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DECRETO-LEGGE 27 maggio 1996, n.295
Norme in materia previdenziale.

GU n. 123 del 28-05-1996

in vigore dal: 29-5-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle
sentenze della Corte costituzionale, nonche' a disciplinare la tutela
previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui
trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato,
sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito
pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
annualita', sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti
provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei
titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i
criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente
normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da
effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi
residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati
direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno
1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.
2. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1
spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi
titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996.
La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione
ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai
redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo
maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la
rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora
da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli
enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui
al comma 1.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo
sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra
le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato
restano privi di effetto.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno
1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 2.
Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993
1. I contributi versati dal 1 gennnaio 1952 al 31 dicembre 1995
nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 15
ottobre 1963 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione "Mutualita'
pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati,
secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del
costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non
disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira e,
dal 1 gennaio 1996, decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti
pensionistici.
2. Dal 1 gennaio 1996 i contributi versati nelle assicurazioni di
cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al
medesimo comma.

Art. 3.
Regolarizzazione contributiva
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la
loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4
dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63,
possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi
relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei
premi complessivamente dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi
omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi
maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che
versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro
lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate
dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1
miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi,
rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro
il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta
entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1
miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo,
da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la
seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996,
la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio
1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio
1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a
20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi,
rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro
il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta
entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la
sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997,
l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre
1997; per i debiti d'importo superiore a 20 miliardi di lire, in
quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la
prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la
terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre
1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo
1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio
1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30
novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima
entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la
quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla
prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per
il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali
in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni
per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di
regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, i
versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono
considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di
talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia'
provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare,
secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella
misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi
o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo
1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle
eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 4.
Differimento termini e regolamentazione
in materia contributiva
1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' differita al 30 giugno 1996 per
coloro che risultano gia' pensionati o iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie e al 1 aprile 1996 per coloro che
risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti
il termine per la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 27,
della citata legge n. 335 del 1995, e' ulteriormente differito,
rispettivamente, al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996. Per i
soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dal 1
aprile 1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai
compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996 e' effettuato
entro il 20 giugno 1996.
2. E' istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione
pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da
quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei
committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle rispettive associazioni di categoria piu' rappresentative a
livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro. Il presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra
i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della
gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e
decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino
alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 31
luglio 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario
nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro.
3. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, fermo
restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al
comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del
contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti
risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno
titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una
percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
4. Il versamento di cui al comma 3 e' effettuato entro il limite
del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18,
della citata legge n. 335 del 1995, secondo le modalita' stabilite
dall'INPS, alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo
dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo
dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli
accertamenti definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento
dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente e dagli accertamenti definitivi;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo
dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma
4, lettera c), risultino gia' versate all'INPS somme superiori al 10
per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene
contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti
dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta
l'eccedenza e' restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione
degli interessi nella misura e secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere
effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati
proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al
comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996
deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse
fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in
periodi successivi.

Art. 5.
Regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello
1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo
12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dalla retribuzione
pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo
livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e
la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri
elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento
economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile,
l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 e'
stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione
contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai
lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite
non puo' superare la misura dell'1 per cento.
3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un
contributo di solidarieta' del 10 per cento, a carico del datore di
lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono
iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non e' dovuto quando
tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni. Se e' destinata a tale
finalita' solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo
si applica sulla parte residua.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione
nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si
applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti,
nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi
inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal
presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore
di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti
gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono depositati entro il 30 giugno 1996.
7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime
contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi
evasi, e' tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative
previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.
Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Nei casi in cui, per effetto del decreto ministeriale attuativo
dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di
lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di
0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori
volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
3. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, sia stata
determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la
corrispondente retribuzione imponibile per i soci di societa' e di
enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive,
trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto
ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario
convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di
validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei
anni.

Art. 7.
Disposizioni per il settore siderurgico
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, le parole: "di 15.500 unita'" sono sostituite dalle seguenti:
"di 17.100 unita'".
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15
miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i
medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.
Clausola finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 5, valutati
complessivamente in lire 89 miliardi per l'anno 1996, in lire 153
miliardi per l'anno 1997, in lire 249 miliardi per l'anno 1998, in
lire 308 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 385 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 58 miliardi per l'anno 1996 e a lire 108
miliardi annui, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1997, a lire 70 miliardi
per l'anno 1998, a lire 111 miliardi per l'anno 1999, a lire 164
miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180;
c) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1996, mediante utilizzo
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che allo scopo vengono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno;
d) quanto a lire 22 miliardi per l'anno 1996, a lire 41 miliardi
per l'anno 1997, a lire 71 miliardi per l'anno 1998, a lire 89
miliardi per l'anno 1999 e a lire 113 miliardi a decorrere dall'anno
2000, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti
dall'articolo 5.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto.

Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: FLICK

AGGIORNAMENTI

1 - Errata corrige in G.U. 30/5/1996 n. 125 (relativo all'art. 1
comma 1).
2 - Il decreto non e' stato convertito in legge nel termine di
sessanta giorni. (Comunicato in G.U. 27/7/1996 n. 175).
3 - La disciplina e' stata reiterata con il d.l. 26 luglio 1996,
n. 396 (in G.U. 27/7/1996 n. 175).
4 - La L. 28 novembre 1996, n. 608 (in S.O. n. 209 relativo alla
G.U. 30/11/1996 n. 281) ne ha fatto salvi gli effetti.
L'ultima modificazione precedente la data di consultazione e'
indicata tra i segni (( . . . )).