Deliberazione della G.R. n. 3452 MO/AGR del 29/12/1999.
Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. n. 56/97 - bando pubblico. Spesa L. 564.230.989 (euro 291.400,98) cap. 3128211 del bilancio di previsione 99. L.R. di assestamento n. 32/99.

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

* di stabilire che l'esecutività della presente deliberazione è condizionata al visto della Commissione U.E. ai sensi degli artt. 87 (ex 92) e 88 (ex 93) del trattato, così come riportato nella citata nota a verbale n. 3930 del 29/12/99.
* di approvare i seguenti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui all'art. 2, 1 comma, lett. a) della L.R. 56/97:

I) Beneficiari.
Sono beneficiari del contributo le cooperative agricole ed i loro consorzi, ricadenti ed operanti nel territorio della Regione Marche, che a seguito delle calamità atmosferiche riconosciute eccezionali con declaratoria del Ministero delle Politiche Agricole per il territorio regionale, hanno subito, rispetto alla media dei tre anni precedenti di produzione normale, una riduzione del volume di commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci: superiore al 20% per i conferimenti riferiti alle zone svantaggiate; superiore al 30% per quelli provenienti dalle restanti.

II) Tipo di intervento
L'intervento, che ha carattere straordinario e di eccezionalità, prevede la concessione di un contributo, a copertura dei danni subiti a seguito del mancato conferimento di prodotti dai propri associati per effetto delle avversità atmosferiche riconosciute eccezionali con declaratoria del Ministero delle Politiche Agricole.

III) Contributo.
Il contributo, ai sensi dell'art. 2 - comma 1, lettera a) della L.R. 56/97 è concesso fino al massimo dell'80% sul danno riconosciuto, corrispondente alle perdite effettive, dimostrabili e riscontrabili, come direttamente conseguenti il mancato conferimento dei prodotti dei propri soci.
L'intervento è commisurato solo al danno conseguente la diminuzione, in quantità, dei conferimenti dei soci produttori, titolari delle aziende ubicate nei comuni delimitati dalla declaratoria del MIPA e alle quali è stato riconosciuto il danno subito e per le sole produzioni per le quali è stato richiesto, da parte della Regione Marche, lo stato di calamità.
L'aiuto, in ogni caso, non potrà superare il danno complessivo effettivamente subito dall'organismo cooperativo, calcolato come il mancato ricavo, al netto delle spese variabili non sostenute, del settore produttivo relativo alle produzioni agricole danneggiate, nell'anno considerato per la calamità, confrontato con la media dei ricavi, ottenuti nei tre anni precedenti.

IV) Requisiti degli organismi beneficiari.
Le cooperative agricole ed i loro consorzi che possono essere ammesse a contributo devono lavorare, selezionare, trasformare, condizionare e commercializzare almeno il 60% della materia proveniente dalle aziende commerciali, dei soci con obbligo di conferimento e situati nelle zone riconosciute per avversità atmosferiche eccezionali con declaratoria del MIPA. I soci considerati per la diminuzione di quantità conferita, devono avere
l'obbligo del conferimento e la cooperativa non deve aver acquistato per gli stessi prodotti e per le stesse quantità materia prima da terzi.

V) Priorità.
Il contributo è concesso con priorità alle cooperative agricole e/o consorzi di cooperative con il più elevato numero di soci con obbligo di conferimento, titolari di aziende ubicate nelle zone danneggiate.

VI) Documentazione.
Per accedere ai contributi, gli interessati devono presentare alla Regione Marche- Servizio Agricoltura- Via Tiziano 44, Ancona, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul BUR Marche, a firma del Presidente e legale rappresentante, dell'organismo richiedente, la seguente documentazione:
1 - domanda secondo il modello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A);
2 - certificato di iscrizione della cooperativa al registro prefettizio;
3 - dichiarazione che non sussistono a carico della cooperativa procedimenti penali in corso;
4 - copia del bilancio, chiuso al 31.12, per ciascuno dei tre anni precedenti la presentazione della domanda e già depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale territorialmente competente. Il bilancio relativo all'anno di riferimento della domanda dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 maggio successivo;
5 - relazione finanziaria dalla quale si evidenziano le voci dei costi di gestione e di organizzazione imputabili direttamente e/o indirettamente ai prodotti per i quali è scattato lo stato di calamità;
6 - eventuale altra documentazione comprovante il possesso del requisito di priorità di cui al precedente punto V e quant'altro ritenuto idoneo a meglio documentare l'istanza;
7 - n. 1 copia dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa in originale o fotocopia autenticata, nonché gli atti relativi ad eventuali variazioni verificatesi nel tempo. Detti documenti non vanno presentati, solo nel caso in cui siano stati inviati in passato per la legge ri chiamata in oggetto o per altri leggi;
8 - Elenco delle quantità dei prodotti conferiti dai soci, le cui aziende ricadono nei comuni della Regione Marche per i quali è stata dichiarata e riconosciuta l'avversità atmosferica eccezionale, riferito all'anno per il quale si richiede l'intervento e alla media dei tre anni precedenti.
Si intendono presentate, entro il termine sopra indicato, le domande che risultano spedite per posta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro l'ultimo giorno utile.

VII) Modalità di pagamento del contributo.
Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, secondo le modalità previste al successivo punto VIII.
Il pagamento dell'aiuto di cui sopra, in assenza della decisione di accoglimento degli interventi definiti con il presente atto da parte della Commissione dell'Unione Europea, è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria a copertura del contributo concesso.
VIII) Attivazione del procedimento.
Ai sensi della L. 241/90, il procedimento Amministrativo relativo alla concessione dei benefici previsti dalla presente delibera di criteri si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per le domande. La pubblicazione della presente delibera, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, avrà anche valore di comunicazione di avvio del procedimento per ogni singolo richiedente, ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 7 della L.R. 31.10.1994 n. 44.
Nei 10 giorni successivi l'avvio del procedimento, il Servizio Agricoltura trasmette ai Servizi Decentrati Agricoltura, competenti per territorio, le domande pervenute, affinché provvedano, entro ulteriori 30 giorni, ad esperire l'istruttoria tecnica ed i necessari accertamenti, nonché a trasmettere le risultanze emerse allo stesso Servizio Agricoltura. Quest'ultimo nei successivi 15 giorni, predispone la graduatoria finale e provvede, con Decreto del Dirigente del Servizio alla sua approvazione, con ulteriore atto dirigenziale, alla liquidazione del contributo concesso a ciascuno dei beneficiari.
La liquidazione degli aiuti è subordinata al parere della Commissione U.E.

IX) Esclusioni.
Sono esclusi dal finanziamento gli organismi associativi che invieranno la documentazione prescritta incompleta e/o irregolare o che perverrà oltre i termini sopra indicati.
- che, trattandosi di aiuti per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali, gli interventi di cui al presente atto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, paragrafo 2, lettera b) del Trattato CE.
- che si applica l'art. 22 della legge 30.12.91, n. 412.