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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi' come modificata dalla
legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un
testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E M A N A
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro della
pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: CONSO

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Parte I
NORME GENERALI

Art. 1.
Formazione della personalita' degli alunni
e liberta' di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti
della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti e'
garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica
e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso
un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalita' degli alunni.
3. E'garantita l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Parte I
NORME GENERALI

Art. 2.
Tutela della liberta' di coscienza degli alunni
e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 e' attuata nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a
garantire il diritto allo studio.

Art. 3.
Comunita' scolastica

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della
scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie
del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla
gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che
interagisce con la piu' vasta comunita'sociale e civica, sono
istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a
che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi collegiali
in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 3:
- L'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente interventi correttivi di finanza pubblica, reca
la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione dell'autonomia della scuola, il potenziamento
degli organi collegiali scolastici, la definizione dello
statuto dello studente e la riorganizzazione degli
organismi di sostegno dell'autonomia didattica, di ricerca
e di sviluppo.

Art. 4.
Comunita' Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della
responsabilita' degli Stati membri della Comunita' Europea, per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del
sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri
per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua dimensione
europea in conformita' a quanto previsto dall'articolo 126 del
trattato dell'Unione europea, quale sostituito dall'articolo G n. 36
del trattato dell'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7
agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre
1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio
della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della
Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo I
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Sezione I: Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio
di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola
classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresi', del consiglio di intersezione, di
interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna
delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche' due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti
degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe
e di interclasse puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del
consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni
iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
Paesi membri della comunita' europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni
di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie
tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti
professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e
scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei
docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono
presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside
oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col
compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e
con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze
in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste
dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui
all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente
titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di
classe e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f),
g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n.
653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta
esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo
10, comma 10.

Art. 6.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
nelle scuole con particolari finalita'

1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano
medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a
pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe
costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per
non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche'
presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero
della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di
difficolta' e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324,
limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita' dei
predetti specialisti.

Art. 7.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di
ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi'
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita' di
classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio
collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o
tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell' azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e
seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di
due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900
alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione
di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli
alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio
dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato
per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni
portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine
alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai
sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990
n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti
tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per
ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma
del precedente comma 2, lettera h).

Nota all'art. 7:
- Per l'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n.
109/1990, si veda nota all'art. 326.

Art. 8.
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i
rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione
alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti
dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo
comma, lettera b), dell'articolo 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio
dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori
degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa
legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del
consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei
membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a
maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice
presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una
giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta
fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il
capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la
rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e'
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto
dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva
durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del
triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di
istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio
stesso.

Art. 9.
Consiglio di circolo o di istituto
nelle scuole con particolari finalita'

1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui
all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e
il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli
alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che
operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico
e dell'orientamento nel circolo o istituto.

Art. 10.
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto
e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze
del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della
giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell' istituto
che deve fra l'altro, stabilire le modalita' per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima, per
la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita'
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivita'
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'
istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i
criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'
assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'
orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli
di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'
andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei
docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia
annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio
scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il
conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di
istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma
dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del
rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta
esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno.

Nota all'art. 10:
- L'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n.
309/1990 (Norme in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione)
concerne l'istituzione di centri di informazione e
consulenza nelle scuole e le iniziative di studenti
animatori.

Art. 11.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico e' istituito
il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore didattico o dal
preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri
effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la
scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel
suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su
richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o
del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del
comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non
partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal
presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresi' le
competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di
formazione del personale docente del circolo o istituto e di
riabilitazione del personale docente.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo I
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Sezione II: Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 12.
Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di
riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita'
previste dai successivi articoli.

Art. 13.
Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore
costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'
approfondimento dei problemi della scuola e della societa' in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di
istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilita' dei
locali l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblea di
classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono
esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco puo' esprimere pareri o formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E'consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una
di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non puo'
essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori dell'orario
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali. Alle
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in
numero non superiore a quattro, puo' essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca,
di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle
lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere,
oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 14.
Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto e' convocata su richiesta della
maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del
10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea
devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente
eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato
svolgimento dell'assemblea.

Art. 15.
Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o
di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori
del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o
istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse
debbono essere concordate di volta in volta con il direttore
didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe
e' convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto e'
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato
eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione
scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva
del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di
avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea
si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il
proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di
circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilita'
dei locali, l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblee di
classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono
partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside
e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o
dell'istituto.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo II
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE

Art. 16.
Istituzione e fini del distretto scolastico

1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e
gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i
cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio
di ciascuna regione e' suddiviso, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di
"distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei
distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali
variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare
la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola,
essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti
dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell'unita' sanitaria
locale.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica
delle comunita' locali e delle forze sociali alla vita e alla
gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi
articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni
scolastiche ed educative e delle attivita' connesse e per la loro
realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo
studio, della crescita culturale e civile della comunita' locale e
del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la
gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

Nota all'art. 16:
- L'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce
che le regioni provvedono a definire l'articolazione delle
unita' sanitarie locali in distretti.

Art. 17.
Determinazione dei distretti

1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti
criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito
territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a
100.000 abitanti. Puo' estendersi fino a 200.000 nelle zone di
intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico puo' avere
estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un
distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte
di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovra', di
regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di
scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti
e dei conservatori di musica;
b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento
alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona
interessata, nonche' alla distribuzione della popolazione, delle
infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare
riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle
comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione
urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in
distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per
l'istituzione nello stesso comune di piu' distretti.

Art. 18.
Organi del distretto

1. L'organo di governo del distretto scolastico e' il consiglio
scolastico distrettuale.
2. Esso e' composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle
scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel
distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di
regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel
distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale
docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente
riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli
alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola,
residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori
dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel
distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze
sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra
gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale,
che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali,
i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano
ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della
scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di
istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e
legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto
agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui
uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio
seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto
interessa piu' provincie, i rappresentanti vengono eletti nel modo
seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui
uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i
rappresentanti delle provincie nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza
della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali
comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in
servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresi' parte 7
rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti,
anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se
esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su piu' comuni il
numero dei rappresentanti e' elevato a 11, di cui 2 riservati alla
minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali
compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3
consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico
distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti piu' distretti, esso avra' sette
rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla
minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per
i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a
quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla
lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio puo' eleggere nel proprio ambito una giunta
esecutiva. Essa e' composta dal presidente del consiglio scolastico
distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto
limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti
ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un
triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce,
altresi', ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonche'
l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal
provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati
all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle
lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la
data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta
il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse
con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il
territorio del distretto, nonche' con gli organi dell'amministrazione
scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative
operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso
comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i
problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i
competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonche' i
rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal
presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Art. 19.
Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di
ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal
Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche
attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre
membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di
istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche
interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma
per l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attivita' parascolastiche,
extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a
quelli di assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza
socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivita' di
educazione permanente e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attivita' culturali e sportive
destinate agli alunni;
f) ad attivita' di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al servizio
socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli
alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado.
2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico
distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte
agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorita' delle
diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresi' un
programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i
servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo
scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle
pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri
generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della
scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo
svolgimento di attivita' della scuola e l'organizzazione dei servizi
necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per
quanto di rispettiva competenza, per tutto cio' che attiene
all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle
istituzioni scolastiche, nonche' all'organizzazione e allo sviluppo
dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire
unita' scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di
assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello
Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle universita', delle
accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli
studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte
salve, le garanzie di legge per il personale stesso;
al Ministro della pubblica istruzione, per l'inserimento nei
programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore
conoscenza delle realta'locali.
6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni
qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione
o dagli enti locali, parere che e' obbligatorio quando si tratti di
interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma
in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di
assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto
dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' assistenziali svolte nel distretto con
i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del
diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresi'
iniziative di orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le
regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti
di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e
formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.
10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti e la invia
al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento
interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti
il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' l'impiego dei
mezzi finanziari.

Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 845/1978,
(Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
seguente:
"Art. 10 (Raccordi con il sistema scolastico). - Per la
realizzazione delle attivita' di formazione professionale
le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di
istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui
sono dotate, secondo le norme previste dall'art. 38 del
decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e
personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e
di formazione tecnologica nell'ambito della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti
scolastici per compiti di consultazione e di programmazione
in materia di orientamento e formazione professionale e per
l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni di
distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della
ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi
a facilitare la cooperazione fra le iniziative di
formazione professionale e le istituzioni di istruzione
secondaria o superiore".

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo III
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 20.
Consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della
sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie
superiori della provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico
provinciale e' determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:
12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra
100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unita' scolastiche delle scuole
di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16,
20 seggi quando il numero delle unita' scolastiche sia
rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300,
superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale
direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e
al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole
medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000,
compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e
non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'
amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia,
eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel
comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle
scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle
rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in
cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno e'
riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione
Trentino-Alto Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui
al comma 7.
4. La meta' dei seggi e' riservata ai rappresentanti del personale
docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente
in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono
ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale. Le frazioni di unita' non inferiori a cinque decimi si
arrotondano all'unita' successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi
riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del
comma 3, e' attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale
direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza
di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un
preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali;
c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli
uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella
provincia;
d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli
alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno
un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell' economia e
del lavoro.
6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di
unita' non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unita'
successiva; e' comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per
cento dei seggi a favore del personale docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a
persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a
rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative che organizzano sul
piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento
a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo
dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato.
8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni
scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce
altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalita'
di cui all'articolo 31.

Art. 21.
Organi del consiglio scolastico provinciale

1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la
giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente
appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale
docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.
2. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due
vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la
maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono
eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale
sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio
stesso.
4. La giunta esecutiva e' formata da otto membri e dal provveditore
agli studi, che ne e' presidente; gli otto membri sono eletti nel suo
seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il
personale docente della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media. Ciascun consiglio e' formato da quattro membri
effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio
scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi
rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in
rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre
supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente
della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di
disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o piu'
appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie
tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli
studi.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di
qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio
nell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 22.
Funzioni del consiglio scolastico provinciale

1. Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui
piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione
territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone
le priorita', tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici
distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le
materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello
provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina
scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei
programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione
ed educazione degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione
proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di
adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo
studio, nonche' di educazione permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la
formulazione dei relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori
dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole
ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di
utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui
ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola
materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui
trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna,
elementare e media per accertata situazione di incompatibilita' di
permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle
proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di
funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli
istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale
dell'attivita' scolastica e dei servizi scolastici della provincia,
anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici
distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e
dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli
studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento
della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilita'
di organico;
n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i
docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle
commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall' articolo
404, comma 4.
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a
favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma
4.
q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi
proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni,
adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli
istituti;
r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza
in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad
ogni altra attivita' ad essa connessa e si pronunzia su tutte le
questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;.
s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per
le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento
interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per
gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi
alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio stesso.
4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia
disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna,
elementare e media.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni
attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio
scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al
settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la
sola presenza della componente direttiva e docente.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo IV
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE

Art. 23.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore
della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio
superiore delle antichita' e belle arti per quanto concerne le
materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo
18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da
74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita',
eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi'
ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14
per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione artistica
secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per
le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal
Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di
istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di
istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal
Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro,
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a
qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti
nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo
ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca,
uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle
d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette
scuole.
4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della
provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4
dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere
il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di
insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del
Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono
rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce
almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni qualvolta
almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che
sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il
contenzioso puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la
durata del mandato.
8. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, come servizio
di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le
modalita' di cui al successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla
lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di
cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere
fino a tre candidati ciascuna.

Note all'art. 23:
- Il D.P.R. n. 416/1974, reca: Istituzione e
riordinamento di organi collegiali della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica.
- L'art. 18 della legge n. 1477/1947 (Riordinamento dei
Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione)
cosi' dispone:
"Art. 18. - Un consiglio di disciplina, nominato dal
Ministro, da' parere sulle questioni disciplinari
riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle
scuole e degli istituti di istruzione artistica. Esso e'
presieduto da un professore universitario delle facolta' di
giurisprudenza, membro del Consiglio superiore della
pubblica istruzione, e composto del direttore e del
professore di accademie di belle arti, del direttore e del
professore di conservatori di musica, membri del Consiglio
superiore delle antichita' e delle belle arti".
- Il testo dell'art. 9 del testo unificato approvato con
D.P.R. n. 89/1983 (Approvazione del testo unificato dei
decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano e' il seguente:
"Art. 9. - Il progetto di modifica dei programmi
d'insegnamento e di esame e' comunicato al Ministro della
pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore
della pubblica istruzione (ora Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, n.d.r.) prevista dall'art. 19, comma
ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e'
integrato da un rappresentante della provincia.
La provincia adotta le modifiche dei programmi di
insegnamento e di esame con propria legge.
La provincia dispone idonei interventi per adeguare la
preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento
di cui al precedente primo comma degli studenti cittadini
italiani provenienti da scuole finzionanti fuori della
provincia di Bolzano.
La modifica dei programmi di cui al precedente primo
comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche
gli orari d'insegnamento".

Art. 24.
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' presieduto
dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza relativa dei
votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresi':
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
3. L'ufficio di presidenza e' costituito da 7 consiglieri eletti
dal consiglio nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e'
formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal
Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I
3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio
nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di
disciplina.
5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e' formato da 5
rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio
nazionale in qualita' di membri effettivi e da 5 membri supplenti
designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo
in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e)
del comma 3 dell'articolo 23.
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali e' formato
da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio
nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo,
assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'
istruzione artistica in qualita' di membro effettivo ed uno in
qualita' di supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il
presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso
di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu' anziano di
eta' di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del
successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il
contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo
e docente, di cui uno con funzione di presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle
dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale
dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per
sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sara'
determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del
personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento
degli uffici.

Art. 25.
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le
seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'
amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento
generale dell'attivita' scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla
promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano
nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro
della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del
consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione
pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o
disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa
attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla
decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in
servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo
della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti
diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi
di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento attinente
alla funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del
personale appartenente a ruoli del personale docente di ruolo degli
istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di
incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di
competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di
concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli
articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di
cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui
agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi
per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia
di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
amministrativo, tecnico e ausilario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e
seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in
materia di calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste
dall'articolo 413 in ordine al riconoscimento del diploma di
baccelleriato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di
formazione e le modalita' di verifica finale dei corsi di
riconversione professionale del personale docente della scuola, anche
ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi
dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica
istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per
gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di
musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di
danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli
insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri
per la formazione della commissione centrale competente per la
decisione dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica
istruzione ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione
dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici
nonche' di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il
parere e' obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona
attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi
rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla
scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di
istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere
verticale per materie e problemi specifici relativi a due o piu'
degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di
interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione
artistica e' competente anche nelle materie concernenti i licei
artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati
con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i
rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e
della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali
scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e puo'
presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti
disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione
superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale
ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive
competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al
Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di
trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresi' pareri
sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo V
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

Art. 26.
Circoli didattici ed istituti scolastici

1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria
hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di
funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad
essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli
istituti d'arte sono riconosciuti come enti dotati di personalita'
giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si
esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sara'
attribuita personalita' giuridica ed autonomia organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la
gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell' autonomia
scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola.
Con le stesse modalita', le forme di autonomia saranno ridefinite
anche per gli istituti gia' dotati di personalita' giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalita' di cui al comma 3
si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti.

Nota all'art. 26:
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda nota
all'art. 3.

Art. 27.
Autonomia amministrativa
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici
distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio
scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e
didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati,
tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi,
delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonche' delle
esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di
attivita', dai competenti provveditori agli studi con ordinativi
tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito
dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e
professionali e di istruzione artistica dotati di personalita'
giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi
comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto
istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a
disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario
stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere
emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei
termini e con le modalita' previste dagli articoli 60 e 61 della
vigente legge di contabilita' generale dello Stato. Il controllo sui
rendiconti e' esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e
dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per
territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e
dei distretti scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che lo
gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le
modalita' e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche
ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate
da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i
Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento
firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a
tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio
scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio
stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attivita' di
aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico
si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze
annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con
applicazione dell'articolo 27, comma 4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i
provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base della consistenza provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare
interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni
fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di
accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai
limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo
criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni
scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate,
riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a
imprevedibili sopravvenute esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei
finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di
gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono
ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonche' per
il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni,
ad ogni altra istituzione avente finalita' di educazione, ovvero di
assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni
immobili, per l'accettazione di donazioni, eredita'o legati e'
concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede
l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto
applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalita'
disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia da'
comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege
mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte
dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio
1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorita' governativa centrale la
competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredita' o
legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che
siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne
l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili
il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di
donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili il cui
valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore
e' effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente
ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti
tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli
studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al
comma 1 devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della
pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 28.
V i g i l a n z a
1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le
eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui
all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci
preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico
provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti
consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari
della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore
alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e
l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonche'
da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio
scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia
amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facolta' di richiedere i
documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e,
previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo
di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli
didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato
il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell' anno
finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti
consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato
competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati
da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della
finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresi' sul regolare
funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In
caso di irregolarita', invita gli organi a provvedere tempestivamente
ad eliminare le cause delle irregolarita' stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato
funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio
scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il
consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del
consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello
subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il
consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale
decide il Ministro sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.

Art. 29.
Istituzioni con personalita' giuridica

1. Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del
consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva
del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'
ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e
sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto
agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti
pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da
ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai
provvedimenti della competente autorita' scolastica relativi alla
nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal
servizio di tale personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 e' affidato a due
revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministero della
pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi
del regolare andamento della gestione degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del
bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo VI
NORME COMUNI

Art. 30.
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze
negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta
esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti
a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti
dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni,
o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti
degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola
secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'.

Art. 31.
E l e z i o n i
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei
consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per
ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti
gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la meta' dei membri da
eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di
circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei
consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla
base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati, che sono contrassegnate da numero
progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere
presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un
decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma
superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.
4. Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del
consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno
40 elettori.
5. Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del
consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno
200 elettori.
6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione di piu' di
una lista; nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste per
elezioni dello stesso livello ne puo' presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
categoria.
8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di preferenza per
un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla
categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere non piu' di due
preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore
a cinque; negli altri casi puo' esprimere un numero di voti di
preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da
attribuire.
9. Il voto e' personale, libero e segreto.

Art. 32.
Liste dei candidati del personale docente
1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la
scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione
secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono,
pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei
artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato
unitamente al personale docente degli istituti di istruzione
artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli
istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al
personale direttivo degli istituti di istruzione artistica .

Art. 33.
Svolgimento delle elezioni
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la
proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi
collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in
particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli
elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la
partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli
elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli
scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone
facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non
turbare l'attivita' didattica, va fatta al di fuori delle ore di
lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi
di schede;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi
decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali,
distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate,
quando e' possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e
in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al
comma 1.

Art. 34.
Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con
provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico
distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con
decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 35.
Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali
a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per
qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si
procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti,
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono
essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute
nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica
allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 36.
Elezione e partecipazione dei genitori
nelle scuole con particolari finalita'

1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato
attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione
diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 37.
Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni

1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in
cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
2. Per la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del
consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative
sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza
di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano
diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
4. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di
persone.

Art. 38.
Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono,
senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di
cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le
modalita' previste dall'articolo 35.

Art. 39.
Adunanze degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al
presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di
lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 40.
Regolamenti tipo

1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo
gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo
predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 41.
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente
titolo e' gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e
provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita'
previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 42.
Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e istituto
e del consiglio scolastico distrettuale

1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono
assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e
i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio
regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento
del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali
disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico
distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con
cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della
provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di
decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di
approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il
funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali
o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse.
Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio scolastico
distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto
compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai
rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli
stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le
riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato
svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di
deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la
sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del
consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando
siano in discussione argomenti concernenti persone.

Nota all'art. 42:
- La legge n. 142/1990 reca: Ordinamento delle autonomie
locali.

Art. 43.
Pubblicita' degli atti

1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati
in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico
distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del
distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole,
compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale
sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi
dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai
documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nota all'art. 43:
- La legge n. 241/1990 reca: Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo VII
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA MATERNA

Art. 44.
Consigli di circolo di scuola materna

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e'
costituito il consiglio di circolo. Esso e' formato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per
quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto
consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti
argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra
l'altro, stabilire le modalita' per la vigilanza dei bambini durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita
dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti
dell'attivita' educativa e per l'organizzazione dell'attivita'
medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del
materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalita' per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di
prevenzione sanitaria e per l'attivita' dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali
iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attivita' ricreative e ludiche
di particolare interesse educativo.
3. Per quanto non e' previsto nel presente articolo si applica
quanto disposto dall'articolo 10.

Art. 45.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
di scuola materna

1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la
valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica
quanto disposto dall'articolo 11.

Art. 46.
Collegio degi docenti di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e'
istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di
ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore
didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che,
ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni
interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2,
lettere b), h), i), l), dell'articolo 6. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze
ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di
gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro
della disciplina di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e
i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei
bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto
disposto dall'articolo 7.

Art. 47.
Norma transitoria
sugli organi collegiali della scuola materna

1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di
scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente
titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la
valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione
didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del
consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano
servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno
o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i
componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo VIII
NORME PARTICOLARI

Art. 48.
Tutela delle minoranze
nelle province di Trieste e di Gorizia

1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici
provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei
rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto
dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole
statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e
di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e' riservato
agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i
consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi
comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di
istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e
di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a
richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di
formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al
comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle
anzidette materie da inviare alle competenti autorita' per le
ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla
commissione di cui al comma 3.

Art. 49.
Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi
collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

Art. 50.
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali
di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie
artistiche.

1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte
drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si
riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di
questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della
parte II, titolo VI.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 51.
Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle
unita' scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce
i criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione di
un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale e' definito ed approvato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione ed e' aggiornato annualmente
tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero
degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue
prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in
atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche
esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da
emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537 ed ai fini da essa previsti, esso terra' conto altresi' dell'eta'
degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle
esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza
giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle
necessita' e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a
situazioni locali, soprattutto nelle comunita' e zone montane e nelle
piccole isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un
graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei
seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi
quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli
didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per
gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il
ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare
l'erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie
di unita' scolastiche, determinandone modalita' e tempi sulla base
delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale
scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre
l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore
di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000
abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a
carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita
convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti
interessati.

Nota all'art. 51:
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993, si veda nota
all'art. 3.

Art. 52.
Razionalizzazione della distribuzione territoriale
delle istituzioni educative

1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve
prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli
educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori
o semiconvittori.
2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo II
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

Art. 53.
Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni
educative statali

1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e
secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti
secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni
interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli
scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Art. 54.
Istituzione delle scuole materne

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, e' determinato, distintamente per
ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di
sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai
provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e
considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto
del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza
nell'istituzione delle scuole sara' tenuto conto delle sedi ove si
accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare
riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Art. 55.
Istituzione delle scuole elementari

1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore
agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio
del provveditorato agli studi e' ripartito in circoli didattici la
cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessita' derivanti dallo sviluppo
della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza
che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la
distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei
limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al
comma 6 e in conformita' al piano pluriennale previsto dall'articolo
51.
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere
superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole
isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di
collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di
trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola
elementare e' stabilito in 5000 posti.

Art. 56.
Istituzione delle scuole medie

1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonche' corsi e classi
distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle localita' nelle quali, per ragioni topografiche e per
mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o
classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli
alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello
degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a
consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla
base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche'
vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza
elementare.

Art. 57.
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici,
degli istituti magistrali

1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti
magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 58.
Istituzione delle scuole magistrali

1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.

Art. 59.
Istituzione degli istituti tecnici

1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente
interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire,
sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto
annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalita' e ordinamenti
speciali determina altresi' la finalita' degli istituti, la durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione
degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.

Art. 60.
Istituzione degli istituti professionali
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante
dell'ordine di priorita' della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire,
sempre e se non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto
annesso all'istituto professionale e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresi' la finalita' degli
istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i
titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei singoli
istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.

Art. 61.
Istituzione degli istituti d'arte

1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni
che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di
insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a
carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell'
istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e
privati.

Art. 62.
Istituzione dei licei artistici

1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.

Art. 63.
Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia
nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie
artistiche.

1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'
accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di
danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita' possono
essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede
l'istituto, sezioni staccate con uno o piu' corsi, e, per i
conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per
gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella
concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli
insegnamenti da conferire per incarico nonche' i posti di ruolo
direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo,
tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli
Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di
Napoli, "S. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano,
"Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di
conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto
istitutivo fissa le modalita' di funzionamento di tali sezioni
speciali, nonche' le norme concernenti il numero dei corsi e
l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei
posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e' disposta
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione I: Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista.

Art. 64.
Istituto statale "Augusto Romagnoli". Finalita'

1. L'Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista e' alle dirette dipendenze del
Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
le scuole per minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il
progresso educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di
istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento
per gli educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di
apparecchi ad uso dei minorati della vista.

Art. 65.
Convitto - scuole annesse - strutture

1. All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista e' annesso, in forza di una
convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione
e un istituto per ciechi dotato di personalita' giuridica, un
convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del
tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e
tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

Art. 66.
Funzionamento. Ammissione. Personale

1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale
"Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da
emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite
le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di
specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64
senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti
viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base
delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b)
dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto
Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di
cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside,
di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e
seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di
specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico per titoli
ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di
magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione
dell'istituto "Augusto Romagnoli".
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo
stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica
degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'
educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su
proposta del preside dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire
titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e
seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante
concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del
diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli"
e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di
scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme
giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti
tecnico-pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno
parte di distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai
ruoli provinciali.

Nota all'art. 66:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota
all'art. 27.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione II: Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

Art. 67.
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo
e istituti per non vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e
Palermo e' stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni
richiamate nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole
statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti
per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalita'stabilite dal
presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del
personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I
programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche
educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che,
in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano
forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine
di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A.
Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso
l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto",
nonche' presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli
istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante
concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai
quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturita'
magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al
termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del
presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli
istituti di cui al comma 1 e' riconosciuto come titolo valutabile nei
concorsi magistrali.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione III: Scuola nazionale professionale di massofisioterapia.

Art. 68.
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Ammissione - Titoli

1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze
e' istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di
massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la licenza di
scuola media.
3. L'ammissione e' subordinata al superamento da parte degli
aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale
per massofisioterapia e' di tre anni, distinti in un biennio
culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno
riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera
effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti
similari, indicati dal Ministero della sanita'.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio
favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di
idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo
corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio
finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si
consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di
qualifica professionale; 2) gli esami di idoneita' per l'ammissione
al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il
conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di
massofisioterapia.

Art. 69.
Regolamento

1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi
culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito
regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita' e del
tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400.

Nota all'art. 69:
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400/1988
si veda nota all'art. 27.

Art. 70.
Organico

1. L'organico della scuola e' costituito secondo la seguente
tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali.
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione.
Non si da' luogo all'incarico quando non sia possibile affidare
l'insegnamento per completamento di orario al personale docente di
altra scuola o dell'istituto professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali
in generale.
3. L'insegnamento medico professionale e' conferito anch'esso per
incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di
scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti
in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati
massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento
d'orario puo'essere affidato - a giudizio della presidenza -
l'insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.

Art. 71.
Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le
disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonche'
quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento
dell'istruzione professionale per i ciechi.

Nota all'art. 71:
- Il R.D. n. 1449/1941 reca: Riordinamento
dell'istruzione professionale per ciechi.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo IV
FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

Art. 72.
Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per
la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado ed e' stabilito il numero massimo e
minimo di alunni per sezione e per classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono
accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con numero di
alunni di regola superiore a 23. Le classi che accolgono alunni
portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.
3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe
non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per
le classi che accolgono alunni portatori di handicap.

Art. 73.
Piano concernente il rapporto allievi-classi

1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di
cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e'
ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in
conformita' al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 73:
- Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge n. 412/1991
(Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il
seguente:
"Art. 5 (Assunzioni nel pubblico impiego). - 6. Per
adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del
personale delle amministrazioni statali, il Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30
aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento
di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale
e per ciascuna provincia i criteri e gli standard di
riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi
autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo
prioritario del piano e' la progressiva riduzione del
fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale
che cessa dal servizio".
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda nota
all'art. 3.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo V
CALENDARIO SCOLASTICO

Art. 74.
Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1
settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e
degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo
compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturita'.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della
valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le
scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle
festivita' e degli esami.
6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre.
Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'
attivita' didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete
ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i
consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle
lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto
del disposto dei precedenti commi.

Art. 75.
Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di
belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale
di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie
artistiche.

1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti,
per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte
drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche,
le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i
corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni
relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di
detti istituti.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO III
REGIONI
Capo I
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE: INDICAZIONI NORMATIVE

Art. 76.
Trasferimento delle funzioni amministrative
in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio
1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio
1977 n. 616.

Note all'art. 76:
- Il D.P.R. n. 3/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche
di enti locali e dei relativi personali ed uffici.
- Il D.P.R. n. 4/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei
relativi personali ed uffici.
- Il D.P.R. n. 8/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed
uffici.
- Il D.P.R. n. 10/1972 reca: Trasferimento alle regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di istruzione artigiana e professionale e del
relativo personale.
- Il D.P.R. n. 616/1977 reca: Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 77.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Sicilia in materia di istruzione
1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1979 n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.

Note all'art. 77:
- Il D.P.R. n. 143/1979 reca: Norme di attuazione dello
statuto della regione siciliana in materia di istruzione
artigiana e professionale.
- Il D.P.R. n. 246/1985 reca: Norme di attuazione dello
statuto della regione siciliana in materia di pubblica
istruzione.

Art. 78.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Sardegna in materia di istruzione

1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.

Note all'art. 78:
- Il D.P.R. n. 480/1975 reca: Nuove norme di attuazione
dello statuto speciale della regione autonoma della
Sardegna.
- Il D.P.R. n. 348/1979 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge
22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 79.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione
1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, della legge 26
maggio 1978 n. 196, del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.
433.

Note all'art. 79:
- Il D.L.C.P.S. n. 365/1946 reca: Ordinamento delle
scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed
istituzione nella Valle stessa di una sovrintendenza agli
studi.
- Il D.P.R. n. 861/1975 reca: Organici delle scuole
primarie secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.
- La legge n. 196/1978 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della Valle d'Aosta.
- Il D.P.R. n. 182/1982 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Valle d'Aosta per
l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-
bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito
nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
- Il D.Lgs. n. 433/1989 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di
istruzione tecnico-professionale.

Art. 80.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione

1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio
1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel
territorio di Trieste sono altresi' disciplinate dalla legge 19
luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo
quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e
seguenti.

Note all'art. 80:
- Il D.P.R. n. 902/1975 reca: Adeguamento ed
integrazione delle norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
- Il D.P.R. n. 469/1987 reca: Norme integrative di
attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia.
- La legge n. 1012/1961 reca: Disciplina delle
istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel
territorio di Trieste.
- La legge n. 932/1973 reca: Modificazioni e
integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012,
riguardante l'istituzione di scuole con lingua di
insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.

Art. 81.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione

1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19
novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266
e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973
n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e dal
decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in
materia scolastica previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Note all'art. 81:
- Il D.P.R. n. 689/1973 reca: Norme di attuazione dello
statuto sociale per la regione Trentino-Alto Adige
concernente assistenza ed edilizia scolastica.
- Il D.P.R. n. 526/1987 reca: Estensione alla regione
TrentinoAlto Adige ed alle province autonome di Trento e
Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Il D.Lgs. n. 266/1992 reca: norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il
rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali
e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
di coordinamento.
- Il D.Lgs. n. 267/1992 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per il il Trentino-Alto Adige concernenti
modifiche a norme di attuazione gia' emanate.
- Il D.P.R. n. 89/1983 reca: Approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti
norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano.
- Il D.P.R. n. 115/1973 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano
dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della
regione.
- Il D.P.R. n. 301/1988 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di iscrizione nelle scuole con lingua di
insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno.
- Il D.Lgs. n. 265/1/992 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine
all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di
musica di Bolzano.
- Il D.P.R. n. 667/1976 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di scuola materna nella provincia di Trento.
- Il D.P.R. n. 405/1988 reca: norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.
- Il D.Lgs. n. 592/1993 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di
lingua ladina della provincia di Trento.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO III
REGIONI
Capo II
FORMAZIONE PROFESSIONALE E SISTEMA SCOLASTICO

Art. 82.
Raccordi fra la formazione professionale
e il sistema scolastico

1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro e' data
facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria
superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per
gli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale,
privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni
adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la
necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno
essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, a cui
compete altresi' il conferimento del titolo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature
degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
di formazione generale, professionale e di perfezionamento,
frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione
della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli
istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la
frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
5. In materia di interventi di formazione professionale si
applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

Note all'art. 82:
- La legge n. 845/1978 reca: Legge-quadro in materia di
formazione professionale.
- L'art. 9 del D.L. n. 148/1993 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236/1993 (Interventi urgenti
a sostegno dell'occupazione) prevede vari interventi in
materia di formazione professionale e, in particolare
(comma 14), attribuisce ai provveditorati agli studi e alle
istituzioni scolastiche pubbliche - oltre che ad altre
amministrazioni ed enti - il compito di avviare gli utenti
del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro
privati che siano disponibili ad ospitarli.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 83.
Competenze delle regioni a statuto ordinario
in materia di edilizia scolastica

1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici
concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il
rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono
comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.

Art. 84.
Competenze delle regioni a statuto speciale
in materia di edilizia scolastica

1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione
siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate
dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione
Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica
sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1
della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione
Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni
contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni
amministrative in materia di edilizia scolastica.
4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di
Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli
organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia
scolastica.

Note all'art. 84:
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 246/1985 (Norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
di pubblica istruzione) e' il seguente:
"Art. 1. - Nel territorio della regione siciliana le
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato
in materia di pubblica istruzione, nonche' in materia di
assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado
di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono
esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art.
20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17,
lettera d), dello statuto della regione siciliana.
Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel
precedente comma, le funzioni degli organi centrali e
periferici dello Stato inerenti le materie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, nonche', fatta eccezione per i compiti di carattere
nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve
le funzioni del consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Sono, altresi', comprese le attribuzioni in materia di
edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento
scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai
soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di
cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive
modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di
Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.
Nelle materie di cui al presente decreto
l'amministrazione regionale svolge attivita' promozionale
all'estero previa intesa con l'amministrazione centrale".
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 348/1979 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in
riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e'
il seguente:
"Art. 1. - Il presente decreto attua il trasferimento
alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni
amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e
5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e
da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione
dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi
dell'art. 6 di detto statuto.
Negli articoli seguenti e' usata per indicare la regione
autonoma della Sardegna la sola parola 'regione'".
- Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 902/1975
(Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)
e' il seguente:
"Art. 26. - Ferme restando tutte le competenze statali,
di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni
amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione
Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti
in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.
Si applicano anche nei confronti della regione
Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 196/1978 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e'
il seguente:
"Art. 1. - Ferme restando le funzioni amministrative
esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla
regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui
agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le
disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative
statali contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15
gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in
particolare, quelle in materia di cave e torbiere di cui
all'art. 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 687/1973 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia
scolastica) e' il seguente:
"Art. 5. - Sono esercitate dalle province di Trento e di
Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni
degli organi centrali e periferici dello Stato in materia
di edilizia scolastica.
Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle
provincie di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani
nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi
programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica
istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale
vengono assegnati i fondi per la realizzazione.
I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali
la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di
straordinarieta'".

Art. 85.
Competenze dei comuni e delle province
in materia di edilizia scolastica

1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti
attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi
alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i
compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono
connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione
professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e
media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le
attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi
ad edifici per scuole elementari statali.

Art. 86.
Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere
di edilizia scolastica

1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme
legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di
quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109:
a) dovra' essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli
enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali
enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i
processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree
occorrenti da parte degli enti competenti e dovra' essere garantita
l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90,
comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione,
approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure
surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.

Nota all'art. 86:
- La legge n. 109/1994 reca: Legge quadro in materia di
lavori pubblici.

Art. 87.
Patrimonio indisponibile

1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al
patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad
uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 88.
Aree per l'edilizia scolastica

1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia
scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5
agosto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla
edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita' didattica,
edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6
dell'articolo 90.

Nota all'art. 88:
- L'art. 10 della legge n. 412/1975 (Norme sull'edilizia
scolastica e piano finanziario di intervento) detta norma
sulla scelta delle aree necessarie per l'esecuzione delle
opere di edilizia scolastica.

Art. 89.
Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di
impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e
progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e
localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in
un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni
di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e,
compatibilmente con la preminente attivita' didattica della scuola,
consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali
e sportivi da parte della comunita', secondo il concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra piu' scuole di uno stesso
distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche'
la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilita' alla scuola per le varie
eta' scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse
possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi
di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per
l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita'
integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle
attivita' didattiche o di ogni altra attivita' di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le
esercitazioni all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e
artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non
superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu'
di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi
servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli
effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia,
della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua
da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'
arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti
sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle
attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni
sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della
pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo
della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i
criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi
polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la
utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli
edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono
essere realizzati in conformita' alle norme dirette alla eliminazione
ed al superamento delle barriere architettoniche.

Nota all'art. 89:
- L'art. 24 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) detta norme per l'eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche.

Art. 90.
Centro studi per l'edilizia scolastica
1. Presso il Ministero della pubblica istruzione funziona il Centro
studi per l'edilizia scolastica con i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di
sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici,
ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia,
alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di
costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e
valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni
eseguite sia in Italia che all'estero.
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del
comma 1, il Ministro della pubblica istruzione puo' avvalersi di
istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di
istituti universitari, con i quali puo' stipulare apposite
convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi
mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello
scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla
collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle
ricerche.
3. I programmi di attivita', relativamente ai compiti indicati al
comma 1, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione,
sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un
Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:
a) di tre esperti designati dal Ministro della pubblica
istruzione;
b) di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei
quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'
Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale
ingegneri e architetti;
c) di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche;
d) del direttore generale del personale e degli affari generali
ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione;
e) del direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi
speciali del Ministero dei lavori pubblici;
f) di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori
pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.
4. Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
5. Per le esigenze del Centro studi puo' disporsi il comando di
personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
dello Stato fino ad un massimo di 12 unita'.
6. Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro,
il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del
Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche relative
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Art. 91.
Edilizia sperimentale
1. I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia
scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti
alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di procedure
d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia
industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica
sperimentale.
2. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere rivolta anche alla
realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.
3. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori
pubblici.
4. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la
direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che
provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici
tecnici degli enti locali o secondo le diverse disposizioni della
legge regionale.
5. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori
pubblici.
6. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni sono
resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 92.
Opere di edilizia scolastica sperimentale
1. Per quanto non espressamente previsto nell'articolo 91, si
applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n.
109 e nei regolamenti emanati ai sensi della stessa legge.

Art. 93.
Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove
una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per
accertarne la consistenza e la funzionalita' nonche' le carenze
quantitative e qualitative.
2. Per la metodologia e le modalita' della rilevazione, il
Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di
statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati
dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della
legge 23 settembre 1992, n. 498.

Note all'art. 93:
- Il D.Lgs n. 322/1989 concerne norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica.
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 498/1992
(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il
seguente:
"Art. 10. - 1. Le indagini statistiche che le
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri
scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora
comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non
rientrino nel Programma statistico nazionale".

Art. 94.
Piano di utilizzazione degli edifici scolastici
e uso delle attrezzature
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge
quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare
prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli
edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di
essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente
proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore
agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il
consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di
utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili,
tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della
popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la
formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche
attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola.
2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione.
3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da
utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da
apposita convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in uso
gratuito.
4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti
in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalita'
stabilite.
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano
richiesta, per lo svolgimento di attivita' didattiche durante
l'orario scolastico, sempreche' non si pregiudichino le normali
attivita' della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale
stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e
dell'organizzazione dei servizi necessari.

Art. 95.
Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche
nei rapporti tra scuola e regioni

1. Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale
le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei
allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica
nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.

Art. 96.
Uso delle attrezzature delle scuole
per attivita' diverse da quelle scolastiche

1. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali
territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e
degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e
gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a
carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita'
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta'
di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per
iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e
devono stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti
responsabilita' in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla
salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati
all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo, possono essere
attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216,
iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione
individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita'
criminose.

Art. 97.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
e delle spese per l'arredamento scolastico

1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle
spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e
grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n.
430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita' ivi
stabilite.

Nota all'art. 97:
- La legge n. 430/1991 reca: Interventi per l'edilizia
scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

Art. 98.
Accesso dei fonogrammi nelle scuole

1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per
incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su
disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di
diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa,
determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio gia' autorizzati.

Nota all'art. 98:
- L'art. 8 della legge n. 93/1992 (Norme a favore delle
imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro) e' il seguente:
"Art. 8. (Accesso dei fonogrammi nella scuola). - 1.
Entro cettottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione
emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi
amche musicali registrati su disco, nastro e supporti
analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della
cultura ed ausilio di incentivazione educativa,
determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio gia' autorizzati".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I
LA SCUOLA MATERNA STATALE
Capo I
FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

Art. 99.
Finalita' e caratteri

1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di
sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando
l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'eta'
prescolastica da 3 a 6 anni.
3. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza e' gratuita.

Art. 100.
Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso del
requisito dell'eta' di cui all'articolo 99 e alla presentazione della
certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.

Art. 101.
Formazione delle sezioni

1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle
sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre
sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono
comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei
centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola
sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 102.
Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

1. Ai bambini handicappati e' garantito il diritto alla educazione
nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformita'
agli articoli 312 e seguenti.

Art. 103.
Direzione della scuola materna statale

1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della
scuola materna, la direzione delle scuole materne statali e'
affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico
della scuola elementare.

Art. 104.
Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di 8
ore e puo' raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su
proposta del consiglio di circolo.
2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si da' luogo
ad assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino
al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono
funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In
tal caso e' assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo
restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui
all'articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia
inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti
ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si
applica qanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione
si applica quanto disposto dall'articolo 455.

Art. 105.
Orientamenti delle attivita' educative

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di
insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti
dell'attivita' educativa nella scuola materna statale sono emanati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E'garantita ad ogni docente piena liberta' didattica nell'ambito
degli orientamenti educativi previsti dal comma 1.

Art. 106.
Piano annuale delle attivita' educative

1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46
e' predisposto e adottato il piano annuale delle attivita' educative.

Art. 107.
Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne
statali, alle loro attrezzature ed edilizia
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione
e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a
carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico
del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di
gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le
attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato
restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente
secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei
comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della
lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge 1960 n.
1014, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni
iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di
ciascun comune.

Art. 108.
Assistenza scolastica

1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli
alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in
vigore per gli alunni della scuola elementare.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo I
OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 109.
Istruzione obbligatoria

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione
inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la
durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.

Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico

1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al
quattordicesimo anno di eta'.
2. Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della
scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
eta'.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va
effettuata con le modalita'di cui all'articolo 313.

Art. 111.
Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al
rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche
privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorita'.

Art. 112.
Adempimento dell'obbligo scolastico

1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia
conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del
quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno
otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori
dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della
riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei
fanciulli che per ragioni di eta' sono soggetti all'obbligo
scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le
veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati e'
confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al
fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita'
scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco
ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad
ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli
obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri
impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o
non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco
procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Analoga procedura e' adottata in caso di assenze ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione
dell'obbligo scolatico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui
all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e
all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.

Note all'art. 114:
- Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 22
novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7› giorno) e' il seguente:

"Art. 17. (Omissis).

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni
avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta
dei genitori o dell'alunno se maggiorenne".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 101/1989
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle comunita' ebraiche in Italia): e' il
seguente:

"Art. 4. (Omissis).

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni
ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei
genitori o dell'alunno se maggiorenne".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo II
DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA'
DEI CITTADINI STRANIERI

Art. 115.
Formazione scolastica dei figli
di cittadini comunitari residenti in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977,
gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la
cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunita' Europea, sono
iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di
anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli
studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui
e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e
disponibilita' a garantire il migliore inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e'
soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del
presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni
dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il
numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma
1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di
sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine
di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre
materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del
Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie
obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si
provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo'
partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un
rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite
iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono
l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per
l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste
non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza
dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli
affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la
cittadinanza.

Art. 116.
Alunni extracomunitari
1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a
quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli
degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti
integrativi nella lingua e cultura di origine.
2. Possono altresi' essere attuate forme di recupero ai sensi
dell'articolo 131, comma 2.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo III
CERTIFICAZIONI SANITARIE PER
L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 117.
Certificazioni

1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza,
della prima ammissione ad esami di idoneita' o di licenza della
scuola dell'obbligo e' presentata certificazione delle vaccinazioni
antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n.
891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai
sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro
l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.

Note all'art. 117:
- La legge n. 891/1939 reca: Obbligatorieta' della
vaccinazione antidifterica.
- La legge n. 419/1968 reca: Modificazioni alla legge 5
marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la
vaccinazione antitetanica obbligatoria.
- La legge n. 51/1966 reca: Obbligatorieta' della
vaccinazione antipoliomelitica.
- La legge n. 165/1991 reca: Obbligatorieta' della
vaccinazione contro l'epatite virale B.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo I
FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Art. 118.
Finalita'

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria,
concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo
sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima
alfabetizzazione culturale.

Art. 119.
Continuita' educativa

1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo
pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con
la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del
processo educativo.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola,
le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 1, in
particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione
con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche
temporaneamente, la potesta' parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e
terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
3. Le condizioni della continuita' educativa, anche al fine di
favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica,
sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e
presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di
scuola interessati.

Art. 120.
Circoli e direttori didattici

1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi e'
divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico e' preposto il direttore didattico che
svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

Art. 121.
Moduli di organizzazione didattica
ed organico dei docenti

1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del
fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei
successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in
condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni
con finalita' speciali e ad indirizzo didattico differenziato,
nonche' da quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi
indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo
didattico della scuola elementare, e' costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle
pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due
classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi
costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di
titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia
possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli
costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in
ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443.

Art. 122.
Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
delle proposte del collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla
distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e
femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi
dell'articolo 115, comma 4.

Art. 123.
Programmi didattici

1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola
elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con
decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono
adottati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 343.

Art. 124.
Verifica e adeguamento dei programmi didattici

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente
alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici
sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi
degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione
acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti
Commissioni parlamentari.

Art. 125.
Insegnamento di una lingua straniera

1. Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di una
lingua straniera.
2. Le modalita' per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento
della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per
l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei
requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad
integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono
definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo
parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative
speciali, l'insegnamento di piu' lingue e' obbligatorio,
l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera puo' essere
disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

Art. 126.
Attivita' integrative e di sostegno

1. Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena
formazione della personalita' degli alunni, la programmazione
educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative
organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi
diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua interventi di
sostegno per l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti,
degli alunni in situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno
scolastico, il piano delle attivita' di cui al comma 1 sulla base dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte
dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del
piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla
direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e
assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato
dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per
verificare l'andamento complessivo dell'attivita' didattica nelle
classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro didattico.

Art. 127.
Docenti di sostegno

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari
situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap,
si utilizzano docenti di sostegno il cui organico e' determinato a
norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione
educativa, con l'attivita' didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di
circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di
appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il
trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e
vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in
cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di
cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle
strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi
personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica
e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei
consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione e' consentito, nei modi
previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di
ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista
l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente,
fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico,
con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero,
agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione
di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il collegio
dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore
didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei
moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap
e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse,
impartisce adeguate disposizioni.

Art. 128.
Programmazione ed organizzazione didattica

1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia
della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti che vi
provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7.
2. La programmazione dell'attivita' didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi
vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle
effettive capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarieta' dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione
alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei
docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai
docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita'
didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna
rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano
collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui
il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire
l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la
specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo
121 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale
di un singolo docente in ognuna delle classi.
6. La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per
ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu'
ampie opportunita' formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per
ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due
anni della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle
singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i
docenti corresponsabili nella attivita' didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attivita' di programmazione
dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici dei docenti.

Art. 129.
Orario delle attivita' didattiche

1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha
la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo
di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario
delle attivita' didattiche superiore alle ventisette ore settimanali,
ma comunque entro il limite delle trenta ore, puo' essere disposta,
oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per
motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie
condizioni organizzative, sempreche' la scelta effettuata riguardi
tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' escluso il tempo eventualmente dedicato alla
mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della
programmazione dell'attivita' didattica devono, in ogni caso,
rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi
ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di svolgimento
dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla base delle
disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualita'
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni
della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni
della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi
e' consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei
giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto
un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera.

Art. 130.
Progetti formativi di tempo lungo

1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento e di
integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi
le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di
norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno
con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui
il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle
stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e
secondo le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva
o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con
l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente
titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento
dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette
condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile
nell'organico provinciale.
2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge
24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei
posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti
condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia
stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle
discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'
organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per
ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette
attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per
l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.

Nota all'art. 130:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 820/1971 (Norme
sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione
in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della
scuola materna statale) e' il seguente:
"Art. 1. - Le attivita' integrative della scuola
elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo
di contribuire all'arricchimento della formazione
dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a
tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle
costituenti il normale orario scolastico, con specifico
compito, da insegnanti elementari di ruolo.
Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovra'
scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni
periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di
quelli delle attivita' integrative e degli insegnamenti
speciali.
Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle
attivita' e agli insegnamenti di cui al primo comma e'
istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per
la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire,
all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola
provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con
proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio
superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
insegnamenti di cui al primo comma.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno
scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la
presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione
riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione
delle norme di cui al presente articolo".

Art. 131.
Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari e' costituito
di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui
ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun
modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere
destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi
extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve
essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i
collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano
annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attivita', il collegio dei
docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti
per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare
fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma
2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attivita' di
insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la
programmazione didattica.
6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di
ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di
ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni
vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa.

Art. 132.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di
aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione
all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento
previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione
attua, con la collaborazione delle Universita' e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un
programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata
pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli
ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla
gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di
esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per
ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto
stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed
offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e
dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva
del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole
discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in
base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3,
universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e
istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi
statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare
convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento
che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale.
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i
requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti
dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze
di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai
sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti
temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attivita' di
aggiornamento.
6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplenti
temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in
sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per
l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di
docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Nota all'art. 132:
- Il D.P.R. n. 104/1985, reca: Approvazione dei nuovi
programmi didattici per la scuola primaria.

Art. 133.
Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita'

1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma
dell'ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni
di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilita'
di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali,
curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della
riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle
risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle
esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi
effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo;
sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilita' di
provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative
esigenze.
3. Compatibilmente con le capacita' edilizie, sono operati
opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di
alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico
per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121
senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per
l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino
alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei
nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121,
128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti
istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti
eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del
nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a
domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti
coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali
sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve
comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti
alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni
organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 e' abrogata ogni
altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche,
ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della
scuola elementare. E'fatto comunque divieto di assumere, sotto
qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla
consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti
demografici e alla distribuzione territoriale della domanda
scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la
quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

Art. 134.
Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella
provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per
l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La
Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto
generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili
finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico
1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al
Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo
ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare
eventuali modifiche.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo II
CORSI DI ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,
SCARSAMENTE ALFABETIZZATI E ANALFABETI DI RITORNO

Art. 135.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti
di prevenzione e pena

1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti
penitenziari, la formazione culturale e professionale e' curata
mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi
di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e
con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli
stabilimenti penitenziari e' istituito, un ruolo speciale, al quale
si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro
che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano
conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari
carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e
possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai
posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento
giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo,
possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale,
quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio
1963, n. 72, si provvede in conformita' delle disposizioni che
regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti
dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della
pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia
istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

Note all'art. 135:
- La legge n. 354/1975, reca: Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e
limitative della liberta'.
- La legge n. 72/1963, reca: Istituzione di un ruolo
speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari
carcerarie.

Art. 136.
Scuole reggimentali

1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non
conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono
obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2. L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba
tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole e' diviso in due
periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli
esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che
hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al
funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse
annualmente, sentite le autorita' militari e con il consenso degli
interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilita'
dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonche' le altre modalita' di organizzazione
e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro della difesa.

Art. 137.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento
del titolo di studio
1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati
dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al
conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede
esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro
consenso, nell'ambito delle disponibilita' dell'organico provinciale
determinato a norma dell'articolo 121, purche' sia disponibile
personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle
dotazioni organiche aggiuntive.

Art. 138.
Riconoscimento del grado di cultura

1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il
riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle
condizioni prescritte con regolamento.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo III
SCUOLE ELEMENTARI ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUZIONI;
SCUOLE SPECIALI;
CLASSI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO.

Art. 139.
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali
e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli
istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono
istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in
vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei
convitti nazionali sono conferite con le modalita' previste per le
corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti
alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro
funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni
esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.

Art. 140.
Scuole elementari annesse
all'Istituto "Augusto Romagnoli"
1. Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona,
ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi,
per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.

Art. 141.
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare
e' impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli
322 e 323.

Art. 142.
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato

1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare
gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate,
continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori
e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle
sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza
tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo
Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione
da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e
in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da
privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare
tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna
ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori
deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO

Art. 143.
Iscrizione alla prima classe

1. Nessuno puo' essere iscritto alla prima classe elementare se non
ha raggiunto l'eta' di sei anni.
2. Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre
tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.
3. All'atto della prima iscrizione e' presentata la certificazione
sanitaria di cui all'articolo 117.

Art. 144.
Valutazione e scheda personale degli alunni

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi
didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale
valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il
disposto dell'articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene
desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una
valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di
maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori
dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano
altresi' eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai
sensi dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale
costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di
idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.
5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati
con apposito attestato.
6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola
dichiarazione di idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione
obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente
articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 145.
Ammissione alle classi successive alla prima

1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio
in conformita' al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del
consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e
sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

Art. 146.
Abolizione esami di riparazione
e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e
quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle
lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono
con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva.

Art. 147.
Esami di idoneita'

1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi
e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.

Art. 148.
Esame di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame
di licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il
momento conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle
osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dai docenti di
classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati
dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione
di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di
licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono
adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

Art. 149.
Valore della licenza

1. La licenza elementare e' titolo valido per l'iscrizione alla
prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni
previste dal presente testo unico, agli esami di idoneita' e di
licenza di scuola media.

Art. 150.
Rilascio dell'attestato di licenza

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i
direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che
conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell'attestato e' gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole
elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneita'
o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola
parificata, il rilascio dell'attestato di idoneita' o di licenza e'
del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta,
tassa o contributo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo V
LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Art. 151.
Adozione libri di testo

1. I libri di testo sono adottati, secondo modalita' stabilite dal
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli
d'interclasse.

Art. 152.
Libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le
competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana,
prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge
25 marzo 1985, n. 121.

Nota all'art. 152:
- Il punto 5 del protocollo addizionale annesso
all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con la legge n. 121/1985 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e' il
seguente:
"5. In relazione all'articolo 9:
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di
coscienza degli alunni - da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento
puo' essere impartito dall'insegnante di classe,
riconosciuto idoneo dall'autorita' ecclesiastica, che sia
disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorita'
scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno
determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione
cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole
pubbliche;
2) le modalita' di organizzazione di tale
insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel
quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli
insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano
il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la
materia e' disciplinata da norme particolari".

Art. 153.
Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per
ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei
singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni
pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul
prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato
a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei
costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme
per l'attuazione dello sconto.

Art. 154.
Norme sulla compilazione libri di testo
e obblighi per gli editori
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di
testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole
elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario,
devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione,
unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale
dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non puo' essere
modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di
presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni,
con lettera raccomandata.

Art. 155.
Divieto di adozione libri di testo
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia
stato messo in commercio, ed, eventualmente, gia' adottato nelle
scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato
compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154,
dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per
un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di
disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento
motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il
contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle
prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano
dai programmi ufficiali.

Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni,
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme
alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione
della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da
parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo
le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di
sperimentazione.

Art. 157.
Divieto commercio libri di testo

1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli
ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai
servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei
libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

Art. 158.
Biblioteche scolastiche

1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca
scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalita' per la gestione delle
biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai
sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si
provvede anche con:
a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo VI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 159.
Oneri a carico dei comuni

1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla
illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese
necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del
materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi
o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e
per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte
le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si
provvede ai sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento,
l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle
direzioni didattiche nonche' la fornitura alle stesse degli stampati
e degli oggetti di cancelleria.

Art. 160.
Contributi dello Stato

1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei
comuni e delle province.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo I
FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 161.
Finalita' e durata della scuola media

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e'
impartita gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e
del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell'attivita' successiva.
3. Non e' ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del
corso.

Art. 162.
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie
per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di
ruolo, nonche' gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia
impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre
e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale
docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono
anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere
attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti
finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline
curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita'
complementari.

Art. 163.
Direzione degli istituti

1. Ad ogni istituto e' preposto un preside che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396.

Art. 164.
Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei
singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali
stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei
docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi
dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.

Art. 165.
Piano di studi

1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti
insegnamenti: religione con la particolare disciplina di cui
all'articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica,
geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua
straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione
tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti
la necessaria unita' di insegnamento, il consiglio di classe si
riunisce almeno una volta al mese.

Art. 166.
Programmi e orari di insegnamento

1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per
l'insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le
modalita' stabilite con le intese di cui all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute
presenti le seguenti esigenze:
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu'
adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con
riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e
delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche
all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e
il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle
conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del
lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di
conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30
ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le
scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole
medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie
annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le
scuole medie per ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilita' locali possono essere
organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono
istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione con l'ordinanza di cui al comma 5,
cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle
discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle
libere attivita' complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
criteri generali e le modalita' di organizzazione delle scuole medie
integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di
sostegno ad esse affidate, nonche' le condizioni necessarie perche'
possa prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla
prescuola ed all'interscuola.
6. Le attivita' di prescuola e interscuola rientrano nelle
attivita' connesse con il funzionamento della scuola di cui
all'articolo 491.

Art. 167.
Attivita' integrative e di sostegno

1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la
piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione
educativa puo' comprendere attivita' scolastiche di integrazione
anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni
della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno,
anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste
forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di
handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono
periodicamente, in sostituzione delle normali attivita' didattiche, e
fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con
particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle
lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di
sostegno che e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base di
criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte
dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito
dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per
ciascuna classe.
5. Le attivita' previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono
essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al
comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e
aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal
comma 3 dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo
dell'attivita' didattica nelle classi di loro competenza e propongono
gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Art. 168.
Piano annuale della attivita' scolastica

1. Nel periodo dal 1› settembre all'inizio delle lezioni i collegi
dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di
attivita' scolastica e per la programmazione di iniziative di
aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso
dell'anno.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo II
CORSI D'ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,
PRIVI DI TITOLO DI STUDIO, ANALFABETI DI RITORNO

Art. 169.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento
del titolo di studio

1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al
conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante
docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purche'
nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale
docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni
organiche aggiuntive.

Art. 170.
Integrazione di corsi di formazione professionale

1. Per le attivita' didattiche da svolgere, nell'ambito della
scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale,
si applica quanto disposto dall'articolo 82.

Art. 171.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti
di prevenzione e pena

1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.

Art. 172.
Recupero scolastico di tossicodipendenti

1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
solidarieta' sociale e le associazioni iscritti all'albo di cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, entro i limiti numerici e con
le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.

Note all'art. 172:
- Per l'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. n.
309/1990 si veda la nota all'art. 326.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo III
SCUOLE MEDIE ANNESSE A PARTICOLARI
ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI

Art. 173.
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali
e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli
istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole
elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le
altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni
esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.

Art. 174.
Scuole medie annesse agli istituti d'arte
e ai conservatori di musica

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai
conservatori di musica la funzione di direzione e' svolta dal preside
dell'istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle
predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.

Art. 175.
Scuole medie per non vedenti o sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media e'
impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di
cui agli articoli 322 e 323.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO

Art. 176.
Iscrizione alla prima classe

1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la
documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono
imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 177.
Valutazione e scheda personale dell'alunno

1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e'
tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale
dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua
partecipazione alla vita della scuola, nonche' le osservazioni
sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi
registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati
giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il
disposto dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a
chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello
globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle
iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo
ai sensi dell'articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera
se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della
prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della
terza classe, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso
negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o
all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per
disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul
livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' e
alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati
con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato per quanto
riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei
lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della
risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa.

Art. 178.
Accesso alle classi successive alla prima

1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe
immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il
giudizio di idoneita' di cui al comma 5 dell'articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al
quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12› e il 13›
anno di eta' e siano in possesso della licenza della scuola
elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire gli studi in
qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

Art. 179.
Abolizione degli esami di riparazione
e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e
quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni
in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si
concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.

Art. 180.
Esami di idoneita'

1. Gli esami di idoneita' alla frequenza della seconda e terza
classe si svolgono in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati assenti
per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneita' tutte le scuole statali o
pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneita' e' nominata e
presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed e'
composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un
docente della classe immediatamente inferiore.

Art. 181.
Norme sullo svolgimento degli esami

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di
licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i
criteri stabiliti dall'articolo 318.

Art. 182.
R i p e t e n z a

1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente
riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei
casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati puo' essere consentita una terza
ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.

Art. 183.
Ammissione all'esame di licenza

1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al
quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo
177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti
che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il
quattordicesimo anno di eta', purche' siano in possesso della licenza
elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza
abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno
in corso compiano 23 anni di eta'.
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza e' presentata
certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.

Art. 184.
Sede e sessione unica dell'esame di licenza

1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie
statali e pareggiate nonche', per i soli alunni interni, le scuole
medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo
362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti
dall'autorita' ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con
possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.

Art. 185.
Esame di licenza e commissione esaminatrice

1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica;
geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua
straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione
musicale; educazione fisica.
2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano,
matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su
tutte le materie indicate al comma 1.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di
tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le
materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme
di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap; il presidente della commissione e' nominato dal
provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di
personale indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con
l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono",
"sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non
licenziato".
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non
abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta',
a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

Art. 186.
Valore della licenza

1. L'esame di licenza media e' esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media da' accesso a tutte le scuole ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 187.
Rilascio diplomi e attestati

1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della
commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono
essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purche' l'interessato o, se questi e'
minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando,
su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto
smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito da un certificato
rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita
menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del
diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali
rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e
su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta menzione
delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di
handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni
della scuola media e' gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie
pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneita' o di
licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste
dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita'
e del diploma di licenza, e' del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da
qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo V
LIBRI DI TESTO

Art. 188.
Adozione dei libri di testo

1. I libri di testo sono adottati secondo modalita' stabilite da
apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di
classe.

Art. 189.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto
dall'articolo 152.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo VI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 190.
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei,
l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il
riscaldamento, la manutenzione ordinaria e strordinaria, e a
provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano
sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo
56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei
comuni e delle province.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo I
FINALITA' ED ORDINAMENTO

Art. 191.
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di
istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad
essi si accede con la licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici,
il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli
istituti professionali e gli istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine
precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti
tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di
funzioni tecniche od amministrative, nonche' di alcune professioni,
nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha
per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte,
indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti
professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica
preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate
nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano,
agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello
di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino
all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari,
l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale,
quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito
dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad
alcuni istituti finalita' ed ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti
tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto
magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la
scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici
agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno
la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali e'
stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono
articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico
si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo
studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda
quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno
comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma
universitario, ferme restando le condizioni e le modalita' previste
dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al
quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso
diretto alla Facolta' di magistero. I diplomati del liceo artistico
hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti
dalla prima sezione, ed alla Facolta' di architettura, se provenienti
dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati,
per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da
quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da
organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la
responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base
di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.
Negli istituti professionali, nonche' negli istituti d'arte, che ne
facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone
la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti,
nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi
annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione
corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria
superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700,
sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo
indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte
sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si
consegue il diploma di maturita' professionale o, rispettivamente, di
maturita' d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso
di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli
istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di
istituti tecnici. Con le medesime modalita' sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali
intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
annessi, a seconda delle rispettive finalita' ed indirizzi, gabinetti
scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono
complessivamente indicati, nei successivi articoli, con
l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo II
CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

Art. 192.
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni
e sulle capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per
scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per
coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima
ha luogo per esame di idoneita'.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati
dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il
passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di
diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati,
anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e
dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli
esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di
diploma di maturita', di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'eta', che non puo' essere
inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli
istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai
dieci anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di
giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante
l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso
consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in
scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata
preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneita' alla
classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due anni. In
casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti,
ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo' consentire,
con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora
si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a
tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo
prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A
tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera
come sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta puo' presentarsi ad esami di idoneita' solo per la
classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da
lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe
immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purche',
nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione
per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualita' di
alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine
delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di
condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli
specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di
abilitazione o di maturita', secondo quanto previsto dagli articoli
successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra
attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo
studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4
dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola
secondaria superiore di studenti minori di eta', contenente la
specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di
cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310,
e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi
esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita'
educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

Art. 193.
Scrutini finali di promozione, esami di idoneita'
ed esami integrativi
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della
promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal
consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza
dei docenti. La promozione e' conferita agli alunni che abbiano
ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in
ciascun gruppo di discipline e ad otto decimi in condotta. Il voto in
condotta inferiore a otto decimi comporta il rinvio agli esami di
riparazione su tutte le discipline.
2. L'ammissione agli esami di idoneita', di cui all'articolo 192,
e' subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati
privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti
ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della
partecipazione agli esami di idoneita' sono equiparati ai suddetti
candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal
frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta. Supera gli esami di idoneita' chi abbia conseguito in
ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai
sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento
della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' il giorno precedente quello dell'inizio
delle prove scritte degli esami di idoneita'; coloro che, nell'anno
in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta'
sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
studio inferiore. Tale eta' e' abbassata a ventun anni per gli esami
di idoneita' nelle scuole magistrali.
4. Coloro che nello scrutinio finale di promozione o nella prima
sessione degli esami di idoneita' non abbiano conseguito la
sufficienza in una o piu' discipline o gruppi di discipline ovvero
nelle prove di esame, e coloro che non abbiano potuto cominciare o
compiere le prove scritte o presentarsi all'orale, sono ammessi a
sostenere esami di riparazione ovvero a ripetere gli esami di
idoneita' in una seconda sessione. Detti esami si svolgono dall'1 al
9 settembre.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si
svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima
dell'inizio delle lezioni.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo III
ESAMI FINALI

Art. 194.
Esami finali nella scuola magistrale
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si
sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne. Le sessioni d'esame sono due.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato
l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi
nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i
predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'
entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di
ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di
lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di
storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali,
di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di
economia domestica, di plastica e di disegno, nonche' in una prova
pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa
all'insegnamento della religione cattolica non e' sostenuta dai
candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e
conseguentemente non potra' essere loro rilasciato il diploma di
abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non
abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova
pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa
scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.

Art. 195.
Esami di qualifica

1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti
professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini
degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel
lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto
di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i
vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 e'
riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Esso da' diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli
titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere
tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola
media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo
205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi
analoghi a quelli cui e' conformata la disciplina degli esami di
maturita', salvo che per la composizione delle commissioni, per la
quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione
delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita'.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

Art. 196.
Esami di licenza di maestro d'arte
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalita', i
principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i
requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
delle commissioni giudicatrici.
2. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame e'
ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale
dello stesso anno scolastico.

Art. 197.
Esami di maturita'
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico,
nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e
nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita', che e'
esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo
conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di studio
dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni
recate da leggi speciali.
2. Si sostiene altresi' un esame di Stato in unica sessione per il
conseguimento del diploma di maturita' professionale e di maturita'
d' arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti
professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.
3. Il diploma di maturita' professionale e' equipollente a quello
che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con
il decreto di cui all'articolo 205 e' stabilita la validita' dei
titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle
qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego
pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita' d'arte
applicata, e' riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari
profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli
anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli
istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con
almeno la meta' dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a
valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie
di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un
giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette
materie. Agli alunni non ammessi e' comunicata, a loro richiesta, la
motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di
eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda
di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico
puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'. I candidati
non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le
quali non e' prevista specifica prova negli esami di maturita', a
prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto.
La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di eventuali altre
maturita' o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della
personalita' del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi
orientamenti culturali e professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema
scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad
accertare le sue capacita' espressive e critiche; la seconda prova
scritta, che per gli esami di maturita' tecnica, professionale e d'
arte applicata, puo' essere grafica o scritto-grafica, e' indicata
dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su
materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico.
I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta
sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 205, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa
da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua.
Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei
candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con
lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero
provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'
insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano
tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice
provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi
mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro
per la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo
anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro
indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione
sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio puo'
svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso,
il presidente puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha
solamente voto consultivo. Il colloquio, che e' collegiale, deve
svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per
ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze
tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni
altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato
lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione
della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
la sua qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di
maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti prevale il voto
del presidente. Il giudizio di maturita' e' integrato da una
valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno
dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui
della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la
valutazione complessiva e' rapportata a sessantesimi. Tale
valutazione e' valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato
maturo la commissione esprime anche la propria valutazione
relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli
studi universitari e, per la maturita' artistica e di arte applicata,
ai fini della scelta degli studi nella facolta' di architettura o
nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio,
all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento
partecipa l'intera commissione.
15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito a ciascun
candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono
comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti
sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due
anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a
frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza
semplice della commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con
visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di
partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le
prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della
conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalita'
di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si
trovino nell'assoluta impossibilita' di parteciparvi secondo il
normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel
presente capo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo IV
NORME COMUNI A VARI TIPI DI ESAME

Art. 198.
Commissioni di esame
1. La commissione per gli esami di idoneita' e per gli esami
integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di docenti della
classe cui il candidato aspira e di un docente della classe
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie
comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere
proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo' mai
essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei
commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e'
composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da un preside o
docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le
categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturita' e' nominata dal
Ministro della pubblica istruzione ed e' composta dal presidente e da
cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe
dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha
curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu' anziano
per servizio in ciascuna commissione e' anche membro effettivo per i
privatisti.
4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 e' scelto
nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori
ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati
o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche'
appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili
le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti
dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano
conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato
l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si
svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di
maturita'. In caso di assoluta necessita', il Ministro puo' derogare
alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei
liberi docenti, fermo restando il criterio del settore
scientifico-disciplinare attinente all'esame.
5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita'
sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano
insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le
materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti
requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti
della classe.
6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturita' nei
licei artistici e' scelto, oltre che nella categoria indicata alla
lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari
confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari
del ruolo ad esaurimento purche' appartengano a settori
scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati
docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonche'
tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti
di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno
l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i
docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti
e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio
le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie
culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e
tra i docenti di cui al comma 5.
7. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici e
professionali, un membro puo' essere scelto dal Ministro tra gli
estranei all'insegnamento, purche' munito del titolo di studio
attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia
fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico;
nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie
tecnico-professionali, in caso di necessita' e di urgenza, si puo'
prescindere dal requisito dell'abilitazione.
8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare
membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non
risultino nominati membri effettivi.
9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice
presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturita'
sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati.
10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri
delle commissioni degli esami di maturita', il Ministro della
pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur
avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso
in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli
studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne
abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi
trasmessi.

Art. 199.
Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione,
di qualifica e di licenza di maestro d'arte
1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di
qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei
classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti
magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonche' degli
istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio
finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non
meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la
particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento
di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno
rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 e'
concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso
anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la
promozione all'ultima classe per scrutinio finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto
all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non
sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
grado.
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o
alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che
negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente
riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi
degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato
sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e
di maturita'e'rilasciato dal provveditore agli studi.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo V
NORME FINALI SUGLI ISTITUTI E SCUOLE DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 200.
Tasse scolastiche e casi di dispensa

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le
tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneita', integrativi, di licenza, di
qualifica, di maturita' e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di
diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento,
amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste
misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del
reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione
effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di
ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto
decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti
che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si
tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante
dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale
da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei
familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresi' dalle tasse scolastiche, nonche'
dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a
famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle
seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di
civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o
di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa
di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa e' concessa a coloro che
siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra,
mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa e' condizione il voto in condotta non
inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole
statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che
vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal
pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa e'
concessa a condizioni di reciprocita'.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli
alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione
superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu' gravi. I
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di
comprovata infermita'.

Nota all'art. 200:
- Si riproduce la tabella E annessa alla legge n.
41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria
1986), con esclusione delle parti relative alle
universita':
TABELLA E

TASSE SCOLASTICHE
DENOMINAZIONE IMPOR
--- ---
B) I) Conservatori di musica con esclusione
delle scuole medie annesse.
1) Tassa di esame di ammissione. . . . . . . . .
2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . .
3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . .
II) Accademie di belle arti (comprese le
annesse scuole libere di nudo).
Accademie nazionali di danza e di
arte drammatica.
1) Tassa di esame di ammissione alle varie
scuole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . .
3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . .
Scuole secondarie seperiori (ivi compresi
gli istituti d'arte ed i licei artistici)
successive alla scuola dell'obbligo.
1) Tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . .
2) Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . .

TASSE SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA
B) I) Conservatori di musica con esclusione
delle scuole medie annesse.
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e
delle licenze . . . . . . . . . . . . . . . .
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse
scuole libere di nudo). Accademie nazionali
di danza e di arte drammatica.
1) Tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . .
C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli
istituti d'arte ed i licei artistici) successi
alla scuola dell'obbligo.
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi. . . .
2) Tassa per esami di idoneita', integrativi,
di licenza, di qualifica, di maturita' e di
abilitazione. . . . . . . . . . . . . . . . .
- Il D.L. n. 90/1990 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni
urgenti).
- L'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986 stabilisce
che sono esenti dalla partecipazione alla spesa, per
prestazioni sanitarie, coloro che non superino il reddito
complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore ai
limiti ivi indicati (da rivalutare, poi, ai sensi dell'art.
21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67).

Art. 201.
Competenze della provincia in materia
di istruzione secondaria superiore

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie
locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti
i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa
quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo
le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale.

Art. 202.
Modelli viventi nei licei artistici

1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo VI
ISTITUZIONI EDUCATIVE

Art. 203.
Convitti nazionali

1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo
sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalita' giuridica pubblica e sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati,
per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di
amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto e' affidata ad un
consiglio di amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal
consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai
consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica
istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente
delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato
dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze
di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
tre anni e puo' essere confermato. Il consigliere che senza
giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive,
decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere
sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo
stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennita' da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di
nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio
di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a
stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti
del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla
misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la
conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e
sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili
verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di
inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi,
e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari,
scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole
ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale e' concesso il gratuito perpetuo uso
degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo,
qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le
opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in
uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e
particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi
convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di
detti convitti e' affidata al consiglio di istituto ed alla sua
giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti
predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture
e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti
provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore
diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purche' cio'
non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in
servizio.

Nota all'art. 203:
- Il D.P.R. n. 287/1992 reca: Regolamento degli uffici e
del personale del Ministero delle finanze.

Art. 204.
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici
di educazione femminile

1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare
l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che
vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti e' attribuita personalita' giuridica
pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli
studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le
deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato e' affidata ad un
consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due
consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo
aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri
designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano
l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di
giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza e' prescritta, ai fini
della validita' della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e
dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della
direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte,
saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da
sottoporsi all'autorita' vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di presidente e di
consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di
amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il
triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al
rimanente periodo.
5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo
stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario
straordinario. Le indennita' da corrispondere al predetto commissario
sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio
dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno
statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al
funzionamento del consiglio di amministrazione stesso,
all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve,
ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie
tavole di fondazione. Lo statuto e' approvato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di
previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di
qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra
contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila
direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante
personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto
e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli
dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse
scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni
di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si
applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i
convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale e' concesso il gratuito
perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio
dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione
e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli
immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori
pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati
femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione
femminile di cui al regio decreto 1› ottobre 1931, n. 1312, e
successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano
riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli e' affidata ad
un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.

Nota all'art. 204:
- Il R.D. n. 1312/1931 reca: Approvazione delle norme
modificative integrative ed interpretative del regio
decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il
riordinamento degli istituti pubblici di educazione
femminile.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo VII
MATERIE DEMANDATE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

Art. 205.
Regolamenti
1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami.
Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con
propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami
stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura
di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e
l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di
istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche'
l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli
istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento
negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei
bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E'
fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli
indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo
quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio
decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli
istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli
istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il
funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per
la definizione delle modalita' con le quali il personale docente
delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di
particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo
restano ferme le disposizioni vigenti.

Nota all'art. 205:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
all'art. 27.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 206.
Istituti di istruzione artistica

1. L'istruzione artistica e' impartita:
a) negli istituti d'arte.
b) nei licei artistici.
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi
in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori
per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere
l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori
agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui
alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati,
fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli
istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo
unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di
cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono
ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le
disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo I
ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Art. 207.
F i n a l i t a'

1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare
all'esercizio dell'arte.
2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura,
decorazione e scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e
con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria
superiore.
5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in
possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturita' di
arte applicata o del diploma di maturita' artistica-prima sezione.
6. Allo stesso corso dell'accademia non si puo' essere iscritti per
piu' di cinque anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle
arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli
validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli
istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 402.

Art. 208.
Insegnamenti

1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta,
tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione,
pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata,
tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della
scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e
del costume.
3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della
composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione,
plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali,
storia dell'arte e del costume.
4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del
costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).

Art. 209.
Insegnamento delle materie artistiche

1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura,
scultura, decorazione, scenografia e' impartito, nel limite del
numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente
a tutti gli alunni dal rispettivo docente.

Art. 210.
Insegnamento delle materie di cultura

1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di
regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono
riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello
stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identita' di
programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

Art. 211.
Insegnamenti della storia dell'arte
e dell'anatomia artistica

1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia
artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due
ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione.
La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia
dell'arte nel corso di scenografia.

Art. 212.
D i r e t t o r e

1. Ad ogni accademia e' preposto, con incarico conferito dal
Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che
sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e
disciplinare dell'istituto.
2. L'incarico ha la durata di due anni e puo' essere confermato.
3. L'incarico puo' essere conferito, in via eccezionale, anche a
persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta
in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.
4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al
Ministero. Egli compila annualmente una relazione da inviare al
Ministero della pubblica istruzione.
5. Il direttore, designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni
amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di
impedimento.

Art. 213.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio
delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari
statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i
membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti
ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio
accademico abbia competenza a norma dello statuto.

Art. 214.
A s s i s t e n t i

1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli
insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e'
previsto un posto di assistente.
2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il docente
della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto.
3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore.
4. L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della
stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda
dell'interessato.

Art. 215.
Scuole operaie e scuole libere del nudo

1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite
scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di
ruolo o, in mancanza, da supplenti.

Art. 216.
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo della accademie di belle arti e'
disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente
titolo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo II
ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

Art. 217.
Istituti superiori per le industrie artistiche

1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica
istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le
industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli
insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie
arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon
andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale
indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una
industria artistica.
2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con
il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria
superiore con corso di studi di durata quinquennale.
3. Lo Stato puo' assumere a suo carico la meta' della spesa
occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti
superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni
relative alle accademie di belle arti.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo III
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA
Sezione I: Accademia nazionale di arte drammatica

Art. 218.
F i n a l i t a'

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il
fine di formare attori e registi del teatro drammatico.
2. Il funzionamento dell'accademia e' disciplinato con regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).

Nota all'art. 218:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
all'art. 27.

Art. 219.
Ammissione all'Accademia

1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di
esame.

Art. 220.
D i r e t t o r e

1. All'Accademia e' preposto un direttore, che sovraintende
all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia
stessa.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e
disciplinari, in caso di assenza o impedimento.
4. Il direttore e' assunto per pubblico concorso, per titoli ed
esami.
5. Il Ministro puo' in via eccezionale, conferire senza concorso il
posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la
persona cosi' nominata.
6. Il posto di direttore non coperto da titolare e' affidato, dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti
dell'Accademia.

Art. 221.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti
dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile
1938, n. 742.

Nota all'art. 221:
- Il R.D. n. 742/1938 reca: Approvazione delle statuto
della Regia Accademia di arte drammatica in Roma.

Art. 222.
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia e' disciplinato
dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

Art. 223.
Scritturazioni ed incarichi

1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore
provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto
di diritto privato. La relativa spesa e' a carico del bilancio
dell'Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.

Art. 224.
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato

1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori
classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte
drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e
in compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo III
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA
Sezione II: Accademia nazionale di danza

Art. 225.
Corsi e finalita' dell'Accademia

1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della
durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici,
un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la
formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di
avviamento coreutico, della durata di tre anni.
2. Il corso normale e' diviso in tre periodi: periodo inferiore e
periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore,
della durata di due anni.
3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami
relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento
ministeriale.

Art. 226.
Ammissione ai corsi

1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame,
con il possesso della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono
iscriversi al corso di perfezionamento.

Art. 227.
Attestati e diplomi

1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo
periodo e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo
e' rilasciato il diploma di danzatore.
3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di
perfezionamento e' rilasciato il relativo diploma.
4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di
avviamento coreutico e' rilasciato il relativo attestato.
5. Il collegio docenti puo' proporre al Ministero della pubblica
istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di
abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che
siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in
campo internazionale.

Art. 228.
D i r e t t o r e

1. All'Accademia e' preposto un direttore, che sovrintende
all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia
stessa.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo
svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni.
4. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento.
5. Il direttore e' assunto per pubblico concorso per titoli ed
esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore.
6. Il posto di direttore non coperto da titolare e' affidato dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo,
ad uno dei docenti dell'accademia, su proposta del consiglio di
amministrazione.
7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso
il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la
persona cosi' nominata.

Art. 229.
Ordinamento amministrativo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 sulla composizione
del consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo
dell'Accademia e' disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI
del presente titolo.

Art. 230.
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente;
b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) dal direttore;
f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di
voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo'
essere confermato.
4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione sono gratuite.

Art. 231.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, e' composto
da tutti i docenti dei corsi.
2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o
disciplinare.
3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del
direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso
normale ed il corso di perfezionamento.

Art. 232.
Materie di insegnamento

1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni
delle seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni):
tecnica della danza;
Medio (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
solfeggio;
storia dell'arte, 5› e 6› anno;
storia della musica, 5› e 6› anno.
Superiore (2 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
solfeggio;
Corso di perfezionamento (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
storia della danza e del costume;
pianoforte (facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con
regolamento ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia
sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo
261, comma 2, lettera a).

Art. 193-bis. (8)
(( (Interventi didattici ed educativi).
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli
studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie
allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi,
coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di
studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il
cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno
scolastico, non sufficiente in una o piu' materie. In funzione delle
necessita' degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di
classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che
vengano svolte anche attivita' di orientamento, attivita' di
approfondimento, attivita' didattiche volte a facilitare eventuali
passaggi di indirizzo, nonche' interventi nei confronti degli
studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono
stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni
formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal
consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio
dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti
interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e
dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie
modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresi' i criteri
generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio
finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva
pur non avendo pienamente conseguito, in una o piu' discipline, gli
obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli
studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera
l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le
attivita' per essi previste nella programmazione di classe,
limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva
annualmente un piano di fattibilita' degli interventi didattici ed
educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine
disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attivita' di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi
didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli
istituti. I criteri e le modalita' per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi
didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo,
si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica
istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione
fra le unita' scolastiche si effettua con decreti dei provveditori
agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei
limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti
richiesti dalle particolari esigenze locali. ))
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il d.l. n. 253/95 convertito in legge n. 352/95 ha disposto che
" all'onere derivante dallo svolgimento degli interventi didattici
ed educativi integrativi di cui al presente articolo 193-bis, comma
1, primo periodo, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere
dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire
205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire
180 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "

Art. 234.
Personale del corso di perfezionamento

1. Il personale del corso di perfezionamento e' scelto dal
Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed e'
scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale
genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti
dell'Accademia la nomina sara' fatta con incarico annuale.
2. In ogni caso la retribuzione e' fissata di volta in volta dal
Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con
le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo.

Art. 235.
Insegnamento della composizione
e della tecnica della danza

1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite
nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalita'
ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui
all'articolo 265.

Art. 193-ter. (8)
(( (Calendario scolastico e tempi dell'attivita' didattica).
1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo
quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo
articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto,
nella sua autonomia, ne stabilisce le modalita' temporali ed
organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario
scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi
competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a
deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da
quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai
propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore
annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito
di tale flessibilita' e' assicurato lo svolgimento degli interventi
didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti
dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui
all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, puo' essere
prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in
considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti
delle disponibilita' di bilancio".
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalita' per la
retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui
all'articolo 193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri
presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo
svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente
articolo. ))

Art. 237.
S o v v e n z i o n i

1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni
delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici,
per i tre anni di corso, nonche' per le retribuzioni degli insegnanti
nel corso di perfezionamento sara' provveduto, per ciascun esercizio
finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di
spettacolo.

Art. 238.
Obblighi particolari degli enti pubblici
e degli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di
ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i
diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa
pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con
facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di
istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti
alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di
istruzione secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga
istituita presso l'Accademia di danza essa dovra' uniformarsi
nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al
comma 2.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo IV
CONSERVATORI DI MUSICA

Art. 239.
F i n a l i t a'

1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con
regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al
riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre
1930, n. 1945 e successive modificazioni.
4. Nel conservatorio di musica non si puo' ripetere piu' di una
volta lo stesso anno di corso.
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie
annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di
musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige.

Nota all'art. 239:
Il R.D. n. 1945/1930 reca: Norme per l'ordinamento
dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi
programmi di esame.

Art. 240.
Insegnamento nei conservatori di musica

1. L'insegnamento nei conservatori di musica e' disciplinato con
regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si
applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945
e successive modificazioni.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del
regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e' aggiunta la scuola di
chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).

Nota all'art. 240:
- Per il R.D. n. 1945/1930, si veda nota precedente.

Art. 241.
D i r e t t o r e

1. Ad ogni conservatorio di musica e' preposto un direttore, che
sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare
dell'istituto.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento.
4. Il direttore e' assunto per pubblico concorso, per titoli ed
esami.
5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i
posti di direttore a persone che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia
nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il
personale cosi' nominato.
6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo,
ad uno dei docenti del conservatorio.

Art. 242.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine
all'andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.

Art. 243.
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori e' disciplinato
dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

Art. 244.
Conservatori di musica statizzati
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di
musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle
rispettive leggi di statizzazione:
"G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
"Nicolo' Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia
(legge 22 marzo 1974, n. 111);
"F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi"
di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di Pescara,
"G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G. Nicolini" di
Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini" di Padova, liceo
musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina trasformato in sezione
staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8
agosto 1977, n. 663);
"V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
"S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1982, n. 466).

Note all'art. 244:
- La legge n. 248/1958 reca: Norme a favore del
personale insegnante del territorio di Trieste.
- La legge n. 111/1974 reca: Trasformazione degli
istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in
conservatori di musica di Stato.
- La legge n. 663/1977 reca: Statizzazione di istituti
musicali pareggiati.
- La legge n. 473/1980 reca: Statizzazione dell'istituto
musicale pareggiato di Trento.
- La legge n. 466/1981 reca: Trasformazione
dell'istituto musicale pareggiato Jacopo Tomadini di Udine
in conservatorio di musica di Stato.

Art. 245.
Disciplina della professione di maestro di canto

1. Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di canto ed
esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un
conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato
il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma
2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli
istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle
cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il
titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione
ancorche' siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3. E' istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le
norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le
modalita' per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro
che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero
che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria
oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purche'
esercitino la loro attivita' entro i limiti del rispettivo
insegnamento.

Art. 246.
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali
in scuole di musica e di orchestrale

1. Nessuno puo' esercitare la professione di docente di materie
musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di orchestre
che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non
abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto
musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi
2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in
istituti o scuole di musica e' prescritto il possesso del diploma
relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva
materia d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche
o liriche;
b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il
corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di
compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di
orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono
comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle
orchestre sinfoniche o liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente
articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che
si vogliono suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ne' ai
luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti
religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita'
ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e
didattiche siano dirette a scopo di culto, ne' ai conservatori di
musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle
orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un
numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in
occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficienza di collegi o convitti; alle orchestre
costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare
materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in
appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le
condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto
professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 247.
Normalizzazione dell'intonazione di base
degli strumenti musicali

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli
strumenti musicali e' la nota "La", la cui altezza deve corrispondere
alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura ambiente
di 20 gradi centigradi.
2. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle
istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri
complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio
pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di
riferimento per l'intonazione la nota "La", di cui al comma 1. Sono
in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando
non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento
pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori
elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di
relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E'
ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati
anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla
norma di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati
gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza
campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad
esercitare funzioni di controllo.
7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 248.
Accompagnatori al pianoforte

1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei
Conservatori di musica e' istituito un posto di accompagnatore al
pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi
docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date
dai titolari e dai direttori.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo V
ALUNNI, ESAMI E TASSE

Art. 249.
A l u n n i

1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si
applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli
alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni
disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al
Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono
iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a
giudizio del collegio dei docenti.

Art. 250.
P r i v a t i s t i

1. Non puo' presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di
belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la
licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si
svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di eta'.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono
ammessi candidati privatisti.

Art. 251.
Orari e programmi

1. Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame negli
istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del
ministro.

Art. 252.
E s a m i

1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di
ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di
studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto,
mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante
esami di idoneita'.
4. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di
studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a
conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento
coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia
l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella
seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e
da uno o due membri estranei. Esse sono nominate dal direttore
dell'istituto.

Art. 253.
Tasse scolastiche

1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le
seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
tassa di esame di ammissione;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascuno anno;
tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del
nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascun anno;
tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai
sensi e con le modalita' dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge
27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E
allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la
prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di
studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio
complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta
sessantesimi nell'esame di maturita';
gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva
degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi
nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle
accademie;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria
1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea
del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente,
se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo
dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse, comprese
quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di
guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati
o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o
prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o
invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il
predetto beneficio e' sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di
cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.

Note all'art. 253:
- Il D.L. n. 90/1990, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni
urgenti).
- Per la tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986,
n. 41/1986 si veda la nota all'art. 200.
- Per l'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986, si
veda la nota all'art. 200.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VI
DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE
ACCADEMIE DI
BELLE ARTI E ALLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE
DRAMMATICA E DI
DANZA.

Art. 254.
Ricorsi contro i provvedimenti
dei consigli e dei collegi
1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle
accademie e dei conservatori e'ammesso ricorso al Ministro della
pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta
giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via
amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.

Nota all'art. 254:
- Il D.P.R. n. 1199/1971 reca: Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Art. 255.
Autonomia amministrativa

1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le
accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di
autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che
regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in
vigore, per gi istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con
le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli
istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti e' attribuita
altresi' personalita' giuridica ed autonomia organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la
gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e
non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli
Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le
forme e modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel
bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi
ministeriali e nelle altre entrate di bilancio.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale
ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.

Nota all'art. 255:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 537/1993 si
veda la nota all'art. 3.
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
all'art. 27.

Art. 256.
Consiglio di amministrazione

1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 e' amministrato
da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione
dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti
altri membri:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) il direttore dell'Istituto;
c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i
rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire
in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.
3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei
conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante
dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.
4. Segretario del consiglio e' l'impiegato amministrativo di
qualifica piu' elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di
amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione
per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere
riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le
relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad
un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte
del personale dell'Istituto.
6. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministero della
pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina
un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria,
fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione
deve essere ricostituito.
7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di
amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli
conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni
che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresi' parte due
docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.
8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di
Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune.

Art. 257.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali
variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
b) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a
carico del bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo
sono disposte direttamente dal presidente del consiglio di
amministrazione con propri provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.

Art. 258.
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e
coincide con l'anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di
tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un
istituto di credito di notoria solidita' che lo disimpegna mediante
conto corrente bancario fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati
dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria
mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli
istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato
del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate
alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le
somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio
dell'esercizio successivo alla loro maturazione.
5. A decorrere dal 1› gennaio 1994 il servizio di cassa e' affidato
all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.

Art. 259.
Servizi amministrativi, di segreteria e contabili

1. Ad ogni istituto sono assegnati non piu' di due impiegati della
VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei
quali l'impiegato con maggiore anzianita' di qualifica sovraintende
ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed e'
responsabile della osservanza delle norme legislative e
regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma,
congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di
assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato,
tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai
termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni, ed e' sottoposto alle disposizioni vigenti
in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di
segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme
legislative e regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili e' compilato dal direttore dell'istituto,
sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il
dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio
complessivo.
3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che
sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili puo'
essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi
amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella
provincia dove ha sede l'istituto in cui egli e' titolare e in
province limitrofe.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica
istruzione non piu' di due direttori amministrativi per
l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli
istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi
stessi.

Nota all'art. 259:
- Il R.D. n. 827/1924 reca: Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato.

Art. 260.
Servizi di economato e di archivio

1. Ad ogni istituto e' assegnato un coordinatore amministrativo con
il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi
alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua
disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli
inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'istituto, di cui
assume la responsabilita' in qualita' di consegnatario.
2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di
copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa,
ad ogni istituto possono essere assegnati non piu' di cinque
impiegati della quarta qualifica funzionale.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 261.
Iniziative di promozione

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di
promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni
iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e
delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i
limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti,
facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo
comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai
fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed
industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti
disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per
particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi
carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura
con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa
definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle
attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti
dal proprio bilancio.

Art. 262.
Locali e arredamento

1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di
rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e
didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti
annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a
sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche,
conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui,
sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione
di pubblica utilita'.

Art. 263.
Uso dei locali e proventi dei lavori
eseguiti nelle officine

1. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a
privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli
dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel
bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono
essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VIII
PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
Sezione I: Ruoli e organici

Art. 264.
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale
delle accademie e dei conservatori

1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i
seguenti:
ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza;
ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica
e di danza;
ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e
dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti
accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale
di danza;
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del
personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' disciplinata con
i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di
reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei
conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e
dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente
delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si
applicano le norme contenute nella parte III del presente testo
unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni
scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica,
dell'accademia nazionale d' arte drammatica e dell'accademia
nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia
nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III
del presente testo unico, relative al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si
applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali
e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme
contenute nella parte III del presente testo unico, relative al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori
amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i
contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato
giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale
del comparto "Ministeri".

Art. 265.
Organici

1. Le modalita' ed i criteri per la determinazione delle dotazioni
organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti,
dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla
base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di
musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11
dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme
del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non
puo' essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di
ciascun corso.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro sono altresi' determinati i posti relativi
agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalita' di cui ai commi 1 e 2 sono
determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti
educatrici dell'Accademia nazionale di danza e' determinato in una
unita' per ogni 100 allievi.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei
vari insegnamenti. I criteri e le modalita' per la rideterminazione
degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 266.
Orario di servizio

1. L'orario di servizio e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui
al comma 1, si applicano le norme vigenti.

Nota all'art. 266:
- D.Lgs. n. 29/1993 reca: Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 267.
Cumulo di impieghi

1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del
presente testo unico non si applica al personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell'articolo 273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di
musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di
produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.

Art. 268.
Competenze in materia di stato giuridico del personale

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed
ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di
belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia
o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione
dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo
essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni
della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi
e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a) alla
nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi
straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori
amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi
motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del
prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle
sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle
superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad
esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le
disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di
formazione.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VIII
PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
Sezione II: Reclutamento

Art. 269.
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi

1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale
dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del
candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di
musica e nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei
limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su
posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico
successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia
nazionale di danza e' richiesto il requisito di cui all'articolo 228,
comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento dei concorsi,
gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli
valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo
I, capo II, sezione III del presente testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente
universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali
o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle
predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un
funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente e' scelto per sorteggio dal dirigente preposto
all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in
appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo,
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di
ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra
coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per
le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del
personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.

Art. 270.
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante
concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato il
50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel
rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano
le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle
materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia
dell'arte e' necessario altresi' essere in possesso del titolo di
studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento
della stessa materia nei licei classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della
pubblica istruzione. L'indizione e' subordinata alla previsione del
verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva
disponibilita' di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed
esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli
culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle
quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore
a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o piu' prove
scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, e' finalizzata
all'accertamento della preparazione culturale e delle capacita'
professionali.
7. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui
contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonche'
sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui
si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e
sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del
presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o
pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove
scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro
della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del
tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee
strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
prova scritta, scrittografica e pratica, non puo' superare in ogni
caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o
didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei
posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi
dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate
su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico
successivo.
11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al
presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di
formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni dettate per i concorsi del personale docente delle altre
istituzioni scolastiche.
14. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire i posti di
docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati,
siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.
Il Ministro puo'esonerare dal periodo di prova il personale cosi'
nominato.

Nota all'art. 270:
- Il D.P.R. n. 5/1956 reca: Compensi ai componenti delle
commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle
amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e
delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e
di promozione nelle carriere statali.

Art. 271.
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di
ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di
direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia
cui si riferisce il concorso con un'anzianita' giuridica nel ruolo di
almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui
si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per
sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro
i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per
sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette
commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al
medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive
nella medesima sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni
quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il
presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le
sottocommissioni cosi' costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di
mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere
conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline
affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte
estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla
quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite
secondo modalita' definite con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle
altre istituzioni scolastiche.

Art. 272.
Conferimento delle supplenze
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si
applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente
articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del
Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al
direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali
compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal
dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di
conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia
per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento
delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con
propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma
2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse
con la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le
commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un
numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle
sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione
originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi'
costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle
istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione
artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara'
assegnata comunque una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o
accademie presso cui aspira alle supplenze.
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per
la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato
di avere validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie
compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati
nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella
prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n.
140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a
favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento
compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste
dal medesimo decreto legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di
servizio possono essere assegnati non piu' di 15 punti; ai titoli
artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu'
di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24
per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti
conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di
incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e
dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale
di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei
conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte
III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia
dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si
intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica
di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle
supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.

Note all'art. 272:
- L'art. 67 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato) disciplina la formazione delle graduatorie
degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nei
conservatori di musica e nell'accademie.
- Per il testo dell'art. 17, comma 5, del D.L. n.
140/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
246/1988 si veda la nota all'art. 401.

Art. 273.
Contratti di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere
con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di
produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti
organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori
di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie
compilate in base alle norme relative al conferimento delle
supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga
occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un
docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della
tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita'
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al
precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del
personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti
annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva
competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e'iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far
fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei
contratti di collaborazione.
9. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto,
provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i
conservatori in relazione alle esigenze accertate.

Art. 274.
Contratti di collaborazione per il personale in servizio
alla data del 13 luglio 1980

1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13
luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attivita'
presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che,
avvalendosi della facolta' di scelta del rapporto di dipendenza
organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro il 31
ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni
predette, perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei
conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a
qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di
collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto
dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere
rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre
il compimento del 60› anno di eta'.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata
del contratto.
4. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione relativo al personale contemplato nel presente
articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del
trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli
interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate
nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il
compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al comma 6
dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo
stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio
1980, non si da'luogo alla riduzione dello stipendio di cui
all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e
successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31
ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di
trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti
sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore
all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.

Art. 275.
Modelli viventi

1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei
artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di
servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali incarichi e' determinata dal
Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento
economico previsto per la terza qualifica del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa e'
corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per
un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali
conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in
corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la
terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato
giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento
ed all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si
applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della
nomina e non alla retribuzione oraria del servizio.
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le
quote di aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si
applicano le norme relative al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario non di ruolo della scuola.
6. L'incarico annuale e' titolo di precedenza per il conferimento
degli incarichi negli anni successivi.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del
personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo
dieci anni di servizio anche non continuativo.
8. Il servizio prestato in qualita' di modelli viventi e'
riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le
disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione I: Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 276.
Criteri generali

1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado e'
espressione dell'autonomia didattica dei docenti e puo' esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano
metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti
e delle strutture esistenti.

Art. 277.
Sperimentazione metodologico-didattica

1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di
innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata
dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti
vigenti, coinvolga piu' insegnamenti o richieda l'utilizzazione
straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il
programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione,
interclasse o di classe per le rispettive competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe,
esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di
sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe
comprese nell'ambito di propria competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di
circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione
debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono
delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonche' di quelli
disponibili nell'ambito distrettuale.

Art. 278.
Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni
degli ordinamenti e delle strutture puo' essere attuata, oltre che
sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei
docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli
scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione.
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la
identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa
motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la
individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il
preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici
nelle varie fasi della sperimentazione; le modalita' di verifica dei
risultati e della loro pubblicizzazione.
3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con
propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari
di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e
per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali
comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la
durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di
maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di
sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica
istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per
territorio.
5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti
l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi,
circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato
validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale
il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli
ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
6. Le istituzioni a cui sia stato gia' riconosciuto con apposito
decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai
sensi del precedente comma 5, tale carattere.

Art. 279.
Validita' degli studi degli alunni delle classi
e scuole sperimentali

1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni
delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui
all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la
sperimentazione.

Art. 280.
Iscrizione degli alunni

1. L'iscrizione degli alunni alle sezioni, classi o scuole
interessate ad un programma di sperimentazione di cui all'articolo
278 avviene a domanda.

Art. 281.
Documentazione, valutazione e comunicazioni

1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni
di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal
collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli
studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al
consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico
provinciale e all'istituto regionale competente.
2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione
di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della
pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione II : Aggiornamento culturale del personale ispettivo,
direttivo e docente

Art. 282.
Criteri generali

1. L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni interdisciplinari; come approfondimento della
preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla
innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali
nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con
iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle
proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee
attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione
dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali
iniziative di sperimentazione.

Art. 283.
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti
degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati
fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento
destinate al personale della medesima istituzione scolastica
destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1
provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi
dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate
ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede
mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche
oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei
provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della
pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita'
stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma
2.

Art. 284.
Specifiche iniziative di aggiornamento

1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi
dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti
che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di sostegno e di
integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza
di uno dei Paesi membri della Comunita' europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia
di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze
come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove
l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nota all'art. 284:
- L'art. 104 del testo unico e' approvato con D.P.R. n.
309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
detta norme sulla promozione e sul coordinamento a livello
nazionale delle attivita' di educazione e di informazione.

Art. 285.
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e
collaborazione con universita' ed istituti di ricerca

1. Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e
docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del
distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e
collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e
docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle
scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'
utilizzazione del predetto personale e' regolata con apposito
disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative
di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli
istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di
collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il
Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4
della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di
aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i
cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5. Le universita', ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge
19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed
alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da
terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di
istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi,
anche di diritto privato.

Note all'art. 285:
- L'art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) detta norme relative al coordinamento
dell'istruzione universitaria con gli altri gradi
dell'istruzione.
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 341/1990 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
"Art. 8. (Collaborazioni esterne). - 1. Per la
realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita'
culturali e formative di cui all'art. 6, le universita'
possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole
sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati,
con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi,
anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite
convenzioni.
2. Le universita' possono partecipare alla progettazione
ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative
promosse da terzi, con specifico riferimento alle
iniziative di formazione organizzate da regioni, province
autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria,
attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di
diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche
interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei
progetti nonche' delle forme di collaborazione e
partecipazione".

Art. 286.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola
elementare

1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di
aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e
dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della
pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di
aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione III : Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi

Art. 287.
Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalita' giuridica
di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
2. Gli istituti hanno il compito di:
a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione
pedagogico- didattica;
b) condurre studi e ricerche in campo educativo;
c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di
sperimentazione a cui collaborino piu' istituzioni scolastiche;
d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il
personale direttivo e docente della scuola;
e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e
sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e
professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative
iniziative promosse a livello locale.
3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si
avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e
istituti universitari della stessa o di altra regione.

Nota all'art. 287:
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti.

Art. 288.
Articolazione interna degli istituti regionali

1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola
materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola
secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attivita'
di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di
informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di
organizzazione delle attivita' di aggiornamento. La sezione
dell'istruzione artistica e' competente anche per i licei artistici e
gli istituti d'arte.
2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di
interesse comune.

Art. 289.
Organi degli istituti regionali

1. Ciascun istituto e' retto da un consiglio direttivo formato da
esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione
e composto da quindici membri dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente,
eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle
corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici
provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale
dell'istituto regionale;
b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno
eletto dalla minoranza del consiglio regionale;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
al di fuori dei propri membri;
d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da
assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze
dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il
segretario di cui al successivo articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri
membri i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 288.
6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le
relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni
con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra
deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e
delibera circa il suo ordinamento interno.
7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.
8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
9. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 290.
Centro europeo dell'educazione

1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in
Frascati, villa Falconieri, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico e autonomia amministrativa.
2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta,
l'elaborazione e la diffusione della documentazione
pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e
ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare
riguardo a quelli della Comunita' europea e sull'attivita' in campo
educativo delle organizzazioni internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi
e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con
riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente;
e) sull'impiego delle tecnologie educative.

Nota all'art. 290:
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti.

Art. 291.
Organi del Centro europeo dell'educazione

1. Il Centro europeo dell'educazione e' retto da un consiglio
direttivo formato da esperti, che e' nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei
quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente,
eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle
corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da
assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze
dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il
segretario di cui all'articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le
relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni
con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro
provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera
circa il suo ordinamento interno.
6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.
7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
8. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione .

Art. 292.
Istituzione e organi
della biblioteca di documentazione pedagogica

1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
con sede in Firenze, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed
autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attivita':
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale
bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in
collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo
dell'educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale
a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del
personale della scuola.
3. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo formato da
esperti, che e' nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal
presidente del Centro europeo dell'educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
al di fuori dei propri membri;
c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due
nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali;
d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal
Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal
Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione.
5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di
cui all'articolo 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del
segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle
eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo, il programma di attivita' e le relative spese;
autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e
con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione
occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il
suo ordinamento interno.
8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.
9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Nota all'art. 292:
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti.

Art. 293.
Conferenza dei presidenti

1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si
riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica
istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e
di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo
scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli
istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno
da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza e' presieduta dal Ministro della pubblica
istruzione o da un suo delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati
delle attivita' di comune interesse svolte dagli istituti.

Art. 294.
Personale degli istituti
1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli
istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il
direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo
tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i
docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica.
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione,
alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della
pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato
appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche
universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero
adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base
dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
3. L'assegnazione e' disposta sulla base di concorsi per titoli
indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalita' da stabilirsi
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i
consigli direttivi delle istituzioni interessate.
4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2
ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro
quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa
dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando puo'
essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre
anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo.
5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette
istituzioni e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto
nella scuola.
6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai
diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro.
7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e
scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo
dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono
affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee
all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.
8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito
disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 295.
Finanziamenti

1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la
Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento
della loro attivita':
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica
istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole
persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche
statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla
lettera a) e' determinato annualmente.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione IV: Disposizioni per le regioni a statuto speciale

Art. 296.
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze
in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, la
Provincia di Bolzano istituisce uno o piu' istituti di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al
particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa.
Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui
al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'
intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo
unificato.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento,
nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per
l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al
presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa
con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.

Note all'art. 296:
- Il D.P.R. n. 670/1972 reca: Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali per il Trentino-Alto
Adige.
- Il D.P.R. n. 89/1983 reca: Approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti
norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano.
- Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 405/1988 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento) e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Nell'esercizio delle proprie competenze
nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la
provincia istituisce un istituto di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi.
2. Per l'utilizzazione di personale della scuola
nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi
dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, per un numero di unita' di comando da stabilire
d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".

Art. 297.
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con
legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3,
lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo'
essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un
istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al
presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse
all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26
febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto e' nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di
cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di
fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti
alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1,
sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio
scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289,
comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica
istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale.
7. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri
scelti dal consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra
le categorie di cui all'articolo 294, comma 1.
9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per
l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma
dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale
personale e' comunque subordinata all'accertamento della piena
conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle
scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di
assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta
il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e
comma 2, nonche' gli oneri per il personale comandato, sono a carico
del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed
innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e
professionale del personale direttivo e docente della scuola sono
esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a
seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di
interesse regionale.

Note all'art. 297:
L'art. 33 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Valle d'Aosta) prevede
l'istituzione, con legge regionale, di un istituto
regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi per la Valle d'Aosta.
- Il testo degli articoli 3, lettera g), 39 e 40 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto
speciale per la Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 3. - La regione ha la potesta' di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo
precedente per adattarle alle condizioni regionali, nelle
seguenti materie;
(Omissis).
g) istruzione materna, elementare e media".
"Art. 39. - Nelle scuole di ogni ordine e grado,
dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua
francese e' dedicato un numero di ore settimanali pari a
quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito
in lingua francese".
"Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e'
disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello
Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita'
locali.
Tali adattamenti, nonche' la materie che possono essere
insegnate in lingua francese, sono approvati e resi
esecutivi, sentite le commissioni miste composte di
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di
rappresentanti del consiglio della Valle d'Aosta e
rappresentanti degli insegnanti".

Art. 298.
Disposizioni speciali per la Sicilia

1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia
svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione V : Norme finali

Art. 299.
Sede degli istituti

1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando
non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli
uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano
presso gli uffici scolastici provinciali.

Art. 300.
Norme transitorie sul personale

1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale
denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e' assunto, con
decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualita' di
diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio
decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto
conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione
centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si
applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi
di anzianita' richiesti dalla legge stessa sono ridotti a meta' a
decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i
soppressi centri didattici e' valido, a tutti gli effetti, come
servizio di istituto nella scuola.

Note all'art. 300:
- La legge n. 477/1973 reca (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).
- Il R.D. n. 100/1937 reca (Disposizioni circa il
trattamento del personale non di ruolo in servizio presso
l'amministrazione dello Stato).
- La legge n. 32/1966 reca (Soppressione dei ruoli
aggiunti delle amministrazioni dello Stato).

Art. 301.
Statuti e norme finali

1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica
deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione
amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto e' approvato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il
Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede
con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega
recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 301:
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda la nota
all'art. 3.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo II
ORDINAMENTO DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

Art. 302.
Organizzazione dell'insegnamento
1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte
le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2. Esso e' impartito nella scuola media per classi e nella scuola
secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di
almeno 15 alunni.

Art. 303.
Esoneri dalle esercitazioni pratiche

1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti,
parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo
stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da
effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale.
2. L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti agli esami
da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione
rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria locale.

Art. 304.
Voto di educazione fisica

1. Il voto di educazione fisica non e' compreso nel calcolo della
media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione
alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli
istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel
calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami,
dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere
esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma
possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di
esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i
candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni
pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di
abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 305.
Sussidi

1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi
per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a
palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e'
subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi
o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e'
controllata dal provveditore agli studi.

Art. 306.
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

1. Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a
disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per
una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai
campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi
comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che
siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto
facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire
loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e'
a carico del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 e'
valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di
cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente
articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
temporanee.

Art. 307.
Servizi periferici - coordinatore
1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che
possono avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 456, della
collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione
fisica, il quale ultimo puo' essere dispensato in tutto o in parte
dall'insegnamento.

Art. 308.
Ruoli organici e cattedre

1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli
provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando
essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18,
solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario
presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo
distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la
cattedra e' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario
piu' elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica
sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo,
altre sei ore.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo III
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI
DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
Sezione I: Insegnamento della religione cattolica

Art. 309.
Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato dall'accordo
tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo
addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle
intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera
b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto
conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano
secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli
stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e
di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla
famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e
il profitto che ne ritrae.

Nota all'art. 309:
- Il punto 5 del protocollo addizionale annesso
all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e' trascritto
nella nota all'art. 152.

Art. 310.
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica.
1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel
rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita'
educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni
ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media e'
esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione, dai
genitori o da chi esercita la potesta' nell'adempimento della
responsabilita' educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a
richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla
cattolica

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo III
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI
DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse
dalla cattolica.

Art. 311.
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di
insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi
o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che
l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle
classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di
altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni
effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si
osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in
quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese
tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984,
n. 449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7›
giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12
della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989,
n. 101.

Note all'art. 311:
- La legge n. 1159/1929 reca: Disposizioni
sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul
matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi.
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 449/1984
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
chiese rappresentate dalla Tavola valdese) e' il seguente:
"Art. 9. - La Repubblica italiana prende atto che la
Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la
formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu, sono
di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non
richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da
altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da
essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di
dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne,
elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli
alunni di dette scuole, al fine di garantire la liberta' di
coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle
pratiche e dell'insegnamento religioso per loro
dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per
dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi
in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione
dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che
abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti".
"Art. 10. - La Repubblica italiana, allo scopo di
garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione
culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le
componenti della societa', assicura alle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere
alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le
modalita' sono concordate con gli organi previsti
dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a
carico degli organi ecclesiastici competenti".
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n.
516/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7› giorno) e' il seguente:
"Art. 11. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la
liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle
scuole pubbliche non universitarie il diritto di non
avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni o
da coloro cui compete la potesta' su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale
diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che
l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che
abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che
non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In
ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto".
"Art. 12. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il
carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati
designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il
diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi
scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e
delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono
nell'ambito delle attivita' culturali previste
dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico
dell'Unione".
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 517/1988
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
Assemblee di Dio in Italia) e' il seguente:
"Art. 8. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la
liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle
scuole pubbliche non universitarie il diritto di non
avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o
da coloro cui compete la potesta' su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale
diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che
l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che
abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che
non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In
ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni
pratiche religiose o atti di culto".
"Art. 9. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il
carattere pluralistico della scuola, assicura agli
incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal
Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o
dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto
religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si
inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste
dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli
organi delle ADI competenti".
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n.
101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia) e' il
seguente:
"Art. 11. - 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della
liberta' di coscienza e di religione e della pari dignita'
dei cittadini senza distinzione di religione, come pure e'
esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione
religiosa degli alunni ebrei.
2. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di
insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi ai
sensi delle leggi dello Stato.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale
diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che
l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e
modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti e che non siano previste forme di
insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei
programmi di altre discipline. In ogni caso non possono
essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di
culto.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati
dall'Unione o dalle Comunita' il diritto di rispondere ad
eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro
famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio
dell'ebraismo. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito
delle attivita' culturali previste dall'ordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico
dell'Unione o delle Comunita'".
"Art. 12. - 1. Alle Comunita', alle associazioni e agli
enti ebraici, in conformita' al principio della liberta'
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di
educazione.
2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata
piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e
degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne
l'esame di Stato.
3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta
garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai
sensi dell'art. 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione I: Alunni handicappati
Paragrafo I: Diritto all'educazione, all'istruzione e alla
integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312.
Principi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n.
104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono
richiamate nel presente paragrafo.

Art. 313.
Soggetti aventi diritto

1. E'persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini
dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, e'
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o
un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Art. 314.
Diritto all'educazione ed all'istruzione

1. E'garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo'
essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre
difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del docente
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le
capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unita' sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 4 e
5 sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita'
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.

Nota all'art. 314:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 833/1978
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 5. (Indirizzo e coordinamento delle attivita'
amministrative regionali. - La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni
in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere
unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari,
spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale".

Art. 315.
Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si
realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e
seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresi' previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma
restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli
altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42
comma 6, lettera h) della stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono
garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita' per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita'
di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe
e dei collegi dei docenti.

Note all'art. 315:
- L'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle
autonomie locali) detta norme in materia di conclusione di
accordi di programma per la realizzazione di opere che
richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni,
province, amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici.
- D.P.R. n. 616/1977 reca: Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
- La legge n. 104/1992 reca: Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.

Art. 316.
Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione
e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede
altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilita' nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di
scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta';
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta
del consiglio di classe, puo' essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19
novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione e' consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta
salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita'
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e
di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo
479, comma 10.

Note all'art. 316:
- Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il
triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale
del comparto scuola) e' il seguente:
"Art. 26 Aggiornamento e formazione in servizio del
personale ispettivo, direttivo docente ed educativo,
amministrativo tecnico ed ausiliario). - 1. Nei limiti e
con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e
sempre che sia possibile la sostituzione con personale in
servizio considerato anche il contingente delle dotazioni
organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero
assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
programmati dal collegio dei docenti ed autorizati dal capo
di istituto periodi di esonero totale o parziale
dall'insegnamento, allo scopo di consentire la
partecipazione individuale ad iniziative anche
straordinarie di aggiornamento disciplinare e
metodologico-didattico realizzate presso universita' ed
istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal
Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso
autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o
associazioni professionali del personale della scuola,
giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento
sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per
l'utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma
pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal
Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi,
criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e
la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio
e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I
docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano
al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze
formative, una relazione scritta o altri materiali
strutturali, appositamente elaborati, che illustrino
contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione
nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la
certificazione rilasciata a conclusione delle attivita'
formative sono inserite, a richiesta del docente, nel
fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio sei
docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla
formazione in servizio dei docenti un impegno fino a
quaranta ore.
3. Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal
collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi
e le modalita' organizzative per la realizzazione e la
verifica delle iniziative stesse, nonche' per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di
servizio.
4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di
negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro
della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accorto recepito dal presente
decreto il piano nazionale di aggiornamento per il
personale appartanente alle tre aree del comparto scuola;
in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e
criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad
iniziative di aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario".
- Per l'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda la nota
all'art. 285.
- L'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari) riguarda l'ordinamento
dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione.

Art. 317.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di
istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonche' per qualsiasi altra
attivita' inerente all'integrazione degli alunni in difficolta' di
apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel
comma 3.

Note all'art. 317:
- La legge n. 104/1992 reca: Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
- Il testo degli articoli 39 e 40/1992 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' il seguente:
"Art. 39. (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita'
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di
cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle
proprie disponibilita' di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di
competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e
delle prestazioni individuali di cui alla presente legge
con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attivita' di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le universita' e
gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita'
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti
di cui all'art. 38, le attivita' di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici
e tecnici;
e) a definire le modalita' di intervento nel campo
delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai
servizi;
f) a disciplinare le modalita' del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di
cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza
all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui
all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle