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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109
Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e
89/396/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernenti la
etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonche' le diciture o
marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Campo di applicazione
1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonche' la loro
presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal
presente decreto.
2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni,
dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli
che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente
sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto
medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli
articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto
alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita
destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle
collettivita', costituita da un prodotto alimentare e
dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in
vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza
che la confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla
loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita
costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e'
stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli
ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in
seguito "collettivita'".
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non
avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche
se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo
frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono
considerate involucro o imballaggio.

Art. 2.
P u b b l i c i t a'
1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle
caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla
identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla
durabilita', sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di
ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.
2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque
minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione
particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al
prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane
ne' accennare a tali proprieta' che non possiede; non devono,
inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

Art. 3.
Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti
alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare
le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati
in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti
molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di
scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la
sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella Comunita' economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande
aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di
appartenenza del prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia
necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della
natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui
l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la
provenienza del prodotto.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in
lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel
caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e'
consentito riportare le menzioni originarie.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di
cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei
prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita
al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme
metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi
di etichettatura.
5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo
stabilimento.

Art. 4.
Denominazione di vendita
1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la
denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il
prodotto stesso ovvero il nome consacrato da usi e consuetudini
ovvero una descrizione del prodotto accompagnata, se necessario, da
informazioni sulla sua natura e utilizzazione, in modo da consentire
all'acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe
essere confuso.
2. La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da
marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di
fantasia.
3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa
allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al
trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere,
concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di
tale indicazione puo' creare confusione nell'acquirente.
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e'
in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura
"irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".
5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione
degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.

Art. 5.
I n g r e d i e n t i
1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli
additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un
prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in
forma modificata.
2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome
specifico; tuttavia:
a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie
elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un
altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome
di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie
elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della
loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero
CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piu' categorie, deve essere
indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che
esso svolge nel prodotto finito.
3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione di
tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso
decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere
preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola
"ingrediente".
4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati
nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua
aggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per
cento del prodotto finito.
5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto
alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del
prodotto finito la quantita' degli altri ingredienti adoperati al
momento della loro utilizzazione.
6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o
disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione,
l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al loro peso prima
della concentrazione o della disidratazione con la denominazione
originaria.
7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi
dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere
elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto
ricostituito, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una
indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero
"ingredienti del prodotto pronto per il consumo".
8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo
di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli
ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purche' la loro
elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione
variabile".
9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui
nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante,
gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche'
la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in
proporzione variabile".
10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di
carne, devono essere indicate con il nome della specie animale.
11. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli
ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche
o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purche' sia
immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.
12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del
prodotto finito;
b) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale
l'elenco degli ingredienti non e' prescritto;
c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo
di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente
composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non
superiore al tenore iniziale.
13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non e'
obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme
specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti,
tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del
trattamento.

Art. 6.
Designazione degli aromi
1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con
una indicazione piu' specifica oppure con una descrizione dell'aroma.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un
significato sensibilmente equivalente puo' essere utilizzato soltanto
per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente
sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.
3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla
natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il
termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un
significato equivalente puo' essere utilizzato soltanto se la parte
aromatizzante e' stata isolata mediante opportuni processi fisici o
enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di
preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoche'
unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di
aromi considerata.

Art. 7.
Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti
1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento
di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi
successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare e'
dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu'
ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna
funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti
ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22
della legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si
intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente
alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella
trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro
ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in
fase di lavorazione o trasformazione e che puo' dar luogo alla
presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di
tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione
che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non
abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie,
come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le
sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore.
2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto
disposto da norme specifiche;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non
siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito
trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi,
nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai
costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di
microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso
l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i
formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale
caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei
vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre
con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da
un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri
ingredienti.
3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta:
a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di fabbricazione
unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale
di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente
consumato;
c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico e per
l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il contenuto
alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto
previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica
agli additivi.

Art. 8.
Ingrediente caratterizzante evidenziato
1. Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in
rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la
presenza o il limitato tenore di uno o piu' ingredienti essenziali
per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di
quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata,
secondo i casi, la quantita' minima o massima di utilizzazione di
tali ingredienti, espressa in percentuale.
2. Il comma 1 non si applica nel caso di:
a) ingredienti la cui quantita' d'impiego e' fissata da norme
specifiche;
b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente
dall'ingrediente evidenziato;
c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti.
3. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in
prossimita' immediata della denominazione di vendita del prodotto
alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in
questione.

Art. 9.
Q u a n t i t a'
1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che
esso contiene al netto della tara.
2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita
all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve
essere espressa in unita' di volume per i prodotti liquidi ed in
unita' di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il
litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli
altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da
norme specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi
individuali contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto,
l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando il numero totale
dei preimballaggi individuali e la quantita' nominale di ciascuno di
essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando
il numero totale dei preimballaggi individuali puo' essere visto
chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantita'
contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo' essere
chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o
piu' preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di
vendita, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando la
quantita' totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali.
Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers,
biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di
zucchero e' sufficiente l'indicazione della quantita' totale.
7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un
liquido di governo, deve essere indicata anche la quantita' di
prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti
prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano
congelati o surgelati, purche' il liquido sia soltanto accessorio
rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non
sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre
sostanze o materie edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di
frutta e di ortaggi.
8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo;
qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve
essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero
indicato sull'imballaggio stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia superiore a
30 g;
c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g o 5 ml,
salvo per le spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono
essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare
l'indicazione della quantita' netta al momento in cui sono esposti
per la vendita al consumatore.
10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono previste
gamme di quantita' a volume, puo' essere espressa utilizzando il solo
volume.

Art. 10.
Termine minimo di conservazione e data di scadenza
1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale
il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in
adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la
dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data
oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa
figura.
2. La data di scadenza e' la data entro la quale il prodotto
alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da
consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del
punto della confezione in cui essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine,
del giorno, del mese e dell'anno.
4. La data puo' essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti
alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti
alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto
mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del
prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del
prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi
in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme
specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate
dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare
riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di
validita' e' stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di
qualsiasi altra data non e' richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non
siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito
trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti
analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti,
i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi
dall'uva nonche' delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93,
2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10%
in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le
bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacita'
superiore a 5 litri destinati alle collettivita';
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per
loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive
alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in
zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di
scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla
confezione.

Art. 11.
Sede dello stabilimento
1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e
di confezionamento o di solo confezionamento puo' essere omessa nel
caso di:
a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un
unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o
sociale;
b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali
in Italia;
c) prodotti destinati ad altri Paesi.
2. Nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, e'
consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purche'
quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro
segno.
3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla
vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o
la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante
o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere
completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che
ne agevoli la localizzazione.

Art. 12.
Titolo alcolometrico
1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo e' il numero di
parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 ›C contenuta in
100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.
2. Il titolo alcolometrico volumico e' espresso dal simbolo "%
vol", preceduto dal numero corrispondente che puo' comprendere solo
un decimale; puo' essere preceduto dal termine "alcool" o dalla sua
abbreviazione "alc.".
3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in
piu' o in meno, espresse in valori assoluti:
a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico
non superiore a 5,5%, nonche' per le bevande della NC 2206 00 93 e
2206 00 99 ricavate dall'uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico
superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute
da frutta diversa dall'uva nonche' per le bevande della NC 2206 00 91
ricavate dall'uva e le bevande a base di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante
in macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle
lettere a), b) e c).
4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio
delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la
determinazione del titolo alcolometrico.
5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai
vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti
comunitari.

Art. 13.
L o t t o
1. Per lotto si intende un insieme di unita' di vendita di una
derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in
circostanze praticamente identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita
qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del
prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunita'
economica europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita';
esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera
"L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto
dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del
lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta
appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del
lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui
relativi documenti commerciali di vendita.
6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di
scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa
figuri sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda
agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di
condizionamento o di imballaggio,
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema
operativo di preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per i
prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al
consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su
richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro
vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande
abbia una superficie inferiore a 10 cm(Elevato al Quadrato).
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date
qualora espresse con la menzione del giorno, del mese e dell'anno
nonche' la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto
del comma 1.
8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme
comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' con proprio decreto stabilire le modalita' di
indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di
prodotti alimentari.

Art. 14.
Modalita' di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti
preconfezionati
1. La denominazione di vendita, la quantita', il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza nonche' il titolo alcolometrico
volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno
1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e
sulle quali e' impressa in modo indelebile una delle indicazioni
riportate al comma 1.
3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere
riutilizzate e sulle quali e' riportata in modo indelebile una
dicitura e, pertanto, non recano ne' etichetta ne' anello ne'
fascetta nonche' nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui
superficie piana piu' grande e' inferiore a 10 cm(Elevato al
Quadrato) sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la
denominazione di vendita, la quantita' e la data; in tale caso non si
applica la disposizione di cui al comma 1.
4. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare
sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata
al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono
essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in
alcun modo essere dissimulate o deformate.
5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al
consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita
al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 possono
figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti
prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti
cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato
prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo
quanto previsto al comma 7.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai
prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita' per
esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati.
7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai
sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di
cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche
sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per
la commercializzazione.

Art. 15.
Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura
1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita
attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono
riportare le indicazioni di cui all'art. 3.
2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non
preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a
preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere
riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di
cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonche' il nome o
ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione
dell'impianto.
3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Art. 16.
Vendita dei prodotti sfusi
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente
venduti previo frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato
ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui
sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e
b);
b) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari molto
deperibili, ove necessario;
c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche
con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580;
d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande
con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco
degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito
cartello tenuto ben in vista.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti
di gelateria.
5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni
alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti puo' essere
riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi
bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei
banchi di esposizione dei prodotti alimentari.
6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2
possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.
7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui
al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a
fianco dello stesso.
8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la
vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono
figurare anche solo sui documenti commerciali.

Art. 17.
Prodotti non destinati al consumatore
1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli
utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni
nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare
le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate
sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una
etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

Art. 18.
S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni,
detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle
norme del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 2 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire
trentasei milioni.
3. L'importo relativo alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve
essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI

Art. 19.
B i r r a
1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata
al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e
non superiore a 8.
2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e'
riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non
inferiore a 5 e non superiore a 11.
3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado
saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto puo' essere
denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in volume e'
superiore a 13 e "birra doppio malto" se il grado saccarometrico in
volume e' superiore a 15.".

Art. 20.
B u r r o
1. L'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere
posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri
ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.".

Art. 21.
C a m o m i l l a
1. L'art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 5. - 1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle
caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.".
2. L'art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6. - 1. La camomilla puo' essere venduta al consumatore
solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.
2. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo
dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata.
3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi
macinati puo' essere posto in commercio solo con la denominazione:
'camomilla macinata industriale'.".

Art. 22.
Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari
1. L'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6. - 1. E' denominata 'farina di grano tenero' il prodotto
ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano
tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.".
2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di
alimenti surgelati l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. E' denominato 'pane' il prodotto ottenuto dalla
cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata,
preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza
aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non,
deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' in
imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di
pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra
equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere
consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di
cottura.".
3. Al comma primo dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n.
580, le parole: "Il contenuto in acqua del pane" sono sostituite da:
"Il contenuto in acqua del pane a cottura completa".

Art. 23.
Formaggi freschi a pasta filata
1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per
il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali
fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita
solo se appositamente preconfezionati all'origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei
caseifici di produzione preincartati.
3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono
essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalita' previste
dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari:
a) denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto
contenuto in liquido di governo, la quantita' di prodotto
sgocciolato;
d) la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede
del fabbricante nonche' la sede dello stabilimento; per i prodotti
provenienti dagli altri Paesi puo' essere riportato, in sostituzione
del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del
confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunita'
economica europea;
f) le modalita' di conservazione;
g) la dicitura di identificazione del lotto;
h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione
di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa
l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per
le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si
rendano necessari le indicazioni anzidette.".

Art. 24.
Margarina e grassi idrogenati
1. L'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - 1. La margarina ed i grassi idrogenati alimentari
destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi
preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in
involucri sigillati.".

Art. 25.
Miele
1. L'art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753,
introdotto dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e'
sostituito dal seguente:
"5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria,
commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione
comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria,
oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, comma 1.".
2. L'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato
dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6. - 1. Il miele destinato al consumatore deve essere
confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione 'miele', per il prodotto definito al primo
comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste
ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di
estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo', il 'miele con
pezzi di favo', il 'miele per pasticceria', il 'miele per
l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come
tali;
b) la quantita' netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea;
d) la dicitura di identificazione del lotto.
2. La denominazione di vendita puo' essere completata da:
a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale,
millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale
origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-
chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il
prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
c) l'indicazione 'vergine integrale' qualora non sia stato
sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga
le caratteristiche stabilite col decreto di cui all'art. 7.
3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti
di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia
commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1,
lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di
vendita.
4. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce le modalita' per la tenuta di un
registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele
di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale,
qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a
10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un
registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto
miele.
5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono
figurare in lingua italiana.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente
articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.".

Art. 26. (1)
Olio di oliva e di semi
1. L'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi
commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in
vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente
chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica quando venga
trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e
dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi
commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati
esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in
litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.".
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, comma primo, ottavo e nono della legge 27
gennaio 1968, n. 35;
b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive
modificazioni;
c) l'art. 70 del regio decreto 1' luglio 1926, n. 1361.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
1. L'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi
commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in
vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente
chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 (( non )) si applica
quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del
produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi
commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati
esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in
litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.".
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, comma primo, (( 8 e 9 )) della legge 27
gennaio 1968, n. 35;
b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive
modificazioni;
c) l'art. 70 del regio decreto 1' luglio 1926, n. 1361.

Art. 27.
Pomodori pelati e concentrati di pomodoro
1. Gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati.
2. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile
1975, n. 428, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I contenitori dei prodotti di cui al presente
decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle
menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la
sede legale del fabbricante;
b) la sede dello stabilimento;
c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o
litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul
dispositivo di chiusura.
2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e' consentito l'uso di una sigla per
l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per
l'indicazione di cui alla lettera b).
3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al
Ministero della sanita', al Ministero dell'agricoltura e foreste
nonche' all'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
prodotti destinati all'esportazione.".

Art. 28.
R i s o
1. L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto
dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e
successiva operazione di raffinatura.
2. E' tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il
prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non
rispondente alla definizione di cui al comma 1 purche' sia
accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al
particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso
parboilet, riso soffiato".
2. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo
1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente:
"Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in
imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle
norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere
indicata la varieta' e puo' essere indicato il gruppo di
appartenenza".
3. I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 2, della legge 18
marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' determinata la denominazione delle varieta' di
risone e delle corrispondenti varieta' di riso, che formano parte
integrante della denominazione di vendita.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le
caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle
tolleranze consentite e dei relativi limiti.
Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le
indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente
pubblicato entro il 30 novembre".
4. Il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7 della legge 18 marzo
1958, n. 325, sono abrogati.

Art. 29.
Norme finali
1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari
destinati ad altri Paesi.
2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1982, n. 322, nonche' tutte le disposizioni in materia di
etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti
alimentari e relative modalita', diverse o
incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione
di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di
attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di
prodotti.
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate
o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro della sanita'.

Art. 30.
Norme transitorie
1. E' consentita fino al 30 giugno 1992 l'etichettatura dei
prodotti alimentari in conformita' alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, o alle norme
concernenti singole categorie di prodotti alimentari, salvo quanto
espressamente previsto dai regolamenti comunitari relativi a singole
categorie di prodotti.
2. E' altresi' consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le
sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformita' alle
disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da
ultimo dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente
la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari.
3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2
possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
GORIA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO I
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE RIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UN ALTRO
PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA
PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO
Definizione Designazione
-- --
Oli raffinati diversi "Olio", completata:
dall'olio d'oliva - o dall'aggettivo qualificativo
"vegetale" o "animale" a seconda
dei casi;
- o dall'indicazione dell'origine
specifica vegetale od animale
Inoltre nel caso di olio
idrogenato la menzione di cui
sopra deve essere accompagnata
dall'attributo "idrogenato".
Grassi raffinati "Grasso", completata:
- o dall'aggettivo qualificativo
"vegetale" o "animale" a seconda
dei casi;
- o dall'indicazione dell'origine
specifica vegetale od animale
Miscele di farine "Farina" seguita dall'enumerazione
provenienti da due o delle specie di cereali da cui
piu' specie di cereali proviene, in ordine decrescente
di peso
Amidi e fecole naturali e Amido, fecola
amidi e fecole modificati
per via fisica o enzimatica
Qualsiasi specie di pesce Pesce
quando il pesce costituisce
un ingrediente di un altro
prodotto alimentare, purche'
la denominazione e la
presentazione di quest'ultimo
non facciano riferimento ad
una precisa specie di pesce
e sempreche' gli ingredienti
di cui trattasi abbiano un
valore quantitativo secondario
rispetto agli altri ingredienti
Qualsiasi specie di carne Carni di volatili
di volatile quando detta
carne costituisce un
ingrediente di un altro
prodotto alimentare,
purche' la denominazione
e la presentazione di
questo ultimo non facciano
riferimento ad una precisa
specie di carne di volatile
Qualsiasi specie di brodo Brodo di carne
ottenuto esclusivamente
dalla cottura di carni
Qualsiasi specie di Formaggio
formaggio quando il
formaggio o una miscela
di formaggio costituisce
un ingrediente di un altro
prodotto alimentare,
purche' la denominazione
e la presentazione di
quest'ultimo non facciano
riferimento ad una precisa
specie di formaggio
Tutte le spezie e loro Spezia(e) o miscele di spezie
estratti, che non superano
il 2% in peso del prodotto
Tutte le piante o parti di Piante aromatiche
piante aromatiche che non
superano il 2% in peso del
prodotto
Qualsiasi preparazione di Gomma base
gomma utilizzata nella
fabbricazione della gomma
base per le gomme da masticare
Pangrattato di qualsiasi Pangrattato
origine
Qualsiasi categoria di Zucchero
saccarosio
Destrosio anidro o monoidrato Destrosio
Caseinati di qualsiasi natura Caseinati
Burro di cacao di pressione, Burro di cacao
di torsione o raffinato
Tutta la frutta candita che Frutta candita
non supera il 10% in peso
del prodotto finito
Tutti gli ortaggi che non Ortaggi misti
superano il 10% del peso
netto sgocciolato del
prodotto finito
Miscela di succhi di Succo di agrumi
agrumi nelle bevande
analcoliche
Tutti i cereali non maltati Cereali non maltati
utilizzati nella fabbrica-
zione della birra
Tutte le proteine vegetali Proteine vegetali

ALLEGATO II
CATEGORIE D'INGREDIENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI
CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL RISPETTIVO NOME
SPECIFICO O DAL NUMERO CEE
Colorante
Conservante
Antiossidante
Emulsionante
Addensante
Gelificante
Stabilizzante
Esaltatore di sapidita'
Acidificante
Correttore di acidita'
Antiagglomerante
Amido modificato (1)
Edulcorante artificiale
Polvere lievitante
Antischiumogeno
Agente di rivestimento
Sali di fusione (2)
Agente di trattamento della farina
------------
(1) L'indicazione del nome specifico o del numero CEE non e'
richiesta.
(2) Soltanto per i formaggi fusi ed i prodotti a base di formaggio
fuso.