essere sottoscritti anche separatamente (cioè in materia disgiunta).
- Non è più necessario il nullaosta del
Distretto militare per il rilascio del passaporto al cittadino che non ha svolto il servizio
di leva.
- Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere certificati
che attestino dati o qualità dell'intestatario già contenuti nei documenti personali
(es. data di nascita, cittadinanza, residenza, che sono rilevabili dalla carta d'identità
o dal passaporto).
- AUTOCERTIFICAZIONE
- Non è più richiesta la firma autenticata
per le autocertificazioni relative a:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato o vedovo
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge o del genitore
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche
amministrazioni.
- Non è più richiesta la firma autenticata
per dichiarazioni relative a titoli di studio, esito di partecipazioni a concorsi,
professione esercitata, qualità di erede, titolarità di licenze o autorizzazioni
amministrative, ecc. Basterà la semplice sottoscrizione davanti all'impiegato al quale si
consegna l'atto.
- Non è più richiesta la firma autenticata
per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici.
- Non è più previsto il limite di età per
i concorsi pubblici (salvo poche eccezioni).
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- DENUNCE DI NASCITA
- Non è più necessario avere testimoni per
denunciare la nascita di un figlio. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni
anche presso l'ospedale o la casa di cura in cui è avvenuta la nascita. Oppure si può
presentare entro dieci giorni presso il comune di nascita o in quello di residenza dei
genitori.
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