note:
Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993
1 - Errata corrige in G.U. 31/12/1993 n. 306 (relativo agli artt. 3, 45, 47,
48, 55, 56, 62, 72 e 77).
2 - Il D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 (in G.U. 31/12/1993 n. 306) ha modificato
(con l'art. 1) gli artt. 38 comma 4, 42, 45, 46, 47 e 56.
3 - La L. 22 febbraio 1994, n. 146 (in S.O. n. 39 relativo alla G.U. 4/3/1994
n. 52) ha modificato (con l'art. 39) gli artt. 58 comma 1, 61 commi 1 e 3, 77
comma 1 e 79 comma 1 ed ha abrogato l'art. 60.
4 - Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (in S.O. n. 122 alla G.U. 29/8/1994 n. 201),
nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596, (in
G.U. 28/10/1994 n. 253), ha disposto (con l'art. 3-bis) la modifica degli artt.
9, 50 e 56.
5 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995 n. 77), ha
disposto (con l'art. 10) la modifica degli artt. 45 e 50.
6 - Il d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (in G.U. 1/4/1995 n. 77) nel testo introdotto
dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/5/1995, n. 125)
ha modificato (con l'art. 3) l'art. 38, comma 5.
7 - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995 n. 150), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, (in G.U. 23/8/1995, n. 196),
ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 25, 27, 33, 36, 50, 56, 58
e 72.
8 - Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 8/10/1995 n. 253), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, (in G.U. 27/12/1995 n.
300), ha disposto la modifica dell'art. 79.
9 - La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153 relativo alla G.U. 29/12/1995
n. 302) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 42, 44, 45, 47, 61,
62, 63, 65, 66 e 77.
10 - Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 (in G.U. 25/11/1996 n. 276), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, (in G.U. 25/1/1997
n. 20), ha disposto la modifica degli artt. 66, 72, 73 e 79.
11 - La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997
n. 113) ha modificato (con l'art. 17) l'art. 53.
12 - Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (in G.U. 30/9/1997 n. 228), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410, (in G.U. 29/11/1997
n. 279), ha disposto la modifica degli artt. 47, comma 2-bis e 44, comma 2.
13 - Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. n. 252/L relativo alla G.U.
23/12/1997 n. 298) ha (con l'art. 51) disposto che " dal 1 gennaio 1999
e' abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo
II del presentedecreto".
14 - La L. 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L relativo alla G.U. 30/12/1997
n. 302) ha modificato (con l'articolo 49) gli artt. 8, 50 e 61.
15 - Il D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. n. 4/L relativo alla G.U. 08/01/1998
n. 5) ha modificato (con l'articolo 12) gli artt. 23, 24, comma 1, 53 e 76.
16 - La L. 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 14/5/1998
n. 110) ha modificato (con l'art. 33) l'art. 79, comma 2.
17 - Il D.Lgs 5 giygno 1998, n. 203 (in G.U. 1/7/1998 n. 151) ha disposto (con
l'art. 4) la modifica degli artt. 24 e 76.
18 - La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 28/12/1998
n. 302) ha modificato (con l'art. 31) gli artt. 61 e 72.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente decreto legislativo: Capo I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 1. Ambito di applicazione
1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi, diretti: a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: 1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili; 2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno; 3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari; 4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto; 5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo- pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennita' di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI; 6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio; 7) esenzione dall'imposta per: 7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le unita' sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente; 7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; 7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati; 7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette; 7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure: 10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni; 10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni; 10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni; 11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilita' di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni; 12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilita' perduri per almeno tre anni; il rimborso e' limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni; 13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie; 14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilita' della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso; 15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale; 16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita' immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi- nale quello al 31 dicembre 1992; 18) in caso di espropriazione per pubblica utilita', oltre alla indennita' determinata secondo i criteri vigenti, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi legali sulla stessa differenza; 19) non deducibilita' dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi; b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facolta', connessa alla politica degli investimenti, di istituire un'addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attivita', l'attivita' di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario - gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes- sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa annuale di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: 1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente; 2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entita', e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale versera' i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali; 3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato riscosso dalla regione di provenienza; 4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di un'analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: 1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi; 2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento; 3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento; 4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti; 5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalita' di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita' di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le indennita' di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento; e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: 1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi'pi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni; 2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria; 3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso; 4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dello stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalita' locale, con particolare considerazione: 4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito; 4.4) dei comuni capoluogo di provincia; 4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza; 5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana; 6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie; 7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori; g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sara' approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione. 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) armonizzazione con i princi'pi della contabilita' generale dello Stato, per la parte applicativa dei princi'pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione; b) applicazione dei princi'pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilita' economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di applicazione anticipata; c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilita' economica, dei princi'pi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali; d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia. 3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affisioni: 1) tassazione della pubblicita' esterna avente finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione; 2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'; 3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso; 4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi; 3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili; 4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni; c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita' del servizio e applicabilita' della tassa nonche' attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialita' di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi; 2) definizione di precise modalita' di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attivita' produttive; d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; 2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di economicita' di gestione; e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi. 5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art. 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2); c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov- ince, per i comuni e le comunita' montane' iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992; d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.
Art. 2. Classificazione dei comuni
1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi: Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti; Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti; Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti; Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. 2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.
Art. 3. Regolamento e tariffe 1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge. 5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazine e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo. 6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.
Art. 4. Categoria delle localita'
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale. 2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potra' essere superiore alla meta' di quella complessiva.
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada): "Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede, con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.".
Art. 5. Presupposto dell'imposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 6. Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.
Art. 7. Modalita' di applicazione dell'imposta
1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.
Art. 8. Dichiarazione 1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre- sume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.
Art. 9. Pagamento dell'imposta 1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle rela- tive disposizioni. 2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter- minate le caratteristiche del modello di versamento. 3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo' consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni. 5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile. 6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. 7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
Art. 10. Rettifica ed accertamento d'ufficio
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
Art. 11. Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12. Pubblicita' ordinaria
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' la seguente:
comuni di classe I L. 32.000 comuni di classe II " 28.000 comuni di classe III " 24.000 comuni di classe IV " 20.000 comuni di classe V " 16.000 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1. 4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.
Art. 13. Pubblicita' effettuata con veicoli
1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000; b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000; c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie " 48.000. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
Art. 14. Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 128.000 comuni di classe II " 112.000 comuni di classe III " 96.000 comuni di classe IV " 80.000 comuni di classe V " 64.000 2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000 comuni di classe II " 7.000 comuni di classe III " 6.000 comuni di classe IV " 5.000 comuni di classe V " 4.000 5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.
Art. 15. Pubblicita' varia
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1. 2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella seguente misura:
comuni di classe I L. 192.000 comuni di classe II " 168.000 comuni di classe III " 144.000 comuni di classe IV " 120.000 comuni di classe V " 96.000 3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2. 4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000 comuni di classe II " 7.000 comuni di classe III " 6.000 comuni di classe IV " 5.000 comuni di classe V " 4.000 5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:
comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.000 comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21.000 comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000 comuni di classe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000 comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.000
Art. 16. Riduzioni dell'imposta
1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta': a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 17. Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Art. 18. Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche. 2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio e' facoltativo. 3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
Art. 19. Diritto sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente:
Per ogni periodo per i primi successivo 10 giorni di 5 giorni o frazione - - comuni di classe I L. 2.800 L. 840 comuni di classe II " 2.600 " 780 comuni di classe III " 2.400 " 720 comuni di classe IV " 2.200 " 660 comuni di classe V " 2.000 " 600 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento. 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento. 5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto. 6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
Art. 20. Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta': a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.
Art. 21. Esenzioni dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 22. Modalita' per le pubbliche affissioni
1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalita' per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti. 2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 7. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto. 8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio. 10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
Art. 23. Sanzioni tributarie ed interessi 1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi. 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato. 3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
Art. 24. Sanzioni amministrative 1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute. 3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abu- sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
Note all'art. 24:
Art. 25. Gestione del servizio 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative. Note all'art. 25: - La legge 142/1990 regola l'ordinamento della autonomie locali. Si trascrive il testo del relativo art. 22: "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.".
Art. 26. Corrispettivo del servizio
1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio puo' essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune. 2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione. 3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. 4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
Note all'art. 26: - Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 27. Durata della concessione 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. 2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.
Art. 28. Conferimento della concessione
1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso. 3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara. 4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre societa' partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita' della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d). 5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo. 6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.
Note all'art. 28: - Si trascrive il testo dell'art. 56 della legge 142/1990: "Art. 56 (Deliberazioni a contrarre e relative proce- dure). - 1. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.". - Il testo dell'art. 89 del regio decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Art. 89. - Si procede alla licitazione privata: a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte; b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu' vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante al migliore offerente. Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83. Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), cio' deve essere dichiarato nell'invito. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.". - Si trascrive il testo della legge n. 14/1973 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche madiante licitazione privata): "Art. 1. - Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooper- ative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si puo' procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi: a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolato 3; d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4; e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5. Art. 2. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste in gara. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che piu' si avvicina alla media per eccesso. Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico concorrente. Art. 3. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti, effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto a tale ultima media. Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico concorrente. Art. 4. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria. Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all'unita' superiore, se in numero complessivo dispari. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma. Qualora siano state ammesse due offerte, l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa; se viene ammesse l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione e' effettuata a favore di questo. Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne denominato: "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto". Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura: a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela- tive alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo; b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che e' rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte. Successivamente la stessa autorita' procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo. Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa, l'autorita' che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo. L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali. Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara' previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara. Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara. Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalita', una somma pari all'ammontare gia' stabilito per la cauzione provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 6. - Per i procedimenti relativi alle licitazioni private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modifiche, in quanto compatibili. Art. 7. - Quando si procede, all'appalto delle opere di cui al precedente art. 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara. L'avviso e' pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonche' in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione e' sempre fatta sul foglio delle inserzioni della Gazzetta ufficiale, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100 milioni puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. Non si fa' luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita' per le quali i lavori si debbano eseguire. L'avviso di gara, di cui la primo comma, contiene: a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzare le domande di cui alla successiva lettera d); b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta: c) la indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori; d) la indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.". - Il testo dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 65/1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1985) recante disposizioni in materia di finanza pubblica e' il seguente: "Art. 2- bis - 1. Al fine della regolarita' delle proce- dure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. 3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici. 4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67". - Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.". "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.". "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.".
Art. 29. Incompatibilita'
1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne' essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa' concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i pubblici impiegati; c) i ministri dei culti; d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro debiti; e) i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni; f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata. 2. Non puo' essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto sulle publiche affissioni: a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione; c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione; d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.
Art. 30. D e c a d e n z a
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi: a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31; b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28; e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33; f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 29. 2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto. 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
Art. 31. Disciplina del servizio in concessione
1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di cio' dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura. 2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. 3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi. 4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto. 5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Note all'art. 31: - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 si veda nelle note all'art. 28. - Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 348/182 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e' il seguente: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilita' previsto dagli art. 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curera' la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilita'. Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempiezza del debitore principale ed incameramento della cauzione.". - Per il R.D. 639/1910 si veda la nota all'art. 26.
Art. 32. Albo dei concessionari
1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. 2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta: a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione di presidente; b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile; c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione.
Nota all'art. 32: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Govenro. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Art. 33. Iscrizione nell'albo 1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche. 2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita' finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita' tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi. 4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della societa'. 5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione. 6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32.
Nota all'art. 33: - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
Art. 34. Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto in qualunque momento. 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.
Art. 35. V i g i l a n z a
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione. 3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. 5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio. 6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri. 7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' per la loro programmazione ed esecuzione, nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 36. Norme transitorie 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli. 2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita' annuale e' differito al 31 marzo 1994. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti. 4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche', entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32. 5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo. 6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto. 7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio. 8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3. 9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto. 10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo. 11. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.
Note all'art. 36: - Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n. 639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni): "Art. 40 (Albo). - Il servizio puo' essere dato in concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento dei requisiti morali e dell'idoneita' tecnico-finanziaria a ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza delle cause di incompatibilita' di cui ai numeri 1), 4), 5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42. L'iscrizione all'albo e' soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalle disposizioni di legge in materia. Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti, e' costituita con decreto del Ministro per le finanze una commissione composta: 1) del direttore generale per la finanza locale, presidente; 2) di un funzionario del Ministero dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della amministrazione civile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; 3) di un funzionario del Ministero delle finanze, addetto ai servizi dell'imposta comunale sulla pubblicita', con qualifica non inferiore a direttore di sezione; 4) di un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; 5) di un rappresentante dei concessionari del servizio, scelto fra i designati dalla Federazione italiana della pubblicita' in rappresentanza di ognuna delle associazioni di categoria. Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per la finanza lo- cale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che puo' essere sostituito in caso di assenza o di impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per il funzionamento della commissione e la durata in carica dei componenti.". - Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 e' il seguente: "Art. 38 (Forme di gestione). - Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicta' e dei diritti s