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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.115
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

GU n. 92 del 20-4-1995

note:
Entrata in vigore del decreto: 5/5/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanita';

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:

a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;

b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Art. 3.
Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.

4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non e' sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.

5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, e' tenuto:

a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;

b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorita' competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.

6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalita' previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

Art. 4.
Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e' commercializzato.

2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.

3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonche' al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorita' competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 5.
Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art.

6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalita' definite dalla conferenza medesima.

Art. 6.
C o n t r o l l i

1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.

2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purche' accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravita' del rischio, a:

a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare;

e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;

g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;

h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;

i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformita' alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformita', la pericolosita' del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora cio' sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.

6. Per armonizzare l'attivita' di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvedera', nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attivita' di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.

7. Il Ministero della sanita', ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumita' pubblica.

Art. 7.
Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con l'indicazione del termine e della autorita' cui e' possibile ricorrere.

2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumita', prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorita' competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.

Art. 8.
Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. La notifica di cui al comma 1 non e' necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.

3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumita' allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell'ambito degli interventi di competenza.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica immediatamente all'amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d'urgenza previsto nell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.

Art. 9.
Responsabilita' del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.

Art. 10.
S a n z i o n i

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma 3, lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995

SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FANTOZZI, Ministro delle finanze
GUZZANTI, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993. L'art. 43 cosi' recita:

"Art. 43 (Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 92/59/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalita' per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformita' dei prodotti agli obblighi di sicurezza sara' assegnato ad organi che gia' presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni;

detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonche' l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumita';

e) sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva".

- La direttiva n. 92/59/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992.

Nota all'art. 1:

- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, reca attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Nota all'art. 7:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 7 cosi' recita:

"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".

Nota all'art. 8:

- Per la direttiva n. 92/59/CEE vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, reca attuazione della direttiva n. 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

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