GU n. 38 del 15-2-1997 - Suppl. Ordinario n. 33
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire
nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto
degli articoli 10 e 11
della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione
incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei
princìpi
fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana
garantiti dalla Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema
compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario
fare riferimento per
rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque
tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo
1991, che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio
del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla
direttiva
94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto l'articolo
1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione
della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994,
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; Visti gli articoli 3, 6 e 43 della
legge 6
febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1996; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 dicembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole,
alimentari
e forestali, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari
regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Gestione dei rifiuti
Capo I - Princìpi generali
1. Campo d'applicazione.
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche
particolari o
complementari, conformi ai princìpi del presente decreto, adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate
categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente
decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che costituiscono
princìpi
fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1,
della Costituzione .
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di
riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle
province
autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare
i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Finalità.
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse
ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e
controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai princìpi di responsabilizzazione
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e
nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in
conformità alle disposizioni
che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi
e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
3. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie
attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione
e la riduzione della
produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit,
analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei
consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini
della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero
ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione,
il
loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume
e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
4. Recupero dei rifiuti.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a)
il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; c) l'adozione
di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi; d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile
o come altro
mezzo per produrre energia. 2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme
di recupero. 3.
Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio
e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi
dei cicli di vita dei
prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili. 4. Le
autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma
con i soggetti
economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime
e di prodotti ottenuti
dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni
in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie
ed il ricorso a
strumenti economici .
5. Smaltimento dei rifiuti.
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza
e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti da
avviare allo
smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando
la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è
attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che
non
comportino costi eccessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo
smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini,
al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità
di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi
e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente
e della salute
pubblica. 4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione
di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di
combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata
su base
annuale, stabilita con apposite norme tecniche. 5. Dal 1° gennaio 1999 è
vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle
dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali
potranno essere
promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , qualora gli
aspetti territoriali e l'opportunità tecnico- economica di raggiungere
livelli ottimali di
utenza servita lo richiedano. 6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito
smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche
norme tecniche ed i rifiuti che
residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui
ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata
necessità e
per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel
rispetto di apposite
prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia. 6-bis. L'autorizzazione
di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi
previsti per
superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni,
alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative
ed ai tempi di
attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano
regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si
pronuncia entro 90 giorni
dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine
l'intesa si intende acquisita .
6. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza
od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ; b) produttore: la persona la cui
attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni
di pretrattamento o di
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei
rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica
che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo,
di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta
differenziata: la
raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio
ed al
recupero di materia prima; g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato
B; h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C; i) luogo di produzione
dei rifiuti:
uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra
loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività
di produzione dalle quali originano i
rifiuti; l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato
B, nonché le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui
al punto R13 dell'allegato C; m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei
rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti
condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore
a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità
superiore a 25 ppm; 2) i rifiuti
pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità
in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è
di un anno se il
quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se,
indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato
in stabilimenti
localizzati nelle isole minori ; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa,
quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20
metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti
in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantità, il
deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole
minori ; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei
e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono
essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
dei rifiuti pericolosi; 6) [deve essere data notizia alla Provincia del deposito
temporaneo di
rifiuti pericolosi] ; n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori
limite conformi
all'utilizzo previsto dell'area; o) messa in sicurezza: ogni intervento per
il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle
matrici ambientali
circostanti; p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti
urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose
per la
combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche; q) compost da rifiuti: prodotto
ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto
di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili
con la
tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
7. Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti
domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione; b)
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti
vegetali
provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti
provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Sono rifiuti
speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali; b) i rifiuti
derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti
da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti
da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari
e le
apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I .
8. Esclusioni.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di
legge: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave; c) le
carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali
non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici
e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
; d) [le attività di
trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con
riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748
, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti
anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
33] ;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; f) i materiali
esplosivi in disuso. 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani
i rifiuti derivanti dalle
lavorazioni di minerali e di materiali da cava (11/a). 2. [Sono altresì
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i materiali litoidi
o vegetali riutilizzati
nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni
merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da
associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali
o caritatevoli,
senza fini di lucro; c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività
di scavo] . 3. [Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate
nel medesimo luogo di
produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile
o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di
produzione,
sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto] . 4. [Le disposizioni
del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati
al
consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche
norme di tutela igienico-sanitaria] .
9. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui
all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato G con rifiuti non
pericolosi . 2. In deroga al
divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o
con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi
dell'articolo 28 qualora
siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di
rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta
salva l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al
comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati qualora
sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni
di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Oneri dei produttori e dei detentori.
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del
detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto
che effettua le
operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore dei rifiuti speciali
assolve i propri
obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b)
conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai
soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,
con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) esportazione dei rifiuti
con le modalità
previste dall'articolo 16 del presente decreto. 3. La responsabilità
del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento
dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei
rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento,
a condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato
e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a
dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per
le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi
e la comunicazione deve essere effettuata alla regione .
11. Catasto dei rifiuti.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , provvede con proprio decreto alla riorganizzazione
del
Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e
successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo
e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse
attività
di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione
dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura
prevista nel
Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle
Comunità Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle
Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio 1994. 2. Il Catasto è articolato
in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per
la Protezione
dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso
le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso
la Regione. 3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta
e di trasporto
di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge
le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese
e gli enti che
producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti
a comunicare
annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto
delle predette attività. Sono
esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni
e,
limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori
artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più
di tre dipendenti. Nel
caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico
di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente
alla
quantità conferita. 4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane
ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilati comunicano
annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70 , le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantità
dei rifiuti urbani
raccolti nel proprio territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione
dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità
dei rifiuti gestiti da
ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i
proventi della tariffa di cui
all'articolo 49; d) i dati relativi alla raccolta differenziata. 5. Le Sezioni
regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione
dei
dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni
dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994,
n. 70 , delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie
e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati
e smaltiti, nonché
gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
le
disposizioni vigenti in materia. 7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai
commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
12. Registri di carico e scarico.
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del
registro, su cui
devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le
annotazioni
devono essere effettuate: a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano
la
raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla
effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le
operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in
carico dei rifiuti
(17/a). 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la
quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di
trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione,
di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso
la sede delle
imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la
sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari
relativi al trasporto dei
rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione,
ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti
in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività
devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
(17/a). 3-bis. I
registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività
di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici
e privati titolari di diritti
speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , che installano e gestiscono, direttamente
o mediante
appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività
è svolta, presso
le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima . 4. I soggetti la cui produzione annua
di rifiuti
non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico
e scarico dei
rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società
di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (17/a). 5. Le informazioni
contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di
controllo che ne
fa richiesta. 6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro
di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle
modalità di tenuta
degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano
le predette modalità di tenuta dei registri (17/a).
13. Ordinanze contingibili e urgenti.
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e
non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il
Presidente della provincia
ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali
forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo
un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono
comunicate al
Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al presidente della
regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi
(17/a). 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma
1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie
per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività,
il Ministro
dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro
un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare
in via sostitutiva
tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma
1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi
tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento
alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere
reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità,
il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può
adottare, sulla base di
specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo
a
speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro
dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
14. Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui
ai commi 1 e 2 è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario
e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni
a tal fine
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione
in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4.
Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile
ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli
effetti del comma
3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei
diritti della persona stessa.
15. Trasporto dei rifiuti.
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati
da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare,
i seguenti
dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia
e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso
dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario . 2. Il formulario di identificazione
di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal
detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario
deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in
arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere
conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle
norme vigenti in materia. 4.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti
di rifiuti che non
eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri
al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi (20/a). 5. Il modello
uniforme di formulario di
identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto (20/b). 5-bis. I formulari di
identificazione di cui
al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati
sul
registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione
è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria
.
16. Spedizioni transfrontaliere.
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento
CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche
ed
integrazioni. 2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano,
la Repubblica di
San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani
e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla
Repubblica di San
Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento
CEE n. 259/93. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della
navigazione, nel
rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina: a) i criteri
per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per
le spedizioni dei
rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento (21/a); b) le spese amministrative
poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del
regolamento; c)
le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati
di cui al comma 2. 4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento: a) le autorità
competenti di
spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autorità
di transito è il Ministero dell'ambiente; c) corrispondente è
il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo
38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo
inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
17. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce (21/b): a) i limiti
di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali
e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; b) le procedure
di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; c) i criteri generali
per la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché
per la redazione dei progetti di bonifica; c-bis) tutte le operazioni di bonifica
di suoli e falde
acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti
di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione
del
suolo e delle falde acquifere . 1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26
maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di
incidente
rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 , e successive modificazioni.
Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma
con
gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura
nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni
. 2. Chiunque
cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma
1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento
dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi
di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate
e degli impianti dai
quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: a) deve essere data, entro
48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente
competenti,
nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione
di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del
sito ; b) entro le
quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere
data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente
competenti
degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione
di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio
sanitario ed ambientale; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve
essere
presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali
individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento
a
provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro
novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà
comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed
integrazioni
del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e
stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della
Regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica
medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel
territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati
ed autorizzati dalla regione. 5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di
bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche
ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora
la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga
il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono
essere raggiunti
neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure
di sicurezza
volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in
via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché
limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per
l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali. 6-bis. Gli interventi di bonifica dei
siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento
delle relative
spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze
di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 (25/a). 7. L'autorizzazione
di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di
pubblica
utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce
a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese,
i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti
dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 8.
Il completamento degli
interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato
da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i
responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio
dal
Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,
che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per
i predetti
interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio . 10. Gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino
ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2
e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 . 11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale
delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748,
secondo
comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese
sono altresì assistite da
privilegio generale mobiliare (27/a). 12. Le Regioni predispongono sulla base
delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi
di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui: a) gli ambiti interessati,
la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti; b) i soggetti
cui compete l'intervento di
bonifica; c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio
in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel
caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione
dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi,
l'interessato deve procedere
a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito
progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma
8. 13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino
ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate
ad iniziativa degli interessati . 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica
di
interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del
Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli
impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista
per legge, la
pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare
nel sito inquinato per gli interventi di bonifica . 15. I limiti, le procedure,
i criteri generali di
cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto
con il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 15-bis. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali,
consorzi
di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano
accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie
di bonifica previsti dalla vigente legislazione (29/a). 15-ter. Il Ministero
dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità
nazionale e
regionale dei siti contaminati da bonificare (29/a).
Capo II - Competenze
18. Competenze dello Stato.
1. Spettano allo Stato: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15
marzo 1997, n. 59 ; b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie
per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni
per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare,
anche mediante il
ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione
dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei
flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale,
che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità
di recupero
sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva
dei rifiuti medesimi; e) la definizione dei piani di settore per la riduzione,
il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; f) l'indicazione delle misure
atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire
il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per
promuovere il
mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della
Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici; h) l'individuazione degli
obiettivi di
qualità dei servizi di gestione dei rifiuti; i) la determinazione dei
criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo
22, ed il coordinamento dei piani
stessi; l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti; m) l'indicazione dei
criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani; n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché
la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in
relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area
interessata, alla
quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale . 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) l'adozione delle norme
tecniche per la
gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti,
nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure
semplificate di cui
agli articoli 31, 32 e 33 ; b) la determinazione e la disciplina delle attività
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la
determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni
degli stessi; d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani; e)
la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione
di cui all'articolo 15, commi 1 e 5 ; f) la definizione dei metodi, delle procedure
e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; g) la determinazione
dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per
l'esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti; h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale
dei rifiuti; i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione
del formulario di cui
all'articolo 15; l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente
in
discarica; m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo
12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché
l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; n) l'individuazione dei
beni durevoli di cui all'articolo 44; o) l'aggiornamento degli allegati al presente
decreto; p)
l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento
all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748
, e successive modifiche e integrazione, del prodotto di qualità ottenuto
mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità
alle
disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente,
sentito il
Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima
nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove
deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti
da smaltire . 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le
funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400 , su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento
e Bolzano. 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e
della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti
agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri
delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.
19. Competenze delle regioni.
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei princìpi previsti
dalla normativa vigente e dal presente decreto: a) la predisposizione, l'adozione
e
l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 22; b) la regolamentazione delle attività
di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi,
con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare,
degli scarti di
prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai
restanti rifiuti; c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani
per la bonifica di aree
inquinate; d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti
esistenti; e)
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero
dei rifiuti, anche pericolosi; f) le attività in materia di spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti che
il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di
spedizione e di destinazione; g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale,
degli ambiti
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; h) le linee guida
ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica
e di messa in sicurezza,
nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso
delle
attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti; l) l'incentivazione alla riduzione della produzione
dei rifiuti ed al recupero
degli stessi; m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33; n) la definizione dei criteri
per l'individuazione,
da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti; n-bis) la definizione dei criteri
per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione,
nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a),
di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare . 2. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati
ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61. 3. Le regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con
le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento.
Tale
disposizione non si applica alle discariche. 4. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinché
gli uffici pubblici
coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari
almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso. 4-bis. Nelle aree portuali
la gestione
dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali,
ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli
adempimenti di cui agli articoli 11
e 12 .
20. Competenze delle province.
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alle
province competono, in particolare: a) le funzioni amministrative concernenti
la
programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio
ad essi
conseguenti; c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione,
di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle
violazioni del
presente decreto ; d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione,
sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ove già adottato, e
delle
previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni,
delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti
urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle
zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti ; f)
l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli; g) l'organizzazione
delle attività di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti
territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23. 2. Per l'esercizio
delle attività di controllo
sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture
di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come
sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità
di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge
4
dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61. 3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono
altresì
avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche
in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni. 4. Gli addetti al controllo
sono
autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno
di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività
di gestione dei
rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al
controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
vigente. 5. Il
personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri
è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai
fini
dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349 . Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza
e controllo. 6.
Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad
adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o
recuperano
rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici
sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33, e che i
controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino,
in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti .
21. Competenze dei comuni.
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge
8 giugno 1990, n.
142 , e dell'articolo 23. 2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani
con appositi regolamenti che, nel rispetto dei princìpi di efficienza,
efficacia ed
economicità, stabiliscono in particolare: a) le disposizioni per assicurare
la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani
al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo
7, comma 2, lettera f); e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre
frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità
di esecuzione
della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani ai
fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani,
ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti
sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. 3. È,
inoltre, di
competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati
ai sensi dell'articolo 17 . 4. Nell'attività di gestione dei rifiuti
urbani, i comuni si
possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. 5. I comuni possono
istituire,
nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni,
servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani. 6.
I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste. 7. La privativa di
cui al comma 1
non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo
di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero
dei rifiuti
assimilati. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 28 gennaio 1994, n 84 , e relativi decreti attuativi.
Capo III - Piani di gestione dei rifiuti
22. Piani regionali.
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei princìpi
e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità
ai criteri stabiliti dal presente
articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando
adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi
dell'articolo 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 . 2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei
rifiuti. 3. Il piano
regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) le condizioni ed i criteri
tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
gli impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati
nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed il complesso
degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella
regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti
urbani non pericolosi
all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle
attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e
l'autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare lo smaltimento
dei rifiuti speciali in
luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti; d) la stima dei costi delle operazioni di recupero
e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché
per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti ;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire
il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti; g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti
di materiali e di energia; h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta,
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; h-bis) i tipi, le quantità
e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire ; h-ter) la determinazione,
nel rispetto delle
norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare . 4. Il piano regionale di gestione
dei rifiuti è coordinato
con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente,
ove adottati. 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani
per la bonifica
delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorità degli
interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA
(47/a); b)
l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli
inquinamenti presenti; c) le modalità degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività
di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalità
di smaltimento dei
materiali da asportare. 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento
è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 7. La
regione
approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti (47/b).
8. In caso di
inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività,
il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere
entro un congruo
termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva,
i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale. 9. Qualora
le autorità
competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini
e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave
pregiudizio
all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità
inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in
via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione
degli interventi contenuti nel
piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati . 10. I
provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta
differenziata dei rifiuti; b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; c) introdurre sistemi di deposito
cauzionale obbligatorio sui contenitori; d) favorire operazioni di trattamento
dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; e) favorire
la realizzazione e
l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 11. Sulla
base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione,
possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione
e l'esercizio o
il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti
per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano
le seguenti
condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti
da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato
combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli
31 e 33; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita
una diminuzione delle emissioni inquinanti .
23. Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti
territoriali
ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi
e delle
prescrizioni del presente decreto. 2. Per esigenze tecniche o di efficienza
nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni
anche a livello
subprovinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata
la frammentazione della gestione. 3. I comuni di ciascun ambito territoriale
ottimale di cui al comma
1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo,
organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di
efficacia e
di economicità. 4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142 , come
integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 . 5. Per le
finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici
mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale
adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni,
le
forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli
effetti
dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le province individuano
gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento,
gli adempimenti ed
i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Dette convenzioni determinano
in particolare
le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di
gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli
altri elementi indicati
all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Decorso inutilmente
il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione
degli enti inadempienti .
24. Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica.
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti
prodotti: a) 15%
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) 25%
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c)
35% a partire dal
sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.
Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28
dicembre
1995, n. 549 , è determinato anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.
25. Accordi e contratti di programma, incentivi.
1. Ai fini dell'attuazione dei princìpi e degli obiettivi stabiliti
dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma
con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le
associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione
dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e
lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire
o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero
dei rifiuti stessi; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per
favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine
e
strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione
di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la
quantità e la
pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione,
la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e
recupero di rifiuti; g) l'adozione
di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di
produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo
per l'eliminazione dei
rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte
dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla
raccolta
differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero
e della riduzione di rifiuti. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro
dell'Industria del commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare
appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti
sul mercato
nazionale e con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo
di sistemi di eco-label e di eco-audit; b) attuare programmi di ritiro dei beni
di
consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo,
del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate
per la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello
di protezione dell'ambiente. 3. I predetti accordi sono stipulati di concerto
con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività
collegate alla produzione agricola. 4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente
di
cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 , individua le risorse finanziarie da
destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento,
agli accordi ed ai
contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di
stipula dei medesimi.
26. Osservatorio nazionale sui rifiuti.
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto
legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché
alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio
svolge,
in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione
ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione
ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione
e sulla
gestione dei rifiuti; c) esprime il proprio parere sul Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva
al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed alla Conferenza Stato-regioni ; d) predispone il Programma generale di prevenzione
di
cui all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei
termini previsti; e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo
42 ed
il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; f) verifica
i costi di recupero e smaltimento; g) elabora il metodo normalizzato di cui
all'articolo 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; h) verifica livelli di qualità
dei
servizi erogati; i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri
dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. 2. L'Osservatorio
è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove
membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui: a) tre designati dal
Ministro dell'ambiente,
di cui uno con funzioni di Presidente; b) due designati dal Ministro dell'industria,
di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della
sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
; d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro ; d-ter) uno designato dalla
Conferenza Stato
regioni . 3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico
spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato
con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato . 4. Con decreto
del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della Sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative
e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica . 5. All'onere
derivante dalla
costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione,
provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato
Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione
del
Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio
sono subordinate alle entrate. 5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed
il
funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti,
in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata
la spesa di lire 1.000 milioni per
l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente .
Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
27. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero
di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e
la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza
sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla
procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente,
alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto
all'autorità competente ai
predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione
della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo
6, comma 4, della
legge 8 luglio 1986, n. 349 , e successive modifiche ed integrazioni. 2. Entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina
un
responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano
i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti
locali
interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti. 3. Entro
novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza: a) procede alla valutazione
dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità
del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce, ove previsto
dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie
conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale. 4. Per l'istruttoria
tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati
ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni
della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale
approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo
strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori. 6. Nel caso in cui il progetto
approvato riguardi
aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985,
n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come modificato
dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo
di cui ai commi 2, 3 e 5. 8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano
anche per
la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione
rilasciata. 9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di
recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento
che
autorizza la realizzazione dell'impianto.
28. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero.
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è
autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla
presentazione
della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi
di cui all'articolo
2, ed in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità
del sito, alle
attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da
prendere in materia di
sicurezza ed igiene ambientale; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di
trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico,
non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento
dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE
del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994,
e successive modifiche ed integrazioni; g) le prescrizioni per le operazioni
di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie
finanziarie; i)
l'idoneità del soggetto richiedente. 2. I rifiuti pericolosi possono
essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati
secondo le modalità
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (60/a).
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque
anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione,
deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa. 4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione
di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1,
quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici
mesi. Decorso tale
termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata. 5. Fatti salvi
l'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo
6, comma 1, lettera m) . 6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati
dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 . L'autorizzazione
delle
operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente
non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16, nel
caso di
trasporto transfrontaliero di rifiuti . 7. Gli impianti mobili di smaltimento
o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati,
in via definitiva
dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento
delle singole
campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione
nel cui territorio si
trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare
l'attività con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito
non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
29. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca
e di sperimentazione qualora
siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli
impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità
non superiore a 5
tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare
prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere
limitate alla durata di
tali prove. 2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un
anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non
può comunque superare i due anni. 3. Qualora il progetto o la realizzazione
dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui
al comma 1,
l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si
esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal
caso è prestata a favore dello Stato. 4. In caso di rischio di agenti
patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui
al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria
del commercio e dell'artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.
30. Imprese sottoposte ad iscrizione.
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361
, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione
di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito
denominato Albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso
il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere
di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica
cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto
da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente,
di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di
Presidente; b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della sanità; d)
uno dal Ministro dei
trasporti e della navigazione; e) tre dalle Regioni; f) uno dell'Unione italiana
delle Camere di Commercio; g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie
degli autotrasportatori. 3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata
in vigore del presente decreto e sono composte: a) dal Presidente della Camera
di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente; b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza
della giunta regionale con funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario
o dirigente
esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione Regionale delle
Province; d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente. 4. Le imprese
che
svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi
i trasporti di rifiuti
pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno
o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti,
nonché le imprese che
intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione
di impianti di
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio
delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le
altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui
esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto (64/a). 5. L'iscrizione
di cui al comma 4 ed i
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione,
nonché, dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie
sono
deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive
emesse dal Comitato
nazionale . 6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione
e del
Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative
dell'Albo, nonché
i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità
e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese
di cui al comma 4, in conformità ai seguenti princìpi (65/a):
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare
le procedure; b) coordinamento
con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità
di cui alla lettera a); c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire
l'efficienza operativa; d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione. 7. In attesa dell'emanazione
dei decreti, di cui ai
commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e
le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei
rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo
è
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575. 8. Fino all'emanazione
dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Le
imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono
iscriversi
all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche
. 9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione
presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361
, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni
ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata
in vigore
del presente decreto. 10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica
e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali,
dei consorzi e delle società
di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , che esercitano i
servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio
di comuni. L'iscrizione
all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio
di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale
dell'Albo territorialmente
competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse
del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa . 11.
Avverso i
provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere,
entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo. 12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti
con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro. 13. Agli
oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
si provvede con
le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione,
secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
dicembre 1993 e
successive modifiche. 14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407 , non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza
dell'Albo. 15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
, in
scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate,
fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione
definitiva sul
provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i
provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni. 16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
33, ed effettivamente
avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie
di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di
attività alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere
rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione
predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 , e successive
modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale
dalla
quale risultino i seguenti elementi: a) la quantità, la natura, l'origine
e la destinazione dei rifiuti; b) la frequenza media della raccolta; c) la rispondenza
delle
caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti
stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; d) il rispetto
delle condizioni ed il
possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria . 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di inizio di attività le
sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente
competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta
e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
33 devono
conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998 .
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Capo V - Procedure semplificate
31. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente,
di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita
ai fertilizzanti, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun
tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di
rifiuti, e le condizioni in base
alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate
dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di
recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche
e
condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono
garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la
salute dell'uomo e da
non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico
devono, inoltre,
rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti
urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti
di emissione non siano
meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti
dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE
del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente
16
gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma
2, della
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli
impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti
pericolosi
; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale. 4. La emanazione
delle
norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo,
i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento
CEE n. 259/93, e
successive modifiche ed integrazioni. 5. Per la tenuta dei registri di cui agli
articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici,
l'interessato è
tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato
in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro . 6.
La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni,
delle prescrizioni
e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal D.P.R.
24 maggio 1988, n. 203 , e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti
industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni
di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta
comunque sottoposta
alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28. 7. Alle denunce e alle domande
disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di
cui all'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
32. Autosmaltimento.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività di
smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio
di attività alla
provincia territorialmente competente. 2. Le norme tecniche di cui al comma
1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche
dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle
emissioni nell'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro
il termine di cui al
comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata
una relazione dalla quale
deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle
procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente. 4. Qualora la provincia accerti
il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma
1 dispone
con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività,
salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni
e, comunque, in
caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 6. Restano
sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività
di autosmaltimento di
rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
33. Operazioni di recupero.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni
di
recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le
condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo
di attività, prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime
impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime
sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi:
1) le
quantità massime impiegabili; 2) provenienza, i tipi e caratteristiche
dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei
rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni
presenti in sito; 4) altri
requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni
necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità
di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito
registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività
ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività
è allegata una
relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti
soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti; c) le attività di recupero che si intendono
svolgere; d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento
o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati; e) le caratteristiche merceologiche
dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la provincia accerti
il mancato
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività,
salvo
che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività
ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. 5. La comunicazione
di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero. 6. Sino all'adozione delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque
giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della
direttiva
83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui
ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati
rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10
settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente
16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
30
gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine
si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla
data di entrata in vigore
del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata
già ultimata . 7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle
variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti
individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i
limiti di emissione in
relazione alle attività di recupero degli stessi l'autorizzazione di
cui all'articolo 15, lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 . 8. Le disposizioni
semplificate del
presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione: a) delle attività di riciclaggio e di recupero
di materia prima e di produzione
di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile
da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1; c) dell'impiego di combustibile
da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del
comma 1,
che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche
qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo
6. 9. Fermi
restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo
31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonché
fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative
alla concessione di
incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione
dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto
del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione
di
combustibile da rifiuti. 10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non
comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di
cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonché alle relative norme
sanzionatorie. 11. Alle
attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme
ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed
oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti
pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea
tre
mesi prima della loro entrata in vigore. 12-bis. Le operazioni di messa in riserva
dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte
alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se
effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di
recupero previste ai
punti da R1 a R9 dell'allegato C . 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti
dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate
ai punti da R1 a
R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro
i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni .
TITOLO II
Gestione degli imballaggi
34. Ambito di applicazione.
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare
un elevato livello
di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire
l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni
alla concorrenza ai
sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994. 2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti
gli
imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio
derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali,
uffici, negozi,
servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali
che li compongono. 3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità
degli imballaggi,
quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene
dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di
trasporto e sui rifiuti
pericolosi. 4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal
presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato
prodotto prima del 31
dicembre 1994 . 5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo è consentita
l'immissione sul
mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
35. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per: a) imballaggio:
il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere
e a proteggere
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore,
e ad
assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente
finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di
un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che
sia venduto come tale
all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento
degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto
senza
alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un
certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare
la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container
per i trasporti
stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio
o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo
6,
comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; f) gestione dei rifiuti
di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera d); g)
prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e
di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività
per l'ambiente sia delle materie e
delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia
degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione,
nonché in quella
della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione
postconsumo; h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito
e
progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo
di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso
identico a
quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti
ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso;
tale
imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere
reimpiegato; i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei
rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio
organico e ad esclusione del recupero di energia; l) recupero dei rifiuti generati
da
imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente
decreto; m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili
quale
mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti ma con recupero di calore; n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico
(compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in
condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio,
con
produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento
in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio
organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente
decreto; p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti ed i
trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori,
i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi
di diritto
pubblico; q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti,
i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori:
i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi
e gli importatori di imballaggi pieni; s) pubbliche amministrazioni e organismi
di diritto
pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge
8 giugno 1990,
n. 142 , o loro concessionari; t) consumatore: l'utente finale che acquista
o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; u) accordo
volontario:
accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che
disciplina i mezzi, gli
strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.
36. Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
si informa ai seguenti princìpi generali: a) incentivazione e promozione
della prevenzione alla fonte
della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative; anche di natura economica
in conformità ai princìpi del
diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed
a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché
a favorire la
produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi; b)
incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della
raccolta
differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi
riciclati e recuperati; c)
riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale
attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi; c-bis) l'applicazione
di misure di
prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi
previa consultazione degli operatori economici interessati . 2. Al fine di assicurare
la
responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi
inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio
della
"responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei
rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti princìpi: a) individuazione
degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione
dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori
in
proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale
e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata; b) promozione
di forme di
cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici; c) informazione degli
utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori; d) incentivazione
della restituzione
degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta
differenziata da parte del consumatore. 3. Le informazioni di cui alla lettera
c) del comma 2
riguardano in particolare: a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili; b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori
nel
processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio ; c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi
quali si presentano
sul mercato; d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi
ed i rifiuti di imballaggio. 4. In conformità alle determinazioni assunte
dalla Commissione
dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che
dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonché
agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici,
ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati
aspetti sanitari il
predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della sanità
. 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le
modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero
ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione
ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione
europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia
di
etichettatura .
37. Obiettivi di recupero e di riciclaggio.
1. Per conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 36, i produttori
e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggi
fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi. 2. Per garantire
il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero,
a partire dal 1° gennaio
1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati
nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio
comunicano annualmente,
secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , i dati
di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo
degli
imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato,
nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati
e dei rifiuti di
imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati
sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio
1994, n.
70 . Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui
all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni
di
categoria per gli utilizzatori. 3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni
dalle scadenze previste,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse tipologie di
materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese
misure di
carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi,
il cui introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere
riassegnato
con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente.
Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito
del Programma Triennale dell'Ambiente. 4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono
riferiti ai
rifiuti di imballaggi generati sul territorio nazionale, nonché a tutti
i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati
ed aggiornati in conformità
alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato . 5. Il Ministro dell'ambiente
e il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione
dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli
12, 16 e 17
della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo
accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure
che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo. 5-bis. Il Ministro
dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati
sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione
dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997 .
38. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo
dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e
gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi
primari e degli altri
rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore
del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati
a partecipare
al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41. Per gli utilizzatori
che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di
cui all'articolo
37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti
di imballaggio (86/a). 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero
nonché
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti
di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo
del ritiro, su
indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi
dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, possono: a) organizzare
autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di
imballaggio; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40; c) mettere
in atto un sistema cauzionale. 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori
sono tenuti a
ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti
di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo
di raccolta organizzato dal
produttore e con lo stesso concordato. 5. I produttori che non aderiscono al
Consorzio di cui all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo
26,
entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di: a) adottare dei provvedimenti
per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato; b) avere
organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione
degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero
dei rifiuti di
imballaggio; c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati
sul ritiro e sulle sue relative possibilità. 6. I produttori che non
aderiscono ai Consorzi di cui
all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio Programma specifico di prevenzione
che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo
42. 7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data
di
entrata in vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi
di cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti
di cui
all'articolo 26 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico
e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio,
nella quale
possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa. 8. I produttori
che non
dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai
consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi
e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54. 9. Sono a carico dei
produttori e degli utilizzatori i costi per: a) il ritiro degli imballaggi usati
e la raccolta dei rifiuti
di imballaggio secondari e terziari; b) la raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggio conferiti al servizio pubblico; c) il riutilizzo degli imballaggi
usati; d) il riciclaggio e
il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari. 10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi
compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare
oneri economici per il consumatore.
39. Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione.
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
pubblico
rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di
rifiuti di imballaggi. In particolare: a) deve essere garantita la copertura
omogenea del territorio in
ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione
della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché
il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. 2. Nel caso in cui la pubblica
amministrazione non attivi la
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono
organizzare
tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attività
di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici
pubbliche o la possono
integrare se insufficiente . 2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia,
ove opportuno, 1'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la
fabbricazione di imballaggi e altri prodotti . 2-ter. I Ministeri dell'ambiente
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle
misure e
degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41,
comma 2, lettera g) . 2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono
le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla
Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo,
comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate .
40. Consorzi.
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati,
la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private,
ed il ritiro, su
indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti
di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti
di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere
a) e c) costituiscono
un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi. 2. I Consorzi
di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono
retti da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 3. I mezzi finanziari per il funzionamento
dei predetti
Consorzi sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi
dei soggetti partecipanti. 4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al
Consorzio nazionale
imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico
di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale
di cui all'articolo 42 . 5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono
al
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli associati
ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale
possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
41. Consorzio Nazionale Imballaggi.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio
e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata
effettuata dalle
Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in
forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: a) definisce, in accordo con le regioni
e
con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui
rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; b) definisce, con
le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui
alla lettera a), le
condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata; c) elabora ed aggiorna, sulla base
dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di
imballaggio; d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali
per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne
garantisce
l'attuazione; e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo
40; f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi
e
gli altri operatori economici; g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni,
le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma
generale; h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta
differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari,
o comunque
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità
totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al
netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente
per ciascuna tipologia di materiale . 3. Il CONAI può stipulare un accordo
di programma
quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio
di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica
amministrazione.
In particolare, tale accordo stabilisce: a) l'entità dei costi della
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati
secondo criteri di
efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo,
nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di
entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; c) le modalità
di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività
di riciclaggio e
di recupero . 4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che può
richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. 5. Ai fini della
ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo
gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione. 6. Il CONAI è retto
da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attività con i proventi delle attività e
con i contributi dei
consorziati. 7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un
rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. I consorzi obbligatori
esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9-quater,
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del
consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi
dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla
data del 31 dicembre
1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino
al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno
destinati ai
costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi
primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa tipologia di
materiale .
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma
1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario
ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. 10-bis.
In caso
di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
può
determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi
dell'articolo 49,
comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti
stessi da parte dei produttori (91/a).
42. Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38,
comma 6, e 40, comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione
e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento
alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti
obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; b) accrescimento
della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili
rispetto alla quantità di
imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantità
di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi
non riutilizzabili; d)
miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere
ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo
normalmente
prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio . 2.
Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in
peso di ciascuna
tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito
di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in peso da
riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo
percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero
e riciclaggio
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a); c) [le necessarie integrazioni
con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti] (91/b). 3. Il Programma
generale è trasmesso
per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed è
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con
la
medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni
del programma . 4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto
entro il
termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi
di cui all'articolo 41, e, successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento,
lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo
26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti ai sensi della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994,
e successive modifiche ed integrazioni. 5. I piani regionali di cui all'articolo
22
sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma
di cui ai commi 1
e 2.
43. Divieti.
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori
recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione,
riciclo e recupero
dei rifiuti di imballaggio. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura.
Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore
dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico
solo in raccolta
differenziata, ove la stessa sia stata attivata. 3. A decorrere dal 1° gennaio
1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard
europei
fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti
essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino
al 1° gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti
quando gli
imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento
sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero,
in
mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate
conformi ai predetti requisiti . 4. È vietato immettere sul mercato imballaggi
o
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio
e cromo
esavalente superiore a: a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal
30 giugno 1998; b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999; c) 100 ppm
in peso a
partire dal 30 giugno 2001. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate,
in conformità
alle decisioni dell'Unione Europea: a) le condizioni alle quali i livelli di
concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai
circuiti di produzione
localizzati in una catena chiusa e controllata; b) le tipologie di imballaggio
esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).
TITOLO III Gestione di particolari categorie di rifiuti 44. Beni durevoli.
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa
devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un
bene
durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese
pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani o agli
appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite
dal presente
decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero
e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore,
sulla base
di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25 . 2. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono
i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità
di
importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta,
il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono: a) la messa
a punto dei
prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4; b) l'individuazione
di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale; c) il recupero
ed il riciclo dei materiali
costituenti i beni; d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei
soggetti che gestiscono il servizio pubblico. 3. Al fine di favorire la restituzione
dei beni di
cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori,
e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi
e contratti di programma
ai sensi dell'articolo 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto
e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite
le proprie
associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono
sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta
dei registri
di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva
autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15,
28 e 30 del
presente decreto (93/a). 4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di
tutela della salute
pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti
dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa,
può essere
introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in
misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite
massimo di
lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta,
ai servizi pubblici di
nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene
durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli
acquirenti che,
contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un
bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione
dello stesso
alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1. 5. In fase di prima
applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni
del presente
articolo, sono: a) frigoriferi, surgelatori e congelatori; b) televisori; c)
computer; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d'aria.
45. Rifiuti sanitari.
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni
che comportino
rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni.
Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può
raggiungere i trenta
giorni, alle predette condizioni. 2. Al direttore o responsabile sanitario della
struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione
di cui
al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto
verso l'impianto di smaltimento. 3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere
smaltiti
mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione
non
risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione, d'intesa con il
Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, può autorizzare
lo smaltimento dei rifiuti di
cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini
dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta
giorni . 4.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite
le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero
e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi; b) individuati i rifiuti di cui
all'articolo 7,
comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una corretta
gestione degli stessi ; c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati
agli urbani nonché
le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari
sistemi di smaltimento. 5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
effettuata al di fuori
della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure
autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto
compete la
certificazione di avvenuta sterilizzazione.
46. Veicoli a motore e rimorchi .
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere
alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per
la messa
in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato
ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche
rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore . 2. Il proprietario di un veicolo a
motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì
consegnarlo ai concessionari o
alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri
di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per
acquistarne un
altro . 3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli
articoli 927-929 e
923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma
1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto
con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei trasporti e della navigazione . 4. I centri di raccolta ovvero i
concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio
consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
della
consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del
proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione
da parte del gestore
del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale
dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro
Automobilistico (PRA) . 5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione
avviene
esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario
o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario
del veicolo
o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo
e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta,
il concessionario
o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta
consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà,
la carta
di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285 . 6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario
del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa
con la proprietà
dello stesso. 6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori
delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare,
smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio
ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti
di cui
al comma 5 . 6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati
sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo
le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
. 6-quater. Agli
stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei
centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo
159 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nel caso di demolizione del veicolo
ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285 . 6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 , le parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite
dalle parole: "la
cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati
alla demolizione" . 7. È consentito il commercio delle parti di
ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza
con la sicurezza dei veicoli. 8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza
dei veicoli sono
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e sono utilizzate se sottoposte
alle operazioni di
revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 . 9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7
e 8 da parte delle
imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture
rilasciate al cliente. 10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche
relative
alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa
in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza
di cui al comma 8.
47. Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita
la personalità giuridica di
diritto privato. 2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato
da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Consorzio: a) assicura la raccolta,
il
trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti; b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti
dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione; c) promuove lo svolgimento
di
indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente
e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo
degli oli
e grassi vegetali e animali esausti. 4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono
vincolanti per tutte le imprese partecipanti. 5. Partecipano al Consorzio: a)
le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali
esausti ;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta,
il
trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti. 6. Le
quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra
la capacità
produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente
sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria. 7. La
determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione
del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo
statuto. 8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere,
per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti e
nei modi determinati dallo
Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento
degli obblighi medesimi. 9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai
proventi delle attività svolte dal Consorzio; b) dalla gestione patrimoniale
del fondo consortile; c) dalle quote consortili; d) da contributi di riciclaggio
a carico dei
produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire l'equilibrio
di
gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 10. Il Consorzio
deve
trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta
giorni
dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull'attività
complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati. 11.
A decorrere
dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al
comma 2,
chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali
e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente
o mediante consegna a
soggetti incaricati del Consorzio. 12. Chiunque, in ragione della propria attività
ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme
alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
48. Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento
è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene,
esclusi gli imballaggi
di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo
44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46 (103/a). 2. Al Consorzio partecipano:
a) i
produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) i trasformatori di beni
in polietilene; c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle
imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene; d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si
propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene
al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio
e di recupero. A tal
fine il Consorzio: a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti
di beni in
polietilene; c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili; d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il
consumo dei materiali
ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento; e) assicura l'eliminazione
dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente
conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può
ricorrere a forme di
deposito cauzionale. 5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio
sono costituiti: a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei
soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi
del presente
decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi
minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi
può stabilire
un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle
fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per
forniture
destinate alla produzioni di beni di polietilene per il mercato interno. 8.
Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo
di lucro ed è retto da uno
Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. A decorrere dalla
data di
scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione
della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è
obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati dal consorzio.
TITOLO IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 49. Istituzione della tariffa.
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo
XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio
Decreto 14
settembre 1931, n. 1175 , come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , ed al capo III del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , è soppressa a decorrere dal 1°
gennaio 2000 (106/a). 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette
ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La
tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca
locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza
dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere
e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al
servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni
transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e
della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi
del servizio di
gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni (106/b). 6. La tariffa di riferimento
è articolata per fasce di utenza e territoriali. 7. La tariffa di riferimento
costituisce la
base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare
nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente
decreto. 8. La
tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio. 9. La tariffa è applicata
dai soggetti gestori nel rispetto
della convenzione e del relativo disciplinare. 10. Nella modulazione della tariffa
sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata
delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.
È altresì
assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione
del presente decreto. 11. Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene conto degli
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 12. L'eventuale
modulazione della tariffa tiene
conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio. 13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio. 14.
Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero
dei rifiuti stessi. 15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può
essere effettuata con
l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del
decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . 16. In via sperimentale
i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui
al
comma 1. 17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
TITOLO V Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali Capo I - Sanzioni 50. Abbandono di rifiuti.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque in violazione
dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1 e
46,
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire unmilioneduecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo
riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila . 1-bis. Il titolare del
centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice, che
viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni
. 2. Chiunque non
ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non
adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito con la
pena dell'arresto fino
ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti .
51. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33
è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda
da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi; b)
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire
cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi . 2. Le pene di cui al
comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano
o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2
. 3.
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con
la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire
cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda
da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata,
anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la
confisca
dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato
dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà
nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni
nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto
di cui all'articolo 9,
effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) . 6. Chiunque effettua il deposito
temporaneo presso il luogo
di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni
di cui all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o con la pena
dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni
per i quantitativi
non superiori a duecento litri. 6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli
articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9,
è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni
.
51-bis. Bonifica dei siti.
1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento,
previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto
da sei
mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17.
Si applica
la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni
a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.
Con la
sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con
la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
il
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale .
52. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3,
ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione
è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine
stabilito ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 70 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquantamila a lire trecentomila . 2. Chiunque omette di tenere ovvero
tiene in
modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta
milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore. Le
sanzioni di
cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni
per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni
per i rifiuti
pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti
occupati a
tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno
da
prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato
. 3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario
di cui all'articolo
15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto
milioni. Si applica la
pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di
un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il
trasporto. 4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete
o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri
di carico e
scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre
scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente
incomplete
o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità
competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario
di cui all'articolo 15 .
53. Traffico illecito di rifiuti.
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III
e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in modo
tale da integrare
il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del medesimo
Regolamento, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a
lire cinquanta milioni e con
l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizioni
di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi
dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui
al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto .
54. Imballaggi.
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo
38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998 , sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque
salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi . Tale sanzione è
ridotta
della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza sopra indicata . I produttori di imballaggi che non provvedono
ad organizzare un
proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma
3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 né adottano un
proprio sistema
cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici
milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori
che non
adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4. 2. La violazione dei
divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è punita con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti
di cui all'articolo
36, comma 5 . 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3,
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni
a lire trenta milioni.
55. Competenza e giurisdizione.
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ,
in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle
sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia
nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni
previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune
. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 è
esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23, L. 24 novembre
1981, n. 689 . 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in
vigore del
presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto
di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli
atti agli enti
indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
55-bis. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio
delle funzioni di
controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni .
Capo II - Disposizioni transitorie e finali 56. Abrogazione di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366 ; b) il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915 ; c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli
articoli 7, 9 e 9-quinquies; d) il D.L. 31 agosto 1987, n. 361 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli
1, 1-bis,
1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1; e) il decreto-legge 14 dicembre
1988, n. 527 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988,
n. 45; f)
l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
f-bis) i
commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 ; f-ter) l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994
,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994 . 2. Il Governo,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta,
entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere,
apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata
in vigore
del regolamento medesimo. 2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta entro sessanta giorni dalla data
di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo
schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in
conformità ai princìpi del presente decreto le attività
di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il decreto medesimo, che sono
abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso
.
57. Disposizioni transitorie.
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto
e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche
norme
adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai
rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi. 2.
Sono fatte salve le
attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle regioni
alle province e agli altri enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990,
n. 142 . 3. Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915 , restano valide fino alla loro scadenza e comunque
non oltre
il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni
provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei
rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi. 5. Le attività
che in base alle leggi
statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso
l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto
del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono conformarsi alle
disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30 giugno 1999 . 6. Fermo
restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle
operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126
alla
Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio e che risultino conformi
alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati
sono tenuti ad
effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni
dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attività
può
essere continuato senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione
. 6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi
ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle
merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare
e la disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali.
In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose .
6-ter. In attesa
dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto
ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349
, continua
ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo
1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n.
377 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa
ai rifiuti già classificati tossici e nocivi .
58. Disposizioni finali.
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera
g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni
e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8,
comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161,
le
parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono
sostituite dalle
seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso
della legge
19 ottobre 1984, n. 748 , le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali
e il
Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente
e della sanità". All'articolo
9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748 , le parole: "di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro
delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite
dalle seguenti "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanità". 3. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato. 4.
Il Consorzio
obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui
all'articolo 9- quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito,
con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica
di diritto privato. 5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'art.
11, D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 95 , ha personalità giuridica di diritto privato. 6.
Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del D.L. 31 agosto
1987, n. 361 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde
dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie
impiantistiche ivi
indicate. 7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore
dal 1° maggio 1997. 7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento
economico del
personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono imputate
sul
capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento
economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con
le
medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.
7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano
prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano
alle attività di
raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento
delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti
che formano oggetto del
loro commercio.
Allegato A
[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a)]
1 - CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subìto qualunque
altro incidente, compresi
tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente
in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie
(ad esempio residui di
operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti,
ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi
contaminati sali da
rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione,
ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di
gas, polveri di filtri
dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di
fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime
(ad esempio residui
provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente
vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli
messi fra gli scarti del
l'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività
di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra
elencate.
2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota introduttiva
1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine
"rifiuti" nel modo
seguente:
"qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato
I e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione,conformemente
alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano
nelle categorie
di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente comeCatalogo
europeo dei rifiuti (CER) e
si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo,
di rifiuti e sarà
pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente
alla
procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze
un rifiuto, ma solo
quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva
a meno che si
applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia
comune per tutta
la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse
alla gestione dei rifiuti. A
questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento
di base del
programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione
del Consiglio, del 7
maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e
tecnici, in conformità
della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito
nel contesto a
cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi"
disposto
dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, sui
rifiuti pericolosi.
INDICE
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il
trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e
materiali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e
preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura,
caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione
di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione
del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti
vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal
trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia
non ferrosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di
metalli e plastica
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e
12 00 00)
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi
(tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la
costruzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i
rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino
direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti
di trattamento acque reflue fuori sito e industrie
dell'acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio,
industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL
TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E
MATERIALI DI CAVA
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
metalliferi
01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non
metalliferi
01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e
fisici di minerali metalliferi
01 03 01 colle
01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
01 03 03 fanghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e
fisici di minerali non metalliferi
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di scarto
01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di
minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque
dolci
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 00 00 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E
PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA
CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti animali
02 01 03 scarti vegetali
02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05 rifiuti agrochimici
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere
usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati
fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè,
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della
lavorazione del tabacco
02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio,
pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti
02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio
delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed
analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE
DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 01 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione
di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 02 segatura
03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno
deteriorato
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti inorganici
03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta,
polpa e cartone
03 03 01 corteccia
03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con
ipocloriti e cloro
03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
03 03 06 fibra e fanghi di carta
03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza
fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi contenenti cromo
04 01 07 fanghi non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura contenenti cromo
04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e
finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00 rifiuti dell'industria tessile
04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze
fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di
origine animale
04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente
artificiali o sintetiche
04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della
filatura e della tessitura
04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di
origine vegetale
04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di
origine animale
04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente
artificiali o sintetiche
04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali
(es. grasso, cera)
04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di
confezionamento e finitura
04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni
di confezionamento e finitura
04 02 13 tinture e pigmenti
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE
DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05 perdite di olio
05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di
manutenzione
05 01 07 catrami acidi
05 01 08 altri catrami
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00 catalizzatori esauriti
05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02 altri catalizzatori esauriti
05 04 00 filtri di argilla esauriti
05 04 01 filtri di argilla esauriti
05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 catrami acidi
05 06 02 asfalto
05 06 03 altri catrami
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 00 soluzioni acide di scarto
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00 soluzioni alcaline
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda (idrossido di sodio)
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00 sali e loro soluzioni
06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri
alogenuri
06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali
solidi di alogenati
06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi
collegati
06 03 07 fosfati e sali solidi collegati
06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti
collegati
06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10 sali solidi contenenti ammonio
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00 rifiuti contenenti metalli
06 04 01 ossidi metallici
06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e
trasformazione) e da processi di desolforazione
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del
silicio
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del
silicio
06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di
fertilizzanti
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di
fertilizzanti
06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed
opacificanti
06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di
catalizzatori
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02 altri catalizzatori esauriti
06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di
natura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di
acque madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06 altri catalizzatori esauriti
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre
artificiali
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06 altri catalizzatori esauriti
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici
(tranne 06 11 00)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti,
disinfettanti e cosmetici
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e
prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO
(PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI
VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi
organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi
organici non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e
sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05
e 08 01 06)
08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi
materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi
prodotti impermeabilizzanti)
08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi
alogenati
08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi
alogenati
08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi
alogenati
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi
alogenati
08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 soluzioni di fissaggio
09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di
rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento
o composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici
(eccetto 19 00 00)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torba
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio
nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrifica-
zione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla
produzione degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili
dall'elettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di
macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e
platino
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04 altre polveri e particolato
10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutiliz-
zate
10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03 scorie di fusione
10 09 04 polveri di fornace
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutiliz-
zate
10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03 scorie di fusione
10 10 04 polveri di fornace
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di
vetro
10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di
vetro
10 11 02 vetro di scarto
10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05 altre polveri e particolato
10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica,
mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo
termico
10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03 altre polveri e particolato
10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06 stampi inutilizzabili
10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e
manufatti con questi materiali
10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo
termico
10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali
compositi in cemento
10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del
calcare
10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06 altre polveri e particolato
10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL
TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA
NON FERROSA
11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura
di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura,
decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali)
11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli
pesanti tranne cromo
11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli
pesanti
11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05 soluzioni acide di decapaggio
11 01 06 acidi non specificati altrimenti
11 01 07 alcali non specificati altrimenti
11 01 08 fanghi di fosfatazione
11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di
metalli non ferrosi
11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco
(compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi
elettrolitici acquosi
11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
11 03 02 altri rifiuti
11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non
specificati altrimenti
11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non
specificati altrimenti
12 00 00 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI
METALLI E PLASTICA
12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura,
stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione,
taglio, troncatura e limatura)
12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05 particelle di plastica
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non
emulsionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non
emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie
(sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura,
lucidatura)
12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03 fanghi di lucidatura
12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E
12 00 00)
13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni)
contenenti composti organici clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non
contenenti composti organici clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusiva-
mente minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni
13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi
contenenti composti organici clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non
contenenti composti organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed
altri liquidi
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed
altri liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri
liquidi contenenti composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri
liquidi non contenenti composti organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a
formulazione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00 oli di cala
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05 altre emulsioni
13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI
(TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di
apparecchiatura
14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03 altri solventi e miscele solventi
14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi
alogenati
14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti
solventi alogenati
14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02 altri solventi alogenati
14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi
alogenati
14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/
aerosol
14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi
di distillazione)
14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05 fanghi contenenti altri solventi
15 00 00 IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00 imballaggi
15 01 01 carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in più materiali
15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
protettivi
15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
protettivi
16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in
veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici usati
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio:
circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione
dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di
convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta
pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol
industriali (compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici,
es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate
altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici,
es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate
altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e
stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed auto-
cisterne contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed auto-
cisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio
contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio
contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA
COSTRUZIONE DI STRADE)
17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in
gesso
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
17 03 01 asfalto contenente catrame
17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
17 03 03 catrame e prodotti catramosi
17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 00 terra e materiali di dragaggio
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 00 materiale isolante
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
18 00 00 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I
RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO
DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle
malattie negli uomini
18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il
plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione
di infezioni
18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione
di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed
indumenti monouso)
18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione
di infezioni
18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione
di infezioni
18 02 04 sostanze chimiche di scarto
19 00 00 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI
DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE
DELL'ACQUA
19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani
ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
19 01 01 ceneri pesanti e scorie
19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03 ceneri leggere
19 01 04 polveri di caldaia
19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di
trattamento dei fumi
19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque
reflue
19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 08 rifiuti di pirolisi
19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento
degli Nox
19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di
rifiuti industriali (ad esempio decromatazione,
decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da
trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03 composti fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e
simili
19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e
vegetali
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche
19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue
non specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio ionico
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua
per uso commerciale
19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO,
INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 00 raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metalli
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il
compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di
mense e ristoranti)
20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non compostabili
20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di serbatoi settici
20 03 05 veicoli fuori uso
Allegato B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come
avvengono nella
pratica.
Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per
la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti
pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche
naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli che
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel
presente allegato che dia origine a composti o a miscugli
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da
D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione,
ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in
una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di
cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni
di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
Allegato C
[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)]
OPERAZIONI DI RECUPERO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono
nella pratica.
Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo
per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e
altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni
indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).
Allegato D
(Previsto dall'art. 7, comma 4)
RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA
91/689/CEE
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal
codice a sei cifre
per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano
da considerarsi
rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga
soddisfatta la
definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva
75/442/CEE, purché non
si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva
91/689/CEE,
purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva
91/689/CEE, i
rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro
presentino una o più
caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono
pericolosi. Tutti
questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista
della modifica
dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
+--------------------------------------------------------------+
|Codice| Designazione |
| CER | |
|------|-------------------------------------------------------|
|02 |RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E|
| | PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA,|
| | CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA |
|0201 |RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE |
|020105|rifiuti agrochimici |
|03 |RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE|
| | DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI |
|0302 |RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO |
|030201|prodotti per i trattamenti conservativi del legno|
| | contenenti composti organici non alogenati |
|030202|prodotti per i trattamenti conservativi del legno|
| | contenenti composti organici clorurati |
|030203|prodotti per i trattamenti conservativi del legno|
| | contenenti composti organo-metallici |
|030204|prodotti per i trattamenti conservativi del legno|
| | contenenti composti inorganici |
|04 |RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE |
|0401 |RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE |
|040103|bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza|
| | fase liquida |
|0402 |RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE |
|040211|rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di|
| | confezionamento e finitura |
|05 |RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE|
| | DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
|0501 |RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI |
|050103|morchie e fondi di serbatoi |
|050104|fanghi acidi da processi di alchilazione |
|050105|perdite di olio |
|050107|catrami acidi |
|050108|altri catrami |
|0504 |FILTRI DI ARGILLA ESAURITI |
|050401|Filtri di argilla esauriti |
|0506 |RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
|050601|catrami acidi |
|050603|altri catrami |
|0507 |RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE |
|050701|fanghi contenenti mercurio |
|0508 |RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO |
|050801|filtri di argilla esauriti |
|050802|catrami acidi |
|050803|altri catrami |
|050804|rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio |
|06 |RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI |
|0601 |SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO |
|060101|acido solforoso e solforico |
|060102|acido cloridrico |
|060103|acido fluoridrico |
|060104|acido fosforoso e fosforico |
|060105|acido nitroso e nitrico |
|060199|rifiuti non specificati altrimenti |
|0602 |SOLUZIONI ALCALINE |
|060201|idrossido di calcio |
|060202|soda |
|060203|ammoniaca |
|060299|rifiuti non specificati altrimenti |
|0603 |SALI E LORO SOLUZIONI |
|060311|sali e soluzioni contenenti cianuri |
|0604 |RIFIUTI CONTENENTI METALLI |
|060402|sali metallici (tranne 06 03 00) |
|060403|rifiuti contenenti arsenico |
|060404|rifiuti contenenti mercurio |
|060405|rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
|0607 |RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI |
|060701|rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici |
|060702|carbone attivo dalla produzione di cloro |
|0613 |RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI |
|061301|pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di|
| | natura inorganica |
|061302|carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) |
|07 |RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
|0701 |RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO|
| | (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE |
|070101|soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
|070103|solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di|
| | acque madri |
|070104|altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque|
| | madri |
|070107|fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
|070108|altri fondi di distillazione e residui di reazione |
|070109|residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati|
| | da composti organici alogenati |
|070110|altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
|0702 |RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE|
| | ARTIFICIALI |
|070201|soluzioni di lavaggio e acque madri |
|070203|solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed|
| | acque madri |
|070204|altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque|
| | madri |
|070207|fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
|070208|altri fondi di distillazione e residui di reazione |
|070209|residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati|
| | da composti organici alogenati |
|070210|altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
|0703 |RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTl ORGANICI|
| | (TRANNE 06 11 00) |
|070301|soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
|070303|solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed|
| | acque madri |
|070304|altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque|
| | madri |
|070307|fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
|070308|altri fondi di distillazione e residui di reazione |
|070309|residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati|
| | da composti organici alogenati |
|070310|altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
|0704 |RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)|
|070401|soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
|070403|solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed|
| | acque madri |
|070404|altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque|
| | madri |
|070407|fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
|070408|altri fondi di distillazione e residui di reazione |
|070409|residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati|
| | da composti organici alogenati |
|070410|altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
|0705 |RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI |
|070501|soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
|070503|solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed|
| | acque madri |
|070504|altri solventi organici alogenati, soluzioni di|
| | lavaggio ed acque madri |
|070507|fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
|070508|altri fondi di distillazione e residui di reazione |
|070509|residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati|
| | da composti organici alogenati |
|070510|altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
|0706 |RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI,|
| | DISINFETTANTI E COSMETICI |
|070601|soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
|070603|solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed|
| | acque madri |
|070604|altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque|
| | madri |
|070607|fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
|070608|altri fondi di distillazione e residui di reazione |
|070609|residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati|
| | da composti organici alogenati |
|070610|altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
|0707 |RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E|
| | PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI |
|070701|soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
|070703|solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed|
| | acque madri |
|070704|altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque|
| | madri |
|070707|fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
|070708|altri fondi di distillazione e residui di reazione |
|070709|residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati|
| | da composti organici alogenati |
|070710|altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
|08 |RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO|
| | (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI|
| | VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA |
|0801 |RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI |
|080101|pitture e vernici di scarto contenenti solventi|
| | organici alogenati |
|080102|pitture e vernici di scarto contenenti solventi|
| | organici non alogenati |
|080106|fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e|
| | sverniciatura contenenti solventi alogenati |
|080107|fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e|
| | sverniciatura non contenenti solventi alogenati |
|0803 |RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA |
|080301|inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati |
|080302|inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati |
|080305|fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati |
|080306|fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati |
|0804 |RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI|
| | PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI) |
|080401|adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi|
| | alogenati |
|080402|adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi|
| | alogenati |
|080405|fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi|
| | alogenati |
|080406|fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi|
| | alogenati |
|09 |RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
|0901 |RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
|090101|soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
|090102|soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
|090103|soluzioni di sviluppo a base solvente |
|090104|soluzioni di fissaggio |
|090105|soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore |
|090106|rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento|
| | in loco di rifiuti fotografici |
|10 |RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI |
|1001 |RIFIUTI Dl CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI|
| | (ECCETTO 19 00 00) |
|100104|ceneri leggere di olio |
|100109|acido solforico |
|1003 |RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO |
|100301|catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla|
| | produzione degli anodi |
|100303|rifiuti di cimatura |
|100304|scorie di prima fusione/scorie bianche |
|100307|rivestimenti di carbone usati |
|100308|scorie saline di seconda fusione |
|100309|scorie nere di seconda fusione |
|100310|rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o|
| | di scorie nere |
+--------------------------------------------------------------+
|Codice| Designazione |
| CER | |
|------|-------------------------------------------------------|
|1004 |RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO |
|100401|scorie (prima e seconda fusione) |
|100402|incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
|100403|arsenato di calcio |
|100404|polveri dai gas effluenti da camino |
|100405|altre polveri e particolato |
|100406|rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
|100407|fanghi derivanti dal trattamento fumi |
|1005 |RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO |
|100501|scorie (di prima e seconda fusione) |
|100502|scorie e residui di cimatura (di prima e seconda|
| | fusione) |
|100503|polveri dai gas effluenti da camino |
|100505|rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
|100506|fanghi derivanti dal trattamento fumi |
|1006 |RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME |
|100603|polveri dai gas effluenti da camino |
|100605|rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica |
|100606|rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi |
|100607|rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi |
|11 |RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL|
| | TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA|
| | NON FERROSA |
|1101 |RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA|
| | DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA,|
| | DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON|
| | ALCALI) |
|110101|soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli|
| | pesanti tranne cromo |
|100102|soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli|
| | pesanti |
|110103|rifiuti contenenti cromo da non cianuri |
|110105|soluzioni acide di decapaggio |
|110106|acidi non specificati altrimenti |
|110107|alcali non specificati altrimenti |
|110108|fanghi di fosfatazione |
|1102 |RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI|
| | METALLI NON FERROSI |
|110202|rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco|
| | (compresi jarosite, goethite) |
|1103 |RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA |
|110301|rifiuti contenenti cianuri |
|110302|altri rifiuti |
|12 |RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI|
| | METALLI E PLASTICA |
|1201 |RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA,|
| | STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE,|
| | TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA) |
|120106|oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non|
| | emulsionati) |
|120107|oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non|
| | emulsionati) |
|120108|emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni |
|120109|emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni|
|120110|oli sintetici per macchinari |
|120111|fanghi di lavorazione |
|120112|grassi e cere esauriti |
|1203 |RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE|
| | (TRANNE 11 00 00) |
|120301|soluzioni acquose di lavaggio |
|120302|rifiuti di sgrassatura a vapore |
|13 |OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E|
| | 12 00 00) |
|1301 |OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI |
|130101|oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT |
|130102|altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni)|
| | contenenti composti organici clorurati |
|130103|altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non|
| | contenenti composti organici clorurati |
|130104|emulsioni contenenti composti organici clorurati |
|130105|emulsioni non contenenti composti organici clorurati |
|130106|oli per circuiti idraulici a formulazione esclusiva-|
| | mente minerale |
|130107|altri oli per circuiti idraulici |
|130108|oli per freni |
|1302 |OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI |
|130201|oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi|
| | contenenti composti organici clorurati |
|130202|oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non|
| | contenenti composti organici clorurati |
|130203|altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi |
|1303 |OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED|
| | ALTRI LIQUIDI |
|130301|oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed|
| | altri liquidi contenenti PCB e PCT |
|130302|altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri|
| |liquidi contenenti composti organici clorurati |
|130303|oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri|
| | liquidi non contenenti composti organici clorurati |
|130304|oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a|
| | formulazione sintetica |
|130305|oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale |
|1304 |OLI DI CALA |
|130401|oli di cala da navigazione interna |
|130402|oli di cala derivanti dalle fognature dei moli |
|130403|oli di cala da altre navigazioni |
|1305 |PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA |
|130501|solidi di separazione olio/acqua |
|130502|fanghi di separazione olio/acqua |
|130503|fanghi da collettori |
|130504|fanghi o emulsioni da dissalatori |
|130505|altre emulsioni |
|1306 |ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI |
|130601|altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti |
|14 |RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI|
| | (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00) |
|1401 |rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di|
| | apparecchiatura |
|140101|clorofluorocarburi (CFC) |
|140102|altri solventi alogenati e miscele solventi |
|140103|altri solventi e miscele solventi |
|140104|miscele acquose contenenti solventi alogenati |
|140105|miscele acquose non contenenti solventi alogenati |
|140106|fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
|140107|fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi|
| | alogenati |
|1402 |RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI |
|140201|solventi alogenati e miscele di solventi |
|140202|miscele di solventi o liquidi organici non contenenti|
| | solventi alogenati |
|140203|fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
|140204|fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
|1403 |RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA |
|140301|clorofluorocarburi (CFC) |
|140302|altri solventi alogenati |
|140303|solventi o miscele di solventi non contenenti solventi|
| | alogenati |
|140304|fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
|140305|fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
|1404 |RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/|
| | AEROSOL |
|140401|clorofluorocarburi (CFC) |
|140402|altri solventi alogenati e miscele di solventi |
|140403|altri solventi o miscele di solventi |
|140404|fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati |
|140405|fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
|1405 |RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REGRIGERANTI (fondi|
| | di distillazione) |
|140501|clorofluorocarburi (CFC) |
|140502|altri solventi alogenati e miscele di solventi |
|140503|altri solventi e miscele di solventi |
|140504|fanghi contenenti solventi alogenati |
|140505|fanghi contenenti altri solventi |
|16 |RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO |
|1602 |APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO |
|160201|trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT |
|1604 |RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO |
|160401|munizioni di scarto |
|160402|fuochi artificiali di scarto |
|160403|altri rifiuti esplosivi di scarto |
|1606 |BATTERIE ED ACCUMULATORI |
|160601|accumulatori al piombo |
|160602|accumulatori al nichel-cadmio |
|160603|pile a secco al mercurio |
|160606|elettroliti da pile e accumulatori |
|1607 |RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E|
| | STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00) |
|160701|rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti|
| | prodotti chimici |
|160702|rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti|
| | oli |
|160703|rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed auto-|
| |cisterne contenenti oli |
|160704|rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed auto-|
| | cisterne contenenti prodotti chimici |
|160705|rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio|
| | contenenti prodotti chimici |
|160706|rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio|
| | contenenti oli |
|17 |RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA|
| | COSTRUZIONE DI STRADE) |
|1706 |MATERIALE ISOLANTE |
|170601|materiali isolanti contenenti amianto |
|18 |RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I|
| | RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO|
| | DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA) |
|1801 |RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE|
| | MALATTIE NEGLI UOMINI |
|180103|altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede|
| | precauzioni particolari in funzione della prevenzione|
| | di infezioni |
|1802 |RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E|
| | PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI |
|180202|altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede|
| | precauzioni particolari in funzione della prevenzione|
| | di infezioni |
|180204|sostanze chimiche di scarto |
|19 |RIFIUTI DA IMPIANTI Dl TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI|
| | TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE |
| | DELL'ACQUA |
|1901 |RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI|
| | ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI|
|190103|ceneri leggere |
|190104|polveri di caldaie |
|190105|residui di filtrazione prodotti dagli impianti di|
| | trattamento dei fumi |
|190106|acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque|
| | reflue |
|190107|rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi |
|190110|carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi |
|1902 |RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI|
| | RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE,|
| | DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE) |
|190201|fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da|
| | trattamento di precipitazione dei metalli |
|1904 |RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE |
|190402|ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi|
|190403|fase solida non vetrificata |
|1908 |RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE|
| | NON SPECIFICATI ALTRIMENTI |
|190803|grassi ed oli da separatori olio/acqua |
|190806|resine di scambio ionico sature od esauste |
|190807|soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a|
| | scambio ionico |
|20 |RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO,|
| | INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA|
| | RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|2001 |RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|200112|vernici, inchiostri, adesivi |
|200113|solventi |
|200117|prodotti fotochimici |
|200119|pesticidi |
|200121|tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
Allegato E
(Previsto dall'art. 37, comma 1)
OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni
+--------------------------------------------------------------+
| | minimi | massimi |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| a) Rifiuti di imballaggi da recuperare| | |
|come materia o come componente di energia:| | |
|in peso almeno il . . . . . . . . . . . . .| 50% | 65% |
| b) Rifiuti di imballaggi da riciclare: in| | |
|peso almeno il. . . . . . . . . . . . . . .| 25% | 45% |
| c) Ciascun materiale di imballaggio da| | |
|riciclare: in peso almeno il. . . . . . . .| 15% | 25% |
Allegato F
(Previsto dall'art. 43, comma 3)
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITA'
E LA RECUPERABILITA' (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITA') DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi:
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al
minimo necessario per
garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità
tanto per il prodotto
imballato quanto
per il consumatore;
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne
il reimpiego o
il
recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente
se i rifiuti di
imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio
sono smaltiti;
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e
di altre sostanze e
materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi
componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle
emissioni, nelle
ceneri o
nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni
di gestione dei
rifiuti di
imballaggio sono inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio.
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire
una serie di
spostamenti
o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti
in materia di salute e
di
sicurezza dei lavoratori;
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio
non è più
utilizzato e
diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio:
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio
di una determinata
percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili,
rispettando le
norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale
può variare a
seconda
del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio;
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere
un valore calorifico
minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente
biodegradabili
in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività
di compostaggio in cui
sono
introdotti;
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter
subire una
decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior
parte del compost
risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
Allegato G
CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA
LORO NATURA O ALL'ATTIVITA' CHE LI HA PRODOTTI [*] (I RIFIUTI POSSONO
PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)
__________
[*] Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.
Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato
I e che
consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività
mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze
polimerizzate
inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione
o pirolisi (ad
esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività
di ricerca, di sviluppo o
di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad
esempio rifiuti di
laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine
policlorurate
Allegato G-2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H,
aventi una delle
caratteristiche
elencate nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorgarniche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di
filtri dell'aria,
ecc.) salvo
quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che
abbiano contenuto
uno
o più dei costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi
una delle
caratteristiche
elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati
nell'allegato H e
aventi
una delle caratteristiche elencate nell'allegato I.
Allegato H
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO
TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I [*]
__________
[*] Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato
G sono fatte
intenzionalmente.
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio, sodio, potassio, calcio,
magnesio sotto
forma non
combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le
altre sostanze
indicate
nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti
del presente
allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti
indicati nel
presente
allegato
Allegato I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono
sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se
infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C
(compresi i liquidi estremamente
infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza
apporto di energia,
possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente
di accensione e
che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente
di accensione,
o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili
in quantità
pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilità è pari o
superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o
ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono
comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per
la salute gravi,
acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea,
possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di
essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per
buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea,
possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea,
possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano
un gas
tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in
qualche modo ad
un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto
di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare
rischi immediati o
differiti per uno o più settori dell'ambiente.
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e
"molto tossico"), "nocivo",
"corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i
criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e
parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente
il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose,
nella versione
modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno",
"teratogeno" e
"mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni
supplementari figurano
nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI
(parte II D) della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della
Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni
di cui
all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva
67/548/CEE, nella
versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive
direttive
della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE.
Questi metodi sono
basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti,
in
particolare su quelli dell'OCSE.