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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle prov- ince nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

GU n. 288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n.108

note:
Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993

1 - Errata corrige in G.U. 31/12/1993 n. 306 (relativo agli artt. 3, 45, 47, 48, 55, 56, 62, 72 e 77).
2 - Il D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 (in G.U. 31/12/1993 n. 306) ha modificato (con l'art. 1) gli artt. 38 comma 4, 42, 45, 46, 47 e 56.
3 - La L. 22 febbraio 1994, n. 146 (in S.O. n. 39 relativo alla G.U. 4/3/1994 n. 52) ha modificato (con l'art. 39) gli artt. 58 comma 1, 61 commi 1 e 3, 77 comma 1 e 79 comma 1 ed ha abrogato l'art. 60.
4 - Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (in S.O. n. 122 alla G.U. 29/8/1994 n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596, (in G.U. 28/10/1994 n. 253), ha disposto (con l'art. 3-bis) la modifica degli artt. 9, 50 e 56.
5 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), nel testo introdotto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995 n. 77), ha disposto (con l'art. 10) la modifica degli artt. 45 e 50.
6 - Il d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (in G.U. 1/4/1995 n. 77) nel testo introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/5/1995, n. 125) ha modificato (con l'art. 3) l'art. 38, comma 5.
7 - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995 n. 150), nel testo introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, (in G.U. 23/8/1995, n. 196), ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 25, 27, 33, 36, 50, 56, 58 e 72.
8 - Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 8/10/1995 n. 253), nel testo introdotto dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, (in G.U. 27/12/1995 n. 300), ha disposto la modifica dell'art. 79.
9 - La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153 relativo alla G.U. 29/12/1995 n. 302) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 42, 44, 45, 47, 61, 62, 63, 65, 66 e 77.
10 - Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 (in G.U. 25/11/1996 n. 276), nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, (in G.U. 25/1/1997 n. 20), ha disposto la modifica degli artt. 66, 72, 73 e 79.
11 - La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997 n. 113) ha modificato (con l'art. 17) l'art. 53.
12 - Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (in G.U. 30/9/1997 n. 228), nel testo introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410, (in G.U. 29/11/1997 n. 279), ha disposto la modifica degli artt. 47, comma 2-bis e 44, comma 2.
13 - Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. n. 252/L relativo alla G.U. 23/12/1997 n. 298) ha (con l'art. 51) disposto che " dal 1 gennaio 1999 e' abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del presentedecreto".
14 - La L. 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L relativo alla G.U. 30/12/1997 n. 302) ha modificato (con l'articolo 49) gli artt. 8, 50 e 61.
15 - Il D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. n. 4/L relativo alla G.U. 08/01/1998 n. 5) ha modificato (con l'articolo 12) gli artt. 23, 24, comma 1, 53 e 76.
16 - La L. 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 14/5/1998 n. 110) ha modificato (con l'art. 33) l'art. 79, comma 2.
17 - Il D.Lgs 5 giygno 1998, n. 203 (in G.U. 1/7/1998 n. 151) ha disposto (con l'art. 4) la modifica degli artt. 24 e 76.
18 - La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 28/12/1998 n. 302) ha modificato (con l'art. 31) gli artt. 61 e 72.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge
   23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli
   enti territoriali;
   Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
   adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
   Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
   deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
   riunione del 12 novembre 1993;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
   Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro
   del tesoro;
E M A N A
   il seguente decreto legislativo:
   Capo I
   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
   E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I
   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
   E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 1.
   Ambito di applicazione
1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette,
   secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad
   una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui
   territorio sono effettuate.
   AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
   disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
   sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
   e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
   approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e
   fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
   alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
   valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
   Nota al titolo:
   - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
   razionalizzazione e la revisione delle discipline in
   materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
   finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo
   art. 4:
   "Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
   di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di
   provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno
   finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della
   Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni
   dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
   quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o
   piu' decreti legislativi, diretti:
   a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993,
   dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza
   dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
   1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati,
   dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi
   uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
   al comune ove sono ubicati gli immobili;
   2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del
   proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto
   di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non
   residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
   proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel
   corso dell'anno;
   3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
   degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in
   caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni
   successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i
   valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in
   base a parametri che tengano in considerazione gli
   effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
   4) determinazione del valore dei terreni agricoli
   sulla base degli estimi del catasto;
   5) determinazione del valore delle aree fabbricabili
   sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
   terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-
   pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10),
   demandando al comune, se richiesto, con propria
   certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli
   eventuali procedimenti di espropriazione si assume il
   valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
   all'indennita' di espropriazione determinata secondo i
   vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria
   dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
   recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
   ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
   imponibile e' costituita dal valore dell'area fino alla
   data di ultimazione dei lavori di costruzione,
   ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla
   data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
   6) determinazione di un'aliquota unica da parte del
   comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con
   applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata
   determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota
   massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze
   di bilancio;
   7) esenzione dall'imposta per:
   7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
   comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le unita'
   sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche
   autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
   n. 833, nonche' le camere di commercio, industria,
   artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta
   limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai
   compiti istituzionali dell'ente;
   7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
   all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
   imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
   modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
   attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
   didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
   nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),
   della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   7.3) i fabbricati destinati esclusivamente
   all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
   disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
   loro pertinenze;
   7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
   indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
   lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
   esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
   7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
   i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
   reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
   resi esecutivi in Italia;
   7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
   di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della
   Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
   modificazioni;
   7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
   categorie catastali da E/1 ad E/9;
   7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
   7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine
   di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui
   alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
   sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
   predette;
   7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
   di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
   dicembre 1977, n. 984;
   8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i
   fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
   non utilizzati;
   9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'
   immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
   passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo
   e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La
   disposizione si applica anche per le unita' immobiliari
   adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di
   cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
   10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori
   diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro
   attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi
   condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
   complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni
   agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore
   imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
   10.1) nella misura del 30 per cento per un valore
   complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
   10.2) nella misura del 50 per cento per un valore
   compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
   10.3) nella misura del 75 per cento per un valore
   compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
   11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
   comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
   da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
   da parte della giunta comunale della responsabilita' di
   gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione
   informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni
   anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
   12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi
   interessi nella misura legale, per le aree divenute
   inedificabili, a condizione che il vincolo di
   inedificabilita' perduri per almeno tre anni; il rimborso
   e' limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo
   decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
   e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
   13) devoluzione delle controversie alla competenza
   delle commissioni tributarie;
   14) determinazione di soprattasse in misura non
   eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore
   imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata
   o tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione
   alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la
   inapplicabilita' della soprattassa per omesso o tardivo
   versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
   15) determinazione di pene pecuniarie in misura non
   eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere
   formale;
   16) esclusione dei redditi dominicali delle aree
   fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei
   redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione
   dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
   per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
   persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
   lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle
   persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita'
   immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta'
   indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
   assegnatari;
   17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta
   comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);
   tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote
   massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
   per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
   successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-
   nale quello al 31 dicembre 1992;
   18) in caso di espropriazione per pubblica utilita',
   oltre alla indennita' determinata secondo i criteri
   vigenti, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla
   differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta
   dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi
   cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
   corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
   legali sulla stessa differenza;
   19) non deducibilita' dell'ICI agli effetti delle
   imposte erariali sui redditi;
   b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994,
   della facolta', connessa alla politica degli investimenti,
   di istituire un'addizionale all'IRPEF in misura non
   eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno
   1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3
   per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per
   cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con
   delibera del consiglio comunale possono essere stabilite
   riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti
   individuate sulla base di indici obiettivi di carattere
   sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante distinto
   versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le
   modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
   provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
   del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la
   disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
   materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile agli
   effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno,
   altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
   anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior
   gettito risultante dalla stessa attivita', l'attivita' di
   segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art.
   44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973, n. 600, e successive modificazioni;
   c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
   alle regioni a statuto ordinario - gia' titolari di una
   parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4
   della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
   dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-
   sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica
   complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa annuale
   di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
   1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2
   della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
   seguenti princi'pi e criteri direttivi:
   1) le misure della tassa automobilistica, della
   soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere
   stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle
   scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
   n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
   158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra
   il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno
   precedente;
   2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e
   la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che
   regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel
   territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese
   quelle concernenti le sanzioni e la loro entita', e sono
   riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a
   mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli
   analoghi tributi erariali, il quale versera' i tributi
   regionali riscossi nelle casse della regione di competenza
   ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i detti
   tributi erariali;
   3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
   o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
   di una regione diversa da quella nel cui ambito era
   precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di
   una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale
   per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato
   riscosso dalla regione di provenienza;
   4) contestuale riduzione del fondo comune di cui
   all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
   d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore
   delle regioni a statuto ordinario di un'imposta
   sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi
   domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e
   tasse, delle erogazioni e di un'analoga imposta a favore
   delle province, secondo i seguenti princi'pi e criteri
   direttivi:
   1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a
   scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
   2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna
   regione, con propria legge, in misura complessivamente non
   eccedente il 6 per cento;
   3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna
   provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno
   per cento;
   4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono
   dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le
   utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli
   utenti;
   5) in armonia con le disposizioni di carattere
   generale in materia di tributi regionali e provinciali
   saranno determinati le modalita' di articolazione delle
   aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita' di
   accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed
   alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
   indennita' di mora e gli interessi per il mancato o
   ritardato versamento;
   e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore
   delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle
   funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1
   dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
   dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54
   della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
   princi'pi e criteri direttivi:
   1) istituzione di un sistema a regime di
   determinazione del complesso dei trasferimenti erariali
   agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2),
   garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi'pi
   di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale
   contenuti nei documenti di programmazione statale, con
   unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere
   ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54
   della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
   rispettive quantificazioni;
   2) corresponsione ai comuni per il 1993 di
   trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli
   corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al
   decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
   eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge
   finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da
   parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con
   l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
   gettito INVIM calcolato sulla base della media delle
   riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle
   province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati
   in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle
   comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a
   quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato
   per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali
   correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo
   pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
   sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della
   perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli
   accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a
   quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15),
   sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base
   alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
   redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai
   comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria
   per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello
   Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
   3) conservazione a ciascun ente locale di contributi
   erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui
   all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le
   materie di competenza statale, delegate o attribuite
   all'ente locale stesso;
   4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi
   stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990
   e attuazione dello stesso anno della perequazione degli
   squilibri della fiscalita' locale, con particolare
   considerazione:
   4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a
   5.000 abitanti;
   4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
   a 2.000 abitanti;
   4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente
   depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di
   reddito;
   4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
   4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti
   erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a
   quelli della fascia demografica di appartenenza;
   5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti
   alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo per
   ente e con riferimento alla popolazione montana;
   6) eliminazione, successivamente al periodo
   transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo
   centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di
   personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi,
   tranne che per gli enti locali con situazioni
   strutturalmente deficitarie;
   7) certificazione amministrativa dei bilanci di
   previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei
   relativi consorzi, con previsione di ritardo
   nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i
   trasgressori;
   g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai
   loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle
   comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di
   opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi
   pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale
   o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto
   sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso.
   Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del
   decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve
   assicurare l'equilibrio economico-finanziario
   dell'investimento e della connessa gestione, anche in
   relazione agli introiti previsti e deve essere
   preventivamente assentito da un istituto di credito
   mobiliare scelto nell'elenco che sara' approvato dal
   Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera
   che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno
   essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a
   cura di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal
   Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
   tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente
   mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
   Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti
   interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
   misura tale da assicurare l'equilibrio economico-
   finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
   2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
   entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
   presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al
   riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle
   amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi
   e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti
   princi'pi e criteri direttivi:
   a) armonizzazione con i princi'pi della contabilita'
   generale dello Stato, per la parte applicativa dei
   princi'pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142,
   tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti
   pubblici e dell'informatizzazione;
   b) applicazione dei princi'pi contenuti nella legge 8
   giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e
   progressiva della contabilita' economica a decorrere dal
   1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di
   applicazione anticipata;
   c) definizione, nell'ambito del sistema di
   contabilita' economica, dei princi'pi per la determinazione
   dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti
   locali;
   d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
   della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per
   il risanamento degli enti locali in grave crisi
   finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in
   vigore, e coordinamento delle norme in materia.
   3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle
   regioni a statuto speciale e delle province autonome di
   Trento e di Bolzano.
   4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad
   emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
   della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
   diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1
   gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti
   princi'pi e criteri direttivi:
   a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
   diritti sulle pubbliche affisioni:
   1) tassazione della pubblicita' esterna avente
   finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come
   parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo
   pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue
   dimensioni e la sua ubicazione;
   2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui
   che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
   responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la
   merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
   3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle
   disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non
   piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito
   per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo
   registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe
   saranno stabilite tenendo conto del costo medio del
   servizio reso;
   4) revisione delle disposizioni riguardanti la
   gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del
   servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche
   dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed
   aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
   1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu'
   adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile
   nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non
   piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le
   occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per
   cento delle misure massime di tassazione vigente; le
   tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno,
   non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,
   per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti
   ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la
   finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
   1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno
   essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
   2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
   della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e
   sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
   e simili, tenendo conto di parametri significativi;
   3) soppressione della tassa per le occupazioni
   permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili
   di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
   determinazione di criteri certi per la tassa sui passi
   carrabili;
   4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
   criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale
   sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;
   c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
   solidi urbani:
   1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa
   anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
   del servizio e applicabilita' della tassa nonche'
   attraverso la determinazione di parametri di commisurazione
   del prelievo sulla base della potenzialita' di produzione
   di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
   2) definizione di precise modalita' di equiparazione
   ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale
   e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
   attivita' produttive;
   d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
   di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di
   occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
   solidi urbani:
   1) revisione ed armonizzazione del procedimento di
   accertamento e riscossione, con la previsione anche di
   versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con
   applicazione, per la riscossione coattiva, delle
   disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
   gennaio 1988, n. 43;
   2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo
   quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di
   economicita' di gestione;
   e) in materia di imposte e tasse comunali e
   provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la
   finanza locale presso il Ministero delle finanze della
   funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,
   anche mediante controlli sulle delibere adottate per
   regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza
   delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
   regolare funzionamento dei servizi.
   5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
   valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire
   24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
   a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire
   1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle
   entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre
   1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
   novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
   6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
   b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
   le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
   c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e
   lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale
   utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
   dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov-
   ince, per i comuni e le comunita' montane' iscritto, ai
   fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello
   stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
   1992;
   d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire
   3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
   delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926
   dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
   l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
   successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente
   ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della
   legge 16 maggio 1970, n. 281.
   6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
   con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
   commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
   presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
   deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
   decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei
   criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
   e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
   della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi
   in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui
   al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci
   mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro
   quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti
   legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri
   direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
   entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
   presente legge.
   8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
   cui al presente articolo, nel rispetto dei princi'pi e
   criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
   parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere
   emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
   dicembre 1993".
   Note alle premesse:
   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
   Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
   stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
   determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
   per tempo limitato e per oggetti definiti.
   - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
   al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
   leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
   regolamenti.
   - Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c),
   d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.
Art. 2.
   Classificazione dei comuni
1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla
   popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a
   quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente
   dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
   Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
   Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
   Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
   Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
   Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
   2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere
   collocati in una classe inferiore alla terza.
Art. 3.
   Regolamento e tariffe
   1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per
   l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione
   del servizio delle pubbliche affissioni.
   2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di
   effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e
   divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze
   di pubblico interesse.
   3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la
   quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il
   provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la
   realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi'
   stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
   destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque
   prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di
   natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da
   attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario
   del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
   4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno
   successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta
   esecutiva a norma di legge.
   5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
   pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno
   ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello
   in cui la deliberazine e' divenuta esecutiva a norma di legge e,
   qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono
   prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della
   deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al
   presente capo.
   6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili
   da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo
   complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una
   maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la
   pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5,
   e dell'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere
   commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui
   all'articolo 19.
Art. 4.
   Categoria delle localita'
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
   del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
   di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono
   suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in
   relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale
   una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa
   normale.
   2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese
   nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo'
   superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come
   delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile
   1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
   affissioni installati in categoria speciale non potra' essere
   superiore alla meta' di quella complessiva.
Nota all'art. 4:
   - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n.
   285/1992 (Nuovo codice della strada):
   "Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini
   dell'attuazione della disciplina della circolazione
   stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
   entrata in vigore del presente codice, provvede, con
   deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
   abitato.
   2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
   come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
   per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata
   idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini
   sulle strade di accesso.".
Art. 5.
   Presupposto dell'imposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso
   forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle
   assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi
   pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e'
   soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.
   2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi
   diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di
   promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a
   migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 6.
   Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al
   pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo
   del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene
   diffuso.
   2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che
   produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della
   pubblicita'.
Art. 7.
   Modalita' di applicazione dell'imposta
1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie
   della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo
   pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso
   contenuti.
   2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per
   eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a
   mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per
   superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
   3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in
   base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
   4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche
   l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante
   dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere
   circoscritto il mezzo stesso.
   5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico
   contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati
   in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo
   della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
   6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono
   cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni
   non sono cumulabili.
   7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga
   effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di
   imposta e' maggiorata del 100 per cento.
Art. 8.
   Dichiarazione
   1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di
   iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita
   dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le
   caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi
   pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve
   essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli
   interessati.
   2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di
   variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della
   superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con
   conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di
   procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova
   dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
   3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per
   gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli
   elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
   dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della
   relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
   riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
   entro il medesimo termine.
   4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
   pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre-
   sume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
   dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la
   presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato
   effettuato l'accertamento.
Art. 9.
   Pagamento dell'imposta
   1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli
   12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento
   cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre
   fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle rela-
   tive disposizioni.
   2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante
   versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune
   ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario,
   con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e'
   superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.
   L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla
   prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di
   concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter-
   minate le caratteristiche del modello di versamento.
   3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo'
   consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni
   non aventi carattere commerciale.
   4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare
   l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la
   pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate
   trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre
   milioni.
   5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le
   disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
   1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve
   essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno
   successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e'
   stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,
   entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del
   periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice
   civile.
   6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e'
   stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato
   definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente
   puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
   apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di
   novanta giorni.
   7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su
   beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione
   dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per
   l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di
   canoni di locazione o di concessione.
Art. 10.
   Rettifica ed accertamento d'ufficio
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e'
   stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad
   accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo
   posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito
   avviso motivato.
   2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le
   caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo
   dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse
   dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta
   giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
   3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
   designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta,
   ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del
   concessionario.
Art. 11.
   Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario
   cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni
   attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e
   del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario
   sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi
   e dispone i rimborsi.
   2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la
   fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
   funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
   3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al
   comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12.
   Pubblicita' ordinaria
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli,
   locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai
   successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato
   di superficie e per anno solare e' la seguente:
comuni di classe I L. 32.000
   comuni di classe II " 28.000
   comuni di classe III " 24.000
   comuni di classe IV " 20.000
   comuni di classe V " 16.000
   2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano
   durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
   una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
   3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche
   per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite
   alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla
   superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita'
   previste dal comma 1.
   4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia
   superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa
   dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie
   superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.
Art. 13.
   Pubblicita' effettuata con veicoli
1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui
   all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture
   autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o
   privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla
   superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun
   veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma
   1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti
   sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
   2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al
   comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli
   adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella
   misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la
   corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al
   comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica
   o la sede.
   3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di
   proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
   l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa
   stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono
   domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio
   di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
   dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
   b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000;
   c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
   due precedenti categorie " 48.000.
   Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al
   presente comma e' raddoppiata.
   4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per
   l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo
   dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna
   iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
   5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto
   pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti
   autorizzati.
Art. 14.
   Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne,
   pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di
   diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,
   elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
   variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
   lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal
   numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno
   solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 128.000
   comuni di classe II " 112.000
   comuni di classe III " 96.000
   comuni di classe IV " 80.000
   comuni di classe V " 64.000
   2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a
   tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un
   decimo di quella ivi prevista.
   3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto
   proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta'
   delle rispettive tariffe.
   4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al
   pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
   cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si
   applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
   messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla
   seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
   comuni di classe II " 7.000
   comuni di classe III " 6.000
   comuni di classe IV " 5.000
   comuni di classe V " 4.000
   5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore
   a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera
   pari alla meta' di quella ivi prevista.
Art. 15.
   Pubblicita' varia
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi
   similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta,
   per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di
   quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12,
   comma 1.
   2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte,
   striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi
   compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime
   limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione,
   indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a
   ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene
   eseguita, nella seguente misura:
comuni di classe I L. 192.000
   comuni di classe II " 168.000
   comuni di classe III " 144.000
   comuni di classe IV " 120.000
   comuni di classe V " 96.000
   3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si
   applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella
   prevista dal comma 2.
   4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con
   veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure
   mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari,
   e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella
   distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,
   indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
   quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
   comuni di classe II " 7.000
   comuni di classe III " 6.000
   comuni di classe IV " 5.000
   comuni di classe V " 4.000
   5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi
   amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun
   punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:
comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.000
   comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21.000
   comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000
   comuni di classe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000
   comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.000
Art. 16.
   Riduzioni dell'imposta
1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
   a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni,
   fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche,
   sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
   religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
   partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici,
   religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 17.
   Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
   a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla
   vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca
   all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari,
   ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
   ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in
   essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
   complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
   ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
   punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli
   riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di
   pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
   quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli
   immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
   quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate
   esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora
   si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed
   alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne
   delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi
   ove si effettua la vendita;
   e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi
   di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata
   dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno
   delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte
   in cui contengano informazioni relative alle modalita' di
   effettuazione del servizio;
   f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie,
   degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.
   13;
   g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo
   Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione
   delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
   che non persegua scopo di lucro;
   i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
   obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le
   dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non
   superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Art. 18.
   Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire
   specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi
   impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale
   costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali,
   sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove
   previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari
   di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita'
   economiche.
   2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni
   che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo
   anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti;
   negli altri comuni il servizio e' facoltativo.
   3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche
   affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura
   proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18
   metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione
   superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri
   comuni.
Art. 19.
   Diritto sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in
   solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del
   quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo
   dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla
   loro esecuzione.
   2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun
   foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito
   indicati e' la seguente:
Per ogni periodo
   per i primi successivo
   10 giorni di 5 giorni o frazione
   - -
   comuni di classe I L. 2.800 L. 840
   comuni di classe II " 2.600 " 780
   comuni di classe III " 2.400 " 720
   comuni di classe IV " 2.200 " 660
   comuni di classe V " 2.000 " 600
   3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di
   cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
   4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il
   diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu'
   di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
   5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti,
   qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga
   eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una
   maggiorazione del 100 per cento del diritto.
   6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si
   applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche
   affissioni.
   7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere
   effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le
   modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute
   a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello
   stesso articolo.
Art. 20.
   Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta
   alla meta':
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli
   enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali
   e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
   altro ente che non abbia scopo di lucro;
   c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e
   di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
   chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
   pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,
   religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   e) per gli annunci mortuari.
Art. 21.
   Esenzioni dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune
   da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio
   territorio;
   b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni
   nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in
   materia di tributi;
   d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica
   sicurezza;
   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
   referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali,
   amministrative;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
   legge;
   g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali
   gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 22.
   Modalita' per le pubbliche affissioni
1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalita' per
   l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non
   disciplinato nei commi seguenti.
   2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo
   l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione,
   che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
   3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata
   eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del
   committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle
   posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
   4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle
   avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
   In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla
   data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per
   iscritto al committente.
   5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
   committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di
   affissione.
   6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare la
   commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al
   rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
   7. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di
   affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere
   in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
   8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
   strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri
   esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente
   comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua
   disposizione i relativi spazi.
   9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato
   consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
   successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
   ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e'
   dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo
   di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con
   apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28,
   essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
   10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono
   essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del
   servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
   con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono
   ed il registro cronologico delle commissioni.
Art. 23.
   Sanzioni tributarie ed interessi
   1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della
   dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento
   dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare
   dell'imposta o del diritto evasi.
   2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole
   rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di
   cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o
   del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
   3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un
   quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito
   non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
   effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro
   sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
   4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il
   diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si
   applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni
   semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono
   divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al
   contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a
   decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
Art. 24.
   Sanzioni amministrative
   1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle
   disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
   della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono
   sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
   contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
   1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
   2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
   in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei
   provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica
   la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione
   agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
   degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il
   comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari
   abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di
   inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il
   comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese
   sostenute.
   3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare,
   indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e
   dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata
   copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di
   efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abu-
   sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita'
   previste dall'art. 10.
   4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
   del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese
   di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare
   delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
   deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati
   possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo
   versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
   5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
   e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e
   dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed
   all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di
   cui all'art. 3.
Note all'art. 24:
Art. 25.
   Gestione del servizio
   1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione
   dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e'
   effettuata in forma diretta dal comune.
   2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo
   economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad
   apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c),
   della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti
   nell'albo previsto dall'art. 32.
   3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed
   obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere
   a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale
   impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di
   emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza
   della concessione.
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema
   penale". Le sezioni I e II del capo I disciplinano i
   principi generali e l'applicazione delle sanzioni
   amministrative.
   Note all'art. 25:
   - La legge 142/1990 regola l'ordinamento della autonomie
   locali. Si trascrive il testo del relativo art. 22:
   "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
   province, nell'ambito delle rispettive competenze,
   provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
   per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a
   realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
   economico e civile delle comunita' locali.
   2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
   province sono stabiliti dalla legge.
   3. I comuni e le province possono gestire i servizi
   pubblici nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
   le caratteristiche del servizio non sia opportuno
   costituire una istituzione o una azienda;
   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
   tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
   di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
   sociali senza rilevanza imprenditoriale;
   e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente
   capitale pubblico
   locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
   natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
   soggetti pubblici o privati.".
Art. 26.
   Corrispettivo del servizio
1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato ad
   aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con
   esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti
   all'ultima classe il servizio puo' essere affidato dietro
   corresponsione di un canone fisso da versare al comune.
   2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo
   complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle
   pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire
   in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per
   ciascun anno della concessione.
   3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio,
   ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria
   comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che
   l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del
   minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei
   versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata
   stessa.
   4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal
   concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento
   semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal
   comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio
   decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento,
   deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della
   concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito
   convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al
   maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
Note all'art. 26:
   - Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico
   delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
   entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 27.
   Durata della concessione
   1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione
   dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
   affissioni ha durata massima di sei anni.
   2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si
   puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite,
   purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per
   il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita
   istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della
   concessione indicando le condizioni per il rinnovo.
Art. 28.
   Conferimento della concessione
1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo
   di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della
   legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato
   d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio
   decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove
   compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2- bis
   del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
   2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti
   iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e
   finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune
   concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art.
   33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura
   percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo
   garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.
   3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante
   presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centale per
   la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data non
   anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
   4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire
   apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della
   legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci
   della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo,
   direttamente od indirettamente, interessi in altre societa'
   partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della
   dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita'
   della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza
   dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).
   5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la
   concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal
   caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre
   anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo.
   6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad
   azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso
   sono determinati dal comune con apposita convenzione.
Note all'art. 28:
   - Si trascrive il testo dell'art. 56 della legge
   142/1990:
   "Art. 56 (Deliberazioni a contrarre e relative proce-
   dure). - 1. la stipulazione dei contratti deve essere
   preceduta da apposita deliberazione indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
   ritenute essenziali;
   c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle
   disposizioni vigenti in materia di contratti delle
   amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
   base.
   2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste
   dalla normativa della Comunita' economica europea recepita
   o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.".
   - Il testo dell'art. 89 del regio decreto n. 827/1924
   (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
   contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
   "Art. 89. - Si procede alla licitazione privata:
   a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o
   ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a
   comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per
   presentare le loro offerte;
   b) mediante l'invio, alle persone che si presumono
   idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di
   atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le
   condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo
   munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel
   quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con
   l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo
   sia stato stabilito dall'amministrazione.
   Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a
   voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto
   se ad offerte segrete.
   Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi,
   l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a
   fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu'
   vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante
   al migliore offerente.
   Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare
   l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone
   state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta
   all'apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la
   provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo
   verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte
   invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della
   licitazione.
   Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle
   obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste
   deliberatarie.
   Sono applicabili alle licitazioni private le norme
   sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
   Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle
   offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), cio'
   deve essere dichiarato nell'invito.
   Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per
   persona da nominare.".
   - Si trascrive il testo della legge n. 14/1973 (Norme
   sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche
   madiante licitazione privata): "Art. 1. - Per tutti gli
   appalti di opere che si eseguono a cura delle
   amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro
   concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooper-
   ative e consorzi ammesse a contributo o concorso
   finanziario dello Stato o di enti pubblici, si puo'
   procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno
   dei seguenti modi:
   a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento
   previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e
   terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di
   ribasso;
   b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
   media, ai sensi del successivo articolo 2;
   c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
   media finale, ai sensi del successivo articolato 3;
   d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
   media, ai sensi del successivo articolo 4;
   e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del
   successivo articolo 5.
   Art. 2. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante
   stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta,
   chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
   ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
   Il limite di massimo ribasso deve superare quello di
   minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di
   gara.
   L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e
   lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
   presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di
   minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le
   offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
   a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste
   in gara.
   L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
   presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
   si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso
   di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore
   dell'offerta che piu' si avvicina alla media per eccesso.
   Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una
   sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda
   segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
   concorrente.
   Art. 3. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante
   stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta,
   chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
   ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
   Il limite di massimo ribasso deve superare quello di
   minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di
   gara.
   L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e
   lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
   presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di
   minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le
   offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
   a detti limiti, effettua la media delle offerte rimaste in
   gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di
   massimo ribasso.
   L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
   presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
   si avvicina per difetto a tale ultima media.
   Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una
   sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda
   segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
   concorrente.
   Art. 4. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che
   presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse,
   ne forma la graduatoria.
   Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le
   offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del
   50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo
   pari, e del 50 per cento arrotondato all'unita' superiore,
   se in numero complessivo dispari.
   L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
   presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
   si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del
   precedente comma.
   Qualora siano state ammesse due offerte,
   l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente che
   ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa; se viene ammesse
   l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione e'
   effettuata a favore di questo.
   Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante
   invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito,
   l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie
   categorie di lavoro, senza la indicazione dei
   corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne
   denominato: "lista delle categorie di lavoro e forniture
   previste per l'esecuzione dell'appalto".
   Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio
   dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni
   categoria di lavoro e fornitura:
   a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela-
   tive alle varie categorie di lavoro, con specifico
   riferimento all'elenco descrittivo;
   b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e il
   quantitativo previsto per ciascuna voce.
   Nel termine fissato con la lettera di invito, i
   concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli
   altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti
   commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi
   unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni
   voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella
   quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti
   dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il
   prezzo complessivo offerto, che e' rappresentato dalla
   somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in
   calce al modulo stesso.
   I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere:
   vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in
   lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal
   concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano
   da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
   L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi ricevuti
   e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e
   le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel
   precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo
   offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle
   offerte.
   Successivamente la stessa autorita' procede, in sede di
   gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
   che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per
   l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
   unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo,
   a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma
   del presente articolo.
   Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante
   queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa,
   l'autorita' che presiede la gara aggiudica i lavori al
   concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente
   rettificato.
   Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate
   all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo
   piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la
   aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche
   in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
   Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate
   ad altra ora o al giorno successivo.
   L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle
   lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo
   che le offerte non devono oltrepassare.
   I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
   valgono quali prezzi contrattuali.
   Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o
   forniture che incidano in misura non superiore al 10 per
   cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non
   adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara'
   previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle
   quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del
   20 per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi
   saranno determinati con il procedimento previsto dagli
   articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
   La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente
   aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del
   contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della
   aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
   articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
   vengono svincolate non appena ultimata la gara.
   Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed
   eventualmente altre offerte presentino manifestamente un
   carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o
   gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante
   verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci
   giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di
   presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di
   ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni
   dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
   Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano
   ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto
   motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute
   inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
   che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla
   propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data
   della gara.
   Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a
   stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha
   diritto di pretendere, a titolo di penalita', una somma
   pari all'ammontare gia' stabilito per la cauzione
   provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al
   testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali
   dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n.
   639.
   Art. 6. - Per i procedimenti relativi alle licitazioni
   private che si tengono nei modi previsti dai precedenti
   articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II,
   capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc-
   cessive modifiche, in quanto compatibili.
   Art. 7. - Quando si procede, all'appalto delle opere di
   cui al precedente art. 1 mediante licitazione privata,
   l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara.
   L'avviso e' pubblicato sul foglio delle inserzioni della
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei
   lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e
   duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della
   regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il
   predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento
   milioni di lire, nonche' in ogni caso, per estratto, sui
   principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi
   particolare diffusione nella regione ove ha sede la
   stazione appaltante.
   La pubblicazione e' sempre fatta sul foglio delle
   inserzioni della Gazzetta ufficiale, quando la gara sia
   indetta direttamente dagli organi centrali
   dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale
   autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende
   autonome a carattere nazionale.
   La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in
   gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata
   nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.
   Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di
   urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo
   sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100
   milioni puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente
   appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune
   ove l'ente ha sede.
   Non si fa' luogo a pubblicazione quando questa possa
   apparire in contrasto con le finalita' per le quali i
   lavori si debbano eseguire.
   L'avviso di gara, di cui la primo comma, contiene:
   a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i
   lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzare
   le domande di cui alla successiva lettera d);
   b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi,
   nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato
   - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la
   presentazione dell'offerta:
   c) la indicazione della procedura adottata per
   l'aggiudicazione dei lavori;
   d) la indicazione di un termine non inferiore a 10
   giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale
   gli interessati possono chiedere di essere invitati alla
   gara.
   La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione.
   Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni
   dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine,
   l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
   inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
   spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
   Stato.".
   - Il testo dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 65/1989
   (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1985)
   recante disposizioni in materia di finanza pubblica e' il
   seguente:
   "Art. 2- bis - 1. Al fine della regolarita' delle proce-
   dure relative all'affidamento delle gare inerenti gli
   appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare
   l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge
   8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge
   2 febbraio 1973, n. 14.
   2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31
   dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere
   dalla gara le offerte che presentano una percentuale di
   ribasso superiore alla media delle percentuali delle
   offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non
   inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le
   procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e'
   fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.
   3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche'
   il valore percentuale di incremento della media debbono
   essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima
   facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle
   offerte valide risulti inferiore a quindici.
   4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11
   marzo 1988, n. 67".
   - Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26 della
   legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione
   amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
   firme.".
   "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
   notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
   stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
   dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
   sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
   a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
   cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
   incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
   autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
   modalita' di cui all'art. 20.".
   "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
   sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
   pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
   l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
   a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
   segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
   sindaco.
   L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
   sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
   pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
   apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
   della persona che sottoscrive.
   Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
   modalita' di identificazione, la data e il luogo della
   autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
   rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
   il timbro dell'ufficio.
   Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
   fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale
   aggiunga la propria firma.".
   "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
   la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
   previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
   codice penale e delle leggi speciali in materia.
   A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
   non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
   e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
   3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
   come fatte a pubblico ufficiale.
   Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
   commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
   l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
   il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
   l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
   professione o arte.
   Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
   al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
   dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'
   penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione
   mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
   piu' rispondenti a verita'.
   Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi
   sono compresi gli atti e documenti originali e le copie
   autentiche contemplati dalla presente legge.".
Art. 29.
   Incompatibilita'
1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne'
   essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa'
   concessionarie del servizio di accertamento e riscossione
   dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
   affissioni:
   a) i membri del Parlamento e del Governo;
   b) i pubblici impiegati;
   c) i ministri dei culti;
   d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno
   la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
   fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro
   debiti;
   e) i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato,
   contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
   giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro
   reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore
   a due anni;
   f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a
   quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.
   2. Non puo' essere conferita la concessione del servizio di
   accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto
   sulle publiche affissioni:
   a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente
   all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
   b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che
   affida il servizio in concessione;
   c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado,
   del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida
   il servizio in concessione;
   d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in
   lite con il comune che affida il servizio in concessione.
Art. 30.
   D e c a d e n z a
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per
   i seguenti motivi:
   a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al
   successivo art. 31;
   b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte
   scadenze;
   c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi nella
   conduzione del servizio;
   d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto
   dal comma 4 dell'art. 28;
   e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento
   dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della
   pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33;
   f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
   g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la
   concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art.
   29.
   2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio da
   parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
   delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione degli
   addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove
   occorra, il prefetto.
   3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla
   conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle
   procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco
   diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario
   decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante
   la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il
   concessionario stesso.
Art. 31.
   Disciplina del servizio in concessione
1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per
   mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si
   trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di cio'
   dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26
   della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al
   deposito dell'atto di conferimento della procura.
   2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita
   tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
   3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del
   concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
   4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli
   altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della
   concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare,
   prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a
   norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve
   essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle
   riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
   5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal
   concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione
   utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile
   1910, n. 639.
Note all'art. 31:
   - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
   15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
   - Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 348/182
   (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
   garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
   pubblici) e' il seguente:
   "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
   costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
   ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
   seguenti modi:
   a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
   del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
   la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
   decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
   b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
   credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
   1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
   c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di
   assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del
   ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi
   sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
   decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
   n. 449, e successive modificazioni, che abbia
   effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo
   cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di
   solvibilita' previsto dagli art. 35 e seguenti della legge
   10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo
   esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e'
   ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che non
   esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il
   Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
   curera' la redazione annuale dell'elenco delle imprese di
   assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua
   pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Le condizioni ed i
   limiti suindicati si applicano alle imprese di
   assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in
   data successiva a quella di entrata in vigore della
   presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del
   ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il
   margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque
   anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi
   previsto a condizione che siano in regola con le
   disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il
   margine di solvibilita'.
   Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore
   beneficiario della prestazione garantita da cauzione
   costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in
   surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di
   inadempiezza del debitore principale ed incameramento della
   cauzione.".
   - Per il R.D. 639/1910 si veda la nota all'art. 26.
Art. 32.
   Albo dei concessionari
1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del
   Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei
   concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi
   comunali.
   2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione
   periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei
   soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle
   finanze, una commissione composta:
   a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione
   di presidente;
   b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso
   la direzione generale dell'amministrazione civile;
   c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al
   servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
   affissioni;
   d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione
   nazionale dei comuni d'Italia;
   e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di
   accertamento e riscossione dei tributi locali;
   f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per
   la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno
   all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di
   assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di
   segretario.
   3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai
   sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
   ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al
   funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi
   componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5
   dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere
   l'iscrizione.
Nota all'art. 32:
   - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988
   (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
   Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
   "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
   regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
   autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
   espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
   per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
   adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
   necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
   I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
   dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
   dal Govenro. Essi debbono essere comunicati al Presidente
   del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Art. 33.
   Iscrizione nell'albo
   1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di
   accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere
   iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale
   interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni di cui
   siano titolari persone fisiche.
   2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei
   confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della
   societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di
   incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della
   capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei
   tributi comunali.
   3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni
   triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita'
   finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la
   loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle
   garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla
   categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita' tecnica
   acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno
   dieci comuni delle ultime due classi.
   4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di
   concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale
   condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con
   dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4
   gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della
   societa'.
   5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
   delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga
   necessari ai fini della iscrizione.
   6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione
   dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la
   commissione di cui all'art. 32.
Nota all'art. 33:
   - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
   15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
Art. 34.
   Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto in
   qualunque momento.
   2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli
   iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30,
   comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di
   incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei
   confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non
   abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita' locale
   del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento
   della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.
Art. 35.
   V i g i l a n z a
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale
   del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni
   dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del
   servizio delle pubbliche affissioni.
   2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro
   trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione
   del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il
   concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto
   relativo alla gestione affidata in concessione.
   3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le
   deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato
   d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne
   chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'.
   4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate
   disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla
   pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.
   5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di
   richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti
   inerenti la gestione del servizio.
   6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le
   disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la
   regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce,
   previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione
   nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione
   perduri.
   7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre ispezioni
   sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento
   e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche
   affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni
   in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono
   stabilite le modalita' per la loro programmazione ed esecuzione,
   nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di
   consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei
   provvedimenti di competenza.
Art. 36.
   Norme transitorie
   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti
   articoli.
   2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono
   deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e
   le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il
   termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita'
   annuale e' differito al 31 marzo 1994.
   3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
   decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto
   del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono
   iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo
   di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
   4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
   decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento
   e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti
   sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del
   servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche', entro
   un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui
   all'art. 32.
   5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la
   cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del
   presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32
   entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del
   comune interessato e nulla osta della direzione centrale della
   fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso
   termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la
   cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti
   nell'albo.
   6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla
   scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui
   all'art. 32 del presente decreto.
   7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso
   dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni
   da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire
   direttamente il servizio.
   8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di
   impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia'
   stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
   ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino
   all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale
   previsti dall'art. 3.
   9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma dell'art.
   23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
   639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto,
   secondo le disposizioni del suddetto decreto.
   10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per
   la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per
   l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il
   versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.
   11. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il
   minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri in
   atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal
   presente capo.
Note all'art. 36:
   - Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n.
   639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti
   sulle pubbliche affissioni):
   "Art. 40 (Albo). - Il servizio puo' essere dato in
   concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino
   iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero
   delle finanze.
   L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento
   dei requisiti morali e dell'idoneita' tecnico-finanziaria a
   ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza
   delle cause di incompatibilita' di cui ai numeri 1), 4),
   5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42.
   L'iscrizione all'albo e' soggetta al pagamento della
   tassa di concessione governativa prevista dalle
   disposizioni di legge in materia.
   Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione
   periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione
   degli iscritti, e' costituita con decreto del Ministro per
   le finanze una commissione composta:
   1) del direttore generale per la finanza locale,
   presidente;
   2) di un funzionario del Ministero dell'interno, in
   servizio presso la Direzione generale della amministrazione
   civile, con qualifica non inferiore a direttore di
   divisione;
   3) di un funzionario del Ministero delle finanze,
   addetto ai servizi dell'imposta comunale sulla pubblicita',
   con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
   4) di un rappresentante dei comuni, designato
   dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
   5) di un rappresentante dei concessionari del servizio,
   scelto fra i designati dalla Federazione italiana della
   pubblicita' in rappresentanza di ognuna delle associazioni
   di categoria.
   Le mansioni di segretario della Commissione sono
   disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze,
   in servizio presso la Direzione generale per la finanza lo-
   cale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione,
   che puo' essere sostituito in caso di assenza o di
   impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore
   a direttore di sezione.
   Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate
   le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per il
   funzionamento della commissione e la durata in carica dei
   componenti.".
   - Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 e' il
   seguente:
   "Art. 38 (Forme di gestione). - Il servizio per
   l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale
   sulla pubblicta' e dei diritti s