Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n.58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

GU n. 71 del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n.52

note:
Entrata in vigore del decreto: 01/07/1998

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE
del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore
dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e
degli enti creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a
svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla
banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede
legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario,
diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento,
avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): la
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso
in quote, di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito
in monte;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti
hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle
quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento
del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto
al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a
scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i
fondi comuni di investimento e le SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza
attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni
di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i
partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui
istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni con
sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare
il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "societa' promotrice": la societa' di gestione del risparmio che
svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore" la societa' di gestione del risparmio che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le societa' di
gestione del risparmio, le SICAV nonche' gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati
nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto,
autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire
o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico,
finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti
finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la
raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione
di strumenti finanziari;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma
di investimento di natura finanziaria;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito
a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati,
finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e
rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel
regolamento previsto dall'articolo 100 nonche' di ammontare
complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di
rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito
negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di
interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di
interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity
swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di
interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti
indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i
contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti
lettere.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti
finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita',
quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire
loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari,
nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza
e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti
finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di
consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di
servizi d'investimento.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 1, 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994) e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano
deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di
regolamenti attuativi, tra i princi'pi e i criteri generali
dovranno sempre essere previsti quelli della piena
trasparenza e della imparzialita' dell'attivita'
amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso
alla documentazione e ad una corretta informazione dei
cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei
consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo
semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte
nuove norme di princi'pio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i
decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il
parere delle Commissioni scada nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o
al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e
criteri direttivi da essa fissati, con la procedura
indicata nei commi 3 e 4.
Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato
ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, testi unici delle disposizioni
dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1,
coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed
apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza
del parere.
Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di
delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi
e criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate
in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa
in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali;
stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese
autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno
rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le
attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
di elaborazione e applicazione delle norme di
comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra
loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la
disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese
di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai princi'pi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei princi'pi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei princi'pi si dovra' tener conto
della professionalita' dei promotori finanziari, anche al
fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai
valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e
sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi
di investimento siano distinti da quelli delle imprese
affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso
l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a
soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra'
essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati
all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in
particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di
investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione
straordinaria, nonche' a liquidazione coatta
amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di
investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica
di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo
organismi di natura privatistica, che siano espressione
degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano
dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e
intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le
competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
tenendo conto dei princi'pi in materia di vigilanza sui
mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e
relative disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei princi'pi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai princi'pi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei princi'pi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Art. 2
Rapporti con il diritto comunitario
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro
attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i
regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente
decreto.

Art. 3
Provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le
procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria
competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca
d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli
altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei
rispettivi Bollettini.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente
decreto nonche' i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo
di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)".

Art. 4
Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano
tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e al CONSOB collaborano, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione Europea e
dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive
funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti
degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi dei commi 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorita'
italiane ne' a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha
fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:
a)con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero,
relativi a soggetti abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di
indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento
delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di garantire il
regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono
essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha
fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano
fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione
internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse
assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre
autorita' e su richiesta delle medesime.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle
notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' di vigilanza di
altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la
ripartizione dei compiti di ciascuna autorita', per l'esercizio della
vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in
piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal
segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti
dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate
penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate,
anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali
la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati,
notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla
CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
VIGILANZA

Art. 5
Finalita' e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha
per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana
prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela
degli investitori e alla stabilita', alla competitivita' e al buon
funzionamento del sistema finanziario.
2. La Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale.
3. La CONSOB e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza
nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza
delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al
fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e
si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.

Art. 6
Vigilanza regolamentare
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
b) le modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti
finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di investimento, avuto
riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei prospetti
contabili che le societa' di gestione del risparmio e le SICAV devono
redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e
dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della
valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati
regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e
vendita dei beni da parte del gestore.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle
differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la
qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con
regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi
prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni
effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori,
anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di
interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base
individuale si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze
dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel
rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi
informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale,
anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la
prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri
servizi disciplinati dalla presente parte.

Art. 7
Interventi sui soggetti abilitati
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone
l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto
previsto dalla lettera b).
2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita', disposizioni
di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate
nell'articolo 6, comma 1, lettera a).
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la
CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la
sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso
delle quote o azioni di OICR.

