- Deliberazione della G.R. n. 2175 PR/STA del 14/09/1998.
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- Approvazione del regolamento della redazione regionale
Multimediale (RRM) e costituzione di un primo nucleo della struttura operativa per la
redazione della comunicazione di rete (Intranet - Internet).
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- (Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32,
Legge 15 maggio 1997, n. 127)
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- LA GIUNTA REGIONALE
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- omissis
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- DELIBERA
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- 1- di approvare il Regolamento della Redazione Regionale Multimediale
(RRM) allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, redatto e
coordinato dal dott. Marcello Giacomantonio nello svolgimento dell'incarico specificamente
conferitogli;
- 2- di stabilire che i Servizi regionali responsabili della gestione
dell'informazione sono Stampa e P.R., Informatica e Sistema informativo statistico;
- 3- di affidare l'incarico di coordinatore della Redazione Regionale
Multimediale al dott. Sauro Brandoni, Dirigente del servizio Stampa e P.R.;
- 4- di costituire un primo nucleo della struttura operativa con il
compito di redigere, sotto il coordinamento della RRM, i testi della comunicazione di rete
(Intranet ed Internet) così composta: Ing. Stefano Occhiodori (Servizio Informatica),
responsabile, con le funzioni, oltre che di redattore, anche di sistemista addetto al
funzionamento della tecnologia di rete, Sig. Cionna Valerio (Servizio Informatica) con le
funzioni di redattore internet e programmatore delle pagine web; Sig. Sordoni Fabrizio
(Servizio Stampa) con le funzioni di redattore;
- 5- di affiancare a tale struttura, per tutto il periodo necessario al
suo consolidamento, un supporto di figure professionali operanti nella comunicazione di
rete;
- 6- di demandare alla Scuola di formazione del personale regionale il
compito di progettare ed attuare, dietro indicazioni della RRM e del gruppo di
coordinamento, i corsi di qualificazione del personale regionale, della struttura
operativa e dei Servizi, addetti alla comunicazione di rete (della Regione Marche e di
Internet);
- 7- di stabilire che gli impegni di spesa relativi ai progetti, alle
iniziative e alle necessità derivanti dall'attuazione del presente regolamento e di
quanto previsto dal presente atto, che saranno adottati con successivi decreti del
Dirigente del Servizio Informatica, faranno carico sul capitolo del Servizio Informatica
n. 1320101 "Spese di funzionamento";
- 8- di notificare il presente provvedimento a tutti i Dirigenti dei
Servizi della Regione Marche stabilendo che la mancata attuazione dei compiti, degli
obblighi e dei conseguenti coerenti comportamenti derivanti dal Regolamento della RRM
costituirà motivo di valutazione negativa dei dirigenti inadempienti.
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- Regolamento Redazione Regionale Multimediale
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- Art 1.
- La Redazione Regionale Multimediale della Regione Marche (RRM) nasce
dalla necessità di promuovere, sviluppare e coordinare le attività di informazione
diffuse attraverso le tecnologie telematiche. Suo compito è la promozione dei processi di
collaborazione in rete, il coordinamento delle iniziative promosse in ambito regionale
all'interno dell'Amministrazione Regionale sulla rete Intranet e la gestione di procedure
finalizzate all'ottimizzazione della comunicazione verso l'esterno. Progetta, realizza e
cura i siti Internet della Regione coordinandone l'impostazione comunicativa e di
contenuto.
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- Art. 2 - Oggetto
- Questo regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di
pianificazione, gestione, funzionamento ed utilizzo dei servizi informativi che vengono
erogati attraverso la rete telematica di cui dispone la Regione Marche, sia per quanto
riguarda l'ambito interno di attività relativa alla Intranet regionale, sia per l'erogazione
delle informazioni via Internet.
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- Art. 3 - Compiti della RRM
- I compiti della RRM riguardano il coordinamento di ogni attività di
produzione e distribuzione dell'informazione sulla rete Regionale, nei diversi ambiti
considerati nel precedente articolo. Spetta inoltre alla RRM la funzione di validazione
dei piani di pubblicazione che ogni singolo settore organizzativo dell'Amministrazione
regionale provvederà a produrre secondo un disegno generale concordato, ed a verificare
la corrispondenza dei contenuti informativi nonché delle modalità di presentazione e di
immagine comune delle informazioni da pubblicare.
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- Art. 4 - Funzionamento ed organizzazione della RRM
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- La redazione 6 composta da:
- il gruppo di coordinamento
- i fornitori di informazioni e servizi
- la consulta
- le strutture di supporto
- La RRM elabora il piano annuale redazionale, elabora i criteri e le
metodologie per le attività di coordinamento e validazione, produce un rapporto periodico
da inviare alla Giunta Regionale sullo stato di avanzamento delle proprie attività,
produce statistiche e rapporti sugli accessi alle informazioni, sviluppa le azioni
promozionali nei confronti degli utenti e della pubblica opinione, promuove, in accordo
con le strutture preposte la formazione degli utenti interni ed esterni, concorre alla
definizione delle architetture tecnologiche delle infrastrutture telematiche. Il gruppo di
coordinamento è composto da:
- il responsabile del Servizio Stampa della Regione Marche con funzioni
di coordinamento
- il responsabile del Servizio Informatica della Regione Marche
- un esperto del settore con funzioni di indirizzo strategico.
I fornitori di informazioni e servizi sono tutti i settori interni
all'Amministrazione Regionale con le loro strutture operative. La RRM è formata dal
gruppo di coordinamento e dai fornitori di informazioni e servizi. La consulta è
costituita da una conferenza degli operatori pubblici e privati che operano sul territorio
marchigiano sia in veste di fornitori che in veste di utenti dei servizi di rete. Essa
viene convocata almeno una volta l'anno. Le strutture di supporto sono i tre servizi
dell'Amministrazione Regionale responsabili della gestione dell'informazione:
- Servizio Stampa
- Servizio Informatica
- Servizio Statistica
Essi sono membri di diritto della Redazione Regionale Multimediale e
forniscono le risorse al gruppo di lavoro per l'operatività immediata prevedendone l'impiego
nel P.R.A. In caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei servizi della
giunta il comitato di coordinamento valuterà l'opportunità di sottoporre tali casi
all'esame del nucleo di valutazione.
- Art. 5 - Piano redazionale annuale (PRA)
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- La RRM predispone il Piano Redazionale Annuale dell'attività del
settore prendendo in considerazione le azioni da svolgere:
- Sul versante interno all'Amministrazione (Intranet)
- Sul versante esterno (Internet)
- Verso gli enti collegati alla Intranet regionale (Extranet)
La redazione quindi produce gli aggiornamenti consuntivi con cadenza
trimestrale, i sottopiani di settore e di periodo. Particolare attenzione verrà anche
prestata all'attività di formazione degli utenti che formerà uno specifico "Piano
di formazione" compreso nel PRA. Il piano redazionale comprenderà anche un piano
finanziario e verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.
- Art. 6 - Modalità di gestione del sistema di informazione e
comunicazione
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- La disponibilità di un servizio di informazione e comunicazione in
tecnologia WWW da la possibilità a tutti gli operatori di produrre la propria
documentazione e di gestirla in comune con tutti gli altri. Il sistema rappresenta infatti
una potente struttura di "groupware" che consente di pubblicare direttamente
ogni documento prodotto, dal proprio posto di lavoro, senza una necessità di mediazione.
Anche la tecnologia informatica di base infatti si sta orientando ad operare direttamente
nel formato gestito dalle reti. Dal punto di vista organizzativo questo dovrà promuovere
la condivisione delle informazioni, rinunciando a creare archivi di settore o sottoreti di
settore, nell'intento di mettere in comune le risorse disponibili e di garantire il
massimo accesso all'informazione. Andranno quindi individuate tre tipologie di informazioni:
- Quelle di normale amministrazione che potranno essere gestite
direttamente dal produttore dell'informazione o del servizio, utilizzando appositi modelli
base;
- Quelle specializzate che richiedono l'intervento di supporto di uno
dei servizi preposti;
Quelle di alto contenuto comunicativo o tecnologico che richiedono l'intervento
di una struttura specializzata esterna. Ferma restando l'autonomia dei fornitori interni a
definire le categorie di appartenenza delle diverse documentazioni da loro prodotte,
rimane in generale compito della RRM l'assegnazione dei materiali ricevuti all'uno o all'altro
livello.
- Art. 7 - Tutela della privacy legge 675/96
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- Tutte le iniziative che intervengono nella gestione di dati sensibili
dovranno rispettare tutte le indicazioni della legge 675/96 con particolare riferimento
all'obbligo di denuncia di inizio attività di registrazione ai soggetti competenti.
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- Art. 8 - Validazione delle informazioni
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- La RRM mette in atto una procedura per la raccolta, la validazione e
l'edizione delle informazioni che risponde a precisi standard tendenti a garantire nel
tempo una migliore qualità del processo e dei risultati ed una crescita di competenze del
circuito operativo. Tale processo prevede tre fasi:
- Analisi e definizione delle tematiche, in stretta relazione con i
responsabili del settore competente
- Realizzazione delle documentazioni necessarie e loro validazione
- Edizione finale dei documenti in formato idoneo alla distribuzione e
validazione finale della qualità, anche in base a specifici progetti settoriali
- Art. 9 - Rapporti con i fruitori dell'informazione
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- L'attività della RRM vuole garantire la facilità di accesso a tutti
gli utenti, pur operanti con sistemi di basso livello utilizzando gli standard
universalmente accettati dal mercato delle tecnologie WWW. Particolare importanza verrà
poi data alla accessibilità di linguaggio dei documenti che verranno strutturati secondo
precise indicazioni:
- I testi verranno redatti a diversi livelli di dettaglio, a partire da
un abstract del documento facilmente consultabile da tutti per arrivare poi ad
approfondimenti successivi;
- Quando necessario ad ogni documento verranno aggiunte eventuali note
divulgative ed esplicative per facilitarne l'impiego;
- Nel processo di informazione verrà privilegiato il rapporto diretto
con i cittadini e le organizzazioni;
- Verrà garantita imparzialità nei confronti, delle tematiche
trattate e delle organizzazioni citate o coinvolte.
- Art. 10 - Rapporti con gli URP
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- Il servizio fornito dalla pubblicazione delle informazioni su
Internet rappresenta un canale privilegiato per gli Sportelli informativi della Regione.
Il servizio della RRM potrà costituire con il tempo una modalità importante di supporto
all' URP (Ufficio relazioni con il pubblico) costituendo in se una sorta di URP virtuale
di cui i vari URP esistenti nel territorio regionale potranno partecipare alla
progettazione e gestione, sia all'interno dell'amministrazione regionale che sul
territorio della regione Marche.
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- Art. 11 - Rapporti con gli altri servizi del sistema della
PAL e PAC
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- Uno degli obiettivi del servizio organizzato dalla RRM è quello di
garantire una navigazione all'interno del sistema delle informazioni della Pubblica
amministrazione locale e centrale, facilitando il compito al cittadino che deve reperire
le informazioni. Questo processo deve essere svolto a carico del sistema Internet/Intranet
e non a carico del cittadino. In questo senso ogni volta che sarà possibile verranno
predisposti i collegamenti specifici e le collaborazioni opportune che permettano di
facilitare l'offerta dei diversi servizi offerti delle PAL, a cominciare da quelli di
certificazione, che potranno essere richiesti direttamente per via telematica.
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- Art. 12 - Promozione dell'informazione istituzionale
regionale e nazionale
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- Un compito del servizio sarà quello di promuovere a livello
regionale e nazionale l'informazione istituzionale, utilizzando tutti i canali che la
tecnologia mette a disposizione, a cominciare dalle tecnologie "push" che
permettono la distribuzione mirata a destinatari predefiniti, senza attendere la loro
richiesta di informazione con i mezzi normali di navigazione (tecnologia
"pull"). A tale scopo verranno impiegati anche sistemi GIL (global information
locator) che permettano di definire i target informativi su cui privilegiare gli
aggiornamenti.
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- Art. 13 - Promozione iniziative di studio e ricerca a livello
regionale sull'impiego di Internet
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- Compito della RRM nella sua attività di promozione e coordinamento
è la promozione di attività e conferenze di studio e servizi, che permettano annualmente
di fare il punto sullo sviluppo dei servizi in rete, ne promuovano una diffusione
funzionale ed efficiente per la crescita della qualità dei servizi ai cittadini ed alle
organizzazioni. Annualmente la RRM pubblica un rapporto sullo stato della situazione
regionale e ne promuove il dibattito con apposita conferenza.
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- Art. 14 - Promozione attività formativa
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- La RRM in collaborazione con i servizi competenti, si fa carico di
diffondere la cultura della collaborazione in rete e dell'utilizzo dei servizi informativi
corrispondenti sia all'interno dell'Amministrazione con servizi formativi mirati e
ricorrenti, sia verso l'esterno con iniziative che coinvolgano direttamente i cittadini.
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- Art. 15 - Attività di sperimentazione dei nuovi servizi
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- La tecnologia è in rapida crescita e richiede un continuo processo
di aggiornamento. Oltre al normale monitoraggio che la RRM potrà garantire anche grazie
all'apporto dei servizi e della consulenza, sarà compito specifico quello di individuare
annualmente un segmento innovativo delle potenzialità di comunicazione e pro- porne una
sperimentazione mirata.
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- Art. 16 - Spese di funzionamento
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- Il PRA (piano redazionale annuale) indicherà anche i costi di ogni
specifica attività ed i capitoli su cui le attività faranno carico.