Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi' come modificata dalla
legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un
testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E M A N A
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro della
pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: CONSO

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Parte I
NORME GENERALI

Art. 1.
Formazione della personalita' degli alunni
e liberta' di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti
della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti e'
garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica
e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso
un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalita' degli alunni.
3. E'garantita l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Parte I
NORME GENERALI

Art. 2.
Tutela della liberta' di coscienza degli alunni
e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 e' attuata nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a
garantire il diritto allo studio.

Art. 3.
Comunita' scolastica

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della
scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie
del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla
gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che
interagisce con la piu' vasta comunita'sociale e civica, sono
istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a
che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi collegiali
in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 3:
- L'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente interventi correttivi di finanza pubblica, reca
la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione dell'autonomia della scuola, il potenziamento
degli organi collegiali scolastici, la definizione dello
statuto dello studente e la riorganizzazione degli
organismi di sostegno dell'autonomia didattica, di ricerca
e di sviluppo.

Art. 4.
Comunita' Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della
responsabilita' degli Stati membri della Comunita' Europea, per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del
sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri
per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua dimensione
europea in conformita' a quanto previsto dall'articolo 126 del
trattato dell'Unione europea, quale sostituito dall'articolo G n. 36
del trattato dell'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7
agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre
1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio
della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della
Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo I
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Sezione I: Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio
di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola
classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresi', del consiglio di intersezione, di
interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna
delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche' due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti
degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe
e di interclasse puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del
consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni
iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
Paesi membri della comunita' europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni
di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie
tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti
professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e
scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei
docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono
presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside
oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col
compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e
con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze
in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste
dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui
all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente
titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di
classe e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f),
g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n.
653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta
esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo
10, comma 10.

Art. 6.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
nelle scuole con particolari finalita'

1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano
medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a
pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe
costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per
non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche'
presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero
della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di
difficolta' e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324,
limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita' dei
predetti specialisti.

Art. 7.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di
ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi'
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita' di
classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio
collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o
tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell' azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e
seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di
due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900
alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione
di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli
alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio
dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato
per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni
portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine
alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai
sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990
n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti
tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per
ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma
del precedente comma 2, lettera h).

Nota all'art. 7:
- Per l'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n.
109/1990, si veda nota all'art. 326.

Art. 8.
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i
rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione
alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti
dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo
comma, lettera b), dell'articolo 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio
dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori
degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa
legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del
consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei
membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a
maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice
presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una
giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta
fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il
capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la
rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e'
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto
dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva
durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del
triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di
istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio
stesso.

Art. 9.
Consiglio di circolo o di istituto
nelle scuole con particolari finalita'

1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui
all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e
il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli
alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che
operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico
e dell'orientamento nel circolo o istituto.

Art. 10.
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto
e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze
del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della
giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell' istituto
che deve fra l'altro, stabilire le modalita' per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima, per
la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita'
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivita'
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'
istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i
criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'
assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'
orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli
di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'
andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei
docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia
annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio
scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il
conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di
istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma
dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del
rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta
esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno.

Nota all'art. 10:
- L'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n.
309/1990 (Norme in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione)
concerne l'istituzione di centri di informazione e
consulenza nelle scuole e le iniziative di studenti
animatori.

Art. 11.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico e' istituito
il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore didattico o dal
preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri
effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la
scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel
suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su
richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o
del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del
comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non
partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal
presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresi' le
competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di
formazione del personale docente del circolo o istituto e di
riabilitazione del personale docente.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo I
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
Sezione II: Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 12.
Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di
riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita'
previste dai successivi articoli.

Art. 13.
Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore
costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'
approfondimento dei problemi della scuola e della societa' in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di
istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilita' dei
locali l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblea di
classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono
esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco puo' esprimere pareri o formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E'consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una
di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non puo'
essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori dell'orario
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali. Alle
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in
numero non superiore a quattro, puo' essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca,
di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle
lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere,
oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 14.
Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto e' convocata su richiesta della
maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del
10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea
devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente
eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato
svolgimento dell'assemblea.

Art. 15.
Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o
di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori
del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o
istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse
debbono essere concordate di volta in volta con il direttore
didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe
e' convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto e'
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato
eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione
scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva
del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di
avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea
si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il
proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di
circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilita'
dei locali, l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblee di
classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono
partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside
e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o
dell'istituto.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo II
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE

Art. 16.
Istituzione e fini del distretto scolastico

1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e
gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i
cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio
di ciascuna regione e' suddiviso, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di
"distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei
distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali
variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare
la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola,
essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti
dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell'unita' sanitaria
locale.
3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica
delle comunita' locali e delle forze sociali alla vita e alla
gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi
articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni
scolastiche ed educative e delle attivita' connesse e per la loro
realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo
studio, della crescita culturale e civile della comunita' locale e
del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la
gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

Nota all'art. 16:
- L'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce
che le regioni provvedono a definire l'articolazione delle
unita' sanitarie locali in distretti.

Art. 17.
Determinazione dei distretti

1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti
criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito
territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a
100.000 abitanti. Puo' estendersi fino a 200.000 nelle zone di
intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico puo' avere
estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un
distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte
di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovra', di
regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di
scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti
e dei conservatori di musica;
b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento
alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona
interessata, nonche' alla distribuzione della popolazione, delle
infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare
riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle
comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione
urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in
distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per
l'istituzione nello stesso comune di piu' distretti.

Art. 18.
Organi del distretto

1. L'organo di governo del distretto scolastico e' il consiglio
scolastico distrettuale.
2. Esso e' composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle
scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel
distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di
regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel
distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale
docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente
riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli
alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola,
residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori
dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel
distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze
sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra
gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale,
che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali,
i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano
ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della
scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di
istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e
legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto
agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui
uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio
seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto
interessa piu' provincie, i rappresentanti vengono eletti nel modo
seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui
uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i
rappresentanti delle provincie nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza
della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali
comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in
servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresi' parte 7
rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti,
anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se
esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su piu' comuni il
numero dei rappresentanti e' elevato a 11, di cui 2 riservati alla
minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali
compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3
consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico
distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti piu' distretti, esso avra' sette
rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla
minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per
i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a
quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla
lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio puo' eleggere nel proprio ambito una giunta
esecutiva. Essa e' composta dal presidente del consiglio scolastico
distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto
limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti
ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un
triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce,
altresi', ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonche'
l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal
provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati
all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle
lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la
data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta
il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse
con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il
territorio del distretto, nonche' con gli organi dell'amministrazione
scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative
operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso
comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i
problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i
competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonche' i
rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal
presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Art. 19.
Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di
ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal
Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche
attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre
membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di
istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche
interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma
per l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attivita' parascolastiche,
extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a
quelli di assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza
socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivita' di
educazione permanente e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attivita' culturali e sportive
destinate agli alunni;
f) ad attivita' di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al servizio
socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli
alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado.
2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico
distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte
agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorita' delle
diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresi' un
programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i
servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo
scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle
pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri
generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della
scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo
svolgimento di attivita' della scuola e l'organizzazione dei servizi
necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per
quanto di rispettiva competenza, per tutto cio' che attiene
all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle
istituzioni scolastiche, nonche' all'organizzazione e allo sviluppo
dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire
unita' scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di
assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello
Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle universita', delle
accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli
studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte
salve, le garanzie di legge per il personale stesso;
al Ministro della pubblica istruzione, per l'inserimento nei
programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore
conoscenza delle realta'locali.
6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni
qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione
o dagli enti locali, parere che e' obbligatorio quando si tratti di
interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma
in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di
assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto
dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' assistenziali svolte nel distretto con
i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del
diritto allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresi'
iniziative di orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le
regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti
di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e
formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.
10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti e la invia
al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento
interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti
il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche' l'impiego dei
mezzi finanziari.

Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 845/1978,
(Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
seguente:
"Art. 10 (Raccordi con il sistema scolastico). - Per la
realizzazione delle attivita' di formazione professionale
le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di
istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui
sono dotate, secondo le norme previste dall'art. 38 del
decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e
personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e
di formazione tecnologica nell'ambito della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti
scolastici per compiti di consultazione e di programmazione
in materia di orientamento e formazione professionale e per
l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni di
distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della
ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi
a facilitare la cooperazione fra le iniziative di
formazione professionale e le istituzioni di istruzione
secondaria o superiore".

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo III
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 20.
Consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della
sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie
superiori della provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico
provinciale e' determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:
12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra
100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle unita' scolastiche delle scuole
di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16,
20 seggi quando il numero delle unita' scolastiche sia
rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300,
superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale
direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e
al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole
medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000,
compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e
non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'
amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia,
eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel
comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle
scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle
rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in
cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno e'
riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione
Trentino-Alto Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui
al comma 7.
4. La meta' dei seggi e' riservata ai rappresentanti del personale
docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente
in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono
ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale. Le frazioni di unita' non inferiori a cinque decimi si
arrotondano all'unita' successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi
riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del
comma 3, e' attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale
direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza
di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un
preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali;
c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli
uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella
provincia;
d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli
alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno
un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell' economia e
del lavoro.
6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di
unita' non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unita'
successiva; e' comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per
cento dei seggi a favore del personale docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a
persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a
rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative che organizzano sul
piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento
a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo
dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato.
8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni
scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce
altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalita'
di cui all'articolo 31.

Art. 21.
Organi del consiglio scolastico provinciale

1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la
giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente
appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale
docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.
2. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due
vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la
maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono
eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale
sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio
stesso.
4. La giunta esecutiva e' formata da otto membri e dal provveditore
agli studi, che ne e' presidente; gli otto membri sono eletti nel suo
seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il
personale docente della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media. Ciascun consiglio e' formato da quattro membri
effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio
scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi
rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in
rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre
supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente
della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di
disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o piu'
appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie
tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli
studi.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di
qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio
nell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 22.
Funzioni del consiglio scolastico provinciale

1. Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui
piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione
territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone
le priorita', tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici
distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le
materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello
provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina
scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei
programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione
ed educazione degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione
proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di
adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo
studio, nonche' di educazione permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la
formulazione dei relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori
dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole
ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di
utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui
ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola
materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui
trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna,
elementare e media per accertata situazione di incompatibilita' di
permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle
proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di
funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli
istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale
dell'attivita' scolastica e dei servizi scolastici della provincia,
anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici
distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e
dell'amministrazione scolastica periferica;
m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli
studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento
della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilita'
di organico;
n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i
docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle
commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall' articolo
404, comma 4.
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a
favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma
4.
q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi
proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni,
adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli
istituti;
r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza
in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad
ogni altra attivita' ad essa connessa e si pronunzia su tutte le
questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;.
s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per
le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento
interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per
gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi
alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle
delibere del consiglio stesso.
4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia
disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna,
elementare e media.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni
attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio
scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al
settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la
sola presenza della componente direttiva e docente.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo IV
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE

Art. 23.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore
della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio
superiore delle antichita' e belle arti per quanto concerne le
materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo
18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da
74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita',
eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi'
ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14
per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione artistica
secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per
le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal
Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di
istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di
istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal
Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro,
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a
qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti
nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo
ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca,
uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle
d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette
scuole.
4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della
provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4
dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere
il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di
insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del
Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono
rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce
almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni qualvolta
almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che
sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il
contenzioso puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la
durata del mandato.
8. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, come servizio
di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le
modalita' di cui al successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla
lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di
cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere
fino a tre candidati ciascuna.

Note all'art. 23:
- Il D.P.R. n. 416/1974, reca: Istituzione e
riordinamento di organi collegiali della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica.
- L'art. 18 della legge n. 1477/1947 (Riordinamento dei
Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione)
cosi' dispone:
"Art. 18. - Un consiglio di disciplina, nominato dal
Ministro, da' parere sulle questioni disciplinari
riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle
scuole e degli istituti di istruzione artistica. Esso e'
presieduto da un professore universitario delle facolta' di
giurisprudenza, membro del Consiglio superiore della
pubblica istruzione, e composto del direttore e del
professore di accademie di belle arti, del direttore e del
professore di conservatori di musica, membri del Consiglio
superiore delle antichita' e delle belle arti".
- Il testo dell'art. 9 del testo unificato approvato con
D.P.R. n. 89/1983 (Approvazione del testo unificato dei
decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano e' il seguente:
"Art. 9. - Il progetto di modifica dei programmi
d'insegnamento e di esame e' comunicato al Ministro della
pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore
della pubblica istruzione (ora Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, n.d.r.) prevista dall'art. 19, comma
ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e'
integrato da un rappresentante della provincia.
La provincia adotta le modifiche dei programmi di
insegnamento e di esame con propria legge.
La provincia dispone idonei interventi per adeguare la
preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento
di cui al precedente primo comma degli studenti cittadini
italiani provenienti da scuole finzionanti fuori della
provincia di Bolzano.
La modifica dei programmi di cui al precedente primo
comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche
gli orari d'insegnamento".

Art. 24.
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' presieduto
dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza relativa dei
votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresi':
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
3. L'ufficio di presidenza e' costituito da 7 consiglieri eletti
dal consiglio nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e'
formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal
Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I
3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio
nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di
disciplina.
5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e' formato da 5
rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio
nazionale in qualita' di membri effettivi e da 5 membri supplenti
designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo
in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e)
del comma 3 dell'articolo 23.
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
statali e degli istituti di istruzione artistica statali e' formato
da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio
nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo,
assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'
istruzione artistica in qualita' di membro effettivo ed uno in
qualita' di supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il
presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso
di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu' anziano di
eta' di ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del
successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il
contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo
e docente, di cui uno con funzione di presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle
dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale
dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per
sovrintendere ai servizi di segreteria.
11. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sara'
determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del
personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento
degli uffici.

Art. 25.
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le
seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'
amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento
generale dell'attivita' scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla
promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano
nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro
della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del
consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione
pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o
disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa
attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla
decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in
servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo
della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti
diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi
di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento attinente
alla funzione direttiva;
e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del
personale appartenente a ruoli del personale docente di ruolo degli
istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di
incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede;
f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di
competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di
concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli
articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di
cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui
agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi
per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia
di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
amministrativo, tecnico e ausilario, di cui agli articoli 553 e 581;
g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e
seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo 74, in
materia di calendario scolastico;
i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste
dall'articolo 413 in ordine al riconoscimento del diploma di
baccelleriato internazionale;
l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di
formazione e le modalita' di verifica finale dei corsi di
riconversione professionale del personale docente della scuola, anche
ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi
dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica
istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per
gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di
musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di
danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli
insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri
per la formazione della commissione centrale competente per la
decisione dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica
istruzione ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione
dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici
nonche' di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il
parere e' obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona
attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi
rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla
scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di
istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere
verticale per materie e problemi specifici relativi a due o piu'
degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di
interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione
artistica e' competente anche nelle materie concernenti i licei
artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati
con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i
rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e
della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali
scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e puo'
presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti
disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione
superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale
ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive
competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al
Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di
trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresi' pareri
sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo V
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

Art. 26.
Circoli didattici ed istituti scolastici

1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria
hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di
funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad
essi demandati.
2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli
istituti d'arte sono riconosciuti come enti dotati di personalita'
giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si
esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sara'
attribuita personalita' giuridica ed autonomia organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la
gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell' autonomia
scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola.
Con le stesse modalita', le forme di autonomia saranno ridefinite
anche per gli istituti gia' dotati di personalita' giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalita' di cui al comma 3
si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti.

Nota all'art. 26:
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda nota
all'art. 3.

Art. 27.
Autonomia amministrativa
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici
distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio
scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e
didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati,
tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi,
delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonche' delle
esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di
attivita', dai competenti provveditori agli studi con ordinativi
tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito
dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e
professionali e di istruzione artistica dotati di personalita'
giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi
comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto
istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a
disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario
stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere
emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei
termini e con le modalita' previste dagli articoli 60 e 61 della
vigente legge di contabilita' generale dello Stato. Il controllo sui
rendiconti e' esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e
dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per
territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e
dei distretti scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che lo
gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le
modalita' e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche
ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate
da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i
Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento
firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a
tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio
scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio
stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le assegnazioni di contributi per le attivita' di
aggiornamento e di fondi per l'acquisto dell'arredamento scolastico
si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze
annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con
applicazione dell'articolo 27, comma 4.
10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i
provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base della consistenza provinciale del personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare
interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni
fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di
accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai
limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo
criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni
scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate,
riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a
imprevedibili sopravvenute esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei
finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di
gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono
ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonche' per
il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni,
ad ogni altra istituzione avente finalita' di educazione, ovvero di
assistenza scolastica, la autorizzazione per l'acquisto dei beni
immobili, per l'accettazione di donazioni, eredita'o legati e'
concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede
l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto
applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalita'
disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia da'
comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege
mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte
dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio
1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorita' governativa centrale la
competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredita' o
legati disposti in favore di persone giuridiche con l'obbligo che
siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne
l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili
il cui valore superi lire 25.000.000 e per l'accettazione di
donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili il cui
valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore
e' effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente
ufficio tecnico erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti
tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli
studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al
comma 1 devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della
pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 28.
V i g i l a n z a
1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le
eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui
all'articolo 26.
2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci
preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico
provinciale.
3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti
consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari
della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore
alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e
l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonche'
da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio
scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia
amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facolta' di richiedere i
documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e,
previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo
di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli
didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato
il conto.
5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell' anno
finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti
consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato
competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati
da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della
finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila altresi' sul regolare
funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In
caso di irregolarita', invita gli organi a provvedere tempestivamente
ad eliminare le cause delle irregolarita' stesse.
7. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato
funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio
scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il
consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del
consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello
subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il
consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale
decide il Ministro sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.

Art. 29.
Istituzioni con personalita' giuridica

1. Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del
consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva
del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'
ultimo.
2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e
sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto
agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti
pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da
ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai
provvedimenti della competente autorita' scolastica relativi alla
nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal
servizio di tale personale.
3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 e' affidato a due
revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministero della
pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi
del regolare andamento della gestione degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del
bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo VI
NORME COMUNI

Art. 30.
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze
negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta
esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti
a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti
dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni,
o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti
degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola
secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'.

Art. 31.
E l e z i o n i
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei
consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per
ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti
gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la meta' dei membri da
eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di
circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei
consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla
base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati, che sono contrassegnate da numero
progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere
presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un
decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma
superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.
4. Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del
consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno
40 elettori.
5. Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del
consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno
200 elettori.
6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione di piu' di
una lista; nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste per
elezioni dello stesso livello ne puo' presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
categoria.
8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di preferenza per
un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla
categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere non piu' di due
preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore
a cinque; negli altri casi puo' esprimere un numero di voti di
preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da
attribuire.
9. Il voto e' personale, libero e segreto.

Art. 32.
Liste dei candidati del personale docente
1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la
scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione
secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono,
pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei
artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato
unitamente al personale docente degli istituti di istruzione
artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli
istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al
personale direttivo degli istituti di istruzione artistica .

Art. 33.
Svolgimento delle elezioni
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la
proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi
collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in
particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli
elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la
partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli
elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli
scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone
facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non
turbare l'attivita' didattica, va fatta al di fuori delle ore di
lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi
di schede;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi
decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali,
distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate,
quando e' possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e
in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al
comma 1.

Art. 34.
Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con
provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico
distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con
decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 35.
Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali
a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per
qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si
procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti,
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono
essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute
nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica
allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 36.
Elezione e partecipazione dei genitori
nelle scuole con particolari finalita'

1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato
attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione
diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 37.
Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni

1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in
cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
2. Per la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del
consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative
sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza
di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano
diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
4. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di
persone.

Art. 38.
Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono,
senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di
cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le
modalita' previste dall'articolo 35.

Art. 39.
Adunanze degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al
presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di
lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 40.
Regolamenti tipo

1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo
gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo
predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 41.
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente
titolo e' gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e
provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita'
previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 42.
Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e istituto
e del consiglio scolastico distrettuale

1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono
assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e
i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio
regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento
del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali
disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico
distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con
cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della
provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di
decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di
approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il
funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali
o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse.
Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio scolastico
distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto
compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai
rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli
stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le
riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato
svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di
deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la
sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del
consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando
siano in discussione argomenti concernenti persone.

Nota all'art. 42:
- La legge n. 142/1990 reca: Ordinamento delle autonomie
locali.

Art. 43.
Pubblicita' degli atti

1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati
in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico
distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del
distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole,
compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale
sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi
dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai
documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nota all'art. 43:
- La legge n. 241/1990 reca: Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo VII
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA MATERNA

Art. 44.
Consigli di circolo di scuola materna

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e'
costituito il consiglio di circolo. Esso e' formato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per
quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto
consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti
argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra
l'altro, stabilire le modalita' per la vigilanza dei bambini durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita
dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti
dell'attivita' educativa e per l'organizzazione dell'attivita'
medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del
materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalita' per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di
prevenzione sanitaria e per l'attivita' dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali
iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attivita' ricreative e ludiche
di particolare interesse educativo.
3. Per quanto non e' previsto nel presente articolo si applica
quanto disposto dall'articolo 10.

Art. 45.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
di scuola materna

1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la
valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica
quanto disposto dall'articolo 11.

Art. 46.
Collegio degi docenti di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e'
istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di
ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore
didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che,
ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni
interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2,
lettere b), h), i), l), dell'articolo 6. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze
ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di
gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro
della disciplina di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e
i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei
bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto
disposto dall'articolo 7.

Art. 47.
Norma transitoria
sugli organi collegiali della scuola materna

1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di
scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente
titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la
valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione
didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del
consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano
servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno
o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i
componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI
GENITORI
Capo VIII
NORME PARTICOLARI

Art. 48.
Tutela delle minoranze
nelle province di Trieste e di Gorizia

1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici
provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei
rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto
dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole
statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e
di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e' riservato
agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i
consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi
comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di
istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e
di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a
richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di
formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al
comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle
anzidette materie da inviare alle competenti autorita' per le
ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla
commissione di cui al comma 3.

Art. 49.
Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi
collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

Art. 50.
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali
di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie
artistiche.

1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte
drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si
riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di
questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della
parte II, titolo VI.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 51.
Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle
unita' scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce
i criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione di
un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale e' definito ed approvato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione ed e' aggiornato annualmente
tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero
degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue
prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in
atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche
esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da
emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537 ed ai fini da essa previsti, esso terra' conto altresi' dell'eta'
degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle
esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza
giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle
necessita' e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a
situazioni locali, soprattutto nelle comunita' e zone montane e nelle
piccole isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un
graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei
seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi
quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli
didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per
gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il
ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare
l'erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie
di unita' scolastiche, determinandone modalita' e tempi sulla base
delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale
scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre
l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore
di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000
abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a
carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita
convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti
interessati.

Nota all'art. 51:
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993, si veda nota
all'art. 3.

Art. 52.
Razionalizzazione della distribuzione territoriale
delle istituzioni educative

1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve
prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli
educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori
o semiconvittori.
2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo II
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

Art. 53.
Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni
educative statali

1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e
secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti
secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni
interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli
scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Art. 54.
Istituzione delle scuole materne

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, e' determinato, distintamente per
ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di
sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai
provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e
considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto
del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza
nell'istituzione delle scuole sara' tenuto conto delle sedi ove si
accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare
riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Art. 55.
Istituzione delle scuole elementari

1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore
agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio
del provveditorato agli studi e' ripartito in circoli didattici la
cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessita' derivanti dallo sviluppo
della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza
che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la
distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei
limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al
comma 6 e in conformita' al piano pluriennale previsto dall'articolo
51.
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere
superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole
isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di
collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di
trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola
elementare e' stabilito in 5000 posti.

Art. 56.
Istituzione delle scuole medie

1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonche' corsi e classi
distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle localita' nelle quali, per ragioni topografiche e per
mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o
classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli
alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello
degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a
consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla
base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche'
vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza
elementare.

Art. 57.
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici,
degli istituti magistrali

1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti
magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 58.
Istituzione delle scuole magistrali

1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.

Art. 59.
Istituzione degli istituti tecnici

1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente
interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire,
sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto
annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalita' e ordinamenti
speciali determina altresi' la finalita' degli istituti, la durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione
degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.

Art. 60.
Istituzione degli istituti professionali
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante
dell'ordine di priorita' della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire,
sempre e se non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto
annesso all'istituto professionale e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresi' la finalita' degli
istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i
titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei singoli
istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.

Art. 61.
Istituzione degli istituti d'arte

1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni
che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di
insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a
carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell'
istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e
privati.

Art. 62.
Istituzione dei licei artistici

1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.

Art. 63.
Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia
nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie
artistiche.

1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'
accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di
danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono
istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita' possono
essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede
l'istituto, sezioni staccate con uno o piu' corsi, e, per i
conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per
gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella
concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli
insegnamenti da conferire per incarico nonche' i posti di ruolo
direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo,
tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli
Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di
Napoli, "S. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano,
"Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di
conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto
istitutivo fissa le modalita' di funzionamento di tali sezioni
speciali, nonche' le norme concernenti il numero dei corsi e
l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei
posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e' disposta
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione I: Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista.

Art. 64.
Istituto statale "Augusto Romagnoli". Finalita'

1. L'Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista e' alle dirette dipendenze del
Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
le scuole per minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il
progresso educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di
istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento
per gli educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di
apparecchi ad uso dei minorati della vista.

Art. 65.
Convitto - scuole annesse - strutture

1. All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista e' annesso, in forza di una
convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione
e un istituto per ciechi dotato di personalita' giuridica, un
convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del
tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e
tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

Art. 66.
Funzionamento. Ammissione. Personale

1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale
"Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da
emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite
le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di
specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64
senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti
viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base
delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b)
dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto
Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di
cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside,
di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e
seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di
specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico per titoli
ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di
magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione
dell'istituto "Augusto Romagnoli".
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo
stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica
degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'
educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su
proposta del preside dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire
titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e
seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante
concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del
diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli"
e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di
scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme
giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti
tecnico-pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno
parte di distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai
ruoli provinciali.

Nota all'art. 66:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota
all'art. 27.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione II: Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

Art. 67.
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo
e istituti per non vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e
Palermo e' stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni
richiamate nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole
statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti
per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalita'stabilite dal
presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del
personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I
programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche
educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che,
in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano
forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine
di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A.
Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso
l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto",
nonche' presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli
istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante
concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai
quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturita'
magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al
termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del
presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli
istituti di cui al comma 1 e' riconosciuto come titolo valutabile nei
concorsi magistrali.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo III
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
Sezione III: Scuola nazionale professionale di massofisioterapia.

Art. 68.
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Ammissione - Titoli

1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze
e' istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di
massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la licenza di
scuola media.
3. L'ammissione e' subordinata al superamento da parte degli
aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale
per massofisioterapia e' di tre anni, distinti in un biennio
culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno
riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera
effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti
similari, indicati dal Ministero della sanita'.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio
favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di
idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo
corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio
finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si
consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di
qualifica professionale; 2) gli esami di idoneita' per l'ammissione
al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il
conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di
massofisioterapia.

Art. 69.
Regolamento

1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi
culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito
regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita' e del
tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400.

Nota all'art. 69:
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400/1988
si veda nota all'art. 27.

Art. 70.
Organico

1. L'organico della scuola e' costituito secondo la seguente
tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali.
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione.
Non si da' luogo all'incarico quando non sia possibile affidare
l'insegnamento per completamento di orario al personale docente di
altra scuola o dell'istituto professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali
in generale.
3. L'insegnamento medico professionale e' conferito anch'esso per
incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di
scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti
in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati
massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento
d'orario puo'essere affidato - a giudizio della presidenza -
l'insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.

Art. 71.
Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le
disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonche'
quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento
dell'istruzione professionale per i ciechi.

Nota all'art. 71:
- Il R.D. n. 1449/1941 reca: Riordinamento
dell'istruzione professionale per ciechi.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo IV
FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

Art. 72.
Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per
la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado ed e' stabilito il numero massimo e
minimo di alunni per sezione e per classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono
accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con numero di
alunni di regola superiore a 23. Le classi che accolgono alunni
portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.
3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe
non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per
le classi che accolgono alunni portatori di handicap.

Art. 73.
Piano concernente il rapporto allievi-classi

1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di
cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e'
ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in
conformita' al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 73:
- Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge n. 412/1991
(Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il
seguente:
"Art. 5 (Assunzioni nel pubblico impiego). - 6. Per
adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del
personale delle amministrazioni statali, il Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30
aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento
di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale
e per ciascuna provincia i criteri e gli standard di
riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi
autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo
prioritario del piano e' la progressiva riduzione del
fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale
che cessa dal servizio".
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda nota
all'art. 3.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE E
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI
E DELLE
CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
Capo V
CALENDARIO SCOLASTICO

Art. 74.
Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1
settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e
degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo
compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturita'.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della
valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le
scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle
festivita' e degli esami.
6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre.
Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'
attivita' didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete
ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i
consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle
lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto
del disposto dei precedenti commi.

Art. 75.
Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di
belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale
di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie
artistiche.

1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti,
per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte
drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche,
le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i
corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni
relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di
detti istituti.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO III
REGIONI
Capo I
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE: INDICAZIONI NORMATIVE

Art. 76.
Trasferimento delle funzioni amministrative
in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio
1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio
1977 n. 616.

Note all'art. 76:
- Il D.P.R. n. 3/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche
di enti locali e dei relativi personali ed uffici.
- Il D.P.R. n. 4/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei
relativi personali ed uffici.
- Il D.P.R. n. 8/1972 reca: Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed
uffici.
- Il D.P.R. n. 10/1972 reca: Trasferimento alle regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di istruzione artigiana e professionale e del
relativo personale.
- Il D.P.R. n. 616/1977 reca: Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 77.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Sicilia in materia di istruzione
1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1979 n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.

Note all'art. 77:
- Il D.P.R. n. 143/1979 reca: Norme di attuazione dello
statuto della regione siciliana in materia di istruzione
artigiana e professionale.
- Il D.P.R. n. 246/1985 reca: Norme di attuazione dello
statuto della regione siciliana in materia di pubblica
istruzione.

Art. 78.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Sardegna in materia di istruzione

1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.

Note all'art. 78:
- Il D.P.R. n. 480/1975 reca: Nuove norme di attuazione
dello statuto speciale della regione autonoma della
Sardegna.
- Il D.P.R. n. 348/1979 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge
22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 79.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione
1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, della legge 26
maggio 1978 n. 196, del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.
433.

Note all'art. 79:
- Il D.L.C.P.S. n. 365/1946 reca: Ordinamento delle
scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed
istituzione nella Valle stessa di una sovrintendenza agli
studi.
- Il D.P.R. n. 861/1975 reca: Organici delle scuole
primarie secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.
- La legge n. 196/1978 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della Valle d'Aosta.
- Il D.P.R. n. 182/1982 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Valle d'Aosta per
l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-
bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito
nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
- Il D.Lgs. n. 433/1989 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di
istruzione tecnico-professionale.

Art. 80.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione

1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio
1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel
territorio di Trieste sono altresi' disciplinate dalla legge 19
luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo
quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e
seguenti.

Note all'art. 80:
- Il D.P.R. n. 902/1975 reca: Adeguamento ed
integrazione delle norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
- Il D.P.R. n. 469/1987 reca: Norme integrative di
attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia.
- La legge n. 1012/1961 reca: Disciplina delle
istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel
territorio di Trieste.
- La legge n. 932/1973 reca: Modificazioni e
integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012,
riguardante l'istituzione di scuole con lingua di
insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.

Art. 81.
Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione

1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19
novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266
e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973
n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e dal
decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in
materia scolastica previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Note all'art. 81:
- Il D.P.R. n. 689/1973 reca: Norme di attuazione dello
statuto sociale per la regione Trentino-Alto Adige
concernente assistenza ed edilizia scolastica.
- Il D.P.R. n. 526/1987 reca: Estensione alla regione
TrentinoAlto Adige ed alle province autonome di Trento e
Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Il D.Lgs. n. 266/1992 reca: norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il
rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali
e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
di coordinamento.
- Il D.Lgs. n. 267/1992 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per il il Trentino-Alto Adige concernenti
modifiche a norme di attuazione gia' emanate.
- Il D.P.R. n. 89/1983 reca: Approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti
norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano.
- Il D.P.R. n. 115/1973 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano
dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della
regione.
- Il D.P.R. n. 301/1988 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di iscrizione nelle scuole con lingua di
insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno.
- Il D.Lgs. n. 265/1/992 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine
all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di
musica di Bolzano.
- Il D.P.R. n. 667/1976 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di scuola materna nella provincia di Trento.
- Il D.P.R. n. 405/1988 reca: norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.
- Il D.Lgs. n. 592/1993 reca: Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di
lingua ladina della provincia di Trento.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO III
REGIONI
Capo II
FORMAZIONE PROFESSIONALE E SISTEMA SCOLASTICO

Art. 82.
Raccordi fra la formazione professionale
e il sistema scolastico

1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro e' data
facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria
superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per
gli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale,
privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni
adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la
necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno
essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, a cui
compete altresi' il conferimento del titolo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature
degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
di formazione generale, professionale e di perfezionamento,
frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione
della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli
istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la
frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
5. In materia di interventi di formazione professionale si
applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

Note all'art. 82:
- La legge n. 845/1978 reca: Legge-quadro in materia di
formazione professionale.
- L'art. 9 del D.L. n. 148/1993 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236/1993 (Interventi urgenti
a sostegno dell'occupazione) prevede vari interventi in
materia di formazione professionale e, in particolare
(comma 14), attribuisce ai provveditorati agli studi e alle
istituzioni scolastiche pubbliche - oltre che ad altre
amministrazioni ed enti - il compito di avviare gli utenti
del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro
privati che siano disponibili ad ospitarli.

Parte I
NORME GENERALI
TITOLO IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 83.
Competenze delle regioni a statuto ordinario
in materia di edilizia scolastica

1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici
concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il
rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono
comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.

Art. 84.
Competenze delle regioni a statuto speciale
in materia di edilizia scolastica

1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione
siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate
dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione
Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica
sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1
della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione
Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni
contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni
amministrative in materia di edilizia scolastica.
4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di
Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli
organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia
scolastica.

Note all'art. 84:
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 246/1985 (Norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
di pubblica istruzione) e' il seguente:
"Art. 1. - Nel territorio della regione siciliana le
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato
in materia di pubblica istruzione, nonche' in materia di
assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado
di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono
esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art.
20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17,
lettera d), dello statuto della regione siciliana.
Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel
precedente comma, le funzioni degli organi centrali e
periferici dello Stato inerenti le materie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, nonche', fatta eccezione per i compiti di carattere
nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve
le funzioni del consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Sono, altresi', comprese le attribuzioni in materia di
edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento
scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai
soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di
cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive
modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di
Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.
Nelle materie di cui al presente decreto
l'amministrazione regionale svolge attivita' promozionale
all'estero previa intesa con l'amministrazione centrale".
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 348/1979 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in
riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e'
il seguente:
"Art. 1. - Il presente decreto attua il trasferimento
alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni
amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e
5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e
da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione
dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi
dell'art. 6 di detto statuto.
Negli articoli seguenti e' usata per indicare la regione
autonoma della Sardegna la sola parola 'regione'".
- Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 902/1975
(Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)
e' il seguente:
"Art. 26. - Ferme restando tutte le competenze statali,
di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni
amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione
Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti
in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.
Si applicano anche nei confronti della regione
Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 196/1978 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e'
il seguente:
"Art. 1. - Ferme restando le funzioni amministrative
esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla
regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui
agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le
disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative
statali contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15
gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in
particolare, quelle in materia di cave e torbiere di cui
all'art. 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 687/1973 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia
scolastica) e' il seguente:
"Art. 5. - Sono esercitate dalle province di Trento e di
Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni
degli organi centrali e periferici dello Stato in materia
di edilizia scolastica.
Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle
provincie di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani
nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi
programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica
istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale
vengono assegnati i fondi per la realizzazione.
I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali
la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di
straordinarieta'".

Art. 85.
Competenze dei comuni e delle province
in materia di edilizia scolastica

1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti
attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi
alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i
compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono
connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione
professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e
media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le
attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi
ad edifici per scuole elementari statali.

Art. 86.
Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere
di edilizia scolastica

1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme
legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia
scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di
quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109:
a) dovra' essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli
enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali
enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i
processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree
occorrenti da parte degli enti competenti e dovra' essere garantita
l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90,
comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione,
approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure
surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.

Nota all'art. 86:
- La legge n. 109/1994 reca: Legge quadro in materia di
lavori pubblici.

Art. 87.
Patrimonio indisponibile

1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al
patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad
uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 88.
Aree per l'edilizia scolastica

1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia
scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5
agosto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla
edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita' didattica,
edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6
dell'articolo 90.

Nota all'art. 88:
- L'art. 10 della legge n. 412/1975 (Norme sull'edilizia
scolastica e piano finanziario di intervento) detta norma
sulla scelta delle aree necessarie per l'esecuzione delle
opere di edilizia scolastica.

Art. 89.
Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di
impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e
progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e
localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in
un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni
di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e,
compatibilmente con la preminente attivita' didattica della scuola,
consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi, culturali
e sportivi da parte della comunita', secondo il concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra piu' scuole di uno stesso
distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche'
la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilita' alla scuola per le varie
eta' scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse
possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi
di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per
l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita'
integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle
attivita' didattiche o di ogni altra attivita' di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le
esercitazioni all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e
artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non
superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu'
di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi
servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli
effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia,
della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua
da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'
arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti
sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle
attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni
sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della
pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo
della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i
criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi
polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la
utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli
edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono
essere realizzati in conformita' alle norme dirette alla eliminazione
ed al superamento delle barriere architettoniche.

Nota all'art. 89:
- L'art. 24 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) detta norme per l'eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche.

Art. 90.
Centro studi per l'edilizia scolastica
1. Presso il Ministero della pubblica istruzione funziona il Centro
studi per l'edilizia scolastica con i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di
sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici,
ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia,
alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di
costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e
valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni
eseguite sia in Italia che all'estero.
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del
comma 1, il Ministro della pubblica istruzione puo' avvalersi di
istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di
istituti universitari, con i quali puo' stipulare apposite
convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi
mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello
scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla
collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle
ricerche.
3. I programmi di attivita', relativamente ai compiti indicati al
comma 1, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione,
sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un
Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:
a) di tre esperti designati dal Ministro della pubblica
istruzione;
b) di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei
quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'
Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale
ingegneri e architetti;
c) di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche;
d) del direttore generale del personale e degli affari generali
ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione;
e) del direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi
speciali del Ministero dei lavori pubblici;
f) di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori
pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.
4. Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
5. Per le esigenze del Centro studi puo' disporsi il comando di
personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
dello Stato fino ad un massimo di 12 unita'.
6. Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro,
il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del
Ministro della pubblica istruzione, norme tecniche relative
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Art. 91.
Edilizia sperimentale
1. I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia
scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti
alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di procedure
d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia
industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica
sperimentale.
2. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere rivolta anche alla
realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.
3. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori
pubblici.
4. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la
direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che
provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici
tecnici degli enti locali o secondo le diverse disposizioni della
legge regionale.
5. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori
pubblici.
6. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni sono
resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 92.
Opere di edilizia scolastica sperimentale
1. Per quanto non espressamente previsto nell'articolo 91, si
applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n.
109 e nei regolamenti emanati ai sensi della stessa legge.

Art. 93.
Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove
una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per
accertarne la consistenza e la funzionalita' nonche' le carenze
quantitative e qualitative.
2. Per la metodologia e le modalita' della rilevazione, il
Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di
statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati
dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della
legge 23 settembre 1992, n. 498.

Note all'art. 93:
- Il D.Lgs n. 322/1989 concerne norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica.
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 498/1992
(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il
seguente:
"Art. 10. - 1. Le indagini statistiche che le
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri
scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora
comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non
rientrino nel Programma statistico nazionale".

Art. 94.
Piano di utilizzazione degli edifici scolastici
e uso delle attrezzature
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge
quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare
prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli
edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di
essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente
proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore
agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il
consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di
utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili,
tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della
popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la
formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche
attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola.
2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione.
3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da
utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da
apposita convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in uso
gratuito.
4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti
in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalita'
stabilite.
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano
richiesta, per lo svolgimento di attivita' didattiche durante
l'orario scolastico, sempreche' non si pregiudichino le normali
attivita' della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale
stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e
dell'organizzazione dei servizi necessari.

Art. 95.
Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche
nei rapporti tra scuola e regioni

1. Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale
le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei
allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica
nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria
superiore.

Art. 96.
Uso delle attrezzature delle scuole
per attivita' diverse da quelle scolastiche

1. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali
territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e
degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e
gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a
carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita'
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta'
di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per
iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e
devono stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti
responsabilita' in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla
salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati
all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo, possono essere
attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216,
iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione
individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita'
criminose.

Art. 97.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
e delle spese per l'arredamento scolastico

1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle
spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e
grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n.
430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita' ivi
stabilite.

Nota all'art. 97:
- La legge n. 430/1991 reca: Interventi per l'edilizia
scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

Art. 98.
Accesso dei fonogrammi nelle scuole

1. In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per
incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su
disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di
diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa,
determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio gia' autorizzati.

Nota all'art. 98:
- L'art. 8 della legge n. 93/1992 (Norme a favore delle
imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro) e' il seguente:
"Art. 8. (Accesso dei fonogrammi nella scuola). - 1.
Entro cettottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione
emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi
amche musicali registrati su disco, nastro e supporti
analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della
cultura ed ausilio di incentivazione educativa,
determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio gia' autorizzati".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I
LA SCUOLA MATERNA STATALE
Capo I
FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

Art. 99.
Finalita' e caratteri

1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di
sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando
l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'eta'
prescolastica da 3 a 6 anni.
3. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza e' gratuita.

Art. 100.
Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso del
requisito dell'eta' di cui all'articolo 99 e alla presentazione della
certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.

Art. 101.
Formazione delle sezioni

1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle
sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre
sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono
comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei
centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola
sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 102.
Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

1. Ai bambini handicappati e' garantito il diritto alla educazione
nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformita'
agli articoli 312 e seguenti.

Art. 103.
Direzione della scuola materna statale

1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della
scuola materna, la direzione delle scuole materne statali e'
affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico
della scuola elementare.

Art. 104.
Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di 8
ore e puo' raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su
proposta del consiglio di circolo.
2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si da' luogo
ad assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino
al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono
funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In
tal caso e' assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo
restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui
all'articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia
inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti
ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si
applica qanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione
si applica quanto disposto dall'articolo 455.

Art. 105.
Orientamenti delle attivita' educative

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di
insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti
dell'attivita' educativa nella scuola materna statale sono emanati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E'garantita ad ogni docente piena liberta' didattica nell'ambito
degli orientamenti educativi previsti dal comma 1.

Art. 106.
Piano annuale delle attivita' educative

1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46
e' predisposto e adottato il piano annuale delle attivita' educative.

Art. 107.
Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne
statali, alle loro attrezzature ed edilizia
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione
e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a
carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico
del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di
gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le
attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato
restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente
secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei
comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della
lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge 1960 n.
1014, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni
iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di
ciascun comune.

Art. 108.
Assistenza scolastica

1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli
alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in
vigore per gli alunni della scuola elementare.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo I
OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 109.
Istruzione obbligatoria

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione
inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la
durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.

Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico

1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al
quattordicesimo anno di eta'.
2. Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della
scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
eta'.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va
effettuata con le modalita'di cui all'articolo 313.

Art. 111.
Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al
rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche
privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorita'.

Art. 112.
Adempimento dell'obbligo scolastico

1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia
conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del
quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno
otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori
dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della
riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei
fanciulli che per ragioni di eta' sono soggetti all'obbligo
scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le
veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati e'
confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al
fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita'
scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco
ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad
ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli
obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri
impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o
non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco
procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Analoga procedura e' adottata in caso di assenze ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione
dell'obbligo scolatico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui
all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e
all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.

Note all'art. 114:
- Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge 22
novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7› giorno) e' il seguente:

"Art. 17. (Omissis).

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni
avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta
dei genitori o dell'alunno se maggiorenne".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 101/1989
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle comunita' ebraiche in Italia): e' il
seguente:

"Art. 4. (Omissis).

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni
ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei
genitori o dell'alunno se maggiorenne".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo II
DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA'
DEI CITTADINI STRANIERI

Art. 115.
Formazione scolastica dei figli
di cittadini comunitari residenti in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977,
gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la
cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunita' Europea, sono
iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di
anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli
studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui
e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e
disponibilita' a garantire il migliore inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e'
soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del
presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni
dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il
numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma
1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di
sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine
di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre
materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del
Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie
obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si
provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo'
partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un
rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite
iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono
l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per
l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste
non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza
dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli
affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la
cittadinanza.

Art. 116.
Alunni extracomunitari
1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a
quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli
degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti
integrativi nella lingua e cultura di origine.
2. Possono altresi' essere attuate forme di recupero ai sensi
dell'articolo 131, comma 2.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo III
CERTIFICAZIONI SANITARIE PER
L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 117.
Certificazioni

1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza,
della prima ammissione ad esami di idoneita' o di licenza della
scuola dell'obbligo e' presentata certificazione delle vaccinazioni
antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n.
891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai
sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro
l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.

Note all'art. 117:
- La legge n. 891/1939 reca: Obbligatorieta' della
vaccinazione antidifterica.
- La legge n. 419/1968 reca: Modificazioni alla legge 5
marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la
vaccinazione antitetanica obbligatoria.
- La legge n. 51/1966 reca: Obbligatorieta' della
vaccinazione antipoliomelitica.
- La legge n. 165/1991 reca: Obbligatorieta' della
vaccinazione contro l'epatite virale B.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo I
FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Art. 118.
Finalita'

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria,
concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo
sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima
alfabetizzazione culturale.

Art. 119.
Continuita' educativa

1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo
pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con
la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del
processo educativo.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola,
le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 1, in
particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione
con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche
temporaneamente, la potesta' parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e
terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
3. Le condizioni della continuita' educativa, anche al fine di
favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica,
sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e
presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di
scuola interessati.

Art. 120.
Circoli e direttori didattici

1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi e'
divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico e' preposto il direttore didattico che
svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

Art. 121.
Moduli di organizzazione didattica
ed organico dei docenti

1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del
fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei
successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in
condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni
con finalita' speciali e ad indirizzo didattico differenziato,
nonche' da quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi
indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo
didattico della scuola elementare, e' costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle
pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due
classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi
costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di
titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia
possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli
costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in
ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443.

Art. 122.
Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
delle proposte del collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla
distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e
femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi
dell'articolo 115, comma 4.

Art. 123.
Programmi didattici

1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola
elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con
decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono
adottati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 343.

Art. 124.
Verifica e adeguamento dei programmi didattici

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente
alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici
sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi
degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione
acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti
Commissioni parlamentari.

Art. 125.
Insegnamento di una lingua straniera

1. Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di una
lingua straniera.
2. Le modalita' per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento
della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per
l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei
requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad
integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono
definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo
parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative
speciali, l'insegnamento di piu' lingue e' obbligatorio,
l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera puo' essere
disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

Art. 126.
Attivita' integrative e di sostegno

1. Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena
formazione della personalita' degli alunni, la programmazione
educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative
organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi
diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua interventi di
sostegno per l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti,
degli alunni in situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno
scolastico, il piano delle attivita' di cui al comma 1 sulla base dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte
dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del
piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla
direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e
assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato
dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per
verificare l'andamento complessivo dell'attivita' didattica nelle
classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro didattico.

Art. 127.
Docenti di sostegno

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari
situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap,
si utilizzano docenti di sostegno il cui organico e' determinato a
norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione
educativa, con l'attivita' didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di
circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di
appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il
trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e
vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in
cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di
cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle
strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi
personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica
e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei
consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione e' consentito, nei modi
previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di
ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista
l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente,
fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico,
con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero,
agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione
di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il collegio
dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore
didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei
moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap
e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse,
impartisce adeguate disposizioni.

Art. 128.
Programmazione ed organizzazione didattica

1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia
della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti che vi
provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7.
2. La programmazione dell'attivita' didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi
vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle
effettive capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarieta' dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione
alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei
docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai
docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita'
didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna
rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano
collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui
il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire
l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la
specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo
121 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale
di un singolo docente in ognuna delle classi.
6. La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per
ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu'
ampie opportunita' formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per
ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due
anni della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle
singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i
docenti corresponsabili nella attivita' didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attivita' di programmazione
dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici dei docenti.

Art. 129.
Orario delle attivita' didattiche

1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha
la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo
di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario
delle attivita' didattiche superiore alle ventisette ore settimanali,
ma comunque entro il limite delle trenta ore, puo' essere disposta,
oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per
motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie
condizioni organizzative, sempreche' la scelta effettuata riguardi
tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' escluso il tempo eventualmente dedicato alla
mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della
programmazione dell'attivita' didattica devono, in ogni caso,
rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi
ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di svolgimento
dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla base delle
disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualita'
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni
della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni
della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi
e' consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei
giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto
un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera.

Art. 130.
Progetti formativi di tempo lungo

1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per
gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento e di
integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi
le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di
norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno
con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui
il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle
stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e
secondo le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva
o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con
l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente
titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento
dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette
condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile
nell'organico provinciale.
2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge
24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei
posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti
condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia
stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle
discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'
organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per
ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette
attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per
l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.

Nota all'art. 130:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 820/1971 (Norme
sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione
in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della
scuola materna statale) e' il seguente:
"Art. 1. - Le attivita' integrative della scuola
elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo
di contribuire all'arricchimento della formazione
dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a
tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle
costituenti il normale orario scolastico, con specifico
compito, da insegnanti elementari di ruolo.
Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovra'
scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni
periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di
quelli delle attivita' integrative e degli insegnamenti
speciali.
Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle
attivita' e agli insegnamenti di cui al primo comma e'
istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per
la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire,
all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola
provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con
proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio
superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
insegnamenti di cui al primo comma.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno
scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la
presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione
riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione
delle norme di cui al presente articolo".

Art. 131.
Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari e' costituito
di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui
ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun
modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere
destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi
extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve
essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i
collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano
annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attivita', il collegio dei
docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti
per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare
fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma
2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attivita' di
insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la
programmazione didattica.
6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di
ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di
ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni
vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa.

Art. 132.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di
aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione
all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento
previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione
attua, con la collaborazione delle Universita' e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un
programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata
pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli
ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla
gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di
esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per
ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto
stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva
acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed
offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e
dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva
del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole
discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in
base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3,
universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e
istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi
statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare
convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento
che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale.
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i
requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti
dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze
di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai
sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti
temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attivita' di
aggiornamento.
6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplenti
temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in
sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per
l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di
docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Nota all'art. 132:
- Il D.P.R. n. 104/1985, reca: Approvazione dei nuovi
programmi didattici per la scuola primaria.

Art. 133.
Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita'

1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma
dell'ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni
di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilita'
di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali,
curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della
riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle
risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle
esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi
effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo;
sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilita' di
provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative
esigenze.
3. Compatibilmente con le capacita' edilizie, sono operati
opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di
alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico
per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121
senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per
l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino
alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei
nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121,
128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti
istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti
eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del
nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a
domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti
coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali
sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve
comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti
alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni
organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 e' abrogata ogni
altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche,
ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della
scuola elementare. E'fatto comunque divieto di assumere, sotto
qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla
consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti
demografici e alla distribuzione territoriale della domanda
scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la
quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

Art. 134.
Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella
provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per
l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La
Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto
generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili
finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico
1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al
Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo
ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare
eventuali modifiche.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo II
CORSI DI ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,
SCARSAMENTE ALFABETIZZATI E ANALFABETI DI RITORNO

Art. 135.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti
di prevenzione e pena

1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti
penitenziari, la formazione culturale e professionale e' curata
mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi
di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e
con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli
stabilimenti penitenziari e' istituito, un ruolo speciale, al quale
si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro
che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano
conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari
carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e
possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai
posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento
giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo,
possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale,
quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio
1963, n. 72, si provvede in conformita' delle disposizioni che
regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti
dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della
pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia
istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

Note all'art. 135:
- La legge n. 354/1975, reca: Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e
limitative della liberta'.
- La legge n. 72/1963, reca: Istituzione di un ruolo
speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari
carcerarie.

Art. 136.
Scuole reggimentali

1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non
conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono
obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2. L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba
tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole e' diviso in due
periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli
esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che
hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al
funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse
annualmente, sentite le autorita' militari e con il consenso degli
interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilita'
dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonche' le altre modalita' di organizzazione
e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro della difesa.

Art. 137.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento
del titolo di studio
1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati
dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al
conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede
esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro
consenso, nell'ambito delle disponibilita' dell'organico provinciale
determinato a norma dell'articolo 121, purche' sia disponibile
personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle
dotazioni organiche aggiuntive.

Art. 138.
Riconoscimento del grado di cultura

1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il
riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle
condizioni prescritte con regolamento.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo III
SCUOLE ELEMENTARI ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUZIONI;
SCUOLE SPECIALI;
CLASSI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO.

Art. 139.
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali
e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli
istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono
istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in
vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei
convitti nazionali sono conferite con le modalita' previste per le
corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti
alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro
funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni
esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.

Art. 140.
Scuole elementari annesse
all'Istituto "Augusto Romagnoli"
1. Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona,
ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi,
per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.

Art. 141.
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare
e' impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli
322 e 323.

Art. 142.
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato

1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare
gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate,
continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori
e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle
sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza
tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo
Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione
da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e
in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da
privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare
tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna
ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori
deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO

Art. 143.
Iscrizione alla prima classe

1. Nessuno puo' essere iscritto alla prima classe elementare se non
ha raggiunto l'eta' di sei anni.
2. Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre
tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.
3. All'atto della prima iscrizione e' presentata la certificazione
sanitaria di cui all'articolo 117.

Art. 144.
Valutazione e scheda personale degli alunni

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi
didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale
valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il
disposto dell'articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene
desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una
valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di
maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori
dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano
altresi' eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai
sensi dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale
costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di
idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.
5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati
con apposito attestato.
6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola
dichiarazione di idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione
obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente
articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 145.
Ammissione alle classi successive alla prima

1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio
in conformita' al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del
consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e
sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

Art. 146.
Abolizione esami di riparazione
e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e
quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle
lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono
con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva.

Art. 147.
Esami di idoneita'

1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi
e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.

Art. 148.
Esame di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame
di licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il
momento conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle
osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dai docenti di
classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati
dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione
di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di
licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono
adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

Art. 149.
Valore della licenza

1. La licenza elementare e' titolo valido per l'iscrizione alla
prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni
previste dal presente testo unico, agli esami di idoneita' e di
licenza di scuola media.

Art. 150.
Rilascio dell'attestato di licenza

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i
direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che
conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell'attestato e' gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole
elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneita'
o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola
parificata, il rilascio dell'attestato di idoneita' o di licenza e'
del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta,
tassa o contributo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo V
LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Art. 151.
Adozione libri di testo

1. I libri di testo sono adottati, secondo modalita' stabilite dal
regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli
d'interclasse.

Art. 152.
Libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le
competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana,
prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge
25 marzo 1985, n. 121.

Nota all'art. 152:
- Il punto 5 del protocollo addizionale annesso
all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con la legge n. 121/1985 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e' il
seguente:
"5. In relazione all'articolo 9:
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di
coscienza degli alunni - da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento
puo' essere impartito dall'insegnante di classe,
riconosciuto idoneo dall'autorita' ecclesiastica, che sia
disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorita'
scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno
determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione
cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole
pubbliche;
2) le modalita' di organizzazione di tale
insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel
quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli
insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano
il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la
materia e' disciplinata da norme particolari".

Art. 153.
Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per
ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei
singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni
pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul
prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato
a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei
costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme
per l'attuazione dello sconto.

Art. 154.
Norme sulla compilazione libri di testo
e obblighi per gli editori
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di
testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole
elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario,
devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione,
unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale
dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non puo' essere
modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di
presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni,
con lettera raccomandata.

Art. 155.
Divieto di adozione libri di testo
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia
stato messo in commercio, ed, eventualmente, gia' adottato nelle
scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato
compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154,
dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per
un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di
disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento
motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il
contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle
prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano
dai programmi ufficiali.

Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni,
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme
alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione
della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da
parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo
le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di
sperimentazione.

Art. 157.
Divieto commercio libri di testo

1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli
ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai
servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei
libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

Art. 158.
Biblioteche scolastiche

1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca
scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalita' per la gestione delle
biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai
sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si
provvede anche con:
a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III
LA SCUOLA ELEMENTARE
Capo VI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 159.
Oneri a carico dei comuni

1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla
illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese
necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del
materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi
o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e
per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte
le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si
provvede ai sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento,
l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle
direzioni didattiche nonche' la fornitura alle stesse degli stampati
e degli oggetti di cancelleria.

Art. 160.
Contributi dello Stato

1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei
comuni e delle province.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo I
FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 161.
Finalita' e durata della scuola media

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e'
impartita gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e
del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell'attivita' successiva.
3. Non e' ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del
corso.

Art. 162.
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie
per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di
ruolo, nonche' gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia
impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre
e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale
docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono
anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere
attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti
finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline
curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita'
complementari.

Art. 163.
Direzione degli istituti

1. Ad ogni istituto e' preposto un preside che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396.

Art. 164.
Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei
singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali
stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei
docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi
dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.

Art. 165.
Piano di studi

1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti
insegnamenti: religione con la particolare disciplina di cui
all'articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica,
geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua
straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione
tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti
la necessaria unita' di insegnamento, il consiglio di classe si
riunisce almeno una volta al mese.

Art. 166.
Programmi e orari di insegnamento

1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per
l'insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le
modalita' stabilite con le intese di cui all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute
presenti le seguenti esigenze:
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu'
adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con
riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e
delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche
all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e
il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle
conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del
lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di
conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30
ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le
scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole
medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie
annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le
scuole medie per ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilita' locali possono essere
organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono
istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione con l'ordinanza di cui al comma 5,
cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle
discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle
libere attivita' complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
criteri generali e le modalita' di organizzazione delle scuole medie
integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di
sostegno ad esse affidate, nonche' le condizioni necessarie perche'
possa prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla
prescuola ed all'interscuola.
6. Le attivita' di prescuola e interscuola rientrano nelle
attivita' connesse con il funzionamento della scuola di cui
all'articolo 491.

Art. 167.
Attivita' integrative e di sostegno

1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la
piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione
educativa puo' comprendere attivita' scolastiche di integrazione
anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni
della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno,
anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste
forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di
handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono
periodicamente, in sostituzione delle normali attivita' didattiche, e
fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con
particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle
lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di
sostegno che e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base di
criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte
dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito
dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per
ciascuna classe.
5. Le attivita' previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono
essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al
comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e
aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal
comma 3 dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo
dell'attivita' didattica nelle classi di loro competenza e propongono
gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Art. 168.
Piano annuale della attivita' scolastica

1. Nel periodo dal 1› settembre all'inizio delle lezioni i collegi
dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di
attivita' scolastica e per la programmazione di iniziative di
aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso
dell'anno.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo II
CORSI D'ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,
PRIVI DI TITOLO DI STUDIO, ANALFABETI DI RITORNO

Art. 169.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento
del titolo di studio

1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al
conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante
docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purche'
nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale
docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni
organiche aggiuntive.

Art. 170.
Integrazione di corsi di formazione professionale

1. Per le attivita' didattiche da svolgere, nell'ambito della
scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale,
si applica quanto disposto dall'articolo 82.

Art. 171.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti
di prevenzione e pena

1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.

Art. 172.
Recupero scolastico di tossicodipendenti

1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
solidarieta' sociale e le associazioni iscritti all'albo di cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, entro i limiti numerici e con
le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.

Note all'art. 172:
- Per l'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. n.
309/1990 si veda la nota all'art. 326.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo III
SCUOLE MEDIE ANNESSE A PARTICOLARI
ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI

Art. 173.
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali
e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli
istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole
elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le
altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni
esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.

Art. 174.
Scuole medie annesse agli istituti d'arte
e ai conservatori di musica

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai
conservatori di musica la funzione di direzione e' svolta dal preside
dell'istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle
predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.

Art. 175.
Scuole medie per non vedenti o sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media e'
impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di
cui agli articoli 322 e 323.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo IV
ITINERARIO SCOLASTICO

Art. 176.
Iscrizione alla prima classe

1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la
documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono
imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 177.
Valutazione e scheda personale dell'alunno

1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e'
tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale
dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua
partecipazione alla vita della scuola, nonche' le osservazioni
sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi
registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati
giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il
disposto dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a
chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello
globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle
iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo
ai sensi dell'articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera
se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della
prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della
terza classe, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso
negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o
all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per
disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul
livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' e
alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati
con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato per quanto
riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei
lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della
risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa.

Art. 178.
Accesso alle classi successive alla prima

1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe
immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il
giudizio di idoneita' di cui al comma 5 dell'articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al
quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12› e il 13›
anno di eta' e siano in possesso della licenza della scuola
elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire gli studi in
qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

Art. 179.
Abolizione degli esami di riparazione
e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e
quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni
in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si
concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.

Art. 180.
Esami di idoneita'

1. Gli esami di idoneita' alla frequenza della seconda e terza
classe si svolgono in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati assenti
per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneita' tutte le scuole statali o
pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneita' e' nominata e
presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed e'
composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un
docente della classe immediatamente inferiore.

Art. 181.
Norme sullo svolgimento degli esami

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le
prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di
licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i
criteri stabiliti dall'articolo 318.

Art. 182.
R i p e t e n z a

1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente
riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei
casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati puo' essere consentita una terza
ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.

Art. 183.
Ammissione all'esame di licenza

1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al
quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo
177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti
che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il
quattordicesimo anno di eta', purche' siano in possesso della licenza
elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza
abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno
in corso compiano 23 anni di eta'.
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza e' presentata
certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.

Art. 184.
Sede e sessione unica dell'esame di licenza

1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie
statali e pareggiate nonche', per i soli alunni interni, le scuole
medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo
362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti
dall'autorita' ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con
possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.

Art. 185.
Esame di licenza e commissione esaminatrice

1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica;
geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua
straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione
musicale; educazione fisica.
2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano,
matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su
tutte le materie indicate al comma 1.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di
tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le
materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme
di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap; il presidente della commissione e' nominato dal
provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di
personale indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con
l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono",
"sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non
licenziato".
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non
abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta',
a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

Art. 186.
Valore della licenza

1. L'esame di licenza media e' esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media da' accesso a tutte le scuole ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 187.
Rilascio diplomi e attestati

1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della
commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono
essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purche' l'interessato o, se questi e'
minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando,
su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto
smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito da un certificato
rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita
menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del
diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali
rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e
su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta menzione
delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di
handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni
della scuola media e' gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie
pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneita' o di
licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste
dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita'
e del diploma di licenza, e' del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da
qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo V
LIBRI DI TESTO

Art. 188.
Adozione dei libri di testo

1. I libri di testo sono adottati secondo modalita' stabilite da
apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di
classe.

Art. 189.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto
dall'articolo 152.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV
LA SCUOLA MEDIA
Capo VI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 190.
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei,
l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il
riscaldamento, la manutenzione ordinaria e strordinaria, e a
provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano
sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo
56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei
comuni e delle province.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo I
FINALITA' ED ORDINAMENTO

Art. 191.
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di
istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad
essi si accede con la licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici,
il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli
istituti professionali e gli istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine
precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti
tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di
funzioni tecniche od amministrative, nonche' di alcune professioni,
nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha
per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte,
indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti
professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica
preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate
nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano,
agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello
di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino
all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari,
l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale,
quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito
dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad
alcuni istituti finalita' ed ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti
tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto
magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la
scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici
agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno
la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali e'
stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono
articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico
si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo
studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda
quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno
comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma
universitario, ferme restando le condizioni e le modalita' previste
dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al
quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso
diretto alla Facolta' di magistero. I diplomati del liceo artistico
hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti
dalla prima sezione, ed alla Facolta' di architettura, se provenienti
dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati,
per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da
quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da
organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la
responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base
di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.
Negli istituti professionali, nonche' negli istituti d'arte, che ne
facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone
la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti,
nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi
annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione
corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria
superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700,
sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo
indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte
sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si
consegue il diploma di maturita' professionale o, rispettivamente, di
maturita' d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso
di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli
istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di
istituti tecnici. Con le medesime modalita' sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali
intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
annessi, a seconda delle rispettive finalita' ed indirizzi, gabinetti
scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono
complessivamente indicati, nei successivi articoli, con
l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo II
CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

Art. 192.
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni
e sulle capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per
scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per
coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima
ha luogo per esame di idoneita'.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati
dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il
passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di
diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati,
anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e
dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli
esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di
diploma di maturita', di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'eta', che non puo' essere
inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli
istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai
dieci anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di
giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante
l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso
consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in
scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata
preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneita' alla
classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due anni. In
casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti,
ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo' consentire,
con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora
si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a
tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo
prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A
tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera
come sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta puo' presentarsi ad esami di idoneita' solo per la
classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da
lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe
immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purche',
nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione
per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualita' di
alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine
delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di
condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli
specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di
abilitazione o di maturita', secondo quanto previsto dagli articoli
successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra
attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo
studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4
dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola
secondaria superiore di studenti minori di eta', contenente la
specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di
cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310,
e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi
esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita'
educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

Art. 193.
Scrutini finali di promozione, esami di idoneita'
ed esami integrativi
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della
promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal
consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza
dei docenti. La promozione e' conferita agli alunni che abbiano
ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in
ciascun gruppo di discipline e ad otto decimi in condotta. Il voto in
condotta inferiore a otto decimi comporta il rinvio agli esami di
riparazione su tutte le discipline.
2. L'ammissione agli esami di idoneita', di cui all'articolo 192,
e' subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati
privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti
ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della
partecipazione agli esami di idoneita' sono equiparati ai suddetti
candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal
frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta. Supera gli esami di idoneita' chi abbia conseguito in
ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai
sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento
della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' il giorno precedente quello dell'inizio
delle prove scritte degli esami di idoneita'; coloro che, nell'anno
in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta'
sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
studio inferiore. Tale eta' e' abbassata a ventun anni per gli esami
di idoneita' nelle scuole magistrali.
4. Coloro che nello scrutinio finale di promozione o nella prima
sessione degli esami di idoneita' non abbiano conseguito la
sufficienza in una o piu' discipline o gruppi di discipline ovvero
nelle prove di esame, e coloro che non abbiano potuto cominciare o
compiere le prove scritte o presentarsi all'orale, sono ammessi a
sostenere esami di riparazione ovvero a ripetere gli esami di
idoneita' in una seconda sessione. Detti esami si svolgono dall'1 al
9 settembre.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si
svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima
dell'inizio delle lezioni.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo III
ESAMI FINALI

Art. 194.
Esami finali nella scuola magistrale
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si
sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne. Le sessioni d'esame sono due.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato
l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi
nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i
predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'
entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di
ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di
lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di
storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali,
di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di
economia domestica, di plastica e di disegno, nonche' in una prova
pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa
all'insegnamento della religione cattolica non e' sostenuta dai
candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e
conseguentemente non potra' essere loro rilasciato il diploma di
abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non
abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova
pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa
scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.

Art. 195.
Esami di qualifica

1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti
professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini
degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel
lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto
di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i
vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 e'
riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Esso da' diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli
titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere
tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola
media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo
205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi
analoghi a quelli cui e' conformata la disciplina degli esami di
maturita', salvo che per la composizione delle commissioni, per la
quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione
delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita'.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

Art. 196.
Esami di licenza di maestro d'arte
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalita', i
principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i
requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
delle commissioni giudicatrici.
2. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame e'
ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale
dello stesso anno scolastico.

Art. 197.
Esami di maturita'
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico,
nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e
nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita', che e'
esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo
conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di studio
dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni
recate da leggi speciali.
2. Si sostiene altresi' un esame di Stato in unica sessione per il
conseguimento del diploma di maturita' professionale e di maturita'
d' arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti
professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.
3. Il diploma di maturita' professionale e' equipollente a quello
che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con
il decreto di cui all'articolo 205 e' stabilita la validita' dei
titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle
qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego
pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita' d'arte
applicata, e' riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari
profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli
anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli
istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con
almeno la meta' dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a
valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie
di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un
giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette
materie. Agli alunni non ammessi e' comunicata, a loro richiesta, la
motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di
eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda
di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico
puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'. I candidati
non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le
quali non e' prevista specifica prova negli esami di maturita', a
prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto.
La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di eventuali altre
maturita' o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della
personalita' del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi
orientamenti culturali e professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema
scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad
accertare le sue capacita' espressive e critiche; la seconda prova
scritta, che per gli esami di maturita' tecnica, professionale e d'
arte applicata, puo' essere grafica o scritto-grafica, e' indicata
dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su
materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico.
I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta
sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 205, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa
da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua.
Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei
candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con
lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero
provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'
insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano
tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice
provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi
mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro
per la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo
anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro
indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione
sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio puo'
svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso,
il presidente puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha
solamente voto consultivo. Il colloquio, che e' collegiale, deve
svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per
ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze
tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni
altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato
lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione
della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
la sua qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di
maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti prevale il voto
del presidente. Il giudizio di maturita' e' integrato da una
valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno
dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui
della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la
valutazione complessiva e' rapportata a sessantesimi. Tale
valutazione e' valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato
maturo la commissione esprime anche la propria valutazione
relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli
studi universitari e, per la maturita' artistica e di arte applicata,
ai fini della scelta degli studi nella facolta' di architettura o
nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio,
all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento
partecipa l'intera commissione.
15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito a ciascun
candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono
comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti
sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due
anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a
frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza
semplice della commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con
visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di
partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le
prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della
conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalita'
di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si
trovino nell'assoluta impossibilita' di parteciparvi secondo il
normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel
presente capo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo IV
NORME COMUNI A VARI TIPI DI ESAME

Art. 198.
Commissioni di esame
1. La commissione per gli esami di idoneita' e per gli esami
integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di docenti della
classe cui il candidato aspira e di un docente della classe
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie
comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere
proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo' mai
essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei
commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e'
composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da un preside o
docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le
categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturita' e' nominata dal
Ministro della pubblica istruzione ed e' composta dal presidente e da
cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe
dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha
curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu' anziano
per servizio in ciascuna commissione e' anche membro effettivo per i
privatisti.
4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 e' scelto
nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori
ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati
o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche'
appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili
le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti
dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano
conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato
l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si
svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di
maturita'. In caso di assoluta necessita', il Ministro puo' derogare
alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei
liberi docenti, fermo restando il criterio del settore
scientifico-disciplinare attinente all'esame.
5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita'
sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano
insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le
materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti
requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti
della classe.
6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturita' nei
licei artistici e' scelto, oltre che nella categoria indicata alla
lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari
confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari
del ruolo ad esaurimento purche' appartengano a settori
scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati
docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonche'
tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti
di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno
l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i
docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti
e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio
le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie
culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e
tra i docenti di cui al comma 5.
7. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici e
professionali, un membro puo' essere scelto dal Ministro tra gli
estranei all'insegnamento, purche' munito del titolo di studio
attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia
fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico;
nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie
tecnico-professionali, in caso di necessita' e di urgenza, si puo'
prescindere dal requisito dell'abilitazione.
8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare
membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non
risultino nominati membri effettivi.
9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice
presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturita'
sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati.
10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri
delle commissioni degli esami di maturita', il Ministro della
pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur
avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso
in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli
studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne
abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi
trasmessi.

Art. 199.
Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione,
di qualifica e di licenza di maestro d'arte
1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di
qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei
classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti
magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonche' degli
istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio
finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non
meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la
particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento
di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno
rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 e'
concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso
anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la
promozione all'ultima classe per scrutinio finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto
all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non
sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
grado.
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o
alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che
negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente
riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi
degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato
sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e
di maturita'e'rilasciato dal provveditore agli studi.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo V
NORME FINALI SUGLI ISTITUTI E SCUOLE DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 200.
Tasse scolastiche e casi di dispensa

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le
tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneita', integrativi, di licenza, di
qualifica, di maturita' e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di
diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento,
amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste
misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del
reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione
effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di
ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto
decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti
che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si
tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante
dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale
da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei
familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresi' dalle tasse scolastiche, nonche'
dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a
famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle
seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di
civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o
di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa
di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa e' concessa a coloro che
siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra,
mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa e' condizione il voto in condotta non
inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole
statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che
vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal
pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa e'
concessa a condizioni di reciprocita'.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli
alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione
superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu' gravi. I
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di
comprovata infermita'.

Nota all'art. 200:
- Si riproduce la tabella E annessa alla legge n.
41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria
1986), con esclusione delle parti relative alle
universita':
TABELLA E

TASSE SCOLASTICHE
DENOMINAZIONE IMPOR
--- ---
B) I) Conservatori di musica con esclusione
delle scuole medie annesse.
1) Tassa di esame di ammissione. . . . . . . . .
2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . .
3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . .
II) Accademie di belle arti (comprese le
annesse scuole libere di nudo).
Accademie nazionali di danza e di
arte drammatica.
1) Tassa di esame di ammissione alle varie
scuole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . .
3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . .
Scuole secondarie seperiori (ivi compresi
gli istituti d'arte ed i licei artistici)
successive alla scuola dell'obbligo.
1) Tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . .
2) Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . .

TASSE SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA
B) I) Conservatori di musica con esclusione
delle scuole medie annesse.
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e
delle licenze . . . . . . . . . . . . . . . .
II) Accademie di belle arti (comprese le annesse
scuole libere di nudo). Accademie nazionali
di danza e di arte drammatica.
1) Tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . .
C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli
istituti d'arte ed i licei artistici) successi
alla scuola dell'obbligo.
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi. . . .
2) Tassa per esami di idoneita', integrativi,
di licenza, di qualifica, di maturita' e di
abilitazione. . . . . . . . . . . . . . . . .
- Il D.L. n. 90/1990 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni
urgenti).
- L'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986 stabilisce
che sono esenti dalla partecipazione alla spesa, per
prestazioni sanitarie, coloro che non superino il reddito
complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore ai
limiti ivi indicati (da rivalutare, poi, ai sensi dell'art.
21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67).

Art. 201.
Competenze della provincia in materia
di istruzione secondaria superiore

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie
locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti
i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa
quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo
le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale.

Art. 202.
Modelli viventi nei licei artistici

1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo VI
ISTITUZIONI EDUCATIVE

Art. 203.
Convitti nazionali

1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo
sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalita' giuridica pubblica e sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati,
per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di
amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto e' affidata ad un
consiglio di amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal
consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai
consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica
istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente
delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato
dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze
di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
tre anni e puo' essere confermato. Il consigliere che senza
giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive,
decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere
sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo
stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennita' da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di
nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio
di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a
stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti
del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla
misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la
conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e
sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili
verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di
inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi,
e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari,
scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole
ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale e' concesso il gratuito perpetuo uso
degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo,
qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le
opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in
uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e
particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi
convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di
detti convitti e' affidata al consiglio di istituto ed alla sua
giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti
predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture
e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti
provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore
diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purche' cio'
non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in
servizio.

Nota all'art. 203:
- Il D.P.R. n. 287/1992 reca: Regolamento degli uffici e
del personale del Ministero delle finanze.

Art. 204.
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici
di educazione femminile

1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare
l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che
vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti e' attribuita personalita' giuridica
pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli
studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le
deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato e' affidata ad un
consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due
consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo
aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri
designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano
l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di
giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza e' prescritta, ai fini
della validita' della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e
dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della
direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte,
saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da
sottoporsi all'autorita' vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato e' nominato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di presidente e di
consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di
amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il
triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al
rimanente periodo.
5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo
stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario
straordinario. Le indennita' da corrispondere al predetto commissario
sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio
dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno
statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al
funzionamento del consiglio di amministrazione stesso,
all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve,
ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie
tavole di fondazione. Lo statuto e' approvato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di
previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di
qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra
contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila
direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante
personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto
e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli
dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse
scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni
di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si
applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i
convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale e' concesso il gratuito
perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio
dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione
e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli
immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori
pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati
femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione
femminile di cui al regio decreto 1› ottobre 1931, n. 1312, e
successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano
riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli e' affidata ad
un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.

Nota all'art. 204:
- Il R.D. n. 1312/1931 reca: Approvazione delle norme
modificative integrative ed interpretative del regio
decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il
riordinamento degli istituti pubblici di educazione
femminile.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Capo VII
MATERIE DEMANDATE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

Art. 205.
Regolamenti
1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami.
Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con
propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami
stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura
di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e
l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di
istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche'
l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli
istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento
negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei
bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E'
fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli
indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo
quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio
decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli
istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli
istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il
funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per
la definizione delle modalita' con le quali il personale docente
delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di
particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo
restano ferme le disposizioni vigenti.

Nota all'art. 205:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
all'art. 27.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 206.
Istituti di istruzione artistica

1. L'istruzione artistica e' impartita:
a) negli istituti d'arte.
b) nei licei artistici.
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi
in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori
per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere
l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori
agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui
alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati,
fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli
istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo
unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di
cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono
ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le
disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo I
ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Art. 207.
F i n a l i t a'

1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare
all'esercizio dell'arte.
2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura,
decorazione e scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e
con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria
superiore.
5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in
possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturita' di
arte applicata o del diploma di maturita' artistica-prima sezione.
6. Allo stesso corso dell'accademia non si puo' essere iscritti per
piu' di cinque anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle
arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli
validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli
istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 402.

Art. 208.
Insegnamenti

1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta,
tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione,
pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata,
tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della
scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e
del costume.
3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della
composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione,
plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali,
storia dell'arte e del costume.
4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del
costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).

Art. 209.
Insegnamento delle materie artistiche

1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura,
scultura, decorazione, scenografia e' impartito, nel limite del
numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente
a tutti gli alunni dal rispettivo docente.

Art. 210.
Insegnamento delle materie di cultura

1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di
regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono
riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello
stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identita' di
programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

Art. 211.
Insegnamenti della storia dell'arte
e dell'anatomia artistica

1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia
artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due
ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione.
La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia
dell'arte nel corso di scenografia.

Art. 212.
D i r e t t o r e

1. Ad ogni accademia e' preposto, con incarico conferito dal
Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che
sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e
disciplinare dell'istituto.
2. L'incarico ha la durata di due anni e puo' essere confermato.
3. L'incarico puo' essere conferito, in via eccezionale, anche a
persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta
in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.
4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al
Ministero. Egli compila annualmente una relazione da inviare al
Ministero della pubblica istruzione.
5. Il direttore, designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni
amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di
impedimento.

Art. 213.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio
delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari
statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i
membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti
ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio
accademico abbia competenza a norma dello statuto.

Art. 214.
A s s i s t e n t i

1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli
insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e'
previsto un posto di assistente.
2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il docente
della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto.
3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore.
4. L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della
stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda
dell'interessato.

Art. 215.
Scuole operaie e scuole libere del nudo

1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite
scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di
ruolo o, in mancanza, da supplenti.

Art. 216.
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo della accademie di belle arti e'
disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente
titolo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo II
ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

Art. 217.
Istituti superiori per le industrie artistiche

1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica
istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le
industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli
insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie
arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon
andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale
indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una
industria artistica.
2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con
il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria
superiore con corso di studi di durata quinquennale.
3. Lo Stato puo' assumere a suo carico la meta' della spesa
occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti
superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni
relative alle accademie di belle arti.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo III
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA
Sezione I: Accademia nazionale di arte drammatica

Art. 218.
F i n a l i t a'

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il
fine di formare attori e registi del teatro drammatico.
2. Il funzionamento dell'accademia e' disciplinato con regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).

Nota all'art. 218:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
all'art. 27.

Art. 219.
Ammissione all'Accademia

1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di
esame.

Art. 220.
D i r e t t o r e

1. All'Accademia e' preposto un direttore, che sovraintende
all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia
stessa.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e
disciplinari, in caso di assenza o impedimento.
4. Il direttore e' assunto per pubblico concorso, per titoli ed
esami.
5. Il Ministro puo' in via eccezionale, conferire senza concorso il
posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la
persona cosi' nominata.
6. Il posto di direttore non coperto da titolare e' affidato, dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti
dell'Accademia.

Art. 221.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti
dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile
1938, n. 742.

Nota all'art. 221:
- Il R.D. n. 742/1938 reca: Approvazione delle statuto
della Regia Accademia di arte drammatica in Roma.

Art. 222.
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia e' disciplinato
dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

Art. 223.
Scritturazioni ed incarichi

1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore
provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto
di diritto privato. La relativa spesa e' a carico del bilancio
dell'Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.

Art. 224.
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato

1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori
classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte
drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e
in compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo III
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA
Sezione II: Accademia nazionale di danza

Art. 225.
Corsi e finalita' dell'Accademia

1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della
durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici,
un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la
formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di
avviamento coreutico, della durata di tre anni.
2. Il corso normale e' diviso in tre periodi: periodo inferiore e
periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore,
della durata di due anni.
3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami
relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento
ministeriale.

Art. 226.
Ammissione ai corsi

1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame,
con il possesso della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono
iscriversi al corso di perfezionamento.

Art. 227.
Attestati e diplomi

1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo
periodo e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo
e' rilasciato il diploma di danzatore.
3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di
perfezionamento e' rilasciato il relativo diploma.
4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di
avviamento coreutico e' rilasciato il relativo attestato.
5. Il collegio docenti puo' proporre al Ministero della pubblica
istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di
abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che
siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in
campo internazionale.

Art. 228.
D i r e t t o r e

1. All'Accademia e' preposto un direttore, che sovrintende
all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia
stessa.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo
svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni.
4. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento.
5. Il direttore e' assunto per pubblico concorso per titoli ed
esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore.
6. Il posto di direttore non coperto da titolare e' affidato dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo,
ad uno dei docenti dell'accademia, su proposta del consiglio di
amministrazione.
7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso
il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la
persona cosi' nominata.

Art. 229.
Ordinamento amministrativo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 sulla composizione
del consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo
dell'Accademia e' disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI
del presente titolo.

Art. 230.
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente;
b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) dal direttore;
f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di
voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo'
essere confermato.
4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione sono gratuite.

Art. 231.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, e' composto
da tutti i docenti dei corsi.
2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o
disciplinare.
3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del
direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso
normale ed il corso di perfezionamento.

Art. 232.
Materie di insegnamento

1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni
delle seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni):
tecnica della danza;
Medio (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
solfeggio;
storia dell'arte, 5› e 6› anno;
storia della musica, 5› e 6› anno.
Superiore (2 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
solfeggio;
Corso di perfezionamento (3 anni):
tecnica della danza;
composizione della danza;
teoria della danza;
storia dell'arte;
storia della musica;
storia della danza e del costume;
pianoforte (facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con
regolamento ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia
sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo
261, comma 2, lettera a).

Art. 193-bis. (8)
(( (Interventi didattici ed educativi).
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli
studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie
allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi,
coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di
studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il
cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno
scolastico, non sufficiente in una o piu' materie. In funzione delle
necessita' degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di
classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che
vengano svolte anche attivita' di orientamento, attivita' di
approfondimento, attivita' didattiche volte a facilitare eventuali
passaggi di indirizzo, nonche' interventi nei confronti degli
studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono
stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni
formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal
consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio
dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti
interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e
dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie
modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresi' i criteri
generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio
finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva
pur non avendo pienamente conseguito, in una o piu' discipline, gli
obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli
studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera
l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le
attivita' per essi previste nella programmazione di classe,
limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva
annualmente un piano di fattibilita' degli interventi didattici ed
educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine
disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attivita' di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi
didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli
istituti. I criteri e le modalita' per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi
didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo,
si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica
istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione
fra le unita' scolastiche si effettua con decreti dei provveditori
agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei
limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti
richiesti dalle particolari esigenze locali. ))
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il d.l. n. 253/95 convertito in legge n. 352/95 ha disposto che
" all'onere derivante dallo svolgimento degli interventi didattici
ed educativi integrativi di cui al presente articolo 193-bis, comma
1, primo periodo, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere
dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire
205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire
180 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "

Art. 234.
Personale del corso di perfezionamento

1. Il personale del corso di perfezionamento e' scelto dal
Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed e'
scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale
genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti
dell'Accademia la nomina sara' fatta con incarico annuale.
2. In ogni caso la retribuzione e' fissata di volta in volta dal
Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con
le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo.

Art. 235.
Insegnamento della composizione
e della tecnica della danza

1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite
nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalita'
ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui
all'articolo 265.

Art. 193-ter. (8)
(( (Calendario scolastico e tempi dell'attivita' didattica).
1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo
quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo
articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto,
nella sua autonomia, ne stabilisce le modalita' temporali ed
organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario
scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi
competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a
deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da
quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai
propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore
annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito
di tale flessibilita' e' assicurato lo svolgimento degli interventi
didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti
dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui
all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, puo' essere
prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in
considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti
delle disponibilita' di bilancio".
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalita' per la
retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui
all'articolo 193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri
presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo
svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente
articolo. ))

Art. 237.
S o v v e n z i o n i

1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni
delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici,
per i tre anni di corso, nonche' per le retribuzioni degli insegnanti
nel corso di perfezionamento sara' provveduto, per ciascun esercizio
finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di
spettacolo.

Art. 238.
Obblighi particolari degli enti pubblici
e degli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di
ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i
diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa
pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con
facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di
istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti
alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di
istruzione secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga
istituita presso l'Accademia di danza essa dovra' uniformarsi
nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al
comma 2.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo IV
CONSERVATORI DI MUSICA

Art. 239.
F i n a l i t a'

1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con
regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al
riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre
1930, n. 1945 e successive modificazioni.
4. Nel conservatorio di musica non si puo' ripetere piu' di una
volta lo stesso anno di corso.
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie
annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di
musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige.

Nota all'art. 239:
Il R.D. n. 1945/1930 reca: Norme per l'ordinamento
dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi
programmi di esame.

Art. 240.
Insegnamento nei conservatori di musica

1. L'insegnamento nei conservatori di musica e' disciplinato con
regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si
applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945
e successive modificazioni.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del
regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e' aggiunta la scuola di
chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono
impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).

Nota all'art. 240:
- Per il R.D. n. 1945/1930, si veda nota precedente.

Art. 241.
D i r e t t o r e

1. Ad ogni conservatorio di musica e' preposto un direttore, che
sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare
dell'istituto.
2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento.
4. Il direttore e' assunto per pubblico concorso, per titoli ed
esami.
5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i
posti di direttore a persone che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia
nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il
personale cosi' nominato.
6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo,
ad uno dei docenti del conservatorio.

Art. 242.
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo
presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine
all'andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.

Art. 243.
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori e' disciplinato
dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

Art. 244.
Conservatori di musica statizzati
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di
musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle
rispettive leggi di statizzazione:
"G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
"Nicolo' Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia
(legge 22 marzo 1974, n. 111);
"F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi"
di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di Pescara,
"G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G. Nicolini" di
Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini" di Padova, liceo
musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina trasformato in sezione
staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8
agosto 1977, n. 663);
"V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
"S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1982, n. 466).

Note all'art. 244:
- La legge n. 248/1958 reca: Norme a favore del
personale insegnante del territorio di Trieste.
- La legge n. 111/1974 reca: Trasformazione degli
istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in
conservatori di musica di Stato.
- La legge n. 663/1977 reca: Statizzazione di istituti
musicali pareggiati.
- La legge n. 473/1980 reca: Statizzazione dell'istituto
musicale pareggiato di Trento.
- La legge n. 466/1981 reca: Trasformazione
dell'istituto musicale pareggiato Jacopo Tomadini di Udine
in conservatorio di musica di Stato.

Art. 245.
Disciplina della professione di maestro di canto

1. Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di canto ed
esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un
conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato
il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma
2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli
istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle
cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il
titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione
ancorche' siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3. E' istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le
norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le
modalita' per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro
che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero
che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria
oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purche'
esercitino la loro attivita' entro i limiti del rispettivo
insegnamento.

Art. 246.
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali
in scuole di musica e di orchestrale

1. Nessuno puo' esercitare la professione di docente di materie
musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di orchestre
che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non
abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto
musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi
2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in
istituti o scuole di musica e' prescritto il possesso del diploma
relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva
materia d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche
o liriche;
b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il
corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di
compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di
orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono
comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle
orchestre sinfoniche o liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente
articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che
si vogliono suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ne' ai
luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti
religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita'
ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e
didattiche siano dirette a scopo di culto, ne' ai conservatori di
musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle
orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un
numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in
occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficienza di collegi o convitti; alle orchestre
costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare
materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in
appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le
condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto
professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 247.
Normalizzazione dell'intonazione di base
degli strumenti musicali

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli
strumenti musicali e' la nota "La", la cui altezza deve corrispondere
alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura ambiente
di 20 gradi centigradi.
2. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle
istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri
complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio
pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di
riferimento per l'intonazione la nota "La", di cui al comma 1. Sono
in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando
non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento
pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori
elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di
relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E'
ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati
anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla
norma di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati
gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza
campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad
esercitare funzioni di controllo.
7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 248.
Accompagnatori al pianoforte

1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei
Conservatori di musica e' istituito un posto di accompagnatore al
pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi
docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date
dai titolari e dai direttori.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo V
ALUNNI, ESAMI E TASSE

Art. 249.
A l u n n i

1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si
applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli
alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni
disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al
Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono
iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a
giudizio del collegio dei docenti.

Art. 250.
P r i v a t i s t i

1. Non puo' presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di
belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la
licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si
svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di eta'.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono
ammessi candidati privatisti.

Art. 251.
Orari e programmi

1. Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame negli
istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del
ministro.

Art. 252.
E s a m i

1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di
ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di
studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto,
mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante
esami di idoneita'.
4. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di
studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a
conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento
coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia
l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella
seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e
da uno o due membri estranei. Esse sono nominate dal direttore
dell'istituto.

Art. 253.
Tasse scolastiche

1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le
seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
tassa di esame di ammissione;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascuno anno;
tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del
nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascun anno;
tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai
sensi e con le modalita' dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge
27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E
allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la
prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di
studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio
complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta
sessantesimi nell'esame di maturita';
gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva
degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi
nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle
accademie;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28,
comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria
1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea
del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente,
se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo
dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse, comprese
quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di
guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati
o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o
prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o
invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il
predetto beneficio e' sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di
cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.

Note all'art. 253:
- Il D.L. n. 90/1990, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni
urgenti).
- Per la tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986,
n. 41/1986 si veda la nota all'art. 200.
- Per l'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986, si
veda la nota all'art. 200.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VI
DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE
ACCADEMIE DI
BELLE ARTI E ALLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE
DRAMMATICA E DI
DANZA.

Art. 254.
Ricorsi contro i provvedimenti
dei consigli e dei collegi
1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle
accademie e dei conservatori e'ammesso ricorso al Ministro della
pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta
giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via
amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.

Nota all'art. 254:
- Il D.P.R. n. 1199/1971 reca: Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Art. 255.
Autonomia amministrativa

1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le
accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di
autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che
regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in
vigore, per gi istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con
le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli
istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti e' attribuita
altresi' personalita' giuridica ed autonomia organizzativa,
finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la
gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e
non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli
Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le
forme e modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel
bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi
ministeriali e nelle altre entrate di bilancio.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale
ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.

Nota all'art. 255:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 537/1993 si
veda la nota all'art. 3.
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
all'art. 27.

Art. 256.
Consiglio di amministrazione

1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 e' amministrato
da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione
dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti
altri membri:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) il direttore dell'Istituto;
c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i
rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire
in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.
3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei
conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante
dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.
4. Segretario del consiglio e' l'impiegato amministrativo di
qualifica piu' elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di
amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione
per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere
riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le
relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad
un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte
del personale dell'Istituto.
6. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministero della
pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina
un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria,
fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione
deve essere ricostituito.
7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di
amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli
conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni
che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresi' parte due
docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.
8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di
Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune.

Art. 257.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali
variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
b) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a
carico del bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo
sono disposte direttamente dal presidente del consiglio di
amministrazione con propri provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.

Art. 258.
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e
coincide con l'anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di
tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un
istituto di credito di notoria solidita' che lo disimpegna mediante
conto corrente bancario fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati
dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria
mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli
istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato
del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate
alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le
somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio
dell'esercizio successivo alla loro maturazione.
5. A decorrere dal 1› gennaio 1994 il servizio di cassa e' affidato
all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.

Art. 259.
Servizi amministrativi, di segreteria e contabili

1. Ad ogni istituto sono assegnati non piu' di due impiegati della
VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei
quali l'impiegato con maggiore anzianita' di qualifica sovraintende
ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed e'
responsabile della osservanza delle norme legislative e
regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma,
congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di
assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato,
tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai
termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni, ed e' sottoposto alle disposizioni vigenti
in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di
segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme
legislative e regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili e' compilato dal direttore dell'istituto,
sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il
dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio
complessivo.
3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che
sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili puo'
essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi
amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella
provincia dove ha sede l'istituto in cui egli e' titolare e in
province limitrofe.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica
istruzione non piu' di due direttori amministrativi per
l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli
istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi
stessi.

Nota all'art. 259:
- Il R.D. n. 827/1924 reca: Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato.

Art. 260.
Servizi di economato e di archivio

1. Ad ogni istituto e' assegnato un coordinatore amministrativo con
il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria,
amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi
alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua
disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli
inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'istituto, di cui
assume la responsabilita' in qualita' di consegnatario.
2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di
copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa,
ad ogni istituto possono essere assegnati non piu' di cinque
impiegati della quarta qualifica funzionale.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 261.
Iniziative di promozione

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di
promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni
iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e
delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i
limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti,
facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo
comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai
fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed
industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti
disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per
particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi
carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura
con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa
definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle
attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti
dal proprio bilancio.

Art. 262.
Locali e arredamento

1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di
rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e
didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti
annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a
sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche,
conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui,
sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione
di pubblica utilita'.

Art. 263.
Uso dei locali e proventi dei lavori
eseguiti nelle officine

1. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a
privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli
dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel
bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono
essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VIII
PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
Sezione I: Ruoli e organici

Art. 264.
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale
delle accademie e dei conservatori

1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i
seguenti:
ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza;
ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica
e di danza;
ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e
dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti
accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale
di danza;
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del
personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' disciplinata con
i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di
reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei
conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e
dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente
delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si
applicano le norme contenute nella parte III del presente testo
unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni
scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica,
dell'accademia nazionale d' arte drammatica e dell'accademia
nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia
nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III
del presente testo unico, relative al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si
applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali
e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme
contenute nella parte III del presente testo unico, relative al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori
amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i
contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato
giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale
del comparto "Ministeri".

Art. 265.
Organici

1. Le modalita' ed i criteri per la determinazione delle dotazioni
organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti,
dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla
base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di
musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11
dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme
del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non
puo' essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di
ciascun corso.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro sono altresi' determinati i posti relativi
agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalita' di cui ai commi 1 e 2 sono
determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti
educatrici dell'Accademia nazionale di danza e' determinato in una
unita' per ogni 100 allievi.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei
vari insegnamenti. I criteri e le modalita' per la rideterminazione
degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 266.
Orario di servizio

1. L'orario di servizio e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui
al comma 1, si applicano le norme vigenti.

Nota all'art. 266:
- D.Lgs. n. 29/1993 reca: Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 267.
Cumulo di impieghi

1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del
presente testo unico non si applica al personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell'articolo 273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di
musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di
produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.

Art. 268.
Competenze in materia di stato giuridico del personale

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed
ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di
belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di
arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia
o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione
dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo
essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni
della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi
e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a) alla
nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi
straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori
amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi
motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del
prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle
sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle
superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad
esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le
disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di
formazione.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo VIII
PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
Sezione II: Reclutamento

Art. 269.
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi

1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale
dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del
candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di
musica e nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei
limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su
posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico
successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia
nazionale di danza e' richiesto il requisito di cui all'articolo 228,
comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento dei concorsi,
gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli
valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo
I, capo II, sezione III del presente testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente
universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali
o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle
predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un
funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente e' scelto per sorteggio dal dirigente preposto
all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in
appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo,
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di
ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra
coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per
le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del
personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.

Art. 270.
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante
concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato il
50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel
rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano
le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle
materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia
dell'arte e' necessario altresi' essere in possesso del titolo di
studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento
della stessa materia nei licei classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della
pubblica istruzione. L'indizione e' subordinata alla previsione del
verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva
disponibilita' di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed
esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli
culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle
quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore
a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o piu' prove
scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, e' finalizzata
all'accertamento della preparazione culturale e delle capacita'
professionali.
7. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della
preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui
contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonche'
sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui
si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e
sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del
presente testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o
pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove
scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro
della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del
tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee
strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna
prova scritta, scrittografica e pratica, non puo' superare in ogni
caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o
didattico-artistica, le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei
posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi
dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate
su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico
successivo.
11. L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al
presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di
formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni dettate per i concorsi del personale docente delle altre
istituzioni scolastiche.
14. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire i posti di
docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati,
siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte.
Il Ministro puo'esonerare dal periodo di prova il personale cosi'
nominato.

Nota all'art. 270:
- Il D.P.R. n. 5/1956 reca: Compensi ai componenti delle
commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle
amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e
delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e
di promozione nelle carriere statali.

Art. 271.
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di
ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di
direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia
cui si riferisce il concorso con un'anzianita' giuridica nel ruolo di
almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui
si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per
sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro
i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per
sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette
commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al
medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive
nella medesima sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni
quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il
presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le
sottocommissioni cosi' costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di
mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere
conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline
affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte
estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla
quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite
secondo modalita' definite con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle
altre istituzioni scolastiche.

Art. 272.
Conferimento delle supplenze
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si
applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente
articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del
Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al
direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali
compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal
dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di
conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia
per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento
delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con
propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma
2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse
con la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le
commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un
numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle
sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione
originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi'
costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle
istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione
artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara'
assegnata comunque una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o
accademie presso cui aspira alle supplenze.
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per
la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato
di avere validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie
compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati
nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella
prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n.
140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a
favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento
compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste
dal medesimo decreto legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di
servizio possono essere assegnati non piu' di 15 punti; ai titoli
artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu'
di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24
per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti
conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di
incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e
dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale
di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei
conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte
III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia
dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si
intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica
di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle
supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.

Note all'art. 272:
- L'art. 67 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato) disciplina la formazione delle graduatorie
degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nei
conservatori di musica e nell'accademie.
- Per il testo dell'art. 17, comma 5, del D.L. n.
140/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
246/1988 si veda la nota all'art. 401.

Art. 273.
Contratti di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita'
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere
con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di
produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti
organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori
di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie
compilate in base alle norme relative al conferimento delle
supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica
esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga
occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un
docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della
tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita'
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al
precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del
personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti
annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva
competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e'iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far
fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei
contratti di collaborazione.
9. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto,
provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i
conservatori in relazione alle esigenze accertate.

Art. 274.
Contratti di collaborazione per il personale in servizio
alla data del 13 luglio 1980

1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13
luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attivita'
presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che,
avvalendosi della facolta' di scelta del rapporto di dipendenza
organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro il 31
ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni
predette, perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei
conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a
qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di
collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto
dell'opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere
rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre
il compimento del 60› anno di eta'.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata
del contratto.
4. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione relativo al personale contemplato nel presente
articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del
trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli
interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate
nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il
compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al comma 6
dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo
stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio
1980, non si da'luogo alla riduzione dello stipendio di cui
all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e
successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31
ottobre 1993.
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di
trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti
sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore
all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.

Art. 275.
Modelli viventi

1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei
artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di
servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali incarichi e' determinata dal
Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento
economico previsto per la terza qualifica del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa e'
corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per
un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali
conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in
corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la
terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato
giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento
ed all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si
applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della
nomina e non alla retribuzione oraria del servizio.
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le
quote di aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si
applicano le norme relative al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario non di ruolo della scuola.
6. L'incarico annuale e' titolo di precedenza per il conferimento
degli incarichi negli anni successivi.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del
personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo
dieci anni di servizio anche non continuativo.
8. Il servizio prestato in qualita' di modelli viventi e'
riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le
disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione I: Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 276.
Criteri generali

1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado e'
espressione dell'autonomia didattica dei docenti e puo' esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano
metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti
e delle strutture esistenti.

Art. 277.
Sperimentazione metodologico-didattica

1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di
innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata
dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti
vigenti, coinvolga piu' insegnamenti o richieda l'utilizzazione
straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il
programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione,
interclasse o di classe per le rispettive competenze.
3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe,
esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di
sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe
comprese nell'ambito di propria competenza.
4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di
circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione
debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono
delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonche' di quelli
disponibili nell'ambito distrettuale.

Art. 278.
Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni
degli ordinamenti e delle strutture puo' essere attuata, oltre che
sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei
docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli
scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione.
2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la
identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa
motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la
individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il
preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici
nelle varie fasi della sperimentazione; le modalita' di verifica dei
risultati e della loro pubblicizzazione.
3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con
propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari
di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e
per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali
comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la
durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di
maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di
sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica
istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per
territorio.
5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti
l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi,
circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato
validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale
il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli
ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
6. Le istituzioni a cui sia stato gia' riconosciuto con apposito
decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai
sensi del precedente comma 5, tale carattere.

Art. 279.
Validita' degli studi degli alunni delle classi
e scuole sperimentali

1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni
delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui
all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la
sperimentazione.

Art. 280.
Iscrizione degli alunni

1. L'iscrizione degli alunni alle sezioni, classi o scuole
interessate ad un programma di sperimentazione di cui all'articolo
278 avviene a domanda.

Art. 281.
Documentazione, valutazione e comunicazioni

1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni
di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal
collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli
studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al
consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico
provinciale e all'istituto regionale competente.
2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione
di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della
pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione II : Aggiornamento culturale del personale ispettivo,
direttivo e docente

Art. 282.
Criteri generali

1. L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni interdisciplinari; come approfondimento della
preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla
innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali
nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con
iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle
proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee
attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione
dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali
iniziative di sperimentazione.

Art. 283.
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti
degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati
fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento
destinate al personale della medesima istituzione scolastica
destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1
provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi
dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate
ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede
mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche
oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei
provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della
pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita'
stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma
2.

Art. 284.
Specifiche iniziative di aggiornamento

1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi
dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti
che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di sostegno e di
integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza
di uno dei Paesi membri della Comunita' europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia
di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze
come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove
l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nota all'art. 284:
- L'art. 104 del testo unico e' approvato con D.P.R. n.
309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
detta norme sulla promozione e sul coordinamento a livello
nazionale delle attivita' di educazione e di informazione.

Art. 285.
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e
collaborazione con universita' ed istituti di ricerca

1. Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e
docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del
distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e
collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e
docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle
scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'
utilizzazione del predetto personale e' regolata con apposito
disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative
di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli
istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di
collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il
Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4
della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di
aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i
cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5. Le universita', ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge
19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed
alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da
terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di
istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi,
anche di diritto privato.

Note all'art. 285:
- L'art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) detta norme relative al coordinamento
dell'istruzione universitaria con gli altri gradi
dell'istruzione.
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 341/1990 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
"Art. 8. (Collaborazioni esterne). - 1. Per la
realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita'
culturali e formative di cui all'art. 6, le universita'
possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole
sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati,
con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi,
anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite
convenzioni.
2. Le universita' possono partecipare alla progettazione
ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative
promosse da terzi, con specifico riferimento alle
iniziative di formazione organizzate da regioni, province
autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria,
attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di
diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche
interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei
progetti nonche' delle forme di collaborazione e
partecipazione".

Art. 286.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola
elementare

1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di
aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e
dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della
pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di
aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione III : Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi

Art. 287.
Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalita' giuridica
di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
2. Gli istituti hanno il compito di:
a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione
pedagogico- didattica;
b) condurre studi e ricerche in campo educativo;
c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di
sperimentazione a cui collaborino piu' istituzioni scolastiche;
d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il
personale direttivo e docente della scuola;
e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e
sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e
professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative
iniziative promosse a livello locale.
3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si
avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e
istituti universitari della stessa o di altra regione.

Nota all'art. 287:
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti.

Art. 288.
Articolazione interna degli istituti regionali

1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola
materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola
secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attivita'
di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di
informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di
organizzazione delle attivita' di aggiornamento. La sezione
dell'istruzione artistica e' competente anche per i licei artistici e
gli istituti d'arte.
2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di
interesse comune.

Art. 289.
Organi degli istituti regionali

1. Ciascun istituto e' retto da un consiglio direttivo formato da
esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione
e composto da quindici membri dei quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente,
eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle
corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici
provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale
dell'istituto regionale;
b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno
eletto dalla minoranza del consiglio regionale;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
al di fuori dei propri membri;
d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da
assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze
dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il
segretario di cui al successivo articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri
membri i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 288.
6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le
relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni
con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra
deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e
delibera circa il suo ordinamento interno.
7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.
8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
9. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 290.
Centro europeo dell'educazione

1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in
Frascati, villa Falconieri, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico e autonomia amministrativa.
2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione.
3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta,
l'elaborazione e la diffusione della documentazione
pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e
ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare
riguardo a quelli della Comunita' europea e sull'attivita' in campo
educativo delle organizzazioni internazionali.
4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi
e ricerche:
a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con
riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente;
e) sull'impiego delle tecnologie educative.

Nota all'art. 290:
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti.

Art. 291.
Organi del Centro europeo dell'educazione

1. Il Centro europeo dell'educazione e' retto da un consiglio
direttivo formato da esperti, che e' nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei
quali:
a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente,
eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle
corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da
assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze
dell'educazione.
2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione.
3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il
segretario di cui all'articolo 294.
4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le
relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni
con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro
provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera
circa il suo ordinamento interno.
6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.
7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
8. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione .

Art. 292.
Istituzione e organi
della biblioteca di documentazione pedagogica

1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
con sede in Firenze, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed
autonomia amministrativa.
2. La biblioteca svolge le seguenti attivita':
a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale
bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in
collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo
dell'educazione;
b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale
a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del
personale della scuola.
3. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo formato da
esperti, che e' nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e composto da undici membri, dei quali:
a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal
presidente del Centro europeo dell'educazione;
b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
al di fuori dei propri membri;
c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due
nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali;
d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal
Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal
Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione.
5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di
cui all'articolo 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del
segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle
eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo, il programma di attivita' e le relative spese;
autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e
con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione
occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il
suo ordinamento interno.
8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.
9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Nota all'art. 292:
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed
istituzione dei relativi istituti.

Art. 293.
Conferenza dei presidenti

1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si
riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica
istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e
di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo
scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli
istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno
da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza e' presieduta dal Ministro della pubblica
istruzione o da un suo delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati
delle attivita' di comune interesse svolte dagli istituti.

Art. 294.
Personale degli istituti
1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli
istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il
direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo
tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i
docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica.
2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione,
alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della
pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato
appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche
universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero
adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base
dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
3. L'assegnazione e' disposta sulla base di concorsi per titoli
indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalita' da stabilirsi
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i
consigli direttivi delle istituzioni interessate.
4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2
ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro
quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa
dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando puo'
essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre
anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo.
5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette
istituzioni e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto
nella scuola.
6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai
diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro.
7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e
scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo
dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono
affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee
all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.
8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito
disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 295.
Finanziamenti

1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la
Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento
della loro attivita':
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica
istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole
persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche
statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.
2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla
lettera a) e' determinato annualmente.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione IV: Disposizioni per le regioni a statuto speciale

Art. 296.
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze
in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, la
Provincia di Bolzano istituisce uno o piu' istituti di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al
particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa.
Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui
al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'
intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo
unificato.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento,
nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per
l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al
presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa
con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.

Note all'art. 296:
- Il D.P.R. n. 670/1972 reca: Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali per il Trentino-Alto
Adige.
- Il D.P.R. n. 89/1983 reca: Approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti
norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano.
- Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 405/1988 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento) e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Nell'esercizio delle proprie competenze
nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la
provincia istituisce un istituto di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi.
2. Per l'utilizzazione di personale della scuola
nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi
dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, per un numero di unita' di comando da stabilire
d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".

Art. 297.
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con
legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3,
lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo'
essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un
istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al
presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse
all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26
febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto e' nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di
cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di
fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti
alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1,
sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio
scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289,
comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica
istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale.
7. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri
scelti dal consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra
le categorie di cui all'articolo 294, comma 1.
9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per
l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma
dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale
personale e' comunque subordinata all'accertamento della piena
conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle
scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di
assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta
il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e
comma 2, nonche' gli oneri per il personale comandato, sono a carico
del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed
innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e
professionale del personale direttivo e docente della scuola sono
esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a
seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di
interesse regionale.

Note all'art. 297:
L'art. 33 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Valle d'Aosta) prevede
l'istituzione, con legge regionale, di un istituto
regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi per la Valle d'Aosta.
- Il testo degli articoli 3, lettera g), 39 e 40 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto
speciale per la Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 3. - La regione ha la potesta' di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo
precedente per adattarle alle condizioni regionali, nelle
seguenti materie;
(Omissis).
g) istruzione materna, elementare e media".
"Art. 39. - Nelle scuole di ogni ordine e grado,
dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua
francese e' dedicato un numero di ore settimanali pari a
quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito
in lingua francese".
"Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e'
disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello
Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita'
locali.
Tali adattamenti, nonche' la materie che possono essere
insegnate in lingua francese, sono approvati e resi
esecutivi, sentite le commissioni miste composte di
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di
rappresentanti del consiglio della Valle d'Aosta e
rappresentanti degli insegnanti".

Art. 298.
Disposizioni speciali per la Sicilia

1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia
svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo I
SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Sezione V : Norme finali

Art. 299.
Sede degli istituti

1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando
non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli
uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano
presso gli uffici scolastici provinciali.

Art. 300.
Norme transitorie sul personale

1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale
denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e' assunto, con
decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualita' di
diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio
decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto
conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione
centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si
applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi
di anzianita' richiesti dalla legge stessa sono ridotti a meta' a
decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i
soppressi centri didattici e' valido, a tutti gli effetti, come
servizio di istituto nella scuola.

Note all'art. 300:
- La legge n. 477/1973 reca (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).
- Il R.D. n. 100/1937 reca (Disposizioni circa il
trattamento del personale non di ruolo in servizio presso
l'amministrazione dello Stato).
- La legge n. 32/1966 reca (Soppressione dei ruoli
aggiunti delle amministrazioni dello Stato).

Art. 301.
Statuti e norme finali

1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica
deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione
amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto e' approvato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il
Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede
con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega
recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 301:
- Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda la nota
all'art. 3.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo II
ORDINAMENTO DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

Art. 302.
Organizzazione dell'insegnamento
1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte
le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2. Esso e' impartito nella scuola media per classi e nella scuola
secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di
almeno 15 alunni.

Art. 303.
Esoneri dalle esercitazioni pratiche

1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti,
parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo
stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da
effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale.
2. L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti agli esami
da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione
rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria locale.

Art. 304.
Voto di educazione fisica

1. Il voto di educazione fisica non e' compreso nel calcolo della
media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione
alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli
istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel
calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami,
dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere
esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma
possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di
esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i
candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni
pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di
abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 305.
Sussidi

1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi
per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a
palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e'
subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi
o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e'
controllata dal provveditore agli studi.

Art. 306.
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

1. Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a
disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per
una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai
campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi
comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che
siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto
facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire
loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e'
a carico del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 e'
valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di
cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente
articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
temporanee.

Art. 307.
Servizi periferici - coordinatore
1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che
possono avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 456, della
collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione
fisica, il quale ultimo puo' essere dispensato in tutto o in parte
dall'insegnamento.

Art. 308.
Ruoli organici e cattedre

1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli
provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando
essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18,
solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario
presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo
distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la
cattedra e' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario
piu' elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica
sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo,
altre sei ore.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo III
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI
DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
Sezione I: Insegnamento della religione cattolica

Art. 309.
Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato dall'accordo
tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo
addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle
intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera
b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto
conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano
secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli
stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e
di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla
famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e
il profitto che ne ritrae.

Nota all'art. 309:
- Il punto 5 del protocollo addizionale annesso
all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e' trascritto
nella nota all'art. 152.

Art. 310.
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica.
1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel
rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita'
educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni
ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento
della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media e'
esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione, dai
genitori o da chi esercita la potesta' nell'adempimento della
responsabilita' educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a
richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla
cattolica

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo III
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI
DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse
dalla cattolica.

Art. 311.
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di
insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi
o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che
l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle
classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di
altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni
effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si
osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in
quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese
tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984,
n. 449.
5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7›
giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12
della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989,
n. 101.

Note all'art. 311:
- La legge n. 1159/1929 reca: Disposizioni
sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul
matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi.
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 449/1984
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
chiese rappresentate dalla Tavola valdese) e' il seguente:
"Art. 9. - La Repubblica italiana prende atto che la
Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la
formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu, sono
di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non
richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da
altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da
essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di
dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne,
elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli
alunni di dette scuole, al fine di garantire la liberta' di
coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle
pratiche e dell'insegnamento religioso per loro
dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per
dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi
in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione
dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che
abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti".
"Art. 10. - La Repubblica italiana, allo scopo di
garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione
culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le
componenti della societa', assicura alle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere
alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le
modalita' sono concordate con gli organi previsti
dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a
carico degli organi ecclesiastici competenti".
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n.
516/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7› giorno) e' il seguente:
"Art. 11. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la
liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle
scuole pubbliche non universitarie il diritto di non
avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni o
da coloro cui compete la potesta' su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale
diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che
l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che
abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che
non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In
ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto".
"Art. 12. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il
carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati
designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il
diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi
scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e
delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono
nell'ambito delle attivita' culturali previste
dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico
dell'Unione".
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 517/1988
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
Assemblee di Dio in Italia) e' il seguente:
"Art. 8. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la
liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle
scuole pubbliche non universitarie il diritto di non
avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o
da coloro cui compete la potesta' su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale
diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che
l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che
abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che
non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso
nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In
ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni
pratiche religiose o atti di culto".
"Art. 9. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il
carattere pluralistico della scuola, assicura agli
incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal
Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o
dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto
religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si
inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste
dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli
organi delle ADI competenti".
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n.
101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia) e' il
seguente:
"Art. 11. - 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della
liberta' di coscienza e di religione e della pari dignita'
dei cittadini senza distinzione di religione, come pure e'
esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione
religiosa degli alunni ebrei.
2. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di
coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di
insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi ai
sensi delle leggi dello Stato.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale
diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che
l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e
modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti e che non siano previste forme di
insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei
programmi di altre discipline. In ogni caso non possono
essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di
culto.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati
dall'Unione o dalle Comunita' il diritto di rispondere ad
eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro
famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio
dell'ebraismo. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito
delle attivita' culturali previste dall'ordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico
dell'Unione o delle Comunita'".
"Art. 12. - 1. Alle Comunita', alle associazioni e agli
enti ebraici, in conformita' al principio della liberta'
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di
educazione.
2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata
piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e
degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne
l'esame di Stato.
3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta
garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai
sensi dell'art. 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione I: Alunni handicappati
Paragrafo I: Diritto all'educazione, all'istruzione e alla
integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312.
Principi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n.
104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono
richiamate nel presente paragrafo.

Art. 313.
Soggetti aventi diritto

1. E'persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini
dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, e'
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o
un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Art. 314.
Diritto all'educazione ed all'istruzione

1. E'garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo'
essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre
difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del docente
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le
capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unita' sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 4 e
5 sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita'
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.

Nota all'art. 314:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 833/1978
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 5. (Indirizzo e coordinamento delle attivita'
amministrative regionali. - La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni
in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere
unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari,
spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale".

Art. 315.
Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si
realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e
seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresi' previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma
restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli
altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42
comma 6, lettera h) della stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono
garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita' per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita'
di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe
e dei collegi dei docenti.

Note all'art. 315:
- L'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle
autonomie locali) detta norme in materia di conclusione di
accordi di programma per la realizzazione di opere che
richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni,
province, amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici.
- D.P.R. n. 616/1977 reca: Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
- La legge n. 104/1992 reca: Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.

Art. 316.
Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione
e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede
altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilita' nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di
scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta';
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta
del consiglio di classe, puo' essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19
novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione e' consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta
salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita'
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e
di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo
479, comma 10.

Note all'art. 316:
- Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il
triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale
del comparto scuola) e' il seguente:
"Art. 26 Aggiornamento e formazione in servizio del
personale ispettivo, direttivo docente ed educativo,
amministrativo tecnico ed ausiliario). - 1. Nei limiti e
con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e
sempre che sia possibile la sostituzione con personale in
servizio considerato anche il contingente delle dotazioni
organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero
assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
programmati dal collegio dei docenti ed autorizati dal capo
di istituto periodi di esonero totale o parziale
dall'insegnamento, allo scopo di consentire la
partecipazione individuale ad iniziative anche
straordinarie di aggiornamento disciplinare e
metodologico-didattico realizzate presso universita' ed
istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal
Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso
autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o
associazioni professionali del personale della scuola,
giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento
sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per
l'utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma
pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal
Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi,
criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e
la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio
e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I
docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano
al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze
formative, una relazione scritta o altri materiali
strutturali, appositamente elaborati, che illustrino
contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per
attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione
nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la
certificazione rilasciata a conclusione delle attivita'
formative sono inserite, a richiesta del docente, nel
fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio sei
docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla
formazione in servizio dei docenti un impegno fino a
quaranta ore.
3. Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal
collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi
e le modalita' organizzative per la realizzazione e la
verifica delle iniziative stesse, nonche' per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di
servizio.
4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di
negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro
della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accorto recepito dal presente
decreto il piano nazionale di aggiornamento per il
personale appartanente alle tre aree del comparto scuola;
in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e
criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad
iniziative di aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario".
- Per l'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda la nota
all'art. 285.
- L'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari) riguarda l'ordinamento
dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione.

Art. 317.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un
gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di
istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonche' per qualsiasi altra
attivita' inerente all'integrazione degli alunni in difficolta' di
apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel
comma 3.

Note all'art. 317:
- La legge n. 104/1992 reca: Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
- Il testo degli articoli 39 e 40/1992 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' il seguente:
"Art. 39. (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita'
di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di
cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle
proprie disponibilita' di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di
competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e
delle prestazioni individuali di cui alla presente legge
con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attivita' di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le universita' e
gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita'
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di
cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti
di cui all'art. 38, le attivita' di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici
e tecnici;
e) a definire le modalita' di intervento nel campo
delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai
servizi;
f) a disciplinare le modalita' del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di
cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza
all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui
all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle
spese e dei contributi per assitenza erogati sul territorio
anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i
quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci,
secondo modalita' fissate dalle regioni medesime".
"Art. 40 (Compiti dei comuni). - 1. I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane
e le unita' sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi
sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro
della normativa regionale, mediante gli accordi di
programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dando priorita' agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata
legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalita' del
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i
servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero
operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da
realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste
dallo statuto stesso".

Art. 318.
Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti
e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,
quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte, anche
in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con
l'uso degli ausili loro necessari.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione I: Alunni handicappati
Paragrafo II: Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319.
Posti di sostegno
1. Per lo svolgimento delle attivita' di sostegno a favore degli
alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e
media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali
comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di
un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola
secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 315, comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente
ogni quattro alunni portatori di handicaps possono essere autorizzate
in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi
per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente
individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap
frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole
isole.
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i
docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione
rilasciato ai sensi dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei
prescritti titoli e' consentita, a norma dell'articolo 315,
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni
contenute nell'articolo 455, comma 12.

Art. 320.
Interventi a favore di alunni portatori di handicap
nella scuola elementare

1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni
portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di
integrazione specialistica e di sostegno, nonche' interventi
socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato
e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilita' di
bilancio.

Art. 321.
Programmazione educativa nella scuola media

1. Nell'ambito delle attivita' rientranti nella programmazione
educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione
e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da
realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono
essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il
servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno
secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali
preposti, nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione I: Alunni handicappati
Paragrafo III: Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed
altre scuole con particolari finalita'

Art. 322.
Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole
speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli
istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26
ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere
istituite - con le modalita' di cui all'articolo 55 - presso altri
istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il
personale docente e' iscritto in ruoli speciali provinciali. Il
personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i
locali occorrenti e a provvedere, oltreche' ad ogni arredamento
scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al
funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con
apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore
agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla
approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono
superare il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi
preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche gia'
acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi
tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle
scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono
essere istituite, con le modalita' di cui all'articolo 56, scuole
medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non
vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti
speciali in atto presso le scuole gia' esistenti.

Art. 323.
Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle
classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole
speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti,
oltre a quelle statizzate gia' gestite dall'Ente nazionale protezione
e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le
modalita' di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la
necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo
le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in
attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio
scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali, in accordo, con gli enti
locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base
dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello
provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a
favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di
integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso
l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di
cui al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina
dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i
convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al
comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del
Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6
fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente
nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un
rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
8. Gli immobili di proprieta' dell'E.N.S. adibiti a sedi
scolastiche e convittuali, nonche' gli arredi e le attrezzature
didattiche e scientifiche assegnati in proprieta' ai comuni
conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di
loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad
istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Art. 324.
Scuole con particolari finalita'

1. Sono scuole con particolari finalita', ai sensi delle
disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti
presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali
per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni
statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione
per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori
di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole e
gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di
interventi specializzati a carattere continuativo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione I: Alunni handicappati
Paragrafo IV: Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli
alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.

Art. 325.
Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non
vedenti e sordomuti.

1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non
vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalita' ed
alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni
portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito
titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso
teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei
requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si
riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli
conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n.
970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data,
purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Note all'art. 325:
- Per l'art. 9 della legge n.341/1990 si veda la nota
all'art. 316.
- IL D.P.R. n. 970/1975 reca: Norme in materia di scuole
aventi particolari finalita'.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo IV
ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
Sezione II: Alunni in particolari situazioni di disagio

Art. 326.
Interventi a favore di alunni a rischio
e di prevenzione delle tossicodipendenze
1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19
luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture
scolastiche e con le modalita' ivi previste, interventi finalizzati
ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104,
105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, concernenti interventi in materia
di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti
dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle patologie correlate, si applicano, nel
settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le
attivita' di educazione alla salute e di informazione sui danni
derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
3. Le attivita' di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento
ordinario dell'attivita' educativa e didattica, attraverso
l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle
discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attivita' da realizzarsi nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da
venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione
sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano
di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma
2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso
gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da
altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla
prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia
di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti
nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute
e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra
rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono
composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza,
degli enti locali territoriali e delle unita' sanitarie locali,
nonche' esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi
collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi
riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono
avvalersi anche dell' assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico
provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza
corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado
sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso
nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A
tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed
enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo
116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e
con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I
corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento
nell'attivita' lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di
cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di
esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a
condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i
corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico
-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 e'
valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e
interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei
comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anomimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi
diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione,
approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative
all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare
nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste
dall'articolo 10 comma 2, lettera e), del presente testo unico, e
sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti
didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e'
volontaria.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone
all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati
alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa
predisposizione di studi di fattibilita', indicanti i tempi, le
modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire.

Note all'art. 326:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 216/1991 (Primi
interventi in favore dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attivita' criminose) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di fronteggiare il rischio di
coinvolgimento dei minori in attivita' criminose, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale
determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a
tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale
e la socializzazione della persona di eta' minore, al fine
di eliminare le condizioni di disagio mediante:
a) l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori
per i quali si sia reso necessario l'allontanamento
temporaneo dall'ambito familiare;
b) l'attuazione di interventi a sostegno delle
famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito
della eliminazione della situazioni di rischio in
particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
c) l'attivita' di centri di incontro e di iniziativa
di presenza sociale nei quartieri a rischio;
d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo
accordo con le competenti autorita' scolastiche e in base
ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione,
nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non
dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia
puo' essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai
sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su
segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle
istituzioni scolastiche e dell'autorita' di pubblica
sicurezza".
- Il testo degli articoli 104, 105, 106 del testo unico
approvato con D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina delgi stupefacenti e delle
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza) e' il seguente:
"Art. 104 (Promozione e coordinamento, a livello
nazionale, delle attivita' di educazione ed informazione).
- 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e
coordina le attivita' di educazione alla salute e di
informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal
tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello
svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
attraverso l'approfondimentoli specifiche tematiche
nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva
programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
e relative metodologie di applicazione, per la promozione
di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle
proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto
da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo
della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di
comunicazione sociale, e rappresentanti delle
amministrazioni statali che si occupano di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e
sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che
attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con
particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali,
ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche
all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o
attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare
riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati
argomenti di loro interesse, possono essere invitati
rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e
formazione del personale della scuola sara' data priorita'
alle iniziative in materia di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze".
"Art. 105 (Promozione e coordinamento, a livello
provinciale, delle iniziative di educazione e di
prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi
sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli
studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro
autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti di provveditore si
avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione
alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o
interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla
salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di
associazioni familiari. Detti comitati sono composti da
sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica
sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita'
sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni
giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi
collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad
essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le
istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnamenti
delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione
sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di
sostanze supefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno
criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i
fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti
locali, universita', istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dall'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per
lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti,
le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti
numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle
vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche
all'inserimento o al reinserimento nell'attivita'
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di
cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di
cento unita', ai fini del recupero scolastico e
dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art.
116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna
annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione
alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla
base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di
cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4
miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il
Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto
disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi".
"Art. 106 (Centri di informazione e consulenza nelle
scuole - Iniziative di studenti animatori). - 1. I
provveditori agli studi, di intesa con i consigli di
istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri
di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita'
informativa e di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono
esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito,
per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che
si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
curricolari, e' volontaria".
- L'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. n.
309/1990, riguarda gli albi regionali e provinciali degli
enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo V
NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 327.
Interventi

1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi
degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio
concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a
facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante
servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'
assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci
e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di
assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati pisco-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite
ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge
regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione
tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito
alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali
concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.

Nota all'art. 327:
- Il testo degli articoli 42, 43 e 45 del D.P.R. n.
616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
"Art. 42 (Assistenza scolastica). - Le funzioni
amministrative relative alla materia 'assistenza
scolastica' concernono tutte le strutture, i servizi e le
attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche o private, anche se adulti,
l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli
studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, la
prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli
interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai
minorati psico-fisici: l'erogazione gratuita dei libri di
testo gli alunni delle scuole elementari".
"Art. 43 (Competenze dello Stato). - Restano ferme le
competenze degli organi scolastici in merito alla scelta
dei libri di testo e le competenze degli organi statali
concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei
medesimi".
"Art. 45 Attribuzioni ai comuni). - Le funzioni
amministrative indicate nell'art. 42, sono attribuite ai
comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla
legge regionale.
I patronati scolastici sono sopressi e le funzioni di
assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti
ai comuni. Entro il 30 giugno 1978, le regioni con proprie
leggi stabiliscono le modalita' e i criteri per passaggio
dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le
funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono
attribuiti ai comuni. Nel temine di cui al comma
precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione
dei relativi beni ed al trasferimento del personale
ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione
tra i comuni interessati".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo VI
DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 328.
Sanzioni disciplinari

1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e
delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono
stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni
prevista dall'articolo 19, lettera d), del vigente regolamento
approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella
competenza del consiglio di classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e),
f), g), h), i), del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano
nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di
classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta
esecutiva e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale
avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside
ai sensi dell'articolo 19, lettera c), del regolamento richiamato nel
comma 2 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli
studi, che decide in via definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e
seguenti dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i
capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi.
Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i)
dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere data notizia
all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero
quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione
del ricorso, essi siano divenuti definitivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole
elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo
il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai
convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti
infrazioni da essi compiute in qualita' di convittori o
semiconvittori, sono stabilite con regolamento.

Nota all'art. 328:
- Per il testo dell'art. 19 del R.D. 4 maggio 1925 n.
653/1925 si veda la nota dell'art. 5.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII
NORME COMUNI
Capo VII
NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGRAMMI

Art. 329.
Insegnamenti di discipline applicate alla pesca

1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi
di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina
applicata alla pesca. Cura altresi' che nei programmi di insegnamento
degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati,
siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia
della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della
pesca.

Art. 330.
Educazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della
circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e
della navigazione, avvalendosi della collaborazione dell'Automobil
club d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di
ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione
artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della
relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei
veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia
municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle
istituzioni di cui al comma 1; l'ordinanza puo' prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni interessate.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo I
SCUOLA MATERNA

Art. 331.
Caratteri e finalita' della scuola materna non statale

1. La scuola materna non statale accoglie i bambini nell'eta'
prescolastica da tre a sei anni. Essa si propone fini di educazione,
di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando
l'opera della famiglia.

Art. 332.
Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole materne non statali e' esercitata dal
provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico
competente per territorio.

Art. 333.
Apertura delle scuole materne non statali

1. L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali
e' rilasciata dal direttore didattico competente per territorio. Le
condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione
sono stabilite con regolamento governativo.

Art. 334.
Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio
legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole
magistrali o del titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato
dagli istituti magistrali.

Art. 335.
Approvazione delle nomine

1. Le nomine del personale docente sono soggette all'approvazione
del provveditore agli studi.

Art. 336.
Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea

1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'
apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell'
Unione Europea.

Art. 337.
Chiusura delle scuole materne non statali

1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne
non statali e le modalita' della chiusura stessa sono stabilite con
regolamento governativo.

Art. 338.
Ricorsi

1. Con regolamento governativo sono stabilite le modalita' per l'
impugnazione, in sede amministrativa, del diniego dell'
autorizzazione all'apertura e del provvedimento di chiusura di scuole
materne non statali.

Art. 339.
Sussidi alle scuole materne non statali
1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente
alunni di disagiate condizioni economiche e che somministrano ad essi
la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica
istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle
condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere
assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello
stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del
medesimo Ministero.

Art. 340.
Ripartizione dello stanziamento di bilancio

1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'
erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono
pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini
stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi
che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri
del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di
assistenza e beneficienza.
2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano
annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo
soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del
Mezzogiorno, delle isole e delle localita' dichiarate economicamente
depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218.

Art. 341.
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si
tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso
titolo da parte di altre amministrazioni o enti.

Art. 342.
Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

1. Ai fini di cui all'articolo 339 si applica il disposto
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nota all'art. 342:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il
seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo II
ISTRUZIONE ELEMENTARE

Art. 343.
Scuole elementari non statali

1. Le scuole elementari non statali si distinguono in scuole
parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate.

Art. 344.
Scuole parificate

1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni
aventi personalita' giuridica e che siano riconosciute ad ogni
effetto legale mediante apposita convenzione.

Art. 345.
Convenzioni

1. Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed
i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti
con regolamento governativo.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'
apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'
Unione Europea.

Art. 346.
Obblighi didattici delle scuole parificate

1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e
gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro
della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza,
disposizioni in materia.

Art. 347.
Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole parificate e' esercitata dal
provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico
competente per territorio.

Art. 348.
Scuole sussidiate

1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o
associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle
localita' dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il
sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.
3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14
alunni per ogni anno scolastico.
4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del
titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.
5. Le condizioni e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1 e le modalita' di svolgimento degli esami degli
alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento
governativo.

Art. 349.
Scuole private autorizzate

1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell'articolo
350 e gestite da cittadini forniti del diploma di maturita'
magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la
capacita' legale e la moralita'.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sull'
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'
apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'
Unione Europea.

Art. 350.
Autorizzazione per le scuole private

1. L'autorizzazione e' rilasciata dal direttore didattico. Le
condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione
sono stabilite con regolamento governativo.
2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di
massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore per la
scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione
impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

Art. 351.
Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole private autorizzate e' esercitata dal
Provveditore agli sudi, il quale si avvale del direttore didattico
competente per territorio.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo III
ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 352.
Scuole e corsi

1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti
di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei
artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali
che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle
corrispondenti istituzioni statali e svolgono l'insegnamento nello
stesso numero di anni e con l'identico orario.
2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti
conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione
generica di corsi di preparazione agli esami.
3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attivita'
organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica
seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al
conseguimento di un titolo di studi di istruzione secondaria ed
artistica.
4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e dei
provveditorati agli studi, sotto l'aspetto didattico e morale.
5. Il Ministero della pubblica Istruzione esercita la vigilanza su
altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti
educativi siano correlati alle finalita' delle scuole pubbliche.
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario
in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie
spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti.
Sono fatte salve altresi' le competenze attribuite alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.

Art. 353.
Soggetto gestore

1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono
essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani
che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in possesso
dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono
equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta alle
persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati
per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante
legale dell'ente.
3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'
apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed
enti degli Stati membri dell'Unione Europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza
del Ministero della pubblica istruzione, in conformita' a quanto
previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi
culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla
Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il
funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti
stranieri sono disciplinati dall'articolo 366.

Art. 354.
Chiusura dell'istituzione scolastica

1. Il dirigente generale competente puo' disporre per ragioni di
ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di
scuole o di corsi. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo.
2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei
confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorita'
ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma
1.

Art. 355.
Riconoscimento legale

1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352
comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il
riconoscimento legale, a condizione:
a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di
sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale
didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori,
delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e
adatti in relazione al tipo della scuola stessa;
b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte
le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole
statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli
stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della
funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di
scuole statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per
le classi che frequentano.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla
equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio
dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena
validita', a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami
sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto
beneficio.

Art. 356.
Pareggiamento

1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352,
comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere
pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti
pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre
1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni
specificate nell'articolo 355, si richiede:
a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli
delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo
norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico
concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la
votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o
speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di
abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata,
dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi
della lettera b) dell' articolo unico del regio decreto 21 marzo
1935, n. 1118;
c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento
economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.
3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355,
comma 3.

Note all'art. 356:
- Il testo dell'art. 7 dell'accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede ratificato con la legge 25 marzo
1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranese dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede)
e' il seguente:
"Art. 7. - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al
principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione,
riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto di una associazione o istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.
2. Ferma restando la personalita' giuridica degli enti
ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la
Repubblica italiana, su domanda dell'autorita'
ecclesiastica o con il suo assenso, continuera' a
riconoscere la personalita' giuridica degli enti
ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati
secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano
finalita' di religione o di culto. Analogamente si
procedera' per il riconoscimento agli effetti civili di
ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi
fine di religione o di culto, come pure le attivita'
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine
di beneficenza o di istruzione.
Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto,
svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel
rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al
regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di
atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli
edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate
nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al
regime vigente.
5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti
ecclesiastici e' soggetta ai controlli previsti dal diritto
canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero' soggetti
anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli
acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente accordo, le parti
istituiscono una commissione paritetica per la formulazione
delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la
disciplina di tutta la materia degli enti e beni
ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari
dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella
gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
In via transitoria e fino all'entrata in vigore della
nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma
terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario".
- La legge n. 222/1985 reca (Disposizioni sugli enti e i
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi).
- Il testo dell'articolo unico, lettera b), del R.D. n.
1118/1935 (Nuove norme per la nomina dei professori di
ruolo nelle Scuole medie pareggiate) e' il seguente:
"Articolo unico. - La nomina, il licenziamento e le
promozioni degli insegnanti delle scuole pareggiate
d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e
tecnica hanno luogo secondo le modalita' in vigore per le
corrispondenti scuole medie governative.
L'ente che mantiene la scuola media pareggiata puo',
inoltre, provvedere alla nomina degli insegnanti, oltre che
per concorso, anche in uno dei modi seguenti:
(Omissis).
b) chiamando a coprire la cattedra vacante un
professore che occupi una corrispondente cattedra di ruolo
in scuole medie regie o pareggiate, o una cattedra affine,
dalla quale, secondo le norme in vigore per le scuole medie
governative, sia ammesso il passaggio a una cattedra
corrispondente a quella vacante nella scuola pareggiata, e
subordinatamente al nulla osta del Ministero
dell'educazione nazionale, nei casi in cui per il passaggio
stesso sia richiesto, in base alle predette norme, uno
speciale accertamento della idoneita' didattica del
professore ad occupare la nuova cattedra".

Art. 357.
Concessione del riconoscimento legale
e del pareggiamento

1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con
decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di
apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle
condizioni prescritte.
2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti
gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in
cui e' stato concesso il beneficio.
3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti
gli effetti dall'anno scolastico in cui e' emanato il relativo
decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di
altra di tipo diverso, gia' legalmente riconosciuta o pareggiata,
purche' la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che
sostituisce e funzioni nella stessa sede.

Art. 358.
Oneri a carico del soggetto gestore
1. Il pagamento delle indennita' ed il rimborso delle spese dovute
ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole
pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361, comma
4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi
provvedono in conformita' delle norme a tal fine stabilite dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da
compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del
pareggiamento di scuole, e comunque in relazione a servizi
amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori interessati
provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che sara'
loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le spese che
saranno state effettivamente sostenute.
3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle
tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le
disposizioni vigenti.
4. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono distribuite alle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti
gestori dei medesimi istituti e scuole.
5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli
alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.

Art. 359.
Provvedimenti sanzionatori

1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato
dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del
pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola
pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le
disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata
accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite
per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale e didattico.
2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del
pareggiamento o del riconoscimento legale.
3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o dal Ministero
della pubblica istruzione accertano che nelle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni
stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il
pareggiamento.

Art. 360.
Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate

1. L'ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata e'
conferito mediante concorso per titoli fra i docenti ordinari della
stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di
servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei primi sette
anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo e' conferito,
anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della scuola
fornito di laurea. L'ufficio di preside puo' essere conferito senza
concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata
dello stesso tipo e grado.
2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei
docenti delle scuole secondarie pareggiate hanno luogo secondo le
norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzione
secondaria statali.
3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata
dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti
acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una
cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col
servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell'ente che
mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione
sara' ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformita' delle
norme vigenti.
4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del
personale direttivo e docente delle scuole pareggiate in caso di
statizzazione sono determinate con regolamento ministeriale da
adottare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalita' di cui all'
articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di
ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre
statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione,
qualunque sia la loro eta'.
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per
effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato,
sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le
norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi
e' riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera,
il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.
7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si
applicano, in materia di disciplina, le disposizioni relative al
corrispondente personale delle scuole statali.

Nota all'art. 360:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
all'art. 27.

Art. 361.
Norme sugli esami di maturita'
e su altri esami e scrutini
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e
legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturita'.
2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di
maturita' sostengono gli esami negli istituti stessi.
3. Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli altri candidati
sostengono gli esami esclusivamente presso gli istituti statali, e
nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede
viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A
tal fine, non piu' tardi del 1 marzo, essi debbono presentare all'
istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza,
con facolta' di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il
31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la
quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all'
istituto, se questo e' autonomo nel funzionamento amministrativo. Il
provveditore agli studi puo' assegnare tali candidati ad un istituto
della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato
domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato
siano assegnati allo stesso istituto statale.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli
esami di idoneita' ed agli esami integrativi sovrintende un
commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo,
nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne
ravvisi l'opportunita', puo' nominare il commissario governativo
anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento
dell'indennita' ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico
degli istituti e scuole.

Art. 362.
Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche

1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del
pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall'
autorita' ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne da'
preventiva notificazione motivata alla medesima autorita'.
2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10
dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline
ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione
o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'
idoneita', ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti
dalle autorita' ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui
sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini,
i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a
partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il
conseguimento dell'abilitazione o della idoneita', relativamente alle
discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o
alla vita religiosa possono sostenere, in qualita' di alunni esterni,
esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza, con piena validita', a
tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti
dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi' sostenere gli
esami di maturita' o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali,
nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sede degli
esami di Stato.

Nota all'art. 362:
- Il testo dell'art. 10 dell'accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge n.
121/1985, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le
accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici
e religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico,
continueranno a dipendere unicamente dall'autorita'
ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre
discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le
parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede,
sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle
scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica
e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Universita' cattolica del
Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al
gradimento, sotto il profilo religioso, della competente
autorita' ecclesiastica".

Art. 363.
Licei linguistici

1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento
legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
a) Civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di
Milano;
b) Civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" gia'
"Regina Margherita" di Genova;
c) Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
d) Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di
Venezia-Mestre;
e) Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina
d'Ampezzo.
2. Il corso di studi dei licei linguistici e' di durata
quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza
linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita
commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che
regolano gli esami di maturita' a conclusione degli studi nelle
scuole secondarie superiori.
4. La licenza linguistica e' titolo d'istruzione secondaria
superiore e da' accesso alle facolta' universitarie.

Art. 364.
Scuole magistrali

1. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e' iscritto annualmente un apposito stanziamento per
contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da
enti con personalita' giuridica. Il riconoscimento delle predette
scuole e' disciplinato con regolamento governativo.

Art. 365.
Corsi speciali di differenziazioni didattiche
nelle scuole materne e nelle scuole elementari

1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare lo
svolgimento, presso enti con personalita' giuridica che ritenga
idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei
mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole
materne e nelle scuole elementari.
2. Il Ministero puo' concorrere alle spese dei corsi con appositi
contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed entro i
limiti dei fondi stanziati in bilancio.
3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi e' richiesto
rispettivamente il titolo legale di abilitazione all' insegnamento
nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli
enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per ciascun corso
superare la somma che e' determinata con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro. Nessun altro
pagamento per nessun titolo puo' essere chiesto ai frequentanti il
corso.
4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che
ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza
e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.
5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita
all'insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari
in cui si sperimenti il corrispondente indirizzo didattico
differenziato.

Art. 366.
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati
membri dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353,
comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o
gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine
e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie,
corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti,
collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere
muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione
devono essere presentate al prefetto della provincia, che le
trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al
Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione
dell'autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle
scuole e a quegli organismi culturali di proprieta' o diretta
emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da
enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o
persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a
meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'
articolo 353.
3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi
culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della
pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l'esercizio
di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro della pubblica istruzione puo', con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la
soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle
scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a
continuare la propria attivita'. In casi, pero', d'urgenza
determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per
territorio puo' ordinare la chiusura provvisoria di scuole od
organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.
5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a
seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attivita' nel
modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al
Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo
siano ad essi eventualmente richieste.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo IV
ISTITUTI MUSICALI E SCUOLA DI MUSICA

Art. 367.
Istituti musicali pareggiati

1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o
da enti dotati di personalita' giuridica possono essere pareggiati ai
conservatori di musica statali.
2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalita' del
pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti
pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con
regolamento governativo adottato su proposta del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei
docenti di ruolo, nonche' del personale direttivo e docente
incaricato e' quello stabilito per il corrispondente personale dei
conservatori di musica.
4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di
ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente a quello
stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.

Art. 368.
Istituti musicali e scuole di musica privati

1. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su
tutti gli istituti musicali e scuole di musica privati.

Art. 369.
Istituti musicali italiani all'estero

1. Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere
riconosciuti secondo disposizioni stabilite con regolamento
governativo.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo V
SCUOLE DI DANZA

Art. 370.
Scuole di danza pareggiate

1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente
possono essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole
di danza che si conformino sostanzialmente, per l'insegnamento delle
varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento
interno, a quanto e' stabilito per l'Accademia nazionale di danza.

Art. 371.
Procedimento per il pareggiamento

1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri,
procede al previo accertamento dei requisiti prescritti per il
pareggiamento e delle condizioni degli istituti.
2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al
servizio centrale competente.

Art. 372.
Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati

1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un
commissario di nomina ministeriale.
2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza
pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti
titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

Art. 373.
Denominazione delle scuole di danza

1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia
nazionale di danza, puo' assumere o conservare la denominazione di
Accademia.

Art. 374.
S p e s e

1. Le spese di viaggio e le indennita' per i commissari e per il
funzionario amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in
base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca
presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente
che provvede al mantenimento della scuola.

Art. 375.
Impiego di personale negli spettacoli di danza

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di
ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate
dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VIII
ISTRUZIONE NON STATALE
Capo VI
ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Art. 376.
Riconoscimento

1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti
forniti di personalita' giuridica possono ottenere il pareggiamento
delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le
relative condizioni e modalita' sono stabilite con regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IX
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
E SCAMBI CULTURALI
Capo I
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Art. 377.
Riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti nelle scuole italiane all'estero

1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero
sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e
635.

Art. 378.

Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate
o aventi riconoscimento legale
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e
negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'
estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la
iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo
le modalita' previste dall'articolo 192, comma 3.
2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si
prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato
purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un
corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

Art. 379.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
1. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano
conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono
ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di
lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi
stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'
attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti
all'estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi delle lettere
a) e b) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153, ovvero
siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua
italiana tra le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei
commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla
base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati che abbiano
conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole
straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione
secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio
finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di
studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro
della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali
designato dal Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore
agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove sono
stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa
con il Ministro degli affari esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal
provveditore agli studi.
8. La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale
acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti
emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'
articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa sulla base
di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica
istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua
competenza. Il documento comprovante l'estensione della validita' e'
rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorita'
consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro
congiunti emigrati.

Art. 380.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da
cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero
per motivi di lavoro o professionali.

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'
estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti
possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio
conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle
scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio
conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio
finali d'istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorita'
consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o
che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o
di congiunto degli stessi.

Art. 381.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all' estero dai
cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per
matrimonio o naturalizzazione.

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per
matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle
disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle
dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'
estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane
elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle
scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di
istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a
cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione
idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
3. Le prove di cui all'articolo 379, comma 1, possono essere
sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli
interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma
con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione
che sia idoneo a provarlo.

Art. 382.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in
Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto
all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro
congiunti.

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'
estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti
possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di
studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti
alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio
dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione
presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica
di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del
medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola
frequentata all'estero.
2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato
che la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel comma
1 ed accertato che la scuola straniera in Italia e' riconosciuta
dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'articolo 366
rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola
straniera.
3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio e'
rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati
inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al
comma 2, nonche' da un attestato rilasciato dall'autorita' consolare
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia
risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o
dei propri congiunti.

Art. 383.
Equipollenza dei titoli di studio
conseguiti all'estero dai profughi

1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di
cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all'
articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall'articolo 1
della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di
studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti titoli
finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli
di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza coi titoli di
studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.
2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, e'
emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli
interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza.
Le modalita', le condizioni e i presupposti per l'emanazione del
suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione
degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.

Art. 384.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini
jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana

1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza
italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per
motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso
straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1991 n. 423 e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 383.
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi
riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex
Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola
dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe
a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un
numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati
all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di
provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o
consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la
ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.
3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione
secondaria superiore si applica l'articolo 378.

Art. 385.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale
tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti
nella provincia di Bolzano.

1. A norma dell'articolo 29 del testo unificato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le
disposizioni contenute nell'articolo 379 si applicano anche ai
cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di
Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale tedesca
un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti
italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in
provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
2. La provincia, ai sensi dell'articolo 9 del citato testo
unificato, puo' adeguare le prove integrative e i programmi d'esame
previsti dall'articolo 379, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con
insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi
dell'articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate
dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.
3. Su richiesta della provincia, il ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la
specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolare
finalita' di cui all'articolo 324, ivi comprese le scuole per non
vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

Art. 386.

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da
cittadini italiani residenti a Campione d'Italia
1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382,
relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle
scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione
secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di
studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di
studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi
ai cittadini residenti a Campione d'Italia.

Art. 387.
Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle
qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei
paesi di origine.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita' con la
normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e
professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite dai
cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti
altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da
svolgersi presso istituti scolastici italiani.

Art. 388.
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio
conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino

1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre
1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati
sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi
previste.

Nota all'art. 388:
- La legge n. 760/1984 reca (Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento
reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28
aprile 1983).

Art. 389.
Formazione scolastica
dei figli dei lavoratori migranti comunitari

1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori
migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
115.

Art. 390.
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari
rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea.

1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio
rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il
riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni
statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960 n.
102 e le loro successive modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunita'
si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962
reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n. 577 e loro
successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il
Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalita' ivi
previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale
che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali
di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le
accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello
comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Note all'art. 390:
- La legge n. 102/1960 reca: Ratifica ed esecuzione
dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo
il 12 aprile 1957.
- La legge n. 577/1965 reca: Ratifica ed esecuzione del
Protocollo concernente la creazione di Scuole europee,
firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.
- La legge n. 115/1992 reca: Attuazione della direttiva
n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di
tre anni.
- Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 3, del
D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il
seguente:
"Art. 37. (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Comunita' europea). - (Omissis). 3. Nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del presidente del Consiglio dei
Minsitri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con
eguale procedure si stabilisce la equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione
al concorso e della nomina".

Art. 391.
Riconoscimento del diploma
di baccellierato internazionale
1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto
dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e'
riconosciuto altresi' nella Repubblica italiana quale diploma di
istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le
condizioni previste dal presente articolo.
2. Ai fini dell'iscrizione alle universita' e agli istituti di
istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale e'
equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di
istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Qualora tra
gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di
lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata al superamento di
una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' sono
stabilite caso per caso dalle competenti autorita' accademiche.
3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il
riconoscimento previsto dai commi 1 e 2, deve essere conseguito
presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni
scolastiche italiane e straniere, la cui idoneita' e' accertata con
la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.
4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri
precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare
ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e
quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano
ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del bacellierato
internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la
documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate
ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente
impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato
internazionale.
5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede
del collegio o dell'istituzione, precisa le affinita' dei diplomi
rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
6. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministero della
pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione delle
affinita', il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
7. L'iscrizione nell'elenco puo' essere sospesa o revocata, con
decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia
stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di
idoneita', o quando risultino violazioni delle disposizioni delle
leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale o didattico.
8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' iscritto
nell'elenco di cui al comma 4 senza l'osservanza della procedura
relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo.
Al predetto collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in
materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.
9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 352 e seguenti e nell'articolo
366.

Nota all'art. 391:
- Il D.P.R. n. 102/1978 istituisce l'Universita' degli
studi di Udine. I suoi articoli 46 e 47, nell'autorizzare
la realizzazione in Duino-Aurisina di un collegio facente
parte dell'organizzazione mondiale dei collegi del Mondo
Unito, riconoscono, a tutti gli effetti giuridici, gli
studi in esso compiuti e i titoli rilasciati.

Art. 392.
Istituzioni scolastiche idonee al rilascio
del diploma di baccellierato internazionale
1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'
articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali,
le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente
esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi
di esame statale di maturita'.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di
maturita' puo' valere ai fini del conseguimento del baccellierato
internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni
riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278.
3. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo 391 nei confronti
delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in
Italia.

Art. 393.
Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati
dall'International School of Trieste

1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio
rilasciati dall'International School of Trieste. Il riconoscimento
dei titoli di studio e' subordinato all'accertamento della conoscenza
della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame.

Parte II
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IX
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
E SCAMBI CULTURALI
Capo II
SCAMBI CULTURALI

Art. 394.
Scambi culturali

1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di
docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in
collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri
Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i
Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai
competenti organi della Comunita' Europea o delle altre
organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo I
FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA

Art. 395.
Funzione docente

1. La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale
dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
tale processo e alla formazione umana e critica della loro
personalita'.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere
il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita'
connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti
alla natura dell'attivita' didattica e della partecipazione al
governo della comunita' scolastica.
In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale,
anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno
parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative
della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso
di cui siano stati nominati componenti.

Art. 396.
Funzione direttiva

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di
coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine
presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita
le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che
non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni
di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la
valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione,
interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di
circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad
esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita'
didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del
circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o
nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue
articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno
competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del
distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano
medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attivita' di esecuzione delle normative giuridiche e
amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione
degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e
del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei
congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di
emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della
scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei
docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le
condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e
vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli
adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalita'
proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione
direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o
dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del
presente testo unico.

Art. 397.
Funzione ispettiva
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del
Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali
sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e
di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici che operano in campo
nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare
le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito
ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento,
all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di
apprendimento, nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui
curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli
scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni
scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro della
pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal
provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e
collaborazione nelle attivita' di aggiornamento del personale
direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto,
del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio, di
ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori
generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e
i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige
una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei
servizi.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione I: Norme generali

Art. 398.

Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresi',
provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le
disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente
amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici
scolastici provinciali.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione II: Reclutamento del personale docente ed educativo

Art. 399.
Accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e
mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e'
assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle
procedure concorsuali.
2. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del
verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva
disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove
nomine, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo
attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita
e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a
quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si
provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione
della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il
Ministero della pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per
quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti,
le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed
esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali
indicate dal Ministero della pubblica istruzione all'atto della
fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere
gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici,
il Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione
territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il
sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento
dei concorsi cosi' accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento
delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di
ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministero
della pubblica istruzione puo' indire concorsi su base regionale,
indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che
e' chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
4. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero
della pubblica istruzione. I Provveditori agli studi curano
l'espletamento dei concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
5. I bandi relativi al personale educativo, al personale docente
della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai
posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali, da
conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

Art. 400.
Concorsi per titoli ed esami

1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o
pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei
titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e
professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e,
per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia
prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia'
posseduto.
2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica
soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e
degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu'
insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento
nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i
candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale,
di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e
della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di
apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova
e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno
ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni
giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti
dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue
straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il
punteggio minimo necessario per il superamento della prova
facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di
cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica
rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in
una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui
al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione
articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e'
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche
educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi
d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti
attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i
criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal
Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui
quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la
prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo
congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro,
l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi,
sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio
universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano
superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova
orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia
prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia'
abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio
conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli
altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei
soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare
punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti
concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso
o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma
dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o
pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno
validita' per i tre anni indicati nei bandi.
18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore e' disposta
per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la
partecipazione al concorso.
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una
posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti
eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli
studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono
invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.

Note all'art. 400:
- Il D.P.R. n. 116/1989 ha sostituito l'art. 7 delle
norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti
dei concorrenti e della commissione al termine delle prove
scritte.
- La legge n. 341/1990 reca la riforma degli ordinamenti
didattici universitari. L'art. 3 di detta legge istituisce
uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi
e preordinato alla formazione degli insegnanti della scuola
materna e, rispettivamente, della scuola elementare; la
funzione abilitante e' affidata ai concorsi. Il successivo
art. 4 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione,
articolate in indirizzi, per la formazione degli insegnanti
delle scuole secondarie; l'esame finale abilita
all'insegnamento.

Art. 401.
Concorsi per titoli
1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per
titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi,
in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti
sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli,
nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso. Il servizio
deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche
non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili,
da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola
elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria. Il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero e' utile se effettuato
con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.
2. La partecipazione ai concorsi per titoli e' consentita per due
province, e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in
possesso dei requisiti di ammissione.
3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate
sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore e' disposta per
il contingente del ruolo provinciale a cui si riferisce la
partecipazione al concorso.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere
permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi
concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio
complessivo riportato; i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma
non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi
titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa, nonche'
culturale, professionale, scientifica e tecnica, purche' abbiano
presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi
titoli, nel termine di cui al bando di concorso.
5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo
a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia
partecipato al concorso meno recente.
6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
abilitativi non puo' superare quello spettante per tre anni di
servizio di insegnamento.
7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami e in quelli per soli titoli.
8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente
al concorso non e' valutato.
9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento
nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di
specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere,
conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue
straniere oggetto di insegnamento.
10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino
al loro esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino
compresi.
11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili
soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n.
246, e dall'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e
delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali graduatorie,
ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami.
12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di
posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli
titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento,
da indire ai sensi del presente articolo, sono banditi prima della
scadenza triennale di cui al comma 4 e, comunque, entro novanta
giorni dalla predetta istituzione o modifica.
13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attivita'
che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di
insegnamento di cui al comma 12 e' valido sia ai fini dell'ammissione
sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi
concorsi per soli titoli.
14. La nomina in ruolo e' disposta dal provveditore agli studi per
le cattedre ed i posti determinati ai sensi dell'articolo 399, comma
2.
15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente immesso in
ruolo mediante concorso per titoli.
16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in
base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge
25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero ed il
compimento del periodo di prova, purche' essi siano in servizio
presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della
nomina. Il presente comma si applica ai vincitori sia dei concorsi
per titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli.
18. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative.

Note all'art. 401:
- L'art. 17 del D.L. n. 140/1988 convertito dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, ha previsto apposite graduatorie
provinciali per la graduale immissione in ruolo del
personale docente e del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario non di ruolo in possesso di determinati
requisiti di servizio.
- L'art. 8- bis del D.L. n. 323/1988 convertito con
modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, ha
trasformato le predette graduatorie da provinciali in
nazionali.
- L'art. 43 della legge n. 270/1982, prevede apposite
graduatorie per l'immissione in ruolo di docenti di
educazione fisica senza titolo, con determinati requisiti
di servizio, i quali, riassunti in posizione non di ruolo,
abbiano conseguito il titolo di studio in appositi corsi
speciali organzzati dagli I.S.E.F. Il successivo art. 44
prevede apposite graduatorie di docenti di educazione
musicale, con determinati requisiti di servizio, i quali,
riassunti in posizione non di ruolo, abbiano conseguito
l'abilitazione in una sessione riservata di esami, ovvero,
se sprovvisti di diploma, lo abbiano conseguito in appositi
corsi speciali organizzati dai conservatori di musica e
abbiano poi aquisito la prescritta abilitazione.
- L'art. 18 della legge n. 604/1982, recante revisione
della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo
dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali
italiane funzionanti all'estero, cosi' recita:
"Art. 18. - Il personale comunque nominato in ruolo per
effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio
all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la
medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto
personale e' colocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano
le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero
del personale di ruolo, salvo le deroghe, di cui ai
successivi commi del presente articolo. Per il personale in
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali
all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in
conformita' con quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione
di corsi di aggiornamento.
Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di
orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma
del presente articolo e' disposta, per corrispondenti
funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o,
qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in
un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingue
ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante
restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si
provvede nei confronti del personale messo a disposizione
di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione
del rapporto con tali istituzioni.
Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in
ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio
metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel
limiti massimo del 10 per cento annuo del numero delle
unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei
gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti
dell'immissione stessa.
Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate
apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie
categorie di aspiranti al rientro nel territorio
metropolitano, i quali sono inseriti in esso secondo
l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni
scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette
graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento
del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le
necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti
gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.
Il rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio
al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo,
salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di
disporre la proroga della permanenza all'estero per non
oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di
sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in
Italia.
Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di
apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie
categorie di personale interessato, nelle quali sono
inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di
servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,
compreso le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153.
Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno
maggiore anzianita' di servizio all'estero.
Al personale che, al compimento dei sette anni di
servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni
richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del
trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati
civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua
richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto
limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre
5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla
presentazione, da parte dell'interessato, di apposita
domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente
di essere collocato a riposo al termine del predetto
periodo.
Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di
rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede
di servizio nel territorio metropolitano in una provincia
prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione
della sede avverra' nell'ambito regionale.
La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal
provveditore agli studi della provincia prescelta
dall'interessato.
Le competenti autorita' diplomatiche o consolari
provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la
necessaria certificazione.
Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita'
diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione
redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal
direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e'
stato svolto il periodo di prova.
Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso
un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno
forniti da un direttore o preside appositamente incaricato
dalla competente autorita' diplomatica o consolare".

Art. 402.
Requisiti generali di ammissione
1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari
per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' richiesto il
possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli
istituti magistrali, ed abilitazione valida, per i concorsi a posti
di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i
concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per
l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il
concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti
per i quali e' sufficiente il diploma di istruzione secondaria
superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione
sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene
conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato
dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima
dell'inizio delle prove di esame.
3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di
insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati
finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi
non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e
gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a
decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di
corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda
e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai
concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta'
previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai
concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento
dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la
partecipazione ai concorsi per soli titoli.

Art. 403.
Requisito specifico di ammissione

1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole
aventi particolari finalita', in aggiunta ai titoli di studio di cui
all'articolo 402 e' richiesto il titolo di specializzazione.

Art. 404.
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
sono presiedute da un professore universitario o da un preside o
direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due
docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo,
titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in
possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla
quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici
sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento,
dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli
studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i
concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda
che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in
quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di
inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla
facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale
esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli
elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al
secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il
settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il
personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale
docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal
Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della
pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi
per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti
professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione
delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un
componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della
lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove
necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei
requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari
componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al
comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a
diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di
cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie
funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria
ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle
commissioni giudicatrici.
10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le
commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono
presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da
una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un
direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un
istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono
composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con
almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le
commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta,
con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi
e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500
concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle
quali e' preposto il presidente della commissione originaria, che a
sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le
commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o
decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo
svolgimento delle procedure concorsuali.
14. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite
secondo modalita' da definire con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione.
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di
presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di
seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo
complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione
della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i
concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella
predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti
per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non e'
dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola
in attivita' che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio
che esso puo' ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero al servizio

Numero dei candidati: fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43
sedute; 70 g. - 61 sedute;
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
Numero dei candidati: da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute;
100 g. - 88 sedute;
Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
Numero dei candidati: da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88
sedute; 150 g. - 130 sedute;
Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
Numero dei candidati: da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130
sedute; 200 g. - 175 sedute;
Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
Numero dei candidati: da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175
sedute, 240 g. - 208 sedute;
Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
------------
(1) Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione
ai candidati della lora ammissione alle eventuali prove pratiche e a
quelle orali.

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo
assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato
in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e'
ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si
dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo
calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno
effettivamente partecipato alle sedute.

Nota all'art. 404:
- Il D.Lgs. n. 29/1993 concerne la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
il suo art. 45 stabilisce le nuove forme di contrattazione
collettiva per i vari comparti del pubblico impiego.

Art. 405.
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento
del personale docente

1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per
l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei
conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse
corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di
un'adeguata specializzazione.

Art. 406.
Esclusione

1. L'esclusione dal concorso e' disposta per difetto dei requisiti
o per intempestivita' della domanda o di documenti la cui
presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2. L'esclusione e' disposta dall'organo che cura lo svolgimento del
concorso con provvedimento motivato di cui e' data comunicazione
all'interessato.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione III: Reclutamento del personale direttivo

Art. 407.
Concorsi

1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al
numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili
all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine
sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di
organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in
ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione
nell'anno scolastico successivo.

Art. 408.
Requisiti di ammissione

1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale
educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e
grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo
e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
almeno cinque anni effettivamente prestato.
2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da
considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione a detti ruoli.
3. Fermo restando il requisito dell'anzianita' di servizio, si
osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado
di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
successivi articoli.

Art. 409.
Scuola materna e scuola elementare

1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare
sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di
una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di
abilitazione alla vigilanza scolastica.

Art. 410.
Scuola media

1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi
laurea, nonche' i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
istituti d'arte, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di
scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 411.
Scuole secondarie superiori

1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo
scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di
istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono
ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o
di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonche' i docenti
laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a
cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si
riferisce il posto direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i presidi di ruolo
della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice
direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove
d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui
si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di
almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari,
industriali e nautici e degli istituti professionali per
l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attivita'
marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi
tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per
l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli
istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al
precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1,
purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli
istituti e scuole ivi indicate.

Art. 412.
Licei artistici ed istituti d'arte

1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di
materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia
dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei
artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di
accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel
comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte
applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti
d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli
e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto
alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.

Art. 413.
Istituti di educazione

1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e
vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi,
rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette
istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento
negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano
maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato.
Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari
forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di
effettivo servizio di ruolo, nonche' i docenti di ruolo, forniti di
laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai
predetti concorsi sono altresi' ammessi anche gli istitutori e le
istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un
servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di
laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di
istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di
direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita'
nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente
prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al
presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il
reclutamento del personale direttivo della scuola.

Art. 414.
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale
direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente e sono composte da:
a) un docente universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di
scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle
scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione
con qualifica di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti
universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo
di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal
Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L'inclusione negli elenchi e' effettuata a domanda sulla base di
specifici requisiti culturali, professionali e di servizio,
determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto.
Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati
a riposo da non piu' di tre anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le
persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non
possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto
tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le
commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime
modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di
500 o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti
le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il
compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola
sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Nota all'art. 414:
- Il D.P.R. n. 5/1956 determina i compensi per i
componenti delle commissione e di altri organi collegiali
operanti nelle amministrazioni statali.

Art. 415.
Prove di esame e valutazione

1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano
di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare
l'attitudine e la capacita' del candidato all'esercizio della
funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da
assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25
da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato
almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno
di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di
preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita'
formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai
mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella
scuola, nonche' sull'ordinamento scolastico e la relativa
legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati
che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure
concorsuali in atto alla data del 1› febbraio 1994, per le quali non
si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero
di domande di partecipazione, puo' disporre, con propria ordinanza,
lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o
interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede
ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni
relative allo svolgimento di tale prova.

Art. 416.
Determinazione degli orientamenti programmatici
di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i
concorsi per il reclutamento del personale direttivo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei
concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente
articolo 415;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi
direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

Art. 417.
Graduatorie

1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono
compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun
concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e
dei punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente
indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente
direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili,
nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il
conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi
riserva a favore di particolari categorie.

Nota all'art. 417:
- Il D.P.R. n. 3/1957, ha approvato lo statuto degli
impiegati civili dello Stato; il suo art. 5 stabilisce le
preferenze nei casi di parita' di merito nei concorsi di
accesso agli impiegi statali.

Art. 418.
Esclusioni

1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai
concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato
del direttore generale o capo del servizio centrale competente,
coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale
docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla
censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione IV: Reclutamento del personale ispettivo

Art. 419.
Ruolo degli ispettori tecnici

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici
tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente
alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato
giuridico e di trattamento economico gia' previste per gli ispettori
tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 419:
- Il D.P.R. n. 748/1972, nell'ordinare per la prima
volta la dirigenza statale, ne ha dettato la disciplina;
nella tabella IX ad esso annessa gli ispettori centrali,
ora confluiti in un unico ruolo con gli ispettori tecnici
periferici, sono stati inclusi nelle qualifiche
dirigenziali.

Art. 420.
Concorsi a posti di ispettore tecnico

1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue
mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei
contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1
dell'articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori,
i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola
elementare;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti
elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di
scuola elementare;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti
di istruzione secondaria superiore, nonche' agli istituti d'arte ed
ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli
istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti
del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti
nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati
femminili dello Stato, nonche' i presidi e i docenti dei licei
artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di
musica e delle accademie di belle arti.
3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e'
richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui,
limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso
all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianita'
complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da
considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione ai detti ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due
anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti
disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola,
e tenuto conto dei settori d'insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresi' le modalita' di partecipazione, il
termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i
titoli valutabili, nonche' il calendario delle prove scritte.

Art. 421.
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio
centrale competente e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino
un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione
con qualifica di dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice
deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e
i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a
seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte
drammatica.
4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a)
del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti
le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.

Nota all'art. 421:
- Per il D.P.R. n. 5/1956 si veda la nota all'art. 414.

Art. 422.
Prove d'esame

1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di
tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45
da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla
valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su
45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova
orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed
elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la
seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza
sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare
riguardo a quelli dei Paesi della Comunita' europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per
gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova
scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su
argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori
disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed
esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunita'
europea.
6. La prova orale e' intesa ad accertare la capacita' di
elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche
mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonche'
sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei riguardi
dei candidati che abbiano superato la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

Art. 423.
Graduatorie

1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
approvate con decreto del direttore generale competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di
esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati
in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza
stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il
numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della
graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne
siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.

Nota all'art. 423:
- Per l'art. 5 del D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota
all'art. 417.

Art. 424.
Esclusioni

1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai
concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento
motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti
dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la
nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione V: Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano.
Paragrafo I: Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e
Gorizia.

Art. 425.
Reclutamento del personale docente

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici
con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e
Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli
titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua
materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti
articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di
lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di
insegnamento slovena e' richiesta adeguata conoscenza della lingua
slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli
ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un
colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal
sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che
abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole
con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della
scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione
secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da
quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove
dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai
concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b)
dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso
di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente
dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai
predetti concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli di specializzazione
conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua
slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Art. 426.
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con
lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai
provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la
scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono
indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione
impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei
concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della
sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono
comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente
competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal
sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi
per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane,
sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua
slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3,
sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole
con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della
lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle
commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla
commissione di cui all'articolo 624, che assiste il sovrintendente
scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi
riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento
slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in particolare, quella di
cui al comma 3.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione V: Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano.
Paragrafo II: Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle
localita' ladine della provincia di Bolzano e scuole delle localita'
ladine della provincia di Trento.

Art. 427.
Reclutamento del personale docente

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli
istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e
delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita'
ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua
materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita' ladine,
i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo,
ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di
cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di
insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle
classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana
della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione
secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano,
possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di
studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia
di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua
diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di
insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a
seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in
lingua italiana, e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua
d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi
a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del
personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre
il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini
dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a
prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino
inclusi nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle
localita' ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Note all'art. 427:
- Il D.P.R. n. 89/1983 reca l'approvazione del testo
unificato delle norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano.
- Il D.P.R. n. 752/1976, detta norme in materia di uso
delle lingue italiana, tedesca e ladina i provincia di
Bolzano.
- Il D.Lgs. n. 592/1993 detta norme nei riguardi dei
cittadini apparetenenti alle popolazioni ladine della
provincia di Trento; in particolare, l'art. 2 prevede
l'insegnamento obbligatorio della lingua e cultura ladina
nella scuola dell'obbligo e la possibilita' di istituire
corsi integrativi di lingua e cultura ladina nelle scuole
secondarie superiori; esso detta inoltre disposizioni
particolari in materia di trasferimenti, utilizzazioni e
passaggi e in materia concorsuale, con riguardo sempre alle
scuole statali delle localita' ladine della provincia di
Trento.

Art. 428.
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono
indetti dai competenti intendenti scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con
provvedimenti aventi carattere definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi
per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari
in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e
scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei
artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna
tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
delle localita' ladine sono formate da personale di madre lingua
corrispondente a quella nella quale e' impartito l'insegnamento cui
si riferisce il concorso.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione V: Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano.
Paragrafo III: Disposizioni comuni al personale delle scuole in
lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle
localita' ladine.

Art. 429.
Reclutamento del personale direttivo

1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni
tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle localita'
ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo
delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti
prescritti dal presente testo unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena,
sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua
tedesca o delle localita' ladine sono provinciali e sono indetti dai
competenti intendenti scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti
aventi carattere definitivo.
4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle
localita' ladine della provincia di Trento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Nota all'art. 429:
- Per il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592/1993 si veda la
nota all'art. 427.

Art. 430.
Reclutamento del personale ispettivo

1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico e' riservato apposito
contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.
2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente
e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purche'
in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

Art. 431.
Prove d'esame e valutazione dei titoli

1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per
titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del
personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente
capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i
concorsi per soli titoli a posti del personale docente.

Art. 432.
Rinvio

1. Per quanto non e' previsto dal presente capo si applicano le
norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il
reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente
della scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di
attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione VI: Norme sulle commissioni di concorso

Art. 433.
Incompatibilita'

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso
coloro che abbiano relazioni di parentela o affinita' entro il quarto
grado con uno o piu' concorrenti.

Art. 434.
Esonero dall'insegnamento

1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o
componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami o per soli titoli, puo' essere esonerato, a domanda, dagli
obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori
delle commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale
docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico
abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il
suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della
commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella
scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche o nei corsi di
recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale esonerato e' conferito come
supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni
esaminatrici e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola.

Art. 435.
Norma comune sulle procedure concorsuali

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei
concorsi per titoli ed esami, puo' essere chiamato a svolgere le
funzioni di vigilanza, in caso di necessita', il personale direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in
servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure
attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali
della scuola maggiormente rappresentative.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione VII: Nomine in ruolo

Art. 436.
Nomina ed assegnazione della sede

1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di
cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e'
disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle
preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle
cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti
delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine
stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla
nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione
della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo
e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del
servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato e'
immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di
personale contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola
accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il
quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad
altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e
dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non
superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Art. 437.
Nomina in prova e decorrenza della nomina
1. Il personale docente e direttivo della scuola e delle
istituzioni educative e' nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e' ammesso ai
sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che e' valido come
periodo di prova.

Art. 438.
P r o v a

1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il
servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180
giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il
periodo di prova del personale docente e' valido anche se prestato
per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato
sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina e'
stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti
dall'amministrazione scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta con
decreto del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli
studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita
ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni
di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico,
con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in
ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

Art. 439.
Esito sfavorevole della prova

1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di
personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria
superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali,
provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da
altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di
provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione
giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel
ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Art. 440.
Anno di formazione

1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica
istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere
nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e le universita', e tramite i provveditorati
agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale
decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua
validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in
relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche
aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle
cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti
all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle
relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche
aggiuntive previste dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno
di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del
servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal
capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime
il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale
educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e
dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la
conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto
conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il
provvedimento e' definitivo.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo II
RECLUTAMENTO
Sezione VIII: Organici

Art. 441.
Istituzione delle cattedre e posti orario
1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono
istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle
classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo,
purche' nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a
quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa
materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni
staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri
istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in
sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente
raggiungibile, nonche' le ore disponibili dei corsi serali.

Art. 442.
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola
materna, nonche' le dotazioni organiche provinciali della scuola
media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate
annualmente entro il 31 marzo.
2. L'organico provinciale della scuola elementare e' determinato ai
sensi dell'articolo 121.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento
delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51.
4. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 443.
Dotazioni organiche dei posti di sostegno
1. In sede di definizione degli organici si procede alla
determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini
o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in
modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni
quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno
per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita' finanziarie
a tal fine preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h), della
legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno nella scuola
elementare sono determinati nell'organico di diritto in modo da
assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni
portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere
autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap
particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda
interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni
portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di
montagna e nelle piccole isole.

Nota all'art. 443:
- La legge n. 104/1992 detta norme per la tutela dei
diritti della persona handicappata e per la sua piena
integrazione nella famiglia, nella sciuola, nel lavoro e
nella societa'; il suo art. 42, comma 6, lettera h),
stabilisce uno stanziamento di 19 miliardi per il 1992 e di
38 miliardi per il 1993 per l'assunzione di personale
docente di sostegno nelle scuole secondarie superiori.

Art. 444.
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica.

1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono
determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di
insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che
funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto
del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti
prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e,
successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni
di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra
istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e
comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti
fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale,
dal provveditore agli studi, secondo modalita' e criteri che, nel
rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare
d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 445.
Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico
degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni
organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante
dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento,
calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche
dell'anno scolastico precedente.
2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1 comma
e' ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione
alle specifiche esigenze.
3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline
artistiche e artistico-professionali di arte applicata e' effettuata
per classe di concorso su base regionale.
4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione
del presente articolo costituisce una dotazione organica unica per
ciascuno dei ruoli del personale docente.

Art. 446.
Organici del personale educativo

1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici
degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali
femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e
professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti
nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, ferma restando l'unicita' della dotazione organica
delle singole istituzioni educative, nonche' l'identita' delle
funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a
venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di
otto convittori, un posto in piu'; per ogni gruppo di dodici
seminconvittori, un posto.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano
di cui all'articolo 52.
3. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le
dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle
sedi di funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai
sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione I: Congedi e aspettative

Art. 447.
Disciplina contrattuale

1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della
sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato
nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono
definiti dagli articoli che seguono.
2. Resta comunque ferma la garanzia della liberta' di insegnamento
e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica.

Nota all'art. 447:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'art. 404.

Art. 448.
Valutazione del servizio del personale docente

1. Il personale docente puo' chiedere la valutazione del servizio
prestato per un periodo non superiore all'ultimo trennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la
valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di
apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel
caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola,
acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione e' motivata tenendo conto delle qualita'
intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche
con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del
comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e
didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attivita' di
aggiornamento, della partecipazione ad attivita' di sperimentazione,
della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonche' di attivita'
speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a
delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione
alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio e' ammesso ricorso al
provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per
settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in
via definitiva.

Art. 449.
Congedo ordinario
1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di
cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale
direttivo, docente ed educativo a trenta giorni non lavorativi di
congedo ordinario nell'anno scolastico.
2. Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le
esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle
attivita' didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la
fruizione del congedo medesimo e' consentita per un periodo non
superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed
educativo, l'esercizio di tale facolta' e' subordinato alla
possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale con altro
personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
5. Al personale della scuola e' attribuito, in aggiunta ai periodi
di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso
dell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
dell'esigenza di servizio.
6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma
5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno
solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi
intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica.

Art. 450.
Congedi straordinari e aspettative

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario e'
computato per anno scolastico.
3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di
congedi straordinari per attivita' artistiche e sportive.
4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per
infermita' o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a
centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30
aprile, e' impiegato nella scuola di titolarita' per supplenze o per
lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della
scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi
terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per
aspettativa e' ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

Note all'art. 450:
- Per il D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 417.
- L'art. 3 della legge n. 537/1993 ai suoi commi 37 e
seguenti cosi' recita:
"(Omissis).
37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
'In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
complessivamente nel corso dell'anno la durata di
quarantacinque giorni'.
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono
computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente
articolo.
39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
'Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di
congedo straoardinario spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e
per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e
funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario'.
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano
ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto
all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una
delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del
Ministro della sanita' 1› febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso
decreto e individuate con decreto del Ministro della
sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
41. Le disposizioni di cui commi 37, 38 e 39 si
applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di
congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
- L'art. 71 del D.Lgs. n. 29/1993 cosi' recita:
"Art. 71. - 1. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
Essi possono optare per la conservazione, in luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita'
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini
dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza
e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i
consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
di appartenenza degli eletti per i conseguenti
provvedimenti.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal 31 marzo 1993.
5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 451.
Organi competenti a disporre congedi e aspettative

1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo,
sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo;
dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.
2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si
applica il disposto dell'articolo 268.

Art. 452.
Proroga eccezionale dell'aspettativa

1. L'organo competente a concedere l'aspettativa puo'
eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di
particolare gravita', una proroga, senza assegni, di durata non
superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il
periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
2. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la
concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei
riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie
si applica il disposto dell'articolo 268.

Nota all'art. 452:
- L'art. 70 del D.P.R. n. 3/1957 cosi' recita:
"Art. 70. (Cumulo di aspettative) - Due periodi di
aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di
servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di
famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso
due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il consiglio di
amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia
raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
assegni della durata non superiore a sei mesi".

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione II: Utilizzazione ed esoneri

Art. 453.
Incarichi e borse di studio
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia
conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal
Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di
continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per
la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e
per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti
stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non
piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni
professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la durata dell'incarico il personale puo' essere esonerato
dai normali obblighi di servizio.
3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno
scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere
confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi
svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento
non puo' superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico
dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di
studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri,
organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico
dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli
incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano
trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo
incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste
dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio
d'istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il
personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
di organismi o enti internazionali.
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione
di cui al comma 1 e' disposta di concerto con il Ministero del
tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai
normali obblighi di servizio.
9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per
l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore
alla meta' della totalita' degli incarichi di durata non inferiore a
quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per
incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica
istruzione e presso l'universita'. Possono essere autorizzati
altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri,
organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente
presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale
assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali,
di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti
internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.

Nota all'art. 453:
- L'art. 2 della legge n. 476/1984 cosi' recita:
"Art. 2 - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza".

Art. 454.
Attivita' artistiche e sportive
1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile,
nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono
essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione
degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di
materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo
svolgimento di attivita' artistiche e ai docenti di educazione
fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di
attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni
anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono
cumulabili con i congedi straordinari.
2. Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a
disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno,
in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a
manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e
non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori
tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di
rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione
atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo
la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del
C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 e'
valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di
cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente
articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
temporanee.

Art. 455.
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni
organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo

1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive
e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle
supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero
anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre
attivita' previste dai successivi commi. Relativamente alle attivita'
previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione e' consentita nel limite
del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei
docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il
soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere
a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e
disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del
distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma
7;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle
scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi
di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di
studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo
456, comma 1;
g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile,
nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione
educativa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce
il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o
scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della
dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.
4. In caso di eccedenza detto personale e' utilizzato
prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole
medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i
docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore
agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f)
del comma 2.
6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle
scuole cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni
organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorita' indicate nei
commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere
utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte
del normale orario di servizio, in attivita' didattiche-educative e
psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo
didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante
apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare
riferimento all'attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione
degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano
specifiche difficolta' di apprendimento, nonche' per insegnamenti
speciali e attivita' integrative o complementari.
8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono
essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
9. Per tali attivita', ivi compresi i corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale
docente di ruolo, purche' nell'ambito della provincia sia comunque
disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale
docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in
ciascuna provincia e' determinato nei limiti delle dotazioni
organiche di cui all'articolo 162.
11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto
nei commi 7 e 8 e' disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici
risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato alla
scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia
sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola
stessa. Nei limiti predetti e' possibile concedere esoneri parziali o
totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in
attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per
il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento
attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli
ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325,
purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da
questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli
istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
12. E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni
organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle
lezioni, dalla sede cui e' stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo
i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap
vengono coperti prioritariamente con personale specializzato,
secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di
dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con
personale eventualmente in soprannumero.
13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti
d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli
insegnamenti e' effettuata dai provveditori agli studi secondo
modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con
proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
anche delle consistenze di personale in servizio.

Nota all'art. 455:
- L'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 prevede la
possibilita' da parte delle universita' di stipulare
contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo
svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza.

Art. 456.
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
1. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre
utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' del personale direttivo ed educativo delle
istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unita', presso i
seguenti uffici, enti ed associazioni:
a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione
e dell'amministrazione scolastica periferica, per attivita' inerenti
all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio,
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla
prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute,
nonche' allo sport;
b) universita' degli studi ed altri istituti di istruzione
superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica,
per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli
istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di
direzione tecnica;
c) associazioni professionali del personale direttivo e docente
ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca
concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di
progettazione, coordinamento ed organizzazione di attivita' di
formazione ed aggiornamento;
d) enti ed associazioni che svolgano attivita' di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo
di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309;
e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro
finalita' istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della
scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale
utilizzato sia chiamato ad esercitare attivita' direttamente
attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap,
nonche' attivita' inerenti a tematiche educative emergenti; enti
aventi finalita' istituzionali nel campo della cultura.
2. Fermo restando il contingente di 1.000 unita', le utilizzazioni
del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di
cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi
dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unita'. Tale
personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal
provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico
provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di
sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale
della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche
sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo
da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi,
sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione e' data
tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero
dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni
formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo
l'ordine di una graduatoria che e' compilata a cura degli uffici
stessi.
4. La graduatoria di cui al comma 3 e' basata sulla valutazione di
titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali e' assegnato
un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli
culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli
professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene
conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei
compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha
validita' triennale.
5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e
salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione e'
disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate
sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale
e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata
del predetto ufficio.
6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono
rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.
7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unita' tra le varie
forme di utilizzazione e' data priorita' alle esigenze relative
all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione
delle tossicodipendenze e all'educazione alla salute.
8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati
soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di
prova.
9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato e'
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
10. Ai fini della verifica dell'attivita' svolta dal predetto
personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare
annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e
sui risultati ottenuti. La relativa valutazione e' effettuata con la
collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della
pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini della
eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.
11. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle
disposizioni sostituite dal presente articolo e' restituito ai
compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od
utilizzazione.
12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che
prevedono comandi, con riguardo alla generalita' dei dipendenti
civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico
riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le
disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge
9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e
nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di
educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F.
pareggiati, purche' con oneri a loro carico.
13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la
dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del
Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione
pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3,
alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n.
1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare
e di direttori didattici non superiore a duecento unita'. E' fatto
altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il
mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente
svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi
previste.
14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in
base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od
internazionali. Non si applica altresi' ai comandi relativi allo
svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni
pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
15. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria
ordinanza, le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per
una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza
di assicurare la continuita' ed il completamento di progetti di
particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato
o comandato sia impegnato.
16. Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti
diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati nel
bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione
delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli uffici e
delle organizzazioni presso i quali e' disposta l'utilizzazione.

Art. 457.
Scambio di docenti con altri paesi

1. E'consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali,
lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli
della Comunita' europea.
2. L'attuazione dello scambio e' disciplinata con regolamento.

Art. 458.
Mantenimento ad esaurimento

1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare,
assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982,
n. 270, ad attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza
sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita'
connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del
Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge
2 dicembre 1967, n. 1213, e' mantenuto ad esaurimento
nell'assegnazione ai compiti svolti.
2. Dalla data del 1› gennaio 1994, i docenti mantenuti ad
esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di
istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e
utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della
sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata,
salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei
ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che
l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.

Note all'art. 458:
- La legge n. 270/1982 reca la revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado, la ristrutturazione degli
organici e norme di sistemazione del personale precario; le
norme di carattere permanente che essa contiene e che sono
tuttora in vigore sono riportate nel testo unico; qui e'
citata soltanto per il riferimento temporale alla sua data
di entrata in vigore, cui si collega la posizione del
personale preso in considerazione dal comma.
- Per la legge n. 1213/1967 si veda la nota all'art.
456; in particolare l'art. 5 prevede l'assegnazione di
insegnanti elementari di ruolo o direttori didattici ad
attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita'
connesse alla rieducazione dei minorenni dipendenti dal
Ministero di grazia e giustizia.

Art. 459.
Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie

1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il
preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte
del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al
semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalita'
indicate nei successivi commi.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere
l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico
con piu' di 80 classi.
3. I docenti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione
all'esonero, quando si tratti di scuole con piu' di 50 classi, o al
semiesonero, quando si tratti di scuole con piu' di 35 classi.
4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5,
possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di
istituti e scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si
tratti di istituti e scuole con piu' di 35 classi.
5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici,
agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'
artigianato, per l'agricoltura e per le attivita' marinare, nonche'
degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero,
quando si tratti di istituti con piu' di 40 classi, o al semiesonero,
quando si tratti di istituti con piu' di 30 classi.
6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero puo' essere anche
disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto
rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di
scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di
scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino
sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di
lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi
coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate,
sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i
criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere
autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per
lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero puo' essere autorizzato nelle scuole
funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in piu' rispetto al
numero di classi previsto dai commi 3 e 4.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l'autorizzazione
all'esonero puo' essere disposta a prescindere dal numero delle
classi funzionanti.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente
Paragrafo I: Norme generali

Art. 460.
Trasferimenti a domanda e d'ufficio

1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo
sono disposti a domanda o d'ufficio.

Art. 461.
Norme procedurali

1. Non si da' luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo
giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano
movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se
concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale gia' in
attivita' di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno
dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono
eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede,
dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente
Paragrafo II: Mobilita' a domanda

Art. 462.
Trasferimenti

1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali
sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale
appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare
domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente,
indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al
trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento
formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di
valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle
precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande,
i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle
domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla
mobilita' e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in
sede di contrattazione.

Art. 463.
Tabella di valutazione

1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto
dell'anzianita' di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e
dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo e'
valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione e' previsto un punteggio
particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia
rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata in modo che il
servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia
computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o
valutato. E' altresi' attribuito un punteggio per il superamento
delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di
appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale
docente ed educativo, la valutazione dell'anzianita' relativa ai
servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo
di prova.

Art. 464.
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune

1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti
con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

Art. 465.
Trasferimenti provinciali e interprovinciali
1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma
1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per
cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia
per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i
posti di insegnamento la cui disponibilita', nella misura fissata dal
comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per
qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece
assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che
saranno disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
altresi' per i trasferimenti e le nuove nomine del personale
direttivo e del personale educativo.

Art. 466.
Trasferimenti annuali

1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed
educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del
collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei
titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata annuale e
siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di
trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti
limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi
sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi
anche all'anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, puo' essere
chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento
della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga puo'
essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il
trasferimento definitivo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo
i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono
titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono
restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti in
cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono
essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente
Paragrafo III: Mobilita' d'ufficio

Art. 467.
Trasferimenti d'ufficio

1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di
soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione
di incompatibilita' di permanenza del personale nella scuola o nella
sede.
2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto,
ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu' siano gli
interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianita' di servizio
di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.
3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo,
docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella
tabella di cui all'articolo 463 e' previsto un punteggio particolare
per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e,
subordinatamente, nella sede.
4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di
soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli
elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di
cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a
domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da
altro distretto.

Art. 468.
Trasferimento per incompatibilita' ambientale

1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio
per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella
scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno
scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, puo' essere
nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del
direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti,
se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore
agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va
immediatamente comunicato per la convalida all'autorita' competente a
disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in
ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere
dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla
adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio e' revocato di
diritto.

Art. 469.
Organi competenti

1. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli
provinciali e' disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia
determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza
nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme parere del
competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico
provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare
e media e su conforme parere del consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale
docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed
artistica.
2. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli
nazionali e' disposto dal direttore generale o capo del servizio
centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione
di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso e'
disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai
ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede e'
stabilita con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente
Paragrafo IV: Passaggi

Art. 470.
Mobilita' professionale

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali
ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e
modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita'
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella
territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti
riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle
immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui
posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il
completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale
e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati
l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri
e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i
criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo
articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che
i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del
prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo
previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito
dell'anzianita'.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di
sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini della
copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti
richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto
titolo di specializzazione.

Art. 471.
Passaggi di cattedra e di presidenza

1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i
criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da
applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo e'
stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo
quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.

Art. 472.
Passaggi di ruolo

1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono
disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un
ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto
dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti
per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di
famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un
altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in
cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al
personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed
al personale docente delle scuole materne, con le modalita' del
presente articolo.
6. L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di
graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati.

Art. 473.
Corsi di riconversione professionale

1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a
fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di
emergenza di situazioni di soprannumerarieta' del personale docente,
ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione
professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono
programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che
possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di
ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi
aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore
abilitante e' comunque garantita la presenza di personale docente
universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini
della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a
curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi
provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo
modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale
prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del
coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti
tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un
numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari
qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono
prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale,
con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di
personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai
corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali
vi sia disponibilita' di posti o cattedre e sono destinati
prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si
riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo,
e' il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui
si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470
definiscono criteri di programmazione e modalita' di svolgimento dei
corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro
distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le
modalita' di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore
abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica
istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra'
conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui
all'articolo 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno
svolto attivita' didattica e formativa, sono determinati, fino alla
sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi
previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri
gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della
predetta contrattazione collettiva.

Nota all'art. 473:
- Per l'art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota
all'art. 404.

Art. 474.
Organi competenti

1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi
competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente
Paragrafo V: Assegnazioni provvisorie

Art. 475.
Assegnazioni provvisorie di sede
1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle
scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il
trasferimento, puo', a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad
una delle sedi richieste per trasferimento.
2. Puo' essere altresi' presentata domanda di assegnazione
provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro
i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini
stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o
posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei
confronti di personale di prima nomina.
5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e'
limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento alla famiglia per
esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori
anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresi' titolo a
chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti
d'ufficio per soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale
delle istituzioni educative statali.
7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per
posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale docente di
ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, ne' eventuale personale
docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

Art. 476.
Organo competente

1. L'assegnazione provvisoria e' disposta dal provveditore agli
studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo,
ed ha durata di un anno scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni
provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di
presentazione delle domande.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente
Paragrafo VI: Disposizioni particolari

Art. 477.
Incarichi di presidenza

1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e
nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal
provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali
di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da
conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella
italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli
studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle
graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti
del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che
abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di
quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per
l'iscrizione nelle suddette graduatorie puo' essere presentata al
solo provveditorato agli studi della provincia nella quale
l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a)
sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto
conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu' di una
partecipazione, con il punteggio piu' favorevole, cui e' aggiunta una
adeguata valutazione per ciascuna delle idoneita' conseguite nei
concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di
quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione
conseguita al concorso e' rapportata a 100. Con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la
fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli
aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la
partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside,
nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima
ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla
lettera b), nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi e
fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della
compilazione delle graduatorie.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si
da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2,
se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui
alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi
nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un docente
scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la
precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma
2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si
da' luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti
trasferiti per incompatibilita' ambientale o che abbiano riportato
una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati
riabilitati.

Art. 478.
Sostituzione docenti assenti

1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile
sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in
servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono
utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati
dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli
altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti
nell'ambito del medesimo distretto.
2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di
attivita', si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.

Art. 479.
Docenti in soprannumero

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli
specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina,
con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale
esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e
seguenti, nonche' delle norme recate, in materia, dai contratti
collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte
espressamente a disporre l'utilizzazione del personale
soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di
discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato
nei limiti del soprannumero, purche' sia provvisto di diploma di
istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole
elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo
di studio, e' utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle
scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in
cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui da' accesso il
titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la
completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche
all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua
straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di
appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole
medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre
corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto
personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il
personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche
d'ufficio.
5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni
di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei limiti
del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado,
in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di
titolarita', purche' sia provvisto del prescritto titolo di studio.
Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore puo' essere utilizzato anche nella
scuola media. Per il personale docente soprannumerario
l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere
disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma
5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in
provincia diversa da quella di titolarita'.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o
artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i
quali non e' possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri
insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e
cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni
relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono
prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purche'
permanga la situazione di soprannumerarieta' che ha dato luogo
all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova
utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non
sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si
applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455.

Art. 480.
Inquadramenti in profili professionali amministrativi

1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano
situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di
cui all'articolo 479, puo' essere inquadrato, a domanda da
presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita',
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a
frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento
dei servizi dell'amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data
del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali
dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione,
puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore
agli studi della provincia di titolarita', nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su
posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino
disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla
predetta tabella B e' comunque reso indisponibile per gli accessi
tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni
soprannumerarie di cui al comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie
risultanti dalla valutazione dell'intera anzianita' di servizio
riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono
compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato in qualifiche
funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che
segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianita'
maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la
posizione economica gia' acquisita per stipendio ed indennita' di
funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base
della qualifica funzionale nella quale e' inquadrato, una
retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla
differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova
attribuzione.

Qualifica Qualifica
funzionale funzionale
nella scuola nei Ministeri
--- ---
Personale appartenente al ruolo dei
docenti laureati . . . . . . . . . . . VII VII
Personale appartenente al ruolo dei
docenti diplomati. . . . . . . . . . . VI VI
Personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario . . . . . . . . . . . . . . V VI
IV IV
III III

7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede
prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle
disposizioni di carattere generale in materia di mobilita' dei
dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate
per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

Note all'art. 480:
- La legge n. 421/1992 reca delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale; in base ad essa e' stato emanato il
piu' volte citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Il richiamo serve qui soltanto come riferimento
temporale.
- Le tabelle a) e b) allegate al D.P.C.M. 27 luglio 1987
definiscono le dotazioni organiche degli uffici
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica.
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'rt. 447.

Art. 481.
S o s t e g n o

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola
dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale
docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione,
si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello
necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito
del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1,
nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di
ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede
all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per
il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma
1.

Art. 482.
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento

1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di
programmi di insegnamento, i docenti di materie non piu' previste e
comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal
Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie
affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed
economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre la frequenza
obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.

Art. 483.
Mobilita' del personale direttivo e docente privo della vista

1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole
di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e
assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale,
interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi
particolari finalita', il quale si sia trovato o venga a trovarsi
nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda, il
trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza
secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei pubblici
dipendenti.
3. Detto personale e' impiegato per consulenze e docenze ai fini
della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico
dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una
sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente
Paragrafo VII: Contenzioso amministrativo

Art. 484.
R i c o r s o

1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a
domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che
decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione IV: Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Paragrafo VII: Contenzioso amministrativo

Art. 485.
Personale docente

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e
pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di
ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed
economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del
periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per
il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto
riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di
stipendio successive a quella attribuita al momento del
riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e'
riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato
presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato
in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle
scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti
educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari,
sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto,
agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il
servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole
elementari statali o degli educandati femminili statali, o
parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o
pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche'
i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne
statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al
personale docente delle scuole elementari statali o parificate per
ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per
intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e'
riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente
indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di
assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche'
prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo
di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di
apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli
effetti.

Art. 486.
Personale direttivo

1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado,
compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, e'
riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della
meta', soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella
carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o
parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e'
riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti
da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della
carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono
adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i
direttori didattici.

Art. 487.
Passaggio ad altro ruolo

1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale
direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato
nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.

Art. 488.
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei
paesi in via di sviluppo

1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa
con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
carriera di appartenenza, e' valutabile nella stessa carriera agli
effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se
prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

Nota all'art. 488:
- La legge n. 49/1987 detta la nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 489.
Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il
servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico
intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita'
dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della
prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per
gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del
periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 490.
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

1. Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi non
di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio
di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da
leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli
previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli
previsti dal presente testo unico se relativi a periodi
precedentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli
sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti
dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1›
luglio 1975.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione V: Doveri

Art. 491.
Orario di servizio dei docenti

1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e'
determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L'orario di servizio per i docenti e' costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attivita' connesse con il
funzionamento della scuola.
3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita'
educative.
4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita'
didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131.
5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore
settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base
delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29
dicembre 1988, n. 554.

Note all'art. 491:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 si riveda la nota all'art.
447.
- La legge n. 554/1988 detta la disciplina del rapporto
di lavoro a tempo parziale per le amministrazioni statali e
pubbliche.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo IV
DISCIPLINA
Sezione I: Sanzioni disciplinari

Art. 492.
Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1994, le sanzioni disciplinari e le relative
procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e
docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.

Art. 493.
C e n s u r a

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e
motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 494.
Sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un mese

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel
divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in
servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o
attivita' non soggetti a pubblicita';
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri di vigilanza.

Art. 495.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
da oltre un mese a sei mesi

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a sei mesi e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravita';
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorita'.

Art. 496.

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei
mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso
il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa
al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di uno o piu'
atti di particolare gravita' integranti reati puniti con pena
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall' esercizio della potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti
per i quali e' inflitta la sanzione devono essere non conformi ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'
del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio
nell'esplicazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e
provinciali, ai quali e' assegnato il personale che ha riportato
detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unita' di personale
utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto
dall'articolo 456, comma 1.

Art. 497.
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e'
elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da
uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a
tre mesi, il personale direttivo e docente non puo' ottenere il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo'
altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore,
ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il
provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e'
detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione
ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che
abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Art. 498.
D e s t i t u z i o n e

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto
d'impiego, e' inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
alla funzione;
b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di
somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime
commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso
negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorita'.

Art. 499.
R e c i d i v a
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa
specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per
l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione
di cui alla lettera b) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo
492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la
infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura
massima sia stata gia' irrogata, la sanzione prevista per
l'infrazione commessa puo' essere aumentata sino a un terzo.

Art. 500.
Assegno alimentare

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno
alimentare in misura pari alla meta' dello stipendio, oltre agli
assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa
autorita' competente ad infliggere la sanzione.

Art. 501.
Riabilitazione

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la
sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,
puo' chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione,
esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 e' fissato in cinque anni per il
personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma
2, lettera d).

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo IV
DISCIPLINA
Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure.

Art. 502.
Censura e avvertimento

1. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi al personale
direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e' inflitto dal
competente direttore didattico o preside al personale docente.

Art. 503.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale
appartenente ai ruoli provinciali;
b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale
se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d)
ed e) dell'articolo 492 e' in ogni caso il Ministro della pubblica
istruzione.
3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle
assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle
arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del
conservatorio la competenza a provvedere all'irrogazione delle
sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 e' attribuita
al capo del servizio centrale la competenza a provvedere
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei
direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del
rimanente personale.
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare
il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in
conformita' del parere del consiglio di disciplina del consiglio
scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di
personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero,
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che
non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al dipendente.

Art. 504.
R i c o r s i

1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o
del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni
disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso
ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide
su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 505.
Provvedimenti di riabilitazione

1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 e'
adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il
personale della scuola materna, elementare e media o sentito il
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio
centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale
appartenente a ruoli nazionali.

Art. 506.
Sospensione cautelare e sospensione
per effetto di condanna penale
1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto
disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono
disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale
appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale
competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli
nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso,
dal Ministro per la pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione
cautelare puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside,
sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal
provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida
da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere
immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine
di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e'
revocato di diritto.
5. La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio nei casi di
cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La
sospensione cosi' disposta cessa quando nei confronti
dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo competente a
provvedere al riguardo e' determinato ai sensi del comma 2.

Note all'art. 506:
- Il testo degli articoli dal 91 al 99 del D.P.R. n.
3/1957 e' il seguente:
"Art. 91. (Sospensione cautelare obbligatoria). -
L'impiegato sottoposto a procedimento penale puo' essere,
quando la natura del reato sia particolarmente grave,
sospeso dal servizio con decreto del Ministro; ove sia
stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve
essere immediatamente sospeso dal servizio con
provvedimento del capo dell'ufficio.
Il capo dell'ufficio, che ha notizia dell'emissione di
un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del
fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve
riferirne immediatamente all'ufficio del personale del
Ministero".
"Art. 92. (Sospensione cautelare facoltativa). - Il
Ministro puo' per gravi motivi, ordinare la sospensione
dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o
iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del
procedimento disciplinare e' revocata e l'impiegato ha
diritto alla riammissione in servizio ed alla
corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le
indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se
la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma
dell'art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla
data in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme
dell'art. 104, il provvedimento di sospensione.
All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del
presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art.
82".
"Art. 93. (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha
disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio".
"Art. 94. (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari)' - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".
"Art. 95. (Ammissione agli scrutini dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti
dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la
promozione.
Se il consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno
dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo
designa per la promozione, indicando, il posto che deve
occupare in graduatoria.
La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle
promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu'
scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto
essere sottoposto, il consiglio d'amministrazione deve
valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e
stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere
promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella
dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del
consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la
promozione".
"Art. 96. (Computo della sospensione cautelare). -
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga
inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica il
periodo di sospensione cautelare deve essere conputato
nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per
durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se
viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si
conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono
essere corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non
percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di
carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata
della punizione o per effetto della sospensione.
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo
di assegno alimentare".
"Art. 97. (Revoca della sospensione). - Quando la
sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del
procedimento penale e questo si concluda con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato
perche' il fatto non sussiste o perche' l'impiegato non lo
ha commesso, la sospensione e' revocata e l'impiegato ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o
per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione
dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per
motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente,
la sospensione puo' essere mantenuta qualora nei termini
previsti dal successivo comma venga iniziato a carico
dell'impiegato procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la
contestazione degli addebiti, entro centottanta giorni
dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza
definitiva di proscioglimento od entro quaranta giorni
dalla data in cui l'impiegato abbia notificato
all'amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti
non ha luogo entro il detto termine ed il provvedimento
disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del
procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tal
caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo
comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a
seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza
del termine predetto estingue altresi' il procedimento
disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato".
"Art. 98. (Sospensione dalla qualifica a seguito di
condanna penale). - L'impiegato condannato a pena detentiva
con sentenza passata in giudicato, qualora non venga
destituito, e' sospeso dalla qualifica fino a che non abbia
scontato la pena".
"Art. 99. (Revoca di diritto della sospensione). -
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione,
l'impiegato gia' condannato sia stato assolto ai sensi
dell'art. 566 del codice di procedura penale, la
sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente
e' revocata di diritto e si applicano le
disposizioni degli articoli 94, 95 e 97".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 16/1992
cosi' recita:
"Art. 1. - 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:
' 1. Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
giunta regionale, assessore e consigliere regionale,
presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione, presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi
eecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416- bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto
del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o
per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla
lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati
condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo
grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale
per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e'
stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati
ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
anche se con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui allart. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646'".

Art. 507.
R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano,
per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli
impiegati civili dello Stato.

Art. 508.
I n c o m p a t i b i l i t a'

1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private
ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi'
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio
di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside
e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire
lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego
pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e'
tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare
attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche
in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di
cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si
societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10
viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperenza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento
del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita'
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE
IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE
Sezione I: Cessazioni

Art. 509.
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta'
1. Il personale di cui al presente titolo e' collocato a riposo
d'ufficio dal 1› settembre successivo alla data di compimento del 65›
anno di eta'; a domanda, dal 1› settembre successivo al compimento
del 40› anno di servizio utile al pensionamento.
2. Il personale in servizio al 1› ottobre 1974, che debba essere
collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero
di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo'
essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione
nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il
minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di eta'.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a
pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65›
anno di eta'.
5. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita altresi',
come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici, la facolta' di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta'
per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata
al 1› ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso
sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4
agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

Art. 510.
D i m i s s i o n i
1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo
alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le
proprie dimissioni dall'impiego non puo' revocarle dopo il 31 marzo
successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio
dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1 settembre
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli
venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o
ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.

Art. 511.
D e c a d e n z a

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia
di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nota all'art. 511:
- Le disposizioni del testo unico sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n.
3/1957, che prevedono la decadenza dall'impiego sono le
seguenti:
"Art. 127. (Decadenza). Oltre che nel caso previsto
dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una
autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro
competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non
riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni non stabiliscano un temine piu'
breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu consguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta
sentito il consiglio di amministrazione".
"Art. 128. (Effetti della decadenza). - La decadenza non
comporta la perdita del diritto al trattamento di
quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da
perdita della cittadinanza.
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art.
127 non puo' concorere ad altro impiego
nell'amministrazione dello Stato".

Art. 512.
Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in
altri compiti, il personale di cui al presente titolo, e' dispensato
dal servizio per inidoneita' o incapacita' o persistente
insufficiente rendimento.

Art. 513.
Organi competenti

1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal
provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli
provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati
dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli
provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e
media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il
provvedimento di decadenza e di dispensa e' adottato dal Ministero
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE
IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE
Sezione II: Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e
riammissioni

Art. 514.
Utilizzazione in compiti diversi del personale
dichiarato inidoneo per motivi di salute

1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in
altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e
professionale.
2. L'utilizzazione di cui al comma 1 e' disposta dal Ministero per
la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
3. Dal 1› gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non
ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
all'insegnamento.

Art. 515.
Restituzione ai ruoli di provenienza

1. Il personale gia' appartenente ad altro ruolo del personale
ispettivo, direttivo e docente puo' a domanda essere restituito al
ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico
successivo alla data del provvedimento di restituzione.
2. Il provvedimento di restituzione e' disposto dal direttore
generale o capo del servizio centrale competente per il personale
appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai
ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
3. Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento,
nei casi di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento
nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore
generale o capo del servizio centrale competente, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso
la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso
di permanenza nel ruolo stesso.

Art. 516.
Riammissione in servizio

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto
concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
2. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita'
del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal
servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione
giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal
rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal
direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale
appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi,
sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della
scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento.

Nota all'art. 516:
- Le disposizioni di cui al testo unico approvato con
D.P.R. n. 3/1957 che riguardano la riammissione in
servizio, sono le seguenti:
"Art. 132. (Riammissione). - L'impiegato con qualifica
inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per
dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza
dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c)
dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito
il parere del consiglio di amministrazione.
Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata
decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la
perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a
seguito del matrimonio contratto con cittadino straniero e
l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto
dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella
qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal
servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica
stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza
del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal
servizio avvenne in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale".

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE
IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE
Sezione III: Norme finali

Art. 517.
A p p l i c a b i l i t a'

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti
tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie
di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di
danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori,
nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e
degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano
altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva
diversa particolare disposizione della disciplina del personale non
di ruolo statale.

Art. 518.
Collocamento fuori ruolo

1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente
titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti
soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma
in ruolo.

Art. 519.
Regioni a statuto speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve
le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto
speciale e nelle relative norme di attuazione.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo VI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
Sezione I: Supplenze

Art. 520.
Supplenze annuali

1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o
mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il
provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali,
in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreche' ai posti
medesimi non sia stato gia' assegnato, a qualsiasi titolo, personale
di ruolo. Sono altresi' conferite supplenze annuali per la copertura
dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le
nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di
specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie
provinciali.
2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere
coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.
3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della
provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, e'
consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per
cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle
attivita' previste nel comma 7 dell'articolo 455.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con
l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
all'articolo 522.
5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella
scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni
d'orario. Le cattedre o posti orario cosi' formati debbono essere
assegnati ad un unico docente.
6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la
pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre,
dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di
insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i
posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione
fisica.
7. Ogni capo di istituto da' al provveditore agli studi immediata
notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre,
dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle
ore di insegnamento della religione cattolica.

Art. 521.
Supplenze temporanee

1. Alla copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il
conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita'
didattiche.
2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli
studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita' non superiori
a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto
sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre
che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile,
ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la
costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello
provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono
altresi' conferite dal provveditore agli studi le supplenze
temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed
elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi
dell'articolo 520.
3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto
delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze
temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.
4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con
l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
all'articolo 522.
5. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata
effettiva delle supplenze medesime.

Art. 522.
Compilazione delle graduatorie provinciali

1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento
delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna,
elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le modalita'
e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di
abilitazione e di specializzazionee al servizio prestato, attinenti
al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella
graduatoria provinciale.
2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti
nella scuola materna e media, nonche' negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie,
da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:
a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di
abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di
insegnamenti richiesto;
b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio
dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di
insegnamento od a concorsi a cattedre.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il
Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria
ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi
aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi
titoli.
4. La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla
scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.
5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione
in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e
temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative
domande di supplenza.
6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso
in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla
posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza
annuale.
7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio
scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di
per se' impugnabili.
8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli
aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti
disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione
specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo
criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate,
per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione
artistica.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella
graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di
accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere, hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i
cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua
straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con
propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione di
quanto sopra disposto.

Art. 523.
Valutazione dei servizi

1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che
stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle
graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali
al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del
servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del
personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti
del personale educativo.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio
militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in
Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il
conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione
nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.
3. Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come
titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento
didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di
lingua italiana in universita' straniere, ovvero, dopo la laurea,
come ricercatore retribuito presso universita', istituti di
istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di
ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle
ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.
4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero
dall'insegnamento e' valutato per il periodo di tempo successivo
all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del
mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio
scolastico.

Nota all'art. 523:
- Per la legge n. 49/1997 si veda la nota all'art. 488.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo VI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
Sezione II: Contenzioso amministrativo

Art. 524.
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle
supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' ammesso
ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di
quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti
stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni
di cui all'articolo 525.
2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi
attinenti alla legittimita' delle graduatorie, deducibili e non
dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie
provvisorie.
3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'
articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo
articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.
4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni
dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente
tale termine, i ricorsi si intendono respinti.
5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente
non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto
per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni e'
ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale
decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente
consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
definitive per il conferimento delle supplenze relative alle
discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso
da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni
dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo
degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto
previsto nel presente articolo.

Art. 525.
Commissione per i ricorsi

1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite
commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo
524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali
commissioni sono composte:
a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli
studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non
inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un
direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non
inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non
inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due
docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna
ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile,
supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli
altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai
rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati
inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale
non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola
materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali
assenti;
b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede,
da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato
stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due
docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente
tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, puo' delegare a
presiedere la Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non
inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri
componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti
annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti
provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi
su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo
di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire
eventuali assenti.
2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal
comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma
restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.
3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.
4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli
studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di
ruolo.

Nota all'art. 525:
- L'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993 recante
interventi correttivi di finanza pubblica, demanda ad
apposito regolamento il riordino degli organi collegiali .
. . . . . . . ..; in particolare, la sua lettera e) esclude
la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie
sociali economiche dagli organi collegiali deliberanti in
materia di ricorsi o giudicanti in procedure di concorso.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo VI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
Sezione III: Retribuzione ed assenze

Art. 526.
R e t r i b u z i o n e

1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il
trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente
personale docente di ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'
insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto
dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione.
Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale,
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti
norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini
giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della
nomina stessa.

Nota all'art. 526:
- La legge n. 324/1959 reca norme concernenti
miglioramenti economici al personale statale in attivita'
ed in quiescenza; in particolare il suo art. 1 prevede una
indennita' integrativa suscettibile di variazioni sulla
base dell'indice del costo della vita.

Art. 527.
Retribuzione supplenze annuali

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 e' corrisposto
mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non piu'
tardi del 1› febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per
almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in
servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto
trattamento economico e' dovuto fino al termine dell'anno scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1›
febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il
trattamento economico e' corrisposto fino al termine dei relativi
lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il
trattamento economico e' corrisposto per l'intera durata della
sessione medesima.

Art. 528.
Retribuzione supplenze temporanee
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo
conferite e quale sia la loro durata con esclusione di quelle di cui
all'articolo 527, spetta limitatamente al servizio effettivamente
prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'
anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'
articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di
servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Art. 529.
Congedi ed assenze per i supplenti annuali
al primo anno di servizio

1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono
essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia
fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto
ad alcun trattamento economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'
amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali
al primo anno di servizio e' mantenuto per 30 giorni con trattamento
economico ridotto alla meta'.

Art. 530.
Congedi ed assenze del personale supplente
al secondo anno di servizio

1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per
accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del
personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che
si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo
sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Nota all'art. 530:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'art. 447.

Art. 531.
Mandato parlamentare e amministrativo

1. I supplenti annuali, cui e' conferito un mandato parlamentare od
amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine
dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i
diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il
conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli
anni del mandato.

Art. 532.
Altri congedi

1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono
regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme
in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato.

Art. 533.
Computo congedi e assenze

1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il
docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende
servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.
2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve
accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente
e' licenziato.
3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine
massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino
dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

Art. 534.
Organo competente

1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo
di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti
alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque
per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo,
secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo VI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
Sezione IV: Disciplina

Art. 535.
S a n z i o n i

1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono
essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti
sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un
mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte
dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal
provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e
6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

Art. 536.
Applicazione delle sanzioni

1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da
compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave
insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai
numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'
ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che
abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n.
3) dell'articolo 535.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di
condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si
applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre
sanzioni disciplinari.

Art. 537.
Effetti delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535
comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli
istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed
autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti
di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati,
per la durata della sanzione inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche
l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.

Art. 538.
P r o c e d u r e

1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 e'
disposta, previa contestazione degli addebiti, con facolta' del
docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il
termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per le
sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'
interessato.
3. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, l'autorita' scolastica
puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il
docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti.
La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'
autorita' scolastica dispone la corresponsione degli assegni
alimentari, entro i limiti della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della
esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e'
stata disposta la sospensione.
5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento
dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo
riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti
della durata della nomina.

Art. 539.
Procedimenti penali

1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per
delitto puo' essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La
sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso
contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero
perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata ed
il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non
percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorita' scolastica quando ritenga che dal
procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il
docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare puo'
provvedere ai sensi del precedente articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione
di querela o di non procedibilita' per mancanza o irregolarita' di
querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la
sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha
effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. Dalla
stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di
cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per
delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente
temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia
cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla
reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla
pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego e' risolto di
diritto.
9. In ogni caso, e' fatta salva l'applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma
8.

Art. 540.
R i c o r s i
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale
decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso
al Ministro della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministro e' di 30 giorni.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
DIRETTIVO E ISPETTIVO
Capo VI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
Sezione V: Norma finale e di rinvio

Art. 541.
Norma finale e di rinvio

1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni
richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti
professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta
della giunta esecutiva dell'istituto, puo' consentire l'assunzione di
personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano
la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione
d'opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente
non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del
presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano
altresi' al personale educativo non di ruolo.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo I
AREE FUNZIONALI - RUOLI

Art. 542.
Rinvio alla contrattazione

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
e' disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si
applicano le norme di cui agli articoli che seguono.

Nota all'art. 542:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993, si veda la nota all'art.
447.

Art. 543.
Aree funzionali

1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di
musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area
funzionale dei servizi amministrativi.

Art. 544.
R u o l i

1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali,
ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti,
dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati
dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento,
a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e
previdenza.

Art. 545.
Qualifiche funzionali

1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A.
sono le seguenti:
Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non
specialistiche. Attivita' tecniche manuali che presuppongono
conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura
amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche,
o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione
di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con
conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita'
amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che
presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e
contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e
tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti
complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le
prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi
nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e
responsabilita' di gruppo. Attivita' professionali richiedenti
preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del
lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di
grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche
responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre
persone.
Ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o
con eventuale responsabilita' esterna. Attivita' professionali
comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a
stabilimenti od opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di
promozione, nonche' di verifica dei risultati conseguiti,
relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna
operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e di
elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione
professionale di livello universitario, con autonoma determinazione
dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli
indirizzi impartiti. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa,
nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti.

Art. 546.
Profili professionali

1. Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali
fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per
il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di
responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di
mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A.
sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:
a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il
profilo professionale degli ausiliari;
b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili
professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi,
degli infermieri e dei collaboratori tecnici;
c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i
profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei
coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area
appartiene anche il profilo professionale dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A
questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti civili dello Stato.
3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.

Nota all'art. 546:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993, si veda la nota all'art.
447.

Art. 547.
Collocazione dei profili professionali
nelle qualifiche funzionali

1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la
collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali e'
la seguente.
2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili
professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti
cuochi.
3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili
professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori
tecnici, dei cuochi e degli infermieri.
4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili
professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i
coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili
professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte
drammatica e di danza.

Art. 548.
Organici
1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale
A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono determinate dai
provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto
del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'
anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall'
articolo 31, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione e'
effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al
presente testo unico e secondo le modalita' e i criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata
d'intesa con il Ministro del tesoro.
2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti
di cui all'articolo 322.
3. E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti
previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti
dalle tabelle allegate al presente testo unico.
4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e
4 dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947, n. 207.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento
delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51.
6. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Note all'art. 548:
- L'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29/1993
prevede la revisione delle tabelle annesse al D.P.R. 31
maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare una piu'
razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle
varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel
limite massimo della consistenza numerica complessiva delle
unita' di personale prevista nelle predette tabelle.
- I commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato n. 207/1947 prevedono che, in
caso di infrazione al divieto di nuove assunzioni di
personale non di ruolo, i provvedimenti relativi sono nulli
e che i dirigenti degli uffici che abbiano emesso i
provvedimenti stessi o promosso gli impegni di spesa sono
personalmente e solidalmente responsabili delle somme
conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio o
su denunzia dell'amministrazione ovvero della Ragioneria
centrale, promuovera' il giudizio a carico dei responsabili
per il danno cagionato allo Stato.

Art. 549.
Consiglio di amministrazione provinciale

1. Presso ogni ufficio scolastico e' istituito un consiglio di
amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi,
composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli
di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni
stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un
impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio
scolastico provinciale.
3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in
carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore
agli studi.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo II
RECLUTAMENTO

Art. 550.
Disciplina regolamentare

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa
documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei
partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e
preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di
collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni
esaminatrici.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate
a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata
in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali,
sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di
organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono,
in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo.

Nota all'art. 550:
- L'art. 41 del D.Lgs. n. 29/1993 prevede che, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, siano emanate norme
regolamentari volte a disciplinare requisiti e procedure
per l'accesso all'impiego.

Art. 551.
Accesso ai ruoli della V qualifica
1. L'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale ha luogo,
mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli
titoli.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche
quando non vi sia diponibilita' di posti. Nel caso in cui la
graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e
rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a
quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si
provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione
della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato
dal Ministro della pubblica istruzione.
4. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti,
all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si
riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio
di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle
graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi cosi'
indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli
studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento
delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'
approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in
forma decentrata a cura di uno o piu' provveditori agli studi o
sovrintendenti scolastici regionali appositamente delegati.
6. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli
dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente da destinare
ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica
funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono
ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso
per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.

Art. 552.
Concorsi per titoli ed esami

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno
validita' per i tre anni indicati nei relativi bandi.
2. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare
punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti
concorsi per titoli ed esami.
3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un
colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto
pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni
tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della
qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto
delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato dal bando
di cui al comma 3 dell'articolo 551.
4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi e'
stabilito con regolamento.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella
di valutazione dei titoli.

Art. 553.
Concorso per titoli

1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per
titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o
coordinatore amministrativo;
b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno
trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio
precedente.
2. Al concorso medesimo sono ammessi altresi' coloro i quali
appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, abbiano
prestato in tale qualifica servizio di ruolo per almeno cinque anni
ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a
posti di segretario o coordinatore amministrativo.
3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli e' consentita per
due province.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno
carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A
tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono
inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo
riportato, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non
ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria ed
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi
titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza,
corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo
a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia
partecipato al concorso meno recente.
6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono
compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun
concorrente.
7. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai
concorsi per soli titoli.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella
di valutazione dei titoli.
9. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente
concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non puo'
superare quello spettante per tre anni di servizio.
10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili
sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino
compresi.
11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli
non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.
12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili
soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n.
246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8- bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Nota all'art. 553:
- Per l'art. 17 del D.L. n. 140/1988 e l'art. 8- bis del
D.L. n. 323/1988 si veda la nota all'art. 401.

Art. 554.
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate
mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei
limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla
base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale
indichera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A. non di
ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con
qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi
sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso
indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di
pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due
anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a
quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a
partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente
articolo si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle
vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate
tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge,
previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze
annuali gia' compilate alla data del 5 luglio 1988.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per
l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore
tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica
istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio
da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale
richiesto per l' ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno
carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei
successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per
la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio
complessivo riportato e i concorrenti gia' compresi in graduatoria,
ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e
ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi
titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza,
corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili,
secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed
aggiornate con i criteri sopra indicati.

Art. 555.
Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono cosi' composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli
impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui
uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro docente
d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle
quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi,
direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno
impiegato con qualifica non inferiore alla ottava
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro
appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con
almeno cinque anni di anzianita'.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di
infermiere il componente della commissione appartenente al personale
A.T.A. e' sostituito da un sanitario designato dalle competenti
autorita' sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono
espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di
sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le
disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli
impieghi statali.

Art. 556.
Norme particolari di accesso
1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e
della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, e'
nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate
per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle
aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine
a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili
dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per
il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico
1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli
articoli 551, 552 e 553, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le
singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo
richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.
4. Il personale A.T.A. puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'
accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in
servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'
accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non
sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita'
tecnica o specialistica.

Art. 557.
Concorsi riservati
1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti
disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta
qualifica e' conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati
di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del
titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui
aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la
qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni
di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianita', se in
possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui
accedono.
2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli
esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti
dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.
3. Il concorso riservato per la quarta qualifica e' per titoli,
integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni
proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso
viene indetto.
4. I bandi sono emanati, con periodicita' biennale, dai
provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.

Art. 558.
Concorsi per l'estero

1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli
articoli 640 e seguenti.

Art. 559.
Nomina in ruolo
1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici ed economici, ha effetto
dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo
comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.

Art. 560.
Adempimenti degli immessi in ruolo

1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo
e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni
che, per la generalita' dei dipendenti civili dello Stato, sono
recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22
agosto 1985 n. 444.
2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito
di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo'
chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione
del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due
anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data
di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi
annuali.

Nota all'art. 560:
- Le disposizioni recate dal testo unico approvato con
D.P.R. n. 3/1957 in materia di nomina in prova, periodo di
prova, nomina in ruolo ed adempimenti connessi, sono le
seguenti:
"Art. 9. (Nomina in prova). - I vincitori del concorso
conseguono la nomina in prova, che viene disposta con
decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva
diversamente.
La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo
assume servizio con ritardo sul termine prefissogli
decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende
servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume
servizio senza giustificato motivo entro il termine
stabilito, decade dalla nomina".
"Art. 10. (Periodo di prova). - Il periodo di prova ha
la durata di sei mesi.
L'impiegato in prova svolge le mansioni affidaegli nei
vari servizi ai quali viene applicato . . .. e frequenta i
corsi di formazione istituiti dall'amministrazione.
Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la
nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio
favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche
sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali e' stato
applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e'
prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il
giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la
risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.
In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due
mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di
prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga
ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende
conclusa favorevolmente.
E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del
concorso che provenga da una carriera corrispondente della
stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia
superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni
analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.
L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i
corsi di formazione.
Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova
e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti".
"Art. 11. (Promessa solenne e giuramento). - L'impiegato,
all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al
capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due
testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
'Prometto di essere fedele alla Repubblica, di
osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato,
di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'amministrazione per il pubblico bene'.
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve
prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un
suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la
formula seguente:
'Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare
lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di
adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'amministrazione per il pubblico bene'.
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel
caso di passaggio ad altro impiego.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il
giuramento importa la decadenza dall'impiego".
- L'art. 7 della legge n. 444/1985 cosi' recita:
"Art. 7. (Autorizzazione a bandire concorsi in
particolari settori). - Le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B),
sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di
personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o
profili professionali e per le circoscrizioni territoriali
indicate nella tabella medesima.
Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui
alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto
convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione
dello Stato costituisce titolo di preferenza a parita' di
merito.
Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui
al primo comma procederanno a nominare immediatamente in
prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine
della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni
dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del
1› aprile 1984.
Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi
costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per
le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti,
lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi
risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di
collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai
fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5,
comma quarto, del testo unico approvato con decrto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La presentazione dei documenti di rito attestanti il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione
all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di
servizio.
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro
trenta giorni, a pena di decademza, la documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente
esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la
Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio
rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto
devono essere comunque compensate.
La procedura prevista dal presente articolo viene estesa
altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di
assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo".

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione I: Congedi e aspettative

Art. 561.
Rinvio alla contrattazione

1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente
disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.

Nota all'art. 561:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 ed i contratti collettivi da
stipulare in base ad esso si veda la nota all'art. 404.

Art. 562.
Congedo ordinario
1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni non lavorativi di
congedo ordinario nell'anno solare.
2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di
congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno
solare come segue:
a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto
delle esigenze di servizio.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del
dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto,
compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel
corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non
inferiore a quindici giorni.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

Art. 563.
Congedi straordinari e aspettative

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo,
sono concesse dal direttore didattico o dal preside.

Note all'art. 563:
- L'art. 3 della legge n. 537/1993 che ha modificato il
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
cosi' recita in materia di congedi straordinari:
"37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
'In ogni caso il congedo straordinario non puo'
superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di
quarantacinque giorni'.
38. I tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono
computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente
articolo.
39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
'Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di
congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario'.
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano
ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto
all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una
delle categorie elencate dall'art. 6 del decreto del
Ministro della sanita' 1› febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso
decreto e individuate con decreto del Ministro della
sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
41. Le disposizioni di cui al comma 37, 38 e 39 si
applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di
congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
- Le disposizioni che il testo unico approvato con
D.P.R. n. 3/1957 reca in materie di aspettative sono le
seguenti:
"Art. 66. (Cause dell'aspettativa). - L'impiegato puo'
essere collocato in aspettativa per servizio militare, per
infermita' o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda
dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e'
attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole
amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per
servizio militare o per infermita'; in tale caso
l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di
essere collocato in aspettativa.
Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato
collocato in aspettativa".
"Art. 67. (Aspettativa per servizio militare). -
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere gli obblighi
di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito
ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per
servizio militare, senza assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e'
collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi
due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo
compete all'impiegato richiamato lo stipendio piu'
favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli
eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per
intero ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e
del trattamento di quiescenza e previdenza".
"Art.68. (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta,
d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al
giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, la
esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la
regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di
fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare
della causa per la quale fu disposta; essa non puo'
potrarsi per piu' di diciotto mesi.
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli
opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero
stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
il restante periodo, conservando integralmente gli assegni
per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e'
computato per intero ai fini della progressione in
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane,
inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto
dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita'
per prestazioni di lavoro straordinario.
Per infermita' riconosciuta dipendente da causa di
servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le
spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti
sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la
perdita della integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato.
Avverso le deliberazioni del collegio medico e delle
commissioni mediche ospedaliere, di cui ai rr.dd. 5
novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate
nei procedimenti di accertamento della dipendenza
dell'infermita' da causa di servizio e di determinazione
dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli
impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai
decreti sopracitati".
"Art. 69. (Aspettativa per motivi di famiglia). -
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi
di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del
servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un
mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi
nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne
l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa
richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata
per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di
un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia
non e' computato ai fini della progressione in carriera,
della attribuzione degli aumenti di stipendio e del
trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo
il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo
passato in aspettativa".
"Art. 70. (Cumulo di aspettative). - Due periodi di
aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di
servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di
famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso
due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il consiglio di
amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia
raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
assegni di durata non superiore a sei mesi".
- L'art. 71 del D. Lgs. n. 29/1993 cosi' recita:
"Art. 71. - 1. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati
in aspettivativa senza assegni per la durata del mandato.
Essi possono optare per la conservazione, in luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita'
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini
dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza
e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
della proclamazione degli eletti di questa le Camere ed i
consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
di appartenenza degli eletti per i conseguenti
provvedimenti.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal 31 marzo 1993.
5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui comi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Art. 564.
Proroga eccezionale dell'aspettativa

1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano
motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo massimo
fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo' consentire
all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa,
senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.

Nota all'art. 564:
- Per l'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. n.
3/1957 si veda la nota all'art. 563.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione II: Mobilita'

Art. 565.
Mobilita' professionale nel comparto

1. La mobilita' professionale nel comparto e' disciplinata dai
contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Nota all'art. 565:
- Per l'art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota
all'art. 404.

Art. 566.
Trasferimenti

1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli
studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.
2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo
profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50%
dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di
ogni anno, sia per compensazione.
4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e
vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle
nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.
5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare
domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in
relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le
sedi desiderate in ordine di preferenza.
6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti
appartengono.
7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria
degli aspiranti sulla base dell'anzianita' di servizio e delle
condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si
siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero
dei posti da attribuire ed alla disponibilita' delle sedi richieste.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria
ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti
che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i
criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle
condizioni di famiglia, nonche' gli adempimenti propri del
provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio
particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per
almeno 3 anni.

Nota all'art. 566:
- L'art. 32 del testo unico approvato con D.P.R. n.
3/1957 cosi' recita:
"Art. 32. (Trasferimenti). - L'amministrazione da'
periodicamente notizia nel proprio Bollettino ufficiale
delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per
esigenze di servizio.
I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede
possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero
per motivate esigenze di servizio.
Nel disporre il trasferimento, l'amministrazione deve
tenere conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle
condizioni di famiglia, di ventuali necessita' di studio
del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio
gia' prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento da una ad altra sede puo' essere
disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una
sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
Il consiglio di amministrazione e' competente a decidere
su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di
trasferimento".

Art. 567.
Trasferimento d'ufficio

1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto,
nella tabella di valutazione dei titoli e' previsto un punteggio
particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e,
subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' e' disciplinato
dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti
collettivi in materia di mobilita'.

Nota all'art. 567:
- Per l'art. 32, comma 4, del testo unico approvato con
D.P.R.
n. 3/1957, si veda la nota all'art. 566.

Art. 568.
Assegnazione provvisoria

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia
chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo' a domanda essere
provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per
trasferimento.
2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e'
limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di
ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute.
Hanno altresi' titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro
che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede puo' essere
inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i
quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi
stabiliti.
4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti
comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono
consentite nei confronti del personale di prima nomina.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di
quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi
nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente
titolarita'.
6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro
della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri
di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le
assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di
presentazione delle domande.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione III: Riconoscimento dei servizi

Art. 569.
Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio
non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e'
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed
economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai
soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente
inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione
della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli
effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli
previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente
non riconoscibili.

Art. 570.
Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, e' utile
soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e
istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di
aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e
puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo
dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della nomina
in ruolo.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione IV: Orario

Art. 571.
Orario di servizio

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali.
2. Tale orario puo' essere articolato anche con criteri di
flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze
di servizio e delle necessita' degli utenti.
3. L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base delle norme
stabilite nella contrattazione.
4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la
fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi,
salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di
tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche comprese nei
programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera
e).

Nota all'art. 571:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 ed i contratti collettivi da
stipulare in base ad esso, si veda la nota all'art. 404.

Art. 572.
Tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario e' regolato sulla base delle
disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre
1988 n. 554.

Nota all'art. 572:
- Per gli articoli 7 e 8 della legge n. 554/1988 si veda
la nota all'art. 491.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo III
DIRITTI E DOVERI
Sezione V: Disposizioni particolari

Art. 573.
Corsi di aggiornamento
e di qualificazione culturale e professionale

1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di
amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di
attivita' di aggiornamento e di qualificazione culturale e
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove
possibile, la continuita' del servizio nelle scuole o istituzioni
educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell'
attivita' di aggiornamento e di qualificazione, nonche' la
ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni
in sede di contrattazione.

Art. 574.
Responsabilita' patrimoniale

1. La responsabilita' patrimoniale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'
Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della
vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla
responsabilita' del predetto personale verso l'Amministrazione che
risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa
grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle
responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo IV
DISCIPLINA

Art. 575.
Sanzioni disciplinari

1. In materia di responsabilita' disciplinare si applica, nei
confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto
disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. La tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative
sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Nota all'art. 575:
- L'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 cosi' recita:
"Art. 59. - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma
2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia
di responsabilita' civile, amministrativa, penale e
contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche".

Art. 576.
Procedimento disciplinare

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l'irrogazione della censura e' quello
previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli
accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario, rimette gli
atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una
infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti
preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo
a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini
preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non
vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione
degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che
l'infrazione sia punibile con la censura provvede all' irrogazione
della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie
ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di
disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da
quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine,
ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso
termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi
qualifica superiore a quella dell'incolpato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con
decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito
l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui
agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita'
della deliberazione della commissione di disciplina provinciale,
salvo che egli ritenga di disporre in modo piu' favorevole
all'impiegato.
8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio
alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che
abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui
all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti
della sanzione irrogata.

Note all'art. 576:
- L'art. 101 del testo unico approvato con D.P.R. n.
3/1957 cosi' recita:
"Art. 101. Procedimento per l'irrogazione della
censura). - Il superiore competente a norma dell'art. 100
ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto,
nella forma stabilita dall'art. 104, assegnando
all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per
presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata
all'impiegato per iscritto.
copia della comunicazione e' immediatamente rimessa al
capo del personale insieme con le contestazioni e le
giustificazioni".
- Gli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato
con D.P.R. n. 3/1957 cosi' recitano:
"Art. 79. (Censura). - La censura e' una dichiarazione
di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi
trasgressioni".
"Art. 80. (Riduzione dello stipendio). - La riduzione
dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne'
superiore ad un quinto di una mensilita' di stipendio e non
puo' avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un
anno dell'aumento periodico dello stipendio a decorrere
dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio e' inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli
affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i
colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle
funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio".
"Art. 81. (Sospensione dalla qualifica). - La
sospensione dalla qualifica consiste nell'allontamento dal
servizio con la privazione dello stipendio per non meno di
un mese e non piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora
le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'amministrazione o dei
superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi
personali;
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia
prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o
turbamento nella regolarita' o nella continuita' del
servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo
restando quando e' disposto dall'art. 4 della legge 20
dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli
interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati
dipendenti".
"Art. 84. (Destituzione). - La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso
dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri
di fedelta' dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che
abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti
pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme
amministrate o tenute in deposito, o per connivente
tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici
in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni
d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi
pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e)
dell'art. 81".

Art. 577.
Commissione di disciplina provinciale

1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare,
di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale
di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero,
all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire
con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la
commissione di disciplina provinciale per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi
dell'articolo 578.

Art. 578.
Composizione della commissione di disciplina provinciale

1. All'inizio di ogni triennio e' costituita, con decreto del
provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta da
un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna
o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di
qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico,
che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati
appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di
tutti i componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della
sesta qualifica dell'ufficio scolastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario e' nominato un
supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso
di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il
membro piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal
rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri
effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a
cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che
rimane al compimento del triennio, con le modalita' previste dal
presente articolo.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
Capo V
UTILIZZAZIONE E DIMISSIONI

Art. 579.
Utilizzazione in altri compiti o funzioni

1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli
specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere
trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su
parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale,
sempre che vi sia disponibilita' di posti, in altro profilo
professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti
sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'.
2. L'inidoneita' permanente ai compiti del ruolo di appartenenza
deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli
71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche
l'idoneita' a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera
acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo
tale anzianita'.

Nota all'art. 579:
- Il testo degli articoli 71 e 130 del testo unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente:
"Art. 71. (Dispensa dal servizio per infermita'). -
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per
infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che
risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e'
dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda,
in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui
agli articoli 129 e 130".
"Art. 130. (Accertamento sanitario per la dispensa). -
Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si
procede all'accertamento delle condizioni di salute
dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico
di propria fiducia".

Art. 580.
Dimissioni
1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le
dimissioni dall'impiego decorrono normalmente dal 1› settembre
successivo alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie
dimissioni dall'impiego, non puo' revocarle dopo il 31 marzo
successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio
dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1› settembre
dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli
venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
5. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o
ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO III
PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

Art. 581.
Supplenze annuali

1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario puo' essere disposto soltanto
per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro
la data del 31 dicembre, in attesa dell'espletamento delle procedure
concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di ruolo, e
sempre che la vacanza e disponibilita' permangano prevedibilmente per
l'intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere
assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi
sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente
ed aggiornabili. L'aggiornamento e' effettuato ogni triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove
domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in
precedenza.
3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento
dalla relativa graduatoria per il periodo di validita' della stessa,
salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il
successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata
accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa
graduatoria.
4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di
accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per
altra graduatoria.
5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 ed al
conferimento delle supplenze si provvede secondo le modalita' e nei
termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati
che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A. e
che siano da ritenersi i piu' rappresentativi delle categorie
medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico
riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di
specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto
per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Il
decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri
uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non
di ruolo di cui al presente testo unico.

Art. 582.
Supplenze temporanee

1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli
resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa,
ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata
precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante
l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal
provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie
provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581.
3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole
d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del supplente
temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti
giorni e non vi sia nella scuola la possibilita' di affidare le
relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza
dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra
scuola viciniore, al quale essa e', in tale eventualita', conferita
dal provveditore agli studi.
4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole
di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le
accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali,
appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da'
luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di
sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni,
con le seguenti modalita':
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico,
rispettivamente, fino a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4
unita' di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con
organico, rispettivamente, superiore a 10 unita' di personale
ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore.
5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal
direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria
di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva
graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo
giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi
medesimi, e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il
termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e
pasquali.
6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in
difformita' delle disposizioni contenute nel presente e nel
precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la
responsabilita' diretta di coloro che li abbiano disposti.

Art. 583.
Norma comune alle supplenze temporanee
ed a quelle annuali

1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo,
che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad
assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai
fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e
12.

Art. 584.
Requisiti culturali e deroghe

1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze
per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l'
ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti
al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai
ruoli.

Art. 585.
Precedenze

1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno prestato le
relative domande di supplenza.

Art. 586.
Ricorsi

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso
in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla
posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza
annuale.
2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell' ufficio
scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di
per se' impugnabili.
3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
definitive per il conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da
parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni
dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo
dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal
provveditore agli studi o da un impiegato dell'ufficio, da lui
delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da
un preside o direttore didattico, da un impiegato della sesta
qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove
possibile, supplenti.
4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta
qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina
altresi' gli altri componenti della commissione fra il personale
A.T.A. proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati che
organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che
siano da ritenersi piu' rappresentativi delle categorie medesime.
Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore
didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico
provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire
eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.
5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli
interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita'
delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di
ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'
articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, numero 1199. Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo
4 e' ridotto a dieci giorni.
7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni
dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente
tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Nota all'art. 586:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 1199/1971, e' il
seguente:
"Art. 4. (Istruttoria). - L'organo decidente, qualora
non vi bbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il
ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli
interessati possono presentare all'organo cui e' diretto
deduzioni e documenti.
L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che
ritiene utili ai fini della decisione del ricorso".

Art. 587.
Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di
assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un
titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze
annuali di cui al precedente articolo 581.

Nota all'art. 587:
- L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 prevede
che 'Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu'
regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
locali, effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita'
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego.'

Art. 588.
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
ruolo

1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.

Nota all'art. 588:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del D. Lg. C.P.S. n.
207/1947, e' il seguente:
"Art. 2. Il personale non di ruolo, in servizio da un
anno almeno, puo' ottenere dal capo dell'ufficio congedi
che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun
anno, conservando l'intero trattamento normale".
"Art. 3. Nei casi di assenza dal servizio per malattia,
accertata dall'amministrazione, al personale non di ruolo
e' mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre
mesi se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo
di sei mesi se abbia un'anzianita' di servizio superiore a
cinque anni.
Durante il periodo di assenza verra' corrisposto il
trattamento economico normale per il primo mese e ridotto
alla meta' per altri due mesi".
"Art. 4. Per la nomina ad impiego non di ruolo e'
necessario il possesso del titolo di studio previsto dal
regolamento del personale dell'amministrazione nella quale
avviene l'assunzione per il corrispondente impiego di
ruolo".

Art. 589.
Modelli viventi

1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo
275.

Parte Terza
PERSONALE
Titolo IV
NORME COMUNI AL PERSONALE
Capo I
DIRITTI SINDACALI

Art. 590.
Liberta' sindacali
1. Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e
dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45
del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'
articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si
osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le
disposizioni degli articoli 591 e 592.

Note all'art. 590:
- L'art. 54 del D. Lgs. n. 29/1993 demanda alla
contrattazione collettiva la determinazione dei limiti
massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel
settore pubblico nonche' la definizione dei tempi e
modalita' per l'applicazione, in materia, della legge 20
maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. Lo stesso
articolo detta inoltre norme in materia di ripartizione
delle aspettative tra le organizzazioni sindacali.
- Il testo dell'art. 55 del D. Lgs. n. 29/1993 e' il
seguente: "Art. 55 (Disciplina del rapporto di lavoro). -
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche e' disciplinato secondo le
disposizioni dell'art. 2, comi 2, 3 e 4.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle
pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei
dipendenti".
- L'art. 45 del D. Lgs. n. 29/1993 detta norme in
materia di contrattazione nel pubblico impiego prevedendo,
tra l'altro, contratti collettivi quando, contratti
nazionali di comparto e contratti collettivi decentrati.

Art. 591.
Aspettative sindacali e trattamento economico
1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente
organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il
numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato
in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di
servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare
in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello
Stato e per la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in
relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il
primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei
ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei
destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo
viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.
5. Sono altresi' annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro
della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola
comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di
istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'
indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli
uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando,
dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti
nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che
retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura
speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita
dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente
percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di
retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario.
10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi
causa, del mandato sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della
contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei
permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi
precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti
dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio
1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per
cento.

Nota all'art. 591:
- La legge n. 93/1983 (legge quadro sul pubblico
impiego) disciplinava, anteriormente al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, la contrattazione collettiva nel
pubblico impiego.

Art. 592.
Permessi sindacali
1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11,
dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali
annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991
n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi
annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico
le disposizioni contenute nell'articolo 591.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere
certificata al capo del personale dell'amministrazione di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e'
stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi
sindacali giornalieri ed orari.

Nota all'art. 592:
- La legge n. 262/1991 detta disposizioni in materia di
"permessi sindacali annuali e in materia di personale del
comparto scuola".

Art. 593.
Spazi e sedi

1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche e' concesso alle
organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'
affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed
altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla
stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede
centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso
gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto
delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno
determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le
organizzazioni sindacali.

Art. 594.
Ritenute per contributi sindacali
1. Il personale ha facolta' di rilasciare delega esente da tassa di
bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione
sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio,
paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella
misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il
diposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro
la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma
scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione
sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle
organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni
secondo modalita' da concordare.
4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta
stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali,
il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla
data di decorrenza della modifica, purche' notifichi la revoca alle
organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla
data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa.

Nota all'art. 594:
- Il testo dell'art. 70 del testo unico approvato con
D.P.R. n. 180/1950 e' il seguente:
"Art. 70. (Limiti nel caso di concorso di cessione e
delegazione). - Nel caso di concorso di cessione e
delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello
stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla
quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la
necessita' e dia il suo assenso.
Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione
alla quale fa carico la pensione".

Art. 595.
Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'
effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la
trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria, senza le
maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per
il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la
determinazione della tariffa predetta.
2. Il comma 1 non puo' trovare applicazione qualora, trattandosi di
lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti,
servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attivita' integrate, lo
sciopero limitato ad una o piu' ore lavorative produca effetti
superiori o piu' prolungati rispetto a quelli derivanti dalla
limitata interruzione del lavoro.
3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
quanto previsto dal comma 1.
4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
amministrazione, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
quanto previsto dal comma 2.

Art. 596.
Estensione delle norme
di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300

1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970,
n. 300, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si
applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Note all'art. 596:
- La legge n. 300/1970 reca: Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavori e
norme sul collocamento.
- Il D.Lgs. n. 29/1993 riguarda la "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- La legge n. 146/1990 reca: Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge.

Art. 597.
Commissioni provinciali e regionali

1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione
sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei
sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le
categorie del personale direttivo, docente, educativo e
amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne,
elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine
alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al
comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti
la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende
attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la mobilita' di detto personale, per la formazione delle
graduatorie provinciali del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure
di conferimento delle supplenze.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti
dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte
entro il termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli
atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei
criteri generali di cui al secondo comma.
5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle
supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi
in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente
scelte ed in tempo utile indicate.
6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una
commissione sindacale con i criteri di composizione e di
funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle
attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva
definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.

Nota all'art. 597:
- Il testo dell'art. 48 del D.Lgs. n. 29/1993, e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 48. (Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la contrattazione collettiva definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle
commissioni di concorso. La contrattazione collettiva
nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione
che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati".

Parte Terza
PERSONALE
Titolo IV
NORME COMUNI AL PERSONALE
Capo II
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

Art. 598
Trattamento di quiescenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del
personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole
legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano
stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella
misura del 18 per cento.

Art. 599.
Trattamento di previdenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del
personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti
nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente
elementare di ruolo, che e' di per se'utile a tali fini.

Art. 600.
Competenze in materia di quiescenza

1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e
periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di
riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza,
nonche' in materia di trattamento di previdenza, e' stabilita con
regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.

Art. 601.
Tutela dei soggetti portatori di handicap

1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate si applicano al personale di cui al presente
testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina
in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'.

Nota all'art. 601:
- Il testo degli articoli 21 e 33 della legge n.
104/1992 e' il seguente:
"Art. 21. (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1.
La persona handicappata con un grado di invalidita'
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in
sede di trasferimento a domanda".
"Art. 33. (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai
sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita', nonche' colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravita' parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971,
nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita'
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato,
con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferito senza il suo concenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3,
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
sistuazione di gravita'".

Parte Terza
PERSONALE
Titolo IV
NORME COMUNI AL PERSONALE
Capo III
TRATTAMENTO DI SERVIZIO

Art. 602.
Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
e' disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore
del presente testo unico e dalle loro eventuali successive
modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di
cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nota all'art. 602:
- Il testo dell'art. 49 del D.Lgs. n. 29/1/993 e' il
seguente:
"Art. 49. (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori
collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla
produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di
ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di
attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri".

Parte Terza
PERSONALE
TITOLO V
VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E
NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO.
Capo I
NORMA FINALE

Art. 603.
Parametri di valutazione della produttivita'
del sistema scolastico

1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al
conseguimento di una maggiore produttivita' del sistema scolastico ed
al raggiungimento di obiettivi di qualita', il Ministro della
pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di
valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari
fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si
riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine
provvede altresi' all'individuazionedi adeguati metodi di rilevamento
dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in termini di
preparazione generale e di preparazione specifica.
2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della
pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma
triennale di interventi articolati nel territorio, da realizzare in
ciascun anno, al fine di conseguire una migliore qualita'
dell'offerta educativa ed, in particolare, il graduale superamento
dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di
interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli
studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior
disagio scolastico.
3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche
necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi
sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneita'
degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si
avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della
Biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonche' di enti
specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e
di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualita'
di servizi.
4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero
provvede a presentare una relazione annuale concernente gli
interventi effettuati, compresi quelli volti all'ottimizzazione dei
flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede di determinazione
degli stanziamenti di bilancio.

Art. 604.
R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale
della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili
dello Stato.

Parte Quarta
ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E
PERIFERICA DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE.
TITOLO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 605.
Competenze del Ministero della pubblica istruzione

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi
uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione
materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui
seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna,
secondo le modalita' stabilite dalla legge 1› giugno 1942, n. 901,
istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale,
secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21
marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme
dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e
sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari
statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i
docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori
didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro
l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'articolo 2
della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto
dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di
disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte
dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150
milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta
legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto
previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e
della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell'articolo 1 della
legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando
sia previsto dal rispettivo ordinamento.

Art. 606.
Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
1. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta
all'amministrazione centrale:
a) coordinare l'attivita' delle scuole di ogni ordine e grado nel
quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e
della gioventu';
b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento
delle scuole all'estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla
formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura
e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni,
incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste
dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni
ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed
istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 607.
M i n i s t r o

1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e
verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed
in particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresi' i compiti allo stesso demandati
dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni
di legge.

Nota all'art. 607:
- Il testo dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29/1993
come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 470/1993 e dell'art.
14 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito
dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1993 e' il seguente:
"Art. 3. (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite".
"Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro
sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare,
indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive
generali per l'azione amministrativo e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale
generale, una quota parte del bilancio
dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti
alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il
personale e per le risorse strumentali allo stesso
assegnati.
2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono
compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel
provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente
del Consiglio dei Ministri".

Art. 608.
Sottosegretari di Stato

1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 609.
Gabinetto del Ministro e segreterie particolari

1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del
Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e
per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le
disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27
marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100,
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre
1946 n. 112, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell'articolo 158
della legge 11 luglio 1980 n. 312.

Art. 610.
D i r i g e n t i

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, ai dirigenti spetta
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
della gestione e dei relativi risultati.
2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui
sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le
disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972 n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti
legislativi.
3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
delle relative funzioni e l'individuazione degli uffici
corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative
funzioni sono disposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Note all'art. 610:
- Il capo II del titolo II del D.Lgs. n. 29/1993 e
successive modificazioni, detta disposizioni in materia di
qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni (sezione I)
e di accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione
(sezione II).
- Il D.P.R. n. 748/1972 (decreto legislativo) reca la
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993, e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 6. (Individuazione di uffici e piante organiche).
- 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e nelle universita', l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale e delle
relative funzioni e' disposta mediante regolamento
governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro
livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta
con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale
competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di
regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il
regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la
consistenza delle piante organiche e' determinata previa
verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero
del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica,
previa informazione alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora
la definizione delle piante organiche comporti maggiori
oneri finanziari, si provvede con legge.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle
Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel
senso che al predetto personale non si applica l'art. 16
dello stesso decreto.
6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, compresi
i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
7. Per il personale delle universita' degli osservatori
astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a
domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
osservatorio o ente di appartenenza, i trasferimenti devono
essere comunicati al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica".

Art. 611.
Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale

1. Fino a quando non sara' definito il suo nuovo ordinamento ai
sensi dell'articolo 616, l'Amministrazione centrale del Ministero
della pubblica istruzione e' ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e
amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e
magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
2. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 90 e l'ufficio di
statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
3. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica
per gli scopi conoscitivi propri dell'amministrazione della pubblica
istruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge
23 dicembre 1992 n. 498.
4. Presso l'Amministrazione centrale e' istituita una Ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Note all'art. 611:
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989, e' il
seguente:
"Art. 3. (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posto alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinari anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provvveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ache il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione
a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte
alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici,
come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17".
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 490/1992, e' il
seguente:
"Art. 10. - 1. Le indagini statistiche che le
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri
scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora
comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non
rientrino nel Programma statistico nazionale".

Art. 612.
Consiglio di amministrazione - organi competenti
in materia disciplinare

1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni,
presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e'
costituito il consiglio di amministrazione.
2. La composizione del consiglio di amministrazione e' modificata
secondo quanto disposto dall'articolo 48 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato le
norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del
personale nei consigli di amministrazione.
3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano
le disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni.

Note all'art. 612:
- Il testo degli articoli 48 e 59 del D.Lgs. n. 29/1993,
e' il seguente:
"Art. 48. (Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2,
comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme
di partecipazione delle rappresentanze del personale ai
fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle
commissioni di concorso. La contrattazione collettiva
nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione
che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati".
"Art. 59. (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). -
1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo
per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20,
comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in
materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e
contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli artt. 20, comma 1, e 58,
comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle
relative sanzioni possono essere definite dai contratti
collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipedente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che
viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore
o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita' per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio
opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscano l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione
che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo,
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative statali si applicano le norme
di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".

Art. 613.
Ufficio scolastico regionale

1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni
regione, salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619,
provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti
inerenti alle procedure concorsuali per il personale della scuola e
per il personale dell'amministrazione scolastica periferica, al
calendario scolastico, nonche' dei compiti previsti dalle
disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio e' preposto il
sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per
la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua,
dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede
l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico
regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della
circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli
alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Nota all'art. 613:
- Il testo degli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 29/1993, e'
il seguente:
"Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
e 3.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
del Ministro competente, sentito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio
presso l'amministrazione interessata. Con la medesima
procedura sono conferiti gli incarichi di funzione
ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello
dirigenziale generale.
3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del
Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a
dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di
funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di
livello dirigenziale.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di
settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.
5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".
"Art. 25. (Norma transitoria). - 1. Le qualifiche di
primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad
personam fino all'adozione dei provvedimenti di
attribuzione della qualifica di dirigente prevista
dall'art. 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex
qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex
qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione
nei ruoli di provenienza.
2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali
per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati
i relativi bandi ovvero siano stati adottati i
provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti
organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare
in base a specifiche disposizioni normative di carattere
transitorio.
3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il
trattamento economico in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto fino alla data della
sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree
dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che
accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente
capo compete il trattamento economico in atto previsto per
la qualifica di primo dirigente.
4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
agli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni, e quello di cui all'art. 15 della legge 9
marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente
soppressi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale
personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e
funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza
non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal
dirigente. Il trattamento economico e' definito nel primo
contratto collettivo di comparto di cui all'art. 45".

Art. 614.
Provveditorato agli studi

1. Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni
provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 lettera
f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quanto previsto dagli
articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del
Ministro, alla istruzione materna, elementare, media, secondaria
superiore e artistica; vigila sulla applicazione delle leggi e dei
regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e
privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la
temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le
iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli
studi e svolge tutti gli altri compiti, demandatigli dalle
disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di
legge.
4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per
il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla
manutenzione dei medesimi.

Nota all'art. 614:
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 142/1990 e' il
seguente:
"Art. 16. (Circondari e revisione delle circoscrizioni
provinciali). - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza
e peculiarita' del territorio, alle esigenze della
popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo'
disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare
gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano
l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione,
tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere
alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei
rapporti sociali, economici e culturali della popolazione
residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere
dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche'
per le attivita' produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa
favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del
territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte
di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza
dei comuni dell'area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva
dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti
dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore
a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle
nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione
trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse
finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della
Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
coordinare l'iniziativa dei comuni in cui alla lettera d)
del comma 2".

Art. 615.
Personale

1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della
pubblica istruzione appartenente alle qualifiche previste dalla legge
11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto-legge 28 gennaio 1986 n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986 n. 78, sono
provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sono successivamente definite
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.

Note all'art. 615:
- La legge n. 312/1980 riguarda il nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato; si riporta l'art. 2 della legge predetta, ove
sono elencate le qualifiche del personale dei Ministeri:
"Art. 2. (Qualifiche funzionali). - Il personale
contemplato nel presente titolo e' classificato in otto
qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il
livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
prima qualifica: attivita' semplici.
Attivita' elementari, manuali e non, per il cui
esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione;
seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze
elementari.
Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di
conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio
richieda preparazione e conoscenze elementari;
terzi qualifica: attivita' tecnico-manuali con
conoscenze non specialistiche.
Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze
tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa,
l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o
contabili elementari. Puo' essere richiesta anche
l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso
semplice;
quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche
con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o
tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel
ramo amministrativo e contabile e preparazione
specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con
capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o
di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione
a rischi specifici;
quinta qualifica: attivita' con conoscenza
specialistica e responsabilita' di gruppo.
Attivita' professionali richiedenti preparazione
tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del
lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di
disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono
comportare anche responsabilita' di guida e di controllo
tecnico-pratico di altre persone;
sesta qualifica: attivita' con conosenze professionali
e responsabilita' di unita' operative.
Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito
di prescrizioni di massa riferite a procedure o prassi
generali; particolare apporto di competenze in operazioni
su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze
particolari delle relative tecnologie; funzioni di
indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti
prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da
responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per
il risultato conseguito dalle unita' operative
sottordinate;
settima qualifica: attivita' con preparazione
professionale o con eventuale responsabilita' di unita'
organiche.
Attivita' professionali comportanti o preposizioni a
uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi
rilevanza esterna, con margini valutativi per il
perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e
proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero
attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel
campo amministrativo e tecnico, richiedente
specializzazione e preparazione professionale di settore a
livello universitario.
La preposizione a unita' organiche comporta piena
responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite
nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i
risultati conseguiti;
ottava qualifica: attivita' con specializzazione
professionale o con eventuale responsabilita' esterna.
Attivita' professionali comportanti preposizione a
uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od
opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di promozione,
nonche' di verifica dei risultati conseguiti, relativamente
a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna
operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e
di elaborazione di piani e di programmi richiedenti
preparazione professionale di livello universitario, con
autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi,
in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi e' connessa responsabilita' organizzativa nonche'
responsabilita' esterna per i risultati conseguiti".
- Si riporta l'art. 2 del D.L. n. 9/1986, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 78/1986, come modificato
dal D.L. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 37/1990:
"Art. 2. - 1. Per il personale di cui all'art. 1 e per
tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono
particolari posizioni professionali e' istituita la nona
qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso
verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista
dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la
particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli
indicati nella legge 1› aprile 1981, n. 121, e relativi
decreti di attuazione e successive norme di modifica.
2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente
modificate le declaratorie dei profili professionali
stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3. La dotazione organica della nona qualifica non deve
superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava
qualifica.
4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo'
essere superiore al 92 per cento del trattamento iniziale
del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".
- Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993:
"Art. 3. (Omissis). - 6. Le dotazioni organiche delle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono
provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti
coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali,
alla stessa data, risulti in corso di espletamento un
concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso,
negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure
siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di
collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-
ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160".
- L'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 e' riportato nella nota
all'art. 610.

Art. 616.
Riorganizzazione degli uffici

1. Gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione sono ridefiniti ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e
31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati
uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.

Note all'art. 616:
- Si riportano gli articoli 2, 5, 31 e 12 del D. Lgs. n.
29/1993; l'art. 6 e' riportato nella nota all'art. 610:
"Art. 2. (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono
ordinate secondo disposizioni di legge e di reglamento
ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di
organizzazione.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto
per il perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione amministrativa sono
indirizzate.
2.- bis. Nelle materie non soggette a riserva di legge
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge,
intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo,
cessano di avere efficacia, a meno che la legge non
disponga espressamente in senso contrario, dal momento in
cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.
3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui
al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita'
previste nel titolo III del presente decreto, i contratti
individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art.
49, comma 2.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle
qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere
di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n.72, nonche'
i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle materie contemplate dell'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina, che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
"Art. 5. (Criteri di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o
di supporto;
b) collegamento delle attivita' degli uffici
attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza
di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun
procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della
responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura
degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con
gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della
comunita' europea, nonche' con quelli dei lavoro privato;
e) responsabilita' e collaborazione di tutto il
personale per il risultato dell'attivita' lavorativa;
f) flessibilita' nell'organizzazoine degli uffici e
nella gestione delle risorse umane anche mediante processi
di riconversione professionale e di mobilita' del personale
all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' tra
amministrazioni ed enti diversi".
Art. 31. (Individuazione degli uffici dirigenziali e
determinazione delle piante organiche in sede di prima
applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima
applicazione del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche'
per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di
ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a
tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione
dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai
criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche'
alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse
umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e
sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una
riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
conseguenza, delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento,
riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai
criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in
particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale
assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite
massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
di personale previste nelle predette tabelle.
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale
esame con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45,
comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10,
le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di
lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di
operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi
tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita'
e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in
rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le
amministrazioni informano le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui
all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di
determinazoine dei carichi di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle
amministrazioni statali, comprese le aziende e le
amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i
provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi
ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le
iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state
approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si
applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, e' dall'art. 23 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
6- bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al
comma 1, lettera c), e' consentita l'utilizzazoine nei
provveditorati agli studi di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni
corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse
utilizzazioni possono essere disposte dai provveditorati
agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni
organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base
di criteri definitivi previo esame con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a noram dell'art. 10
e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa
richiesta".
"Art. 12. (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura, e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativ agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole, amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da appsita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previstre dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
dispongano la tassa a carico del destinatario".

Art. 617.
Regione Valle d'Aosta

1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al
provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle
d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai
relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed
eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua
richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975 n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico
regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate
dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, il quale e'
funzionario della regione.

Nota all'art. 617:
- Il testo del D. Lgs. C.P.S. n. 365/1946 e' il
seguente:
"D.Lgs. C.P.S. n. 365/1946 (Ordinamento delle scuole e
del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione
nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi). -
Art. 1. - Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine
e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della
Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'amministrazione
della Valle d'Aosta.
Art. 2. - La Valle d'Aosta provvede mediante concorso
alla nomina degli insegnanti per le scuole elementari e
medie, dei capi di istituto, degli ispettori scolastici e
dei direttori didattici.
I candidati devono dimostrare la loro conoscenza della
lingua francese, secondo le modalita' stabilite nel bando
di concorso.
Art. 3. - L'amministrazione della Valle d'Aosta provvede
all'istituzione dei ruoli regionali per la Valle stessa
degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti
per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei
direttori didattici e dei capi di istituto.
E' ammesso il passaggio dai ruoli regionali a quelli
statali e viceversa, secondo le modalita' che saranno
stabilite con successivo provvedimento.
Art. 4. - Nella prima attuazione del presente decreto
gli insegnanti, gli ispettori scolastici, i direttori
didattici e i capi di istituto che prestano servizio nella
circoscrizione della Valle, possono essere trasferiti, col
loro consenso, nei ruoli regionali, su richiesta del
consiglio della Valle.
Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero
della pubblica istruzione puo', su richiesta
dell'amministrazione della Valle, comandare a prestare
servizio nella Valle stessa personale dei ruoli statali.
Art. 5. - Alla retribuzione del personale e a tutte le
altre spese relative al funzionamento dei servizi
scolastici provvede l'amministrazione della Valle.
Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al
personale devono essere, in ogni caso, non superiori a
quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle
scuole di corrispondente ordine e grado.
Art. 6. - Le funzioni del consiglio scolastico
provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un
consiglio regionale nominato dal presidente del consiglio
della Valle e cosi' composto:
1) l'assessore all'istruzione pubblica della giunta
della Valle, presidente;
2) il sovrintendente agli studi della Valle;
3) un professore dell'istituto magistrale di Aosta
designato dai colleghi;
4) un maestro elementare ordinario designato dai
colleghi della Valle;
5) un rappresentante del comune di Aosta, designato
dalla giunta comunale di Aosta;
6) due rappresentanti per il complesso degli altri
comuni della Valle, designati dalle giunte comunali secondo
le norme che saranno determinate dal consiglio della Valle.
Fanno altresi' parte del consiglio scolastico ma
intervengono alle sedute solo quando siano trattate
questioni interessanti materie di loro competenza:
il medico dirigente i servizi sanitari della Valle;
l'ingegnere capo della divisione lavori pubblici, od un
suo rappresentante.
Art. 7. - I consiglieri durano in carica un triennio e
possono essere confermati nell'ufficio.
Art. 8. - Il provveditorato provinciale agli studi di
Aosta e' soppresso.
I servizi dalla legge attribuiti ai provveditorati agli
studi sono demandati, nella circoscrizione della Valle
d'Aosta, alla sovraintendenza agli studi per la Valle
d'Aosta.
Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e
personale propri, ed eventualmente con funzionari dello
Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della
pubblica istruzione.
Art. 9. - Nella prima attuazione del presente decreto
coloro che prestano servizio presso il provveditorato
provinciale agli studi di Aosta possono essere trasferiti,
col loro consenso, nei ruoli dell'amministrazione della
Valle d'Aosta, su richiesta del consiglio della Valle
stessa.
Art. 10. - E' soppresso un posto di provveditore agli
studi di seconda classe (grado 6›), nel ruolo della
carriera amministrativa del personale dei provveditorati
agli studi. L'eventuale soprannumero che, per effetto da
tale soppressione, risultera' nel posto predetto, sara'
assorbito con la prima vacanza che si verifichera' nel
grado medesimo.
Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta
del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il
Ministro per il tesoro, saranno disposte, in conseguenza
dell'applicazione del presente decreto, le ulteriori
riduzioni del ruolo del personale dei provveditorati agli
studi nonche' dei ruoli del personale delle scuole di ogni
ordine e grado, che passano all'amministrazione della Valle
d'Aosta.
Art. 11. - I personali dipendenti della Valle d'Aosta,
che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6
dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari,
approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, nonche' gli
ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti
al Monte predetto anche in deroga alla legge 1› giugno
1942, n. 675. Ad essi si applicano le norme del citato
ordinamento e le successive modificazioni. Per
l'accertamento e la riscossione dei contributi saranno
seguite le norme degli articoli 19 e 20 dell'ordinamento
sopra citato.
Gli altri personali insegnanti dipendenti della Valle
d'Aosta sono iscritti alla Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali. Ad essi si
applicano le norme dell'ordinamento della Cassa stessa,
approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive
modificazioni.
Per i personali di cui al comma precedente che passano
dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle
d'Aosta, e viceversa, il servizio reso nell'amministrazione
della Valle viene, agli effetti del trattamento di
quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a
pensione prestato anterioremente o posteriormente al
passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in tal caso si
applicano le norme dell'art. 57 del citato ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati
degli enti locali.
Art. 12. - Resta salva l'osservanza delle disposizioni
che regolano l'istruzione elementare e media, in quanto non
incompatibili con il decreto legislativo luogotenenziale 7
settembre 1945, n.545, e con il presente decreto.
Art. 13. - Il presente decreto entra in vigore il
trentresimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana".
- Il D.P.R. n. 861/1975, reca: Organici delle scuole
primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.

Art. 618.
Provincia di Trento
1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le
attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato
nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1,
in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento
trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della
giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto
tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica
non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva
dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di
ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito
di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia
di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni
conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti
scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente
scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria
competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il
sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite
dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai
sovrintendenti scolastici regionali.
6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 4
avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono
decisi dal Ministro della pubblica istruzione.
7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni
previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Note all'art. 618:
- Si riportano gli articoli 1, 10, 11 e 12 del D.P.R. n.
405/1988:
"Art. 1. - 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di istruzione elementare e secondaria
(media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale ed artistica), esercitate sia direttamente
dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il
tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale
o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del
proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e
nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con
l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di
stato giuridico ed economico del personale insegnante -
ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di
cui all'art. 2, comma 1.".
"Art. 10. - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la
provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad
organi centrali e periferici dello Stato dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, salvo
quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1.
2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo
statuto, si intendono riferite alla provincia le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.
3. In caso di modificazione con legge provinciale della
disciplina contenuta nel decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare
i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza
primaria della provincia in materia di scuola materna.
4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre
a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime
parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di
scuole, sui programmi ed orari di insegnamento, sulle
materie di insegnamento e loro raggruppamento.".
"Art. 11. - 1. Per la provincia di Trento il Ministro
della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta
provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto
tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della
pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica
periferica con qualifica non inferiore a dirigente
superiore, tra il personale della carriera direttiva
dell'amministrazione provinciale con qualifica non
inferiore a dirigente superiore o equiparata e tra il
personale docente universitario di ruolo, il personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea,
in servizio nelle scuole della provincia.
2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e'
disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non
previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo
stato giuridico, con le modalita' indicate dalle
disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti.".
"Art. 12. - 1. Il sovrintendente scolastico esercita le
attribuzioni in materia di istruzione elementare e
secondaria di cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni
conferiscono ai provveditori agli studi ed ai
sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo'
attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti
in altre materie di propria competenza.
2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di
ruolo di cui all'art. 2, comma 1, il sovrintendente
esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle
leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai
sovrintendenti scolastici regionali.
3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al
comma 2 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal
sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica
istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. La provincia puo' attribuire al sovrintendente
scolastico, per il periodo di durata dell'incarico, una
indennita' di funzione non pensionabile.".
- Si riporta l'art. 2 del D.Lgs. n. 592/1993:
"Art. 2 (Scuola). - 1. Quanto alle localita' ladine,
nella scuola dell'obbligo la lingua e la cultura ladina
costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio da
disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
Nelle scuole secondarie superiori i competenti organi
autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua
ladina e cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero
di studenti o dei rispettivi genitori. Nelle scuole di ogni
ordine e grado la lingua ladina puo' altresi' essere usata
come strumento di insegnamento, anche ai fini della
conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, secondo
modalita' stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Nell'ambito delle procedure per i trasferimenti, le
utilizzazioni, i passaggi di cattedra e di ruolo, previste
dalle vigenti normative, il personale direttivo e docente
in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della
provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e della
cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal
sovrintendente scolastico, sentito l'istituto culturale
ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua
ladina in servizio nelle scuole statali delle localita'
ladine della provincia, e' assegnato, a domanda, con
precedenza assoluta nelle scuole delle localita' ladine.
3. Ai vincitori dei concorsi per esami e titoli o per
soli titoli a posti di personale docente e di quelli a
posti di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza
della lingua e cultura ladina con le modalita' di cui al
comma 2, e' riconosciuta precedenza assoluta per
l'assegnazione di posti a cattedre vacanti e disponibili
presso le scuole ubicate nelle localita' ladine.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti
di personale docente, e in quelli a posti di personale
direttivo, in deroga a quanto disposto dal comma 3, ai
candidati inclusi nelle graduatorie ancora valide dei
predetti concorsi, e in quelle da compilare nei due primi
concorsi da bandire per la copertura dei predetti posti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e della
cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2, sono
riservati i posti vacanti e disponibili presso le scuole
ubicate nelle localita' ladine.
5. Nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le
supplenze annuali, del personale docente non di ruolo delle
scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, hanno
diritto alla nomina, con precedenza assoluta, gli
aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, utilmente
inclusi nelle graduatorie, che dimostrino la conoscenza
della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui
al comma 2.
6. Per il periodo di validita' della vigente graduatoria
e delle due graduatorie successive a posti da assegnare a
personale non di ruolo in provincia di Trento, in deroga a
quanto disposto dal comma 5, nelle assunzioni temporanee,
ivi comprese le supplenze annuali, di personale docente non
di ruolo presso le scuole ubicate nelle localita' ladine,
gli incarichi disponibili sono riservati agli aspiranti in
possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la
conoscenza della lingua e della cultura ladina con le
modalita' di cui al comma 2.
7. Nella disciplina della formazione professionale la
legge provinciale puo' recepire i principi stabiliti dal
presente articolo.
8. E' abrogato l'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.".

Art. 619.
Provincia di Bolzano

1. A norma dell'articolo 1 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre
1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media,
secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti
ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono
esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di
Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige.
2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la
vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita'
ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere
della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente
scolastico.
3. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e
secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano,
sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un
intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del
gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
4. Per l'amministrazione delle scuole delle localita' ladine, il
Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico
su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino
nel consiglio scolastico provinciale.

Note all'art. 619:
- Si riporta l'art. 1 del D.P.R. n. 89/1983:
"Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di scuola materna e di istruzione
elementare e secondaria (media, classica, scientifica,
magistrale, tecnica, professionale ed artistica),
esercitate sia direttamente dagli organi centrali e
periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed
istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale,
sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla
provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art.
16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del
presente decreto.
Resta ferma la competenza dello Stato in materia di
stato giuridico ed economico del personale insegnante -
ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di
cui al successivo art. 12.".
- Si riporta l'art. 16 del D.P.R. n. 5/1948 (Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige):
"Art. 16. - I presidenti delle giunte provinciali
esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di
pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in
materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e
incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie,
tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di
malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di
anni diciotto e di meretricio.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i
presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche
degli organi di polizia statale, ovvero della polizia
locale, urbana e rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza
vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali
ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica
sicurezza distaccati.".

Art. 620.
Regione siciliana

1. Nel territorio della regione siciliana l'ufficio scolastico
regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle
funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 1985 n. 246.

Nota all'art. 620:
- Si riporta l'art. 9 del D.P.R. n. 246/1985:
"Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti del
personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale
ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al
Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento chiederne il
riesame.
Trascorso tale termine il provvedimento diventa
esecutivo.".

Art. 621.

Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica

di dirigente amministrativo

1. Le particolari disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971 n. 283, continuano ad applicarsi
limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore
del presente testo unico.

Nota all'art. 621:
- Il D.P.R. n. 283/1971 reca: Revisione dei ruoli
organici del personale del Ministero della pubblica
istruzione.

Art. 622.
Disposizioni particolari
1. Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n.
353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni legislative.
2. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna
annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali,
l'elenco degli uffici scolastici provinciali e regionali che, alla
data del 1 gennaio risultano carenti di personale rispetto alla
pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello
provinciale, il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro e non
oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nel
limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo
dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per
le singole province, sara' proporzionale al numero dei posti ivi
vacanti.
3. Lo svolgimento dei concorsi e' comunque subordinato al rispetto
delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le
assunzioni nel pubblico impiego.
4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati, entro il 31 luglio
di ogni anno, presso gli uffici scolastici regionali nei medesimi
giorni e con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della
pubblica istruzione, per tutte le sedi dei concorsi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello
stesso anno.
6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti
dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del Ministro della
pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i
docenti che prestano servizio nelle regioni presso i cui uffici
scolastici regionali i concorsi devono svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate,
secondo le modalita' previste dal bando, presso gli uffici scolastici
regionali competenti.
8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella
regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere
trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi
in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque
anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilita' di cui all'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077.
9. Il predetto periodo non puo' costituire titolo preferenziale per
i successivi trasferimenti a domanda.
10. Sono altresi' vietati i trasferimenti o le assegnazioni a
qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale
e' pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica
provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
norme vigenti in materia di concorsi statali.

Note all'art. 622:
- Il D.L. n. 239/1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 353/1988, reca: Interventi urgenti per
assicurare la funzionalita' degli uffici periferici
dell'Italia settentrionale.
- Si riporta l'art. 6 del D.P.R. n. 1077/1970:
"Art. 6 (Concorsi circoscrizionali). - I concorsi di
ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche
limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede
in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e
altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per
tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.".
- Si riporta l'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970:
"Art. 33 (Trasferimento di sede). - Il personale
nominato all'impiego a seguito dei concorsi
circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere
trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in
circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso
prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio,
salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da
comunicare all'interessato.".

Parte Quarta
ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E
PERIFERICA DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE.
TITOLO II
ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 623.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione
centrale operano i seguenti organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni
previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive
modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui
all'articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica,
di cui all'articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze
di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui
all'articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di
proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari
condizioni di disagio, di cui all'articolo 326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a
titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all'articolo
211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di
diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui
all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per
l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte e nei
licei artistici di cui all'articolo 524.

Note all'art. 623:
- Si riporta l'art. 146 del D.P.R. n. 3/1957:
"Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun
Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione
centrale e' costituito un consiglio d'amministrazione,
presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per
delega, da un sottosegretario di Stato oppure
dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il consiglio e'
composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con
qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a
servizi centrali dell'amministrazione organicamente
dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio
superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione;
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un
terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti
di cui alle lettere a) b) e c), da nominare all'inizio di
ogni quadriennio, con decreto del Ministro sulla base delle
elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. I rappresentanti
predetti sono eletti direttamente da tutto il personale
secondo un regolamento che sara' emanato sentite le
organizzazioni sindacali di lavoratori. Con la stessa
procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il
supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di
assenza o di impedimento di quest'ultimo.
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di
assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei
relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i
rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di
amministrazione e' integrato con gli impiegati delle
carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi
maggiore anzianita' di qualifica.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni
stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il
proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari
uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o
duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e
la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su
tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di
sentirlo.
Quando il consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle amministrazioni civili il consiglio viene altresi'
sentito, con la partecipazione del direttore della
ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali
relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a
direttore generale le attribuzioni del consiglio di
amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.
Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti
non consenta la costituzione del consiglio di
amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
composto dagli otto impiegati, delle carriere direttive di
qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso
l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita'
di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
lettera d) del primo comma.
La composizione dei consigli di amministrazione delle
amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello
Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
spettacolo delle informazioni e della proprieta'
intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
Il consiglio di amministrazione dell'amministrazione per
le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e'
presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed
e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e
decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni
stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del
consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori
pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
qualifica.
Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni
stabilite dalla legge in materia di personale anche per
quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio".
- Si riporta l'art. 6 della legge n. 1093/1950:
"Art. 6. - Il Ministro per la pubblica istruzione fara'
le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di
una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
a) dai direttori generali del Ministero della pubblica
istruzione;
b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del
Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro
del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e da
uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche,
tutti designati dai rispettivi consigli;
c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia
dei lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di
Santa Cecilia;
d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica
istruzione tra coloro che sono gia' insigniti del diploma
di benemerenza di cui all'art. 1.
La commissione dara' parere anche sulle segnalazioni che
fossero fatte per iniziativa di membri della commissione
stessa.
In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la
commissione sara' presieduta dal Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione.
I membri della commissione durano in carica due anni e
possono essere confermati".

Art. 624.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti
nell'amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali:
A - presso gli uffici scolastici regionali:
1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con
lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della
regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da lui
nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro
rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore
didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno
della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente
e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre
designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di
Gorizia, con voto limitato. La Commissione e' altresi' competente in
materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente
da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il
reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di
insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426.
B - Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549;
3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale
di cui all'articolo 577;
4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di
presidenza di cui all'articolo 477, comma 2;
5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di
insegnamento di cui all'articolo 525;
6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del
personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all'articolo
586;
7) la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi
delle scuole di cui all'articolo 28.

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 625.

Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore
dei lavoratori italiani e loro congiunti

1. Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire, mantenere
e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre
istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata dal Ministero
degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua
all'estero iniziative scolastiche e attivita' di assistenza
scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
emigrati.

Art. 626.
Amministrazione, coordinamento e vigilanza
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le
istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 625
e' messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un
contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica
funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione,dell'amministrazione universitaria e di personale
ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite
complessivo di 100 unita' e, comunque, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 456.
2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e' affidata
l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti
all'estero, e' assegnato un contingente di personale ispettivo
tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di
coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente e'
determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il
Ministro del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' collocato fuori ruolo, con
provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di
concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del
tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica
ed al profilo professionale di appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a
tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di
appartenenza.

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
Capo II
SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI

Art. 627.
Istituzione, trasformazione e soppressione
delle scuole statali

1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle
scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 628.
Acquisto o costruzione degli edifici

1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso
delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate
d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 e' limitato in modo che
le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute
nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1
si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato
e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia possibile
e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

Art. 629.
Ordinamento

1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione le scuole italiane statali all'estero sono
conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da
particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del
territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti e'
riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.

Art. 630.
Insegnamento religioso

1. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito in
conformita' delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Puo'
essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad
esigenze locali.

Art. 631.
Libri di testo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in
materia di libri di testo, le disposizioni di cui alla parte II,
titolo III, capo V del presente testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti
all'estero, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le
altre istituzioni educative o partecipanti alle altre iniziative
scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono forniti
gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.
3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle
scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 e' quello stabilito a
termini dell'articolo 153.
4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari
caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti
all'estero, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo
massimo di copertina e' stabilito annualmente con decreto del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio.
5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma
2 e' praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del
Ministero degli affari esteri.

Art. 632.
Contributi degli alunni

1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui
misura e' determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo
alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi
dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei
corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e
medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
Capo III
SCUOLE NON STATALI

Art. 633.
Concorso al mantenimento delle scuole non statali

1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono
da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari
esteri puo' contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia
dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti
statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.

Art. 634.
Riconoscimento delle scuole non statali

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che
dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi
alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere
pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento
del valore legale degli esami finali, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale
di studio conseguito nelle seconde e' riconosciuto valore legale
dallo Stato italiano.

Art. 635.
Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da
scuole secondarie italiane all'estero che non siano sostanzialmente
conformi alle corrispondenti scuole statali italiane puo' essere
concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame
integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del territorio
nazionale, con modalita' e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
Capo IV
INIZIATIVE E ATTIVITA' A FAVORE DEI LAVORATORI
ITALIANI E LORO CONGIUNTI

Art. 636.
Iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica

1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative
scolastiche e le attivita' di assistenza scolastica previste
dall'articolo 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare
l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei
paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i
congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di
immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane
elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori
italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di
scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non
finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire,
all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola,
per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione
vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche,
borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

Art. 637.
Programmi, esami, titoli di studio

1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli
esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e
scuole di cui all'articolo 636 e ogni altra disposizione per
l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le
disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle
vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 638.
Iniziative integrative dell'azione
del Ministero degli affari esteri

1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza
scolastica, nonche' di formazione e perfezionamento professionali,
assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che
perseguano gli stessi fini di quelle di cui all'articolo 625, comma 3
ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli
affari esteri, il Ministero stesso ha facolta' di concedere
contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare
personale di ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e
seguenti.

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO II
PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE
E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
Capo I
DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Art. 639.
Contingenti del personale da destinare all'estero

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in
rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono
stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma
2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle
iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui
all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche
ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite
dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad
osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite
presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo
597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il limite massimo di
spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione
annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente
articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e' stabilito
entro il limite massimo di 1.400 unita'.

Art. 640.
Selezione e destinazione all'estero del personale

1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da
assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese
quelle di cui all'articolo 636 alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere, e' scelto esclusivamente tra il
personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o
di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle
lingue straniere richieste per il paese a cui e' destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per
l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto
salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e
dall'articolo 673, comma 3, e' disposta, annualmente, nei limiti dei
contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani
triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle
istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto
con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle
competenti autorita' consolari e diplomatiche. I predetti piani
possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali
esigenze sopravvenute.
3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei
requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla
preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che
dovranno essere svolte all'estero.
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' effettuato mediante esami,
integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.
5. Gli esami comprendono una o piu' prove scritte ed un colloquio e
consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e
professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere
all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro
degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti
in rapporto alle categorie di personale richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80
per le prove di esame e 20 per titoli professionali e culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato
una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio
gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una
votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di
cui ai commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si da' luogo alla valutazione dei
titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti
esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma
dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei
titoli.
11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in
posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono
stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validita' nei tre anni indicati nel
provvedimento con cui gli esami sono indetti. Nei casi di
sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per i
quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette
graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di
graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima
della scadenza triennale.
13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo
le operazioni di trasferimento del personale gia' in servizio
all'estero sono pubblicati negli albi del Ministero degli affari
esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da
emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie
di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate
all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita'
di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste
per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del
punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresi' dei
criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre
le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione
per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati
particolarmente alla conoscenza della realta' culturale e sociale in
cui il personale stesso e' chiamato ad operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle
istituzioni ed iniziative di cui all'articoli 625, alle scuole
europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i
programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio
tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei
titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari
esteri.
16. Come docenti o lettori presso universita' e istituzioni
scolastiche straniere all'estero sono destinati docenti universitari
e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni scolastiche
straniere all'estero puo' essere assegnato anche personale docente
della scuola elementare.

Art. 641.
Composizione delle commissioni giudicatrici

1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma
15 dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici degli esami sono
presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore
tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale
ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in
rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente
alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e
che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un
esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere
integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di
specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell'
espletamento delle funzioni all'estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono
essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto
dei criteri di composizione delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale
docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica
istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in
appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del
personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

Art. 642.
Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo

1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati
alla sede di servizio con decreto del Ministro degli affari esteri
previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del
Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale e' collocato fuori ruolo per il periodo
durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'
amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli
affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo
e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione
ha facolta' di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di
personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola
materna e' disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo
provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Art. 643.
Durata massima di permanenza all'estero

1. La permanenza all'estero non puo' essere superiore ad un periodo
complessivo di 7 anni scolastici.
2. E' fatta salva la possibilita' di essere ulteriormente impiegato
nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di
selezione di cui all'articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la
Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del
personale docente di dette scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno
1988, n. 213 e all'articolo 5, comma 5 del decretolegge 3 maggio
1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge
25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto
applicabili.

Note all'art. 643:
- Si riporta il testo della legge 7 giugno 1988, n. 213:
1. 1. Il personale ispettivo, direttivo e docente
destinato, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata
in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso
quello previsto dall'art. 7 della legge 3 marzo 1971, n.
153, e' mantenuto in servizio all'estero, in deroga a
quanto disposto dall'art. 7, terzo comma, lettera a), della
citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio
all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'art. 19 del
regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, per un ulteriore
settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.
2. La norma di cui al precedente comma si applica anche
al personale ispettivo, direttivo e docente destinato
all'estero in base alle procedure previste dall'art. 1 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del
1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio
all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva
all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982".
- Si riporta l'art. 5 del D.L. 2 maggio 1988, n. 140
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246:
5. 1. L'indicazione delle procedure per la selezione del
personale da destinare all'estero, previste dal titolo
primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' rinviata di un
anno rispetto alla loro scadenza biennale.
2. la validita' delle graduatorie delle procedure gia'
espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87,
immediatamente antecedenti a quelle per le quali e'
rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno.
3. Puo' non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1
qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure
immediatamente antecedenti siano esaurite.
4. Le commissioni di cui all'art. 3 della legge 25
agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con
eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici
requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini
dell'espletamento delle funzioni all'estero.
5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo
ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604,
e' mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio
dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe
della permanenza in servizio del personale impegnato nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto
previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non
interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta
legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore
sino al completo esaurimento.
5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la
possibilita' di venire ulteriormente impiegato nelle
istituzioni scolastiche, previo espletamento delle
procedure di selezione di cui all'art. 1 della legge 25
agosto 1982, n. 604".
- Si riporta l'art. 18 della legge 25 agosto 1982 n.
604:
18 Norme per il servizio all'estero e per il rientro in
Italia del personale immesso in ruolo. - Il personale
comunque nominato in ruolo per effetto del precedente
titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi
effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza
dell'immissione in ruolo il predetto personale e' collocato
fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti
disposizioni che regolano il servizio all'estero del
personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi
commi del presente articolo. Per il personale in servizio
presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il
Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministero degli affari esteri, promuove, in conformita' con
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di
aggiornamento.
Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di
orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma
del presente articolo e' disposta, per corrispondenti
funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o,
qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in
un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua
ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante
restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si
provvede nei confronti del personale messo a disposizione
di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione
del rapporto con tali istituzioni.
Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in
ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio
metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel
limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle
unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei
gruppi distinti a seconda della dcorrenza degli effetti
dell'immissione stessa.
Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate
apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie
categorie di aspiranti al rientro nel territorio
metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo
l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni
scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette
graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento
del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le
necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti
gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.
Il rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio
al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo,
salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di
disporre la proroga della permanenza all'estero per non
oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di
sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in
Italia.
Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di
apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie
categorie di personale interessato, nelle quali sono
inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di
servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,
comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153.
Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno
maggiore anzianita' di servizio all'estero.
Al personale che, al compimento dei sette anni di
servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni
richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del
trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati
civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua
richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto
limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre
5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla
presentazione, da parte dell'interessato, di apposita
domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente
di essere collocato a riposo al termine del predetto
periodo.
Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di
rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede
di servizio nel territorio metropolitano in una provincia
di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi
siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra'
nell'ambito regionale.
La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal
provveditore agli studi della provincia prescelta
dall'interessato.
Le competenti autorita' diplomatiche o consolari
provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la
necessaria certificazione.
Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita'
diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione
redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal
direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e'
stato svolto il periodo di prova.
Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso
un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno
forniti da un direttore o preside appositamente incaricato
dalla competente autorita' diplomatica o consolare".

Art. 644.
Periodi minimi di permanenza all'estero

1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere
all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo
triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico
dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi
motivi di carattere personale o familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non puo' aver
luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso
di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Art. 645.
Rapporti informativi

1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti
informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei
rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione
diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria.

Nota all'art. 645:
- Si riporta l'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n.
312:
"Art. 17 (Abolizione dei rapporti informativi). - Sono
aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi
annuali.
Restano salve le relazioni previste, al termine del
periodo di prova, per la conferma in ruolo nonche' i
rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali
relativi al personale che ha titolo per accedere a posti
dirigenziali per quanto richiesto dall'art. 22, settimo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle
posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 646.
Richiamo per ragioni di servizio

1. La destinazione all'estero puo' cessare in qualunque momento,
con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di
servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attivita'
tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro
per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.

Art. 647.
Assegnazione alle sedi metropolitane
1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti
universitari riacquistano la cattedra nella Universita' alla quale
appartengono. Gli ispettori tecnici, direttori didattici e i docenti
riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro
destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia
durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.
2. I capi di istituto, qualunque sia stata la durata del loro
servizio all'estero, e gli altri appartenenti al personale di ruolo,
nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la
facolta' di richiedere di essere destinati con diritto di priorita',
qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella
sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro
destinazione all'estero, ovvero ad una sede, a scelta
dell'amministrazione scolastica, fra tre da essi indicate, nelle
quali vi sia vacanza. Tale facolta' per i capi di istituto o per i
docenti di scuole secondarie e' limitata alle sedi in cui vi siano
gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.

Art. 648.
Divieto di assunzione di personale precario

1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero e' fatto divieto
di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione
del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di
effetti, ferma restando la responsabilita' dei funzionari e degli
organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

Art. 649.
Sostituzione di docenti temporaneamente assenti

1. I docenti temporaneamente assenti per non piu' di sei giorni
nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante
ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di
ruolo gia' in servizio. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente
eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto
dall'articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia nel territorio
nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma, anche
alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle
istituzioni di cui all'articolo 636.

Art. 650.
Insegnamento di materie obbligatorie che comportano
un orario settimanale inferiore a quello di cattedra

1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni
ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non
vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i
docenti di ruolo gia' in servizio con abilitazione specifica od
affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649.
2. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente eccedenti l'orario
settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le
modalita' di cui allo stesso articolo 649.

Art. 651.
Supplenze di insegnamento
1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649
e 650 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze
temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie
compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle
competenti autorita' consolari, a personale in possesso di un titolo
di studio idoneo ad impartire l'insegnamento e, possibilmente, della
cittadinanza italiana.
2. La retribuzione dei supplenti e' determinata, in relazione alle
ore di servizio effettivamente prestate, sulla base dei criteri
fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento
alla tabella prevista dall'articolo 658.
3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di
posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a
sei, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.

Note all'art. 651:
- Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 reca: "Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri".

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO II
PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE
E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
Capo II
SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 652.
Comando
1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che
non si siano potuti conferire a termine dell'articolo 662, si
provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un anno
scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della
pubblica istruzione.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' del personale da
comandare e' effettuato dalla commissione di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967,
n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13 novembre
1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale cosi' comandato conserva
il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale.
4. L'onere della relativa spesa e' assunto dal Ministero degli
affari esteri.

Art. 653.
Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e
non previste dall'ordinamento scolastico italiano

1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a
personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle
relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie
obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa
dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste
nell'ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta una retribuzione
annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella
di cui all'articolo 658.

Nota all'art. 653:
- Si riporta l'art. 157 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18:
Art. 157 Retribuzione. - La retribuzione annua base, che
comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario
con l'esclusione degli aumenti per carico di famiglia, e'
fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni
locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede
da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri
Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle
mansioni di impiego indicate nell'art. 152, ultimo comma, e
non puo' superare il 95 per cento del controvalore in
valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che,
nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo
assegnato rispettivamente al posto di cancelliere,
archivista, commesso.
Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia,
per anzianita' di servizio, per eta' o per altro eventuale
titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di
cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in
tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti
attribuiti ai sensi del comma precedente.
La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di
compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui
al secondo comma con esclusione di quelli per carico di
famiglia, non puo' in alcun caso superare il 95 per cento
del controvalore in valuta locale dell'indennita' di
servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce
l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di
cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di
commesso capo.
Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui
occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui
ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono
stabiliti sentito il parere della commissione di
finanziamento.
Agli effetti del primo e del quarto comma del presente
articolo, nonche' del terzo comma dell'articolo 162, per
controvalore dell'indennita' di servizio all'estero si
intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennita'
stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio
stabilito in via amministrativa.
La retribuzione e' corrisposta in norma in valuta
locale".

Art. 654.
Personale non docente da assumere per speciali esigenze

1. Per speciali esigenze connesse a difficolta'
linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate
con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di
specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono
assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri,
impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni
di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno
essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col
suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale sono
fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a
mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10
settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto
presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero puo'
essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale e'
stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6
dell'articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta una
retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo
157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla
tabella di cui all'articolo 658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane
con funzioni di medico scolastico e vicedirettore di nazionalita'
straniera e' corrisposta una retribuzione complessiva mensile in
valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di
assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura
non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni
nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi
con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per il tesoro.

Nota all'art. 654:
Per il testo dell'art. 157 del D.P.R. n. 18/1967, si
veda la nota precedente.

Art. 655.
Legge regolatrice dei contratti

1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del
personale di cui agli articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge
locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3
dei predetti articoli.

Art. 656.
Norme applicabili al personale A.T.A.

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si estendono
le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con
esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nota all'art. 656:
- Si riporta l'art. 143 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 43 (Congedi e aspettative al personale
all'estero). - La durata del congedo ordinario del
personale in servizio all'estero e' aumentata, per le
necessita' inerenti al servizio, di un decimo; l'aumento e'
di un quinto per i funzionari che investono i gradi di
consigliere di legazione e superiori, o equiparati.
Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in
quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, il
periodo di congedo ordianrio annuale stabilito secondo il
disposto del primo comma, e' rispettivamente aumentato
della meta' e di due terzi.
Il congedo ordinario e' irrinunciabile e puo' essere
fruito anche in periodi di diversa durata compatibilmente
con le esigenze di servizio.
La durata del congedo straordinario e' aumentata fino a
quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale
non possa essere trasferito senza danno.
Il congedo ordinario e quello straordinario concesso per
motivi diversi da quelli di salute possono essere
interrotti per motivi di servizio su disposizione del
Ministero.
I periodi di congedo ordinario comprensivi degli aumenti
di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad
un massimo di sei mesi.
Il personale in servizio all'estero collocato in
aspettativa cessa di appartenere ad ogni effetto
all'organico dell'ufficio".

Parte V
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO II
PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE
E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
Capo III
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Art. 657.
Corresponsione della retribuzione metropolitana

1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato
fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in
servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni
scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private
e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di
appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere
corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del
collocamento fuori ruolo.

Art. 658.
Assegni di sede
1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'
estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per
tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno
speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno
e' costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla
tabella di cui al comma 7;
b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole
sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro,
sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e
delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni
statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali,
nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in
particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti
degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da
ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei
cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli
eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale
domestico e dei servizi.
3. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione
dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero
compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale,
escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.
4. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo
ordinario per un massimo di 45 giorni, complessivamente in ciascun
anno, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del personale in
servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di
segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi
compresi i giorni di viaggio nei confronti del rimanente personale.
5. L'assegno di sede non compete al personale in servizio
all'estero che usufruisca del congedo ordinario in Italia prima che
siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni
all'estero.
6. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga
corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero, una
retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo
pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente.
7. Gli assegni base per il personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative
e attivita' previste nel titolo I sono cosi' determinati:
Assegno
mensile lordo
lire
----
A) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ITALIANE.
1. Preside di istituto di istruzione superiore. . . . 150.000
2. Docente incaricato della presidenza di
istituto di istruzione secondaria superiore. . . . 135.000
3. Preside di scuola media. . . . . . . . . . . . . . 135.000
4. Docente incaricato della presidenza di scuola
media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
5. Docente nelle scuole secondarie superiori. . . . . 98.000
6. Docente nelle scuole medie . . . . . . . . . . . . 89.000
7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione
secondaria superiore . . . . . . . . . . . . . . . 80.000
8. Ispettore tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
9. Direttore didattico con funzioni ispettive . . . . 110.000
10. Direttore didattico. . . . . . . . . . . . . . . . 98.000
11. Insegnante elementare o di scuola materna
incaricato di funzioni direttive . . . . . . . . . 80.000
12. Insegnante elementare o di scuola materna. . . . . 75.000
B) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE.
13. Docente chiamato a ricoprire una cattedra
presso universita', istituti superiori e
conservatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000
14. Lettore presso istituti di ogni grado,
incaricato anche di attivita' extra accademiche. . 98.000
15. Docente presso istituti di istruzione secondaria;
letture presso istituti di ogni grado. . . . . . . 89.000
16. Docente presso istituti di istruzione primaria . . 75.000
C) PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ITALIANE.
17. Coordinatore amministrativo. . . . . . . . . . . . 80.000
18. Collaboratore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000
19. Personale ausiliario . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
8. L'assegno personale di sede e' soggetto alla riduzione di cui
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1965, n. 749.

Note all'art. 658:
- Si riporta l'art. 172 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 172. (Commissione permanente di finanziamento). -
La commissione permantente di finanziamento, istituita
presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del
trattamento economico del personale in servizio all'estero,
fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministero
per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio
dell'esercizio finanziario, un esame della situazione
generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i
criteri di massima per la revisione dei coefficenti. La
commissione procede altresi', entro il primo trimestre di
ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle
necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio
successivo in materia di indennita' di servizio.
La commissione, nominata con decreto del Ministro, e'
composta dal Ministro, del direttore generale del personale
e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari
diplomatici di cui uno della Direzione generale del
personale e uno della Direzione generale delle relazioni
culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli
uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un
funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un
funzionario della Direzione generale del tesoro.
La commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua
delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore
generale del personale o dal vice direttore generale del
personale o dal vice direttore generale del personale.
Per ciascun membro della commissione puo' essere
nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute
della commissione, per consultazioni, anche funzionari di
speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario della Direzione generale del personale e
dell'amministrazione".
- Si riporta l'art. 21 del D.P.R. n. 749/1965:
"Art. 21 - L'ammontare dell'assegno di sede, comprensivo
delle maggiorazioni o riduzioni inerenti anche allo stato
di famiglia, stabilito per il personale civile in servizio
all'estero dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da
disposizioni analoghe, determinato in applicazione
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, o di successive disposizioni, ridotto,
mensilmente, di un importo corrispondente a quello
dell'assegno mensile o dell'indennita' di studio sopressi,
rispettivamente, con il primo e l'ultimo comma dell'art. 6
del presente decreto".

Art. 659.
Aumenti per situazione di famiglia
1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20% a favore del
personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa
retribuita.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita',
annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei
casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio
pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati.
3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a
carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.
4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2
spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento
dell'assegno di sede pari, rispettivamente, al 15 ed al 5%.
5. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per
familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli
legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente
riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da
precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni
inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1963, n.
79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si intendono a carico anche le
figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.
6. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui
al comma 4 spettano soltanto per due di esse.
7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno di
sede" quello previsto dal comma 7 dell'articolo 658 e per "assegno
personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di
sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di
cui al presente articolo.
8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173,
al comma 4 dell'articolo 174, al comma 11 dell'articolo 266 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Note all'art. 659:
- Si riporta l'art. 1 della legge n. 79/1963:
"Art. 1. - Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a
norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre
1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale
statale in attivita' di servizio e quelle spettanti, ai
sensi dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni
indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge,
competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni,
anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino
l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
- Si riportano i commi 6 e 7 dell'art. 173 del D.P.R. n.
18/1967:
"Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono
pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non
risiedano stabilmente nella sede del titolare
dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non
possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
perche' costretti da ragioni di salute a permanere in case
di cura. Nei casi in cui gli aumenti per situazione di
famiglia non siano corrisposti, compete l'aggiunta di
famiglia prevista per l'interno.
La nozione di residenza stabile agli effetti delle
disposizioni contenute nel comma precedente, nonche' i casi
e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano
applicazione sono determinati dal regolamento che dettera'
altresi' opportune norme transitorie per il personale in
servizio all'estero all'atto della sua emanazione".
- Si riporta il comma 4 dell'art. 174 del D.P.R. n.
18/1967:
"Ferme restando il disposto del sesto comma dell'art.
173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono
pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge
nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Essi,
peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma
del presente articolo e anche per i periodi di assenza
dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede
stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 173, che non possono comunque
essere inferiori ai tre mesi per anno di servizio oltre i
periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennita';
nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti
regolamentari, la spspensione del pagamento degli aumenti
ha luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni
caso, ai fini del calcolo di indennita', contributi e altri
trattamenti economici commisurati all'indennita' personale,
questa ultima e' sempre computata in base ai primi cinque
commi dell'art. 173".
- Si riporta il comma 11 dell'art. 266 del D.P.R. n.
18/1967:
"Fino a quando non sia emanato il regolamento di cui
all'art. 173 ultimo comma, gli aumenti per situazione di
famiglia sono corrisposti, per il periodo indicato
dall'art. 174 secondo comma indipendentemente da quanto
disposto dal sesto comma dell'art. 173 e dal quarto comma
dell'art. 174.
La tabella 20 relativa alle paghe spettanti al personale
operaio si applica dal 1 gennaio 1968".

Art. 660.
Alloggi demaniali all'estero

1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nota all'art. 660:
- Si riporta l'art. 84 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 84. (Alloggi in immobili demaniali). - Qualora in
immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione
alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono
essere utilizzati per alloggi del personale.
Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la
situazione del Paese e finche' le stesse permangano, il
Ministero degli affari esteri puo' concedere in uso al
personale locali siti in immobili presi in fitto.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di
concerto con quello per il tesoro sono determinate, di
volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o
cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.
Il personale di ruolo e il personale a contratto che
fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma e'
tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in
misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo
e, se trattisi di immonili fittati, in misura non eccedente
il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della
indennita' di servizio all'estero o della retribuzione
mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e
dell'eventuale arredamento. La misura del canone e'
stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Per speciali esigenze di servizio puo' essere concesso,
con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in
immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al
personale di custodia e a quello addetto ai servizi di
cifra e telecomunicazione, nonche' al personale indicato
dal regolamento".

Art. 661.
Indennita' di sistemazione
1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede
all'estero, il personale ha diritto ad una indennita' di
sistemazione, nella misura di una mensilita' dell'assegno personale
spettante per il posto di destinazione. L'indennita' stessa e'
ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da
parte dell'Amministrazione.

Art. 662.
Contributo spese per abitazione
1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una
spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da
parte dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza
tra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno
personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'assegno
personale, il contributo e' concesso, per la parte compresa tra il
25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% e'
elevato al 32,50% e al 35% per il personale che presta servizio,
rispettivamente, nelle residenze disagiate e particolarmente
disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.
3. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione
nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto
anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito
l'assegno personale.
4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le
condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del
contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La
competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio
spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono
devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.

Note all'art. 662:
- Si riporta l'art. 144 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 144. (Residenze disagiate). - Con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro
per il tesoro sono stabilite le residenze da considerarsi
disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le
condizioni di vita o di clima e le residenze da
considerarsi particolarmente disagiate per piu' gravose
condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
partcolarmente disagiate e' computato ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e il congedo.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi
richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di
servizio nelle residenze particolarmente disagiate e'
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente
disagiate e' trasferito a richiesta dopo due anni di
effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con
il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di
servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a
prestare servizio consecutivamente in altra sede
particolarmente disagiata".
- Si riporta l'art. 279 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 279. Contributo spese per abitazione). - La
concessione del contributo di cui all'art. 178 e' disposta
a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri
previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica
o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria
responsabilita' e tenendo presente le condizioni locali,
sulla rispondenza dell'alloggio alle necessita' del
dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare
per i funzionari che hanno l'obbligo, e alla congruita' del
canone in relazione alle condizioni e alle esigenze
predette.
Per il contributo ai consoli generali e ai consoli
titolari di ufficio, il parere e' espresso dal capo della
missione diplomatica e per i vice consoli titolari di
ufficio nonche' per gli agenti consolari dal capo
dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della
missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.
Nel caso di parere negativo, il capo della
rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero,
assieme con il parere stesso, le deduzioni
dell'interessato. Il Ministero puo' attribuire in tal caso
un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi
forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e
delle deduzioni dell'interessato.
La corresponsione del contributo e' fatta nella valuta
nella quale e' corrisposta l'indennita' di servizio
all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in
altra valuta. La determinazione e' adottata, per Paesi, dal
Ministero sentita la commissione di finanziamento".
Si riporta l'art. 54 del D.P.R. n. 200/1967:
"Art. 54. Attribuzioni in materia scolastica). - La
autorita' consolare di I categoria, nei riguardi delle
scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita'
di assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a
carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformita'
alla legislazione nazionale ed in armonia con la
legislazione locale, le funzioni ed i poteri che competono
al provveditore agli studi".

Art. 663.
Provvidenze scolastiche
1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello
iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in
Italia o frequentino all'estero, in localita' diversa dalla sede di
servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, e'
accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per
ogni figlio in eta' compresa tra i dieci e i diciotto anni e di
trentamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e i
ventisei anni.
2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al comma
1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di
cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei
limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuita'.

Nota all'art. 663:
- L'art. 144 del D.P.R. n. 18/1967 e' riporato nella
nota all'art. 662.

Art. 664.
Spese di viaggio per congedo
1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo
ordinario, purche' usufruito di norma durante le ferie scolastiche
locali, sono rimborsate ogni biennio nella misura di due terzi al
personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di
quattro quinti al personale in servizio in altri paesi. Le spese
predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino
a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari
a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalita'
stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese
per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso
delle spese relative alla prima classe spetta solo al personale con
qualifica non inferiore all'ex qualifica di dirigente superiore e ai
familiari a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo scadere
di 18 mesi di servizio in sede, ancorche' i viaggi siano stati
effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari
possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a
quello del congedo del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da
quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in
luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le
modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio
del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.

Art. 665.
Viaggi di trasferimento
1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra
sedi all'estero spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative
alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il
personale nonche' di quelle relative al vagone letto in compartimento
singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori,
direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso
istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero puo'
autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di
particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone
letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento
singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio
nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di
viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese,
comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe
singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente
diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di
prima classe al restante personale;
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima
classe al personale, specificatamente elencato al punto a), avente
diritto al vagone letto in compartimento singolo e per la classe
turistica al restante personale.
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le
disposizioni dell'articolo 194 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta
il trattamento di cui all'articolo 195 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei
criteri previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a
carico, di cui all'articolo 659.
6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni
diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto
per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente
capo, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per
trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti
di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni
che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade
dal diritto.

Nota all'art. 665:
- Si riporta l'art. 194 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 194. (Viaggi con altri mezzi). - Per tragitti
effettuati con mezzi privati e' corrisposta una indennita'
di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con
il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni
spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata
dalla diaria e dall'indennita' supplementare relative al
viaggio stesso di cui all'art. 195.
In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei
mezzi di trsporto previsti negli articoli precedenti, sono
corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro
mezzo di trasporto nonche' la diaria e l'indennita'
supplementare relativa al viaggio effettuato.
Quando sia fatto uso di un mezzo privato e' esclusa ogni
responsabilita' dello Stato per danni al mezzo stesso o
verso terzi".
- Si riporta l'art. 195 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 195. Trattamento economico connesso con il
viaggio). Per i giorni e frazioni di giorno di sosta
all'estero resi necessari da conincidenze o da causa di
forza maggiore nonche' per i giorni e frazioni di giorno di
viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in
territorio estero e' corrisposta la diaria per le missioni
in territorio nazionale maggiorata del 125%.
Una indennita' supplementare del 10% e del 5% del costo
del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto
nei viaggi marittimi, e' corrisposta rispettivamente per i
viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei".
- Si riporta l'art. 202 del D.P.R. n. 18/1967:
Art. 202. (Disposizioni amministrative e contabili). -
La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente
trasferito nonche' dei familiari a carico e dei domestici
e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli
articoli dal 191 a 200 sono assunti, per il dipendente,
all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione
della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli
impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a
carico ed i domestici ed eventualmente alle spese di
spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio
finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che
avranno luogo i viaggi e le spedizioni".
- Si riporta l'art. 196, comma 2, del D.P.R. n. 18/1967:
"Per i figli dei funzionari di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 192 compete, per i viaggi marittimi, il
pagamento delle spese per la sistemazione prevista dalla
lettera b) dell'articolo stesso, in posti o cabine a
seconda della composizione del gruppo familiare. Per i
figli dei funzionari cui compete il pagamento del vagone
letto, la sistemazione in posti o cabine letto viene
disposta in relazione alla composizione del nucleo
familiare".

Art. 666.
Trasporto degli effetti
1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili
e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento
delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun
familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti
di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria
superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di
imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso
netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione
indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera
equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di
imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa
a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo
l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il
trasporto e il recapito degli effetti, nonche' per l'eventuale
magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i
tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da
stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari
esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le
spedizioni stesse possono essere effettuate, nei limiti di peso
sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla sede di
servizio e viceversa.

Art. 667.
Trasporto per aereo o automezzo

1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo
o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei limiti di quella
occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In
mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai
trasporti per aereo o automezzo e' pagata nei limiti di quella
occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
2. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle spese di
trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che
viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di
10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in
franchigia.

Art. 668.
Trattamento del personale con comando annuale

1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il
trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non
spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il
trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con
esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul
trattamento economico metropolitano.

Art. 669.
Viaggi di servizio

1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero
vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo
massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio,
l'intero assegno personale. L'intero assegno personale e' altresi'
mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano
trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere
del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri
paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio,
un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede
mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi,
un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base
mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle
istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si
svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente
da applicarsi e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari
esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono
corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese
per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I
viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.

Nota all'art. 669:
- Si riporta l'art. 172 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). -
La commissione permanente di finanziamento, istituita
presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del
trattamento economico del personale in servizio all'estero,
fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
essa deferite dalla legge e su quelle sui cui il Ministro
per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio
dell'esercizio finanziario, un esame della situazione
generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i
criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La
commissione procede altresi', entro il primo trimestre di
ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle
necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio
successivo in materia di indennita' di servizio.
La commissione, nominata con decreto del Ministro, e'
composta del Ministro, del direttore generale del personale
e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari
diplomatici di cui uno della direzione generale del
personale e uno della direzione generale delle relazioni
culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli
uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
conti, del direttore capo della ragioneria centrale, di un
funzionario della ragioneria generale dello Stato e di un
funzionario della Direzione generale del tesoro.
La commissine e' presieduta dal Ministro, o per sua
delega da un sottosegretario di Stato, o dal direttore
generale del personale o dal vice direttore generale del
personale.
Per ciascun membro della commissione puo' essere
nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute
della commissione, per consultazioni, anche funzionari di
speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario della direzione generale del personale e
dell'amministrazione".

Art. 670.
Modalita' di pagamento delle competenze

1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio
presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nota all'art. 670:
- Si riporta l'art. 209 del D.P.R. n. 18/1967:
"Art. 209 (Modalita' di pgamento delle competenze e
conguagli). - Le indennita' di contributi e i rimborsi da
corrispondere al personale in servizio o in missione
all'estero sono pagati in valuta locale secondo un rapporto
di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari
esteri di concerto con quello del tesoro. Il pagamento puo'
essere effettuato altresi' in valuta diversa da quella
locale, nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto
del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello
per il tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 172.
L'eventuale maggiore ominore spesa che possa derivare dal
trasferimento delle valute in base al costo effettivo
dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero
degli affari esteri e quello del tesoro.
Gli stipendi e le altre indennita' previste per
l'interno che spettano al personale in servizio presso gli
uffici all'estero sono liquidati in lire italiane. E'
consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, gli
stipendi stessi e le indennita' siano trasferiti all'estero
nella stessa valuta adottata per il pgamento
dell'indennita' di servizio all'estero.
Qualora a seguito di cessazione, del servizio di una
sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli,
le relative operazioni sono disposte in lire italiane e
l'eventuale saldo a favore del dipendente e' corrisposto, a
domanda, nella valuta n cui gli era corrisposta
l'indennita' di servizio all'estero nella sede di
provenienza o nella valuta in cui gli e' corrisposta la
indennita' stessa nella nuova sede o in lire italiane, al
cambio vigente al giorno dell'operazione".

Art. 671.
Trattamento economico durante i congedi. Aspettative
1. Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno
personale di sede durante il congedo ordinario stabilita
dall'articolo 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i
periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
l'assegno personale e' corrisposto per intero durante il primo mese e
con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario,
per infermita', l'assegno personale e' ridotto di un terzo, mentre
per i successivi giorni del medesimo periodo e' corrisposto per
intero. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di
congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale
dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione dell'assegno personale
e' sospesa.
2. Il personale collocato in aspettativa e' restituito ai ruoli di
provenienza.

Nota all'art. 671:
- Si riporta l'art. 9 della legge n. 1546/1962:
"Art. 9. - L'assegno di sede e' conservato per intero
durante il congedo ordinario per un massimo di
quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno ivi
compresi i giorni di viaggio al personale in servizio
all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di
segreteria o di servizio, e di sessanta giorni
complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio al
rimanente personale di ogni ordine e grado.
L'assegno di sede non compete al personale in servizio
all'estero che usufruisca il congedo ordinario in Italia
prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione
delle funzioni all'estero".

Art. 672.
R i n v i o

1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente
decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero,
l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per
questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Nota all'art. 672:
- Si riportano gli articoli 207, 208, 211 del D.P.R. n.
18/1967:
"Art. 207 (Decesso durante il servizio all'estero). -
In caso di decesso del dipendente durante il servizio
all'estero, e' dovuta ai familiari una somma pari ad una
mensilita' dell'indennita' personale spettante al
dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresi'
diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto
degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati
nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe
spettato alla persona deceduta.
Sono a carico dell'amministrazione le spese di trasporto
per qualsiasi localita' in Italia o, nei limiti di esse,
per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in
servizio all'estero o dei familiari a carico o dei
domestici di cui all'art. 197. Sono comprese nelle spese di
trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per
effettuare il trasporto stesso.
Le disposizioni di cui al secondo commma si applicano al
dipendente della pubblica amministrazione deceduto in
servizio all'estero anche se in missione".
"Art. 208 (Indennizzo per danni). - Al personale in
servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni
in conseguenza di disordini, fatti bellici nonche' di
eventi connessi con la sua posizione all'estero e' concesso
un indennizzo proporzionale alla entita' del danno subito
secondo i criteri e le modalita' stabilite dal regolamento
sempre che i danni stessi non abbiano trovato inegrale
riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.
La misura dell'indennizzo e' fissato da una commissione
nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli
affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e
composta da un ambasciatore in servizio o a ricposo che la
presiede di tre funzionari del Ministero di grado non
inferiore a consigliere di ambascaita o equiparato, di un
consigliere della Corte dei conti, del direttore della
ragioneria centrale e di un funzionario del Ministero del
tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o
equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo
segretario di delegazione o equiparato ha le funzioni di
segretario della commissione.
Le disposizini di cui al comma ottavo dell'art. 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, si applicano, nei limiti e con le modalita' stabiliti
dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali
subiscano infermita' o perdita dell'integrita' fisica in
conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma".
"Art. 211 (Assistenza sanitaria). - Le spese sanitarie
sostenute all'estero dal personale ivi in servizio, per se'
e per i familiari a carico, sono rimborsate dall'ENPAS, in
misura non inferiore ai due terzi delle spese documentate e
riconosciute ed in misura non inferiore ai tre quarti delle
spese stesse se sostenute da personale in servizio nelle
sedi particolarmente disagiate.
I capi delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici
consolari del luogo dove le spese sanitarie sono sostenute
sono tenuti a dichiarare che le spese stesse risultano
adeguate in relazione ai prezzi, tariffe e onorari tenuto
conto delle possibilita' di assistenza sanitaria e degli
usi locali o, in caso diverso, a fornire gli elementi di
valutazione per la determinazione dei limiti di congruita'
delle spese.
Il contributo di cui al primo comma dell'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
749, nel caso del personale suddetto e' calcolato, oltre
che sullo stipendio, paga o retribuzione e sulla
tredicesima mensilita' nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti, su una quota parte pari a un quinto
dell'indennita' base di servizio all'estero e degli aumenti
di famiglia ragguagliati all'indennita' base medesima.
La quota parte dell'indennita' base e degli aumenti di
famiglia come sopra indicati puo' essere aumentata ad
intervallo biennale, tenuto conto delle spese rimborsate a
norma del primo comma e del totale dei contributi di cui al
comma precedente, con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli
affari esteri e con il Ministro per il tesoro.
Al fine di assicurare al personale e ai familiari a
carico l'assistenza diretta ambulatoriale e convenzionata
nei Paesi che presentano adeguate forme di assistenza
sanitaria, l'ENPAS provvedera', d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, a stiupare, ove possibile, apposite
convenzioni con istituti pubblici e privati.
Nei casi in cui per insufficienza di servizi e di
attrezzature medico-sanitarie o per necessita' derivanti
dall'evento sanitario o ad esso conseguenti si renda
necessario il trasferimento dalla sede di servizio in
Italia o in altra localita' all'estero del personale o di
familiari a carico, le spese di viaggio per l'infermo sono
a carico del Ministero degli affari esteri, sempre che da
esso previamente autorizzate, nella misura dei quattro
quinti".

Art. 673.
Valutazione del servizio prestato all'estero

1. Il servizio di ruolo prestato all'estero e' calcolato, agli
effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni
il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso e' valutato ai fini del trattamento di
quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e
d'un terzo per gli anni successivi.
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico
possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il
periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo
da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.
4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di
servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura e'
valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della
valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di
istituto di cultura e' considerato come servizio prestato da preside
incaricato.
5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto
presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e'
equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini
della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta
qualifica funzionale del personale predetto.
6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od
ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane
all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti
autorita', e' valido ai fini del computo dei due anni di servizio
richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi di accesso
ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale
predetto.

Art. 674.
Personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee"

1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al
personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" si
applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.

Art. 675.
Sanzioni disciplinari

1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono
inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive
categorie.
2. La punizione di primo grado e' inflitta: dal preside se si
tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti
elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di
presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti
destinati agl'istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640,
comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a
un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri
dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di
una mancanza per la quale e' comminata una punizione piu' grave di
quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero
ed e' restituito al ruolo d'appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza
sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti
disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui
dipende il ruolo d'appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente
di scuola secondaria l'accusa e' sostenuta dinanzi al consiglio di
disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

Art. 676.
Norma di abrogazione

1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad
eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo
unico stesso, che sono abrogate.

VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO

Tabella n. 1 (articolo 197, comma 8)
TESTO UNICO
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta,
grafica o scritto-grafica
Maturita'classica
1) Latino sc. (versione dal latino)
2) Greco sc. (versione dal greco)
Maturita'scientifica
1) Latino sc. (versione dal latino)
2) Matematica sc.
3) Lingua straniera sc.
Maturita'magistrale
1) Latino sc. (versione dal latino)
2) Matematica sc.
Maturita'artistica
1) Composizione e sviluppo di un tema
architettonico gr.
2) Saggio di figura dal vero gr.
Maturita' tecnica
Istituti tecnici agrari
1) Agronomia e coltivazioni sc.
2) Estimo sc.
3) Elementi di costruzioni gr.
Specializzazione: Viticoltura ed enologia
1) Viticoltura sc.
2) Enologia, legislazione e commercio
viticolo-enologico sc.
3) Elementi di costruzioni enologiche
rurali gr.
4) Estimo rurale con applicazioni
viticolo-enologiche sc.
Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile
1) Ragioneria sc.
2) Tecnica commerciale sc.
3) Lingua straniera sc.
Specializzazione: Commercio con l'estero
1) Ragioneria sc.
2) Tecnica commerciale sc.
3) Seconda lingua straniera sc.
4) Terza lingua straniera sc.
Specializzazione: Amministrazione industriale
1) Ragioneria sc.
2) Tecnica Commerciale sc.
3) Lingua straniera sc.
4) Ragioneria e tecnica amministrativa
delle aziende industriali sc.
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere
1) Tecnica professionale, amministrativa,
organizzativa e operativa sc.
2) Prima lingua straniera sc.
3) Seconda lingua straniera sc.
4) Stenografia gr.
Istituti tecnici per geometri
1) Costruzioni e disegno di costruzione gr.
2) Topografia e disegno topografico sc. gr.
3) Estimo sc.
Istituti tecnici femminili
Indirizzo generale
1) Economia domestica sc.
2) Disegno gr.
3) Lingua straniera sc.
4) Esercitazioni pratiche di lavori
femminili gr.
Indirizzo: Econome-dietiste
1) Contabilita', matematica finanziaria
e statistica sc.
2) Lingua straniera sc.
Indirizzo: Dirigenti di comunita'
1) Psicologia e pedagogia sc.
2) Lingua straniera sc.
Istituti tecnici nautici
Indirizzo: capitani
1) Navigazione sc.
2) Lingua inglese sc.
Indirizzo: Macchinisti
1) Macchine sc.
2) Disegno di macchine gr.
3) Lingua inglese sc.
Indirizzo: Costruttori
1) Teoria della nave sc.
2) Costruzioni navali e disegno di
costruzioni navali gr.
3) Lingua inglese sc.
Istituti tecnici per il turismo
1) Tecnica turistica sc.
2) Seconda lingua straniera sc.
3) Terza lingua straniera sc.
Istituti tecnici industriali
Indirizzo: Arti fotografiche:
1) Disegno applicato all'arte fotografica gr.
2) Tecnologia fotografica e cinematografica sc.
Indirizzo: Arti grafiche
1) Disegno applicato alle arti grafiche gr.
2) Impianti grafici e disegno gr.
3) Tecnologia grafica sc.
Indirizzo: Chimico conciaria
1) Impianti di conceria e disegno sc.gr.
Indirizzo: Chimica industriale
1) Impianti chimici e disegno sc.gr.
Indirizzo: Costruzioni areonautiche
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche sc.
2) Disegno di costruzioni aeronautiche
e studi di fabbricazione sc. gr.
Indirizzo: Cronometria
1) Meccanica applicata all'orologeria e
disegno sc. gr.
Indirizzo: disegnatori di tessuti
1) Disegno tessile gr.
2) Disegno artistico per tessuti gr.
3) Analisi, composizione e fabbricazione
dei tessuti sc.
Indirizzo: Edilizia
1) Costruzioni edili, stradali, idrauliche sc. gr.
2) Disegno di costruzioni gr.
3) Disegno tecnico gr.
4) Topografia e disegno gr.
Indirizzo: Elettronica industriale
1) Elettronica generale e misure elettriche sc. gr.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Elettrotecnica
1) Elettrotecnica generale sc.
2) Impianti elettrici e disegno gr.
3) Costruzioni elettromeccaniche,
tecnologia e disegno gr.
Indirizzo: Energia nucleare
1) Disegno tecnico gr.
2) Elettronica generale e nucleare,
misure elettriche sc.
Indirizzo: Fisica industriale
1) Impianti industriali e disegno sc. gr.
2) Elettrotecnica sc.
Indirizzo: Industrie alimentari
1) Tecnologie, impianti e disegno sc. gr.
Indirizzo: Industria cartaria
1) Impianti di cartiere e disegno sc. gr.
Indirizzo: Industrie cerealicole
1) Industrie cerealicole sc.
2) Disegno tecnico sc. gr.
3) Meccanica e macchine sc.
Indirizzo: Industrie metalmeccaniche
1) Studi di fabbricazione e disegno gr.
2) Tecnologia meccanica sc.
Indirizzo: Industria mineraria
1) Arte mineraria sc.
2) Arricchimento dei minerali sc.
3) Topografia e disegno sc. gr.
Indirizzo: Industria navalmeccanica
1) Teoria della nave sc.
2) Costruzioni navali, disegno e studi
di fabbricazione sc. gr.
Indirizzo: Industria ottica
1) Ottica sc.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Industria tessile
1) Analisi, composizione e fabbricazione
dei tessuti sc.
2) Disegno tessile gr.
Indirizzo: Maglieria
1) Analisi, composizione e fabbricazione
delle maglie sc.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Materie plastiche
1) Impianti di materie plastiche e disegno gr.
Indirizzo: Meccanica
1) Meccanica applicata alle macchine sc.
2) Disegno di costruzioni meccaniche
e studi di fabbricazione gr.
Indirizzo: Meccanica di precisione
1) Disegno di costruzioni meccaniche di
precisione e relativi studi di
fabbricazione sc. gr.
2) Tecnologia della meccanica fine e di
precisione sc.
Indirizzo: Metallurgia
1) Metallurgia, siderurgia sc.
2) Impianti metallurgici e disegno gr.
3) Lavorazione dei metalli sc.
Indirizzo: Telecomunicazioni
1) Radioelettronica sc.
2) Disegno tecnico gr.
Indirizzo: Termotecnica
1) Termotecnica, macchine a fluido sc.
2) Impianti termotecnici e disegno gr.
Tabella n. 2 (articolo 472)
TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
___________________________________________________________________
! Ruolo e cattedra da | Ruolo e cattedra a cui | Condizioni |
! cui e' ammesso il | e' ammesso il passaggio | |
! passaggio | | |
!______________________|_________________________|__________________|
! | | |
! 1) Insegnanti di | Scuola media: tutte le | Possesso del |
! scuola elementare; | cattedre | titolo di studio |
! | | prescritto e |
! | | della specifica |
! | | abilitazione; |
! | | |
! | Istituti di istruzione | Id. |
! | secondaria di 2o grado: | |
! | tutte le cattedre; | |
! | | |
! 2) Insegnanti di | Istituti di istruzione | Id. |
! scuola media. | secondaria di 2o grado: | |
! | tutte le cattedre. | |
!______________________|_________________________|__________________|
I passaggi di ruolo possono essere disposti anche da un ruolo ad
altro inferiore nei medesimi casi in cui sono consentiti i
correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresi'
al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle
scuole secondarie ed artistiche ed al personale insegnante delle
scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dalla presente
tabella.
Tabella n. 3 (articolo 548)
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CONVITTI NAZIONALI E
DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI
AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
SPECIALI STATALI
Numero del Coordinatori Collaboratori Ausiliari
convittori amministrativi amministrativi (a) (b)
e semiconvittori (a) (a)
fino a 25 1 2 11
" 50 1 2 14
" 75 1 2 16
" 100 1 3 20
" 125 1 3 21
" 150 1 3 23
" 175 1 4 24
" 200 1 4 27
Numero dei Guardarobieri Cuochi Aiutanti Infermieri
convittori e cuochi
semiconvittori
fino a 25 2 1 2 1
" 50 2 1 2 1
" 75 2 1 2 1
" 100 3 1 2 1
" 125 3 1 2 1
" 150 3 1 2 1
" 175 3 1 3 1
" 200 3 1 3 1
Nei convitti con numero di convittori e semiconvittori superiore a
200 il numero dei collaboratori amministrativi, degli ausiliari e dei
guardarobieri aumenta di una unita' per ogni gruppo di 50 convittori
e semiconvittori. Negli istituti e scuole speciali statali il numero
degli infermieri e' aumentato di una unita'. Negli istituti e scuole
speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo
le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o
scuola in relazione alle specifiche esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli istituti e scuole speciali statali.
(b) Nei convitti una unita' di personale in piu' per ogni spazio
scoperto di 200 mq. oltre i 500, comunque non oltre sei unita'; una
unita' ulteriore in piu' per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE
SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
Numero delle Coordinatori Collaboratori Ausiliari
classi o delle (a)
sezioni
fino a 10 1 -
" 15 1 -
" 20 1 -
" 25 1 1
" 30 1 1
" 40 1 2
" 45 1 2
" 50 1 2
Nei circoli didattici con numero di classi o sezioni superiori a 50
il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per
ogni gruppo di otto classi, a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni
gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni
gruppo. Fino a quando non saranno istituiti i circoli per le scuole
materne, il numero delle sezioni si aggiunge a quello delle classi
del circolo didattico in cui funzionano le stesse. Le classi di
doposcuola o a funzionamento serale concorrono a formare il numero
complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli
organici. Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi
sperimentali, nonche' di attivita' di educazione permanente, il
numero dei collaboratori e degli ausiliari e' aumentato di una unita'
rispettiva.
a) a carico dei comuni.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE MEDIE
Numero delle Coordinatori Collaboratori Ausiliari
classi Amministrativi
fino a 3 1 - 2
" 5 1 - 2
" 8 1 - 3
" 12 1 1 4
" 16 1 1 5
" 20 1 2 6
" 24 1 2 7
Qualora la scuola funzioni con numero di classi superiori a 24, il
numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per
ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni
gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni
gruppo. Le classi di doposcuola o a funzionamento serale concorrono a
formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono
determinati gli organici. Qualora nella scuola funzionino corsi
integrativi, sperimentali, nonche' di attivita' di educazione
permanente, il numero dei collaboratori amministrativi e degli
ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva. Qualora la scuola
funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione
staccata. Nelle scuole fornite di palestra il numero degli ausiliari
e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno 9 classi o
che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a piu'
scuole le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati
alla scuola che amministra la palestra.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI
ISTITUTI D'ARTE
Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
delle Amministrativi amministrativi Tecnici
classi
fino a 3 1 2 2 1
" 5 1 2 2 1
" 8 1 2 3 1
" 12 1 2 4 1
" 16 1 3 5 1
" 20 1 3 6 1
" 24 1 3 7 1
" 28 1 4 8 1
" 32 1 4 9 1
" 36 1 5 9 1
" 40 1 5 10 1
" 44 1 6 11 1
" 48 1 6 12 1
" 50 1 7 13 1
Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto
funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione
staccata. Negli istituti forniti di palestra il numero degli
ausiliari e' aumentato di una o due unita' a seconda che vi siano
almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e'
comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e gli
ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra.
Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali,
nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva. Negli istituti d'arte il numero dei collaboratori
amministrativi aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di
2 sezioni; il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente di una
unita' per ogni sezione; il numero dei collaboratori amministrativi
aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a
partire da 20 classi. Nei licei artistici il numero dei collaboratori
amministrativi e quello degli ausiliari aumenta di una unita' per
ogni corso completo.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEGLI
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
delle Amministrativi Amministrativi tecnici (a)
classi
fino a 3 1 2 2
" 5 1 2 2
" 8 1 2 3
" 12 1 2 4
" 16 1 3 5
" 20 1 3 6
" 24 1 3 7
" 28 1 4 8
" 32 1 4 9
" 36 1 6 9
" 40 1 6 10
" 44 1 7 11
" 48 1 7 12
" 50 1 8 13
Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici.
Qualora l'istituto funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni
staccate) il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni
succursale e sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra il
numero degli ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi
siano almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la
palestra e' comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e
gli ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra.
Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali,
nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva.
Limitatamente agli istituti tecnici industriali, agrari, nautici ed
aeronautici e negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato, per l'agricoltura e per le attivita' marinare il
numero dei collaboratori amministrativi aumenta - rispetto alla
tabella - di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla
quinta classe di ogni gruppo. Dopo la ventesima classe essi aumentano
di una ulteriore unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla
prima di ogni gruppo. Il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente
di una unita' per ogni gruppo di 5 classi a partire dalla prima
classe di ogni gruppo. Negli istituti tecnici femminili, negli
istituti tecnici commerciali e per geometri, negli istituti
professionali di Stato per "i servizi sociali" e per "i servizi
commerciali turistici e della pubblicita'", il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari aumenta di una unita'
per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla quinta classe di ogni
gruppo, ma in ogni caso fino al massimo di 6 collaboratori
amministrativi e 13 ausiliari.
Agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle
organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli
istituti professionali di Stato per i "servizi alberghieri e della
ristorazione" si applicano le tabelle organiche previste per istituti
professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non
determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.
(a) Secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di
ciascun istituto, in relazione alle specifiche esigenze, con le
modalita' di cui all'art. 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.
ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEI LICEI
CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE
SCUOLE MAGISTRALI
Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
delle Amministrativi Amministrativi tecnici
classi
fino a 3 1 - 2 1
" 5 1 - 2 1
" 8 1 - 3 1
" 12 1 1 4 1
" 16 1 1 5 1
" 20 1 2 6 1
" 24 1 2 7 1
" 28 1 2 8 1
" 32 1 2 9 1
" 36 1 3 9 1
" 40 1 3 10 1
" 44 1 3 11 1
" 48 1 3 12 1
" 50 1 4 13 1
Negli istituti con numero di classi superiore a 50, il numero dei
collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di
8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a
partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto o
la scuola funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il
numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e
sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra, il numero degli
ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno
9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a
piu' istituti le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono
assegnati all'istituto che amministra la palestra. Qualora
nell'istituto e scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali,
nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei
collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una
unita' rispettiva.

Nota alla tabella n. 3 (Organi del personale A.T.A. a
carico dello Stato degli istituti tecnici e professionali)
- nota (a):
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 1282/1961, cosi'
recita:
"Art. 8 (Carriera degli aiutanti tecnici). - Gli
istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale,
per le esigenze stabili dei loro laboratori, officine,
aziende e dei convitti annessi, possono assumere 'aiutanti
tecnici' del ruolo della carriera ausiliaria, tecnico di
cui alla annessa tabella f.
Il numero degli 'aiutanti tecnici' da assumere presso
ciascun istituto e scuola e' deliberatoi dai rispettivi
consigli di amministrazione.
La tabella complessiva e le eventuali successive
variazioni sono approvate entro il 31 dicembre di ogni
anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione
di concerto con quello per il tesoro".