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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n.242
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

GU n. 104 del 6-5-1996 - Suppl. Ordinario n. 75

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, nonche' l'articolo 6, comma 7;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Considerata la necessita' di apportare integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

" 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.".

2. All'art. 1 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attivita', sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non puo' delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.".

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di prolungare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.

- La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991). L'art. 43 cosi' recita:

"Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, anche al fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa;

4) che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

5) che le interruzioni periodiche di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".

- L'art. 6, comma 7, della medesima legge cosi' recita:

"7. Il termine di cui all'art. 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- La direttiva 89/391 /CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 183 del 29 giugno 1989.

- La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 393 del 30 dicembre 1989.

- La direttiva 89/655/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 393 del 30 dicembre 1989.

- La direttva 89/656/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 393 del 30 dicembre 1989.

- La direttiva 90/269/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 156 del 21 giugno 1990.

- La direttiva 90/270/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 156 del 21 giugno 1990.

- La direttiva 90/3094/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n L. 196 del 26 luglio 1990.

- La direttiva 90/6z79/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 374 del 31 dicembre 1990.

- La direttiva 91/383/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 206 del 29 luglio 1991.

Nota all'art. 1:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi nota alle premesse.

L'art. 1 cosi' recita:

"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo prescrive mi7sure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivita' privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonche' dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione".

Art. 2.
Definizioni

1. L'art. 2 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacita' adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unita' produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.".

Note all'art. 2:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 2 cosi' recitava:

"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilita' dell'impresa ovvero dello stabilimento;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacita' adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute".

- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421.

L'art. 1, comma 2, cosi' recita: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

- Il D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle direttive numero 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.

86/188/CEE, e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

L'art. 55 cosi' recita:

"Art. 55 (Eercizio dell'attivita' di medico competente).

- 1. I laureati in medicina e chirurgia che pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attivita di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.

2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 e' subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanita' territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. La domanda e' presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'assessorato alla sanita' provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa".

Art. 3.
Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto

1. L'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attivita' produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.".

Note all'art. 3:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 4 cosi' recitava:

Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro e' tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonche' delle attrezzature di protezione utilizzate;

c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero unita' produttiva.

4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attivita' indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;

b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

e) prendono le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;

g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attivita' produttiva;

h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informano il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro e' tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;

p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.

9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attivita' minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti: a) procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo; b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I; c) i casi in cui e' possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio.

10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

- Il D.P.R. n. 547/1995 reca norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'art. 393, come sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recita:

"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';

d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri:

sanita'; industria, commercio ed artigianato; interno;

funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;

g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni".

- Il D.P.R., n. 175/1988 reca attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attivita' industriali. L'art. 1 cosi' recita:

"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attivita' industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

a) attivita' industriali:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato 1, che comporti o possa comportare l'uso di urla o piu' sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specifiche all'allegato II;

b) fabbricante:

1) chiunque sia responsabile di una attivita' industriale;

c) incidente rilevante:

1) un avvenimento quale un'emissione un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attivita' industriale che dia luogo a un periodo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o piu' sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

1) per l'applicazione dell'art. 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonche' le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella prima colonna.

2) per l'applicazione dell'art. 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella seconda colonna".

- L'art. 4 del medesimo decreto cosi' recita:

"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':

a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna.

2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta' del medesimo fabbricante.

3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate".

- L'art. 6 del citato decreto cosi' recita:

"Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3 dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita':

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata".

Art. 4.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

1. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole:

"disposizioni legislative e regolamentari vigenti".

2. L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal seguente:

" 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria e' tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.".

Nota all'art. 4:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 6, commi 1 e 2, cosi' recitava:

"Art. 6. (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori). - 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonche' dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.

2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente".

Art. 5.
Contratto di appalto o contratto d'opera

1. L'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

" 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".

Nota all'art. 5:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 7, comma 3, cosi' recita: "3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b).

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Art. 6.
Servizio di prevenzione e protezione

1. L'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

" 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.".

2. L'art. 8, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

" 5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.".

3. L'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal seguente:

" 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro puo' far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.".

Note all'art. 6:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 8, commi 4, 5 e 6, cosi' recitavano:

"4. Il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.

6. Se la capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro puo' far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza".

- Per il D.P.R. n. 175/1z988 vedi note all'art. 3.

Art. 7.
Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 626/1994

1. All'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

" b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art.

4, commi 1, 2, 3 e 11;".

2. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1z994, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:

" b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);".

Note all'art. 7:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 10, comma 2, lettera b) cosi' recitava: " b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3".

- L'art. 12, comma 1, lettera b), del medesimo decreto cosi' recitava: " b) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza".

Art. 8.
Medico competente

1. Nell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994, al comma 3, le parole: "comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e, al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono soppresse.

Nota all'art. 8:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 17, comma 3, cosi' recitava: "3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art.

16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore".

Art. 9.
Formazione dei lavoratori

1. L'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

" 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.".

2. L'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

" 5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".

Nota all'art. 9:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 22, commi 1 e 5, cosi' recitava: "1. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2-4. (Omissis).

5. Il lavoratore incaricato dell'attivita' di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato".

Art. 10.
Vigilanza

1. L'art. 23 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.

L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.".

Nota all'art. 10:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 23 cosi' recitava:

"Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dalla unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unita' sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 11.
Informazione, consulenza, assistenza

1. All'art. 24 del decreto legislativo n. 626/1994 il comma 1 e' sostituito dal seguente:

" 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.".

Nota all'art. 11:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 24 cosi' recitava:

"Art. 24 (Informazione, consulenza, assistenza). - 1. Le regioni, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza".

Art. 12.
Coordinamento

1. All'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"e di radioprotezione.".

Nota all'art. 12:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 25, comma 1, cosi' recita: "1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unita' ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori".

Art. 13.
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

1. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

" d) il direttore generale competente del Ministero della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;".

2. Nell'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; Istituto italiano di medicina sociale", e alla lettera g) la parola "quattro", e' sostituita con la seguente: "otto".

3. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

" h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;".

4. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.".

5. All'art. 394, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

" h) esprimere parere sul riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".

Nota all'art. 13:

- Per l'art. 393 del D.P.R. n. 547/1955 vedi note all'art. 3. L'art. 394, comma 1, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recitava:

"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonche' per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento di conformita' alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art. 402;

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori".

Art. 14.
Adeguamenti al progresso tecnico

1. All'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

" a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".

Nota all'art. 14:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 28, comma 1, lettera a), cosi' recitava:

"1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:

a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in attivita' lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie".

Art. 15.
Requisiti di sicurezza e di salute

1. L'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.

2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.".

Note all'art. 15:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 31 cosi' recitava:

"Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1996".

- Il D.Lgs. n. 502/1992 reca riordino della disciplina in materia sanitaria. L'art. 8, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993, cosi' recita:

"4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuizione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presi'di gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione".

Art. 16.
Adeguamenti di norme

1. I commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 13, del decreto legislativo n. 626/1994, sono sostituiti dal seguenti:

" 4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.

5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.".

2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, e' cosi' modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine la seguente lettera:

"c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta:

larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).";

b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'apertura della porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non e' richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.";

c) il comma 12 e' sostituito dal seguente:

" 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando non ne esista la impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza:

in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. Le deroghe gia' concesse mantengono la loro validita' salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.".

3. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, e' cosi modificato:

a) al comma 2 le parole: "rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio";

b) al comma 3, lettere a) e c), le parole: "larghezza minima di m. 0,90" sono sostituite dalle parole: "larghezza minima di m. 0,80";

c) al comma 5, dopo le parole: "(cinque per cento)." e' aggiunto il seguente periodo: "Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m. 0,80 e applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).";

d) il comma 17 e' sostituito dal seguente:

" 17. I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilita'.".

4. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie ). - 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.

2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

3. L'altezza netta dei locali e' misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

4. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.".

5. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 9, del decreto legislativo n. 626/1994, e' cosi' modificato:

a) al comma 1, dopo le parole: "locali chiusi", e' soppressa la: "i";

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

" 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti ne' rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza e' elevata quando cio' e' necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.";

c) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente comma:

"13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.".

6. All'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 6 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di areazione".

7. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

" 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.".

8. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 37 (Docce ). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la salubrita' lo esigono.

2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.".

9. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' abrogato.

10. L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Gabinetti e lavabi ). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;

quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, e' ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.".

11. Al comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 come sostituito dall'art. 33, comma 11, del decreto legislativo n. 626/1994, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.".

12. Le lettere a), b) e c) dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 16, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono sostituite dalle seguenti:

" a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52.

Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19;

24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44;

45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma;

51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15;

31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.".

13. L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma 17, del decreto legisaltivo 19 dicembre 1994, n. 758, e' cosi' modificato:

a) nella lettera a) le parole: "9, primo comma" sono sostituite dalle parole: "9, commi 1, 2 e 4";

b) nella lettera b) le parole: "9, secondo comma" sono sostituite dalle parole: "9, comma 3", e le parole: "37, primo comma" sono soppresse.

14. Nella lettera b) dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma 18, del decreto legislativo n.758/1994, le parole: "38, quinto comma" sono soppresse.

- L'art. 7 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 9, del D.Lgs n. 626/1994, cosi' recita:

"Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1. A meno che non sia richiesto diversamente delle necessita' della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi e che non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori;

b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';

d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.

3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, ne' essere feriti qualora esse vadano in frantumi.

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonche' per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'.

13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere".

- L'art. 9, comma 1, del citato D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recita: "1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e' necessario far si' che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantita' sufficiente".

- L'art. 10, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 8, del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori".

- L'art. 37 del citato D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recitava:

"Art. 37 (Docce e lavabi). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la salubrita' lo esigono.

2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora cio' sia necessario per motivi di decenza".

- L'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, cosi' recitava:

"Art. 38 (Docce). - Nelle aziende industriali occupanti piu' di 20 operai quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell'importanza e della natura dell'azienda.

Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantita' sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi.

I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.

L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalita' di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza della azienda e della natura dei rischi igienici presenti.

I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti".

- L'art. 39 dello stesso D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del D. Lgs n. 626/1994, cosi' recitava:

"Art. 39 (Gabinetti e lavabi). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati".

- L'art. 40, comma 2, del citato D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 11, del D.Lgs. n.

626/1994, cosi' recita: "2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientementearredati".

- L'art. 58 del citato D.P.R. n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 16, del D.Lgs n. 758/1994, cosi' recita:

"Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma, 25, 52. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65 secondo comma. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 7 secondo comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 56. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma;

d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34".

- L'art. 59 del citato D.P.R. n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 17, del D.Lgs n. 758/1994, cosi' recita:

"Art. 59 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 primo comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 secondo comma, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma".

- L'art. 60 dello stesso D.P.R. n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 18, del D.Lgs n. 758/1994, alla lettera b), cosi' recita:

"I lavoratori sono puniti:

a) (omissis);

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma".

Note all'art. 16:

- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi note all'art. 3. L'art.

11, commi 4 e 5, come sostituiti dall'art. 33, comma 13, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recitava:

"4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.

5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni".

- L'art. 13 del citato D.P.R. n. 547/1955, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 626/1994, cosi' recita:

"Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il piu rapidamente possibile un luogo sicuro.

3. caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorita' competente.

8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e' vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale piu' di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando non ne esista la impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti.

13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione consentita nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza".

- L'art. 14 del medesimo D.P.R. n. 547/1955, come sostituito dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recita:

"Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali portino rischi di esplosione o di incendio e siano adibiti alle attivita' che si svolgono nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90; che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 pu'o anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).

6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.

7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'e' il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente.

Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

17. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore".

- Il D.P.R. n. 303/1956 reca norme generali per l'igiene del lavoro. L'art. 6, come modificato dall'art. 33, comma 5, del D.Lgs n. 26/1994, cosi' recitava:

"Art. 6 (Altezza cubatura e superficie). - I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m 3;

b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento alla altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati".

Art. 17.
Uso delle attrezzature di lavoro:

modifiche all'art. 36 del decreto legislativo n. 626/1994 1. Il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 626/1994, e' soppresso.

2. Al quarto comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, inserito dall'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma".

Nota all'art. 17:

- Per il D.P.R. n. 303/1956, vedi note all'art. 16.

L'art. 20, come modificato dall'art. 36, comma 7, del D.Lgs n. 626/1994, al comma 3 cosi' recitava:

"Art. 20 (Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi). - Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie di datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e' possibile, lo sviluppo e la diffusione.

L'apirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli".

- L'art. 53 del medesimo D.P.R. n. 303/1956 cosi' recita:

"53. (Acquai e latrine). - Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.

Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche' dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica".

Art. 18.
Uso di dispositivi di protezione individuale:

modifica dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626/1994 1. All'art. 43, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.

626/1994, le parole: "di cui al comma 1", sono soppresse.

Nota all'art. 18:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 43, comma 1, lettera d) cosi' recita: " d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1".

Art. 19.
Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626/1994.

1. All'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, dopo le parole: "presente titolo" e' inserita la seguente: "non".

2. All'art. 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 626/1994, la parola: "pause" e' sostituita dalla seguente: "interruzioni".

3. All'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 54" sono soppresse.

4. All'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "1 gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1997".

Note all'art. 19:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 50, comma 2, cosi' recita:

"2. Le norme del presente titolo si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;

d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato".

- L'art. 51, comma 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. n.

626/1994 cosi' recita: " c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa".

- L'art. 55, comma 1, del citato D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.

Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici".

- L'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1996".

Art. 20.
Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626/1994

1. All'art. 61, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro".

2. All'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

3. All'art. 69, del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

" 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 63;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.".

4. L'art. 70 del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;

c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio;

e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;

f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni.

4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

5. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.".

Note all'art. 20:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 61, comma 1, cosi' recita:

"1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:

a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, e' attribuita la menzione R 45: 'Puo' provocare il cancro' o la menzione R 49: 'Puo' provocare il cancro per inalazione';

b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: 'Puo' provocare il cancro' o con la menzione R 49: 'Puo' provocare il cancro per inalazione';

c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonche' una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII".

- L'art. 63, comma 1, del citato D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3".

- L'art. 69, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro dispone una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 63 e, ove tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate".

- L'art. 70, del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava:

"Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie).

- 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 e' istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico competente, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, sotto la responsabilita' del datore di lavoro.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;

c) comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;

d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;

e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione al medesimo agente, richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2;

f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni.

5. La documentazione di cui ai precedenti comma e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1".

Art. 21.
Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626/1994

1. All'art. 73 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' soppresso.".

2. All'art. 78 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.".

3. All'art. 86 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 78.

2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.".

4. All'art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

" a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio;".

5. All'art. 87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 86, comma 5," sono soppresse.

6. All'art. 87 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

" 6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.".

Note all'art. 21:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 73, comma 2, cosi' recitava: "2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".

- L'art. 78, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "2. Il datore di lavoro, in relazione al rischio accertato, adotta le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative".

- L'art. 86 dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 86 (Prevenzione e controllo). - 1. I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277".

- L'art. 87, comma 3, del citato D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita' e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;

c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;

e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1".

- L'art. 87, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente".

Art. 22.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

1. L'art. 89 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21;

37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;

66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.".

Nota all'art. 22:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 89 cosi' recitava:

"Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p).

2. Il datore di lavoro e' punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere d), e), e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d), g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62; 63, commi 1, 3, 4 e 5; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5;

78, comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82, commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi 1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 15, comma 2; 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f);

49, comma 1; 56, comma 1; 57; 63, comma 6; 66, commi 1 e 4;

67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78, comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).

4. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3 e 4".

Art. 23.
Contravvenzioni commesse dai preposti

1. L'art. 90 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:

"Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6;

31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62;

63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2;

78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.".

Nota all'art. 23:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'art. 90 cosi' recitava:

"Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 31, nonche' per la inosservanza delle prescrizioni minime di cui all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;

b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p);

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o)".

Art. 24.
Contravvenzioni commesse da altri soggetti

1. La rubrica dell'art. 91 del decreto legislativo numero 626/1994 e' sostituita dalla seguente: "Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori".

2. Al comma 1, lettera a), dell'art. 92 del decreto legislativo n.

626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:

"86, comma 2-bis".

3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 92 del decreto legislativo n.

626/1994 le parole: "69, comma 6" sono soppresse.

4. Al comma 1, lettera a), dell'art. 93 del decreto legislativo n.

626/1994 dopo le parole: "articoli 5, comma 2;", sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo periodo;".

Note all'art. 24:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. La rubrica dell'art. 91 era cosi' formulata: "Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori".

- L'art. 92, comma 1, lettera a) e b), del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitano:

"1. Il medico competente e' punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4;

70, commi 1 e 2;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche' del comma 3; 69, comma 6".

- L'art. 93, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n.

626/1994 cosi' recita:

"1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3".

Art. 25.
Attuazione degli obblighi

1. Dopo l'art. 96 del decreto legislativo n. 626/1994, e' inserito il seguente:

"Art. 96-bis (Attuazione degli obblighi). - 1. Il datore di lavoro che intraprende un'attivita' lavorativa di cui all'art. 1 e' tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attivita'.".

Art. 26.
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994

1. L'allegato I al decreto legislativo n. 626/1994, e' modificato come segue:

a) al punto 1, dopo la parola: "industriali" e' aggiunta la seguente espressione: "(1)";

b) al punto 2, dopo la parola: "addetti" l'espressione "(1)" e' sostituita dalla seguente: "(2)";

c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi;

d) le note: "(1)" e "(2)" sono sostituite dalle seguenti:

"( 1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

( 2) Addetti assunti a tempo indeterminato.".

Note all'art. 26:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'allegato I era cosi' formulato:

"ALLEGATO I CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART.

10).

1. Aziende artigiane e industriali . . . . . . fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche . . . . . . fino a 10 addetti (1) 3. Aziende della pesca . . . . . . fino a 20 addetti 4. Altre aziende (2) . . . . . . fino a 200 addetti (2) ___________ (1) Addetti assunti a tempo indeterminato.

(2) Escluse le attivita' industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attivita' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche".

- Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi note all'art. 3.

Art. 27.
Integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo n. 626/1994

1. All'allegato IV al decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:

"Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

Zoccoli;

Ginocchiere;

Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;

Ghette;

Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

Giubbotti termici;

Giubbotti di salvataggio;

Grembiuli di protezione contro i raggi x;

Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell'intero corpo Attrezzature di protezione contro le cadute;

Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

Attrezzature con freno 'ad assorbimento di energia cinetica' (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti di protezione Indumenti di lavoro cosiddetti 'di sicurezza' (due pezzi e tute);

Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

Indumenti di protezione contro il calore;

Indumenti di protezione contro il freddo;

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

Indumenti antipolvere;

Indumenti antigas;

Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

Coperture di protezione.".

Nota all'art. 27:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'allegato IV e' cosi' formulato:

"ALLEGATO IV ELENCO lNDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSlTIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA.

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);

- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);

- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO.

- Palline e tappi per le orecchie;

- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);

- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;

- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;

- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO.

- Occhiali a stanghette;

- Occhiali a maschera;

- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;

- Schermi facciali;

- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;

- Apparecchi isolanti a presa d'aria;

- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;

- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;

- Scafandri per sommozzatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA.

- Guanti:

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

contro le aggressioni chimiche;

per elettricisti e antitermici;

- Guanti a sacco;

- Ditali;

- Manicotti;

- Fasce di protezione dei polsi;

- Guanti a mezze dita;

- Manopole.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE.

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;

- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido".

Art. 28.
Modifiche all'allegato V del decreto legislativo n. 626/1994

1. L'allegato V al decreto legislativo n. 626/1994, e' modificato come segue:

a) al punto 1, le parole: "elementi di protezione" sono sostituite dalle seguenti: "elmetti di protezione";

b) al punto 8, le parole: "lavori fosforescenti" sono sostituite dalle seguenti: "indumenti fosforescenti".

Nota all'art. 28:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'allegato V era cosi' formulato ai punti 1 e 8:

"1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO).

Elementi di protezione.

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita' di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;

- Lavori in terra e in roccia;

- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;

- Uso di estrattori di bulloni;

- Brillatura mine;

- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;

- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonche' in fonderie;

- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;

- Costruzioni navali;

- Smistamento ferroviario;

- Macelli.

2-7. (Omissis).

8. LAVORI FOSFORESCENTI.

- Lavori in cui e' necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori".

Art. 29.
Integrazioni all'allegato VII del decreto legislativo n. 626/1994

1. Nell'allegato VII al decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine i seguenti paragrafi:

"2. AMBIENTE a) Spazio Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) Illuminazione L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) Riflessi e abbagliamenti I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonche' le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) Calore Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) Radiazioni Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) Umidita' Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidita' soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorche' questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unita' videoterminali, il datore di lavoro terra' conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;

nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo puo' essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.".

Nota all'art. 29:

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

L'allegato VII e' cosi' formulato:

"ALLEGATO VII PRESCRIZIONI MINIME Osservazione preliminare.

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

1. ATTREZZATURE.

a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in se' dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo.

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilita'.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

c) Tastiera.

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa liberta' di movimento ed una posizione comoda.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Un poggiapiedi sara' messo a disposizione di coloro che lo desiderino".

Art. 30.
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita'.

2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:

a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 626/1994;

b) entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attivita'.

4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto e' ridotta della meta'.

Note all'art. 30:

- Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi note all'art. 2.

- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.

- Il D.Lgs. n. 758/1994 reca modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. L'art. 20, comma 1, cosi' recita: "1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero".

- L'art. 21, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 758/1994 cosi' recita: "2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma".

Art. 31.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 marzo 1996

SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europee
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GUZZANTI, Ministro della sanita'
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CORONAS, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

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