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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1991, n.247
Modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

GU n. 185 del 8-08-1991

note:
09/08/1991 Le modifiche apportate in sede di conversione (art.:2) entrano in vigore il: 8/10/1991.

1 - Legge di conversione, con modificazioni, n. 314 (in G.U. 7/10/1991, n. 235).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di un coordinamento
tra l'articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e le norme del codice di procedura penale concernenti
l'arresto in flagranza, cosi' da evitare misure particolarmente
afflittive per ipotesi di modesta entita' e prive di pericolosita'
sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 379 del codice
di procedura penale, si tiene conto della diminuzione di pena
prevista per le ipotesi indicate nel presente comma.".

Art. 2.
1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di
procedura penale e' sostituita dalla seguente:
" h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
a norma dell'articolo 73 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;".

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Courmayeur, addi' 8 agosto 1991

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli
affari sociali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI