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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1› marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di
assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanita', di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale)
e' il seguente:
"1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del
presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino del sistema previdenziale dei lavoratori
dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti
quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il
rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e
di garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38
della Costituzione e ferma restando la pluralita' degli
organismi assicurativi, trattamenti pensionistici
obbligatori omogenei, nonche' di favorire la costituzione,
su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a)-u) (omissis);
v) previsione di piu' elevati livelli di copertura
previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate
secondo criteri di flessibilita' e diversificazione per
categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
o individuale, con garanzia di autonomia e separazione
contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o
convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli
organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'art. 1
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' alle imprese
assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui
alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e ad
operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi
di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo interno di rappresentanti
dei soggetti che concorrono al finanziamento delle
gestioni, prevedendosi la possibilita' di concessione di
agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi
stabiliti dall'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
408".

Art. 2.
D e s t i n a t a r i
1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici,
identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza
alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per
categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o
diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi
professionisti, anche organizzati per aree professionali e per
territorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente
forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento
finanziario garantito;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello
del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.

Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in
mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo
decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2,
comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la
quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita'
di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale.

Note all'art. 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il titolo III (Contrattazione collettiva e
rappresentativita' sindacale) del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, contiene i seguenti articoli:
"Art. 45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione
collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su
tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con
esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti
normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti
settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere
modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia
di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse
regionale. Fino a quando non sia stata costituita
l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata e'
finalizzata al contemperamento tra le esigenze
organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli
utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere
disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le
aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
collettivi e specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati
dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono
stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte
pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale nell'ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni
o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti
dei titolari degli uffici interessati e, per la parte
sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
definite dalla contrattazione collettiva nazionale e,
nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche
dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa
sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi
assunti con i contratti collettivi di cui al presente
articolo".
"Art. 46 (Area di contrattazione per il personale
dirigenziale) - 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai
sensi dell'art. 45, comma 3, e' prevista un'autonoma
separata area di contrattazione per il personale
dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate
di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui
all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte
sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul pi-
ano nazionale nell'ambito della rispettiva area di
riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle
specifiche tipologie professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale e' definito in
un'apposita area di contrattazione alle cui trattative
partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in
rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle
organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
"Art. 47 (Rappresentativita' sindacale). - 1. La
maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita
con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le Confederazioni sindacali
individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1,
restano in vigore e si applicano, anche alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e
si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8.
"Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la contrattazione collettiva definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
pubbliche. Sono abrogate le norme che prevedono la
rappresentanza elettiva del personale nei consigli di
amministrazione delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo".
"Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori o quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti
economici accessori al fine di collegarli direttamente alla
produttivita' individuale ed a quella collettiva, ancorche'
non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di
ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di
attivita' particolarmente disagiate, oppure obiettivamente
pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la sa-
lute. Per la determinazione dei trattamenti accessori la
contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione
obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori".
"Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali). - 1. E'
istituita l'agenzia per le relazioni sindacali delle
pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica
e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. L'agenzia rappresenta in sede di contrattazione
collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni e svolge
gli altri compiti previsti dal presente decreto.
3. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di
interesse regionale.
4. L'agenzia, in sede di contrattazione collettiva di
comparto, tiene conto altresi', in quanto compatibili con
le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
delle ulteriori indicazioni espresse dalla Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione delle
province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere
di commercio, industria artigianato ed agricoltura
(UNIONCAMERE), dalla Conferenza dei presidenti degli enti
pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
e dalla conferenza dei direttori generali del personale dei
Ministeri e delle aziende e amministrazioni autonome dello
Stato, allargata a tutti i direttori generali del Ministero
della pubblica istruzione, e dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni.
5. Le amministrazioni regionali a statuto speciale e
quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano
possono avvalersi dell'attivita' di rappresentanza o di
assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva.
6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di
rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui
direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi.
7. Per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, apposito regolamento
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con tale decreto sono definite altresi' le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un
fondo da iscriversi, mediante variazione compensativa con
decreto del Ministro del tesoro, in un apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri
compiti, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in
posizione di fuori ruolo o di comando, di dipendenti di
enti pubblici economici, nonche' di consulenti, esperti per
i singoli comparti, tenuto anche conto delle indicazioni
delle regioni e delle associazioni di cui al comma 4, nei
limiti, nelle forme e per le esigenze previsti nel
regolamento di cui al comma 7.
9. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e
puo' essere riconfermato.
10. Il direttore dell'agenzia e' coadiuvato, per le
questioni attinenti il personale di cui al comma 4, da un
comitato di coordinamento, i cui membri sono designati
dalle rappresentanze di cui al medesimo comma 4. Gli
incarichi al direttore, ai dipendenti degli enti pubblici
economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono conferiti
ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli oneri per i componenti del comitato di
coordinamento restano a carico delle rappresentanze che
hanno provveduto alla designazione".
"Art. 51 (Autorizzazione alla sottoscrizione) - 1.
L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla
conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo
concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli
articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, dei
costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento
economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva
della spesa, ivi compresa quella rimessa alla
contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni
successivi, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni per gli aspetti di interesse regionale, si
pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra
l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi
anche decentrati relativi al precedente periodo
contrattuale e della conformita' alle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale
termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 e'
sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne
verifica la legittimita' e la compatibilita' economica
entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i
quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la
sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e'
autorizzata, nei quindici giorni successivi alla
conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art.
45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai
rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla
sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli
organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione,
decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza
rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a
trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti
collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso
autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi
decentrati che comportano, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita'
finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale,
anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi
ricavati dalla gestione e verificati dagli organi
competenti.
4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la
sottoscrizione di contratti collettivi che comportano,
anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa
eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di
programmazione economico-finanziaria approvato dal
Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In
nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre
il periodo di validita' dei contratti, in particolare per
effetto della decorrenza dei benefici a regime".
"Art. 52 (Disponibilita' finanziarie destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica). - 1. Il Ministero del tesoro quantifica l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva con specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello
Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci le amministrazioni
pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato e'
determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce
all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse
complessivamente disponibili per i comparti, i criteri
generali della distribuzione delle risorse al personale ed
ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli
indirizzi impartiti.
3. I contratti collettivi sono corredati da appositi
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo la
possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del
contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti
affidati dal presente comma al predetto nucleo di
valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente
previsti dal citato art. 10.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire
con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche
con i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
"Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi). - 1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce
con effetto retroattivo, dal momento del suo
perfezionamento con le procedure di cui all'art. 51, la
clausola contrattuale oggetto della controversia.
3. L'accordo di interpretazione autentica del contratto
ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto
le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la
disposizione dell'art. 2113, quarto comma, del codice
civile".
"Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al
fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio del
Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da
recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consigllo dei Ministri.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati
tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area
di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e
articolazione organizzativa delle amministrazioni, della
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
provvede, in proporzione alla rappresentativita' delle
medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni
sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano
si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica il numero complessivo ed i
nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova
normativa contenente la disciplina dell'intera materia,
sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la
gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di
cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalita' per
l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
cessive modificazioni, in materia di aspettative e permessi
sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in
vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
che ripartiscono attualmente i contingenti delle
aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e' il seguente: "4. In deroga ai commi 2 e 3
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, a partire
rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione
e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, pre-
via deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli
stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti svolgono
la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
10 ottobre 1990, n. 287".

Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione
ed autorizzazione all'esercizio
1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi
dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai sensi
dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il
riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
12 gennaio 1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresi' nell'ambito
del patrimonio di una singola societa' o di un singolo ente pubblico
anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito
del patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effetti di
cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' sottoposto a
preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o piu'
decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo:
a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi
documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra
modalita' procedurale, nonche' i termini per il rilascio
dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del
patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare
riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli
organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo
riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative
contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia
gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi
dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere
modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni
per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non puo'
essere concessa:
a) se, in caso di societa', questa non abbia la forma di societa'
per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di
strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle
della societa' o dell'ente;
c) se la contabilita' e i bilanci della societa' o ente non siano
sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da
almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della
richiesta di autorizzazione.
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la
commissione di cui all'art. 16.
7. Trascorsi ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria
attivita', l'autorizzazione decade.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 36 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e'
conferita la presidenza o la direzione".
- Il testo dell'art. 12 del medesimo codice civile e' il
seguente:
"Art. 12 (Persone giuridiche private). - Le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalita' giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del
Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro
attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo'
delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro
decreto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 12
gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica) e' il seguente: "1. Gli atti
amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per
i quali e' adottata alla data di entrata in vigore della
presente legge la forma del decreto del Presidente della
Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a
seconda della competenza a formulare la proposta sulla base
della normativa vigente alla data di cui sopra".
- Il testo dell'art. 2117 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2117 (Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche
senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono
essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro".
- Il testo dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1
(Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e
disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) e'
il seguente:
"Art. 3. - 1. Le societa' di intermediazione mobiliare
devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso
la CONSOB.
2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo
delle societa' indicando le attivita' per le quali le
societa' stesse sono autorizzate, sulla base
dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti,
oltre che della conformita' dello statuto sociale alle
disposizioni della presente legge:
a) la societa' deve essere costituita nella forma
della societa' per azioni o in accomandita per azioni, deve
ricomprendere nella denominazione sociale le parole
'societa' di intermediazione mobiliare' e avere sede legale
nel territorio dello Stato. Il capitale sociale
sottoscritto deve essere rappresentato interamente da
azioni con voto non limitato, deve essere versato per
importo non inferiore a tre volte il capitale minimo
previsto per la costituzione delle societa' per azioni
ovvero al maggiore importo determinato in via generale
dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in
relazione alle attivita' esercitate, con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
b) gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari
devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui
all'art. 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n.
77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni
di esclusione dai locali della borsa previste dall'art. 8
della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati
sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e
i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza
nonche' i soci accomandatari devono altresi' avere svolto
per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad
un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di
carattere direttivo in societa' o enti del settore
creditizio, assicurativo o finanziario, o in societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o
in societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle
grida delle borse valori, o in societa' di gestione di
fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa' di
intermediazione mobiliare, o avere esercitato la
professione di agente di cambio facendo fronte ai propri
impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto
funzioni di procuratore generale o rappresentante alle
grida di agenti di cambio;
c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma,
lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le
funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b),
secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti
che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle
indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto
delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari
della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita'
del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a
quelle della societa' di gestione o di intermediazione
mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta.
Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per
l'applicazione delle disposizioni della presente lettera,
con particolare riferimento all'individuazione degli uffici
e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla
verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a
quella della societa' di intermediazione mobiliare;
d) i componenti del collegio sindacale devono essere
iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei
ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei
procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
e) i soggetti che, in virtu' della partecipazione al
capitale in via diretta o per interposta persona o per il
tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata
ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi,
esercitano il controllo della societa' devono documentare
di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una
persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti
devono essere posseduti dagli amministratori e dai
direttori generali.
3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di
presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui
al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve
contenere, i documenti che devono essere forniti in
allegato, nonche' le modalita' di svolgimento
dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla
Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni
rilasciate".

Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo
del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o
unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio
della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi
collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto
di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4,
comma 2, e' istituito un organismo di sorveglianza, a composizione
ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. Il fondo pensione non e' abilitato all'assunzione diretta di
impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante:
a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima
attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla
Comunita' economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata
alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla
legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza
obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto
legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo puo' detenere partecipazioni anche
superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).
2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di
prestazioni definite, nonche' per le forme che assicurino un tasso di
rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo
pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante
convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami
I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986,
n. 742.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.
4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella
scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di
cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono, tra l'altro, individuati: a) le attivita' nelle
quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita',
con i rispettivi limiti massimi di investimento; b) i criteri di
investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) i criteri
di rendicontazione dell'attivita' svolta e di applicazione delle
commissioni di gestione; d) il contenuto dei contratti tra fondo e
gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto di
interessi.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del
valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per
cento se non quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di
voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta
persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da
rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di
categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge
2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente:
"1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si
intende:
a)-b) (omissis);
c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi
ad oggetto valori mobiliari".
- La tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.
742 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni pri-
vate sulla vita) e' la seguente:
"TABELLA
A) Classificazione per ramo.
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
II - Le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni di
natalita'.
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse
con fondi di investimento.
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1,
lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33
del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa".
- Il testo del comma 2 dell'art. 27 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato) e' il seguente: "2. Ai fini del presente
titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche quando un
solo socio, o piu' soci attraverso la partecipazione a un
sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi e'
considerato controllante - possiedono piu' di un quarto del
numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero
piu' di un decimo se si tratta di societa' con azioni
quotate in borsa, sempreche' non sussista un socio o un
altro sindacato di voto formato da altri soci con un
maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o
che disponga altrimenti del controllo sulla societa'.
Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci
che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola
l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca
d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione".

Art. 7.
Prestazioni

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al
compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio
di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al
fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentite
solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa comportante la
partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno
quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'eta' di non
piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento
di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto
della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti
costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo
periodo, la gradualita' di accesso alle prestazioni di cui al
presente comma in ragione dell'anzianita' gia' maturata dal
lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i
quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori
che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 10, comma 1, lettera
a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano
accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) puo' conseguire, nei limiti e
secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per
l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua
posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del
TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o
riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).
5. L'entita' delle prestazioni e' determinata dalle scelte
statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di
ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in
conformita' al principio della capitalizzazione, nell'ambito della
distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a
prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere la
liquidazione della prestazione pensionistica complementare in
capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al
cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio
attuariale e finanziario di ciascuna forma.

Art. 8.
Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui
al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi
di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409,
punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro,
ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive
che determinano la misura dei contributi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13,
comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che puo'
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o
essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la
destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e
del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione
di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo,
determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base
contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi
pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla
iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonche' le
quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di
cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i
contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del
rapporto e in conformita' ai princi'pi del presente decreto
legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.

Note all'art. 8:
- L'art. 409, punto 3, del codice di procedura civile,
cosi' recita:
"Si osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1)-2) (omissis);
3) rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale ed
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato.

Art. 9.
Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di
convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di
gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni
previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono
istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione
di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4,
comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle
disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non
sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma
1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1,
lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento
tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio
dell'attivita' dei fondi di cui al presente articolo e' rilasciata ai
sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di
vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonche', nel
caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.

Note all'art. 9:
- La legge 23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo
1983.

Art. 10.
Permanenza nel fondo pensione
e cessazione dei requisiti di partecipazione
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve
consentire le seguenti opzioni stabilendone i termini per
l'esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare,
cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono
trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata
alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda
in relazione alla nuova attivita'.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti
all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

Art. 11.
Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende
concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla
intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli
altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attivita' del datore di lavoro che
abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta
della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario
che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate
entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne da'
comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere
sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di
cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili
devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i
provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio
del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina
dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli
articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e
successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in
materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a
soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario
incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Note all'art. 11:
- Il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, contiene
disposizioni per la difesa del risparmio e per la
disciplina della funzione creditizia. Gli articoli dal n.
57 al n. 66 (capo II) trattano dell'amministrazione
straordinaria, mentre gli articoli dal n. 67 al n. 86 (capo
III) riguardano la liquidazione. Se ne trascrive il testo:
"Art. 57. - Con decreto del Capo del Governo, su
proposta dell'ispettorato puo' disporsi lo scioglimento
degli organi amministrativi di aziende di credito:
a) qualora risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero
violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano
l'attivita', oppure gravi infrazioni delle disposizioni em-
anate dall'ispettorato;
b) nel caso in cui risultino gravi perdite del
patrimonio;
c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi
organi amministrativi delle aziende. Nel caso di societa'
anonime o in accomandita per azioni, lo scigliomento degli
organi amministrativi puo' altresi' essere richiesto
dall'assemblea dei soci, con deliberazioni da prendersi a
norma dell'art. 158 del codice di commercio.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
regno.
I poteri dei disciolti organi amministrativi sono
provvisoriamente assunti da un funzionario
dell'ispettorato, che assume il nome di 'commissario
provvisorio', a cio' designato dal capo dell'ispettorato.
Il commissario provvisorio, previo sommario processo
verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna
l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto
dell'art. 60.
Spettano al detto funzionario, sempre in via
provvisoria, tutte le facolta' gia' spettanti ai disciolti
organi amministrativi, nonche' quelle attribuite dalla
presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.
L'applicazione della procedura di amministrazione
straordinaria di cui al presente articolo, puo' altresi'
essere richiesta all'ispettorato dal titolare delle aziende
individuali di credito; in tal caso l'ispettorato
provvedera' secondo le norme del presente capo.
Al commissario nominato dall'ispettorato competono le
facolta' normalmente comprese in un mandato institorio
generale".
"Art. 58. - Con provvedimenti da emanarsi non oltre
quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui
all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato:
a) nomina uno o piu' commissari straordinari per
l'amministrazione delle aziende;
b) nomina un comitato di sorveglianza composto da tre
a nove membri, scelti fra persone che siano esperte
nell'attivita' bancaria, o che siano comprese fra i
creditori o che siano ritenute dall'ispettorato
specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti
fondatori o dei soci.
A maggioranza di voti, il comitato nomina il suo
presidente.
I provvedimenti del capo dell'ispettorato di cui al
presente articolo, nonche' il verbale di nomina del
presidente, sono pubblicati nel termine di giorni quindici
nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte 'Disposizioni e
comunicati', rubrica 'Ispettorato'.
Per i provvedimenti concernenti societa', copia della
Gazzetta Ufficiale sara' depositata, entro quindici giorni
dalla pubblicazione suddetta, presso la cancellaria del
tribunale civile del luogo ove la societa' ha sede e sara'
provveduto alla loro trascrizione nel registro delle
societa' ed alla comunicazione al consiglio provinciale
dell'economia corporativa del luogo ove la societa' ha
sede.
Quando il provvedimento del capo dell'ispettorato e'
emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di
cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende e' assunta
direttamente dai commissari nominati dal capo
dell'ispettorato stesso.
Con le medesime modalita', stabilite per la nomina,
l'ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla
revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e
dei membri del comitato di sorveglianza.
Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato
di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi,
quando un termine piu' breve non sia prescritto dal decreto
di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno
essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei
mesi.
Le indennita' spettanti ai commissari ed al comitato di
sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico
delle aziende".
"Art. 59. - Per effetto del provvedimento di cui
all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei
soci, dei partecipanti e dei fondatori.
Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le
funzioni gli organi di vigilanza statutari e
particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla
pubblicazione del provvedimento suddetto".
"Art. 60. - Gli organi delle disciolte amministrazioni
ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a
redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari,
ai quali dovranno anche presentare il rendiconto,
certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo
dell'ultimo bilancio.
Alle operazioni relative assistono il comitato di
sorveglianza od uno o piu' dei suoi delegati e il
funzionario delegato dall'ispettorato per la gestione
provvisoria".
"Art. 61. - Sono attribuiti ai commissari tutte le
facolta' spettanti ai disciolti organi amministrativi delle
aziende che non siano individuali.
I commissari delle aziende individuali nominati a norma
dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti
l'opportunita' nell'interesse dei crediti, richiedere al
tribunale competente la nomina di uno o piu' sequestratari
giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda
bancaria.
L'ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari
ed ai membri del comitato di sorveglianza, puo' prescrivere
speciali cautele e limitazioni nella gestione delle
aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili.
Quando i commissari siano piu' d'uno, essi deliberano
validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la
firma congiunta di almeno due fra di essi.
Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di
voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
"Art. 62. - Spetta esclusivamente ai commissari, sentito
il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
dell'ispettorato l'eventuale esercizio dell'azione di
responsabilita' contro i membri degli organi amministrativi
e di sorveglianza.
Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono
obbligati a proseguire le azioni di responsabilita'
iniziate dai commissari quando questi siano cessati di
carica, ed a riferirne all'ispettorato".
"Art. 63. - Ai fini della tutela degli interessi dei
creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i
commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza ed
in base ad autorizzazione dell'ispettorato, sospendere per
un periodo non superiore ad un mese, prorogabile,
eventualmente con le stesse formalita', di altri due mesi,
il pagamento della passivita' di qualsiasi genere da parte
delle aziende.
Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione
dei contratti di borsa ma si applica in confronto dei
portatori dei certificati di cui all'art. 12 del regio
decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.
Durante il periodo della sospensione e con
l'autorizzazione dell'ispettorato, possono essere
corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di
rimborso.
Durante il periodo della sospensione non possono essere
intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti
cautelativi sui beni delle aziende, ne' possono essere
iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di
prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per
effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del
predetto periodo di sospensione.
La sospensione di cui al presente articolo non
costituisce stato di cessazione dei pagamenti.
Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al
presente articolo sono determinate dall'ispettorato".
"Art. 64. - I commissari straordinari cessano dalle loro
funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche
prima col consenso dell'ispettorato.
I commissari straordinari ed il comitato di
sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono
separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono
all'ispettorato.
La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della
gestione commissariale e' protratta fino al termine della
gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il
conto profitti e perdite che vengono presentati per
l'approvazione all'ispettorato e pubblicati nei modi di
legge.
Prima della cessazione della loro funzione i commissari
provvedono perche' siano ricostituiti gli organi della
normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a
norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti
della societa' e degli altri enti.
A tali organi i commissari fanno le consegne,
accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel piu' breve
termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto
dall'inizio della loro gestione.
Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno
comunicate entro sessanta giorni all'ispettorato al quale
spetta di decidere al riguardo e di prendere i
provvedimenti che riterra' opportuni.
Nessuna azione di responsabilita' contro i commissari ed
i membri del comitato di sorveglianza puo' essere promossa
senza l'autorizzazione dell'ispettorato".
"Art. 65. - I commissari ed i membri dei comitati di
sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di
qualsiasi natura, ne' compiere atti di compravendita,
direttamente o indirettamente, con l'azienda che
amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme
deliberazione, che dovra' essere presa all'unanimita',
degli altri commissari o col voto favorevole di tutti i
componenti il comitato di sorveglianza.
Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei comitati
di sorveglianza di casse di risparmio e di monte di pegni
di prima categoria, nonche' di altri monti di pegni e di
casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le
obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di
tali istituti".
"Art. 66. - Senza pregiudizio di quanto e' stabilito nei
precedenti articoli, il capo dell'ispettorato, nei casi
giudicati nel comma primo dell'art. 57 e qualora concorrano
ragioni di assoluta urgenza, puo' disporre che un
funzionario dell'ispettorato, previo sommario processo
verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria
dell'azienda con i poteri spettanti agli organi
amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La
gestione provvisoria non puo' mai avere una durata
superiore ai due mesi. Il provvedimento del capo
dell'ispettorato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
regno.
Procedutosi allo scioglimento degli organi
amministrativi dell'azienda, a norma del comma primo
dell'art. 57, il funzionario dell'ispettorato e' investito
senz'altro delle facolta' indicate nel comma quarto dello
stesso art. 57.
Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato
disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il
funzionario dell'ispettorato fa la consegna agli stessi
organi amministrativi e si applicano le disposizioni
dell'art. 64, commi quinto, sesto e settimo. Il comma
settimo si applica altresi' nei riguardi del funzionario
dell'ispettorato indicato nell'art. 57".
"Art. 67. - Con decreto del Capo del Governo, su
proposta dell'ispettorato, puo' essere disposta la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in
liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi
articoli:
a) quando le irregolarita' o le deviazioni delle norme
legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57
siano di accezionale gravita';
b) su istanza del titolare delle aziende individuali
ovvero di chi puo' chiedere lo scioglimento degli organi
amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma
primo.
La liquidazione regolata dal presente capo puo' essere
disposta anche quando le aziende siano amministrate dai
commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in
corso la liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i
commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere
che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente
capo, la quale puo' essere disposta, pure di ufficio, in
luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere
questa piu' sollecita. In questi casi le relative procedure
si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione
regolata dalle presenti disposizioni.
La liquidazione regolata dal presente capo si applica
anche alle aziende individuali di credito, il titolare
delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma
del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni
previste dall'art. 699 del codice di commercio. In tal caso
i poteri del commissario nominato dall'ispettorato si
estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non
investito nella azienda di credito.
Il decreto che ordina la messa in liquidazione e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno. Per effetto
del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi
e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le
funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o
fondatori.
Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indi-
cate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'ispettorato
nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a nove
persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.
Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca e la
sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di
sorveglianza.
Il comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo
presidente. Il relativo verbale di nomina e' pubblicato,
nel termine di giorni quindici, nella Gazzetta Ufficiale
del regno, parte "Disposizioni e comunicati", rubrica
"Ispettorato".
Le indennita' spettanti ai commissari ed ai comitati di
sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico
delle aziende".
"Art. 68. - Il decreto di messa in liquidazione
impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora
la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga
applicata a un'azienda individuale ovvero a una societa',
che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in
stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio
o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato
di cessazione dei pagamenti.
La sentenza determina il giorno, non anteriore a due
anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei
pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le
disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710 e
711 e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio
1930, n. 995.
La sentenza rende altresi' applicabili le disposizioni
relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il
presidente del tribunale deve trasmettere, entro
ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della
sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione,
informarlo delle principali cause e circostanze del
dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le
notizie di cui siano richiesti.
Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla
sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata
entro quaranta giorni dall'affissione di essa alla porta
esterna del tribunale.
La data dell'affissione sara' pubblicata nel Bollettino
degli annunzi legali.
L'opposizione e' proposta in contraddittorio dei
commissari ed e' decisa nel giudizio di cui al successivo
art. 78".
"Art. 69. - Quando si verifichino le condizioni previste
dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una
azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di
cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia
entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del
cancelliere, all'ispettorato, il quale provvede alla messa
in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si
applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e
seguenti.
Il tribunale puo' anche emanare i provvedimenti
conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei
creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di
liquidazione".
Note all'art. 11:
"Art. 70. - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione,
e' sospeso il pagamento delle passivita' di qualsiasi
genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui
all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,
salvo il disposto dell'art. 80; dalla stessa data sono
applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 del
codice di commercio e non possono essere intrapresi o
proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od
atti cautelativi sui beni delle aziende poste in
liquidazione, ne' possono essere iscritte ipoteche sugli
immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili
delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze
esecutive anteriori alla messa in liquidazione.
Dalla stessa data nessuna azione puo' essere promossa o
proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto
e' disposto dagli articoli 77 e 78.
Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di
immobili, i commissari liquidatori hanno facolta' di
provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.
Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione
dei contratti di borsa".
"Art. 71. - I commissari procedono a tutte le operazioni
della liquidazione secondo le direttive dell'ispettorato e
sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza di cui
all'art. 67.
I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio,
devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei
libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla
formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il
comitato di sorveglianza o uno o piu' suoi delegati. Alle
relative operazioni possono inoltre sempre assistere
delegati dell'ispettorato.
Qualora, per mancato intervento degli amministratori o
liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende,
o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile
la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione
delle consegne, sara' provveduto di autorita' e con
l'assistenza di un regio notaio, dai commissari i quali,
occorrendo, richiederanno l'ntervento della forza pubblica.
Gli organi di amministrazione devono rendere ai
commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo
bilancio.
Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende
individuali.
I commissari sono dispensati dal formare il bilancio
annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono
tenuti a presentare annualmente all'ispettorato una
relazione sulla situazione contabile e patrimoniale
dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale
relazione deve essere accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza".
"Art. 72. - I commissari hanno tutti i poteri occorrenti
per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni
comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione,
oltre a quanto e' disposto negli articoli 73 e 74 rispetto
ai soci responsabili senza limitazione, qualora la
procedura di liquidazione venga applicata ad una societa'
in nome collettivo o in accomandita.
L'ispettorato puo' stabilire che per talune categorie di
operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che
sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza; ma
queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza.
La inosservanza da parte dei commissari delle norme ema-
nate dall'ispettorato li rende responsabili verso le
aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le rel-
ative azioni di responsabilita' non potranno essere
promosse senza l'autorizzazione dell'ispettorato.
Quando i commissari siano piu' di uno, essi deliberano a
maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono
validamente esercitati con la firma congiunta di due di
essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una
persona mediante deliberazione presa con la maggioranza
suddetta.
Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di
voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
"Art. 73. - Quando la procedura di liquidazione viene
applicata ad una societa' in nome collettivo ovvero in
accomandita, i commissari possono chiedere al presidente
del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della
societa', l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse
della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci
responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo
senza spese.
I commissari hanno inoltre facolta' di agire contro i
soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere
la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali.
All'uopo essi, sentito il comitato di sorveglianza,
compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra
i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate
le disposizioni dell'art. 1717 del codice civile. I
contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci
ritenuti non facilmente solvibili, possono essere
proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la
parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio
avra' diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che
residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione
di quanto avesse pagato in piu' rispetto alla quota che a
lui farebbe carico, in conformita' alle disposizioni
dell'art. 1199 del codice civile.
Il piano di ripartizione e', a cura dei commissari,
comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo
risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di
ripartizione, possono alla lor volta comunicare per lettera
raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano
stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano
il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate
le osservazioni fatte dai soci e le eventuali
controsservazioni dei commissari ed apportata al piano di
ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse
opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a
impugnazione.
In virtu' del piano di ripartizione, reso esecutivo a
termini del comma precedente, i commissari possono
senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non
eseguano il pagamento entro il termine che sara' fissato
dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di
ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari,
in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, possono
chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i
versamenti a cui sono tenuti in base al piano di
ripartizione, anche prima che si addivenga alla
liquidazione dell'intero attivo della societa'.
I commissari hanno pure facolta' di esercitare,
nell'interesse della massa creditrice, l'azione
revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del codice civile, per
gli atti compiuti dai suoi responsabili senza limitazione".
"Art. 74. - Senza pregiudizio di quanto e' disposto
nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano
particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad
autorizzazione dell'ispettorato, alla trascrizione del
decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle
ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei
soci responsabili senza limitazione. Dalla data della
trascrizione del decreto e per tutta la durata della
liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari,
non puo' alienare, ne' sottoporre ad ipoteca i beni
suddetti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regno del decreto di messa in liquidazione della societa'
nessuna azione puo' essere promossa o proseguita contro i
soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori
della societa'.
Le facolta' di cui all'articolo precedente e al comma
primo di questo articolo, possono essere esercitate dai
commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci
receduti od esclusi dalla societa' per quanto concerne le
operazioni fatte dalla societa' stessa anteriormente al
giorno in cui il recesso o la esclusione e' pubblicata.
Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di
stato di cessazione dei pagamenti da parte della societa',
si presumono fatti in frode dei creditori della societa' e
in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto
alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati
compiuti dai soci responsabili senza limitazione
posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:
a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati
nel comma secondo, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del codice
di commercio;
b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori
dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino
notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;
c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci
quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del
credito".
"Art. 75. - I commissari possono, nei casi di ritenuta
necessita' e nell'interesse del miglior realizzo del
patrimonio, previa autorizzazione dell'ispettorato,
continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le
cautele disposte dal comitato di sorveglianza.
Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal
comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione
dell'ispettorato, i commissari possono contrarre mutui,
fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in
garanzia attivita' sociali, anche ai fini di eventuali
distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.
I commissari non possono cedere in blocco le attivita'
se non col parere favorevole del comitato di sorveglianza e
con l'autorizzazione dell'ispettorato".
"Art. 76. - Entro un mese dalla loro nomina, i
commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera
raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le
somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture
ed i documenti dell'azienda.
Un'analoga comunicazione deve essere fatta a colro che
risultino titolari di diritti di proprieta' o di altri
diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in
liquidazione.
I commissari inoltre provvedono con le forme di
pubblicita' prescritte dall'ispettorato a rendere nota la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
insinuazione.
Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori,
compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei
diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od
inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai
commissari.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette
in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano
ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo
comma del presente articolo, devono richiedere con lettera
raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo
dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la
esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e
coloro cui spettino diritti di proprieta' od altri diritti
reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in
base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804
del codice di commercio, debbono proporli, quando non
abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario,
mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti
giustificativi, ai commissari stessi.
La omessa presentazione, nei termini della domanda di
cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che
venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda
di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80".
"Art. 77. - I commissari, trascorso il termine di cui al
penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta
giorni successivi, presentano all'ispettorato l'elenco dei
creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno,
indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e
l'elenco dei titolari di diritti di proprieta' o di altri
diritti reali di cui all'articolo precedente.
Entro lo stesso termine, i commissari dovranno
depositare presso la sede legale dell'azienda, a
disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori
privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono
diritti di proprieta' od altri diritti reali sulle cose in
possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti
giustificativi.
Pure entro lo stesso termine, i commissari devono
comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui
intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento
delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
I creditori e gli altri interessati suddetti possono
proporre i loro reclami con atti depositati nella
cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai
commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno
ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma
precedente.
Il reclamo dovra' contenere la elezione di domicilio
nella citta' sede del tribunale medesimo, in difetto della
quale ogni notifica sara' eseguita alla porta del
tribunale.
Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel
secondo comma del precedente articolo, qualunque
interessato puo' reclamare contro il riconoscimento dei
diritti effettuato dai commissari a favore delle persone
comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla
cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed
alle persone cui si intende contestare il riconoscimento
suddetto".
"Art. 78. - I reclami devono essere decisi in unico
giudizio.
Il presidente del tribunale, su richiesta dei
commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la
discussione della causa.
Il provvedimento del presidente del tribunale e' reso
noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla
porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni
precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per
lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio
eletto. Ad esso e' data altresi' diffusione a cura dei
commissari stessi con le altre forme di pubblicita'
prescritte dal tribunale o disposte dall'ispettorato.
Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il
tribunale pronuncia in contumacia.
Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale
perche' se ne valga, ove occorra, per decidere sulle
contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in
causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco
dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77".
"Art. 79. - La sentenza pronunciata nel giudizio di cui
all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non
intervenuti.
Essa e' affissa alla porta esterna del tribunale a cura
del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso
alle parti in causa della data di affissione, mediante
lettera raccomandata al domicilio eletto.
L'appello deve essere proposto entro trenta giorni
dall'affissione con citazione ai commissari a comparire
avanti la corte d'appello in un termine non maggiore di
trenta giorni ne' minore di dieci, a pena di nullita'.
Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve
essere notificato alle persone i cui reclami siano stati
accolti dal tribunale ed e' sottoposto ai termini suddetti.
La corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata
i diversi reclami che decide con unica sentenza.
Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del
quarto e quinto comma dell'articolo precedente.
Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal
giorno dell'affissione della sentenza di appello ed e'
abbreviato della meta'.
In base alla sentenza difinitiva, i commissari compilano
e depositano presso l'ispettorato le variazioni all'elenco
dei creditori e degli aventi diritto di cui al primo comma
dell'art. 77".
"Art. 80. - I commissari, sentito il comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione dell'ispettorato,
possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto
anche prima che siano realizzate tutte le attivita' ed
accertate tutte le passivita'.
I creditori e gli altri interessati i quali, pur non
avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi
di cui all'art. 77, non abbiano presentate le loro domande
ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso,
possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme
stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi pero' concorrono
ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro
domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere
diritti di proprieta' od altri diritti reali su cose non
ancora alienate.
I commissari, quando possano presumere che le passivita'
dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle
scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli
articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi
reparto, hanno facolta' di accantonare un fondo sul quale
hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non
corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro
domande di ammissione tardivamente a norma del secondo
comma di questo articolo, purche' entro il termine massimo
di due anni.
Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le
domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad
istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato
all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al
tribunale: qualora, invece, esso sia chiuso, le
contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti
riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme
degli articoli 77 e seguenti.
Le domande dirette ai commissari a norma del presente e
del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di
prescrizione e di decadenza".
"Art. 81. - Sentito il comitato di sorveglianza e con
l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono
limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli
creditori, secondo norme da approvarsi dall'ispettorato.
Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non
intacchino le possibilita' della definitiva assegnazione
delle quote spettanti a tutti i creditori".
"Art. 82. - Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma
prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto
spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto
finale di liquidazione, indicando il residuo reparto
disponibile.
Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del
comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto
all'approvazione dell'ispettorato e quindi depositato
presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col
rapporto del comitato di sorveglianza.
Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le
forme di pubblicita' da darsi al rendiconto finale e fissa
le modalita' ed i termini entro i quali i creditori
ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti
loro spettanti gia' maturati, nonche' i titolari dei
crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti,
possono proporre i loro reclami mediante atti depositati
nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai
commissari.
Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.
Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale
provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo
stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina le
esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari
mediante, un avviso nella Gazzetta Ufficiale e con quegli
altri mezzi che esso riterra' opportuni, ne diano notizia
agli interessati.
Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione
dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca
d'Italia al nome degli aventi diritto.
Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il
deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda
sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o
presso l'ente od istituto che a tale scopo venisse con
opportune modalita' determinato con decreto del tribunale,
per esservi conservato per cinque anni.
Valgono per i commissari ed i membri del comitato di
sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei
precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma
settimo, e dell'art. 65".
"Art. 83. - In qualsiasi stadio della procedura di
liquidazione, i commissari possono, sentito il comitato di
sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato,
proporre al tribunale civile competente un concordato,
indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le
quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della
legge 10 luglio 1930, n. 995.
L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere
assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del
credito, con simultanea liberazione, parziale o totale,
dell'azienda concordataria: in tal caso, e qualora il
concordato venga approvato, l'azione dei creditori per
l'esecuzione di questo non puo' esperirsi se non contro i
suddetti assuntori per le quote da essi assunte.
Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente
sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di
lire 10".
"Art. 84. - Della proposta di concordato e' data notizia
agli interessati mediante deposito nella cancelleria del
tribunale accompagnata da apposita relazione del comitato
di sorveglianza e con le altre forme di pubblicita'
disposte dall'ispettorato.
Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i
creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono
presentare le loro opposizioni mediante ricorso da
depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.
A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata
all'ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del
termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse
della massa creditoria e nell'interesse generale della
tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla
efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il
caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel
secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende
autorizzate all'esercizio del credito.
Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta
di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere
espresso dall'ispettorato, che deve essere depositato in
cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.
La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.
I termini per appellare contro la sentenza del tribunale
sono di quindici giorni dall'affissione di una copia della
sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna
del tribunale.
Della pronuncia della sentenza e della data di
affissione sara' data notizia mediante avviso, da
pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da
determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con
decreto del presidente.
Non e' ammesso l'intervento nel giudizio di appello di
interessati che non abbiano partecipato al giudizio di
primo grado".
"Art. 85. - Durante la procedura di concordato, i
commissari possono procedere a parziali distribuzioni
dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli
articoli 80 e 81".
"Art. 86. - L'esecuzione del concordato e' affidata ai
commissari secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la
vigilanza del comitato di sorveglianza".
Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari
cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che
essi restino in funzione nell'interesse di eventuali
assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie,
purche' per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza
delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i
membri del comitato di sorveglianza.
Valgono per i commissari ed i membri dei comitati di
sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato
secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni
dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65".

Art. 12.
Contributo di solidarieta'
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi
retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, anche se destinate a previdenza
complementare, a carico del lavoratore, e' confermato il contributo
di solidarieta' di cui all'art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore
di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento
al TFR, destinate a realizzare le finalita' di previdenza
pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto
legislativo. Resta altresi' confermato il contributo di solidarieta'
di cui all'art. 9- bis del citato decreto-legge per le contribuzioni
o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le
finalita' ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente
decreto legislativo.

Art. 13.
Trattamento tributario di contributi e prestazioni
1. All'art. 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro ad enti e casse
aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in
conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o
regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti o
casse eventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in
conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento
aziendale;".
2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica
complementare non puo' superare il dieci per cento della retribuzione
annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I
contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle
fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli
effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel
limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno
al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati dall'art. 2 del
presente decreto legislativo si applica l'art. 10, comma 1, lettera
m), del testo unico di cui al comma 1. Il limite ivi previsto e'
elevato a lire tremilioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno
pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato a fondo
pensione.
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al
comma 1 non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR
destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale
di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai
fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal
comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi
prevista e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota
destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di
accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo
pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento e'
effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello di
ricezione dei contributi stessi con le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonche' per il contenzioso, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per
la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1,
lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art.
16, comma 1, lettera a), del citato testo unico.
7. Sulle prestazioni del fondo pensione, nonche' sui riscatti di
cui all'art. 10, comma 1, lettera c), e' attribuito un credito
d'imposta pari ai quindici ottantacinquesimi del loro ammontare in
relazione alla quota parte imputabile alla contribuzione al fondo
pensione gravata dell'imposta di cui al comma 5. Ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, l'ammontare del credito di imposta
e' computato in aumento del reddito complessivo. Per le prestazioni
ed i riscatti che derivano anche da contributi anteriori a quelli
versati a partire dal 1 gennaio 1994, il credito d'imposta e'
riferito alla sola quota delle prestazioni che deriva dai contributi
sui quali e' stata applicata l'imposta di cui al comma 5.
8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere
fiscale.

Art. 6-bis (2)
(Banca depositaria).
(( 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate
presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti
di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983. ))

Art. 15.
Responsabilita' degli organi del fondo

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5,
comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392,
2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui
all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesi
dall'incarico e, nei casi di maggiore gravita', dichiarati decaduti
dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili
del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilita' nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e
delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le
disposizioni contenute nel presente articolo.

Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo degli articoli 2392, 2393, 2394,
2395 e 2396 del codice civile:
"Art. 2392 (Responsabilita' verso la societa'). - Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del
mandatario, e sono solidamente responsabili verso la
societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di uno o piu' amministratori.
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente
responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento
della gestione o se, essendo a conoscenza di atti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che,
essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per
iscritto al presidente del collegio sindacale".
"Art. 2393 (Azione sociale di responsabilita'). -
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e'
promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche
se la societa' e' in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilita' degli
amministratori puo' essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non e' indicata
nell'elenco delle materie da trattare.
La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
proposta, purche' sia presa col voto favorevole di almeno
un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea
stessa provvede alla loro sostituzione.
La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e la
transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale".
"Art. 2394 (Responsabilita' verso i creditori sociali).
- Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa della societa', l'azione spetta al curatore
del fallimento o al commissario liquidatore.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori
sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne
ricorrono gli estremi".
"Art. 2395 (Azione individuale del socio e del terzo). -
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il
diritto al risarcimento del danno spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
atti colposi o dolosi degli amministratori".
"Art. 2396 (Direttori generali). - Le disposizioni che
regolano la responsabilita' degli amministratori si
applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per
disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti
loro affidati".
- Si trascrive il testo dell'art. 2407 del medesimo
codice civile:
"Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con diligenza del mandatario, sono
responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata
dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394".

Art. 16.
Vigilanza sui fondi pensione
1. Al fine di esercitare l'attivita' di vigilanza sui fondi di cui
al presente decreto legislativo e' istituita, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, apposita commissione composta: a)
dal direttore generale della Direzione generale della previdenza e
assistenza sociale; b) da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con qualifica non inferiore a dirigente generale,
in posizione di fuori ruolo; c) da un rappresentante della Banca
d'Italia, da un rappresentante della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), da un rappresentante dell'ISVAP; d) da
cinque esperti, di cui almeno un magistrato, scelti in ragione della
specifica competenza ed esperienza in materia previdenziale.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; con
lo stesso decreto e' stabilito il compenso spettante ai componenti
della commissione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla
nomina del presidente fra i componenti di cui al comma 1. I membri
non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale
di apposita struttura. Essa e' posta alle dipendenze della presidenza
della commissione ed e' composta di personale proveniente dalle varie
direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dalle altre amministrazioni ed enti indicati dal presente
articolo ed e' diretta da un dirigente generale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tal fine e' istituito, ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, un posto di consigliere ministeriale nel ruolo
dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La composizione della struttura e' determinata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione.
5. La commissione delibera in ordine al proprio funzionamento ed a
quello della struttura di cui al comma 4.
6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto adempimento degli
obblighi assunti dal datore di lavoro per effetto della costituzione
di forme di previdenza pensionistica complementare.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione della commissione si
provvede a carico dei normali stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni interessate.

Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)
e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche
superiori). - I funzionari con qualifica di dirigente
generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di
capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o
periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di
consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed
altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni
particolari concernenti le singole amministrazioni".

Art. 17.
Compiti della commissione di vigilanza
1. Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attivita'
dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui
all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio dei
suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza
complementare ed essere comunque utili per l'adozione di
provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle
autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4,
comma 3, e 6, comma 1;
d) emanare disposizioni per la tenuta delle scritture contabili
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di
pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione; il
prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio
del fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo
pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei
princi'pi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica
dell'attivita' dei soggetti titolari di forme pensionistiche
complementari, nonche' in ordine alla comunicazione periodica ai
destinatari di informazioni relative all'andamento finanziario delle
relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attivita' di cui
all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attivita' istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle
attivita' previdenziali complementari nei vari settori e nel loro
complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa in
materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati
comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a
fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione
la commissione puo' avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.

Art. 18.
Norme finali
1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre
l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio 1994. Salvo quanto
previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi
dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura
giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme
per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con
la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette
disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere
specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo
periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa;
b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai controlli in
materia di esercizio della funzione creditizia.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16
e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza e' esercitata,
in conformita' ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di
vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui
interno e' istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e' assegnato
un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle
disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui
al comma 3, e' assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle
disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di
cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale.
Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque
adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d),
le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare
il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella
misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni
si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore
degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma,
secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare
alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita
comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo
decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si
applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono
rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per
gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti
previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura
pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si
applica altresi' l'art. 13, commi l, 2 e 3, continuando a trovare
applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di
cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi
stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera a), non
possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito,
ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge
medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo
costituito presso l'ente di appartenenza, con facolta' di riscatto
dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14
della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo
e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro
i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di
ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi
integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza.
L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo,
derivante dall'esercizio delle facolta' di cui al presente comma e'
posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati
criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono essere
esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri e, ad interim, Ministro
delle finanze
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO