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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n.108
Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

GU n. 39 del 17-02-1992 - Supplemento Ordinario n. 31

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/109/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita';
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori
alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla
lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".

Art. 2.
1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2- bis . - 1. E' vietato produrre, detenere per vendere,
porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di
prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:
a) di piombo, di zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per
cento di piombo;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di
sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o
smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per
cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu'
di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.
2. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma
1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente
disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma
dell'articolo 3.
3. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono
puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire
cinquemilioni a lire quindicimilioni".

Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli
oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di
cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti
debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni
di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma,
di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio
inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata
valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo
1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre
1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1' giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai
decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti
destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto
con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei
decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto
sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni".

Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a
contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della
loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni:
a) la dicitura 'per alimenti' ovvero 'puo' venire a contatto
con gli alimenti' oppure una menzione specifica circa il loro uso,
quale 'macchina per caffe'', 'bottiglia per vino', 'cucchiaio per
minestra' oppure il simbolo di cui all'allegato 2;
b) le condizioni particolari che devono essere osservate al
momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano
necessarie;
c) il nome e la ragione sociale o il marchio depositato e
l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del trasformatore o
di un venditore stabilito nella Comunita'.
2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in
modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:
a) al momento della vendita al consumatore finale: sui
materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette
appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti,
posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le
indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte
sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di
fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano
essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di
etichetta;
b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al
consumatore finale: sui documenti di accompagnamento, oppure sulle
etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti
stessi.
3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono
obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro
stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari.
4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
riservate ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di
fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo
comma, nonche' a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3.
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse
dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti
la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la
dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio
pubblico di analisi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno
riportate in lingua italiana a meno che l'informazione
dell'acquirente non sia altrimenti garantita.
8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate,
oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue.
9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni".

Art. 5.
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5- bis . - 1. L'utilizzazione in sede industriale o
commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari e' subordinata all'accertamento
della loro conformita' alle norme del presente decreto nonche' della
idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di
conformita' di cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado
di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il
fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.
3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
"Art. 5- ter - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentito
il Consiglio superiore di sanita', puo' essere autorizzato nel
territorio italiano l'uso di una sostanza non prevista negli elenchi
positivi delle sostanze autorizzate dalle Comunita' europee, a
condizione che sia accertato che, in condizioni di impiego normale e
prevedibile, i materiali e gli oggetti fabbricati con la sostanza
medesima non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantita'
tale da rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare
una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
o una alterazione dei loro caratteri organolettici.
2. L'autorizzazione ha durata biennale.
3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza
autorizzata ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di controlli e di etichettatura. I
materiali e gli oggetti cosi' fabbricati non ancora venuti a contatto
con i prodotti alimentari devono altresi' riportare, all'atto della
loro immissione in commercio, le indicazioni specifiche prescritte
nell'autorizzazione.
4. Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di
decorrenza, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione delle
Comunita' europee il testo di ogni autorizzazione rilasciata, e puo'
chiedere, prima della scadenza del biennio di validita'
dell'autorizzazione, alla Commissione delle Comunita' europee la
iscrizione della sostanza medesima nell'elenco di quelle di cui e'
consentito l'impiego".

Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO I

Materie plastiche, compresi vernici e rivestimenti
Cellulosa rigenerata
Elastomeri e gomma naturale
Carte e cartoni
Ceramiche
Vetro
Metalli e leghe
Legno, compreso il sughero
Prodotti tessili
Cere di paraffina e cere microcristalline

ALLEGATO II


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato