MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE n. 900355 del 16 ottobre 1998

Agevolazioni in forma automatica - Art. 1 del decreto legge n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995 e successivi adeguamenti di cui all'Art. 8 - comma 1 - della legge n. 266/97. Fissazione del termine per la presentazione delle istanze

Alle imprese interessate
All'ABI
All'Assireme
AII’Ass.I.Lea.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
Al Gestore concessionario

La delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998, ha recepito le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 determinando i nuovi criteri di attuazione delle "agevolazioni in forma automatica", già previste dall'art. 1 del decreto legge 23 giugno 1995 n.244, convertito dalla legge 8 agosto 1995 n.341, in favore delle imprese operanti nelle aree depresse del territorio nazionale, come individuate dalla Commissione europea ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché in base alla deroga di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma.

Con la presente circolare si intende fornire agli operatori economici interessati le principali istruzioni necessarie alla riattivazione degli interventi, con le informazioni utili per l'agevole compilazione delle dichiarazioni-domanda per l’accesso ai benefici.

Tra le maggiori novità introdotte dalla richiamata delibera si annovera anche il decentramento della gestione amministrativa delle procedure, attraverso la stipula di una convenzione con un Gestore concessionario, il quale ha il compito di svolgere gran parte degli adempimenti amministrativi, tra cui la ricezione delle domande, l’organizzazione degli elenchi cronologici, le comunicazioni alle imprese interessate, il controllo documentale e le ispezioni successive alla liquidazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato, per brevità, col termine Ministero, ha aggiudicato l'appalto del servizio all'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma Spa e costituita dalle seguenti banche: Banca di Roma Spa, Banca Mediterranea Spa e Banca Nazionale dell'agricoltura Spa. Tale Gestore Concessionario presterà il servizio attraverso la rete di sportelli abilitati all'accoglimento delle istanze i cui riferimenti sono riportati nell'allegato 10 alla presente circolare.

In ordine alla ripresa della funzionalità dello strumento di aiuto, si segnala che, a seguito della notifica del regime ai competenti servizi della Commissione UE, si è raggiunta una intesa, di cui si è ancora in attesa della ratifica formale, per la quale è possibile considerare il termine massimo di un anno previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 della legge 7.8.1997, n. 266 limitatamente al solo primo periodo di applicazione della norma, di durata pari a sei mesi, che decorrono dall’attivazione dello strumento d'aiuto. Successivamente, il termine massimo è ridotto da un anno a sei mesi. 

A partire dal 30 novembre 1998 sarà possibile inoltrare la dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse al Gestore concessionario. Le domande presentate o spedite prima di tale data sono restituite alle imprese. Qualora prima del predetto termine non intervenga la ratifica formale da parte della Commissione UE, relativamente alla conclusione del negoziato di cui sopra, il Ministero provvederà a comunicare l’eventuale differimento del termine di decorrenza della presentazione delle istanze.  

1. Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attività

1.1 Le aree depresse interessate agli interventi agevolativi sono indicate nell'allegato 1.

1.2 I soggetti beneficiari sono le imprese estrattive e manifatturiere (di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991), delle telecomunicazioni e delle attività dei servizi ammesse ai benefici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (elencate in allegato 9), che effettuino investimenti fissi ovvero che acquistino servizi di cui al successivo punto 2, destinati ad unità locali ubicate nelle aree suddette. Gli investimenti oggetto di intervento debbono essere finalizzati all’avvio ovvero alla prosecuzione di attività ricomprese tra quelle dei settori agevolabili.

1.3 Nell’allegato 2 sono riportati i divieti e le limitazioni derivanti dall’Unione Europea riguardanti il sostegno a taluni settori delle attività industriali ed applicabili a tutti gli strumenti di aiuto per investimenti (vedasi anche legge 488/92): le richieste provenienti dalle imprese che intendano effettuare investimenti nell'ambito di detti settori, ovvero che operano nei comparti ivi indicati, sono ammesse alle agevolazioni a condizione che gli investimenti oggetto degli interventi rientrino tra quelli ammissibili ovvero, per i casi soggetti a notifica preventiva alla Commissione UE, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole di quest’ultima. Alla scadenza del termine di efficacia delle norme comunitarie cui si fa riferimento, verrà applicato quanto sarà stabilito dall'Unione Europea.

1.4 Ai fini della determinazione della dimensione di impresa, i parametri da utilizzare sono riportati nell'allegato 3, tenendo presente che debbono essere valutati in base ai criteri in esso pure indicati. Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri per le imprese di servizi.

1.5 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Iniziative e spese ammissibili 

2.1 Le iniziative ammesse alle agevolazioni sono quelle relative alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi.

2.2 Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l’acquisizione di:

a) macchinari ed impianti;
b) attrezzature di controllo della produzione;
c) unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;

e, con le precisazioni e le limitazioni meglio illustrate nel seguito,

d) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni;
e) servizi finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione ambientale normato secondo le normative EMAS o ISO 14001 nonché all’acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto;
f) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l’imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione.

2.3 Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2 devono possedere il requisito della "nuova fabbricazione".

2.4 Gli investimenti di cui alla lettera d) del punto 2.2 sono considerati ammissibili se effettuati da piccole e medie imprese e se forniti, sulla base di appositi dettagliati contratti nei quali risulti la finalizzazione delle acquisizioni alle attività agevolate del committente, dai seguenti soggetti indicati nella delibera CIPE del 18.12.1997:

a) imprese o società, anche sotto forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

Gli investimenti costituiti dall’acquisto di pacchetti di programmi per elaboratore immessi in commercio in copie "per tiratura", per i quali cioè non vengono fornite apposite specifiche di rispondenza tecnica sulla base delle quali il prodotto viene realizzato od adeguato, possono essere riconosciuti a fronte di ordini e conferme d’ordine ovvero contratti con le stesse formalità dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2.

2.5 Gli investimenti di cui alla lettera e) del punto 2.2 sono considerati ammissibili se effettuati da piccole e medie imprese e se esposti e realizzati congiuntamente ad investimenti materiali di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso punto che rispondano a finalità di ordine ambientale. Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale messe in atto dall’impresa beneficiaria. Le certificazioni di processo/prodotto debbono costituire conseguenza degli investimenti attuati e debbono risultare effettivamente rilasciate e sussistenti all’atto della richiesta di fruizione delle agevolazioni. In carenza, potrà essere riconosciuto soltanto il costo dei beni materiali.

2.6 Gli investimenti di cui alla lettera f) del punto 2.2 sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei beni cui si riferiscono. La pertinenza di tali spese ai macchinari ed agli impianti agevolati deve esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime per la messa in marcia del macchinario o dell’impianto.

2.7 Sono esclusi dalle agevolazioni i macchinari e gli impianti di tipica pertinenza degli immobili, quali i sistemi di ventilazione ed aerazione, di riscaldamento e condizionamento, di illuminazione, di distribuzione generale della forza motrice e dei fluidi tecnici nonché degli impianti di sorveglianza fatto salvo il caso per quelle realizzazioni la cui necessità sia giustificata dalla specificità del processo produttivo per il quale gli investimenti sono previsti. Non potendosi stabilire relazione certa tra i beni agevolati ed il sito produttivo, sono anche esclusi tutti i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i beni mobili registrati nonché i macchinari e gli impianti montati o da montare su di essi. L'acquisizione di parti non aventi autonoma funzionalità, finalizzata alla modifica di impianti e macchinari esistenti, è ammissibile a condizione che gli interventi attuati determinino un incremento netto della capacità produttiva degli impianti/macchinari stessi, ovvero che dette parti siano classificabili tra quelle di cui alla lettera b) del punto 2.2.

2.8 L’ordine e le conferme d’ordine, ovvero i contratti di locazione finanziaria o di acquisizione attraverso i meccanismi di cui alla legge 1329/65 o ai sensi dell’art 1523 del codice civile, dei beni/servizi per cui si chiede agevolazione devono essere già emessi/stipulati alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse e devono risultare non antecedenti oltre sei mesi la predetta data.

Per i primi sei mesi di funzionalità della norma, che decorrono dal primo giorno utile per la presentazione delle istanze, è consentito che gli atti sopra citati possano essere antecedenti la data di presentazione della dichiarazione-domanda fino al massimo di un anno. Indipendentemente dal momento dell'ordine/contratto, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi che, a qualsiasi titolo, siano stati realizzati in data antecedente oltre i termini sopra individuati, rispettivamente a regime e per il primo periodo di applicazione, né quelli che allo stesso termine fossero stati parzialmente realizzati o comunque già posseduti.

2.9 Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.

2.10 Non è ammesso a riconoscimento, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.

2.11 I beni possono essere acquisiti:

- mediante acquisto diretto;

- ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (vendita con riserva di proprietà);

- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini - operazioni di sconto, effettuate da istituti di credito, di effetti cambiari derivanti esclusivamente dall'acquisto di nuove macchine destinate al ciclo produttivo), nella forma del "pro-soluto", purchè non vi sia richiesta di contributi in conto interessi;

- tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.

2.12 Sono considerati validi, ai fini delle agevolazioni, soltanto gli ordini e/o i contratti in forma scritta.

2.13 Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse spese relative all'acquisto da parte della società di leasing di beni che fossero già in possesso ovvero di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

2.14 Non possono formare oggetto di agevolazione costi relativi a beni e servizi autofatturati dall'impresa beneficiaria.

2.15 Fermo restando l’obbligo per l’impresa di non alienare, cedere o distrarre per il periodo di sussistenza del vincolo triennale dalla domanda di fruizione, i beni nell’unità locale indicata in sede di dichiarazione-domanda di prenotazione, è ammessa l’installazione o l’utilizzazione dei medesimi beni in altra unità locale della stessa impresa beneficiaria, a condizione che detta unità produttiva sia collocata in area con identico o più favorevole trattamento agevolativo e che ne sia data preventiva comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore concessionario. Qualora nei successivi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, all'impresa non pervengano indicazioni contrarie, si intende accordato l’assenso alla diversa localizzazione del bene agevolato. La condizione relativa al trattamento agevolativo delle aree deve sussistere al momento della dichiarazione-domanda di prenotazione. Nel caso in cui l'unità produttiva interessata alla variazione sia collocata in area con migliore trattamento agevolativo, il Ministero non dà luogo alla rideterminazione in aumento delle agevolazioni concesse.

2.16 Gli investimenti beneficiari degli "incentivi automatici" non possono essere oggetto di nessuna altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche. Pertanto, in presenza di atti concessivi di altre agevolazioni, non risulta possibile presentare la domanda di prenotazione delle risorse ai sensi della legge 341/95 per i medesimi beni. Ove l’impresa abbia in corso istanze non ancora definite a valere su altre norme agevolative, sempre per gli stessi beni oggetto della richiesta di prenotazione, deve circostanziare tale situazione nella dichiarazione-domanda di prenotazione e deve con essa impegnarsi a comunicare al Gestore concessionario, entro 30 giorni dalla notifica della prenotazione, comunque prima della domanda di fruizione, a pena della decadenza, l’avvenuta rinuncia irrevocabile alla prosecuzione delle istanze divenute incompatibili.

2.17 Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti alla data di sottoscrizione, apposta dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse. Tale data non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di spedizione o di consegna, a pena di decadenza.

3. Misura dell'agevolazione

3.1 La misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente nonché dell'ubicazione dell'unità locale in cui è effettuata l'installazione e l'utilizzazione dei beni oggetto dell’agevolazione, secondo le seguenti misure percentuali:

Territori

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Obiettivo 1 / 92.3.a
Zona A
Zona B
65%
55%
65%
55%
50%
40%
Molise
Obiettivo 1 / 92.3.c
Dal 1° gennaio 1997
Dal 1° gennaio 1999
 
40%
30%
 
40%
30%
 
30%
25%
Abruzzo
92.3.c
30%
 
30%
25%
Aree 92.3.c incluse in Ob. 2 - 5b
20%
15%
10%
Aree 92.3.c non incluse in Ob. 2 - 5b
20%
15%
10%
Aree Ob. 2 - 5b non 92.3.c
15%
7,5%
--

3.2 Nell'arco di 12 mesi dalla prima dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, per ciascuna unità locale, possono essere considerati ai fini del calcolo dell’agevolazione investimenti nel limite massimo di 10 miliardi di lire.

4. Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni

4.1 La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse deve essere presentata, successivamente all’emissione degli ordini e delle relative conferme d’ordine, ovvero alla stipula dei contratti, secondo lo schema di cui all’allegato 4, tenendo presente gli elementi informativi e gli impegni in esso elencati, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla delibera CIPE 18 dicembre 1997 e della presente circolare.

4.2 Il Gestore concessionario renderà disponibili, attraverso appositi canali distributivi, i moduli prestampati che permetteranno la più veloce ed organica trattazione dei dati, anche attraverso la raccolta degli stessi su supporto informatico.

4.3 La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse deve essere sottoscritta, nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro. Essa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all’individuazione e classificazione del beneficiario, dell’unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste per gli stessi beni, attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni, impegnando i soggetti relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti. In applicazione dell'articolo 3 - comma 11 - della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2 - comma 10 - della legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini ter), qualora la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non avvenga in presenza del funzionario atto al loro ricevimento, in luogo dell'autentica delle firme, occorre contestualmente fornire fotocopia di un valido documento d'identità del/dei sottoscrittore/i.

4.4 La dichiarazione-domanda per la prenotazione deve:

a) essere riferita ad una sola unità locale;

b) essere inoltrata agli uffici del Gestore Concessionario:

- mediante consegna diretta, nel qual caso il Gestore rilascerà ricevuta contenente la data di ricezione;

ovvero,

c) essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno di spedizione o di consegna.

4.5 Il Ministero, entro venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, previa verifica da parte del Gestore convenzionato della regolarità formale della stessa e della disponibilità delle risorse, effettua la prenotazione delle agevolazioni, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, dandone comunicazione scritta all’impresa interessata.

4.6 Per quanto riguarda le dichiarazioni-domanda presentate per le unità locali nelle quali l'attività esercitata rientra tra quelle elencate nell'allegato 2, e che pertanto devono essere notificate alla Commissione europea, il Ministero provvede ad effettuare la prenotazione con riserva. Tale riserva è sciolta solo a seguito delle determinazioni favorevoli adottate in merito dalla Commissione medesima.

4.7 Possono essere presentate più dichiarazioni-domanda per la stessa unità locale purché per investimenti diversi. Il Ministero verifica ai fini delle limitazioni per cumulo, l'ammontare degli investimenti ammessi a prenotazione nei 12 mesi precedenti la data di presentazione di ogni dichiarazione-domanda ed ammette a prenotazione, per l’unità locale interessata, in tale arco temporale, quelli per i quali non si eccedano 10 miliardi di lire.

4.8 Sono motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:

a) l'incompletezza della dichiarazione-domanda relativamente agli elementi di cui all'allegato 4 nonché alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti ovvero la non conformità degli elementi della dichiarazione-domanda alle prescrizioni della presente circolare;

b) l’utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore concessionario;

c) la spedizione o la consegna della dichiarazione-domanda oltre 30 giorni dopo la sua sottoscrizione.

5. Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni

5.1 Entro il termine perentorio di 30 mesi dalla data di ricezione della dichiarazione-domanda di prenotazione, gli investimenti devono essere totalmente realizzati (ad esempio: data di ricezione 10 dicembre 1998, data ultima per il completamento degli investimenti 10 giugno 2001). In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano realizzati:

a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, fatturati, installati e pagati;

b) beni immateriali, servizi, consulenze e certificazioni: quando siano "consegnati" - condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto - fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l’inerenza con l’attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.

Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:

1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, il pagamento deve essere completo a copertura dell’intero importo fatturato e dell’IVA;

2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, è sufficiente che l'ammontare dei canoni pagati nei 30 mesi sia non inferiore:

I) all'agevolazione effettivamente spettante;

II) al 30 per cento del costo dei beni, risultante dalle fatture quietanzate intestate alle società di locazione finanziaria: ai fini del calcolo, è assunto il valore complessivo del canone, al netto dell'IVA;

3) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), è sufficiente che:

I) siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a copertura totale della fornitura;

II) il fornitore si sia dichiarato soddisfatto del pagamento effettuato per il tramite dell'istituto di credito;

III) siano stati pagati effetti dall’acquirente in misura almeno pari al 30 per cento del costo dei beni ed in misura non inferiore all'agevolazione effettivamente spettante.

Per la quantificazione in lire italiane dei pagamenti in valuta estera, il controvalore è ottenuto sulla base del cambio utilizzato dall’istituto bancario tramite il quale viene eseguita la transazione, nel giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere comunque indicato sulla contabile bancaria ovvero su analogo supporto probante da conservare in azienda per i controlli del caso. Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

5.2 Sono esclusi dalle agevolazioni quei beni/servizi per i quali, una o più delle citate condizioni risultino non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente al termine dei predetti i 30 mesi.

5.3 La dichiarazione-domanda per la fruizione deve essere inoltrata al Gestore concessionario, secondo le medesime modalità indicate al punto 4.4, non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro il termine di 32 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione.

5.4 La dichiarazione-domanda di fruizione deve essere redatta e sottoscritta, con modalità del tutto analoghe a quella di prenotazione, secondo lo schema obbligatorio di cui all'allegato 5 della presente circolare. Anche per la fase di fruizione, il Gestore concessionario renderà disponibili i moduli per consentire una agevole e spedita trattazione delle informazioni.

5.5 Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata la documentazione precisata nell'allegato 6, che verrà utilizzata, successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, ai fini della verifica di corrispondenza degli elementi dichiarati dall'impresa.

5.6 Il Ministero, tramite il Gestore concessionario, verifica la regolarità formale e la compatibilità della dichiarazione-domanda di fruizione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, tenuto conto della certificazione "antimafia" (per la quale nel seguito si forniscono dettagliate istruzioni), provvede a liquidare l'agevolazione, in unica soluzione nel limite delle risorse prenotate; sono pertanto esclusi acconti e anticipi. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dei beni per i quali è stata prenotata l'agevolazione sono considerate prive di efficacia ai fini della liquidazione, che verrà comunque commisurata al costo effettivo dell'investimento qualora variato in diminuzione.

5.7 La comunicazione relativa all'emissione del provvedimento di liquidazione all'impresa beneficiaria viene effettuata nei tempi più rapidi possibili, entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatto salvo i casi di maggiore termine per l’acquisizione della certificazione antimafia o di subordine all’approvazione dell’intervento da parte della Commissione europea, nei quali si provvede alla comunicazione dell'accoglimento condizionato.

5.8 La comunicazione, oltre a recare i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'investimento e dell'agevolazione liquidata, è corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita. L'impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto di imposta. Nei casi di comunicazione condizionata, il predetto modulo è trasmesso soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.

5.9 L'agevolazione può essere fruita in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell’agevolazione stessa. Qualora l’impresa sia titolare di più provvedimenti di liquidazione, è fatto obbligo alla stessa di procedere alla fruizione secondo il loro ordine cronologico, potendo fruire delle risorse indicate dal provvedimento successivo soltanto all’esaurimento di quelle stabilite dal precedente.

5.10 Gli investimenti oggetto della domanda di fruizione devono essere quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale dovrà essere attestata nella dichiarazione-domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere anche allegata una perizia giurata, rilasciata da professionista competente nella materia, iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato 8, in mancanza delle quali non sarà considerato accettabile il variato oggetto dell'intervento.

5.11 Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 1 del d.l. 244/95, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341". Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata valida e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.

5.12 Certificazione Antimafia: la concessione delle agevolazioni è disposta con l’adozione del provvedimento di liquidazione e con il conseguente rilascio del bonus fiscale. L’atto concessivo è subordinato all’acquisizione da parte del Ministero della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (DPR 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la dichiarazione-domanda di fruizione deve essere completata dai documenti di cui all’allegato 7.

Al fine di agevolare il celere svolgimento delle procedure, è consentito alle imprese di predisporre la predetta documentazione per l’antimafia antecedentemente alla presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni, allorquando si ritenga che quest’ultima sia imminente e che, nel lasso di tempo ancora necessario, non intervengano significative modificazioni societarie e/o degli organi di amministrazione e controllo. Il Gestore concessionario provvede a completare prontamente le procedure per l’acquisizione della certificazione antimafia ed a verificare, in sede di controllo, la validità della stessa.

Controlli documentali

6.1 Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore-concessionario esegue per conto del Ministero il controllo degli elementi esposti nelle dichiarazioni-domanda di prenotazione e fruizione con quelli desumibili dalla documentazione trasmessa dall’impresa. Tali controlli si concludono, entro 120 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la comunicazione scritta dell’esito all’impresa interessata.

6.2 Nel caso di carenze documentali per il controllo, sulla base delle previsioni della presente circolare, il Gestore concessionario chiederà all’impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, 60 giorni per il completamento. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore concessionario dà circostanziata comunicazione al Ministero per gli adempimenti del caso. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al precedente punto 6.1.

7. Ispezioni, revoche e sanzioni

7.1 Il Ministero, direttamente o per il tramite del Gestore concessionario, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tale fine, l'impresa beneficiaria, con la dichiarazione-domanda di fruizione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione del Ministero, o di suoi incaricati, in originale tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

7.2 Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione ed avvengono in due distinte fasi: a discrezione del Gestore concessionario per la valutazione dell’aderenza degli elementi esposti alle realtà esistenti presso l’impresa prima della conclusione dei controlli di cui al precedente punto 6 e, sulla base di campionamento di tipo statistico, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione.

7.3 Le ispezioni possono avvenire sistematicamente, a discrezione del Ministero, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.

7.4 Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministero revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE 18 dicembre 1997, nella misura effettivamente fruita, rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali.

    1. Sono condizioni di revoca:
    1. l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dalla delibera CIPE 18 dicembre 1997 e dalla presente circolare ed attestate dalle dichiarazioni-domanda di prenotazione e fruizione;
    2. l'alienazione, la cessione o la distrazione dei beni nei tre anni successivi alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni;
    3. che l'impresa abbia beneficiato, per i medesimi investimenti, di altre agevolazioni.

7.6 In presenza di dichiarazioni non rispondenti al vero, che abbiano determinato la fruizione di benefici non spettanti, il Ministero, ferme restando le responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime, applica, inoltre, una sanzione amministrativa che consiste nel doppio dell'agevolazione indebitamente fruita; tale sanzione è elevata al quadruplo dell'agevolazione indebitamente fruita nei casi riconosciuti di dolo.

IL MINISTRO