Art. 8
Vigilanza informativa
1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di
rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e
nei termini dalle stesse stabiliti.
2) I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei
confronti della societa' incaricata della revisione contabile.
3) Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la
CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del
risparmio o delle SICAV.
4) Le societa' incaricate della revisione contabile delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio e delle SICAV comunicano senza
indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti,
rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa'
sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5) I commi 3 e 4 si applicano anche ai collegi sindacali e alle
societa' incaricate della revisione contabile delle societa' che
controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio o le SICAV
o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del T.U.
bancario.
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla
prestazione dei servizi di investimento.

Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e' il seguente:
"Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con
altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi".

Art. 9
Revisione contabile
1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV si
applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
2. Per le societa' di gestione del risparmio, la societa' incaricata
della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai
sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.

Art. 10
Vigilanza ispettiva
1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di
rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie,
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.
2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra
autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria
competenza.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso
succursali di SIM e di banche, stabilite sul territorio di detto
Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche.
4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche
tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e
di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel
territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario
lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti
ovvero concordano altre modalita' per le verifiche.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie
di rispettiva competenza, con le autorita' competenti degli Stati
extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di
investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

Art. 11
Composizione del gruppo
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica
dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34,
comma 1, lettera f);
b) puo' emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei
soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti
servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio
nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita'
finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1,
lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra
quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U.
bancario:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da
una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa'
di gestione del risparmio;
3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi
soggetti che controllano la SIM o la societa' di gestione del
risparmio;
4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti
indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla societa' di
gestione del risparmio.

Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 59 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e' il seguente:
"Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica
l'art. 23, comma 2;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita'
di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche
indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere
del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1,
comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita'
finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima
lettera;
c) per "societa' strumentali" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita'
che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle
societa' del gruppo, comprese quelle di gestione di
immobili e di servizi anche informatici".

Art. 12
Vigilanza sul gruppo
1. La Banca d'Italia ha la facolta' di impartire alla SIM, alla
societa' di gestione del risparmio o alla societa' finanziaria posta
al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti
individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi a oggetto le
materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo richiedano
esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare nelle stesse
materie disposizioni di carattere particolare.
2. La SIM, la societa' di gestione del risparmio o la societa'
finanziaria capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e
coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli
amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni
dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di
rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e
informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza
possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo
servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio
nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita'
finanziarie, siano legati alla SIM o alla societa' di gestione del
risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma
1, lettera b).
4. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti
appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di
rispettiva competenza, effettuare ispezioni presso i soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La Banca
d'Italia e la CONSOB possono altresi', al fine esclusivo di
verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti,
effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi
di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonche'
attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, siano
legati alla SIM o alla societa' di gestione del risparmio dai
rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera
b).

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE

Art. 13
Requisiti di professionalita' e onorabilita'
degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV
devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita'
stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa
e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca
d'Italia o dalla CONSOB.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3.

Art. 14
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle
SICAV.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota
percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione
del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni
nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate
come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per
il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi
concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni
eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2 non puo' essere
esercitato.
5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare
e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza
il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe
raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o
dalla CONSOB entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione.

Art. 15
Partecipazione al capitale
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel
capitale di una SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV,
rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva
comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e'
dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino
variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando
cio' comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai
sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo
della societa'.
2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, puo'
vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il
potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana
e prudente della societa' o a consentire l'effettivo esercizio della
vigilanza. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per
l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima della scadenza del
termine, che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati,
una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla societa'.
La comunicazione e' dovuta anche per le variazioni della
partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in
diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma
5, ovvero l'acquisizione del controllo della societa'.
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente
quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il
controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U.
bancario.
5. La Banca d'Italia determina con regolamento:
a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;
b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto
di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio,
nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto
di voto;
c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), cfr. la nota all'art. 8.

Art. 16
Sospensione del diritto di voto
1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non puo' essere
esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni
previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il
divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine
entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando
sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi
dell'articolo 15, comma 2.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni
momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione
qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio o
in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto
di voto possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo
esercizio della vigilanza.
3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si
applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

Art. 17
Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la
risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV,
l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro
disposizione;
b) alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al
capitale dei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione
nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
c) agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al
capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle
SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
d) alle societa' fiduciarie che partecipano al capitale delle
societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
CAPO I
SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE

Art. 18
Soggetti
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi
di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle
banche.
2. Le societa' di gestione del risparmio possono prestare
professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto
dall'articolo 1, comma 5, lettera d).
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare
professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle
condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, i
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente
agli strumenti finanziari derivati, nonche' dall'articolo 1, comma 5,
lettera c).
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche'
attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita'
previste dalla legge.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB:
a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei
mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle
autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi
servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali
soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono
esercitare i nuovi servizi;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di
attivita' previste dal presente articolo, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie.

Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Art. 19
Autorizzazione
1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei
servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole "societa' di
intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano
situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto,
un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione
sulla struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di professionalita' e onorabilita'
indicati nell'articolo 13;
g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita'
stabiliti dall'articolo 14;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale
da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa'
stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi
dell'articolo 15, comma 5.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente
gestione.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM
non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi
autorizzati.
4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento
da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei
servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.
bancario.

Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Art. 20
Albo
1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di
investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie
sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella
corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
CAPO II
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 21
Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i
soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo
da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni
affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le
banche e le societa' di gestione del risparmio possono, previo
consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 22
Separazione patrimoniale
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli
strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a
qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla
societa' di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario
nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi
titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a
tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli
altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei
creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne'
quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o
nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli
clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di
questi ultimi.
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro
depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei
confronti dell'intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la
societa' di gestione del risparmio, l'intermediario finanziario
iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e
la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,
gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti
a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario
finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.
bancario e la societa' di gestione del risparmio non possono inoltre
utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilita'
liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Art. 23
Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento
e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai
clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con
regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla
natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di
inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione
del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo
carico. In tal casi nulla e' dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta
valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si
applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli
strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati
ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica
l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta
ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.

Nota all'art. 23:
- Il Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) disciplina la trasparenza delle condizioni
contrattuali nelle operazioni bancarie e finanziarie.

Art. 24
Gestione di portafogli di investimento
1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano
le seguenti regole:
a) il contratto e' redatto in forma scritta;
b) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle
operazioni da compiere;
c) l'impresa di investimento, la societa' di gestione del risparmio o
la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre
obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il
patrimonio gestito;
d) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo
restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della
societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi
dell'articolo 1727 del codice civile;
e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente
agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita
all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione
del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola
assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con
regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
f) l'esecuzione dell'incarico ricevuto puo' essere delegata, anche
con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla
prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento
previa autorizzazione scritta del cliente.
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente
articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 25
Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati
1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi
di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare
nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei
mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi
dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie
autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei
mercati regolamentati italiani.
2. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la
negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati
regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati
regolamentati; in tale eventualita', conformemente alla normativa
comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali
l'obbligo non sussiste.
3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
CAPO III
OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

Art. 26
Succursali e libera prestazione di servizi di SIM
1. Le SIM possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in
conformita' a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti
le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate
perche' le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i
servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di
succursali o la libera prestazione di servizi;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM
dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le
attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati
extracomunitari i propri servizi.
3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione
tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorita' dello
Stato ospitante e il parere della CONSOB.

Art. 27
Imprese di investimento comunitarie
1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le
imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da
una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte
dell'autorita' competente dello Stato di origine; la succursale
inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i
servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca
d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorita' competente
dello Stato d'origine.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
le condizioni e le procedure che le imprese di investimento
comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della
Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo
stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.
4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
l'autorizzazione all'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo
riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di
investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 28
Imprese di investimento extracomunitarie
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di
investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la
Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti
corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere
d), e) e f);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato
d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le
imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in
Italia;
c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di
autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli
vigenti in Italia per le SIM;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB
e le competenti autorita' dello Stato d' origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocita',
nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di
investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e
i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreche'
ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed
e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si
intende svolgere nel territorio della Repubblica.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via
generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie
non possono prestare nel territorio della Repubblica senza
stabilimento di succursali.

Art. 29
Banche
1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di
servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in
Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le
disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.

Nota all'art. 29:
- Il Titolo II, Capo II del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23
luglio 1996, n. 415, disciplina l'autorizzazione
all'attivita' bancaria, le succursali, la libera
prestazione dei servizi.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
CAPO IV
OFFERTA FUORI SEDE

Art. 30
Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il
collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del
soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o
dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti
di investitori professionali, come definiti con regolamento della
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere
effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto
dall'articolo 1, comma 5, lettera c);
b) dalle societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV,
limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e
le societa' di gestione del risparmio possono effettuare l'offerta
fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per
oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di
investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento
del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).
5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori
sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi
d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento
dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari
o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero
collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 e' sospesa per la
durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo'
comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al
promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e'
indicata nei moduli o formulria consegnati all'investitore. La
medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate
fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o
formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo'
essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di
sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti
finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni,
purche' le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in
mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati
nell'articolo 100, comma 1, lettera f).

