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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1ø febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi
delle aree urbane;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi generali
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della
mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 190/1991 reca: "Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale". Il testo dell'articolo 4, commi 2
e 3, della citata legge e' il seguente:
"2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro
sessanta giorni dalla assegnazione, indicando
specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi della legge di
delegazione.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni,
esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni delle commissioni permanenti, che deve essere
espresso entro trenta giorni dalla assegnazione".

Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e
di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta
devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazi. Per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Riguardo al loro uso e funzionalita' ai fini della circolazione,
nonche' per le esigenze di carattere amministrativo, le strade, come
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le
strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
"strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della
regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si
distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello
Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in
regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale
se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu'
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti. Sono comunali anche le strade che
congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni
tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio
intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice
le "strade vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art.
13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali sia ai
sensi del comma 2 che del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi
5, 6 e 7, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni
interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade
ai sensi del comma 2 e del comma 5. Le strade cosi' classificate sono
iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non presentano piu' le caratteristiche tecniche
suindicate o non rispondono piu' agli scopi funzionali sono
declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni,
secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel
comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Nota all'art. 2:
- Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".

Art. 3.
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE URBANA: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i
velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacita' motorie, nonche' per quelli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in
genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: e' il movimento, la fermata e la sosta dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprieta' stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada e' in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello
stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentano basse velocita' o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta'
stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre
parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a piu' strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade
ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della
strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia gialla o una
apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in
mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o piu' veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO: raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO: raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto
sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni,
in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in
attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.

Art. 4.
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della
giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5.
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire ai prefetti e
agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'art. 2. I prefetti, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, possono vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento
sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei
lavori pubblici puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i
relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza,
l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi
dal comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministro della difesa.

Art. 6.
Regolamentazione della circolazione
fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per
esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o
su tratti di esse.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve
o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e
nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne aperte all'uso pubblico e' riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di
circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformita' alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli
enti e le societa' interessati.
8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e
cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita'
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre
strade o tratti di strade la precedenza puo' essere stabilita con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sempre sulla base della
classificazione di cui all'art. 2, comma 2. La precedenza deve essere
resa nota con i prescritti segnali.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo', con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga
raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori
pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione e' commessa dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire due milioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonche'
della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila;
qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio finche' non spiri
il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e'
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente e' da due a sei mesi.

Art. 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell' ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi
di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate
al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle
direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree ur-
bane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a
servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita'
urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o
limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di
polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate
possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti a opere di viabilita'.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immedi-
ate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale urbana" e "zona a
traffico limitato", nonche' per quelle definite " A" dall'art. 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze
e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del sindaco,
ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della
giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, o circoli in senso contrario a quello
stabilito, o non osservi gli obblighi di precedenza o di arresto alle
intersezioni e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa
e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967 n. 765), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e' il seguente:
"Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate
zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A); si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un
ottavo) della superficie fondataria delle zone e nelle
quali la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la
edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densita' di cui alla precedente lettera B).
D) le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui - fermo restando il carattere
agricolo delle stesse - il frazionamento della proprieta'
richieda insediamenti da considerare come zone C).
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature
ed impianti di interesse generale".

Art. 8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico
automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo,
sentite le regioni e i comuni interessati, puo', con proprio decreto,
vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Art. 9.
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle
con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal
prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per
quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori
delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per
la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla
prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la
competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme tecnico-
sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo
del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un
tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei
trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi
competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per
le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano consentite
velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per mo-
tivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei lavori
pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla
stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita'
dell'organizzazionee degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze
della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel
presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a
cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.

Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969
(Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e'
il seguente:
"Art. 3. - Le gare e le competizioni sportive di
qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove
non possono essere autorizzate, anche se in circuiti
chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazioni per la responsabilita' civile ai sensi della
presente legge.
L'assicurazione deve coprire la responsabilita'
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni
arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi
adoperati".

Art. 10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
1. E' eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e
62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti
indivisibili eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza
della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di
circolazione e comunque in numero non superiore a tre unita', purche'
almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli
eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t
se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono
essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo
indivisibile.
3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico sporgente posteriormente meno di
3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma
limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
e) autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto
esclusivo di container, eccedenti le dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite nell'art. 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o
compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto
eccezionale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli di cui al comma 3, lettera d), quando
ancorche' per effetto del carico non eccedano in altezza di oltre 20
cm le dimensioni stabilite dall'art. 61 e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12 per cento le misure massime stabilite dallo stesso
articolo, con eccedenza anteriore e posteriore oppure soltanto
posteriore, e i veicoli di cui al comma 3, lettera e), quando non
eccedano in altezza, con il container, di oltre 30 cm le dimensioni
stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a
condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque
i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo
il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) ,
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o piu' assi: 56 t;
- cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per piu'
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della
polizia stradale; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della
circolazione lo consentano, la polizia stradale potra' autorizzare
l'impresa a servirsi di propri autoveicoli quale scorta, con le
modalita' stabilite dal regolamento.
10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita'
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
prescritte le opportune cautele e condizioni nei riguardi della
sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore
usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla
distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero
dei transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi'
essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalita' previste dal comma 17.
L'autorizzazione e' comunque subordinata al pagamento delle spese
relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di rafforzamento
necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e'
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli
articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la piu' vicina officina.
13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e' comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada.
18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei
trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con
uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza osservare le norme e le cautele stabilite
nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se'
l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il
viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, con la sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza
ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo
d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,
19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del
veicolo, nonche' al committente quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,
19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
quindici a sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a
che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve,
quando la sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione
costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo
sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente e' da uno a tre mesi.

Art. 11.
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul
traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i
centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresi', il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di
questi ultimi.

Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui
dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla
loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie
e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita'
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello
stabilito nel regolamento.

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base
della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio
architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per le
strade esistenti allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalita' di
cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle
strade esistenti.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il
Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validita' temporale riferita all'anno nonche' per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i
dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Art. 14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al
presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.

Art. 15.
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od
occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di
pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d)
, e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 16.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita'
nelle intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze
misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel
regolamento per ciascun tipo di strada;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in
relazione alla tipologia dei divieti indicati.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la
area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela-
tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprieta' stradale, una fascia di rispetto,
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di
piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18.
Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quel le
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita'
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al
doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di
strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e'
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione stessa e
le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformita' ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza
della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 19.
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri
a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonche'
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute
pubblica o la regolarita' della circolazione stradale, e' stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 20.
Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni
tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo
E) ed F) l'occupazione della sede stradale puo' essere autorizzata a
condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il
traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche
a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo'
essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro
larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18,
comma 2.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 21.
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorita' di cui all'artico'lo 26 e' vietato eseguire opere o
depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e
loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle
aree di visibilita'.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita' della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei
veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai
mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilita' della visibilita' sia di giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari per
la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento dei
lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 22.
Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di
strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gia'
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario puo'
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalita' di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei
casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi stessi e
ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto
stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano
requisiti di sicurezza e fluidita' per la circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o
la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e
strade parallele, anche se le stesse, interessando piu' proprieta',
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli
accessi e delle diramazioni, nonche' le condizioni tecniche e
amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a
base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli sfalsati, nonche' lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e
del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 23.
Pubblicita' sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le
pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole
di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie
luminose o rifrangenti e' consentita nei limiti e alle condizioni
stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimita' di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o
di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, e' vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo
le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada e' statale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti
alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la
pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se
autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita'
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di
rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e
forma di pubblicita', secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita' di entrare nel
fondo altrui, la rimozione non puo' avvenire se non dopo quindici
giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada
al terzo.

Art. 24.
Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e
pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalita'
fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono essere
affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le
condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorita' pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in
tale provvedimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a
sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attivita' esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal
pagamento della somma indicata nel comma 7.

Art. 25.
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e
relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti,
serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che
possono comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di cui
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione
dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di
pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di
cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso
della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione
o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle
relative convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al Ministero
dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo
sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le
strade in concessione si provvede in conformita' alle relative
convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di abitati con popolazione inferiore a
diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e'
di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo
attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei
trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario
della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il
Ministro della difesa.

Art. 27.
Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o
autostrade statali, sono presentate al competente ufficio
dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione
non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma
1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica
e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo
alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione
o per l'uso concesso, nonche' la durata, che non potra' comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o
modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della
strada in annualita' ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore
economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo puo' chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze
per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve
tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il
relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che e' tenuto a
presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti
indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della
presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 28.
Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie,
di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi
dI fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade,
hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della' strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione competente.
2. Qualora per le esigenze della viabilita' si renda necessario
rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 la
spesa relativa e' a carico del concessionario e i relativi lavori
devono essere eseguiti entro i termini prescritti dall'ente
proprietario della strada a pena dell'esecuzione d'ufficio; a questa
procede l'ente proprietario della strada, addebitando al
concessionario le spese sostenute. In caso di ritardo il
concessionario e' tenuto a risarcire i danni derivati dal ritardo e a
corrispondere le eventuali penali fissate dall'ente stesso.

Art. 29.
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi
in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e
di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilita' dalla distanza e dalla angolazione
necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le
strade devono essere conservati in modo da non compromettere
l'incolumita' pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle
relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica
incolumita', il prefetto, sentito l'ente proprietario o
concessionario, puo' ordinare la demolizione o il consolidamento a
spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorita'
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o
al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed
a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei
fondi stessi; se hanno per scopo la stabilita' o la conservazione
delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione e' a carico
dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e' fatto con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi
con decreto del presidente della regione, su proposta del competente
ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di
tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di
cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Art. 31.
Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresi' realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.

Art. 32.
Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in
difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese
necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli
eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari
per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresi',
eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo
che le acque non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al
corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali,
sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai
medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento
delle finalita' di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative
spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati
nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente
dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 33.
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimita'
del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque
sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle
fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e
degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in localita' soggette a servitu'
militari per le quali si ravvisa l'opportunita' di provvedere
diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le prescrizioni sopra indicate e' obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed e' a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E', altresi', a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo e' a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 34.
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera
per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla
tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali,
maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle
strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se
non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a
carico del proprietario.

Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n.
27/1978 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di
tasse automobilistiche), aggiunto dall'art. 5,
quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e' il seguente: "Per i veicoli e gli autoscafi
iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia
effettuato entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito, si applica a carico del proprietario del
veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci per cento
dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafao
cui il pagamento si riferisce. La sopratassa e' elevata al
20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo
mese successivo alla scadenza del termine stabilito.
Qualora il versamento sia effettuato successivamente la
sopratassa e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso
di insufficiente pagamento le predette sopratasse sono
dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo
delle sopratasse non puo' essere inferiore a lire
cinquemila".

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35.
Competenze
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli
aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo uso militare, in ordine alle quali e' competente il comando
militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti
dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad adeguare con
propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente
codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad
adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che e' posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono de-
mandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui
al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.

Art. 36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico
per la viabilita' extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico veicolare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei
lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, entro il termine di cui al comma 1,
all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana di
propria competenza. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi
dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione
del piano urbano del traffico veicolare delle aree, indicate all'art.
17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana.
4. Il piano urbano del traffico veicolare e' finalizzato ad
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed
atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo
le priorita' e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano
urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonche' di verifica del rallentamento della velocita' e di
dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai
flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento
e' tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione
alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione del piano urbano del traffico veicolare deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico
veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo
degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di
cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati
appartenenti al proprio personale, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.

Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 142/1990
(Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "4. La
regione determina gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del
programma di investimenti degli enti locali".
- Il testo dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990
e' il seguente:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate
aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con
essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita
sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di
ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le
provincie interessate, entro un anno dalla data di entrata
in vigore dalla presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il
territorio di una provincia si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali e
all'istituzione di nuove provincie ai sensi dell'articolo
16 considerando l'area metropolitana come territorio di una
nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura
come autorita' metropolitana con specifica podesta'
statutaria ed assume la denominazione di "citta'
metropolitana".
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per
la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare
attuazione a quanto previsto nel presente articolo
delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
- Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 142/1990
e' il seguente:
"Art. 19 (Funzioni della citta' metropolitana e dei
comuni). - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i
comuni e la citta' metropolitana le funzioni
amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana,
oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni
normalmente affidate ai comuni quando hanno percepito
carattere sovracomunale o debbono, per regioni di
economicita' ed efficienza, essere svolte in forma
coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle
seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area
metropolitana;
b) viabilita', traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e
dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei
rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti
energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande
distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanita',
della scuola e della formazione professionale e degli altri
servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le
tariffe e i contributi sui servizi ad essi attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni
non attribuite espressamente alla citta' metropolitana".
- Il testo dell'art. 27, comma 3, della legge n.
142/1990, piu' volte citata, e' il seguente: "3. Per
verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate".

Art. 37.
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e
sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della
strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento,
al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.

Art. 38.
Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con
le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali
semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali
verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso
prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per
imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessita' in deroga a
quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono
rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la
segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo
di velocita' pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonche' la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche
(forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione),
le modalita' di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze
ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorieta'.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le
rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato
anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali
sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformita' sul territorio nazionale, fissati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria
e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia
anche parzialmente inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo
per il quale e' stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonche'
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto cio' che non e'
previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in
corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di
proprieta' privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non
aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti
dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade
di uso pubblico e' ammessa l'installazione di segnaletica stradale
militare, con modalita' particolari di apposizione, le cui norme sono
fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono
tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei
segnali ritenuti necessari dall'autorita' militare per la
circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che
sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento
o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il
Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto.
In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a
carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.

Art. 39.
Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne
indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un
comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e
limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si
suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e
per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti;
si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di localita' e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali stradali verticali e le loro modalita' di impiego e di
apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si
applica il comma 13 dell'art. 38.

Art. 40
Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per
regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire
prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da
seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di
emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o
della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua puo' affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla
destra di quella discontinua, la possibilita' di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e
dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un
segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia
stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali
stradali orizzontali, nonche' le loro modalita' di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che
siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E' vietato
valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte
dove e' eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo
dai veicoli in attivita' di servizio di pubblico interesse e dai
veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. E' vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per
il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti
dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a
ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a
pavimento o altri segnali di pericolo in prossimita' degli
attraversamenti stessi.

Art. 41.
Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di
forma circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di
freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato e' identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o
sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati
di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I
colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, ne' di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento
pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello
attraversamento di sgombrarlo il piu' rapidamente possibile e vieta a
quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita
dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma
di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il significato e' identico a quello delle luci di cui al comma
2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono
rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la
corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma
di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad
impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici, previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneita'
indicati da apposita normativa.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli
possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla
segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non
possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la
certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa;
i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i
conducenti in svolta devono, altresi', dare la precedenza ai veicoli
provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella
quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di
cui al comma 11, a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono
sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna
prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli
non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale
striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne'
l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma
limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di
detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o
il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilita' che verso altre direzioni siano accese
luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la
sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o
rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari
normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa
a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco
sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso.
E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purche' a moderata velocita'
e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni
anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocita' e
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilita'
che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il
passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute
da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di
esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori e simboli dei segnali luminosi, nonche' le modalita' di
impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in
rapporto alle varie situazioni segnalate.

Art. 42.
Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresi', segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocita'.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le
modalita' di impiego e di apposizione.

Art. 43.
Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del
traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto"
per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano piu'
in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il
segnale e' fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai
conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto"
per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia,
provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o
dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono la
direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potra'
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa
ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte
all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano
di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidita' o con la
sicurezza della circolazione, possono altresi far accelerare o
rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonche' dare altri ordini necessari a
risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonche' modalita' e mezzi
per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di
giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del
traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale
distintivo.

Art. 44.
Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere puo'
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce
rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il
quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato
da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi,
luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di
manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri
dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve
essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse
lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in
tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un
dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere
installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi
di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I
passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che
sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed
orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei
passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali,
luminosi ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente delle
barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
4. Le opere necessarie per assicurare la visibilita' delle strade
ferrate hanno carattere di pubblica utilita', nonche' di
indifferibilita' e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.

Art. 45.
Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione
e controllo ed omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente
codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali,
nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo
diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici puo' intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle
province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della
collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni,
ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalita' di scelta
del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizionI delle
presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive
ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonche' a provvedere alla collocazione della
segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di
cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il
Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero
la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni
conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero
dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti
degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura
dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori
pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op-
era dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada puo'
intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare,
rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che
siano anche parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle
condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i
materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di
omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo
di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali
e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel
regolamento. Nel regolamento sono, altresi', stabiliti i casi di
revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.

TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 46.
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo
quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da
motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal
regolamento.

Art. 47.
Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresi' classificati
come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui
velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui
velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita'
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa
massima superiore a 1 t;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima
superiore a 1 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria 0: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria 01: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75
t;
- categoria 02: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
- categoria 03: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma
non superiore a 10 t;
- categoria 04: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Art. 48.
Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Art. 49.
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o
piu' animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati
slitte.

Art. 50.
Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o piu' ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.

Art. 51.
Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, e' ammessa soltanto quando le strade
sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare
il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

Art. 52.
Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita'
fino a 40 Km/h;
c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra
persona oltre il conducente.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico
non puo' superare le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30
m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il
controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli.

Art. 53.
Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli stessi; su tali veicoli e' consentito il trasporto del
personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle
attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al
trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la
cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa
delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su
strada orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono
considerati autoveicoli.
2. Sono, altresi', considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e
g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non puo' eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5
m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art. 54.
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e
di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello
del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino
di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e'
consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col
ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita'
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita'
gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In
ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione
dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in
officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I
mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per usi speciali.

Art. 55.
Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da
rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di
trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori
da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le
loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli.

Art. 56.
Rimorchi
1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli
autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui
all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi
della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle
lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole
della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche'
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
e 62.

Art. 57.
Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate
ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di cose
di interesse agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni;
pospossono, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione
di dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per tirare, spingere, portare o azionare determinati
strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine
munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature
per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili
da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) TRAINATE:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla
lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a
cingoli metallici, purche' muniti di sovrapattini, nonche' le
macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di
cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un
numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello
del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il
trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.

Art. 58.
Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto
veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e
per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della
macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita'
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di
40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a
cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocita' di 15 km/h.

Art. 59.
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da citta',
i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o
elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli che per le
loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti
negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli,
alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della
circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei
medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra
quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.

Art. 60.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca
e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,
nonche' i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per
poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella
autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere
comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di
interesse storico o collezionistico tutti quelli per cui attualmente
risulta l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma
trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I
detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in
vigore del presente codice, per poter circolare devono essere
reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme
del presente codice. La reimmatricolazione e' ammessa quando i
motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore
storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di
veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche
le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli
devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al
momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per
adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi
veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale
della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti per
questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del
comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o
da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di
motoveicoli.

Nota all'art. 60:
- Il testo del trentaquattresimo comma dell'art. 5 del
D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria) e' il
seguente: "Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse
storico, inseriti nei registri: Automotoclub storico
italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicata
nel trentaquattresimo comma".

Art. 61.
Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve
avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale
larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori,
purche' mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti
su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o
piu' assi.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il
trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
3. La lunghezza delle autocaravan non deve eccedere 8 m. La
lunghezza delle caravan, compresi gli organi di traino, non deve
eccedere, se ad un asse, 6,5 m e, se a due assi, 8 m. La larghezza
delle autocaravan e delle caravan non deve eccedere 2,30 m e
l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la
carreggiata minima del veicolo.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo'
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purche' mobili.
5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalita' di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da
soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal
presente articolo e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

Art. 62.
Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di
marcia e da quella del suo carico, non puo' eccedere 5 t per i
veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3
o piu' assi.
2. La massa complessiva a pieno carico di un rimorchio ad un asse
non puo' eccedere 6 t.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli
a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medico trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore
a 8 daN/cm2 (decanewton per centimetro quadrato) e quando, se
trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno
carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di
veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 assi; 26 t e 32 t
rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 assi quando l'asse
motore e' munito di doppi penumatici accoppiati e di sospensione
penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei
trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati
a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a
pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. La massa complessiva a pieno carico di un autoarticolato o di un
autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indi-
cate nel comma 3, non deve eccedere 40 t se a 4 assi e 44 t se a 5 o
piu' assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull'asse
puo' caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi costituenti tandem la somma delle
masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1
m; nel caso in cui la sistanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed
inferiore a 1,3 m, il limite non puo' eccedere 16 t; nel caso in cui
la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 1,8 m, tale
limite non puo' eccedere 18 t. In quest'ultimo caso il limite e'
elevato a 19 t quando l'asse motore e' munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche, ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero dei trasporti.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal
presente articolo e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

Art. 63.
Traino veicoli
1. Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato da piu' di un
veicolo, salvo che cio' risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto
dall'art. 105.
2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non e' piu' atto a circolare per avaria o per mancanza di
organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La
solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le
cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della
circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti
puo' autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di
veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
della massa limite rimorchiabile, nonche' le modalita' e procedure
per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 64.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale
e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono
direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 65.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli
a trazione animale e delle slitte
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, veicoli a
trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali
posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati
del veicolo. Devono, altresi', essere muniti di due catadiottri
bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma i devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi
in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 66.
Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno
carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici,
sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza
dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli
devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai inferiore
a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuita'.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la
massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e dall'art.
69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 67.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano piu' chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe e' riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal
comma 1. Il modello delle targhe e' indicato nel regolamento. Il
prezzo che l'interessato corrispondera' al comune e' stabilito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate,
e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 68.
Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica
e visiva dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre,
sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi
dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non
si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni
sportive.
4. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o
visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'art. 69 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.

Art. 69.
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il codice, le caratteristiche e le
modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le
caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di
frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonche',
limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di
segnalazione acustica.

Art. 70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio
di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e
culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di
piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti
di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni
possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di
piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalita' per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
d) le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle localita' e nei periodi di tempo in cui e' consentito
l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di
piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di
piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza e' stata
ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In
tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento
e accertamenti tecnici per la circolazione

Art. 71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli
altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono
corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici
o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1
e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in
alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti,
l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei
trasporti.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo e attinenti alle caratteristiche costruttive e
funzionali di cui al comma 1.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al
trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da lire
duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 72.
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 0,35
t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.
3. Gli autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici
punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna
categoria di veicoli, dal regolamento;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri sigillato secondo le caratteristiche stabilite
nel regolamento;
d) segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per
la riscossione automatica di pedaggi anche urbani oppure per la
ricezione di segnali e informazioni sulle condizioni di viabilita'.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di
veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1
riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi'
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in
dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati
ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., secondo modalita' stabilite con decreti del
Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli
stessi decreti e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nel regolamento sono stabilite, per i dispositivi indicati nei
precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformita' dei
dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e
le modalita' dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei
dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto
dai richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei
trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive,
funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente
articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non
sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 73.
Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono
essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente
l'agevole visibilita' anche a tergo. Negli stessi il campo di
visibilita' del conducente, In avanti e lateralmente, deve essere
tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalita' di installazione dei dispositivi di
cui al comma 1, nonche' le caratteristiche del campo di visibilita'
del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o
nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di
visibilita', non sia conforme per caratteristiche o modalita' di
installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 74.
Dati di identificazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al
veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, ancorche'
una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non
poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente
non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del
veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e
seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalita'
di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalita' di applicazione del numero di ufficio
di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta'
per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei
trasporti.
6. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce, altera, cancella o
rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, e' punito con l'arresto da quattro a
dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Art. 75.
Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
e omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche
costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cmfB0123, tale accertamento e'
limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. con modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a
servizio di piazza con taxi, di cui all'art. 86, sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha
luogo con le modalita' previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

Art. 76.
Certificato di approvazione, certificato di origine
e dichiarazione di conformita'
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75,
comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di
approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato
di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando
si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termine dell'art. 75,
comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione, il certificato di origine e' sostituito dalla
dichiarazione di conformita' di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione e' sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita
provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia
al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di
conformita'. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal
Ministero dei trasporti, attesta che il veicolo e' conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere
una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformita'
rilasciate.
7. Nel caso di veicoli la cui carrozzeria o il cui allestimento e'
realizzato da costruttore diverso da quello dell'autotelaio, la
documentazione di origine e' rilasciata dal costruttore che ha
realizzato l'allestimento del veicolo. Tale documentazione deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformita' o dal
certificato di origine relativi all'autotelaio.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' di cui ai
commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato e' soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.

Art. 77.
Controlli di conformita' al tipo omologato
1. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di procedere, in
qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita'.
Ha facolta', inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione
dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa
qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici
del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono
essere' modificati solo previa presentazione della documentazione
prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 79.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi
in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione
devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque
tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente
per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione,
la limitazione della rumorosita' e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono
quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola
con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non
regolarmente installati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 80.
Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli
stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e
seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che
hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione
del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per
i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente,
salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore
capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente,
ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per
singole province individuate con proprio decreto affidare in
concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte
nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei
al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei
requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali
requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate
dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di
cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1ø dicembre 1986, n.
870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso
di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali
e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, che verranno individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice. I relativi importi a carico
delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566
del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle
prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con
il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di
revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle
imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli
periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi
del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le
modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei
trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della
Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la
certificazione della revisione effettuata con indicazione delle
operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da
parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta
giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale
adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli
uffici della Direzione generale M.C.T.C. per il ritiro da parte delle
officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Pino alla
avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila,
raddoppiabili in caso di revisione omessa per piu' di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e
delle modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di
due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca
la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da
tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.

Note all'art. 80:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 122/1992
(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita' di autorizzazione) e'
il seguente: "1. Presso ogni camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro
sezioni, ciascuna relativa ed una delle attivita' di cui al
comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese
di cui all'art. 4".
- Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il
seguente:
"1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6)
della tabella 3, allegata alla presente legge, possono
essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso
le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro
carico. In tal caso il personale sara' compensato con una
indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10
chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara'
riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto
previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti
richiedessero prestazioni oltre il normale orario
d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il
compenso per lavoro straordinario nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi
precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del
proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese,
stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico
degli interessati richiedenti".

Art. 81.
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia
di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della
M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti,
muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero di-
ploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita'
scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno
titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme
e le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto
dal comma 2.

TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

Art. 82.
Destinazione ed uso dei veicoli
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via
eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio
con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale
secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere
adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila e lire
quattrocentomila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per
il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e' da sei a
dodici mesi.

Art. 83.
Uso proprio
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati
al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio,
la carta di circolazione puo' essere rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori, collettivita', per il soddisfacimento di
necessita' strettamente connesse con la loro attivita', a seguito di
accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla
sussitenza di tali necessita', secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina
del trasporto di cose in conto proprio e' rilasciata sulla base della
licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su
detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio cosi' come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i
limiti stabiliti nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui al comma 4 importa le sanzioni accessorie
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi e del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti nella licenza e' punito con le sanzioni previste dall'art.
46 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Nota all'art. 83:
- La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada". Il testo dell'art. 46 della citata legge
e' il seguente:
"Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto
dall'articolo 36 della presente legge, chinque disponga
l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o
motoveicoli senza licenza o senza autorizzazione oppure
violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o
nell'autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a
sei mesi o con la multa di lire centomila a lire
trecentomila.
Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente
comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte
degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari,
a cui spettanto la prevenzione e l'accertamento dei reati a
norma del successivo art. 60, si procede al sequestro del
veicolo".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata
successivamente moltiplicata per due (legge 24 novembre
1981, n. 689, art. 113, quarto comma). La misura attuale
della sanzione e' quindi "da lire duecentomila a lire
seicentomila".

Art. 84.
Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per
le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i
veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6
t e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle
autovetture.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della prescritta licenza.
4. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali criteri
limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di
circolazione.
5. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se
trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a
lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.
6. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.

Art. 85.
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e,
se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 86.
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e'
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della
carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.

Art. 87.
Servizio di linea per trasporto di persone
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato,
effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se
questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla
base del nulla osta emesso dalle autorita' competenti ad accordare le
relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione
ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte
in detto titolo. Il concedente la linea puo' autorizzare l'utilizzo
di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio. A
tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorita' concedente, in cui sono indicate
le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli
possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di
linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in
via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle
rispettive autorita' competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le
quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 88.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi
di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione e' rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed e'
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche
che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della
carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.
298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli
non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e' punito con le
sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Nota all'art. 88:
- Per la legge n. 298/1974 si veda in nota all'art. 83.

Art. 89.
Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.

Art. 90.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi
effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6 t e' disciplinato dalle norme specifiche di settore; la
carta di circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.

Art. 91.
Locazione senza conducente con facolta' di acquistoleasing e vendita
di veicoli con patto di riservato dominio
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta'
di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario
e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia
in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose
dalla circolazione dei veicoli, il locatario e' responsabile in
solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del
codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma con
specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del
venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse
indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente
con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

Nota all'art. 91:
- Si riporta il testo dell'art. 2054, terzo comma, del
codice civile: "Il proprietario del veicolo, o, in sua
vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
dominio e' responsabile in solido col conducente, se non
prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
sua volonta'".

Art. 92.
Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono
a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti
l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di
quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo
stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle
predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta,
l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni e alla sospensione
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991,
n. 264, da due a dodici mesi; in caso di recidiva si applica la
sanzione della revoca dell'autorizzazione stessa. Qualora il fatto
costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal
giudice congiuntamente alla pena.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.

TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

Art. 93.
Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la
Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola
a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,
anche le generalita' dell'usufruttario o del locatario con facolta'
di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto,
ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne
il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i
casi previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta
di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato
dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale comunicazione sono definiti
nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta valida ai fini della circolazione ai sensi
dell'art. 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione
dell'art. 7, comma 3, della citata legge.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.o 10, comma
1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo
stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art.
104, comma 8.
7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente
il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta
di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da
chi accerta la violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e'
restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi
di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che
ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve
contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il
veicolo e' destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e
di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza
agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli
adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art.
94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'ACI a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di interscambio dei
dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici
suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal regolamento.

Note all'art. 93:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 264/1991
(Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto) e' il seguente:
"Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). -
1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui
all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare
dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano di uno degli Stati membri
della Comunita' economica europea residente in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, con l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
e 648- bis del codice penale, per il delitto di emissione
di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15
dicembre 1990; n. 386, o per qualsiasi altro delitto non
colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di
sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita'
professionale di cui all'art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita'
finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dei trasporti con
proprio decreto, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata alla Societa'. A tal fine, i
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di
persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di
societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla
lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno
dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al contestuale deposito, presso
l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria
di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della
marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento
del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n.
264/1991 e' il seguente: "1. L'impresa o la societa' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto
o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse
consegnata per gli adempimenti di competenza, rilasciano
all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato
dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
Note all'art. 93:
- La legge n. 187/1990 reca: "Norme in materia di tasse
automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico
registro automobilistico". Il testo dell'art. 7, commi 2 e
3, della citata legge e' il seguente:
"2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico
rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e
di ogni altra successiva formalita', il certificato di
proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale
certificato sostituisce il foglio complementare previsto
dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la
sua presentazione agli uffici e' condizone per
l'espletamento delle formalita' richieste successivamente
alla sua emissione.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il
funzionamento degli uffici del pubblico registro
automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione
della documentazione prescritta, la elaborazione e
fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli
iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo
della modulistica occorente per il funzionamento degli
uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove
procedure".
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".

Art. 94.
Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente
ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata
entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto
e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprieta'.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
avanzata dall'intestatario entro il termine di cui al comma 1,
provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente
procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di
proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 3 ed e' inviata all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Art. 95.
Carta provvisoria di circolazione ed estratto
della carta di circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione
del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della
validita' massima di novanta giorni.
2. L'estratto della carta di circolazione puo' essere rilasciato
dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le
modalita' previste all'art. 92.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla
constatazione, farne denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza che
ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilita'
ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio
1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria
di circolazione della validita' massima di trenta giorni.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di
cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata
rinvenuta, l'intestatario dava richiedere una nuova immatricolazione.
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

Nota all'art. 95:
- La legge n. 15/1968, modificata dalla legge n.
390/1971, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Art. 96.
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento
della tassa automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato
pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica
al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi
dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la
cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne
da' comunicazione al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di
circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalite'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
dei trasporti.
2. Avverso al provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro delle finanze.

Art. 97.
Formalita' necessarie per la circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di
conformita' ovvero del certificato di approvazione di cui all'art.
76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire
all'intestatario responsabile della circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di
identificazione sono riservate allo stato.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno
di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio
integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della
Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente
alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta
giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra
il mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al
massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di
identificazione, le modalita' per la sua applicazione e le relative
procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonche' le
procedure per i passaggi di proprieta'.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista
dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o
piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita'
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno
di identificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di
identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con
contrassegno contraffatto o alterato e' punito con le sanzioni
previste dall'art. 100, comma 12.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno
di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno
di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario
responsabile della circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Alla stessa sanzione e' soggetto l'intestatario del
contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma
3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le
norme e le sanzioni previste dall'art. 102. Alle violazioni previste
dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.

Art. 98.
Circolazione di prova
1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i
loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di
vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche
costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di
officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto,
non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare
per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di
allestimento. I detti veicoli, pero', devono essere provvisti di una
autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in
circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
2. La validita' dell'autorizzazione e' annuale; puo' essere
confermata previa verifica dei requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione
si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 99.
Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo della idoneita' tecnica,
per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per
partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o
a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non e'
stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un
foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere
i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare
alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di via e/o la
targa provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu'
di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 100.
Targhe di immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti
posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo;
nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di nuova
immatricolazione devono essere altresi muniti di targa di riscontro,
non integralmente asportabile senza provocarne la parziale o totale
distruzione e posta in modo da essere facilmente ispezionabile,
contenente i dati di immatricolazione riportati sulle targhe di cui
ai commi 1, 2 e 3.
8. E' consentito asportare agli autoveicoli durante la sosta in
zone non vietate la targa posteriore, con le modalita' da indicarsi
nel regolamento di cui al comma 9.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e le modalita' di installazione;
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per
l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta e' punito con l'arresto da tre a nove mesi e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai
sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 14 deriva la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 101.
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a
motore o da essi rimorchiati sono riservate allo stato. Il Ministro
dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e
il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle
targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di
maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste
dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio
decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici,
assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione
al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e
alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per
cento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio della targa.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma
3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di
polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 102.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle
targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di
circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi
di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione delle targhe, senza che queste siano state
rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. Una nuova immatricolazione del veicolo, con le proce-
dure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura
dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le
indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la
dimensione del pannello, nonche' i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu'
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. Una
nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di
immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova
non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con
il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti
di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 103.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo devono comunicare al
competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione,
la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo
stesso, restituendo il certificato di proprieta', la carta di
circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata
comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della
carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di
esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle
informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresi',
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la
consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta
giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il
veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei
documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato
ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e'
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i
suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o
gli aventi titolo non lo abbiano gia' fatto, ai compiti di cui al
comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono
essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei
veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di
veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del
veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. La sanzione e' da lire
cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione e' commessa ai
sensi dei commi 3 e 4.

TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo IV
CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE
E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 104.
Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che
circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per
i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo'
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu'
assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite
di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo'
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa
della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve
essere inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15
km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo'
eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature
di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti
prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore
al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei
due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati
non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle
norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei
commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto
degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi
oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che
l'attrezzatura sia equipaggiata con una o piu' ruote liberamente
orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome
e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le
trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono
considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per
circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le
strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete
stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalita' di applicazione di pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri
dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel
regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare
durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera
le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale senza osservare le cautele e le condizioni stabilite
nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potra' proseguire solo
dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.

Art. 105.
Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 15,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati
dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente e'
fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste
di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 106.
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento
delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale,
garantiscano sufficiente stabilita' sia quando circolano
isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, in-
fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei
quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo
da consentire un idoneo campo di visibilita', anche quando sono
equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di
protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il
sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti
pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte
per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro
del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b),
c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui
alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva
inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina
agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni,
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del
comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi
agricoli, e' consentito che i dispositivi di cui alla lettera a)
siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse
devono essere munite, quando non espressamente previste dal
regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono
essere stabilite caratteristiche, numero e modalita' di applicazione
dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,
nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione
delle Comunita' Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la
facolta', per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o
nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni
unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero
competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto
di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6.

Art. 107.
Accertamento dei requisiti di idoneita'
delle macchine agricole
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del
motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il
regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici
trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del
lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di
rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, prodotte in serie,
l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione
del tipo, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti
salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale
rilasciata da uno stato estero puo' essere riconosciute valida in
Italia a condizione di reciprocita'.

Art. 108.
Rilascio del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione
e della carta di circolazione delle macchine agricole
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di
un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero di una
carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero la
carta di circolazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di
documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola.
Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del
certificato di idoneita' tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine e' costituita dal certificato
di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da
chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli
accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con
parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente
una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero
dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue
parti, e' conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il
costruttore assume la piena responsabilita' a tutti gli effetti di
legge. La dichiarazione di conformita', quando ne sia ammesso il
rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato i documenti di
circolazione di cui al comma 2 vengono rilasciati sulla base della
dichiarazione di conformita', senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' per macchine
agricole non conformi al tipo omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
7. Il rilascio del certificato di idoneita' tecnica o della carta
di circolazione e' sospeso qualora emergano elementi che facciano
ritenere la possibilita' della sussistenza di un reato perseguibile
ai sensi delle leggi penali.

Art. 109.
Controlli di conformita' al tipo omologato
delle macchine agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di prelevare e di
sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della
conformita' al tipo omologato le macchine agricole non ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale
e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei
trasporti, emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle
foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonche' i relativi oneri a
carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' da seguire
fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformita' della serie al
tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformita' non
munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 110.
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, per circolare su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta
di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera
a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste
all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t per circolare su strada sono soggette al
rilascio di un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il
medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine
agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto
2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t, a nome di colui che dichiari
di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa
che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine
agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonche' il trasferimento di sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla
carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della
carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni
sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato
per la trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire anche la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' e provvedere alla
comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita' indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprieta' e' condizionata
dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al
comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica,
nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la
quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non
osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneita' tecnica, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta', di
sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneita' tecnica alla
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.

Art. 111.
Revisione delle macchine agricole in circolazione
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, puo' disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine
di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la
sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole
macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le
modalita' delle revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove
ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi
d'idoneita' cui devono corrispondere le macchine agricole in
circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, puo' modificare la
normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto
stabilito in materia da disposizioni della Comunita' economica
europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e'
stata presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 112.
Modifiche dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformita' rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, ne' alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di
accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola
alla quale siano state modificate una o piu' caratteristiche oppure
uno o piu' dispositivi indicati nel documento di circolazione; a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici
provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme
nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonche' con i
dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o
mancanti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, salvo che il
fatto costituisca reato.

Art. 113.
Targhe delle macchine agricole
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2,
lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere
munite posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i
dati di immatricolazione. L'ultimo elemento del convoglio di macchine
agricole deve essere individuato con targa ripetitrice della macchina
agricola traente.
2. Alle macchine agricole semoventi di cui al comma 1 e' rilasciato
il supporto per la targa ripetitrice di quella di riconoscimento per
l'individuazione dell'eventuale convoglio.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli
100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e
restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

Art. 114.
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per
le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette a
registrazione presso gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che
dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
altresi' alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,
111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono
essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di
registrazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite
di una speciale targa di riconoscimento.
5. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche'
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo
ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalita' per la registrazione e la targatura sono stabilite
dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse
con macchine agricole.

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE
DEGLI ANIMALI

Art. 115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi
o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125
cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di
40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o
senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla
lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente;
macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5
t, purche' munito di un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di
abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in
servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri,
autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, autoarticolati,
autosnodati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a
20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste
dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei
successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Qualora trattasi di
motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A,
che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che
trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata inferiore a 125
cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di autoveicolo o alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse
con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 116.
Patente e certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e autoveicoli
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui
provincia e' compreso il comune di residenza del richiedente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida
occorre indirizzare al prefetto apposita domanda da presentare al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come
previsto nel regolamento, deve contenere le indicazioni del gruppo
sanguigno del titolare il quale e' tenuto a verificarne l'esattezza.
Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione
all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5
t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida e' richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e'
superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e
autosnodati destinati al trasporto di persone, purche' il conducente
sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la
patente della categoria D; altri autosnodati, purche' il conducente
sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta
la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu'
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A,
B e C, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti di
categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono
essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia
prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu'
di otto persone oltre il conducente.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali
e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo
siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni
prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed
esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente
e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore
agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari
di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata
con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed
autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di
noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di
patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di
emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita' e
dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato
non puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere
rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le
modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello
stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative
caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta
giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova
il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un
altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso
comune, esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Il
mutamento stesso vi verra' annotato subito.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persone che non siano munite della
patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida e' punito con l'arresto da tre a dodici mesi e
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa
pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami
di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
16. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il
trasferimento nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta e quelle alle disposizioni del comma 16 importano la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida;
l'una e l'altra secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il
giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a
persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la
confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida
del condannato per la durata della pena principale. L'autorita'
giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del
veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale.

Art. 117.
Limitazioni nella guida
1. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente, e comunque
non prima di aver raggiunto l'eta' di 20 anni, non e' consentita la
guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non e'
consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino
una velocita' massima, accertata in sede di omologazione del tipo,
superiore a 150 km/h.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni nella guida sono automatiche, durano per tutto il
periodo suddetto e cessano al termine medesimo.
5. Chiunque, nei primi tre anni dal conseguimento della patente,
circola oltrepassando i limiti di guida di cui al presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita'
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.

Art. 118.
Patente e certificato di idoneita' per la guida
di filoveicoli
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la
patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione
professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di
persone e un certificato di idoneita' rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della
azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti
di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti
per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneita' si consegue mediante esame che deve
essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un
veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore
gia' autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore
di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalita' ed i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di
idoneita'.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che
abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno
trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato
gli esami un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di
filobus, che e' valido solo se accompagnato dalla patente per
autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione
professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneita'
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita' e' la stessa
della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del
comma 2. Quando la patente viene confermata di validita' a norma
dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per
anni cinque del certificato di idoneita'. Se la validita' della
patente non viene confermata, il certificato di idoneita' deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di
idoneita' i titolari del certificato di idoneita' alla guida di
vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita'.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati di idoneita' alla guida dei filoveicoli per fatti
derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato
di idoneita' alla guida di filoveicoli e' ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo,
ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente di guida per autoveicoli o del certificato di idoneita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza
essere munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 119.
Requisiti fisici e psichici
per il conseguimento della patente di guida
1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita'
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato puo'
essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi di
base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al
ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un ispettore
medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare
in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti
i casi tale accertamento deve essere effettuato in idonei locali.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve
tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le
unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta'
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno
carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui
al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi
decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il
Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere
avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi
sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta
commissione ha altresi' il compito, su richiesta del suddetto
Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti
dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle commissioni
mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede
di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida
disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 130.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte
un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione,
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte
un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua
fiducia.
9. Le visite effettuate dagli uffici medico-legali oppure, nei casi
previsti dal comma 4, da commissioni mediche devono essere integrate
da visite psicologiche effettuate da psicologi abilitati
all'esercizio della professione.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro della sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che
ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni
sul progresso tecnico - scientifico che ha riflessi sulla guida dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Art. 120.
Requisiti morali per ottenere il rilascio
della patente di guida
1. Non possono ottenere la patente di guida i delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e
integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
2. La patente puo' essere negata dal prefetto alle persone
condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura.
3. Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso il ricorso
al Ministro dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di
concerto con il Ministro dei trasporti.

Art. 121.
Esame di idoneita'
1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di
guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il
ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti
e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono
effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme
e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli
esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo'
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei
allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e
legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove dell'esame non possono essere sostenute prima che siano
trascorsi trenta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione
per l'esercitazione di guida.
9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il
conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata
su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova devono trascorrere almeno trenta giorni.
11. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel
limite di detta validita' e' consentito ripetere per una volta
soltanto, una delle due prove d'esame.
12. Una volta superati favorevolmente gli esami prescritti, il
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. predispone
la documentazione necessaria e la trasmette al prefetto competente,
che rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta ai sensi
dell'art. 116. Le modalita' ed il termine del rilascio sono
determinati dal regolamento.

Art. 122.
Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di
guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti e' rilasciata un' autorizzazione per esercitarsi
alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o
l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si
trovi, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo non e' munito di
doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per
l'innesto a frizione, l'istruttore non puo' avere eta' superiore a
sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma
quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole
con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali
contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono
consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente di guida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente
valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

Art. 123.
Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da
parte degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto
dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in
relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla
estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dello esercizio e
dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societa' od
enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona delegata dal
legale rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto
dal regolamento.
5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel
caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti
a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica,
riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro
dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed
attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del
regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione e' revocata quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita'
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al
fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la
durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di
esame per il conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura
dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata
dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida
su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed
autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio
della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la
legge 8 agosto 1991, n. 264.

Nota all'art. 123:
- Per il titolo della legge n. 264/1991 si veda in nota
all'art. 92.

Art. 124.
Guida delle macchine agricole
e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi-
cate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole,
nonche' delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e
le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma
5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, comma
13.

Art. 125.
Validita' della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i
quali e' richiesta la patente delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B e C rilasciata
a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei
veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla
carta di circolazione.
3. Chiunque guida un veicolo per il quale e' richiesta una patente
di categoria diversa da quella della patente di cui e' in possesso,
ovvero guida un veicolo in servizio pubblico munito di patente ma non
di certificato di abilitazione professionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie
A, B e C, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,
munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o
minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o
per la cui guida e' prevista una patente di categoria diversa, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa della sospensione della patente da uno a sei mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 126.
Durata e conferma della validita'
della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella delle categorie C e D sono valide
per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di
eta'.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire
termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di
patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli
condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e
psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1,
per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116,
comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento
biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano
superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose,
la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
5. La validita' della patente puo' essere confermata da ogni
prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di
data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari
indicati nell'art. 119, comma 2, dal quale risulti che il titolare e'
in possesso dei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso
dell'art. 116, commi 5 e 8, la visita e' effettuata dalla commissione
di cui all'art. 119, comma 4.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la
conferma della validita' della patente, comunica al prefetto e al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli
129, comma 3, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 127.
Permesso provvisorio di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente
il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi
di pubblica sicurezza, i quali rilasciano attestazione di resa
denuncia.
2. La prefettura competente, previa presentazione della
attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di
responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle
leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un
documento provvisorio di guida della validita' massima di trenta
giorni.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo'
essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede
il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione
generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto.

Nota all'art. 127:
- Per il titolo delle leggi n. 15/1968 e n. 390/1971 si
veda in nota all'art. 95.

Art. 128.
Revisione della patente di guida
1. I prefetti e gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la
commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di
idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti.
L'esito della visita medica o dell' esame di idoneita' sono
comunicati al prefetto per gli eventuali provvedimenti di sospensione
o revoca della patente. L'esito della visita medica e' comunicato
anche ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o
esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato
dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi
del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.

Art. 129.
Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2. L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione
accessoria.
3. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la
revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal
caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero
dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddetti
provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
4. La patente di guida e' sospesa dal prefetto, che l'ha rilasciata
e, per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del
luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e all'art.
222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita'
competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove
possibile, sul documento di guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 3 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di
giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei trenta giorni successivi. Il provvedimento del Ministro
e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e'
restituita all'interessato.

Art. 130.
Revoca della patente di guida
1. La patente di guida e' revocata dal prefetto che l'ha
rilasciata, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art.
119;
b) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti
morali previsti dall'art. 120;
c) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi
dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
d) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo'
direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e
fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di
categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116
per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata.

Art. 131.
Agenti diplomatici esteri
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre
persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti
previsti dalle norme internazionali, delle immunita' spettanti agli
agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari
esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di
carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei
trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia
ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando
prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle
caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla
segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare
dell'autoveicolo.
4. La validita' delle speciali targhe di riconoscimento e delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento
in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo
appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il
termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
di reciprocita', salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.

Art. 132.
Circolazione dei veicoli immatricolati
negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali,
se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata
massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalita' che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

Art. 133.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle
convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia e' vietato l'uso di sigla diversa
da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

Art. 134.
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti
a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione,
che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e
appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione
della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.

Art. 135.
Circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati esteri
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in
Italia veicoli per i quali e' valida la loro patente o il loro
permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, e' prescritto, altresi', il possesso di un certificato di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono
essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita' competente
dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneita', quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla
osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.

Art. 136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
e da Stati della Comunita' europea
1. I titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno
Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito
la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle
stesse categorie per le quali e' valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. La patente
sostituita e' restituita, da parte dell'autorita' italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorita' dello Stato membro che
l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il
certificato di abilitazio'ne professionale, senza peraltro provvedere
al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da
Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi
internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente
dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e
fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto
qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire,
emessa da uno Stato membro della Comunita' europea, e' stato
subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non puo' essere accordata una validita' che vada oltre il
termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia' in
sostituzione di una precedente patente italiana, e' rilasciata una
nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per
ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'.
6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o
altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni
previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non
oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita',
ovvero a coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti
di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validita'.

Art. 137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
e permessi internazionali di guida
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi
delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti,
sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione
nazionali.
2. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente.

Art. 138.
Veicoli e conducenti delle Forze armate
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui
agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle
strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene
rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del
personale in servizio:
a) all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari
per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente
militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli
delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza
stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite
dell'autorita' dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare puo' ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le
modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti, purche' gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti
requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono
stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il
corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi
di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti
alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 12,
comma 1, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Croce
rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione
civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3.

Art. 139.
Patente di servizio per il personale
che esplica servizio di polizia stradale
1. Il personale gia' in possesso di patente di guida, che esplica
il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per
guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi
dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di
servizio, che indichi le generalita' dell'intestatario, tutti i dati
atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio
o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della
provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di
polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui
appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalita'
per il rilascio di tale patente.
3. La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art.
138 e' alternativa a quella prevista dal comma 1.

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140.
Principio informatore della circolazione
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei
precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 141.
Velocita'
1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei
tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita'
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da
fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con
altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in
ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e'
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al
comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 142.
Limiti di velocita'
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie ed i 50 km/h per le strade
nei centri abitati.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che
hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori
pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo'
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei
lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veico'li non possono superare le
velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 40 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci
pericolose, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole, macchine operatrici e carrelli: 40 km/h se
montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in
tutti gli altri casi,;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati e 50 km/h nei
centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui
alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei
centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), deve essere indicata
la velocita' massima consentita. Qualora si tratti di complessi di
veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero
sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del
comma 3.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita'
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita'
sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera
i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita'
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da
un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni,
la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.

Art. 143.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata
e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la
strada e' libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere
tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su
una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate sep-
arate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo
diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e' a due o
piu' corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu'
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, a tre o piu'
corsie per senso di marcia, la corsia di destra e' riservata ai
veicoli lenti.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si
deve percorrere la corsia libera piu' a destra; la corsia o le corsie
di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,
qualunque sia l'intensita' del traffico, possono impegnare la corsia
piu' opportuna in relazione alla direzione che essi intendono
prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a
destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle norme che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso
che in tale ipotesi e' consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono
procedere sui binari stessi purche', compatibilmente con le esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram,
salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di
un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra
della zona interessata dai binari, purche' rimangano sempre entro la
parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli,
salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a
sinistra del salvagente, purche' rimangano entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purche' non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilita',
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia
divisa in piu' carreggiate separate, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 144.
Circolazione dei veicoli per file parallele
1. La circolazione per file parallele e' ammessa nelle carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densita' del
traffico e' tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una
velocita' condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in
tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E'
ammessa, altresi', lungo il tronco stradale adducente a una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso,
al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di
manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele e' consentito ai
conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i
ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata,
pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra e' consentito, previa la
necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la
prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione
di velocita' o una volontaria sospensione della marcia al margine
della carreggiata, quando cio' non sia vietato. I conducenti che si
trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da
detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 145.
Precedenza
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo
diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i
conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della
striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di
linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la
possibilita' di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da
altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e
piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare
la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimita'
dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali
negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 146.
Violazione della segnaletica stradale
1. L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a
norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del
regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti
del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte
salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che
le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la
marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 147.
Comportamento ai passaggi a livello
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a
livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti e devono seguire attentamente le segnalazioni indicate
nell'art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimita' delle segnalazioni previste nel regolamento di cui
all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso
affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a
livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall'art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al
comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di
materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonche' fare in modo che i
conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 148.
Sorpasso
1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
a) che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche'
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente deve inoltre, usando l'apposita segnalazione
situata sul veicolo, portarsi sulla sinistra dell'utente da
sorpassare, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata
distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza
creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono
suddivise in piu' corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla
corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende super-
are.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densita' della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo
un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e,
se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia
di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede
stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si puo'
effettuare su ambo i lati. Qualora i tram siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista
un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
9. E' vietato il sorpasso quando il tram o l'autobus o il filobus
siano fermi per la salita o discesa dei viaggiatori.
10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali
casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in lento movimento
ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso e', pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purche' a due
carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita
segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti
del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si
sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio
pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. E' vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di
autosnodati il sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di
autosnodati e di autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche
nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un
periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti
del divieto di cui al comma 14.

Art. 149.
Distanza di sicurezza tra veicoli
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve
essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o piu'
corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i
veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore
a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma
7, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un
periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salva
l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose
o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II,
sezione I e II, del titolo VI.

Art. 150.
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati
o su strade di montagna
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e'
ostacolato e non puo' tenersi vicino al margine destro della
carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che
provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se
l'incrocio con altri veicoli e' malagevole o impossibile, il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto
piu' possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla
piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in
salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la
strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra
di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i
complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli;
i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che pro-
cede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu' agevole per
il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se
quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si
applica l'art. 149, commi 5 e 6.

Art. 151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive
e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondita': il dispositivo che serve ad
illuminare in profondita' la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a
migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di
neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri
utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che
il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso
sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo
di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione
posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa di
immatricolazione posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che
servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del
veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio
che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla parte posteriore
in caso di forte nebbia;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la
presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso
sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci
di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del
suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli
altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce
riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli.

Art. 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in
caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilita'.
2. Ad eccezione dei veicoli e dei ciclomotori a due ruote e dei
motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e'
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o
venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche
se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 153
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la
marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei
centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente;
fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di
nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei
centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche
quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre
sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilita' per il
conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;
b) i proiettori di profondita' fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro,
durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le
esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.
2. I proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' non devono
essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di
giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia
intensa, essi possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati
gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in
ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'art. 152, comma 1, nei
centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione delle luci alla distanza necessaria affinche' i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro
marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei
proiettori di profondita' avvenga brevemente in modo intermittente
per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare
gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli
circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita'
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso
e' consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga
al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata
e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci
della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art.
152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i
veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non
superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono
essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le
luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale
mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo e' costretto a procedere a velocita'
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 metri deve
essere usata la luce posteriore per nebbia.
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 154.
Cambiamento di direzione o di corsia
o altre manovre
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate
servendosi degli appositi dispositivi luminosi, indicatori di
direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata
della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata.
Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione
di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il
conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando
verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda
voltare.
3. I conducenti devono, altresi':
a) per voltare a destra, tenersi il piu' vicino possibile sul
margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse
della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la
svolta in prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile
sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i
conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono
usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento
di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 155.
Limitazione dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal
modo in cui e' sistemato il carico e sia da altri atti connessi con
la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a
bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di
accettabilita' fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti
dal regolamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 156.
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la piu' breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica e' consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del
traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di
giorno, se ne ricorre la necessita', il segnale acustico puo' essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i
proiettori di profondita', nei casi in cui cio' non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo
i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in
luogo delle segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei
proiettori di profondita' a breve intermittenza.
4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare
divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione
acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 157.
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo
dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia
anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la
salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare
intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e
pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo
protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del
conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia
nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non
esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono
essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e'
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche'
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli
e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e'
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il
dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di
porlo in funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza
essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in pro'ssimita' dei passaggi a livello e
sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi
da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle
strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali
verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in
corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le
corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal
prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale,
salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche'
sulle piste per velocipedi e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo sulla carreggiata e' vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di due velocipedi, due
ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore
a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli
in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate ai veicoli per lo scarico delle merci
nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli
per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita
segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori
analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Art. 159.
Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, commi 4 e 6, e 158, commi
1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel
rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.
3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o
pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro
fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso
l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.

Art. 160.
Sosta degli animali
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei
centri urbani il conducente deve vigilare affinche' gli animali in
sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre
perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni
fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli
animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente
illuminati. Fuori dei centri abitati e' vietata la sosta degli
animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.

Nota all'art. 160:
- Si riporta il testo dell'art. 672 del codice penale:
"Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali). -
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite
cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida
la custodia a persona inesperta, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stesso gli
animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque
senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca
o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita'
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in
pericolo l'incolumita' delle persone".
La fattispecie di cui al primo comma e' stata
depenalizzata e cosi' sanzionata dagli articoli 33, lettera
a), e 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di
depenalizzazione.
L'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante
norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e
17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
in tema di depenalizzazione, individua la prefettura come
destinataria del rapporto per la violazione prevista
dall'art. 672 sopratrascritto.

Art. 161.
Ingombro della carreggiata
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo,
per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al
fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori
della carreggiata o, se cio' non e' possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di
materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o
intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e
libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve
provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante
il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei,
nonche' informare l'ente proprietario della strada od un organo di
polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 162.
Segnalazione di veicolo fermo
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi quelli a trazione animale, i velocipedi, i
ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano
fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano
inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in
ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a
sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono
essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i
veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla
distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoche'
verticale in modo da garantirne la visibilita'.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile
di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a
presegnalare efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 163.
Convogli militari, cortei e simili
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle
forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e'
vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali
convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 164.
Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare
la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la
visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti
nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo; da non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne'
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art.
61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61,
comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente
fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna
parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione
anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili
difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli
altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale
deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale fluorescente e
retroriflettente, posti alle estremita' della sporgenza in modo da
risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al
modello approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e
riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione
di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta
sistemazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
constatazione della violazione. I documenti sono restituiti
all'avente diritto allorche' il carico sia stato sistemato in
conformita' delle presenti norme. Le modalita' della restituzione
sono fissate dal regolamento.

Art. 165.
Traino di veicoli in avaria
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per
incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un
altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli
stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo,
barra rigida od altro analogo attrezzo, purche' idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di
cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il
pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di
cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

Art. 166.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non puo' superare il
peso complessivo a pieno carico indicato nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva
a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle
ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.

Art. 167.
Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi
e sulle macchine operatrici
1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono
superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore
a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non
supera 1 t;
b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non
supera le 2 t;
c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non
supera le 3 t;
d) da lire cinquecentomila a lire due milioni, se l'eccedenza
supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 10
t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili
allorche' la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art.
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico
soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non
inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere
d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli adibiti al trasporto di con-
tainers di cui all'art. 10, comma 3, lettera e), possono circolare
con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la
cui complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque
per cento a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto
ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel
comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la
responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche'
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e'
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci
per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta
di circolazione, la continuazione del viaggio e' subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero
venga comunque superata la massa complessiva massima indicata
nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del
cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le
risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche' i
documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le
spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma
10 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.

Nota all'art. 167:
- Il testo dell'art. 2054 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2054 (Circolazione di veicoli) - Il conducente di
un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire
il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non
prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
sua volonta'.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
o da difetto di manutenzione del veicolo".
Con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2054, secondo comma,
sopratrascritto "limitatamente alla parte in cui nel caso
di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual
concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non
abbia riportato danni".

Art. 168.
Disciplina del trasporto su strada
dei materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali
pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati
all'accordo auropeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e succes-
sive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al
carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla
sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto
in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti
puo' altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari
per il trasporto di singole merci o classi di merci o classi di merci
pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al
secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al
carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per
autoveicoli, debbono a cio' essere abilitati; il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure appli-
cative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada
e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate
su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', possono essere classificate merci
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse
al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3
puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del
singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i
criteri e le modalita' da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si
applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al
recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del
trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a
pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di
circolazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le
condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a 8
mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A
tale violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione della carta di circolazione e della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti
del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno,
di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da
uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 10.

Art. 169.
Trasporto di persone, animali e oggetti
sui veicoli a motore
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia
liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la
guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del
veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di eta' inferiore a
dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e' vietato il trasporto di animali in numero superiore a tre e
comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la
guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici di
piccola taglia, anche in numero superiore, purche' custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se
installati in via permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un
carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta
di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a
quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma
del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le disposizioni suddette quando si tratti di
autovetture e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

Nota all'art. 169:
- Il testo dell'art. 38 della legge n. 320/1954
(Regolamento di polizia veterinaria) e' il seguente:
"Art. 38. - Il prefetto, prima di concedere
l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale
se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti
di cui al precedente articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le
operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la
propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente
attrezzata.
L'autorizzazione e' valevole per un anno".

Art. 170.
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore
a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue
le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo
stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di
trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da
conducente di ciclomotore minorenne, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per
trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli
a due ruote
1. E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei
trasporti:
a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote
e di motocicli;
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, anche se
muniti di carrozzino laterale, nonche' agli eventuali passeggeri,
questi ultimi anche se minorenni.
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Quando il mancato uso del casco riguarda un
minore, della violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione e' commessa da conducente minorenne, in luogo
della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del
veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 172.
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
1. Il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei
veicoli della categoria M1 classificati nell'art. 47, comma 2,
immatricolati a partire dal 1 gennaio 1978 hanno l'obbligo di
indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.
Tale obbligo sussiste anche per i passeggeri occupanti i posti
posteriori dei veicoli della categoria di cui sopra immatricolati a
decorrere dal 26 aprile 1990.
2. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza delle cinture di sicurezza e, in caso di inefficienza, a
sostituirle con altre, omologate per il tipo di veicolo nel quale
vanno installate.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con
conducente, durante il servizio nei centri abitati;
d) le persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a
centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un
documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dallo
ufficio medico-legale della unita' sanitaria locale e dallo ufficio
competente in base all'ordinamento interno;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso
delle cinture di sicurezza;
f) le donne in stato di gravidanza, sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
g) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati, regolarmente
riconosciuti, che effettuano scorte.
Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) la prescritta
attestazione o certificazione deve essere esibita su richiesta agli
organi di polizia di cui all'art. 12. Sono altresi' esentati
dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi
di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non
predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici.
4. I passeggeri fino a dodici anni di eta' possono occupare i posti
anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 classificati nell'art.
47, comma 2, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.
5. I passeggeri fino a quattro anni di eta' occupanti i posti
posteriori dei veicoli della categoria M1 devono essere trattenuti da
appositi sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono
trasportati piu' di due passeggeri di eta' fino a quattro anni, solo
quello di eta' inferiore deve essere trattenuto da appositi sistemi
di ritenuta, a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
6. La norma di cui al comma 5 non si applica ai passeggeri fino a
quattro anni di eta' che viaggiano su autovetture adibite al
trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio
da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei
centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti
ed aereoporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di
eta' devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le
normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta previsti per i passeggeri fino a dodici anni di eta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso
riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero,
se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla
sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola
il normale funzionamento, o la sostituisce con un tipo non omologato
per il veicolo nel quale e' installata, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o
sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le
proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali
per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e di
polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di
persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 174.
Durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone o cose
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di
cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere
esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i
servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 della presente
codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto
regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE
n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della
copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n.
3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentamila a lire centoventimila, salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i
documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e'
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di
persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione,
per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a
seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del
provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano
trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi
precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo
che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi
del comma 11, e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I
provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.

Note all'art. 174:
- Il regolamento n. 3820/85/CEE, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L370 del 31 dicembre 1985. Il testo dell'art. 14 del
citato regolamento e' il seguente:
"Art. 14 (Controllo e sanzioni). - 1. Per i trasporti
regolari di viaggiatori
- nazionali,
- internazionali, i cui capilinea sono situati ad una
distanza di 50 chilometri in linea d'aria da una frontiera
tra due stati membri ed il cui percorso di linea non supera
100 chilometri, a cui si applica il presente regolamento
l'impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un
registro di servizio.
2. Nel registro di servizio debbono risultare, per
ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonche'
l'orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli
altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilita'.
3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di
cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la
settimana in corso, la settimana precedente e la settimana
successiva.
4. Il registro deve essere firmato dal titolare
dell'impresa o da un suo delegato.
5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al
paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro
di servizio e di una copia dell'orario di servizio.
6. Il registro di servizio e' tenuto dall'impresa per un
anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce.
L'impresa deve dare al conducente interessato un estratto
del registro di servizio qualora questo lo richieda.
7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di
veicoli muniti di un apparecchio di controllo, utilizzato
conformemente al regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio,
del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada".

Art. 175.
Condizioni e limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e sulle altre aventi analoghe caratteristiche
strutturali, individuate con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a
150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato al Cubo) se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole, macchine operatrici o carrelli;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se
trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti
dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o
da essi autorizzati.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocita' per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i
poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono
essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse,
anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le
esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di
autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento
e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per
quelli appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato con
il Ministro della difesa.
6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta
per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di
emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e'
vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il
periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e'
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione,
svolgere attivita' di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero
attivita' commerciali con offerta di vendita agli utenti delle
autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra
pertinenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per
un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei
parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art.
159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei
veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo
possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei
centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali
operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente
proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze
armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f),
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
14. Chiunque viola le disposizioni dei commi 6 e 7, lettere a), b)
e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione
delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. Dalla detta violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da lire trentamila a
lire centoventimila.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si
applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico
nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Art. 176.
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di
cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita' se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla
corsia di marcia, nonche' di dare la precedenza ai veicoli in
circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154
il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di
emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o
non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di
soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire
dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e' vietato
sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a
malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo puo'
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 175, comma 11.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilita' limitata, devono sempre
essere tenute accese le luci di posizione, nonche' gli altri
dispositivi prescritti dall'art. 152.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il
veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola
d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato,
posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo
stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o
in ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo
diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per
file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi
in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente
incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni
esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo
le modalita' e le tariffe vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purche' muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre,
che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e'
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e'
calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per la classe del
suo veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine alla
stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle
stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonche' per la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi
atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del
pedaggio, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero
che non l'abbia superata con esito favorevole, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. E' sempre disposto il fermo
amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente,
proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.
Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli
svincoli, e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire unmilione.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e
d), e dei commi 2, 6 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
22. Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di
cui al comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei a ventiquattro mesi, secondo le disposizioni di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
due a sei mesi.

Art. 177.
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e'
consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Agli incroci regolati,
gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la
via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a
osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla
prima, appena udito il segnale acustico supplemetare di allarme, ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 178.
Documenti di viaggio per trasporti professionali
con veicoli non muniti di cronotachigrafo
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e
le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di
servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e
dell'ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non
osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento
ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e'
sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del
registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa
sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non
osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il
libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di
servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila per ciscun dipendente cui la
violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro
entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in
servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito
di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel
termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma
del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al
trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano
trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e delle revoca, di cui ai commi
7, 8 e 9, sono adottate dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni.

Art. 179.
Cronotachigrafo
1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento
CEE n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con
autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni. La sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei
sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della
sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con
il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno.
La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada
sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola
volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate
devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta
immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la
circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a
regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni.
Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione
non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data
di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu'
presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di
cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del
regolamento CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del
veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso. Il veicolo verra'
restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della
carta di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727,
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n.
727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del
titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarita' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

Art. 180.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione del veicolo;
b) il certificato di proprieta';
c) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo;
d) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida
di cui alla lettera c), nonche' un documento personale di
riconoscimento;
e) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di
guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi
di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o
la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione e quando trattasi di un
veicolo eccezionale o di trasporti eccezionali, ovvero quando il
veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con
se' la relativa autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione
professionale quando prescritto.
6. Il conducente di ciclomotori deve avere con se' il certificato
di conformita' del veicolo e un valido documento di riconoscimento
dal quale possa rilevarsi l'eta'.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la
sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.

Art. 181.
Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni
stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del
comma 8 dell'art. 180.

Art. 182.
Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due
lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le
manovre necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di eta', opportunamente assicurato con le idonee
attrezzature stabilite dal regolamento.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente possono essere
condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, da due conducenti. In
tal caso solo le stesse persone devono pedalare.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di
quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila. La sanzione e' da lire
cinquantamila a lire duecentomila quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.

Art. 183.
Circolazione dei veicoli a trazione animale
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non puo'
essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare
forti pendenze o per altre comprovate necessita', possono essere
trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel
comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
Nei centri abitati l'autorizzazione e' rilasciata in ogni caso dal
sindaco.
4. I veicoli trainati da piu' di tre animali devono avere due
conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.

Art. 184.
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il
controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e
pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le
strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i
conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla
parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
piu' di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui
al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non
dovranno ostacolare la visibilita' delle luci previste per il veicolo
a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali
quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano
fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero
superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo
che resti libera sulla sinistra almeno la meta' della carreggiata.
Sono, altresi', tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad
opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarita' della
circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 185.
Circolazione e sosta delle auto-caravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede
stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se
l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa
comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per
le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 e' esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, nonche' i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di
analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e
l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni
impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei
liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei
residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli
impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Art. 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel
corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento,
l'interessato e' considerato in stato di ebrezza ai fini della
applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il
conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.

Art. 187.
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
1. E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di
ebrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, possono provvedere
all'immediato accompagnamento del conducente presso il servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, di cui
all'art. 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per gli
accertamenti del caso. Lo stato di ebrezza sara' accertato con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del
referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto che ha rilasciato la patente di guida per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a
visita medica ai sensi dell'art. 119 e puo' disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito
dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine
indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 186.

Art. 188.
Circolazione e sosta dei veicoli
al servizio di persone invalide
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad
allestire e mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi
e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita' nel
medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma
del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di
tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo
determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone
diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.

Art. 189.
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia
stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni
intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie
generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi e' punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il
conducente che si sia dato alla fuga e' in ogni caso passibile di
arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite
e' punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a
lire duemilioni.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso
di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 190.
Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui
viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi
manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia
dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di
circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a
senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di
illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi dei
passaggi pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando
questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per se' o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori
degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a
distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo
sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate.
7. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o di persone
invalide possono circolare sulle parti della strada riservate ai
pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura e' vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi o manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni e' vietato
usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano
creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.

Art. 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.
I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui
ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la
precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che
transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia
vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o munita di bastone
bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o
di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla
situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.

Art. 192.
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi
all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in
uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro
documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione
stradale, devono avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi,
possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare
l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un
veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali
da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza,
tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro
servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei
segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e
le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il
personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia
stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la
progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 193.
Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un
quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita'
verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni
successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice
civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 193:
- Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge n.
689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "E'
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del
natante posto in circolazione senza essere coperto dalla
assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione".
- Il testo dell'art. 21, comma 1, della citata legge n.
689/1981 e' il seguente: "Quando e' accertata la violazione
del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e' sempre disposta la confisca del veicolo a motore
o del natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto
il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-
ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per
almeno sei mesi".
- Si riporta l'art. 1901, comma 2, del codice civile:
"Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza".

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Art. 194.
Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Nota all'art. 194:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.

Art. 195.
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentamila ed il limite massimo generale di lire quattro milioni.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo quando si
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi
dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma
3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite
massimo, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso
e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni
precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del
tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle
aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli
massimi di cui al comma 1.

Art. 196.
Principio di solidarieta'
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, e' obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e'
avvenuta contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario.
2. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza e' obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di
personalita' giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione o l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione stessa.

Art. 197.
Concorso di persone nella violazione
1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, per la quale
e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno
soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge
disponga diversamente.

Art. 198.
Piu' violazioni di norme
che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu'
grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o
limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola
violazione.

Art. 199.
Non trasmissibilita' dell'obbligazione
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 200.
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1. La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi
siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 201.
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di
riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si
tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta al soggetto
responsabile della circolazione di cui all'art. 97, comma 1, lettera
b). Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati
sia identificato successivamente, la notificazione puo' essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione.
2. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Qualora la
residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere
effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e'
obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri
soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12 o dei messi comunali, con le modalita' previste dal
codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le
notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte
alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta
di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito
presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.

Art. 202.
Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce la
sola sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con
se'.

Art. 203.
Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta
l'audizione personale. Con le stesse modalita' e' proposto il ricorso
di cui all'art. 214, comma 4.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1
e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonche' con ogni altro elemento utile
alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla
meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale.

Art. 204
Provvedimenti del prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
ritiene fondato l'accertamento emette, entro trenta giorni, ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento
ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nei trenta giorni, emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale
ne da' notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste
dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative
spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il
pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da'
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo
esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.

Art. 205.
Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato
risiede all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di
procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21
novembre 1991, n. 374, l'opposizione e' proposta innanzi al giudice
di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la
competenza del pretore quando, con la sanzione pecuniaria, sia stata
anche applicata una sanzione amministrativa accessoria.
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 e' regolato
dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

Art. 206.
Riscossione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata
dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della
commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli
sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo
accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o
dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Note all'art. 206:
- Per il testo dell'art. 22 della legge n. 689/1981 si
veda in nota all'art. 205.
- Il testo dell'art. 27 della medesima legge 689/1981 e'
il seguente:
"Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzioneprocede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle
imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di
finanza che lo da' in carico all'esattore per la
riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si pro-
cede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette".

Art. 207.
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente
trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma
riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
della facolta' prevista del pagamento di misura ridotta, ovvero alla
violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria, egli deve
versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari
alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta,
il trasgressore puo' fornire apposito documento fideiussorio che
garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della
cauzione o del rilascio del documento fideussorio e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono
versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione
della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare
l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di
Campione d'Italia.

Art. 208.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato,
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti dell'ente
Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta
per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x),
della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda
ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e
sulla sicurezza stradale (CIS), istituito con legge 30 dicembre 1988,
n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita'
di educazione stradale; alla Direzione generale della M.C.T.C. nella
misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per
studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi
da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni
di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono
devoluti alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento
della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art.
36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle
suindicate finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro
dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da
quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri
decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione
dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici.

Note all'art. 208:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera x), della legge
n. 190/1991 (Delega al Governo per la revisione delle
norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale) e' il seguente:
"1. Il codice della strada dovra' essere informato alle
esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) - w) (omissis);
x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei
proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato
da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per
la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita'
di educazione stradale; previsione che il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e
del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da
destinare alle suddette finalita'".
- La legge n. 556/1988 converte in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465,
recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione
di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

Art. 209.
Prescrizione
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689.

Nota all'art. 209:
- Il testo dell'art. 28 della citata legge 689/1981 (si
veda in nota all'art. 194) e' il seguente:
"Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile".

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 210.
Sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria
non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme
che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate
nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata
attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita';
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente
di guida.
3. Nei casi in cui e' prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche
l'intrasmissibilita' di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in
corso per la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del veicolo o
ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi.

Art. 211.
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
dei luoghi o di rimozione di opere abusive
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abu-
sive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale cosi'
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato
ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore
trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entita' delle opere da eseguire ed allo
stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso
di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta e' emanata dal prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio
o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua
sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della
strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne
avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di
estinzione del procedimento per adempimento della sanzione
accessoria. L'ordinanza e' comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui e'
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario della strada, da' facolta' a quest'ultimo di compiere
le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
6. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.

Art. 212.
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere
una determinata attivita'
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che
da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attivita', l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'art. 201. Il verbale cosi' redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le
circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni
dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta
il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione da' atto della sanzione
accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art.
650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve
essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del
trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-
ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attivita' continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore puo' successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta
istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato
il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attivita' sospesa
sia ripresa o continuata. Di cio' e' data comunicazione al prefetto.

Nota all'art. 212:
- Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale:
"Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti
dell'Autorita'). Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila".
L'ammenda originaria fino a lire duemila e' stata
aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12
luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale
e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della legge
24 novembre 1981, n. 689.

Art. 213.
Misura cautelare del sequestro
e sanzione accessoria della confisca amministrativa
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale
di contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il
veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le
modalita' previste dal regolamento. Di cio' si fa menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo e' posta
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita'
stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
Prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il
sequestro e' confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con
l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a
lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del
ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine
per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla
scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che
sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo puo' essere
venduto secondo le modalita' previste nel regolamento. Il prezzo di
vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa
non e' stata soddisfatta, nonche' delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo. Il residuo eventuale e' restituito all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della
vendita e' disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei
propri registri.

Art. 214.
Fermo amministrativo del veicolo
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia
che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la
circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di
custodia, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le
veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento
delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di
polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento
della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice viene
adottato il provvedimento di sospensione della carta di circolazione.
Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo
12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme
per eseguire detta sanzione accessoria.

Art. 215.
Sanzione accessoria della rimozione
o blocco del veicolo
1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa e'
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento
di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria e' indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti
all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento,
rimozione e custodia, con le modalita' previste dal regolamento di
esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del
codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo, questo
e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco e' effettuata a richiesta dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata la
rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere alienato o demolito
secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il prezzo delle stesse serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione,
di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito
all'avente diritto.

Art. 216.
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
di circolazione, della targa o della patente di guida
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e del certificato di proprieta', o di autorizzazioni o
licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero
della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente
all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed
inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del P.R.A. se
si tratta del certificato di proprieta', al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di
circolazione, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero
alla prefettura che l'ha emessa se si tratta della patente; per le
patenti rilasciate da uno Stato estero alla prefettura del luogo
della commessa violazione. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le
modalita' per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei
casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del
veicolo ai sensi dell'art. 214.
2. La restituzione del documento puo' essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma
1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di circolazione o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del
ricorso, la sanzione accessoria e' confermata. In caso di
declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende
alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento e' ritirato,
circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro di riferisce
e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 217.
Sanzione accessoria della sospensione
della carta di circolazione
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validita' della carta di
circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di
circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, nel
termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si
estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla
singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della
violazione commessa, all'entita' del danno apportato ed al pericolo
che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza e'
notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di
sospensione inizia dal giorno in cui il documento e' ritirato a norma
del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare puo' ottenerne la
restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. Della restituzione e' data comunicazione al prefetto
ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato puo'
proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito
con l'arresto da un mese ad otto mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.

Art. 218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, entro
cinque giorni dal ritiro, alla prefettura che l'ha rilasciata. Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di
sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella
singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della
violazione commessa ed alla entita' del danno apportato, nonche' al
pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza
e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa e'
iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal
giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo'
ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di
piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di
polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla
patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede
ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si
applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene
a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma
del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
5. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita'
della patente, circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad
otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente.

Art. 219.
Revoca della patente di guida
1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione
amministrativa della revoca della patente di guida, il provvedimento
di revoca e' emesso dal prefetto che l'ha rilasciata.
2. In tale ipotesi, l'organo, l'ufficio o comando, che accerta
l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la
sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni
successivi, comunicazione al prefetto indicato nel comma 1. Questi,
previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di
revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di
consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza
stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione
all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta
giorni successivi. Se il ricorso e' accolto, il provvedimento stesso
e' revocato e la patente e' restituita all'interessato; la
restituzione e' comunicata al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II
DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione I
Disposizioni generali in tema di reati
e relative sanzioni

Art. 220.
Accertamento e cognizione dei reati
previsti dal presente codice
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore e' tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal
cancelliere al prefetto e all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono
annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un
reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorita' giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha comunicato la notizia di reato, perche' si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente
titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data
della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

Art. 221.
Connessione obiettiva con un reato
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato e' anche competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilita'. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220.

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II
DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni penali

Art. 222.
Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente e' da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' da due mesi a un anno.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata
specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Art. 223.
Ritiro della patente in conseguenza
a ipotesi di reato
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente od organo
accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la
trasmette, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura
competente. Se il ritiro immediato non e' per qualsiasi ragione
possibile, il verbale di contestazione e' trasmesso senza indugio
alla prefettura competente.
2. Il prefetto, appena ricevuta la patente ai sensi del comma 1, ne
dispone, sentito il competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla
richiesta, la sospensione provvisoria della validita' fino al massimo
di un anno. Il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se la patente non
e' stata ritirata, il prefetto, appena ricevuto il verbale di
contestazione, emette l'ordinanza di sospensione provvisoria ed
ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, presso il proprio ufficio;
anche questo provvedimento e' iscritto e comunicato come sopra
disposto.
3. Il cancelliere del giudice che ha emanato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del codice di
procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto indicato nel comma 1.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al
comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di
giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei trenta giorni successivi. Il provvedimento del Ministro
e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e'
restituita all'interessato.

Art. 224.
Procedimento di applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente
sospesa, il prefetto, se e' previsto dal presente codice che da esso
consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata
stabilita dall'autorita' giudiziaria e ne da' comunicazione al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria e' costituita dalla
revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile,
adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge
per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di
condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente
all'intestatario. L'ordinanza di estinzione e' comunicata
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
Essa e' iscritta nella patente.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225.
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli
e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale
delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio
nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e
violazioni.

Art. 226.
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al
traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita'
anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi
allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti
dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione
generale della M.C.T.C., che e' tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati
nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle
strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di
massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o
tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non
percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero
dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in
concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali,
dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina
i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione,
l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituito
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai
veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l),
m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati
i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di
identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del
certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e
giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto; nell' archivio deve essere altresi' annotato il colore
originale del veicolo ed ogni successiva modificazione del colore
stesso.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed
aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita'
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. E' fatto obbligo alle case costruttrici di indicare il colore
del veicolo sulle dichiarazioni di conformita' o sui certificati di
origine; e' fatto obbligo ai proprietari dei veicoli o, ove ricorre
il caso, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato
dominio, ai locatari con facolta' di acquisto di segnalare
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
competente per territorio ogni successiva modificazione della
colorazione dei veicoli.
9. Chiunque omette di effettuare le segnalazioni di cui al comma 8
e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. In caso di omessa indicazione
del colore sulla dichiarazione di conformita' o sul certificato di
origine, l'immatricolazione del veicolo relativo non puo' essere
effettuata.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituita
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della
sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni
conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della
patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di
rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati
relativi alle infrazioni commesse alla guida di un determinato
veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la
circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e'
popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale
della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modali ta' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D.
della Direzione ge nerale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta
e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente
articolo.

Art. 227.
Servizio e dispositivi di monitoraggio
1. Sull'intero sistema viario devono essere installati dispositivi
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati
sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la
individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive
impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei
lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il
Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di
monitoraggio.

Art. 228.
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente
codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi
previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n.
870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di
motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi di cui al comma 1 rimane quella
prevista dagli articoli 16 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresi',
aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle
singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori
pubblici sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonche' per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del
suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente codice,
nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi
anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e
stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio,
distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art.
226.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli
importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi
relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-
amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo
quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di
concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in
merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della
circolazione.

Art. 229.
Attuazione di direttive comunitarie
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai
sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono
recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi da'lla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.

Nota all'art. 229:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 86/1989 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari) e' il seguente:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle
materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
legge, le direttive possono essere attuate mediante
regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui
all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle
modalita' della loro attuazoine o se si rende necessario
introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare
la autorita' pubbliche cui affidare le funzioni
amministrative inerenti alla applicazione della nuova
disciplina, la legge comunitaria detta le relative
disposizioni.
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima
dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e'
sottoposto al parere delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale
termine, i decreti sono emanati in mancanza di detto
parere.
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa
ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma
dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive
comporti;
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che
consentono, per materie particolari, il recepimento di
direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco
delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa".

Art. 230.
Educazione stradale
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della
circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti,
avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia,
nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore
della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivita'
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano
la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle
strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartententi ai corpi di polizia
municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette
istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza puo' prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni medesime.

Art. 231.
Abrogazione di norme precedentemente in vigore
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del
capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in
vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 12 giugno 1958, n. 126;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1ø giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 579;
- legge 13 luglio 1966, n. 615;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge
14 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n.
323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge
22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10
ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la
parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30
marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4
agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo
VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano,
comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio
1978, n. 27.

Note all'art. 231:
- La legge n. 27/1978 reca: "Modifiche al sistema
sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche".
- Il D.P.R. n. 156/1973 approva il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 232.
Decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente
codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i
diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3
della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei
mesi dalla loro emanazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in
vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233
a 239.

Art. 233.
Norme transitorie relative al titolo I
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 234.
Norme transitorie relative al titolo II
1. Per l'adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme
dell'articolo 23 e' fissato il termine di un anno decorrente
dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a tale data sono
consentiti i mezzi pubblicitari attualmente esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore
del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati
nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto
termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un
anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i
diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari
di autorizzazione o di concessione.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere adottati i piani di cui all'art. 36, commi 1, 2 e 3; entro sei
mesi devono essere emanate le direttive di cui al comma 6 dello
stesso articolo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice tutta
la segnaletica stradale deve essere adattata alle norme del presente
codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere
della segnaletica attualmente esistente.

Art. 235
Norme transitorie relative al titolo III

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I
del titolo III si applicano dal 1 ø luglio 1993.
2. Dalla data di cui al comma 1 devono essere attuate le
disposizioni di cui al capo II del titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III
(Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la
circolazione) si applicano ai veicoli la cui costruzione si inizia
dal 1ø luglio 1993. Per i veicoli gia' circolanti e per quelli che
siano in costruzione nel predetto termine e che vanno immessi in
circolazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, la circolazione e' ammessa con le caratteristiche costruttive
e con i dispositivi di equipaggiamento per essi stabiliti dalle
disposizioni gia' vigenti.
4. Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre
che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali
siano applicati immediatamente ovvero in un termine piu' breve, in
relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1ø
luglio 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di
circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle
formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli autoveicoli
e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli
articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal
1ø luglio 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in
corso, secondo le norme gia' vigenti, continuano e la carta di
circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validita'.
Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora
esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui
successivamente alla data suddetta; in tale momento la carta deve
essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione
si applica al certificato di proprieta'.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102
si applicano a partire dal 1ø luglio 1993. Fino a tale data le
targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle
norme gia' vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV del titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e
dalle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche
che alla loro costruzione ed omologazione, alla carta di
circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in
quanto compatibili le disposizioni del presente articolo.

Art. 236.
Norme transitorie relative al titolo IV
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano rilasciate successivamente alla scadenza di mesi sei dalla
entrata in vigore del presente codice. Le procedure in corso a quel
momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gia'
vigenti conservano la loro validita'. Parimenti conservano validita'
le patenti gia' rilasciate alla predetta data. Tale validita' dura
fino alla prima conferma di validita' o revisione che si effettua, ai
sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si
procedera', all'atto della conferma o della revisione, a conformare
la patente alle nuove norme.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in
vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle
disposizioni previgenti.

Art. 237.
Norme transitorie relative al titolo V
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad
osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e
di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni
previgenti.

Art. 238.
Norme transitorie relative al titolo VI
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1ø
gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in
vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal
presente codice alla competenza del giudice di pace.

Note all'art. 238:
- Per il titolo della legge n. 374/1991 si veda in nota
all'art. 205.

Art. 239.
Norme transitorie relative al titolo VII
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e
226 sono impiantati a partire da mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da
parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato
nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227
sono installati a partire dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in
vigore del presente codice e devono essere completati nei sei mesi
successivi.

Art. 240.
Entrata in vigore delle norme del presente codice
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1ø gennaio
1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
BERNINI, Ministro dei trasporti
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
MISASI, Ministro della pubblica
istruzione
GORIA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
CONTE, Ministro per i problemi
delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato