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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle prov- ince nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

GU n. 288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n.108

note:
Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993

1 - Errata corrige in G.U. 31/12/1993 n. 306 (relativo agli artt. 3, 45, 47, 48, 55, 56, 62, 72 e 77).
2 - Il D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 (in G.U. 31/12/1993 n. 306) ha modificato (con l'art. 1) gli artt. 38 comma 4, 42, 45, 46, 47 e 56.
3 - La L. 22 febbraio 1994, n. 146 (in S.O. n. 39 relativo alla G.U. 4/3/1994 n. 52) ha modificato (con l'art. 39) gli artt. 58 comma 1, 61 commi 1 e 3, 77 comma 1 e 79 comma 1 ed ha abrogato l'art. 60.
4 - Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (in S.O. n. 122 alla G.U. 29/8/1994 n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596, (in G.U. 28/10/1994 n. 253), ha disposto (con l'art. 3-bis) la modifica degli artt. 9, 50 e 56.
5 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), nel testo introdotto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995 n. 77), ha disposto (con l'art. 10) la modifica degli artt. 45 e 50.
6 - Il d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (in G.U. 1/4/1995 n. 77) nel testo introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/5/1995, n. 125) ha modificato (con l'art. 3) l'art. 38, comma 5.
7 - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995 n. 150), nel testo introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, (in G.U. 23/8/1995, n. 196), ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 25, 27, 33, 36, 50, 56, 58 e 72.
8 - Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 8/10/1995 n. 253), nel testo introdotto dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, (in G.U. 27/12/1995 n. 300), ha disposto la modifica dell'art. 79.
9 - La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153 relativo alla G.U. 29/12/1995 n. 302) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 42, 44, 45, 47, 61, 62, 63, 65, 66 e 77.
10 - Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 (in G.U. 25/11/1996 n. 276), nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, (in G.U. 25/1/1997 n. 20), ha disposto la modifica degli artt. 66, 72, 73 e 79.
11 - La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997 n. 113) ha modificato (con l'art. 17) l'art. 53.
12 - Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (in G.U. 30/9/1997 n. 228), nel testo introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410, (in G.U. 29/11/1997 n. 279), ha disposto la modifica degli artt. 47, comma 2-bis e 44, comma 2.
13 - Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. n. 252/L relativo alla G.U. 23/12/1997 n. 298) ha (con l'art. 51) disposto che " dal 1 gennaio 1999 e' abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del presentedecreto".
14 - La L. 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L relativo alla G.U. 30/12/1997 n. 302) ha modificato (con l'articolo 49) gli artt. 8, 50 e 61.
15 - Il D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. n. 4/L relativo alla G.U. 08/01/1998 n. 5) ha modificato (con l'articolo 12) gli artt. 23, 24, comma 1, 53 e 76.
16 - La L. 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 14/5/1998 n. 110) ha modificato (con l'art. 33) l'art. 79, comma 2.
17 - Il D.Lgs 5 giygno 1998, n. 203 (in G.U. 1/7/1998 n. 151) ha disposto (con l'art. 4) la modifica degli artt. 24 e 76.
18 - La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 28/12/1998 n. 302) ha modificato (con l'art. 31) gli artt. 61 e 72.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge
   23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli
   enti territoriali;
   Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
   adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
   Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
   deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
   riunione del 12 novembre 1993;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
   Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro
   del tesoro;
E M A N A
   il seguente decreto legislativo:
   Capo I
   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
   E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I
   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
   E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 1.
   Ambito di applicazione
1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette,
   secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad
   una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui
   territorio sono effettuate.
   AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
   disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
   sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
   e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
   approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e
   fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
   alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
   valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
   Nota al titolo:
   - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
   razionalizzazione e la revisione delle discipline in
   materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
   finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo
   art. 4:
   "Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
   di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di
   provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno
   finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della
   Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni
   dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
   quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o
   piu' decreti legislativi, diretti:
   a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993,
   dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza
   dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
   1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati,
   dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi
   uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
   al comune ove sono ubicati gli immobili;
   2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del
   proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto
   di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non
   residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
   proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel
   corso dell'anno;
   3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
   degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in
   caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni
   successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i
   valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in
   base a parametri che tengano in considerazione gli
   effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
   4) determinazione del valore dei terreni agricoli
   sulla base degli estimi del catasto;
   5) determinazione del valore delle aree fabbricabili
   sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
   terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-
   pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10),
   demandando al comune, se richiesto, con propria
   certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli
   eventuali procedimenti di espropriazione si assume il
   valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
   all'indennita' di espropriazione determinata secondo i
   vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria
   dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
   recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
   ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
   imponibile e' costituita dal valore dell'area fino alla
   data di ultimazione dei lavori di costruzione,
   ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla
   data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
   6) determinazione di un'aliquota unica da parte del
   comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con
   applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata
   determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota
   massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze
   di bilancio;
   7) esenzione dall'imposta per:
   7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
   comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le unita'
   sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche
   autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
   n. 833, nonche' le camere di commercio, industria,
   artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta
   limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai
   compiti istituzionali dell'ente;
   7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
   all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
   imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
   modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
   attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
   didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
   nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),
   della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   7.3) i fabbricati destinati esclusivamente
   all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
   disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
   loro pertinenze;
   7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
   indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
   lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
   esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
   7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
   i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
   reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
   resi esecutivi in Italia;
   7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
   di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della
   Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
   modificazioni;
   7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
   categorie catastali da E/1 ad E/9;
   7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
   7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine
   di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui
   alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
   sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
   predette;
   7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
   di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
   dicembre 1977, n. 984;
   8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i
   fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
   non utilizzati;
   9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'
   immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
   passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo
   e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La
   disposizione si applica anche per le unita' immobiliari
   adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di
   cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
   10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori
   diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro
   attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi
   condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
   complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni
   agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore
   imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
   10.1) nella misura del 30 per cento per un valore
   complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
   10.2) nella misura del 50 per cento per un valore
   compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
   10.3) nella misura del 75 per cento per un valore
   compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
   11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
   comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
   da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
   da parte della giunta comunale della responsabilita' di
   gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione
   informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni
   anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
   12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi
   interessi nella misura legale, per le aree divenute
   inedificabili, a condizione che il vincolo di
   inedificabilita' perduri per almeno tre anni; il rimborso
   e' limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo
   decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
   e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
   13) devoluzione delle controversie alla competenza
   delle commissioni tributarie;
   14) determinazione di soprattasse in misura non
   eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore
   imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata
   o tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione
   alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la
   inapplicabilita' della soprattassa per omesso o tardivo
   versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
   15) determinazione di pene pecuniarie in misura non
   eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere
   formale;
   16) esclusione dei redditi dominicali delle aree
   fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei
   redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione
   dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
   per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
   persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
   lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle
   persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita'
   immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta'
   indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
   assegnatari;
   17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta
   comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);
   tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote
   massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
   per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
   successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-
   nale quello al 31 dicembre 1992;
   18) in caso di espropriazione per pubblica utilita',
   oltre alla indennita' determinata secondo i criteri
   vigenti, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla
   differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta
   dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi
   cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
   corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
   legali sulla stessa differenza;
   19) non deducibilita' dell'ICI agli effetti delle
   imposte erariali sui redditi;
   b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994,
   della facolta', connessa alla politica degli investimenti,
   di istituire un'addizionale all'IRPEF in misura non
   eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno
   1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3
   per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per
   cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con
   delibera del consiglio comunale possono essere stabilite
   riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti
   individuate sulla base di indici obiettivi di carattere
   sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante distinto
   versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le
   modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
   provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
   del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la
   disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
   materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile agli
   effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno,
   altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
   anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior
   gettito risultante dalla stessa attivita', l'attivita' di
   segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art.
   44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973, n. 600, e successive modificazioni;
   c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
   alle regioni a statuto ordinario - gia' titolari di una
   parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4
   della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
   dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-
   sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica
   complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa annuale
   di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
   1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2
   della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
   seguenti princi'pi e criteri direttivi:
   1) le misure della tassa automobilistica, della
   soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere
   stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle
   scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
   n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
   158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra
   il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno
   precedente;
   2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e
   la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che
   regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel
   territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese
   quelle concernenti le sanzioni e la loro entita', e sono
   riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a
   mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli
   analoghi tributi erariali, il quale versera' i tributi
   regionali riscossi nelle casse della regione di competenza
   ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i detti
   tributi erariali;
   3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
   o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
   di una regione diversa da quella nel cui ambito era
   precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di
   una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale
   per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato
   riscosso dalla regione di provenienza;
   4) contestuale riduzione del fondo comune di cui
   all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
   d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore
   delle regioni a statuto ordinario di un'imposta
   sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi
   domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e
   tasse, delle erogazioni e di un'analoga imposta a favore
   delle province, secondo i seguenti princi'pi e criteri
   direttivi:
   1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a
   scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
   2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna
   regione, con propria legge, in misura complessivamente non
   eccedente il 6 per cento;
   3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna
   provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno
   per cento;
   4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono
   dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le
   utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli
   utenti;
   5) in armonia con le disposizioni di carattere
   generale in materia di tributi regionali e provinciali
   saranno determinati le modalita' di articolazione delle
   aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita' di
   accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed
   alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
   indennita' di mora e gli interessi per il mancato o
   ritardato versamento;
   e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore
   delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle
   funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1
   dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
   dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54
   della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
   princi'pi e criteri direttivi:
   1) istituzione di un sistema a regime di
   determinazione del complesso dei trasferimenti erariali
   agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2),
   garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi'pi
   di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale
   contenuti nei documenti di programmazione statale, con
   unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere
   ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54
   della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
   rispettive quantificazioni;
   2) corresponsione ai comuni per il 1993 di
   trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli
   corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al
   decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
   eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge
   finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da
   parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con
   l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
   gettito INVIM calcolato sulla base della media delle
   riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle
   province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati
   in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle
   comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a
   quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato
   per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali
   correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo
   pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
   sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della
   perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli
   accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a
   quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15),
   sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base
   alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
   redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai
   comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria
   per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello
   Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
   3) conservazione a ciascun ente locale di contributi
   erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui
   all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le
   materie di competenza statale, delegate o attribuite
   all'ente locale stesso;
   4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi
   stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990
   e attuazione dello stesso anno della perequazione degli
   squilibri della fiscalita' locale, con particolare
   considerazione:
   4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a
   5.000 abitanti;
   4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
   a 2.000 abitanti;
   4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente
   depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di
   reddito;
   4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
   4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti
   erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a
   quelli della fascia demografica di appartenenza;
   5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti
   alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo per
   ente e con riferimento alla popolazione montana;
   6) eliminazione, successivamente al periodo
   transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo
   centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di
   personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi,
   tranne che per gli enti locali con situazioni
   strutturalmente deficitarie;
   7) certificazione amministrativa dei bilanci di
   previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei
   relativi consorzi, con previsione di ritardo
   nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i
   trasgressori;
   g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai
   loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle
   comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di
   opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi
   pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale
   o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto
   sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso.
   Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del
   decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve
   assicurare l'equilibrio economico-finanziario
   dell'investimento e della connessa gestione, anche in
   relazione agli introiti previsti e deve essere
   preventivamente assentito da un istituto di credito
   mobiliare scelto nell'elenco che sara' approvato dal
   Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera
   che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno
   essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a
   cura di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal
   Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
   tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente
   mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
   Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti
   interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
   misura tale da assicurare l'equilibrio economico-
   finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
   2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
   entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
   presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al
   riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle
   amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi
   e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti
   princi'pi e criteri direttivi:
   a) armonizzazione con i princi'pi della contabilita'
   generale dello Stato, per la parte applicativa dei
   princi'pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142,
   tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti
   pubblici e dell'informatizzazione;
   b) applicazione dei princi'pi contenuti nella legge 8
   giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e
   progressiva della contabilita' economica a decorrere dal
   1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di
   applicazione anticipata;
   c) definizione, nell'ambito del sistema di
   contabilita' economica, dei princi'pi per la determinazione
   dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti
   locali;
   d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
   della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per
   il risanamento degli enti locali in grave crisi
   finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in
   vigore, e coordinamento delle norme in materia.
   3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle
   regioni a statuto speciale e delle province autonome di
   Trento e di Bolzano.
   4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad
   emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
   della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
   diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1
   gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti
   princi'pi e criteri direttivi:
   a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
   diritti sulle pubbliche affisioni:
   1) tassazione della pubblicita' esterna avente
   finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come
   parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo
   pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue
   dimensioni e la sua ubicazione;
   2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui
   che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
   responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la
   merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
   3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle
   disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non
   piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito
   per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo
   registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe
   saranno stabilite tenendo conto del costo medio del
   servizio reso;
   4) revisione delle disposizioni riguardanti la
   gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del
   servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche
   dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed
   aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
   1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu'
   adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile
   nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non
   piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le
   occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per
   cento delle misure massime di tassazione vigente; le
   tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno,
   non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,
   per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti
   ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la
   finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
   1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno
   essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
   2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
   della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e
   sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
   e simili, tenendo conto di parametri significativi;
   3) soppressione della tassa per le occupazioni
   permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili
   di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
   determinazione di criteri certi per la tassa sui passi
   carrabili;
   4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
   criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale
   sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;
   c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
   solidi urbani:
   1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa
   anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
   del servizio e applicabilita' della tassa nonche'
   attraverso la determinazione di parametri di commisurazione
   del prelievo sulla base della potenzialita' di produzione
   di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
   2) definizione di precise modalita' di equiparazione
   ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale
   e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
   attivita' produttive;
   d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
   di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di
   occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
   solidi urbani:
   1) revisione ed armonizzazione del procedimento di
   accertamento e riscossione, con la previsione anche di
   versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con
   applicazione, per la riscossione coattiva, delle
   disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
   gennaio 1988, n. 43;
   2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo
   quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di
   economicita' di gestione;
   e) in materia di imposte e tasse comunali e
   provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la
   finanza locale presso il Ministero delle finanze della
   funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,
   anche mediante controlli sulle delibere adottate per
   regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza
   delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
   regolare funzionamento dei servizi.
   5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
   valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire
   24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
   a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire
   1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle
   entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre
   1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
   novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
   6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
   b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
   le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
   c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e
   lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale
   utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
   dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov-
   ince, per i comuni e le comunita' montane' iscritto, ai
   fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello
   stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
   1992;
   d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire
   3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
   delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926
   dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
   l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
   successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente
   ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della
   legge 16 maggio 1970, n. 281.
   6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
   con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
   commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
   presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
   deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
   decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei
   criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
   e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
   della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi
   in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui
   al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci
   mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro
   quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti
   legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri
   direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
   entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
   presente legge.
   8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
   cui al presente articolo, nel rispetto dei princi'pi e
   criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
   parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere
   emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
   dicembre 1993".
   Note alle premesse:
   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
   Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
   stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
   determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
   per tempo limitato e per oggetti definiti.
   - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
   al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
   leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
   regolamenti.
   - Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c),
   d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.
Art. 2.
   Classificazione dei comuni
1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla
   popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a
   quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente
   dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
   Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
   Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
   Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
   Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
   Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
   2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere
   collocati in una classe inferiore alla terza.
Art. 3.
   Regolamento e tariffe
   1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per
   l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione
   del servizio delle pubbliche affissioni.
   2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di
   effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e
   divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze
   di pubblico interesse.
   3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la
   quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il
   provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la
   realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi'
   stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da
   destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque
   prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di
   natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da
   attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario
   del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
   4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno
   successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta
   esecutiva a norma di legge.
   5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
   pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno
   ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello
   in cui la deliberazine e' divenuta esecutiva a norma di legge e,
   qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono
   prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della
   deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al
   presente capo.
   6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili
   da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo
   complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una
   maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la
   pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5,
   e dell'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere
   commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui
   all'articolo 19.
Art. 4.
   Categoria delle localita'
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
   del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
   di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono
   suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in
   relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale
   una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa
   normale.
   2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese
   nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo'
   superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come
   delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile
   1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche
   affissioni installati in categoria speciale non potra' essere
   superiore alla meta' di quella complessiva.
Nota all'art. 4:
   - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n.
   285/1992 (Nuovo codice della strada):
   "Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini
   dell'attuazione della disciplina della circolazione
   stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
   entrata in vigore del presente codice, provvede, con
   deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
   abitato.
   2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
   come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
   per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata
   idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini
   sulle strade di accesso.".
Art. 5.
   Presupposto dell'imposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso
   forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle
   assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi
   pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e'
   soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.
   2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi
   diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di
   promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a
   migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 6.
   Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al
   pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo
   del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene
   diffuso.
   2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che
   produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della
   pubblicita'.
Art. 7.
   Modalita' di applicazione dell'imposta
1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie
   della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo
   pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso
   contenuti.
   2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per
   eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a
   mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per
   superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
   3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in
   base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
   4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche
   l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante
   dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere
   circoscritto il mezzo stesso.
   5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico
   contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati
   in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo
   della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
   6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono
   cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni
   non sono cumulabili.
   7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga
   effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di
   imposta e' maggiorata del 100 per cento.
Art. 8.
   Dichiarazione
   1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di
   iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita
   dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le
   caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi
   pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve
   essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli
   interessati.
   2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di
   variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della
   superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con
   conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di
   procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova
   dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
   3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per
   gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli
   elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
   dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della
   relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
   riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
   entro il medesimo termine.
   4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
   pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre-
   sume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
   dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la
   presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato
   effettuato l'accertamento.
Art. 9.
   Pagamento dell'imposta
   1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli
   12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento
   cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre
   fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle rela-
   tive disposizioni.
   2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante
   versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune
   ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario,
   con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e'
   superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.
   L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla
   prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di
   concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter-
   minate le caratteristiche del modello di versamento.
   3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo'
   consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni
   non aventi carattere commerciale.
   4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare
   l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la
   pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate
   trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre
   milioni.
   5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le
   disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
   1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve
   essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno
   successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e'
   stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,
   entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del
   periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice
   civile.
   6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e'
   stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato
   definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente
   puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
   apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di
   novanta giorni.
   7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su
   beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione
   dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per
   l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di
   canoni di locazione o di concessione.
Art. 10.
   Rettifica ed accertamento d'ufficio
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e'
   stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad
   accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo
   posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito
   avviso motivato.
   2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le
   caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo
   dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse
   dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta
   giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
   3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
   designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta,
   ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del
   concessionario.
Art. 11.
   Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario
   cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni
   attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e
   del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario
   sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi
   e dispone i rimborsi.
   2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la
   fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
   funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
   3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al
   comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12.
   Pubblicita' ordinaria
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli,
   locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai
   successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato
   di superficie e per anno solare e' la seguente:
comuni di classe I L. 32.000
   comuni di classe II " 28.000
   comuni di classe III " 24.000
   comuni di classe IV " 20.000
   comuni di classe V " 16.000
   2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano
   durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
   una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
   3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche
   per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite
   alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla
   superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita'
   previste dal comma 1.
   4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia
   superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa
   dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie
   superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.
Art. 13.
   Pubblicita' effettuata con veicoli
1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui
   all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture
   autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o
   privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla
   superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun
   veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma
   1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti
   sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
   2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al
   comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli
   adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella
   misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la
   corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al
   comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica
   o la sede.
   3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di
   proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
   l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa
   stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono
   domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio
   di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
   dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
   b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000;
   c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
   due precedenti categorie " 48.000.
   Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al
   presente comma e' raddoppiata.
   4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per
   l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo
   dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna
   iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
   5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto
   pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti
   autorizzati.
Art. 14.
   Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne,
   pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di
   diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,
   elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la
   variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
   lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal
   numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno
   solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 128.000
   comuni di classe II " 112.000
   comuni di classe III " 96.000
   comuni di classe IV " 80.000
   comuni di classe V " 64.000
   2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a
   tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un
   decimo di quella ivi prevista.
   3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto
   proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta'
   delle rispettive tariffe.
   4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al
   pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
   cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si
   applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
   messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla
   seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
   comuni di classe II " 7.000
   comuni di classe III " 6.000
   comuni di classe IV " 5.000
   comuni di classe V " 4.000
   5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore
   a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera
   pari alla meta' di quella ivi prevista.
Art. 15.
   Pubblicita' varia
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi
   similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta,
   per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di
   quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12,
   comma 1.
   2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte,
   striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi
   compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime
   limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione,
   indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a
   ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene
   eseguita, nella seguente misura:
comuni di classe I L. 192.000
   comuni di classe II " 168.000
   comuni di classe III " 144.000
   comuni di classe IV " 120.000
   comuni di classe V " 96.000
   3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si
   applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella
   prevista dal comma 2.
   4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con
   veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure
   mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari,
   e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella
   distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,
   indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
   quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
   comuni di classe II " 7.000
   comuni di classe III " 6.000
   comuni di classe IV " 5.000
   comuni di classe V " 4.000
   5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi
   amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun
   punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:
comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.000
   comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21.000
   comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000
   comuni di classe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000
   comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.000
Art. 16.
   Riduzioni dell'imposta
1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
   a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni,
   fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche,
   sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
   religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
   partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici,
   religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 17.
   Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
   a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla
   vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca
   all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari,
   ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
   ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in
   essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
   complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di
   ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
   punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli
   riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di
   pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
   quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli
   immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
   quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate
   esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora
   si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed
   alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne
   delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi
   ove si effettua la vendita;
   e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi
   di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata
   dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno
   delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte
   in cui contengano informazioni relative alle modalita' di
   effettuazione del servizio;
   f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie,
   degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.
   13;
   g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo
   Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione
   delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
   che non persegua scopo di lucro;
   i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia
   obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le
   dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non
   superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Art. 18.
   Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire
   specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi
   impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale
   costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali,
   sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove
   previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari
   di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita'
   economiche.
   2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni
   che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo
   anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti;
   negli altri comuni il servizio e' facoltativo.
   3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche
   affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura
   proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18
   metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione
   superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri
   comuni.
Art. 19.
   Diritto sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in
   solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del
   quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo
   dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla
   loro esecuzione.
   2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun
   foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito
   indicati e' la seguente:
Per ogni periodo
   per i primi successivo
   10 giorni di 5 giorni o frazione
   - -
   comuni di classe I L. 2.800 L. 840
   comuni di classe II " 2.600 " 780
   comuni di classe III " 2.400 " 720
   comuni di classe IV " 2.200 " 660
   comuni di classe V " 2.000 " 600
   3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di
   cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
   4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il
   diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu'
   di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
   5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti,
   qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga
   eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una
   maggiorazione del 100 per cento del diritto.
   6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si
   applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche
   affissioni.
   7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere
   effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le
   modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute
   a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello
   stesso articolo.
Art. 20.
   Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta
   alla meta':
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli
   enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali
   e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
   altro ente che non abbia scopo di lucro;
   c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e
   di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
   chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
   pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,
   religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   e) per gli annunci mortuari.
Art. 21.
   Esenzioni dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune
   da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio
   territorio;
   b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni
   nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in
   materia di tributi;
   d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica
   sicurezza;
   e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
   referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali,
   amministrative;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
   legge;
   g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali
   gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 22.
   Modalita' per le pubbliche affissioni
1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalita' per
   l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non
   disciplinato nei commi seguenti.
   2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo
   l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione,
   che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
   3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata
   eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del
   committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle
   posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
   4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle
   avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
   In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla
   data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per
   iscritto al committente.
   5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
   committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di
   affissione.
   6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare la
   commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al
   rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
   7. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di
   affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere
   in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
   8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
   strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri
   esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente
   comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua
   disposizione i relativi spazi.
   9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato
   consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
   successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale,
   ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e'
   dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo
   di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con
   apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28,
   essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
   10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono
   essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del
   servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
   con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono
   ed il registro cronologico delle commissioni.
Art. 23.
   Sanzioni tributarie ed interessi
   1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della
   dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento
   dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare
   dell'imposta o del diritto evasi.
   2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole
   rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di
   cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o
   del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
   3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un
   quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito
   non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
   effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro
   sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
   4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il
   diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si
   applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni
   semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono
   divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al
   contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a
   decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
Art. 24.
   Sanzioni amministrative
   1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle
   disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
   della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono
   sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
   contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
   1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
   2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
   in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei
   provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica
   la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione
   agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
   degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il
   comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari
   abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di
   inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il
   comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese
   sostenute.
   3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare,
   indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e
   dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata
   copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di
   efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abu-
   sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita'
   previste dall'art. 10.
   4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
   del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese
   di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare
   delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza
   deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati
   possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo
   versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
   5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
   e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e
   dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed
   all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di
   cui all'art. 3.
Note all'art. 24:
Art. 25.
   Gestione del servizio
   1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione
   dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e'
   effettuata in forma diretta dal comune.
   2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo
   economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad
   apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c),
   della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti
   nell'albo previsto dall'art. 32.
   3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed
   obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere
   a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale
   impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di
   emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza
   della concessione.
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema
   penale". Le sezioni I e II del capo I disciplinano i
   principi generali e l'applicazione delle sanzioni
   amministrative.
   Note all'art. 25:
   - La legge 142/1990 regola l'ordinamento della autonomie
   locali. Si trascrive il testo del relativo art. 22:
   "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
   province, nell'ambito delle rispettive competenze,
   provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
   per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a
   realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
   economico e civile delle comunita' locali.
   2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
   province sono stabiliti dalla legge.
   3. I comuni e le province possono gestire i servizi
   pubblici nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
   le caratteristiche del servizio non sia opportuno
   costituire una istituzione o una azienda;
   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
   tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
   di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
   sociali senza rilevanza imprenditoriale;
   e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente
   capitale pubblico
   locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
   natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
   soggetti pubblici o privati.".
Art. 26.
   Corrispettivo del servizio
1. Per la gestione del servizio il concessionario e' compensato ad
   aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con
   esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti
   all'ultima classe il servizio puo' essere affidato dietro
   corresponsione di un canone fisso da versare al comune.
   2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo
   complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle
   pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire
   in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per
   ciascun anno della concessione.
   3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio,
   ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria
   comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che
   l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del
   minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei
   versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata
   stessa.
   4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal
   concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento
   semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal
   comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio
   decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento,
   deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della
   concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito
   convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al
   maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
Note all'art. 26:
   - Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico
   delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
   entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 27.
   Durata della concessione
   1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione
   dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
   affissioni ha durata massima di sei anni.
   2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si
   puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite,
   purche' le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per
   il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita
   istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della
   concessione indicando le condizioni per il rinnovo.
Art. 28.
   Conferimento della concessione
1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo
   di cui all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della
   legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato
   d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio
   decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove
   compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2- bis
   del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
   2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti
   iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e
   finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune
   concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art.
   33. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura
   percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo
   garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.
   3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante
   presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centale per
   la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data non
   anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
   4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire
   apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della
   legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci
   della societa' che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo,
   direttamente od indirettamente, interessi in altre societa'
   partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della
   dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita'
   della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza
   dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).
   5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la
   concessione puo' essere conferita mediante trattativa privata; in tal
   caso la durata della concessione non puo' essere superiore a tre
   anni, con esclusione della possibilita' di rinnovo.
   6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad
   azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso
   sono determinati dal comune con apposita convenzione.
Note all'art. 28:
   - Si trascrive il testo dell'art. 56 della legge
   142/1990:
   "Art. 56 (Deliberazioni a contrarre e relative proce-
   dure). - 1. la stipulazione dei contratti deve essere
   preceduta da apposita deliberazione indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
   ritenute essenziali;
   c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle
   disposizioni vigenti in materia di contratti delle
   amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
   base.
   2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste
   dalla normativa della Comunita' economica europea recepita
   o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.".
   - Il testo dell'art. 89 del regio decreto n. 827/1924
   (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
   contabilita' generale dello Stato) e' il seguente:
   "Art. 89. - Si procede alla licitazione privata:
   a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o
   ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a
   comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per
   presentare le loro offerte;
   b) mediante l'invio, alle persone che si presumono
   idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di
   atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le
   condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo
   munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel
   quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con
   l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo
   sia stato stabilito dall'amministrazione.
   Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a
   voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto
   se ad offerte segrete.
   Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi,
   l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a
   fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu'
   vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante
   al migliore offerente.
   Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare
   l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone
   state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta
   all'apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la
   provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo
   verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte
   invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della
   licitazione.
   Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle
   obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste
   deliberatarie.
   Sono applicabili alle licitazioni private le norme
   sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
   Se la licitazione privata e' fatta col metodo delle
   offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), cio'
   deve essere dichiarato nell'invito.
   Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per
   persona da nominare.".
   - Si trascrive il testo della legge n. 14/1973 (Norme
   sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche
   madiante licitazione privata): "Art. 1. - Per tutti gli
   appalti di opere che si eseguono a cura delle
   amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro
   concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooper-
   ative e consorzi ammesse a contributo o concorso
   finanziario dello Stato o di enti pubblici, si puo'
   procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno
   dei seguenti modi:
   a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento
   previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e
   terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di
   ribasso;
   b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
   media, ai sensi del successivo articolo 2;
   c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
   media finale, ai sensi del successivo articolato 3;
   d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
   media, ai sensi del successivo articolo 4;
   e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del
   successivo articolo 5.
   Art. 2. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante
   stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta,
   chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
   ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
   Il limite di massimo ribasso deve superare quello di
   minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di
   gara.
   L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e
   lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
   presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di
   minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le
   offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
   a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste
   in gara.
   L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
   presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
   si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso
   di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore
   dell'offerta che piu' si avvicina alla media per eccesso.
   Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una
   sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda
   segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
   concorrente.
   Art. 3. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante
   stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta,
   chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
   ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
   Il limite di massimo ribasso deve superare quello di
   minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di
   gara.
   L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e
   lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
   presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di
   minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le
   offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
   a detti limiti, effettua la media delle offerte rimaste in
   gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di
   massimo ribasso.
   L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
   presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
   si avvicina per difetto a tale ultima media.
   Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una
   sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda
   segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
   concorrente.
   Art. 4. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che
   presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse,
   ne forma la graduatoria.
   Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le
   offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del
   50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo
   pari, e del 50 per cento arrotondato all'unita' superiore,
   se in numero complessivo dispari.
   L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
   presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
   si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del
   precedente comma.
   Qualora siano state ammesse due offerte,
   l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente che
   ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa; se viene ammesse
   l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione e'
   effettuata a favore di questo.
   Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il
   metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante
   invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito,
   l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie
   categorie di lavoro, senza la indicazione dei
   corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne
   denominato: "lista delle categorie di lavoro e forniture
   previste per l'esecuzione dell'appalto".
   Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio
   dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni
   categoria di lavoro e fornitura:
   a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela-
   tive alle varie categorie di lavoro, con specifico
   riferimento all'elenco descrittivo;
   b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e il
   quantitativo previsto per ciascuna voce.
   Nel termine fissato con la lettera di invito, i
   concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli
   altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti
   commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi
   unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni
   voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella
   quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti
   dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il
   prezzo complessivo offerto, che e' rappresentato dalla
   somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in
   calce al modulo stesso.
   I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere:
   vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in
   lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal
   concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano
   da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
   L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi ricevuti
   e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e
   le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel
   precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo
   offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle
   offerte.
   Successivamente la stessa autorita' procede, in sede di
   gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
   che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per
   l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
   unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo,
   a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma
   del presente articolo.
   Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante
   queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa,
   l'autorita' che presiede la gara aggiudica i lavori al
   concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente
   rettificato.
   Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate
   all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo
   piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la
   aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche
   in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
   Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate
   ad altra ora o al giorno successivo.
   L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle
   lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo
   che le offerte non devono oltrepassare.
   I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
   valgono quali prezzi contrattuali.
   Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o
   forniture che incidano in misura non superiore al 10 per
   cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non
   adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara'
   previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle
   quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del
   20 per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi
   saranno determinati con il procedimento previsto dagli
   articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
   La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente
   aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del
   contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della
   aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
   articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
   vengono svincolate non appena ultimata la gara.
   Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed
   eventualmente altre offerte presentino manifestamente un
   carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o
   gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante
   verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci
   giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di
   presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di
   ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni
   dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
   Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano
   ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto
   motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute
   inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
   che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla
   propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data
   della gara.
   Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a
   stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha
   diritto di pretendere, a titolo di penalita', una somma
   pari all'ammontare gia' stabilito per la cauzione
   provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al
   testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali
   dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n.
   639.
   Art. 6. - Per i procedimenti relativi alle licitazioni
   private che si tengono nei modi previsti dai precedenti
   articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II,
   capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc-
   cessive modifiche, in quanto compatibili.
   Art. 7. - Quando si procede, all'appalto delle opere di
   cui al precedente art. 1 mediante licitazione privata,
   l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara.
   L'avviso e' pubblicato sul foglio delle inserzioni della
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei
   lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e
   duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della
   regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il
   predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento
   milioni di lire, nonche' in ogni caso, per estratto, sui
   principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi
   particolare diffusione nella regione ove ha sede la
   stazione appaltante.
   La pubblicazione e' sempre fatta sul foglio delle
   inserzioni della Gazzetta ufficiale, quando la gara sia
   indetta direttamente dagli organi centrali
   dell'amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale
   autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende
   autonome a carattere nazionale.
   La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in
   gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata
   nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.
   Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di
   urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo
   sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100
   milioni puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente
   appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune
   ove l'ente ha sede.
   Non si fa' luogo a pubblicazione quando questa possa
   apparire in contrasto con le finalita' per le quali i
   lavori si debbano eseguire.
   L'avviso di gara, di cui la primo comma, contiene:
   a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i
   lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzare
   le domande di cui alla successiva lettera d);
   b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi,
   nonche' dell'importo a base di appalto - anche approssimato
   - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la
   presentazione dell'offerta:
   c) la indicazione della procedura adottata per
   l'aggiudicazione dei lavori;
   d) la indicazione di un termine non inferiore a 10
   giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale
   gli interessati possono chiedere di essere invitati alla
   gara.
   La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione.
   Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni
   dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine,
   l'ente e' tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
   inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
   spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
   Stato.".
   - Il testo dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 65/1989
   (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1985)
   recante disposizioni in materia di finanza pubblica e' il
   seguente:
   "Art. 2- bis - 1. Al fine della regolarita' delle proce-
   dure relative all'affidamento delle gare inerenti gli
   appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare
   l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge
   8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge
   2 febbraio 1973, n. 14.
   2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31
   dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere
   dalla gara le offerte che presentano una percentuale di
   ribasso superiore alla media delle percentuali delle
   offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non
   inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le
   procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e'
   fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.
   3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche'
   il valore percentuale di incremento della media debbono
   essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima
   facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle
   offerte valide risulti inferiore a quindici.
   4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11
   marzo 1988, n. 67".
   - Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26 della
   legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione
   amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
   firme.".
   "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
   notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
   stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
   dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
   sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
   a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
   cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
   incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
   autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
   modalita' di cui all'art. 20.".
   "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
   sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
   pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
   l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
   a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
   segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
   sindaco.
   L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
   sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
   pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
   apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
   della persona che sottoscrive.
   Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
   modalita' di identificazione, la data e il luogo della
   autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
   rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
   il timbro dell'ufficio.
   Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
   fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale
   aggiunga la propria firma.".
   "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
   la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
   previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
   codice penale e delle leggi speciali in materia.
   A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
   non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
   e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
   3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
   come fatte a pubblico ufficiale.
   Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
   commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
   l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
   il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
   l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
   professione o arte.
   Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
   al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
   dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'
   penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione
   mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
   piu' rispondenti a verita'.
   Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi
   sono compresi gli atti e documenti originali e le copie
   autentiche contemplati dalla presente legge.".
Art. 29.
   Incompatibilita'
1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne'
   essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa'
   concessionarie del servizio di accertamento e riscossione
   dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
   affissioni:
   a) i membri del Parlamento e del Governo;
   b) i pubblici impiegati;
   c) i ministri dei culti;
   d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno
   la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
   fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato per intero i loro
   debiti;
   e) i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato,
   contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
   giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro
   reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore
   a due anni;
   f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a
   quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.
   2. Non puo' essere conferita la concessione del servizio di
   accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto
   sulle publiche affissioni:
   a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente
   all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
   b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che
   affida il servizio in concessione;
   c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado,
   del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida
   il servizio in concessione;
   d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in
   lite con il comune che affida il servizio in concessione.
Art. 30.
   D e c a d e n z a
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per
   i seguenti motivi:
   a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al
   successivo art. 31;
   b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte
   scadenze;
   c) per continuate irregolarita' o reiterati abusi commessi nella
   conduzione del servizio;
   d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto
   dal comma 4 dell'art. 28;
   e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento
   dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della
   pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33;
   f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
   g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la
   concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art.
   29.
   2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o d'ufficio da
   parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
   delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione degli
   addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove
   occorra, il prefetto.
   3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla
   conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle
   procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco
   diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario
   decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante
   la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il
   concessionario stesso.
Art. 31.
   Disciplina del servizio in concessione
1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo' agire per
   mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si
   trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di cio'
   dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26
   della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al
   deposito dell'atto di conferimento della procura.
   2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita
   tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
   3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del
   concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
   4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli
   altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della
   concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare,
   prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a
   norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve
   essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle
   riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
   5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal
   concessionario, il comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione
   utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile
   1910, n. 639.
Note all'art. 31:
   - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
   15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
   - Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 348/182
   (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
   garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
   pubblici) e' il seguente:
   "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
   costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
   ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
   seguenti modi:
   a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
   del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
   la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
   decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
   b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
   credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
   1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
   c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di
   assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del
   ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi
   sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
   decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
   n. 449, e successive modificazioni, che abbia
   effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo
   cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di
   solvibilita' previsto dagli art. 35 e seguenti della legge
   10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo
   esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e'
   ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che non
   esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il
   Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
   curera' la redazione annuale dell'elenco delle imprese di
   assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua
   pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Le condizioni ed i
   limiti suindicati si applicano alle imprese di
   assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in
   data successiva a quella di entrata in vigore della
   presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del
   ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il
   margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque
   anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi
   previsto a condizione che siano in regola con le
   disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il
   margine di solvibilita'.
   Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore
   beneficiario della prestazione garantita da cauzione
   costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in
   surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di
   inadempiezza del debitore principale ed incameramento della
   cauzione.".
   - Per il R.D. 639/1910 si veda la nota all'art. 26.
Art. 32.
   Albo dei concessionari
1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del
   Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei
   concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi
   comunali.
   2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione
   periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei
   soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle
   finanze, una commissione composta:
   a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione
   di presidente;
   b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso
   la direzione generale dell'amministrazione civile;
   c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al
   servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
   affissioni;
   d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione
   nazionale dei comuni d'Italia;
   e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di
   accertamento e riscossione dei tributi locali;
   f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per
   la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno
   all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di
   assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di
   segretario.
   3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai
   sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
   ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al
   funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi
   componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5
   dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere
   l'iscrizione.
Nota all'art. 32:
   - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988
   (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
   Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
   "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
   regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
   autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
   espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
   per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
   adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
   necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
   I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
   dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
   dal Govenro. Essi debbono essere comunicati al Presidente
   del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Art. 33.
   Iscrizione nell'albo
   1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di
   accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere
   iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale
   interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni di cui
   siano titolari persone fisiche.
   2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei
   confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della
   societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di
   incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della
   capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei
   tributi comunali.
   3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni
   triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita'
   finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la
   loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle
   garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla
   categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita' tecnica
   acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno
   dieci comuni delle ultime due classi.
   4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di
   concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale
   condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con
   dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4
   gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della
   societa'.
   5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero
   delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga
   necessari ai fini della iscrizione.
   6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione
   dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la
   commissione di cui all'art. 32.
Nota all'art. 33:
   - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
   15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
Art. 34.
   Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto in
   qualunque momento.
   2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli
   iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30,
   comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di
   incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei
   confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non
   abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita' locale
   del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento
   della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.
Art. 35.
   V i g i l a n z a
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale
   del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni
   dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del
   servizio delle pubbliche affissioni.
   2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro
   trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione
   del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il
   concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto
   relativo alla gestione affidata in concessione.
   3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le
   deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato
   d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne
   chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'.
   4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate
   disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla
   pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.
   5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di
   richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti
   inerenti la gestione del servizio.
   6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le
   disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la
   regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce,
   previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione
   nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione
   perduri.
   7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre ispezioni
   sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento
   e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche
   affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni
   in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono
   stabilite le modalita' per la loro programmazione ed esecuzione,
   nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di
   consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei
   provvedimenti di competenza.
Art. 36.
   Norme transitorie
   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti
   articoli.
   2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono
   deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e
   le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il
   termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita'
   annuale e' differito al 31 marzo 1994.
   3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
   decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto
   del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono
   iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo
   di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
   4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
   decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento
   e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti
   sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del
   servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche', entro
   un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui
   all'art. 32.
   5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la
   cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del
   presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32
   entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del
   comune interessato e nulla osta della direzione centrale della
   fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso
   termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la
   cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti
   nell'albo.
   6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla
   scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui
   all'art. 32 del presente decreto.
   7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
   della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso
   dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni
   da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire
   direttamente il servizio.
   8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di
   impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia'
   stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
   ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino
   all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale
   previsti dall'art. 3.
   9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma dell'art.
   23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
   639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto,
   secondo le disposizioni del suddetto decreto.
   10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per
   la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per
   l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il
   versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.
   11. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il
   minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri in
   atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal
   presente capo.
Note all'art. 36:
   - Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n.
   639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti
   sulle pubbliche affissioni):
   "Art. 40 (Albo). - Il servizio puo' essere dato in
   concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino
   iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero
   delle finanze.
   L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento
   dei requisiti morali e dell'idoneita' tecnico-finanziaria a
   ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza
   delle cause di incompatibilita' di cui ai numeri 1), 4),
   5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42.
   L'iscrizione all'albo e' soggetta al pagamento della
   tassa di concessione governativa prevista dalle
   disposizioni di legge in materia.
   Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione
   periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione
   degli iscritti, e' costituita con decreto del Ministro per
   le finanze una commissione composta:
   1) del direttore generale per la finanza locale,
   presidente;
   2) di un funzionario del Ministero dell'interno, in
   servizio presso la Direzione generale della amministrazione
   civile, con qualifica non inferiore a direttore di
   divisione;
   3) di un funzionario del Ministero delle finanze,
   addetto ai servizi dell'imposta comunale sulla pubblicita',
   con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
   4) di un rappresentante dei comuni, designato
   dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
   5) di un rappresentante dei concessionari del servizio,
   scelto fra i designati dalla Federazione italiana della
   pubblicita' in rappresentanza di ognuna delle associazioni
   di categoria.
   Le mansioni di segretario della Commissione sono
   disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze,
   in servizio presso la Direzione generale per la finanza lo-
   cale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione,
   che puo' essere sostituito in caso di assenza o di
   impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore
   a direttore di sezione.
   Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate
   le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per il
   funzionamento della commissione e la durata in carica dei
   componenti.".
   - Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 e' il
   seguente:
   "Art. 38 (Forme di gestione). - Il servizio per
   l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale
   sulla pubblicta' e dei diritti sulle pubbliche affissioni
   e' gestito, ove possibile, dal comune.
   A tal fine i comuni possono riunirsi in consorzio
   secondo le norme della legge comunale e provinciale.
   Il servizio puo' anche essere affidato in concessione ad
   aggio, quando il comune ritenga che tale tipo di gestione
   sia piu' conveniente sotto il profilo economico ed
   organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi il
   servizio puo' essere affidato anche a canone fisso.
   Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti
   e gli obblighi previsti dal presente decreto ed e' tenuto a
   provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese
   quelle per il personale, che deve essere munito di tessera
   di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario
   puo' avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto
   dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti
   ingiuntivi.
   Nell'espletamento del servizio il concessionario puo'
   farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei
   casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 42.
   E' vietato il sub-appalto del servizio.".
   - Si trascrive il testo dell'art. 23 del D.P.R. n.
   639/1972:
   "Art. 23 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). - Entro
   due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o
   doveva essere presentata il comune puo' procedere a
   rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito
   avviso al contribuente.
   Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le
   caratteristiche della pubblicita', nonche' l'importo
   dell'imposta e delle soprattasse dovute.
   Il comune ha facolta' di procedere al controllo del
   materiale pubblicitario.".
Art. 37.
   Norme finali e abrogazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
   proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del
   Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla
   pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere
   adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in
   vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione
   percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
   operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente la data
   di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per
   l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as-
   sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente
   decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei
   Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi
   importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono
   applicati.
   2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del
   Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive
   modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile
   con le disposizioni del presente capo.
   3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo
   1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Note all'art. 37:
   - Il D.P.R. n. 639/1972 disciplina l'"Imposta comunale
   sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni".
   - Il testo della legge n. 132/1959 (Norme per la
   pubblicita' sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale
   rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato) e' il
   seguente:
   "Articolo unico. - E' riservato allo Stato il diritto di
   esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali
   affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato
   anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o
   percettibile da aree o strade comunali, provinciali e
   statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata
   circolanti sulle linee.
   La pubblicita' di cui al comma precedente e' esercitata
   dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o
   direttamente o mediante concessione.
   Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22
   maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n.
   1149, e successive modificazioni, relativamente alla
   pubblicita' impiantata in sede privata e visibile dalle
   sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che regolano la
   pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.".
   - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n.
   856/1986 (Norme per la ristrutturazione della flotta
   pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento
   privato):
   "Art. 10. - 1. Le scritte sui containers indicanti il
   nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono
   oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'
   di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
   ottobre 1972, n. 639.".
Capo II
   TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 38.
   Oggetto della tassa
   1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura,
   effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze
   e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
   indisponibile dei comuni e delle province.
   2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi
   soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei
   balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile,
   nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle
   poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici
   gestiti in regime di concessione amministrativa.
   3. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su
   tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei
   termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
   4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o
   provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a
   diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni
   medesimi.
   5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al
   patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.
Art. 39.
   Soggetti attivi e passivi
1. La tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare
   dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza,
   dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
   superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del
   rispettivo territorio.
Art. 40.
   Regolamento e tariffe
1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento
   per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
   pubbliche.
   2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di
   applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel
   presente capo nonche' le modalita' per la richiesta, il rilascio e la
   revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
   3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed
   entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in
   cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
   4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al
   comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe gia' in vigore, ove
   queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero
   l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal
   capo medesimo.
Art. 41.
   Revoca di concessioni o autorizzazioni
1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti
   l'utilizzazione del suolo pubblico da' diritto alla restituzione
   della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
Art. 42.
   Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri
   di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
   1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e
   temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate
   a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque,
   durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di
   manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
   2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo
   superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o
   superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni
   temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
   3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla
   quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e
   le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in
   categorie. L'elenco di classificazione e' deliberato dal comune,
   sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e' pubblicato
   per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
   4. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in
   metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro
   quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla
   misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa
   natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la
   tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni
   temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa
   categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la
   medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al
   metro quadrato.
   5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le
   occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate
   in ragione del 10 per cento.
   6. La tassa e' determinata in base alle misure minime e massime
   previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti
   articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della
   tassazione riferita alla prima ovvero unica categoria. Qualora il
   comune individui nel regolamento piu' categorie, ai sensi del comma 3
   del presente articolo, la misura corrispondente all'ultima categoria
   non puo' essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella
   deliberata per la prima.
Art. 43.
   Classificazione dei comuni
1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente
   capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al
   31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale
   risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica,
   nelle seguenti cinque classi:
   Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
   Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;
   Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;
   Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;
   Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
   2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di
   sotto della classe 3.
Art. 44.
   Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.
   Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
   1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari
   a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
   Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base
   delle seguenti misure di tariffa:
   a) occupazioni del suolo comunale:
   Classi di comuni
   Minima per mq. Massima per mq.
   - -
   lire lire
   Classe I 85.000 127.000
   Classe II 68.000 102.000
   Classe III 54.000 81.000
   Classe IV 43.000 64.000
   Classe V 34.000 51.000
   b) occupazioni del suolo provinciale:
   minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.
   c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la
   tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere ridotta fino ad un
   terzo.
   2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
   direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30 per
   cento.
   3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 e' ridotta
   al 50 per cento.
   4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti
   generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi
   intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del
   piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla
   proprieta' privata.
   5. La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante
   dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del
   manufatto.
   6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla
   provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie
   complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie
   eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.
   7. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o
   pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni
   caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta
   l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
   8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari
   degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di
   viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello
   segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli
   accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte
   della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie
   di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio
   di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La
   tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per
   cento.
   9. La tariffa e' parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi
   carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che,
   sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non
   utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario
   dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di
   parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
   10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la
   distribuzione dei carburanti, la tariffa puo' essere ridotta fino al
   30 per cento.
   11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo'
   essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi
   momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni
   caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi
   carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al
   comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale
   e' effettuata a spese del richiedente.
   12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a
   trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle
   province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti
   assegnati.
Art. 45.
   Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
   1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla
   superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie
   previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle
   occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di
   riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati
   nel regolamento.
   2. La tassa si applica, a giorno, in base alle seguenti misure di
   tariffa:
   a) occupazioni di suolo comunale;
   Classi di comuni
   Minima per mq. Massima per mq.
   - -
   lire lire
   Classe I 6.000 12.000
   Classe II 5.000 10.000
   Classe III 4.000 8.000
   Classe IV 3.000 6.000
   Classe V 2.000 4.000
   b) occupazioni di suolo provinciale:
   minima lire 2.000 mq. massima lire 4.000 mq.
   c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la
   tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un
   terzo.
   3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al
   30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di
   vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la
   tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse
   eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
   4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere,
   festeggiamenti e mercati, la tariffa puo' essere aumentata in misura
   non superiore al 50 per cento.
   5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte
   fino al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori
   ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro
   prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per
   cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni
   di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le
   tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.
   6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree
   a cio' destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla
   tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione
   fino al 30 per cento.
   7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
   politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima
   misura percentuale di cui al comma 6.
   8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese
   o che si verifichino con carattere ricorrente, e' in facolta' del
   comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione
   a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.
Art. 46.
   Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
   1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
   condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono
   tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
   2. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in
   altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;
   quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle
   condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i
   marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente
   costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.
Art. 47.
   Criteri di determinazione della tassa
   per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
   1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo
   stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui
   all'articolo precedente, e' determinata forfetariamente in base alla
   lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le
   strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.
   2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e
   massimi:
   a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare
   o frazione;
   b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km.
   lineare o frazione.
   3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e'
   dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti
   minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro
   o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire
   20.000 a lire 40.000.
   4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di
   gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e
   degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al
   comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione
   delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo,
   il 50 per cento delle spese medesime.
   Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere
   temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e'
   determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura
   forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
   a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un
   chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
   Tassa complessiva:
   Classi I, II e III minima lire 20.000 massima
   lire 50.000;
   Classi IV e V minima lire 10.000 massima
   lire 30.000;
   b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un
   chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni
   Tassa complessiva
   minima lire 10.000 massima lire 30.000.
   La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento
   per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le
   occupazioni di cui alle letere a) e b) di durata superiore a trenta
   giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
   1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per
   cento;
   2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180
   giorni: 50 per cento;
   3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
Art. 48.
   Distributori di carburante e di tabacchi.
   Determinazione della tassa
   1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei
   relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo
   e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base ai
   seguenti limiti minimi e massimi:
   Classi Localita' dove sono Minimo Massimo
   di comuni situati gli impianti lire lire
   - - - -
   | a) centro abitato 100.000 150.000
   | b) zona limitrofa 70.000 105.000
   Classe I | c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000
   | d) frazioni 20.000 30.000
   | a) centro abitato 90.000 135.000
   | b) zona limitrofa 50.000 90.000
   Classe II | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
   | d) frazioni 15.000 22.000
   | a) centro abitato 84.000 132.000
   | b) zona limitrofa 54.000 81.000
   Classe III| c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
   | d) frazioni 15.000 22.000
   | a) centro abitato 76.000 114.000
   | b) zona limitrofa 46.000 69.000
   Classe IV | c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000
   | d) frazioni 10.000 15.000
   | a) centro abitato 60.000 90.000
   | b) zona limitrofa 50.000 75.000
   Classe V | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
   | d) frazioni 10.000 15.000
   2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa
   annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo
   di L. 15.000.
   3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un
   solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila
   litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va
   aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille
   litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della
   capacita'.
   4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi
   sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa
   nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con
   riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto
   per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
   5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi
   autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
   6. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente
   per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale
   effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei
   carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
   sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che
   insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
   Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati
   con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative,
   ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni
   eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque
   utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al
   precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti
   maggiori.
   7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la
   distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o
   soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti
   minimi e massimi:
   Classi Localita' dove sono Minimo Massimo
   di comuni situati gli impianti lire lire
   - - - -
   | a) centro abitato 30.000 45.000
   | b) zona limitrofa 20.000 30.000
   I, II e | c) frazioni, sobborghi e
   III | zone periferiche 15.000 22.000
   | a) centro abitato 20.000 30.000
   | b) zona limitrofa 15.000 22.000
   IV e V | c) frazioni, sobborghi e
   | zone periferiche 10.000 15.000
   8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa
   annuale e' fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di
   L. 15.000.
Art. 49.
   Esenzioni
1. Sono esenti dalla tassa:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, prov-
   ince, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di
   culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma
   1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
   con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
   per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita',
   educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari
   dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano
   la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di
   pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene
   di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
   c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di
   trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a
   trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
   d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella
   che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni
   determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico
   e allo scarico delle merci;
   e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei
   casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
   successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia
   al termine della concessione medesima;
   f) le occupazioni di aree cimiteriali;
   g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di hand-
   icap.
Nota all'art. 49:
   - Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n.
   917/1986 e' il seguente:
   "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
   giuridiche:
   (Omissis);
   c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
   residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
   oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
   commerciali;
   d) le societa' e gli enti ogni tipo, con o senza
   personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
   Stato.".
Art. 50.
   Denuncia e versamento della tassa
   1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di
   cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi
   diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data
   di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31
   dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La
   denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti
   dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione
   degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli
   elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di
   concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla
   quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente,
   l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere
   effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di
   rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla
   denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
   2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma
   precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima
   applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni
   nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
   In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della
   tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando
   l'apposito modulo di cui al comma 4.
   3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa
   deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le
   variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia
   anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il
   30 giugno dell'anno successivo.
   4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante
   versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o
   alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al
   concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per
   difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per
   eccesso se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di
   concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono
   determinate le caratteristiche del modello di versamento.
   5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e'
   assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di
   versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine
   previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non
   siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il
   pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione
   del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
Art. 51.
   Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate,
   verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi
   direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di
   eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al
   contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle
   denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione
   della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dai predetti
   enti e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente
   medesimo mediante versamento con le modalita' di cui all'art. 50,
   comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
   2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica
   delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza
   delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa
   presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di
   accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le
   soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni
   per il pagamento.
   3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio,
   devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche
   a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro
   il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia
   e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto
   essere presentata.
   4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non
   assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere
   notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti,
   separatamente per ciascun anno.
   5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le
   modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della
   Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica
   l'art. 2752 del codice civile.
   6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai
   comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute
   entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da
   quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla
   restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province
   provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della
   stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi
   di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla
   data dell'eseguito pagamento.
Note all'art. 51:
   - Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43
   (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di
   altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
   sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n.
   657) e' il seguente:
   "Art. 68 (Riscossione coattiva dei tributi locali). - 1.
   I concessionari del servizio provvedono alla riscossione
   coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti
   sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di
   disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti
   produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di
   spazi ed aree pubbliche, nonche' delle tasse per
   concessioni regionali e comunali, con relativi interessi,
   soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva e'
   effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente
   interessato.
   2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 e'
   effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e
   per la riscossione delle somme iscritte si applicano le
   disposizioni dell'art. 67, comma 2.
   3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si
   applicano le disposizioni previste dall'art. 63, comma 5".
   - Per il testo dell'art. 2752 del codice civile si veda
   la nota all'art. 9.
Art. 52.
   Affidamento da parte del comune del servizio
   di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio
1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il
   comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o
   funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda
   speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8
   giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale
   di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste
   in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
   affissioni.
Nota all'art. 52:
   - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 si
   veda la nota all'art. 25.
Art. 53.
   S a n z i o n i
   1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una
   soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della
   maggiore tassa dovuta.
   2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una
   soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della
   maggiore tassa dovuta.
   3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo
   versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di
   scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del presente capo, le
   soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente
   al 50 per cento e al 10 per cento.
   4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano
   gli interessati moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre
   compiuto.
Art. 54.
   Funzionario responsabile
1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa
   un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
   l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa
   per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario
   sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi
   e dispone i rimborsi.
   2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la
   fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
   funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
   3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al
   comma 1 spettano al concessionario.
Art. 55.
   Abrogazioni
   1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la
   finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
   1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non
   compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresi',
   abrogati le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio
   1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della
   legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio
   1961, n. 711, l'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonche' le
   disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e
   dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
   95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle
   linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposzione di legge
   incompatibile con le norme del presente capo.
Art. 56.
   Disposizioni transitorie e finali
   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente
   capo.
   2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal
   presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente
   alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento gia'
   adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
   decreto medesimo.
   3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994,
   con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la
   denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro
   sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel
   medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento
   dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e
   quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai
   predetti enti.
   4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun
   comune o provincia per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per
   l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L.
   50.000.
   5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita'
   precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle
   disposizioni previste dal presente capo sotto effettuati con le
   modalita' e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale,
   approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
   modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui
   all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
   1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per
   le annualita' fino al 1994.
   6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
   decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla
   riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo
   pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio
   di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni
   permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza
   del contratto medesimo purche', entro un anno dalla data di entrata
   in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di
   cui all'art. 32, secondo le modalita' previste in materia di imposta
   di pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.
   7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994,
   sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreche' il comune non
   intenda gestire direttamente il servizio.
   8. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il
   minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri,
   vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto
   dal presente capo.
   9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al
   comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita' dell'appalto e dalla
   durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione
   della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
   10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente
   decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione
   della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico,
   provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo,
   salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla
   riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.
   11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
   proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del
   Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per
   l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate,
   comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del
   presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale
   dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
   impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di
   emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per
   l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as-
   sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente
   decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei
   Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi
   importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono
   applicati.
Art. 57.
   Vigilanza. Rinvio
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale
   del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione,
   sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di
   spazi ed aree pubbliche.
   2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35
   in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
   affissioni.
Capo III
   TASSA PER LO SMALTIMENTO
   DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 58.
   Istituzione della tassa
   1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi
   urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60,
   svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle
   frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del
   territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono
   istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento
   ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e
   dei criteri di cui alle norme seguenti.
Art. 59.
   Attivazione del servizio
1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai
   sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
   settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di
   raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone
   con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalita' di
   effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
   interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle
   relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei
   criteri per determinarle nonche' delle relative capacita' minime da
   assicurare in relazione all'entita' e tipologia dei rifiuti da
   smaltire.
   2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i
   quali e' obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani
   interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente
   della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei
   perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati,
   ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni
   possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti
   solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre
   le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non e'
   effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi
   urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovuta in misura non
   superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione
   alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona
   perimetrata o di fatto servita.
   3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente
   della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori
   degli insedimanenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono
   tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana,
   provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati
   nei contenitori viciniori.
   4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non
   e' svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a
   disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente o e'
   effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di
   cui al comma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed
   alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente
   possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e'
   dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
   5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del
   normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia
   limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il
   tributo e' dovuto in proporzione al periodo di esercizio del
   servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.
   6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi
   sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta
   esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato
   svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione
   riconosciuta dalla competente autorita' sanitaria di danno o pericolo
   di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni
   sanitarie nazionali, l'utente puo' provvedere a proprie spese con
   diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata,
   di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione,
   fermo restando il disposto del comma 4.
Note all'art. 59:
   - L'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 cosi'
   dispone:
   "Art. 8. (Competenze dei comuni). - I comuni esplicano
   le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente
   o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante
   concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai
   sensi dell'art. 6, lettera d).
   Per la disciplina dei servizi urbani i comuni adottano
   appositi regolamenti che devono in particolare, stabilire:
   a) le norme per la determinazione dei perimetri entro
   i quali e' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti
   urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art.
   2 e delle modalita' della raccolta stessa, nonche' per la
   determinazione del perimetro entro il quale e' istituito il
   servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del
   secondo comma dell'art. 2;
   b) le norme per assicurare la tutela igienico-
   sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti,
   anche per quelli prodotti in aree non comprese nei
   perimetri di cui al punto a);
   c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il
   recupero di materiali da destinare al riciclo o alla
   produzione di energia;
   d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal
   conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei
   rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il
   profilo igienico-sanitario.
   Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le
   informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei
   rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento
   statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.".
   - L'art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e' cosi'
   formulato:
   "Art. 3. (Obblighi dello smaltimento dei rifiuti). - Le
   attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani
   competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con
   diritto di privativa, nelle forme di cui al successivo art.
   8.
   Compete, altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti
   speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla
   depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento
   dei rifiuti urbani.
   Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e
   nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i
   produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso
   imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi
   dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei
   rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai
   sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata
   apposita convenzione.
   Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei
   rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonche' i
   produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti
   speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dallo
   inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono,
   il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento
   relative all'anno precedente".
   - L'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
   stabilisce:
   "Art. 9. (Divieto di abbandono dei rifiuti). - E'
   vietato l'abbandono lo scarico o il deposito incontrollato
   dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso
   pubblico.
   In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano
   motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con
   ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere,
   lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.
   Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10
   maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto
   divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle
   acque pubbliche e private".
Art. 60.
   Rifiuti equiparati
   1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti
   derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che
   siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini
   dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa
   applicazone della tassa, con il regolamento comunale di cui all'art.
   59, comma 1, tenuto conto della qualita' e quantita' degli stessi e
   del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici
   generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma,
   lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
   1982, n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i
   limiti di quantita' o non rientrino nelle tipologie di qualita' indi-
   cate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi
   urbani, ovvero nei casi in cui tali qualita' non vengano indicate nel
   regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi
   dell'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto sopra
   indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da
   quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3.
Art. 61
   Gettito e costo del servizio
   1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di
   esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
   interni ed equiparati di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore,
   per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto
   legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto
   costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello
   stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del
   decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito
   complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del
   costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti
   minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del
   conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si
   considerano addizionali, interessi e penalita'.
   2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese
   inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di
   ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i
   coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo
   unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione
   delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere
   compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai
   sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4
   ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro
   l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in
   conto esercizio.
   3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono
   dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il
   costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello
   relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo
   comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10
   settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo
   dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie
   diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente
   riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67,
   comma 2.
Art. 62.
   Presupposto della tassa ed esclusioni
   1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali
   ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
   territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o
   comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58
   e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per
   l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di
   pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e'
   attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di
   accesso all'abitazione ed al fabbricato.
   2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono
   produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui
   sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive
   condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali
   circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione
   e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente
   rilevabili o ad idonea documentazione.
   3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene
   conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche
   strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti
   speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
   provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme
   vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non
   tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di
   attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali
   applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera
   superficie su cui l'attivita' viene svolta.
   4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia
   svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere stabilito
   dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista
   per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal
   fine utilizzata.
   5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali
   non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi
   urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per
   effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
   sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi
   internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Art. 63.
   Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
   1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o
   le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i
   componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
   locali o le aree stesse.
   2. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del
   codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.
   62, il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata
   nella denuncia di cui all'art. 70, determina la tassa, aumentando la
   superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in
   condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del
   numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che
   occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
   3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
   integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
   del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di
   uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
   singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
   ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
   riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
   4. E' fatto obbligo all'amminitratore del condominio ed al soggetto
   responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al
   competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno,
   l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del
   condominio e del centro commerciale integrato.
Note all'art. 63:
   - L'art. 1117 del codice civile cosi' dispone:
   "CAPO II
   Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto
   di proprieta' comune dei proprietari dei diversi piani o
   porzioni di piani di un edificio se il contrario non
   risulta dal titolo:
   1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
   muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i
   portoni d'ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i
   cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
   all'uso comune;
   2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
   portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrale
   per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
   3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque
   genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
   ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre
   le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
   l'acqua, per il gas per l'energia elettrica, per il
   riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli
   impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
   condomini".
Art. 64.
   Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
   solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
   2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare
   successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di
   multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al
   periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata
   dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.
   3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
   detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a
   decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
   cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente
   accertata.
   4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
   dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita'
   successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione
   dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei
   locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
   subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Art. 65.
   Commisurazione e tariffe
   1. La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie
   ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi
   urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il
   tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello
   smaltimento.
   2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono de-
   terminate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo
   prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di
   smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto
   per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
   quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Art. 66.
   Tariffe per particolari condizioni di uso
   1. Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree
   scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma
   2.
   2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che
   costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree
   assoggettabili a tassa.
   3. La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non
   superiore ad un terzo nel caso di:
   a) abitazioni con unico occupante;
   b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
   uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia
   specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando
   l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando
   espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in
   comodato, salvo accertamento da parte del comune;
   c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
   -4o stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante
   da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
   l'esercizio dell'attivita'.
   4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta:
   a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti
   dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b)
   del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi
   all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale;
   b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti
   degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione
   rurale.
   5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai
   precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati
   contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con
   effetto dall'anno successivo.
   6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il
   venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta
   di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo
   a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha
   dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni
   previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
Art. 67.
   Agevolazioni
1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle
   tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con
   apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto
   forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
   2. Il regolamento puo' prevedere riduzioni nel caso di attivita'
   produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti
   dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-
   organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti
   od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli
   lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio
   pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a
   detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono dar luogo
   alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.
   3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in
   bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e'
   assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
   all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Art. 68.
   Regolamenti
1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare
   apposito regolamento che deve contenere:
   a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie
   di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili
   con la medesima misura tariffaria;
   b) le modalita' di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;
   c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari
   condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;
   d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle rela-
   tive condizioni e modalita' di richiesta documentata e delle cause di
   decadenza.
   2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie
   e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle
   tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di
   attivita' o di utilizzazione:
   a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad
   attivita' di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale
   teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre,
   autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale
   militari;
   b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive,
   nonche' aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti
   balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
   c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,
   collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri;
   d) locali adibiti ad attivita' terziarie e direzionali diverse da
   quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e
   ricreativi;
   e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale,
   o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando
   l'intassabilita' delle superfici di lavorazione industriale e di
   quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
   f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di
   vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando
   l'intassabilita' delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati
   assimilabili agli urbani.
   3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono
   trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la
   fiscalita' locale del Ministero delle finanze che formula eventuali
   rilievi di legittimita' entro sei mesi dalla ricezione del
   provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune
   non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli
   accertamenti integrativi.
Art. 69.
   Deliberazioni di tariffa
1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla
   classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel
   regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree
   compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare
   nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine
   suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in
   corso.
   2. Ai fini del controllo di legittimita', la deliberazione deve
   indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati
   consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati
   in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le
   circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima
   obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
   3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del
   decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge
   18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
   marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto
   a seguito di rilievi di legittimita' o in ottemperanza a decisione
   definitiva, e' confermato il potere di apportare aumenti e
   diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
   4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di
   legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per
   la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, che formula
   eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla
   ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo
   periodo del comma 3 dell'art. 68.
Note all'art. 69:
   - L'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
   convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989,
   n. 144, e' riportato nelle note dell'art. 61.
   - L'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
   convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n.
   68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e
   contabilita' pubblica) e' il seguente:
   "Art. 21 (Risanamento finanziario degli enti locali
   dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui
   all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve
   essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente
   locale ogni qualvolta non puo' essere garantito
   l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
   ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
   liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto
   validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati
   all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989,
   e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non
   possa farsi fronte con le modalita' previste all'articolo
   1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
   L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma
   1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con
   l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma
   2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione
   dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le
   condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del
   comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990.
   La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata
   solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio
   relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
   pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per
   l'estinzione dei debiti competono ad un commissario
   straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione
   fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria
   di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con
   piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con
   decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
   Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene
   stabilito il compenso spettante al commissario ed ai
   componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il
   commissario o la commissione hanno diritto di accesso a
   tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il
   personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di
   emanare direttive burocratiche.
   3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2,
   provvedono all'accertamento della situazione debitoria a
   norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi
   dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di
   ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione
   di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del pi-
   ano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o
   integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con
   proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione,
   dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti
   non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od
   altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa
   liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e
   spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere
   promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la
   commissione individuano l'attivo della liquidazione,
   accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo
   disponibili ed ogni attivita' non indispensabile da
   alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad
   acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad
   alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della
   liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo
   - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e
   prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome
   dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque
   superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una
   rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti
   rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate
   di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con
   il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) -
   e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la
   rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti
   dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la
   commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o
   pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del
   commissario o della commissione, nei limiti della massa
   attiva disponibile, entro i sei mesi successivi
   all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno
   dall'approvazione del piano di estinzione da parte del
   Ministero dell'interno, il commissario o la commissione
   sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che
   e' sottoposto all'esame del comitato regionale di
   controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da
   parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori
   richieste di crediti di data anteriore alla decisione del
   comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha
   competenza sul riscontro della liquidazione.
   4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine
   perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto
   presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro
   dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione
   stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti
   prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del
   1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai
   parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente lo-
   cale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso
   l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale
   del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore
   parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e'
   trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli
   organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio
   dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che
   provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre
   pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con
   onere a carico della quota accantonata di fondo
   perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
   Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
   Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque
   giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale
   eccedente da trasferire.
   5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
   riequilibrato e' istruito dalla Commissione di ricerca per
   la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste
   ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con
   decreto del Ministro dell'interno.
   6. L'inosservanza del termine per la formulazione
   dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
   riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed
   alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che
   non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra
   l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a),
   della legge n. 142 del 1990.
   7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n.
   66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle
   del presente articolo. Con decreto del Presidente della
   Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
   legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
   per l'applicazione del presente articolo.
   8. Le norme del presente articolo si applicano anche a
   tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora
   approvato il piano di risanamento e, limitatamente al
   trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per
   i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai
   quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla
   contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento
   pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le
   norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66
   del 1989, per quanto riguarda il finanziamento
   dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i
   trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente
   normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in
   mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme
   precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora
   approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di
   bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo
   tempo deliberate.
   9. (Soppresso dalla legge di conversione).
   9- bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a
   statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di
   Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura
   di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli
   di cui alla pianta organica rideterminata ove gli oneri
   predetti siano previsti per tutti gli enti operanti
   nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.".
Art. 70.
   D e n u n c e
1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20
   gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
   unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La
   denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e
   dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici
   comunali e circoscrizionali.
   2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le
   condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario
   l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni
   variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e
   destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque
   influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai
   dati da indicare nella denuncia.
   3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere
   l'indicazionie del codice fiscale, degli elementi identificativi
   delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della
   convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o
   l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione,
   dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della
   denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente,
   istituto, associazione, societa' ed altre organizzazioni nonche'
   della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne
   hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione,
   superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e
   delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio
   dell'occupazione o detenzione.
   4. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei
   coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
   5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della
   denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel
   giorno indicato con il timbro postale.
   6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche
   concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono
   tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine
   previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di
   denuncia di cui al comma 1.
Art. 71.
   Accertamento
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale
   provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della
   denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64,
   comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza,
   entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
   presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia,
   l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di
   decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
   in cui la denuncia doveva essere presentata.
   2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
   designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui
   all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del
   contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei
   periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della
   tariffa applicata e relativa delibera, nonche' la motivazione
   dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,
   l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo,
   addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita'.
   3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresi'
   l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere prodotto ricorso ed
   il relativo termine di decadenza.
   4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il
   comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo'
   stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per
   l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a
   tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei
   criteri e delle modalita' di rilevazione della materia imponibile
   nonche' dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale
   impiegato dal contraente.
Art. 72.
   Riscossione
   1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle
   sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle
   denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui
   all'art. 71, comma 1, e' iscritto a cura del funzionario resposnabile
   di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze suc-
   cessive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza
   di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun
   anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se
   la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e'
   superiore.
   2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i
   maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' quelli delle
   partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
   3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate
   bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
   riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza.
   Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o
   suppletivi il sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione
   fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi
   arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive
   l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica
   soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto
   all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7
   per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
   4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si
   applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente
   ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13,
   18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21,
   secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25,
   26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del
   Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni
   contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
   1988, n. 43.
   6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931,
   n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 73.
   Poteri dei comuni
   1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o
   acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della
   misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in
   base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio
   comunale puo' rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o
   trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e
   delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e
   notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; puo'
   utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo
   ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche
   economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti
   nei confronti dei singoli contribuenti.
   2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle
   richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di
   polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il
   personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai
   sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco
   e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della
   verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli
   fini della rilevazione della destinazione e della misura delle
   superfici, salvi i casi di immunita' o di segreto militare, in cui
   l'accesso e' sostituito da dichiarazioni del responsabile del
   relativo organismo.
   3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
   impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
   effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti
   dall'articolo 2729 del codice civile.
Note all'art. 73:
   - L'art. 2729 del codice civile stabilisce:
   "Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non
   stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
   giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che
   presunzioni gravi, precise e concordanti.
   Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui
   la legge esclude la prova per testimoni".
Art. 74.
   Funzionario responsabile
1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione
   e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e
   gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
   urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli
   avvisi, i provvvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
   2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la
   fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del
   funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 75.
   R i m b o r s i
1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del
   tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
   della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di
   annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo,
   adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che
   intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale,
   l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta
   giorni.
   2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo,
   riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, e'
   disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione
   della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma
   4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i
   sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.
   3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo
   riconosciuto non dovuto e' disposto dal comune entro novanta giorni
   dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza,
   non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
   4. Sulle somme da rimborsare e' corrisposto l'interesse del 7 per
   cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello
   dell'eseguito pagamento.
Art. 76.
   S a n z i o n i
   1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione
   si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei
   tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce
   l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia e'
   ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti
   qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente
   inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
   2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele
   per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa
   del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella
   liquidata in base alla denuncia.
   3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti
   in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o
   trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo
   63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a
   lire centocinquantamila da determinare in base alla gravita' della
   violazione.
   4. Pe le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del
   tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con
   l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il
   comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno
   successivo a quello della commessa infrazione.
   5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e
   soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente
   articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo
   nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre
   successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino
   alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali
   e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.
   6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento
   nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica
   degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente,
   entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
   all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi
   dell'art. 75.
Art. 77.
   Tassa giornaliera di smaltimento
   1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
   o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o
   senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od
   aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico
   passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui
   all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a
   tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non
   ricorrente.
   2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa,
   rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti
   solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di
   uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per
   cento.
   3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione
   contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 e' applicata la tariffa
   della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
   quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
   4. l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a
   seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla
   cassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto
   dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50
   o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza
   la compilazione del suddetto modulo.
   5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata
   all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata
   unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
   6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le
   sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la
   tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,
   salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
   7. il comune puo' prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza
   dei criteri di cui all'articolo 67.
Art. 78.
   Vigilanza sugli atti regolamentari
   e sulla gestione del tributo
1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale
   del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione
   della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle
   delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in
   quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, fermo restando
   quanto previsto dagli articoli 68 e 69.
Art. 79.
   Disposizioni finali e transitorie
   1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma,
   del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
   915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attivita'
   artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita',
   siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli
   urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e
   della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attivita'
   produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del
   tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata
   anche ai rifiuti propri dell'attivita' produttiva stessa, sempreche'
   il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato
   organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attivita'
   suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60 e' adottata
   contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha
   effetto dal 1 gennaio 1994.
   2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate
   entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio
   di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con
   esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie
   tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di
   commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da
   adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal
   1 gennaio 1996.
   3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti
   di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di
   quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo
   periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72,
   commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.
   4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai
   previgenti criteri di commisurazionie, entro il 28 febbraio 1994. E'
   esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario,
   previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30
   dicembre 1992, n. 504.
   5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui
   all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 e' dedotto dal costo
   complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di
   privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a
   titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
   all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
   Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di
   gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in
   diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.
   6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce
   di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce integrative o
   modificative di quelle gia' prodotte in base al precedente
   ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione
   nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati
   entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica
   degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove
   agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.
   7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli
   71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli
   anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base
   alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72,
   comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia
   intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati
   alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro
   il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
Art. 80.
   Abrogazioni
1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista
   dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo
   unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre
   1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del
   Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
   dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
   modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione di
   legge incompatibile con le norme del presente capo.
Note all'art. 80:
   - Gli articoli 268, 269, 270 e 271 del testo unico per
   la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
   1931, n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del decreto del
   Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
   dall'art. 8 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
   n. 144, sono di seguito riportati:
Sezione II
   TASSA PER LO SMALTIMENTO
   DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
"Art. 268 (Tassa). - Per i servizi relativi allo
   smaltimento (nelle vari fasi di conferimento, raccolta,
   spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso,
   deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti
   solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o
   provenienza gicenti sulle strade ed aree pubbliche o
   soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire
   apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito
   complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi".
   Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate
   derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto
   forma di materiali o energia.
   Art. 269. (Contribuenti). - La tassa e' dovuta da
   chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso
   adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in
   cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di
   legge vigenti in materia.
   La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a
   campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo
   all'aperto, a banchi di vendita all'aperto nonche' a
   qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono
   prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o
   pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del
   precedente comma.
   La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare
   successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
   La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o
   conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purche'
   debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, ha
   diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del
   bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia
   stessa viene presentata.
   Art. 270 (Tariffa). - La tassa e' commisurata alla
   superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i
   medesimi vengono destinati.
   Nella determinazione della superficie tassabile non si
   tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche
   caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano,
   di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
   smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
   spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle
   disposizioni vigenti in materia.
   Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad
   adottare appositi regolamenti nei quali oltre alla
   esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate
   le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari
   condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del
   tutto eccezionale.
   I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un
   massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad
   abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla
   licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi
   per l'esercizio dell'attivita' svolta.
   "Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche
   quando nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti
   e' situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione
   stessa. La tassa e' comunque dovuta; nel limite del 30 per
   cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse
   situate fuori dell'area di raccolta".
   I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale
   di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle
   finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il
   Ministero dell'interno.
   Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti
   debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo
   regionale di controllo ad essere comunicate al Ministero
   delle finanze ai sensi dell'art. 273.
   Art. 271 (Accertamento, riscossione, contenzioso e
   sanzioni). - La riscossione della tassa e' fatta mediante
   ruoli nominativi.
   Per l'applicazione della tassa si osservano le
   disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione
   di quelle concernenti il contenzioso per le quali si
   applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della
   Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288".
Art. 81.
   Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
   dal 1 gennaio 1994.
   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
   nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
   osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 1993.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del consiglio
   dei ministri
   GALLO, Ministro delle finanze
   MANCINO, Ministro dell'interno
   BARUCCI, Ministro del tesoro
   Visto, il Guardasigilli: CONSO
 

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