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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1ø febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi
delle aree urbane;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi generali
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della
mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 190/1991 reca: "Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale". Il testo dell'articolo 4, commi 2
e 3, della citata legge e' il seguente:
"2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro
sessanta giorni dalla assegnazione, indicando
specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi della legge di
delegazione.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni,
esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni delle commissioni permanenti, che deve essere
espresso entro trenta giorni dalla assegnazione".

Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e
di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta
devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazi. Per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Riguardo al loro uso e funzionalita' ai fini della circolazione,
nonche' per le esigenze di carattere amministrativo, le strade, come
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
"statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le
strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
"strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della
regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si
distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello
Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in
regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale
se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu'
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti. Sono comunali anche le strade che
congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni
tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio
intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice
le "strade vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art.
13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali sia ai
sensi del comma 2 che del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi
5, 6 e 7, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni
interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade
ai sensi del comma 2 e del comma 5. Le strade cosi' classificate sono
iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non presentano piu' le caratteristiche tecniche
suindicate o non rispondono piu' agli scopi funzionali sono
declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni,
secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel
comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Nota all'art. 2:
- Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".

Art. 3.
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE URBANA: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i
velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacita' motorie, nonche' per quelli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in
genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: e' il movimento, la fermata e la sosta dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprieta' stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada e' in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello
stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentano basse velocita' o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta'
stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre
parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a piu' strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade
ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della
strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia gialla o una
apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in
mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o piu' veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO: raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO: raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto
sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni,
in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in
attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.

Art. 4.
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della
giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5.
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire ai prefetti e
agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'art. 2. I prefetti, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, possono vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento
sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei
lavori pubblici puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i
relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza,
l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi
dal comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministro della difesa.

Art. 6.
Regolamentazione della circolazione
fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per
esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o
su tratti di esse.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve
o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e
nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne aperte all'uso pubblico e' riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di
circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformita' alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli
enti e le societa' interessati.
8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e
cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita'
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre
strade o tratti di strade la precedenza puo' essere stabilita con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sempre sulla base della
classificazione di cui all'art. 2, comma 2. La precedenza deve essere
resa nota con i prescritti segnali.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo', con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga
raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori
pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione e' commessa dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire due milioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonche'
della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila;
qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio finche' non spiri
il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e'
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente e' da due a sei mesi.

Art. 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell' ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi
di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate
al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle
direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree ur-
bane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a
servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita'
urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o
limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di
polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate
possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente
eccedenti a opere di viabilita'.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immedi-
ate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale urbana" e "zona a
traffico limitato", nonche' per quelle definite " A" dall'art. 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze
e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del sindaco,
ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della
giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, o circoli in senso contrario a quello
stabilito, o non osservi gli obblighi di precedenza o di arresto alle
intersezioni e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa
e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967 n. 765), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e' il seguente:
"Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate
zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A); si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un
ottavo) della superficie fondataria delle zone e nelle
quali la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la
edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densita' di cui alla precedente lettera B).
D) le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui - fermo restando il carattere
agricolo delle stesse - il frazionamento della proprieta'
richieda insediamenti da considerare come zone C).
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature
ed impianti di interesse generale".

Art. 8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico
automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo,
sentite le regioni e i comuni interessati, puo', con proprio decreto,
vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Art. 9.
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle
con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal
prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per
quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori
delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per
la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla
prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la
competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme tecnico-
sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo
del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un
tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei
trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi
competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per
le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano consentite
velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per mo-
tivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei lavori
pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla
stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita'
dell'organizzazionee degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze
della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel
presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a
cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.

Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969
(Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e'
il seguente:
"Art. 3. - Le gare e le competizioni sportive di
qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove
non possono essere autorizzate, anche se in circuiti
chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazioni per la responsabilita' civile ai sensi della
presente legge.
L'assicurazione deve coprire la responsabilita'
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni
arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi
adoperati".

Art. 10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
1. E' eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e
62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti
indivisibili eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza
della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di
circolazione e comunque in numero non superiore a tre unita', purche'
almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli
eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t
se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono
essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo
indivisibile.
3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico sporgente posteriormente meno di
3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma
limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
e) autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto
esclusivo di container, eccedenti le dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite nell'art. 62;
f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o
compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto
eccezionale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli di cui al comma 3, lettera d), quando
ancorche' per effetto del carico non eccedano in altezza di oltre 20
cm le dimensioni stabilite dall'art. 61 e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12 per cento le misure massime stabilite dallo stesso
articolo, con eccedenza anteriore e posteriore oppure soltanto
posteriore, e i veicoli di cui al comma 3, lettera e), quando non
eccedano in altezza, con il container, di oltre 30 cm le dimensioni
stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a
condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque
i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo
il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) ,
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o piu' assi: 56 t;
- cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per piu'
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della
polizia stradale; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della
circolazione lo consentano, la polizia stradale potra' autorizzare
l'impresa a servirsi di propri autoveicoli quale scorta, con le
modalita' stabilite dal regolamento.
10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita'
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
prescritte le opportune cautele e condizioni nei riguardi della
sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore
usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla
distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero
dei transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi'
essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalita' previste dal comma 17.
L'autorizzazione e' comunque subordinata al pagamento delle spese
relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di rafforzamento
necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e'
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli
articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la piu' vicina officina.
13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e' comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada.
18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei
trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con
uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza osservare le norme e le cautele stabilite
nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se'
l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il
viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, con la sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza
ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo
d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,
19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del
veicolo, nonche' al committente quando si tratta di trasporto
eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,
19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
quindici a sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a
che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve,
quando la sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione
costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo
sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente e' da uno a tre mesi.

Art. 11.
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul
traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i
centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresi', il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di
questi ultimi.

Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui
dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla
loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie
e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita'
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello
stabilito nel regolamento.

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base
della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio
architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per le
strade esistenti allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalita' di
cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle
strade esistenti.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il
Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validita' temporale riferita all'anno nonche' per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i
dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Art. 14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al
presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.

Art. 15.
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od
occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di
pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d)
, e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 16.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita'
nelle intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze
misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel
regolamento per ciascun tipo di strada;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in
relazione alla tipologia dei divieti indicati.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la
area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela-
tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprieta' stradale, una fascia di rispetto,
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di
piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18.
Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quel le
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita'
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al
doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di
strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e'
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione stessa e
le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformita' ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza
della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 19.
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri
a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonche'
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute
pubblica o la regolarita' della circolazione stradale, e' stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 20.
Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni
tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo
E) ed F) l'occupazione della sede stradale puo' essere autorizzata a
condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il
traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche
a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo'
essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro
larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18,
comma 2.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 21.
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente
autorita' di cui all'artico'lo 26 e' vietato eseguire opere o
depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e
loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle
aree di visibilita'.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita' della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei
veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai
mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilita' della visibilita' sia di giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari per
la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento dei
lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 22.
Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di
strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gia'
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario puo'
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalita' di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei
casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi stessi e
ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto
stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano
requisiti di sicurezza e fluidita' per la circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o
la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e
strade parallele, anche se le stesse, interessando piu' proprieta',
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione
del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli
accessi e delle diramazioni, nonche' le condizioni tecniche e
amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a
base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli sfalsati, nonche' lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e
del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 23.
Pubblicita' sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresi', vietati i cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le
pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole
di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie
luminose o rifrangenti e' consentita nei limiti e alle condizioni
stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimita' di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o
di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, e' vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo
le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada e' statale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti
alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la
pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se
autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita'
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di
rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e
forma di pubblicita', secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita' di entrare nel
fondo altrui, la rimozione non puo' avvenire se non dopo quindici
giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada
al terzo.

Art. 24.
Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e
pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalita'
fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono essere
affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le
condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorita' pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in
tale provvedimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a
sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attivita' esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal
pagamento della somma indicata nel comma 7.

Art. 25.
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e
relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti,
serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che
possono comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di cui
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione
dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di
pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di
cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso
della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione
o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivita' fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle
relative convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al Ministero
dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo
sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le
strade in concessione si provvede in conformita' alle relative
convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di abitati con popolazione inferiore a
diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e'
di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo
attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei
trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario
della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il
Ministro della difesa.

Art. 27.
Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o
autostrade statali, sono presentate al competente ufficio
dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione
non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma
1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica
e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo
alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione
o per l'uso concesso, nonche' la durata, che non potra' comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o
modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della
strada in annualita' ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore
economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo puo' chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze
per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve
tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il
relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che e' tenuto a
presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti
indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della
presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 28.
Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie,
di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi
dI fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade,
hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della' strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione competente.
2. Qualora per le esigenze della viabilita' si renda necessario
rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 la
spesa relativa e' a carico del concessionario e i relativi lavori
devono essere eseguiti entro i termini prescritti dall'ente
proprietario della strada a pena dell'esecuzione d'ufficio; a questa
procede l'ente proprietario della strada, addebitando al
concessionario le spese sostenute. In caso di ritardo il
concessionario e' tenuto a risarcire i danni derivati dal ritardo e a
corrispondere le eventuali penali fissate dall'ente stesso.

Art. 29.
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi
in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e
di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilita' dalla distanza e dalla angolazione
necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le
strade devono essere conservati in modo da non compromettere
l'incolumita' pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle
relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica
incolumita', il prefetto, sentito l'ente proprietario o
concessionario, puo' ordinare la demolizione o il consolidamento a
spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorita'
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o
al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed
a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei
fondi stessi; se hanno per scopo la stabilita' o la conservazione
delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione e' a carico
dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e' fatto con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi
con decreto del presidente della regione, su proposta del competente
ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di
tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di
cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Art. 31.
Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle
strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresi' realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.

Art. 32.
Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in
difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese
necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli
eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari
per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresi',
eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo
che le acque non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al
corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali,
sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai
medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento
delle finalita' di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative
spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati
nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente
dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 33.
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimita'
del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque
sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle
fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e
degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in localita' soggette a servitu'
militari per le quali si ravvisa l'opportunita' di provvedere
diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le prescrizioni sopra indicate e' obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed e' a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E', altresi', a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo e' a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.

Art. 34.
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera
per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla
tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali,
maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle
strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se
non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a
carico del proprietario.

Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n.
27/1978 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di
tasse automobilistiche), aggiunto dall'art. 5,
quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e' il seguente: "Per i veicoli e gli autoscafi
iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia
effettuato entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito, si applica a carico del proprietario del
veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci per cento
dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafao
cui il pagamento si riferisce. La sopratassa e' elevata al
20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo
mese successivo alla scadenza del termine stabilito.
Qualora il versamento sia effettuato successivamente la
sopratassa e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso
di insufficiente pagamento le predette sopratasse sono
dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo
delle sopratasse non puo' essere inferiore a lire
cinquemila".

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA
DELLE STRADE
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35.
Competenze
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' competente ad impartire
direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli
aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo uso militare, in ordine alle quali e' competente il comando
militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti
dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad adeguare con
propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente
codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad
adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che e' posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono de-
mandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui
al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.

Art. 36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico
per la viabilita' extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico veicolare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni
con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo
o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei
lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, entro il termine di cui al comma 1,
all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana di
propria competenza. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi
dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione
del piano urbano del traffico veicolare delle aree, indicate all'art.
17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana.
4. Il piano urbano del traffico veicolare e' finalizzato ad
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed
atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo
le priorita' e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano
urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonche' di verifica del rallentamento della velocita' e di
dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai
flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento
e' tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione
alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione del piano urbano del traffico veicolare deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico
veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l