Deliberazione della G.R. n. 3452 MO/AGR del 29/12/1999.
Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di
cui all'art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. n. 56/97 - bando pubblico. Spesa L. 564.230.989
(euro 291.400,98) cap. 3128211 del bilancio di previsione 99. L.R. di assestamento n.
32/99.
(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
* di stabilire che l'esecutività della presente deliberazione è
condizionata al visto della Commissione U.E. ai sensi degli artt. 87 (ex 92) e 88 (ex 93)
del trattato, così come riportato nella citata nota a verbale n. 3930 del 29/12/99.
* di approvare i seguenti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui
all'art. 2, 1 comma, lett. a) della L.R. 56/97:
I) Beneficiari.
Sono beneficiari del contributo le cooperative agricole ed i loro consorzi,
ricadenti ed operanti nel territorio della Regione Marche, che a seguito delle calamità
atmosferiche riconosciute eccezionali con declaratoria del Ministero delle Politiche
Agricole per il territorio regionale, hanno subito, rispetto alla media dei tre anni
precedenti di produzione normale, una riduzione del volume di commercializzazione dei
prodotti conferiti dai soci: superiore al 20% per i conferimenti riferiti alle zone
svantaggiate; superiore al 30% per quelli provenienti dalle restanti.
II) Tipo di intervento
L'intervento, che ha carattere straordinario e di eccezionalità, prevede la
concessione di un contributo, a copertura dei danni subiti a seguito del mancato
conferimento di prodotti dai propri associati per effetto delle avversità atmosferiche
riconosciute eccezionali con declaratoria del Ministero delle Politiche Agricole.
III) Contributo.
Il contributo, ai sensi dell'art. 2 - comma 1, lettera a) della L.R. 56/97 è
concesso fino al massimo dell'80% sul danno riconosciuto, corrispondente alle perdite
effettive, dimostrabili e riscontrabili, come direttamente conseguenti il mancato
conferimento dei prodotti dei propri soci.
L'intervento è commisurato solo al danno conseguente la diminuzione, in quantità, dei
conferimenti dei soci produttori, titolari delle aziende ubicate nei comuni delimitati
dalla declaratoria del MIPA e alle quali è stato riconosciuto il danno subito e per le
sole produzioni per le quali è stato richiesto, da parte della Regione Marche, lo stato
di calamità.
L'aiuto, in ogni caso, non potrà superare il danno complessivo effettivamente subito
dall'organismo cooperativo, calcolato come il mancato ricavo, al netto delle spese
variabili non sostenute, del settore produttivo relativo alle produzioni agricole
danneggiate, nell'anno considerato per la calamità, confrontato con la media dei ricavi,
ottenuti nei tre anni precedenti.
IV) Requisiti degli organismi beneficiari.
Le cooperative agricole ed i loro consorzi che possono essere ammesse a
contributo devono lavorare, selezionare, trasformare, condizionare e commercializzare
almeno il 60% della materia proveniente dalle aziende commerciali, dei soci con obbligo di
conferimento e situati nelle zone riconosciute per avversità atmosferiche eccezionali con
declaratoria del MIPA. I soci considerati per la diminuzione di quantità conferita,
devono avere
l'obbligo del conferimento e la cooperativa non deve aver acquistato per gli stessi
prodotti e per le stesse quantità materia prima da terzi.
V) Priorità.
Il contributo è concesso con priorità alle cooperative agricole e/o consorzi di
cooperative con il più elevato numero di soci con obbligo di conferimento, titolari di
aziende ubicate nelle zone danneggiate.
VI) Documentazione.
Per accedere ai contributi, gli interessati devono presentare alla Regione
Marche- Servizio Agricoltura- Via Tiziano 44, Ancona, entro e non oltre il ventesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul BUR Marche, a firma del
Presidente e legale rappresentante, dell'organismo richiedente, la seguente
documentazione:
1 - domanda secondo il modello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale (All. A);
2 - certificato di iscrizione della cooperativa al registro prefettizio;
3 - dichiarazione che non sussistono a carico della cooperativa procedimenti penali in
corso;
4 - copia del bilancio, chiuso al 31.12, per ciascuno dei tre anni precedenti la
presentazione della domanda e già depositato presso la Cancelleria Commerciale del
Tribunale territorialmente competente. Il bilancio relativo all'anno di riferimento della
domanda dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 maggio successivo;
5 - relazione finanziaria dalla quale si evidenziano le voci dei costi di gestione e di
organizzazione imputabili direttamente e/o indirettamente ai prodotti per i quali è
scattato lo stato di calamità;
6 - eventuale altra documentazione comprovante il possesso del requisito di priorità di
cui al precedente punto V e quant'altro ritenuto idoneo a meglio documentare l'istanza;
7 - n. 1 copia dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa in originale o
fotocopia autenticata, nonché gli atti relativi ad eventuali variazioni verificatesi nel
tempo. Detti documenti non vanno presentati, solo nel caso in cui siano stati inviati in
passato per la legge ri chiamata in oggetto o per altri leggi;
8 - Elenco delle quantità dei prodotti conferiti dai soci, le cui aziende ricadono nei
comuni della Regione Marche per i quali è stata dichiarata e riconosciuta l'avversità
atmosferica eccezionale, riferito all'anno per il quale si richiede l'intervento e alla
media dei tre anni precedenti.
Si intendono presentate, entro il termine sopra indicato, le domande che risultano spedite
per posta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro l'ultimo giorno
utile.
VII) Modalità di pagamento del contributo.
Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, secondo le modalità previste
al successivo punto VIII.
Il pagamento dell'aiuto di cui sopra, in assenza della decisione di accoglimento degli
interventi definiti con il presente atto da parte della Commissione dell'Unione Europea,
è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria a copertura del contributo
concesso.
VIII) Attivazione del procedimento.
Ai sensi della L. 241/90, il procedimento Amministrativo relativo alla concessione dei
benefici previsti dalla presente delibera di criteri si intende avviato dal giorno
successivo alla data di scadenza stabilita per le domande. La pubblicazione della presente
delibera, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, avrà anche valore di
comunicazione di avvio del procedimento per ogni singolo richiedente, ai sensi del comma 2
e 3 dell'art. 7 della L.R. 31.10.1994 n. 44.
Nei 10 giorni successivi l'avvio del procedimento, il Servizio Agricoltura trasmette ai
Servizi Decentrati Agricoltura, competenti per territorio, le domande pervenute, affinché
provvedano, entro ulteriori 30 giorni, ad esperire l'istruttoria tecnica ed i necessari
accertamenti, nonché a trasmettere le risultanze emerse allo stesso Servizio Agricoltura.
Quest'ultimo nei successivi 15 giorni, predispone la graduatoria finale e provvede, con
Decreto del Dirigente del Servizio alla sua approvazione, con ulteriore atto dirigenziale,
alla liquidazione del contributo concesso a ciascuno dei beneficiari.
La liquidazione degli aiuti è subordinata al parere della Commissione U.E.
IX) Esclusioni.
Sono esclusi dal finanziamento gli organismi associativi che invieranno la
documentazione prescritta incompleta e/o irregolare o che perverrà oltre i termini sopra
indicati.
- che, trattandosi di aiuti per i danni alla produzione agricola causati da calamità
naturali, gli interventi di cui al presente atto sono compatibili con il mercato comune ai
sensi dell'art. 92, paragrafo 2, lettera b) del Trattato CE.
- che si applica l'art. 22 della legge 30.12.91, n. 412.