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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n.504
Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

GU n. 26 del 2-2-1998

note:
Entrata in vigore del decreto: 17-2-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 106 e 107, recante delega al Governo per l'adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense per il servizio di leva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Formazione dei contingenti e disponibilita'

1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta' e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si intende per primo trimestre il periodo gennaiomarzo, per secondo trimestre il periodo aprilegiugno, per terzo trimestre il periodo lugliosettembre, per quarto trimestre il periodo ottobredicembre.

2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse.

Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.

3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.

4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.

5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 2.
Ritardo per motivi di studio dei cittadini che frequentano le scuole medie superiori

1. In tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini di cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso.

2. Il ritardo previsto dal comma 1 puo' essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di eta' e, comunque, per non piu' di tre volte.

3. I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei ritardi di cui all'articolo 3.

4. La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

5. Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

6. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facolta' di richiedere, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno;

per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3.
Ritardo per motivi di studio degli studenti universitari

1. In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute:

a) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di tre anni;

b) fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di quattro anni;

c) fino al compimento del ventisettesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni;

d) fino al compimento del ventottesimo anno di eta', per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.

2. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:

a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute;

b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;

c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;

d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno;

e) per la quinta richiesta e le successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.

3. Possono altresi' chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di eta', i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a scuole ad ordinamento speciale postlaurea, attivati od istituiti presso universita' statali o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.

4. I limiti di eta' ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami.

Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.

6. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e che debbono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'universita' o in un comune limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche' di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.

7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate:

a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;

b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli anni successivi e devono essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'universita' o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovra' seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.

9. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea.

Art. 4.
Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio

1. I cittadini che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

Art. 5.
Ritardo per motivi di studio all'estero

1. Ai cittadini che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

2. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non e' rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente ufficio di leva del distretto militare o della capitaneria di porto l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio.

Art. 6.
Presentazione delle domande di ritardo e dell'apposita documentazione

1. I cittadini che intendono usufruire del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio sono tenuti, entro e non oltre i termini indicati nei precedenti articoli, a presentare domanda all'ufficio leva del distretto militare o della capitaneria di porto competente, corredata della documentazione di cui agli articoli 2 e 3, rilasciata in carta semplice ed esente da bollo, ovvero ad inviarla a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.
Dispensa dalla ferma di leva

1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo fimiglia, con fratelli minorenni a carico;

b) arruolato, con prole;

c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;

f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;

g) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.

2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.

3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresi' essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordirie di priorita' decrescente, in una delle seguenti condizioni:

a) difficolta' economiche o familiari ovvero particolari responsabilita' lavorative;

b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno due anni ovvero di impresa o attivita' economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialita' giovanile e al lavoro autonomo, sempreche' con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnicoamministrativa dell'azienda o della attivita';

c) minor indice di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva;

d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali.

4. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.

7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva.

8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3.

Art. 8.
Presentazione della documentazione per la dispensa dalla ferma di leva

1. I cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 presentano documentata domanda di dispensa al distretto militare o alla capitaneria di porto, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono sottoposti alla visita di leva o, per situazioni sopravvenute, fino al giorno precedente l'incorporazione.

2. Il distretto militare o la capitaneria di porto curano l'istruttoria della pratica e trasmettono al consiglio di leva competente per territorio la documentazione per la decisione nel merito delle dispense di cui all'articolo 7, comma 1. La documentazione relativa alle dispense di cui all'articolo 7, comma 3, deve invece essere inviata per la decisione nel merito alla Direzione generale della leva del Ministero della difesa; quest'ultima e' competente anche sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva.

Art. 9.
Dispensa per i cittadini residenti all'estero

1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di eta', sono arruolati d'ufficio senza visita e dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero.

2. Analoghi provvedimenti si applicano in tempo di pace, fino a che duri la residenza all'estero, a coloro che espatriano, per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di eta'.

3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorita' diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle eta' indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Art. 10.
Rimpatrio definitivo dei residenti all'estero

1. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati prima del compimento del ventisettesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'eta' indicata al comma 1, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.

Art. 11.
Informazione ai cittadini

1. Il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani maschi nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di eta'.

Art. 12.
Abrogazione di norme e regime transitorio

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni e' cosi' sostituito: "Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti piu' anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate.".

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

a) gli articoli 61, primo comma, lettera c); 86-bis, primo comma;

99; 100 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli articoli 2, primo comma; 3, primo comma; 19; 20; 21, secondo comma; 22; 25 e 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

3. In via transitoria, agli studenti universitari gia' immatricolati alla data del 1 novembre 1998 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Le presenti norme, salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 e al comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il 31 dicembre 1998.

2. Le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente decreto, si applicano esclusivamente nei confronti degli studenti universitari che si immatricolano a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1997

SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro della difesa
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, recante: "Leva e reclutamento obbligatorio, nella Marina e nell'Aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1964, n. 110, supplemento ordinario.

- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante:

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, commi 106 e 107, e' il seguente:

"106. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del D.P.R.

14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale".

"107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".

Nota all'art. 1:

- La legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante:

"Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1972, n. 326.

Nota all'art. 3, comma 4:

- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, commi 95 e 96, e' il seguente:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':

a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientificodisciplinari;

b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti".

Nota all'art. 7, comma: 1:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante: "Definifivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, supplemento ordinario.

Nota all'art. 12, comma 1:

- Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e' il seguente:

"Art. 2 (Soggezione alla leva di mare). - Sono soggetti alla leva di mare i sottonotati cittadini che, al momento della chiamata alla leva di mare (se questa avviene prima della chiamata alla leva di terra), oppure al momento della chiamata della leva di terra (se questa avviene prima della chiamata alla leva di mare):

1- a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;

1- b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito dei porti, delle spiagge e del demanio marittimo in genere, oppure abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa sulle rive e acque dei laghi, fiumi e lagune;

1- c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca sportiva, oppure siano stati o siano in possesso di abilitazione alla condotta di motoscafi;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

b) agli armamenti navali guerreschi;

c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari o in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o Paesi costieri o nelle citta' o Paesi insistenti sulle acque interne;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare od altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che provvedono alla manipolazione o conservazione del pescato, da mercati ittici e da industrie che producono materiale ed attrezzi da pesca di qualsiasi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio in seguito a condanna escludente dal servizio militare;

8- a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici e costruttori navali;

8- b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime, negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano l'iscrizione nelle liste della leva di mare e siano riconosciuti in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo;

13) siano iscritti nelle liste di leva dei comuni costieri.

L'iscrizione nelle liste di leva di mare dei giovani di cui al precedente n. 13) e' disposta in ordine di eta', a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe ed in proporzione al numero degli iscritti alla leva di terra nei comuni costieri, fino a raggiungere il fabbisogno dei militari da incorporare nella Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella leva di mare di tutti coloro che, a termine del presente articolo, hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto, oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa".

Note all'art. 12, comma 2, lettera a):

- Il testo dell'art. 61, primo comma, del citato D.P.R.

14 febbraio 1964, n. 237, e' il seguente:

"Art. 61 (Decisioni del Consiglio di leva. Obblighi dei militari in congedo illimitato provvisorio. Arruolamento senza visita per gli ammessi a dispensa, ritardi e rinvii). - ll Consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai precedenti articoli 59 e 60:

a) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 6;

b) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per gli iscritti che si trovino nei casi previsti dal successivo art. 91 e sulle domande intese ad ottenere il primo ritardo o il rinvio di cui ai successivi articoli 85, 86, 88, 89 e 90;

c) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62;

d) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal successivo capo IV;

e) pronuncia a l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i gia' arruolati volontariamente;

f) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva o il ritardo o il rinvio della prestazione del servizio militare ai sensi degli articoli 91, 85, 86, 88, 89 e 90, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 45;

g) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutino di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncia altresi' il loro arruolamento senza visita;

h) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

i) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati della leva di terra, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi".

- Il testo dell'art. 86-bis, primo comma, del citato D.P.R. 14 febbraio 1994, n. 237, e' il seguente:

"Art. 86-bis. - Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane e' interessato.

I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10 giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".

- Il testo dell'art. 99 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e' il seguente:

"Art. 99 (Persona che deve richiedere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva). - L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere richiesta con domanda documentata dal capo di famiglia o dalla persona a cui favore il titolo e' costituito".

- Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e' il seguente:

"Sezione II Dispense dalla ferma di leva di autorita' Art. 100 (Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni). - In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facolta' di dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficolta' economiche o familiari;

e) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto pero' riconducibili alle norme previste dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958".

- Il testo dell'art. 102 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e' il seguente:

"Sezione III Militari residenti all'estero Art. 102 (Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero). - I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite in relazione alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile".

Note all'art. 12, comma 2, lettera b):

- La legge 31 maggio 1975, n. 191, recante: "Nuove norme per il servizio di leva" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1975, n. 194. Il testo dell'art. 2, primo comma, e' il seguente:

"La chiamata delle classi alla leva e' fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di eta'".

- Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 191/1975 e' il seguente:

"Art. 19. - Il Ministro per la difesa puo' disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi puo' essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due.

Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturita' o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.

Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per piu' di due anni, ai sensi del successivo art. 20.

I militari - in congedo illimitato provvisorio - che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

2) (omissis);

3) (omissis);

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione".

- Il testo degli articoli 20, 21 e 22 della citata legge n. 191/1975 e' il seguente:

"Art. 20. - Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di eta' agli arruolati che siano:

a) alunni dell'ultima classe di istituti di struzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possono ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';

b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita' o di abilitazione oppure di idoneita' all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purche' possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta';

c) candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.

Il ritardo previsto dal primo comma puo' essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta'".

"Art. 21. - Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente art. 19 e dell'art. 20.

Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo".

"Art. 22. - In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

7) vedovo o celibe con prole;

8) figlio unico convivente con i genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;

10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attivita' di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;

11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;

12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro per la difesa puo' inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' dei titoli elencati al primo comma.

Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali".

- Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 191/1975 e' il seguente:

"Art. 25. - I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rimando.

I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volonta' degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato e' tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.

I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi".

- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 191/1975 e' il seguente:

"Art. 27. - Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinaza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.

Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe".

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