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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1992, n. 358
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante delega al Governo ad emanare un testo unico delle
disposizioni in materia di pubbliche forniture;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale
e' stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di pro-
cedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture;
Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come
inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631,
convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente
dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di
pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori
di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA,
sia uguale o superiore a 200.000 unita' di conto europee. Nel
settore della difesa tale limite opera per i prodotti non menzionati
nell'allegato 2.
2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000 unita' di conto
europee per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle
amministrazioni di cui all'allegato 1 e, nel settore della difesa,
per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni,
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione
dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi;
b) le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita'
montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;
c) tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati
nell'allegato 3, ivi comprese le regioni e le province autonome di
cui al comma 4.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le
province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva
competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente
testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli
articoli dal 2 al 21 del presente testo unico.
5. Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico,
nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario
e' comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi
nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione
in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti
agli Stati membri delle Comunita' europee.
6. Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea,
da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai
commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a
decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso e' altresi' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Ministero del tesoro.
7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte
dalla Commissione delle Comunita' europee, si provvede con decreto
del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' opeato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si trascrive il titolo delle direttive citate nel
titolo del decreto legislativo qui pubblicato:
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture. (n. 77/62/CEE);
Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1980 che adatta e
completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni
aggiudicatrici, la direttiva n. 77/62/CEE che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture. (n. 80/767/CEE);
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la
direttiva n. 77/62/CEE che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che
abroga talune disposizioni della direttiva n. 80/767/CEE.
(n. 88/295/CEE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitaato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superire della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 13, comma 2, della legge n. 428/1990
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990)) e' cosi' formulato:
"2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico
delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonche' di
quelle relative alla stessa materia e non abrogate,
contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come
inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981,
n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e
successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83,
apportando le modifiche necessarie per il miglior
coordinamento".
Si trascrivono i titoli delle disposizioni di legge sopra
richiamate:
Legge 30 marzo 1981, n. 113: "Norme di adeguamento delle
procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla
direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21
dicembre 1976";
Decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631: "Modificazioni
all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente
norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche
forniture";
Legge 26 dicembre 1981, n. 784: "Conversione in legge del
decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante
modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n.
113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle
pubbliche forniture";
Legge 23 marzo 1983, n. 83: "Modificazioni alla legge 30
marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in
materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in
attuazione della direttiva della Comunita' economica
europea n. 80/767 del 22 luglio 1980".
- Il D.Lgs. n. 48/1992 reca: "Attuazione della direttiva
numero 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione
degli appalti di pubbliche forniture".
Note all'art. 1
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382), e' il seguente:
"Art. 6 (Regolamenti e direttive delle Comunita'
economica europea).
- Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie
definite dal presente decreto anche le funzioni
amministrative relative all'applicazione dei regolamenti
della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione
delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella
dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata
inattivita' degli organi regionali che comporti
inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere
con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali e
sentita la regione interessata, un congruo temine per
provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali
perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei
Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in
sostituzione dell'amministrazione regionale".
La legge n. 382 sopra citata reca: "Norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della
pubblica amministrazione".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 86/1989 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari) e' il seguente:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province
autonome). -
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva,
possono dare immediata attuazione alle direttive
comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
competenza concorrente, possono dare attuazione alle
direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge
comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia
attuazione a direttive in materia di competenza regionale
indica quali disposizioni di principio non sono derogabili
dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle
contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli
organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
regioni a statuto speciale e le province autonome si
adeguano alla legge dello Stato nei limiti della
Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione,
previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le
disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi
comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento
di cui all'articolo 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle
attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui
hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di
carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi
della programmazione economica ed agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con
atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
sulla base della legge comunitaria, con il regolamento
preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 5 e' esercitata mediante
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con
i Ministri competenti".

Art. 2
Pubbliche forniture
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per
oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione,
l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi
per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti
aggiudicatori definiti dall'art. 1.

Art. 3
Contratti di durata
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:
a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e
concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto di prodotti, se la durata e' uguale o inferiore a dodici
mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del
contratto; nel caso in cui tale durata e' superiore a dodici mesi, si
considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore
residuo;
b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la
durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si
considera il valore mensile moltiplicato per 48;
c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere di
regolarita' o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un
periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione
di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel
corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti. Tale valore deve
essere corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che,
prevedibili in quantita' o valore, siano eventualmente intervenute
nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La
correzione dovra' altresi' essere operata in modo da tener conto del
valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso
dell'esercizio se il contratto iniziale e' superiore a dodici mesi.
Le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere
utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente
articolo;
d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti
aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso
come base il valore di stima della totalita' dei lotti;
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle
opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di
stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato
dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o
dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.
2. Nessun contratto d'acquisto puo' essere artificiosamente
frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente
testo unico.

Art. 4
Esclusioni
1. La disciplina del presente testo unico non si applica:
a) alle pubbliche forniture che devono essere aggiudicate da parte
di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e
fluviali, nonche' da parte di amministrazioni la cui attivita'
principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che
operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;
b) alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto
e l'erogazione di acqua potabile;
c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede
misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legis-
lative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
d) alle forniture regolate da norme procedurali diverse o da
aggiudicarsi in virtu':
1) di un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati
estranei alle Comunita' europee e riguardante forniture destinate
alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da
parte degli Stati firmatari;
2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato
membro o estraneo alle Comunita' europee;
3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;
e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore della
difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e
materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle
Comunita' europee ai sensi dell'art. 223, paragrafo 2, del Trattato
di Roma istitutivo della Comunita' economica europea. Tale esclusione
non riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 223, paragafo 2, del trattato che
istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma
il 25 marzo 1957, ratificato con la legge n. 1203/1957, e'
il seguente:
"2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in
vigore del predetto trattato, il Consiglio, con
deliberazione unanime, stabilisce l'elenco dei prodotti cui
si applicano le disposizioni del paragrabo 1-b)".
Si riporta il testo dell'art. 223, paragrafo 1, lettera
b), del trattato:
"b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
propria sicurezza che si riferiscano alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali
misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano
destinati a fini specificamente militari".

CAPO II
NORME COMUNI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E DI
TERMINI

Art. 5
Forme di pubblicita' alle gare
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato 1
comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio
finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale delle
forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto
conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e' pari o superiore a
750.000 unita' di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel
corso dei dodici mesi successivi.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica
fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'art.
9, comma 1, o negoziate di cui al medesimo art. 9, comma 1, alle
condizioni indicate all'art. 9, comma 5, manifestano tale intenzione
con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una
fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia le
informazioni possono non essere divulgate allorche': siano di
ostacolo all'applicazione della legge; siano contrarie al pubblico
interesse; siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle
imprese; possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori.
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 7, comma 4, i
bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato non oltre quarantotto giorni
dalla stipulazione del contratto.
6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformita' degli
schemi di cui all'allegato 4.
7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a
carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione
nella regione dove la gara sara' svolta non puo' aver luogo prima
della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e
dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve
contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.
8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni
aggiudicatrici.
9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle
Comunita'. La lunghezza del testo non puo' essere superiore ad una
pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ossia circa
650 parole. In ogni numero della Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, nel quale sono pubblicati uno o piu' bandi di gara o avvisi,
e' riprodotto il modello o i modelli ad essi relativi.
10. La pubblicita' prevista dal presente articolo puo' essere
effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate
alle disposizioni del presente testo unico, a condizione che il loro
valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unita' di conto
europee.

Art. 6
Termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti
1. Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte
stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non puo' essere
inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di
gara.
2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora
richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro
quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati di oneri, qualora
richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4. Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita
dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al
capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere
adeguatamente prolungato.

Art. 7
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte per la licitazione privata, l'appalto-concorso e la
trattativa privata
1. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella
trattativa privata il termine di ricezione delle domande di
partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non
puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione
del bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per
iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive
offerte. La lettera di invito e' accompagnata dal capitolato d'oneri
e dai documenti complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di
ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni
aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla
data di spedizione della lettera di invito.
4. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai
commi 1 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i
termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di
gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci
giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
5. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella
trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base
degli elementi desumibili dalle domande di partecipazione, nonche'
delle informazioni e formalita' necessarie ai fini di una valutazione
delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che i
concorrenti debbono assolvere, scelgono i candidati, invitandoli
simultaneamente a presentare le relative offerte o a negoziare, fra
quelli che posseggono i requisiti richiesti dagli articoli dall'11 al
14.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora
richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei
luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al
capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere
adeguatamente prolungato.
8. Nei casi d'urgenza il termine indicato nel comma 6 puo' essere
ridotto a quattro giorni.
9. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare
offerte possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente,
per telefono o per telecopia. Le domande di partecipazione, quando
sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per
telecopia, sono confermate per lettera da' spedirsi rispettivamente
non oltre i termini di cui ai commi 1, 3 e 4. Dell'invito telefonico
deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare
agli atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno in cui
l'invito e' avvenuto.

CAPO III
NORME DEL SETTORE TECNICO

Art. 8
Specifiche tecniche
1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 5, le specifiche
tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti
relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto
compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono
definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme
nazionali che traspongono norme europee o con riferimento a
specifiche tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare al principio
stabilito dal comma 2 qualora:
a) le norme non contengano alcuna disposizione in materia di
accertamento della conformita' di un prodotto alle stesse norme o
qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in
modo soddisfacente la conformita'.;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'attuazione della
direttiva n. 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente
la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, oppure la decisione
n. 87/95/CEE del Consiglio del 22 novembre 1986, sulla
standardizzazione del settore della tecnologia dell'informazione e
delle telecomunicazioni, o di altri strumenti comunitari in specifici
settori di servizi o di prodotti;
c) le norme obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad
affidare forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o
comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche', in
tal caso, la deroga si inserisca in un programma definito e formulato
per iscritto per il successivo passaggio, entro un determinato
periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni;
d) il progetto interessato abbia natura rilevantemente innovatrice
e l'applicazione di norme esistenti risulti inadeguata.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici se ne avvalgono indicandone i motivi
nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee e nella propria documentazione, salvi i casi di effettiva
impossibilita'. Le relative informazioni sono fornite, a richiesta,
agli Stati membri e alla Commissione.
5. In mancanza di norme tecniche europee o di specifiche tecniche
comuni, le specifiche tecniche possono essere definite, fermi
restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento
delle specifiche tecniche nazionali, con riferimento ad altri
documenti. In tal caso e' opportuno farvi riferimento in base al
seguente ordine di preferenza:
a) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali
accettate dallo Stato italiano;
b) alle altre norme nazionali;
c) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, e' vietata
l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che
menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o
di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare
talune imprese o taluni prodotti. E', in particolare, vietata
l'indicazione di marche, brevetti o tipi, nonche' la specificazione
di un'origine o di di una produzione determinata; tuttavia tale
indicazione accompagnata dalla menzione "o equivalente" e'
autorizzata quando l'oggetto del contratto non puo' essere descritto
diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e
perfettamente intelligibili per tutti gli interessati.

Nota all'art. 8:
La direttiva n. 86/361/CEE e la decisione n. 87/95/CEE,
sono state pubblicate, rispettivamente, nella "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee n. L217 del 5 agosto
1986 e n. L36 del 7 febbraio 1987.
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme". Tale legge e' stata successivamente modificata con
la legge n. 390/1971 (Modifiche ed integrazioni alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione di firme).


CAPO IV
CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art 9
Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e
trattativa privata
1. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto;
per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e
dell'appalto-concorso; per procedura negoziata, la trattativa
privata.
2. Nell'aggiudicare le pubbliche forniture le amministrazioni
provvedono mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della
licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa
privata.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla
licitazione privata ed all'appalto-concorso in casi debitamente
motivati.
4. Il ricorso alla licitazione privata e all'appalto-concorso e', in
particolare, giustificato:
a) dalla necessita' di rispettare un equilibrio tra il valore della
fornitura ed i costi della procedura;
b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture a
trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano
stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un
appalto-concorso, ovvero in caso di offerte inaccettabili ai sensi
degli articoli da 11 a 14, purche' le condizioni iniziali della
fornitura non vengano fondamentalmente modificate. Le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che
includano nella trattativa privata tutte le imprese fornitrici che
soddisfano i criteri di cui agli articoli dall'11 al 14 e che, nel
corso delle suddette procedure, abbiano presentato offerte
rispondenti ai requisiti formali del procedimento contrattuale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture
mediante trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un
bando di gara nei casi seguenti:
a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico
incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, purche' non
vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della
fornitura e sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee
un'apposita relazione;
b) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del
prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di
particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla
protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che
ad un fornitore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale
urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle proce-
dure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare
tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili
all'amministrazione aggiudicatrice;
e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario
e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente,
l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e
dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni.
7. In tutti gli altri casi le amministrazioni affidano le forniture
mediante pubblico incanto.
8. Nel caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di
trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un
verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure e
contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice, il valore, la quantita' e la natura delle merci
acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei
candidati invitati a presentare un'offerta, il numero dei candidati
eventualmente respinti e le ragioni per cui la loro candidatura e'
stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale
deve indicare altresi' le circostanze previste nei commi 5 e 6,
debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tale procedura.
Lo stesso verbale, o i suoi elementi principali, e' comunicato, su
richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.

Art. 10
Raggruppamenti di imprese
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente
testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista nel presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei
confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato
aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato
speciale con rappresentanza di una di esse, designata quale
capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni
di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata
autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo
atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta
causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle
imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto,
anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del
rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le
responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o
associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare, l'amministrazione ha facolta' di proseguire il
contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipedenza di
una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo
indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa
subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e'
tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti.

Art. 11
Esclusione dalla partecipazione alle gare
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo
68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione
alle gare i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera,
ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
loro moralita' professionale, o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano
commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese di residenza;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni
nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del
presente articolo.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle
situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e'
sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio,
nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione
rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal
fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita'
di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il
rilascio di uno o piu' documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali
certificati non contegono tutti i dati richiesti, essi possono essere
sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa e'
prevista nello Stato straniero, e' sufficiente una dichiarazione
solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od
a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.

Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 3, ultimo comma, del R.D. n.
2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il
seguente:
"Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le
persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano
rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e'
dichiarata con atto insindacabile della competente
amministrazione centrale, la quale ne da' comunicazione
alle altre amministrazioni".
- Il testo dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato) e' il seguente:
"Art. 68 - Sono escluse dal fare offerte per tutti i
contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra
impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede.
L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della
competente amministrazione centrale da comunicarsi al
Ministero del tesoro (Ragioneria generale), a cura del
quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni.
Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.
Fermo il disposto del precedente comma, l'amministratore
ha piena ed insindacabile facolta' di escludere dall'asta
qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare
indennita' di sorta, ne' pretendere che gli siano rese note
le ragioni dell'esclusione".

Art. 12
Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali
1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare
la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa e' italiano
o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale
dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.
2. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda puo'
essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del
"Registrar of Friendly Societies", attestante che l'impresa e' "in-
corporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli
altri casi in cui non esista un registro professionale, un
certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto
giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui e' stabilito,
indicandone la ragione commerciale e la sede.

Art. 13
Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti
1. La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle
imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei
seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e
l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della
gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti
indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri
eventuali che ritengono di richiedere.
3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non
sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a
provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Art. 14
Capacita' tecniche ricorrenti
1) La dimostrazione delle capacita' tecniche delle imprese
concorrenti puo' essere fornita mediante:
a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli
ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se
trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a
privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quanto cio'
non sia possibile, e' sufficente una semplice dichiarazione del
concorrente;
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate
per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio e di
ricerca dell'impresa;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o
meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli
incaricati dei controlli di qualita';
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticita' sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficali
incaricati del controllo di qualita', riconosciuti competenti, i
quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati
requisiti o norme;
f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico,
da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del
concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via
eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale
controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di
studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da
quest'ultima per controllare la qualita'.
2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare quali dei
suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre
l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei
legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione
dei segreti tecnici.

Art. 15
Completamento e chiarimenti dei documenti presentati
1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le
amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare
od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato
di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

Art. 16
Criteri di aggiudicazione delle forniture
1. Le forniture previste dal presente testo unico sono aggiudicate in
base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del
contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari
tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della
natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o
di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita',
il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio
successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i
criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono
essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara,
possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che e' loro
attribuita.
2. Il comma 1 non si applica quando lo Stato, nell'ambito delle
disposizioni vigenti intese a preferire talune imprese, fondi
l'aggiudicazione delle forniture su altri criteri, a condizione che
le disposizioni invocate siano compatibili con il Trattato.
3. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e
anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione,
prima di procedere all'aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente le
necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute
valide, ha facolta' di rigettare l'offerta con provvedimento
motivato, escludendolo dalla gara.
4. Tale provvedimento deve essere comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, per il successivo inoltro al Comitato
consultivo per gli appalti pubblici delle Comunita' europee.
5. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo
regolamento di esecuzione, l'amministrazione non puo' escludere
un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un
metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione
che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato
d'oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti
gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo
e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione
ritenga indispensabile.
6. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento
della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che
segue nella graduatoria.

Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del sopra citato R.D. n. 2440/1923
e' il seguente:
"Art. 4 - Per speciali lavori o forniture possono
invitarsi le persone o le ditte ritenute idonee a
presentare, in base a prestabilite norme di massima, i
progetti tecnici e le condizinoi alle quali siano disposte
ad eseguirli.
Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito,
si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione,
alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto
conto degli elementi economici e tecnici delle singole
offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che
presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla
stipulazione del contratto.
Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte
per la compilazione dei progetti presentati".
- Il testo dell'art. 40 del gia' citato R.D. n. 827/1924,
e' il seguente:
"Art. 40 - Agli appalti di opere pubbliche o di lavori o
forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione
ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei
progetti di provate competenze tecniche, artistiche o
scientifiche, puo' procedersi mediante la forma
dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.
Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono
comunicate al Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo
parere sia richiesto, ai termini di legge".

Art. 17
Prospetti statistici
1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e gli
enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3,
inviano, alle date stabilite dal comma 2 del presente articolo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie un prospetto statistico
relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente.
2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a),
trasmettono il prospetto entro il 31 luglio di ogni anno. Gli enti e
gli organismi di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3
trasmettono il prospetto ogni due anni entro il 31 luglio.
3. Tale prospetto indica almeno:
a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui
all'art. 1, commi 1 e 2, e, per le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il numero e il valore dei
contratti stipulati per importi al di sotto del limite di cui
all'art. 1, comma 2;
b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni
amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui
all'art. 1, commi 1 e 2, secondo la procedura, il prodotto e la
nazionalita' del fornitore cui e' stata aggiudicata la gara e, nel
caso di trattativa privata, suddiviso secondo l'art. 9, comma 6,
lettere a), b), c), d) ed e), precisando il numero e il valore delle
forniture affidate a ciascuno Stato membro ed ai Paesi terzi e, per
le forniture di cui all'art. 1, comma 2, il numero e il valore di
quelle attribuite a ciascun firmatario dell'accordo sulle pubbliche
forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.).
4. Il riepilogo dei prospetti dai commi 1 e 2 e' trasmesso alla
Commissione delle Comunita' europee entro il mese di ottobre
successivo alle date di invio stabilite dal comma 2.

Nota all'art. 17:
- L'accordo sulle pubbliche forniture concluso
nell'ambito dei negoziati multilaterali G.A.T.T. (approvato
dal Consiglio con decisione n. 80/271/CEE - n.d.r.) e'
stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee n. L71 del 17 marzo 1980.

Art. 18
Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della
Comunita' e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi
1. Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari,
appartenenti agli Stati, la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici
previsti dall'accordo sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito
dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and
Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con
decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato
con protocollo del 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle
Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE, si
applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
2. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati
diversi da quelli indicati nel comma 1, nonche' le forniture dei
prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso
per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o
dagli enti che indicono le gare stesse.

Nota all'art. 18:
- Per i riferimenti dell'accordo G.A.T.T. si veda la
precedente nota all'art. 17.
- La decisione n. 80/271/CEE che approva l'accordo e la
decisione n. 87/565/CEE di modifica dell'accordo stesso
sono state pubblicate, rispettivamente, nella "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee n. L71 del 17 marzo 1980
e n. L345 del 9 dicembre 1987.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni in materia di forniture in vigore alla data del 1o
gennaio 1989 ed aventi la finalita' di ridurre le disparita'
regionali e di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle
regioni meno favorite o colpite dal declino industriale sono
applicabili fino al 31 dicembre 1992, purche' le stesse siano
compatibili con il Trattato o con gli obblighi internazionali delle
Comunita' europee.

Art. 20
Disposizioni finali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie notifica alla Commissione
delle Comunita' europee le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2,
e all'art. 19, nonche' le modalita' della loro applicazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del
medesimo comma 3 inviano, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie una relazione
sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il riepilogo delle relazioni previste dal comma 2 e' notificato
alla Commissione delle Comunita' europee entro il 31 dicembre
successivo alla data di invio stabilita dal medesimo comma 2.
4. La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge
7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n.
784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.

Art. 21
Allegati
1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 fanno parte integrante del presente
testo unico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il Coordinamento delle
politiche comunitarie
SCOTTI, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
MANCINO, Ministro dell'interno
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO 1
ENTI ACQUIRENTI
(Art. 1 comma 2)
1 Ministero del tesoro (1)
2 Ministero delle finanze (2)
3 Ministero di grazia e giustizia
4 Ministero degli affari esteri
5 Ministero della pubblica istruzione
6 Ministero dell'interno
7 Ministero dei lavori pubblici
8 Ministero dell'agricoltura e delle foreste
9 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10 Ministero del lavoro e della previdenza sociale
11 Ministero della sanita'
12 Ministero per i beni culturali e ambientali
13 Ministero della difesa
14 Ministero del bilancio e della programmazione economica
15 Ministero delle partecipazioni statali
16 Ministero del turismo e dello spettacolo
17 Ministero del commercio con l'estero
18 Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3)
19 Presidenza del Consiglio dei Ministri
20 Ministero dell'ambiente
21 Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
22 Ministero dei trasporti
23 Ministero della marina mercantile
_____________
(1) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte
degli altri Ministeri o enti
(2) Non compresi gli appalti conclusi dalla Amministrazione dei
monopoli di Stato limitamente alle forniture di sali e tabacchi
(3) Unicamente poste

ALLEGATO 2
PRODOTTI
(Art. 1 comma 2)
Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della
loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici
o organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
Capitolo 31: Concimi
Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro
derivati; sostanze coloranti; colori, pitture, vernici
e tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria
o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazione
per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e
lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli
e "cere per l'odontoiatria"
Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati
ex 38.19: Prodotti tossicologici
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
cellulosa, resine e lavori di tali sostanze
eccettuati
ex 39.03: Esplosivi
Capitolo 40: Gomma naturale e sintetica, fatturato (factis) e loro
lavori
eccettuati
ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili
Capitolo 41: Pelli e cuoio
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio o
da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili;
contenitori; lavori di budella
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce
artificiali
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di
carta o di cartone
Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraia e delle arti grafiche
Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
frustini e loro parti
Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di
calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e
materie simili
Capitolo 69: Prodotti ceramici
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre
semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di
queste materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74: Rame
Capitolo 75: Nichel
Capitolo 76: Alluminio
Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78: Piombo
Capitolo 79: Zinco
Capitolo 80: Stagno
Capitolo 81: Altri metalli comuni
Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da
tavola, di metalli comuni
eccettuati
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettati
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati
ad usi elettrotecnici
eccettuati
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di
segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri-officine
ex 86.07: Carri
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
veicoli terrestri
eccettuati
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuate
ex 89.01A: Navi da guerra
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;
strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X
Capitolo 91: Orologeria
Capitolo 92: Strumenti musicali apparecchi di registrazione e di
riproduzione del suono, apparecchi di registrazione
o di riproduzione delle immagini e del suono in
televisione; parti accessori di questi strumenti e
apparecchi
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e
simili
eccettuati
ex 94.01 A: Sedili per aerodine
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato
lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini
da cipria e stacci
Capitolo 98: Lavori diversi

ALLEGATO 3
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI
EQUIVALENTI
(Art. 1, comma 3, lettera c))
Universita' statali, istituti universitari di Stato, consorzi per i
lavori di sistemazione delle universita'
Istituti superiori scintifici e culturali, osservatori astronomici,
astrofisici, geofisici o vulcanologici
Enti di sviluppo agricolo
Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo

ALLEGATO 4
MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI PER GLI APPALTI DI FORNITURE
(Art. 5 comma 6)
A - PROCEDURE APERTE
1 - Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice
2 a) Procedura di aggiudicazione prescelta
b) Eventualmente forma dell'appalto che e' oggetto della gara
3 a) Luogo della consegna
b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire
c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8
4 - Termine di consegna eventualmente imposto
5 a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono
richiedere i documenti pertinenti
b) Termine per la presentazione di tale domanda
c) Eventualmente, importo e modalita' di pagamento della somma che
si deve versare per ottenere detti documenti
6 a) Termini per la ricezione delle offerte
b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate
c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte
7 a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
b) Date, ora e luogo di tale apertura
8 - Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste
9 - Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia
10 - Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato
l'appalto
11 - Informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle
condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore
deve assolvere
12 - Periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato alla
propria offerta
13 - Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno
menzionati i criteri diversi dal prezzo piu' basso quando non
figurano nei capitolati d'oneri
14 - Altre indicazioni
15 - Data di spedizione del bando
16 - Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee
B - PROCEDURE RISTRETTE
1 - Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura
accelerata.
c) Eventualmnte, forma dell'appalto che e' oggetto della gara.
3 - a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di
esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 8.
4 - Termine di consegna eventualmente imposto.
5 - Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di fornitori al quale sara' stato aggiudicato
l'appalto.
6 - a) Termini per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali devono essere redatte.
7 - Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgera'
l'invito a presentare le offerte.
8 - Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore,
nonche' informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle
condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve
soddisfare.
9 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano
nell'invito a presentare le offerte.
10 - Altre indicazioni.
11 - Data di spedizione del bando.
12 - Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
C - PROCEDURE NEGOZIATE
1 - Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2 - a) Procedura di stipulazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura
accelerata.
c) Eventualmente, forma dell'appalto che e' oggetto della gara.
3 - a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilita' per i fornitori di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di
esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformenmente all'art. 8.
4 - Termine di consegna eventualmente imposto.
5 - Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di fornitori col quale sara' stipulato il contratto.
6 - a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7 - Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore,
nonche' informazioni e formalita' necessarie per la valutazione delle
condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve
soddisfare.
8 - Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori gia' prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
9 - La data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee.
10 - Altre indicazioni.
12 - Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee
D - PROCEDURE DI INFORMAZIONE PRELIMINARE
1 - Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice nonche' del servizio presso il quale si possono
richiedere informazioni complementari.
2 - La natura e la quantita' o il valore dei prodotti da fornire.
3 - La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione del
o dei contratti (se nota).
4 - Altre indicazioni.
5 - Data di spedizione del bando.
6 - Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
E - CONTRATTI STIPULATI
1 - Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2 - a) Procedura di stipulazione prescelta.
b) Per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici indicate
nell'allegato 1 l'eventuale ricorso all'applicazione dell'art. 9,
commi 5 e 6, del testo unico deve essere giustificato.
3 - Data di stipulazione del contratto.
4 - Criteri di assegnazione del contratto.
5 - Numero di offerte ricevute.
6 - Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.
7 - Natura e quantita' dei prodotti forniti, eventualmente per
fornitore.
8 - Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
9 - Altre informazioni.
10 - Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee.
11 - Data di spedizione del presente avviso.
12 - Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.

ALLEGATO 5
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
(Art. 8, comma 1)
Ai sensi del presente decreto si intende per:
1 - "specificazione tecnica", l'insieme delle prescrizioni tecniche
figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le
caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita'
o di proprieta' di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni;
comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto
riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,
l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire
l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una
fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice;
2 - "norma", la specificazione tecnica approvata da un organismo
riconosciuto ad espletare attivita' normativa per applicazione
ripetuta o continua, la cui osservanza non e', in linea di massima,
obbligatoria;
3 - "norma europea": le norme approvate dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione
elettronica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di
armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali
organismi;
4 - "prescrizione tecnica comune": la prescrizione tecnica elaborata
al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati
membri della Comunita'.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato