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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n.494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

GU n. 223 del 23-9-1996 - Suppl. Ordinario n.156

note:
Entrata in vigore del decreto: 24-09-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

Art. 2.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere:

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.

Art. 3.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresi', al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta cio' risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e' pari ad almeno 100 uomini/giorni;

b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);

d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entita' presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;

e) nei cantieri di cui all'articolo 13.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, puo' svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori puo' sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1:

a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilita' delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Art. 4.
Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;

b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;

e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e).

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.

Art. 6.
Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.

2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.
Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 8.
Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.

Art. 9.
Obblighi dei datori di lavoro

1. I datori di lavoro:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n.626/94.

Art. 10.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresi' in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 11.
Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;

b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;

c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II;

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 12.
Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'articolo 13.

4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 13.
Piano generale di sicurezza

1. Nei lavori la cui entita' complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:

a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilita' principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione prevenzione infortuni, puo', con proprio decreto, modificare e integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n.109.

3. Il piano generale di sicurezza e' trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo.

2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15.
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano presenti piu' imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Art. 16.
Modalita' di attuazione della valutazione del rumore

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si e' fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile mag- giore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 17.
Modalita' attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore all'anno, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994.

Art. 18.
Aggiornamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita', sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19.
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attivita' qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati;

l'attestazione e' accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attivita';

b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorita' che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.

3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 20.
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori 1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.

Art. 21.
Contravvenzioni commesse dai coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed e);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 22.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro

1. I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.

Art. 23.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

Art. 24.
Oneri

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si fara' fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

Art. 25.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 agosto 1996

SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro
Bindi, Ministro dela sanita'
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Napolitano, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato I

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II.

Allegato II

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimita' di linee elettriche in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato III

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).

4. Natura dell'opera.

5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione delle imprese gia' selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

Allegato IV (Articolo 9)

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.

Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri

1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita' di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.

Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali 1. Porte di emergenza.

1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Areazione.

2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

3. Illuminazione naturale e artificiale.

3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne' essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali.

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.

6. Porte e portoni.

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e' da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione.

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 1. Caduta di oggetti.

1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.

2. Lavori di demolizione.

2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura puo' presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3. Paratoie e cassoni.

3.1. Paratoie e cassoni devono essere:

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

Nota all'allegato IV:

- Il titolo II del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Titolo II Luoghi di lavoro Art. 30 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unita' produttiva comunque accessibile per il lavoro.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e sa- lute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1996.

Art. 32 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche':

a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo e loro funzionamento.

Art. 33. (Adeguamenti di norme). - 1 .............

2 ................................................

3 ................................................

4 ................................................

5 ................................................

6 ................................................

7 ................................................

8 ................................................

9 ................................................

10 ................................................

11 ................................................

12 ................................................

13 ................................................

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Allegato V (Articolo 10)

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile

1. Durata del corso 120 ore.

2. Argomenti:

a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

b) malattie professionali;

c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;

d) analisi dei rischi;

e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);

f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia egli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per gli oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993".

- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.

L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n.146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia".

- La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 245 del 26 agosto 1992.

- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne:

"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

- Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

Nota all'art. 1:

- Per quanto riguarda il D.Lgs n. 626/1994 vedi nota alle premesse.

- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, concerne: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno". L'art. 23 cosi' recita: "Art. 23 - Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi".

Nota all'art. 3:

- L'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 3 (Misure generali di tutela) - 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo;

g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Note all'art. 4:

- L'allegato II del documento U.E. 26 maggio 1993 cosi' recita:

"Allegato II FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE Modello (settembre 1993) I. Introduzione.

Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere e' tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.

In altre parole, oltre al registro del cantiere. soggetto ad un aggiornamento permanente, vanno precisate la natura e le modalita di esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimita' dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purche' tali lavori non facciano parte dell'elenco dei "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere. Il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato nel testo "fascicolo") assumera' la forma di schede di controllo. ripartite in sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli Stati membri.

II. Precisazioni sul "fascicolo".

Il "Fascicolo" comprende due capitoli Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;

Parte B - Equipaggiamenti in dotazione dell'opera Nel capitolo A - manutenzione dell'opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Nella parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera - compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza.

Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere. Dopo la "consegna chiavi in mano" dell'opera il "controllo" e' aggiornato dal committente, nella fattispecie tutte le modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza sono annotate nel capitolo C - dotazione.

III. Istruzioni per la redazione e la compilazione del "fascicolo".

Per la parte A - "... manutenzione dell'opera":

Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di schede di controllo, compilate separatamente per i lavori di revisione (parte A.1) e per i lavori di sanatoria e di riparazione (parte A.2).

Nell'intestazione della scheda e' riportata la denominazione dell'opera. Generalmente tali schede di controllo si prestano non soltanto per le costruzioni di edifici ma anche per la costruzione di ponti, dighe e altre opere di ingegneria civile.

Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono compilate gia' nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 puo' esserlo anche in tale fase, previo accordo da parte del committente, ma normalmente va compilata all'atto della "consegna chiavi in mano".

Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2 differiscono unicamente nella colonna 1. Le colonne restanti conservano lo stesso titolo. Mentre nella parte A.1 - "lavori di revisione" - la colonna 1 riporta l'elenco dei vari compartimenti dell'opera, nella parte A.2 - "lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di mestiere che possono interessare in tale campo i singoli compartimenti. Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica giustificazione nella possibilita' di individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni specifiche idonee. Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme piu' rispondente, nel senso che nella colonna 5, alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori.

Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente indicativi e non pretendono affatto di essere esaustivi.

Nella fase di adozione del fascicolo, gli Stati membri hanno la facolta' di ampliare o di riordinare il testo della colonna 1, qualora ritengano opportuno adattarlo alle consuetudini locali. Gli elenchi della colonna 1 vanno in ogni caso preordinati.

Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili.

La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori.

I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso in cui i rischi indotti da lavori successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella fase di pianificazione e di intesa con il progettista e il committente, si procedera' alla definizione delle soluzioni da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto.

Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonche' la natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell'edificio o diventeranno di proprieta' del committente. La scelta si effettua nella fase di progettazione. Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di proprieta' attuale o potenziale del committente, facenti parte di un catalogo di interventi da adottare per determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi, strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi.

Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Anche queste attrezzature vanno previste in fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerelle.

Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le attrezzature che, pur non essendo di proprieta' del committente, si ritengono indispensabili per l'esecuzione di lavori futuri.

Si puo' lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilita' di scegliere le attrezzature ausiliarie da adottare, purche' le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella colonna 8.

Considerando che il progettista e' quello che meglio conosce le caratteristiche dell'opera, e' preferibile affidare al medesimo la responsabilita' della scelta dei provvedimenti di salvaguardia, delle attrezzature e degli elementi ausiliari nonche' della registrazione diretta o indiretta nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo e' tenuto a registrare il nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere completata all'atto della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin dall'inizio della sua utilizzazione rientra nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra le righe del testo poiche', in particolare per le colonne 5 e 8 e' prevedibile che nel corso del tempo occorra portare delle modifiche.

Qualora l'opera subisca delle trasformazioni, con conseguente presenza di nuovi rischi, il responsabile di quel punto 10 della parte A sara' tenuto a registrare direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed individuare le soluzioni atte ad eliminare tali pericoli.

Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate all'opera nella parte C - ". . ." - dotazione".

Tale e' la procedura da seguire per garantire un aggiornamento permanente del "fascicolo".

Parte B - "dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione dell'opera". Anche questa parte assume la forma di schede di controllo. Come nella parte B nell'intestazione figura la denominazione dell'opera.

Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre la colonna 6 e' riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di esecuzione e della durata di vita dell'opera.

La colonna 1 va redatta con uno schema prefissato. Nel presente documento ad esempio compare una classificazione anche se non esaustiva. E' lasciata ai singoli Stati membri la facolta' di modificare il testo della colonna 1 all'atto dell'adozione del fascicolo che tuttavia deve essere confermata in modo tale da riportare chiaramente tutte le documentazioni che interessano l'opera.

Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l'opera. Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta nella colonna 3. A questo punto esistono due possibilita. Qualora l'opera non sia corredata di tali dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali dispositivi sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella colonna 6 la voce "non disponibile".

Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del progetto o di repertorio e nella colonna 5 la localita' in cui si possono ritrovare le documentazioni sulla dotazione del cantiere.

In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 e' registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni.

Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i compartimenti possono verificarsi delle modifiche, e' consigliabile prevedere spazio sufficiente per la registrazione.

IV Manutenzione dell'opera

IV A.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera ................................ Revisione

_____________________________________________________________________

1 Per il compartimento

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

1. Sul terreno del committente per i seguenti impianti

a - gas

b - acqua potabile

c - fognature

d - vapore

e - elettricita'

f - altri impianti di alimentazione e/o di scarico

g - Aria compressa

h - Impianti idraulici

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: ................................ Lavori di revisione

_____________________________________________________________________

1 Per il compartimento

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

2. Nelle vie di circolazione

a - strade

b - ferrovie

c - idrovie

3. In edifici o parti di edifici (denominazione)

a - verifica di singoli elementi, ad esempio

- cedimenti

- protezione anticorrosiva

b - tetti piani

c - tetti a forte inclinazione

d - facciate

e - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto

o della presenza di rischi dovuti a materiale pericolosi, corrente

elettrica o irradiamento esigono criteri particolarmente rigorosi.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: .......................... Lavori di revisione

_____________________________________________________________________

1 Per il compartimento

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

f - Attrezzature direttamente collegate con l'edificio, ad es.

- pali per antenne

- colonne montanti sporgenti del tetto

- impianti parafulmine

- elevatori

- serbatoi a pressione

g - camini

h - dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per futuri

lavori ad es.

- ballatoi

- incastellature di sostegno

- ancoraggi per ponteggi

- Dispositivi di sicurezza per lavori futuri non incorporati

all'edificio, ad es.

- montacarichi

- strutture protettive di volte vetrate

- parapetti provvisori

- passarelle

IV. A. 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'opera: ............ Lavori di sanatoria e di

riparazione

_____________________________________________________________________

1 Compartimenti dell'opera con

indicazione dei corpi di

mestiere interessati

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

1. Sul terreno del committente nei seguenti impianti

a - fognature

- lavori di sanatoria

b - altri impianti di alimentazione e di scarico

2. Nelle vie di circolazione

a - strade

- lavori di sanatoria

b - trasporto su rotaie

- binari

- traversine

- segnaletica

c - vie d'acqua

d - uscite di emergenza e di salvataggio

- lavori di sanatoria

- opere esterne

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: ............... Lavori di sanatoria e di riparazione

_____________________________________________________________________

1 Compartimenti dell'opera con

indicazione dei corpi di

mestiere interessati

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

3. Nell'edificio o in parti del

medesimo ......................

(denominazione)

a - camini

- pulizia dei camini

- lavori da lattoniera

- lavori in muratura

b - finestre

- pulizia

- pulizia vetri

- lavori da lattoniera

- persiane

- balconi

- imbiancatura

c - facciate

- pulizia

- pulizia vetri

- lastre in pietra naturale

- muratura

- impermeabilizzazione

- imbiancatura

- balconi

d - tetti piani

- impermeabilizzazione

- lavori da lattoniera

- pulizia

- impianti elettrici

- impianti parafulmine

- imbiancatura

e - tetti a forte pendenza

- ricoprimento tetto

- lavori da lattoniera

- impianti elettrici

- impianti parafulmine

f - grondaie nei tetti a forte pendenza

- pulizia

- tinteggiatura

g - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto

o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi,

corrente elettrica, o radiazioni esigono criteri rigorosi

- pulizia

- impianti elettrici

- lavori di saldatura

- impermeabilizzazione

h - attrezzature incorporate all'edificio ad es.

- pali per antenne

- impianti elettrici

- tinteggiatura

- elementi anticorrosione

- colonne montanti sporgenti dal tetto

- impianti elettrici

- impianti parafulmine

- elevatori

- serbatoi a pressione

i - dispositivi di sicurezza incorporati

all'edificio per lavori succesivi ad es.

- parapetti provvisori

- impianti elettrici

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: .................. Lavori di sanatoria e di riparazione

_____________________________________________________________________

1 Compartimenti dell'opera con

indicazione dei corpi di

mestiere interessati

2 Indispensabile si

3 Indispensabile no

4 Cadenza

5 Ditta incaricata

6 Rischi potenziali

7 Attrezzature di sicurezza in esercizio

8 Dispositivi ausiliarie in locazione

9 Osservazioni

_____________________________________________________________________

- tinteggiatura

- pulizia

- pannelli provvisori

- protezioni anticorrosione

- tinteggiatura

- ancoraggi per ponteggi

l - attrezzature di sicurezza per lavori

successivi, non incorporati all'edificio, ad es.

- montacarichi

- strutture di protezione volte vetrate

- protezioni laterali

- passarelle

IV. D. 2 Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all'opera:..........................................

_____________________________________________________________________

1 Documentazione per

2 Disponibile si

3 Disponibile no

4 N. del progetto

e/o di repertorio

5 Posa (sito)

6 Osservazioni

_____________________________________________________________________

1. Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del committente (schemi delle dotazioni)

a - gas

b - acqua potabile

c - fognature

d - drenaggi

e - vapore

f - corrente ad alta tensione

g - telecomunicazioni

h - altri impianti di alimentazione e/o di scarico

2. Vie di circolazione ad es.

a - strade

b - ferrovie

c - vie d'acqua

3. Uscite di emergenza e di salvataggio

4. Edificio o parti dell'edificio

(denominazione)

a - struttura portante

- calcolo statico

- progetti esecutivi

b - descrittivi (materiali impiegati)

c - schemi facciate

d - ricoprimento e impermeabilizzazione tetto

e - protezione anticorrosione

f - impianti di ventilazione

g - impianti di riscaldamento e di acqua potabile

h - impianti del gas all'interno dell'edificio

i - impianti idrici all'interno dell'edificio

j - impianti fognari all'interno dell'edificio

k - antenne incorporate all'edificio

l - antenne incorporate all'edificio

m - impianto parafulmine

n - impianto telefonico

o - sirene antincendio e impianti antincendio

p - schema delle uscite di emergenza e di salvataggio nell'edificio".

- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". L'art. n. 393 cosi' recita:

"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';

d) il direttore generale competente del Ministero della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;

difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;

ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali.

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;

Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazione sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni"

Nota all'art. 7:

- I titoli III e IV del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitano:

"Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sa- lute o la sicurezza dello stesso.

Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' le attrezzature di lavoro siano:

a) installate in conformita' alle istruzioni del fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro e' riservato a lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato e' qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro). 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legisla- tive e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

2. Nulla e' innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime e' obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalita' e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e messa in servizio.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, puo' stabilire modalita' e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.

4. ................................

5. ................................

6. ................................

7. ................................

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 37 (Informazione). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore di lavoro si assicura che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'art. 35, com-ma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Art. 39 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

3. I lavoratori:

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale Art 40 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa- lute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 41 (Obbligo di uso). - 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 42 (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 43 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche' questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entita' del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 44 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g) e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le pro- cedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 45 (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura; dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio, indica:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita' delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Art. 46 (Norma transitoria). - 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

b) i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita' europea".

Nota all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 9:

- L'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilita' dell'impresa ovvero dello stabilimento;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacita' adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute".

Nota all'art. 11:

- L'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 20 (Organismi paritetici). - 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo".

Nota agli articoli 12 e 13:

- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' la legge quadro in materia di lavori pubblici. L'art. 31 cosi' recita:

"Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dei lavori pubblici, sentite le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e' determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Nota all'art. 16:

- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.

83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212". L'art. 39 cosi' recita: "Art. 39 (Definizioni). - 1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:

a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP, d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita a 8 ore giornaliere.

Essa si esprime con la formula:

(Omissis) b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP, w) la media settimanale dei valori quotidiani (LEP, d), valutata sui giorni lavorativi della settimana.

Essa e' calcolata mediante la formula:

(Omissis)".

Note all'art. 17:

- L'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi). - 1. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano piu' di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui a comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza puo' chiedere la convocazione di una apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che e' tenuo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione".

- Il titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Capo IV - Sorveglianza sanitaria Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 17. (Il medico competente). - 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.16;

c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', per ogni lavoratore sottosto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.

11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi attivita' di vigilanza".

- L'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:

"Art. 22. (Formazione dei lavoratori). - Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. Il lavoratore incaricato dell'attivita' di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese".

- L'art. 4, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso".

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