Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1992, n.46
Permanenza in servizio dei magistrati.

GU n. 26 del 1-2-1992

note:
Entrata in vigore del decreto: 2-2-1992

Il D.L. 4 marzo 1992, n. 205 (in G.U. 4/3/1992 n. 53), non convertito in legge (G.U. 4/5/1992 n. 102), aveva disposto l'abrogazione dell' intero provvedimento; peraltro la disciplina e' stata reiterata con il D.L. 30 aprile 1992, n. 275 (G.U. 4/5/1992 n. 102).
2 - La L. 24 aprile 1993, n. 125 (in G.U. 28/4/1993 n. 98) ne ha fatto salvi gli effetti, limitatamente all'art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del
settantaduesimo anno di eta', purche' comunichino il loro consenso al
Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del
compimento del settantesimo anno.".

Art. 2.
1. Il termine di sei mesi previsto per la comunicazione del
consenso al Consiglio superiore della magistratura non si applica ai
magistrati in servizio che compiono il settantesimo anno di eta'
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 1› febbraio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI