Deliberazione della G.R. n. 1229 MO/AGR del 24/05/1999.


OGGETTO: L.R. n. 17 del 20/2/95 - interventi ed indennizzi per danni arrecati al patrimonio zootecnico. Determinazione del contributo e dei valori medi per specie e razze per l'anno 1999.
(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal Servizio Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di determinare, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 della L.R. 17/95, le priorità ed i criteri di graduazione degli indennizzi ed i valori medi per specie, razza, età e caratteristiche oggettive, sulla base dei quali dovrà essere effettuata la valutazione dei danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di particolare interesse scientifico e da cani randagi;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1992 n° 6, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Agricoltura;

VISTO lìart. 25 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi, e di adottare, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 17/95, le tabelle di seguito riportate, già adottate per l'anno 1998 con DGR n. 761 del 06/04/98, nelle quali sono individuati i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive delle specie allevate; nonché i fac-simili di comunicazione al Sindaco e del verbale di accertamento del danno di cui agli allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
VALORI MEDI PER SPECIE, RAZZA, ETA' E CARATTERIZZAZIONI OGGETTIVE AGLI EFFETTI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DELLA L.R. 17/95

BONVINI di razza Marchigiana, Chianina, Romagnola Charolalse e Limousine:

BOVINI SESSO

LIRE A CAPO

fino a 10 giorni maschio 950.000
femmina 700.000
fino a 3 mesi maschio 1.100.000
femmina 900.000
da 3 a 6 mesi maschio 1.500.000
femmina 1.300.000
da 6 a 12 mesi maschio 1.900.000
femmina 1.500.000
oltre 12 mesi maschio 1.900.000
femmina 2.100.000
capi adulti maschio 2.100.000
femmina 2.100.000


- per soggetti con gravidanza accertata maggiorazione del 15% sul valore indicato in tabella;
- per Bovini di altre razze, riduzioni di lire 200.000 a capo;
- per soggetti iscritti al L.G. maggiorazione di L. 200.000 a capo (indicare n° di matricola L.G.)

OVINI e CAPRINI di tutte le razze:

OVINI E CAPRINI LIRE A CAPO
fino a 10 kg 70.000
da 10,1 a 15 kg 85.000
da 15,1 a 20 kg 110.000
oltre i 20 kg 130.000
Da rimonta sopra i 30 kg 180.000
Pecore 200.000
Arieti 250.000

EQUINI di razze Avelignese, Agricolo Italiano TPR, Cavallo del Catria, Sella Italiano, Puro Sangue arabo, Anglo Arabo Sardo, Puro sangue inglese, Quorter Horse, Trottatore

EQUINI LIRE A CAPO
fino a 6 mesi 850.000
da 6 a 12 mesi 1.100.000
da 12 a 18 mesi 1.300.000
capi adulti 1.800.000

- per soggetti con gravidanza accertata maggiorazione del 10% sul valore indicato in tabella
- per soggetti di razza Tibetana o nana riduzione del 30%
- per soggetti iscritti al L.G. maggiorazione di L. 20.000 a capo (indicare n° di matricola L.G.)

- per soggetti con gravidanza accertata, maggiorazione del 15% sul valore indicato in tabella
- per asini e muli valutazione come per gli equini con una riduzione del 15%
- per soggetti iscritti ai LL.GG., maggiorazioni di L. 200.000 a capo (iscrizione documentata)
- per equini di altre razze o meticci, riduzione di lire 200.000 a capo;

2. di stabilire i seguenti criteri e modalità per la concessione degli indennizzi previsti dall'art. 3 comma 1 della LR 17/95:

2.1 MODALITA'

  1. la domanda di indennizzo dovrà essere presentata dall'allevatore al Sindaco del Comune ove l'evento dannoso si è verificato, entro le 24 ore successive al verificarsi dello stesso. Contestualmente, entro lo stesso termine, copia della suddetta comunicazione, dovrà essere inviata a mezzo FAX o telegramma al Servizio Agricoltura Ufficio Zootecnia della Regione Marche.

  2. la comunicazione dell'evento dannoso al Servizio Agricoltura della Regione Marche nel termine di cui alla lettera a) del precedente punto, consente alla Regione di poter effettuare delle verifiche del danno segnalato.

  3. l'entità del contributo è fissata nella misura massima del 100% del danno subito e può essere ridotta proporzionalmente con atto del Dirigente del Servizio, in funzione delle domande che perverranno ad ogni semestre e alla dotazione finanziaria del periodo. I valori sono stabiliti secondo quanto indicato nelle tabelle riportate al punto 1-;

  4. il Servizio Agricoltura si riserva la facoltà di richiedere alla ASL di competenza copia del modello 2/33 bis;

2.2 CRITERI

L'erogazione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi di seguito indicati:

  1. per le specie bovina, ovina e caprina, i responsabili di aziende, così come definiti dal DPR 317/96 del 30 aprile 1996 e successive modifiche, dovranno essere in regola con le norme per l'eradicazione delle malattie infettive.

  2. indicazione sulla richiesta di risarcimento danni dei seguenti dati:
    - tipo di smaltimento delle carcasse che s'intende utilizzare;
    - numero complessivo dei capi di cui è composto il gregge e/o mandria che è stata assalita;

  3. indicazione sul verbale d'accertamento del danno, dei seguenti dati:
    - descrizione dettagliata del luogo d'avvenuta predazione;
    - numero di auricolare per ogni soggetto di cui si richiede il risarcimento, con l'esclusione di bovini con meno di 20 giorni d'età, di ovi-caprini con meno di 60 e di equini;
    - per il solo settore ovi-caprino descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, comprendente numero dei cani, il rispetto delle norme sull'anagrafe canina, razza e tipologia delle recinzioni, tenendo conto che le condizioni minime per accedere all'aiuto sono le seguenti:
    a) un adeguato numero di cani per la difesa dei gregge, ammettendo esclusivamente le razze da guardiania e/o primi meticciamenti con le stesse

    OPPURE

    b) adeguate recinzioni di protezione costituite da stazzi notturni e diurni che, per l'altezza della struttura o per la particolare tipologia utilizzata (recinzione con misure antiintrusione ) possano garantire l'incolumità del gregge dagli attacchi dei predatori

2.3 PRIORITA'

a) i contributi vanno concessi nel rispetto della disponibilità di bilancio tenuto conto della priorità derivante dalla data di presentazione delle domande;

3. di destinare il 10% della somma messa a disposizione sul capitolo n. 2131101 del bilancio per l'anno 1999, al finanziamento di interventi per progetti destinati alle misure di cui al punto 1 dell'art. 5 della LR 17/95, secondo i criteri che seguono e per quanto detto nel documento istruttorio, fermo restando che la quota non utilizzata, in tutto o in parte, in mancanza di progetti ritenuti ammissibili sia comunque da destinare agli indennizzi dei danni causati agli allevatori;

  1. la Regione si avvale, per la realizzazione delle indagini previste dal punto 1 dell'art.5, mediante stipula di apposite convenzioni, dell'opera delle associazioni naturalistiche, di Istituti di Ricerca Universitari delle Marche o di Osservatori operanti a livello regionale in possesso di specifiche conoscenze per animali di notevole interesse scientifico;

  2. gli Enti indicati al punto 3a) i quali intendono sottoporre alla Regione Marche un progetto di ricerca, di cui al successivo punto C), dovranno presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR allegando il programma di massima, il preventivo di spesa, lo statuto e l'atto costitutivo per le associazioni nonché la documentazione idonea a dimostrare il riconoscimento ai sensi dell'art. 13 della legge 8/7/86 n. 349 e l'iscrizione sullo schedario "anagrafe nazionale e ricerche", con riserva, da parte dell'ufficio competente della Regione, di richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile per la istruttoria della pratica;

  3. le indagini suddette dovranno riguardare la seguente tipologia di attività di ricerca e/o formazione :
    - Formazione per veterinari tecnici addetti all'accertamento e alla verifica del danno
    - Incidenza della predazione su ungulati domestici in aree a bassa densità faunistica
    - Incidenza della predazione in aree montane predefinite e studio sulle tecniche di difesa - tipologia e modelli di recinzioni antilupo -

  4. le convenzioni verranno stipulate, nel limite della dotazione finanziaria massima, entro 60 gg. dalla presentazione delle domande, secondo i seguenti criteri di priorità:

    1. TIPOLOGIA PROGETTUALE:

      1. formazione per veterinari e tecnici addetti all' accertamento del danno e sua verifica

      2. incidenza della predazione in aree montane predefinite e studio sulle tecniche di difesa - tipologia e modelli di recinzioni antilupo -

      3. incidenza della predazione su ungulati domestici in aree a bassa densità faunistica

    2. FIGURA DEL RICHIEDENTE:

      1. Osservatori operanti a livello regionale e che abbiano specifiche conoscenze per animali di notevole interesse scientifico;

      2. Associazioni naturalistiche;

      3. Istituti di Ricerca Universitari;

Verranno stipulate le convenzioni per quei progetti che assommeranno alla più alta priorità di tipo progettuale, quella più elevata come figura del richiedente. In caso di parità prevarranno le priorità di tipo progettuale rispetto a quelle sulla figura del richiedente.

4. di non finanziare censimenti di cani randagi vaganti e ferali previsti dal richiamato punto 5 dell'art. 5 della L.R. 17/95, e porre in essere ulteriori misure per il contenimento del fenomeno del randagismo canino in quanto con l'approvazione della LR 20/01/97 n. 10, è assicurata l'attuazione di misure volte al contenimento del fenomeno del randagismo canino.

5. tutti gli atti del procedimento amministrativi sono depositati presso il Servizio Agricoltura Regionale, presso i quali possono essere presentate memorie scritte e documenti ai sensi dell'art.10 lettera b) della legge 241/91. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig.re Giorgio SANTARELLI del Servizio Agricoltura.

6. Ai sensi della Legge 241/1990, il procedimento Amministrativo relativo alla concessione dei benefici previsti dalla presente delibera, si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.