Nota all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), cfr. la nota all'art. 211.

Art. 31
Promotori finanziari
1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di
promotori finanziari.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di
dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta
fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta
esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in
solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se
tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale.
4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori
finanziari. Per la tenuta dell'albo, la CONSOB puo' avvalersi della
collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione
all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per
l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri
valutativi che tengano conto della pregressa esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove
valutative indette dalla CONSOB.
6. La CONSOB disciplina, con regolamento:
a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di
commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si
avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere
di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le
iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo
previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano
compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse
affidate;
b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le
relative forme di pubblicita';
c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui
lo stesso e' soggetto;
d) le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di
promotore finanziario;
e) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei
soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori
finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
g) le modalita' di tenuta della documentazione concernente
l'attivita' svolta;
h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 196, comma 1.
7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che
si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi
termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari.

Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio
1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10
maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15
marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi) e' il
seguente:
"Art. 23 (Promotori finanziari).
(Omissis).
4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale
dei promotori finanziari".
(Omissis)".

Art. 32
Promozione e collocamento a distanza
di servizi di investimento e strumenti finanziari
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche
di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non
comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto
offerente o di un suo incaricato.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con
regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 30,
la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a
distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi
da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),
individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono
avvalersi di promotori finanziari.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
CAPO I
SOGGETTI AUTORIZZATI

Art. 33
Attivita' esercitabili
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
e' riservata alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV.
2. Le societa' di gestione del risparmio possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli
di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca
d'Italia, sentita la CONSOB.
3. Il gestore del fondo puo' affidare specifiche scelte di
investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione
di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio
definiti di tempo in tempo dal gestore.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
CAPO II
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Art. 34
Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del
servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte
delle societa' di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano
situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti di professionalita' e onorabilita'
indicati dall'articolo 13.
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita'
indicati dall'articolo 14.
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale
da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa'
stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi
dell'articolo 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto,
un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione
sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole "societa' di gestione
del risparmio".
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente
gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando
la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia
interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di
fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.

Art. 35
Albo
1. Le societa' di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono
iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle
societa' di gestione del risparmio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella
corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 36
Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento e' gestito dalla societa' di
gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra societa' di
gestione del risparmio. Quest'ultima puo' gestire sia fondi di
propria istituzione sia fondi istituiti da altre societa'.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita'
liquide di un fondo comune di investimento e' affidata a una banca
depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e'
disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la
CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del
fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto
dall'articolo 39.
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa' promotrice,
il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e
nell'interesse dei partecipanti al fondo.
5. La societa' promotrice e il gestore assumono solidamente verso i
partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilita' del
mandatario.
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno
stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio e da
quello di ciascun partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio
gestito dalla medesima societa'. Su tale patrimonio non sono ammesse
azioni dei creditori della societa' di gestione del risparmio o
nell'interesse della stessa, ne' quelle dei creditori del depositario
o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei
creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote
di partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del risparmio
non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,
i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento
le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore
e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o
al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puo'
stabilire, sentita la CONSOB, in via generale le caratteristiche dei
certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.

Art. 37
Struttura dei fondi comuni di investimento
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle
quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con
particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle
quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle
procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di
contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza
professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che
le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto
prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di
pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve
chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato
dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi.
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati
nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).

Art. 38
Banca depositaria
1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimita' delle operazioni di emissione e rimborso
delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione
dei redditi del fondo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della societa' di gestione del risparmio se
non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni
degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti della societa'
di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni
pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei
propri obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per
l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalita' di
sub-deposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono
senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le
proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate
nell'amministrazione della societa' di gestione del risparmio e nella
gestione dei fondi comuni.

Art. 39
Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce
le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica
la societa' promotrice, il gestore, se diverso dalla societa'
promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei
compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali
soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e le modalita'
dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e
del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del
fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri
di ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui
e' possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei
risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di
ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di
gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni
spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a
carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di
partecipazione.
3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue
modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la
compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli
articoli 36 e 37. Il regolamento si intende approvato quando,
trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non
abbia adottato un provvedimento di diniego.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato