Deliberazione della G.R. n. 2375 MA/SSO del 5/10/1998.
L. 11/8/91 n. 266 - L.R. 13/4/95 n. 48. Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale: rilevazione sistematica dei dati informativi; determinazione dei criteri per la verifica del permanere dei requisiti e dell'attività svolta e per le visite ordinarie e straordinarie, revoca delle deliberazioni n. 367 del 12/2/96 e n. 572 del 3/3/97.

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA


I° - Predisporre un progetto di rilevazione delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, ai sensi della L. n. 266/1991 e della L.R. n. 48/1995, in collaborazione con il Servizio Informativo Statistico secondo la metodologia e le classificazioni adottate dal sistema statistico nazionale;
II° -
1. Effettuare, nell'anno 1999 nei confronti delle Organizzazioni che risultano iscritte nel registro regionale alla data del 31/12/1997, la verifica documentale annuale circa il permanere dei requisiti e lo svolgimento delle attività attraverso i predisposti modelli n. 1 e n. 2 concernenti "Relazione sulle attività svolte nel 1998", "Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà. Art. 4 L. n. 15 del 04/01/1968", che formano parte integrante della presente deliberazione.
2. I modelli suindicati sono inviati alle Organizzazioni di volontariato da parte del Servizio competente all'iscrizione nel registro regionale ed allo stesso restituiti entro e non oltre il 30/06/1999, unitamente alla copia conforme:
- del verbale del bilancio consuntivo 1998 e del verbale di approvazione da parte dell'Assemblea;
- dello Statuto, se modificato e non inviato.
3. L'invio da parte del Servizio della lettera di sollecito, con Raccomandata A.R., alle Organizzazioni inadempienti e, nel caso di mancata restituzione dei modelli e degli allegati entro 30 giorni dalla ricezione del sollecito, l'attivazione della visita.
4. Il Servizio competente all'iscrizione nel registro regionale effettua le visite ordinarie e straordinarie.
5. L'accertamento, con la visita, della perdita dei requisiti e dell'irregolare svolgimento delle attività determina la cancellazione dell'Organizzazione dal registro regionale.
6. La revoca delle deliberazioni n. 367 del 12/02/1996 e n. 572 del 03/03/1997.
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