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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA il seguente decreto legislativo:

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.

2. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la riorganizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca la delega per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane.

- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 596/1994 di conversione del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994), e' il seguente: "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995".

Art. 2 (Potesta' regolamentare)

1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente decreto, con modalita' organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile.

2. Il regolamento di contabilita' puo' assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente decreto e delle altre leggi vigenti.

Art. 3 (Servizio finanziario)

1. Con il regolamento di contabilita' gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria.

2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazioni dirigenziali. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'.

6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 55 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:

"Art. 55 (Bilancio e programmazione finanziaria). - 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla legge dello Stato.

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto.

6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.".

CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE I IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 4 (Principi del bilancio)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. La situazione economica, come definita al comma 6 del presente articolo, non puo' presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;

dopo tale termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

7. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo Statuto e dai regolamenti.

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 6 della gia' citata legge n. 142/1990 e' il seguente:

"Art. 6 (Partecipazione popolare). - 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.".

Art. 5 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 6 (Caratteristiche del bilancio)

1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per la spesa e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Art. 7 (Struttura del bilancio)

1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti, rela- tive rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane ed unioni di comuni sono:

Titolo I - Entrate tributarie;

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

Titolo III - Entrate extratributarie;

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:

Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

Titolo II - Entrate extratributarie;

Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo V - Entrate da servizi per conto terzi.

5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei quali e' fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.

6. I titoli della spesa sono:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attivita', anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, puo' essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.

8. A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui e' preposto un responsabile.

9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio.

10.Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

11.L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalita' di cui agli articoli 31 e 32, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.

12.I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e per quanto non contrasta con la normativa del presente decreto legislativo, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali.

Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

13.Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi.

14.Con il regolamento di cui all'articolo 114 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 111.

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3.

- Il testo dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 335/1976 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni) e' il seguente: "La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale Art. 8 (Fondo di riserva) 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Art. 9 (Ammortamento dei beni patrimoniali)

1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni patrimoniali relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 71.

2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 31.

Art. 10 (Servizi per conto di terzi)

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 114.

2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Art. 11 (Piano esecutivo di gestione)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE II ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Art. 12 (Relazione previsionale e programmatica)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale.

Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

4. Per ciascun programma e' data specificazione della finalita' che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed e' data specifica motivazione delle scelte adottate.

5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 114 e' approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

Note all'art. 12:

- Il testo dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:

"Art. 46 (come modificato dai commi 11 e 12 del D.Lgs 1 dicembre 1993, n. 528) (Autofinanziamento di opere pubbliche). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunita' montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Il piano finanziario previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico- finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro.

La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare integralmente copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio.

5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una societa' specializzata, scelta nell'elenco che sara' predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore.

7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanziario e l'attivita' di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.

7-bis. L'attivita' di monitoraggio e' svolta in base a criteri e modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla societa' di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.".

Art. 13 (Bilancio pluriennale)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 4, escluso il principio dell'annualita'.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime della capacita' di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa e' redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 114 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.

Art. 14 (Altri allegati al bilancio di previsione)

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;

b) le risultanze dei rendiconti delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonche' i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Note all'art. 14:

- La legge n. 167/1962, reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".

- La legge n. 865/1971, reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

- La legge n. 457/1978, reca: "Norme per l'edilizia residenziale".

Art. 15 (Criterio di indicazione dei valori)

1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

CAPO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE III COMPETENZE DEGLI ORGANI IN MATERIA DI BILANCI

Art. 16 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati)

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale.

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 46 della legge 142 del 1990, decorre dal ricevimento. Le modalita' ed i termini per l'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'organo regionale di controllo sono stabiliti dalla legge regionale. Decorso il termine assegnato all'organo regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Note all'art. 16:

- Il testo dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3.

- Il testo dell'art. 46 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente:

"Art. 46 (Modalita' del controllo preventivo di legittimita' degli atti e del bilancio). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita' dell'atto alle norme vigenti nonche' alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine e' interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo da' comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalita' ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo e' di quaranta giorni.

Il decorso del termine determina l'esecutivita' delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento delle deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.".

Art. 17 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione)

1. Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 11 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Nota all'art. 17:

- Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente: "3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza".

Art. 18 (Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva)

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19 (Competenze dei responsabili dei servizi)

1. Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.

CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE I
LE ENTRATE

Art. 20 (Fasi dell'entrata)

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 21 (Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.

Art. 22 (Modi di accertamento delle entrate)

1. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

Art. 23 (Disciplina dell'accertamento)

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui all'articolo 22, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.

Art. 24 (Riscossione)

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 52.

3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita' e contiene almeno:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;

f) la codifica;

g) il numero progressivo;

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

Art. 25 (Versamento)

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.

CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE II
LE SPESE

Art. 26 (Fasi della spesa)

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Art. 27 (Impegno di spesa) 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 30.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, o del relativo prefinanziamento accertato in entrata. Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determi- nate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalita' previste dal regolamento di contabilita'.

9. Il regolamento di contabilita' individua i dipendenti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, attuativi del piano esecutivo di gestione, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza. Alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 53, comma 1, ed all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Note all'art. 27:

- Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990, e' riportato nella nota all'art. 3.

- Il testo dell'art. 53 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente:

"Art. 53 (Responsabilita' del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.".

Art. 28 (liquidazione della spesa)

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le proce- dure della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 29 (Ordinazione e pagamento)

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa e' allocata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza o residui;

d) la codifica;

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge sia stata concordata con il creditore;

g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste dal creditore;

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE III
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 (Risultato contabile di amministrazione)

1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Art. 31 (Avanzo di amministrazione)

1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 30, e' disposto:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 37;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento ove non possa provvedersi ai sensi dell'articolo 36.

Art. 32 (Disavanzo di amministrazione)

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 30, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 36, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE IV
RESIDUI

Art. 33 (residui attivi)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 34 (Residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 27, con eccezione delle fattispecie di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
SEZIONE V
PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Art. 35 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministrazione, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 36, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.

Nota all'art. 35:

- Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990, e' riportato nella nota all'art. 3.

Art. 36 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.

2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, l'organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' sottoposta al controllo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ed e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge.

Nota all'art. 36:

- Il testo dei commi 1, lettera c), e 2 dell'art. 39 della citata legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 4 del D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, e' il seguente:

"Art. 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) - b) (Omissis):

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) (Omissis).

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.".

Art. 37 (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio)

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 36, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';

e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente.

2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 36, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.

Nota all'art. 37:

- Il testo dell'art. 23 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente:

"Art. 23. (Aziende speciali ed istituzioni) - 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente lo- cale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;

determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.".

Art. 38 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 68.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 36 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Art. 39 (Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, applicano il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal presente decreto legislativo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.

2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi.

Nota all'art. 39:

- il D.Lgs. n. 29/1993, modificato dal D.Lgs. n. 470/1993 e dal D.Lgs. n. 546/1993, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Art. 40 (Modalita' del controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle cittë' metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione dell'impresa.

3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 70, comma 7.

Art. 41 (Referto del controllo di gestione)

1. La struttura operativa alla quale, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Nota all'art. 41:

- Il testo del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, gia' citato, cosi' come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993, e' il seguente: "2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".

CAPO IV
INVESTIMENTI SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

Art. 42 (Fonti di finanziamento)

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 31;

f) mutui passivi;

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Art. 43 (Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari)

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46.

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico- finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

Nota all'art. 43:

- Il testo dell'art. 46 del D.Lgs. n. 504/1992 e' riportato nella nota all'art. 12.

CAPO IV
INVESTIMENTI SEZIONE II DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DERIVANTI DAL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

Art. 44 (Ricorso all'indebitamento)

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 37 e per le altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Art. 45 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento)

1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Art. 46 (Regole particolari per l'assunzione di mutui)

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale puo' deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contatti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori;

g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto Art. 47 (Attivazione di prestiti obbligazionari) 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

CAPO IV
INVESTIMENTI
SEZIONE III
GARANZIE DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI

Art. 48 (Delegazione di pagamento)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale.

Art. 49 (Fideiussione)

1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte.

2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi del comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'.

3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 46 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.

Note all'art. 49:

- Il testo della lettera e), comma 3, dell'art. 22 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente:

"3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a)-d) (omissis);

e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".

- Il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettere e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve provedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato".

CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 50 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. In conformita' all'articolo 32, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, a richiesta dell'ente locale il concessionario della riscossione assume il servizio di tesoreria.

Note all'art. 50:

- Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente:

"Art. 10. (Attivita' bancaria). - 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge".

- Il testo del comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e' il seguente: "5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche' le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi', la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657".

Art. 51 (Oggetto del servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni leg- ate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

Nota all'art. 51:

- La legge n. 720/1984 reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".

Art. 52 (Affidamento del servizio di tesoreria) 1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente.

2. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

Art. 53 (Responsabilita' del tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

Art. 54 (Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali)

1. I soggetti di cui all'articolo 50 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di piu' enti locali devono tenere contabilita' distinte e separate per ciascuno di essi.

Art. 55 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria)

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
SEZIONE II
ATTIVITA' CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 56 (Operazioni di riscossione)

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

2. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate;

disciplina altresi' le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonche' la relativa prova documentale.

Art. 57 (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' di contributi di spettanza dell'ente)

1. L'ente locale puo' affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 57:

- Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 gia' citato e' il seguente:

"Art. 69. (Riscossione di altre entrate). - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresi' alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali.

3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'art. 67, comma 2".

CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
SEZIONE III
ATTIVITA' CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 58 (Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuati dal tesoriere)

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonche' tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.

2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.

3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

Art. 59 (Estinzione dei mandati di pagamento)

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle operazioni di pagamento eseguite.

Art. 60 (Annotazione della quietanza)

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonche' la relativa prova documentale.

Art. 61 (Disposizioni per i mandati non estinti al termine dell'esercizio)

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Art. 62 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.

CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
SEZIONE IV
DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI

Art. 63 (Gestione di titoli e valori)

1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le pro- cedure per i prelievi e per le restituzioni.

CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
SEZIONE V
ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI

Art. 64 (Verifiche ordinarie di cassa)

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 75.

2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

Art. 65 (Verifiche straordinarie di cassa)

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunita' montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

Art. 66 (Obblighi di documentazione e conservazione)

1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;

b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 64 e 65;

c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Art. 67 (Conto del tesoriere)

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa.

2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 114. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Entro un mese da quando e' divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto prevista dall'articolo 69, il legale rappresentante dell'ente e' tenuto a depositare presso la segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto del tesoriere, i suoi allegati ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa.

4. Qualora l'organizzazione del servizio di tesoreria lo consenta il conto stesso e le informazioni relative agli allegati di cui al comma 2, debitamente confermati quanto alla loro conformita' agli atti d'ufficio, sono trasmessi alla Corte dei conti anche mediante strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Nota all'art. 67:

- Il testo del comma 2 dell'art. 58 della legge n. 142/1990 gia' citato e' il seguente: "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

CAPO V
IL SERVIZIO DI TESORERIA
SEZIONE VI
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Art. 68 (Disciplina delle anticipazioni di tesoreria)

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le prov- ince, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 52.

CAPO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 69 (Rendiconto della gestione)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con la modalita' di cui agli articoli 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e' presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 57, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto e' trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Note all'art. 69:

- Il testo dell'art. 45 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente:

"Art. 45 (come modificato dall'art. 24 della legge 25 marzo 1993, n. 81)(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimita'). - 1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonche' quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresi' essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.".

- Il testo del comma 7 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3.

- Il testo dell'art. 57 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente:

"Art. 57 (come modificato dall'art. 12-bis del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68)(Revisione economico- finanziaria). - 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformita' allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunita' montane la revisione economico- finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b), e c).

9. Lo statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno della gestione.".

- Il testo dell'art. 46 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 16.

- Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) e' il seguente:

"Art. 13 (come modificato dall'art. 6 della legge n. 87/19884 (Legge finanziaria 1985) e come ulteriormente modificato dall'art. 28 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440). - I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti al Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione delle competenze 1981.

Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresi' a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo e' comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo. La Corte puo' chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unita'.

La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione e' aumentata di una unita'. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella meta' dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.".

- Il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 3 della legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' il seguente:

"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi' pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5 - 6 (Omissis).

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".

Art. 70 (Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 114.

Art. 71 (Conto economico)

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza economica.

Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costruire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico fi- nale.

3. Costituiscono elementi positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

a) i risconti passivi ed i ratei attivi;

b) le variazioni in aumento o diminuzione delle rimanenze;

c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;

d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti;

e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;

f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in re- gime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, il godimento di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le sopravvenienze del passivo, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:

a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;

b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;

c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;

d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime d'impresa.

7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3 %;

b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2 %;

c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15 %;

d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20 %;

e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20 %;

f) altri beni al 20 %.

8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

10.I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 114.

Art. 72 (Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali)

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;

b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati al costo;

c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;

h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita' interne e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di fac- ile consumo o del modico valore.

9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 114.

Art. 73 (Relazione al rendiconto della gestione)

1. Nella relazione prescritta dall'articolo 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Nota all'art. 73:

- Il testo dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3.

Art. 74 (Contabilita' economica)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilita' che piu' ritengono idoneo per le proprie esigenze.

Art. 75 (Conti degli agenti contabili interni)

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all'ente lo- cale il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro un mese da quando e' divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 69.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 114.

Nota all'art. 75:

- Il testo del comma dell'art. 58 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' riportato nella nota all'art. 67.

CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 76 (Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente capo si applicano a province e comuni.

Art. 77 (Dissesto finanziario)

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 36.

Nota all'art. 77:

- Il testo dell'art. 24 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), come modificato dall'art. 14-ter del D.L. n. 415/1989, e' il seguente:

"Art. 24 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso i cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalita' indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art. 1-bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facolta' ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente e tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente e' tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunita' montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non piu' di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennita' di espropriazione per cause di pubblica utilita', gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, e consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passivita' comprese nel pi- ano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 % di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) (soppressa)".

Art. 78 (Soggetti della procedura di risanamento)

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al risanamento dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Art. 79 (Deliberazione di dissesto)

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 77 e contiene la dettagliata illustrazione delle cause che hanno determinato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile ed e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere validamente adottata esplicando gli effetti di cui all'articolo 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente sono differiti al 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Nota all'art. 79:

- Il testo dell'art. 39 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 36.

Art. 80 (Omissione della deliberazione di dissesto)

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

Art. 81 (Conseguenze della dichiarazione del dissesto)

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio e non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente. Le procedure esecutive pendenti nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

2. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.

3. Dalla data della deliberazione di dissesto i debiti insoluti e le somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Art. 82 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sito all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92 comma 3 gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 89 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Art. 83 (Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento)

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 92 l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti.

Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Art. 84 (Attivazione delle entrate proprie)

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 80, comma 3, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello nel corso del quale e' stata adottata la delibera di dissesto se questa e' precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto e' stata adottata in data posteriore. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello di adozione della delibera di dissesto.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto se questa e' anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per lo stesso periodo, per i servizi a domanda individuale, la contribuzione degli utenti deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Nota all'art. 84:

- Il testo dell'art. 48 della legge n. 142/1990, e' il seguente:

"Art. 48 (Potere sostitutivo). - 1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non puo' essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale".

CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
SEZIONE II
ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Art. 85 (Composizione e nomina dell'organo straordinario di liquidazione)

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri.

2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'articolo 102.

Art. 86 (Attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione)

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla:

a) rilevazione, gestione e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali.

2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, lettera a), l'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione dell'indebitamento mediante la ricognizione dei residui passivi e la formazione della massa passiva, includendo nella stessa i debiti di bilancio e quelli fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'articolo 37. L'organo straordinario include nella massa passiva anche i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 1, ed e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali in atto.

3. Al fine di assicurare il completo risanamento dei debiti pregressi dell'ente locale dissestato l'organo straordinario di liquidazione, in deroga alle norme vigenti e ferme restando le responsabilita', inserisce nella massa passiva con motivata deliberazione:

a) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale;

b) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale.

4. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva ed alla acquisizione alla stessa di residui da riscuotere, di ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, di proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile, dell'eventuale contributo dello Stato di cui all'articolo 89 e di altre entrate.

5. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.

6. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

Nota all'art. 86:

- Il testo dell'art. 12-bis del D.L. 6/1989 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), e' il seguente:

"Art. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio).

- 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.

2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione e' di tre anni finanziari.

3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;

c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';

d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 del'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Il termine stabilito nel citato art. 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo e' fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale e' fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione".

Art. 87 (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione)

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.

Art. 88 (Piano di estinzione)

1. L'organo straordinario di liquidazione propone un piano di estinzione delle passivita'.

2. Il piano di estinzione e' trasmesso alla Commissione di ricerca per la finanza locale, operante presso il Ministero dell'interno, la quale provvede, entro sei mesi, all'istruttoria del piano, valutando la correttezza della formazione della massa passiva, la congruita' nelle procedure di vendita e nel ricorso al finanziamento statale.

3. La Commissione di ricerca puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine di cui al comma 2 e' sospeso.

4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione propone l'approvazione del piano, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto.

5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca di Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione delle passivita' che tenga conto delle prescrizioni della Commissione.

6. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro autorizza l'assunzione del mutuo di cui all'articolo 89.

7. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti nei confronti dell'ente.

8. I debiti vengono pagati, a cura dell'organo straordinario di liquidazione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi alla acquisizione del mutuo.

9. Entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni di liquidazione, o comunque entro diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo, per l'esame, all'organo regionale di controllo.

10.L'organo di revisione contabile dell'ente e' competente sul riscontro della liquidazione, verificando la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

Art. 89 (Contributo dello Stato agli oneri del risanamento)

1. Lo Stato concorre al risanamento dell'ente locale dissestato con il finanziamento degli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni.

2. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 3.

3. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

4. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 46, comma 1.

5. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite.

Nota all'art. 89:

- Il testo dell'art. 28 del gia' citato D.Lgs. n. 504/1992, e' il seguente:

"Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lie 520.000 milioni, per il 20 % alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni.

Le eventuali somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 % alle province, per il 75 % ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni".

- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:

"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".

Art. 90 (Debiti non ammessi alla liquidazione)

1. I debiti esclusi dalla liquidazione sono posti a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale. A tal fine la Commissione di ricerca per la finanza locale li individua in allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 88, comma 4, e li comunica all'ente locale.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 88, comma 4, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori.

3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'adozione dei prescritti provvedimenti.

Art. 90-bis. (10) (( (Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti).

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti.

L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del solo capitale, in relazione all'anzianita' del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco che viene allegato al piano di rilevazione della massa passiva.

6. Si applicano per il seguito della procedura le disposizioni degli articoli precedenti.

7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei debiti. )) ((10))

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AGGIORNAMENTO (10) Il d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342 ha disposto che " le disposizioni di cui al presente articolo 87, si applicano anche agli enti per i quali non e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998".

CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
SEZIONE III
IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

Art. 91 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 85, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita' di cui all'articolo 84, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

4. Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore, rispettivamente, a quella me- dia unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonche' delle aziende speciali nel rispetto della normativa specifica in materia.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la pianta organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 119, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 % della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

7. La rideterminazione della pianta organica e' sottoposta all'esame della Commissione centrale per gli organici degli enti locali per l'approvazione.

8. Al personale eccedente si applicano le disposizioni relative alla disponibilita' di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.

10.Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

11.La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.

12.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.

13.Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

Nota all'art. 91:

- Il testo dei commi da 47 a 52 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:

"47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in societa' di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalita' stabilite nel comma 5 del presente articolo.

48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilita'. Ad essi e' corrisposta, per la durata della disponibilita', un'indennita' pari all'80 % dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorche' connesso a servizio e funzioni di carattere speciale.

L'indennita' non puo' comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilita' e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non puo' superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 % rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non puo' essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilita'.

49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilita' le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

50. Per il collocamento in disponibilita', il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorita'. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

51. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita' volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilita' cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilita'. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di eta' per l'accesso ai pubblici concorsi.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

Art. 92 (Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente lo- cale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 91, comma 4.

Art. 93 (Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 92 comma 1 o del termine di cui all'articolo 92, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 92, comma 4, il decreto di nomina attribuisce al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione.

Nota all'art. 93:

- Il testo dell'art. 39 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 36.

CAPO VII
RISANAMENTO FINANZIARIO
SEZIONE IV
PRESCRIZIONI E LIMITI CONSEGUENTI AL RISANAMENTO DELL'ENTE LOCALE

Art. 94 (Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato)

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

2. Con il decreto di cui all'articolo 92, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente.

Art. 95 (Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' sostituita dalla seguente:

"a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino ai cinque anni successivi alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;".

4. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 92, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

Nota all'art. 95:

- Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. 504/1992, gia' citato, come risulta modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:

"Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del conto dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.

2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:

a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino ai cinque anni successivi alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.

3. Ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali devono allegare al certificato del costo consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella e' allegata al certificato di conto consuntivo.

4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali.

5. La sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la meta' dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il mese di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate per il triennio successivo, le modalita' ed i parametri di riferimento.

7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione centrale per gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' aggiunto, quale vice presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali.

8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le disposizioni previste all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le rel- ative modalita' valide per il triennio successivo. Agli enti inadempienti e' comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre cento del contributo ordinario dell'anno per il quale si e' verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi".

Art. 96 (Prescrizioni in materia di investimenti)

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 95 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 97 (Prescrizioni sulla pianta organica)

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 95, la pianta organica rideterminata ai sensi dell'articolo 91 non puo' essere variata in aumento.

Art. 98 (Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio)

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione e di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'articolo 36, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articolo 91, 95, 96 e 97, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, stabilisce le misure necessarie per il risanamento.

Art. 99 (Modalita' applicative della procedura di risanamento)

1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Nota all'art. 99:

- Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 reca: "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati".

CAPO VIII
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 100 (Organo di revisione economico-finanziaria)

1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico- finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano al Ministro dell'interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina. Le modalita' della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 101 (Durata dell'incarico e cause di cessazione)

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articolo 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 105, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Note all'art. 101:

- Il testo del comma 3 dell'art. 47 della legge n. 142/1990 gia' citata e' il seguente: "3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti".

- Il D.L. n. 293/1994 reca: Disciplina della proroga degli organi amministrativi". Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni alle quali il presente articolo fa rinvio:

"Art. 2 (Scadenza e ricostituzione degli organi). - 1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti".

"Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2-3 (Omissis)".

"Art. 4 (Ricostituzione degli organi). - 1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti".

"Art. 5 (Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli). - 1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2-3 (Omissis)".

"Art. 6 (Decadenza degli organi non ricostituiti - Re- gime degli atti - Responsabilita'). - 1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella condotta omissiva".

Art. 102 (Incompatibilita' ed ineleggibilita')

1. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilita' ed incompatibilita' stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonche' le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente lo- cale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel bilancio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Nota all'art. 102:

- Il testo dell'art. 2399 del codice civile, e' il seguente:

"Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Art. 103 (Funzionamento del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 104 (Limiti all'affidamento di incarichi)

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale, ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi, tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Nota all'art. 104:

- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Art. 105 (Funzioni)

1. L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni:

a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La redazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanza della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove configurino ipotesi di responsabilita';

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 64.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 100, comma 2.

I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Art. 106 (Responsabilita')

1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 107 (Compenso dei revisori)

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente lo- cale fino al limite massimo del 20 % in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 105.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente lo- cale quando i revisori esercitano le proprie funzione anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 % per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 %.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu' popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 108 (Adeguamento dei regolamenti)

1. Gli enti locali adeguano i regolamenti ai principi ed alle disposizioni recate dal presente ordinamento finanziario e contabile entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore.

Art. 109 (Modifiche all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione nazionale per la verifica dei principi contabili degli enti locali.

2. La Commissione ha il compito di verificare l'attualita' dei principi contabili stabiliti per l'attivita' finanziaria degli enti locali e la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' di proporre, ove occorra, ai Ministri dell'interno e del tesoro gli aggiornamenti da apportare.

3. La Commissione e' nominata dal Ministro dell'interno con proprio decreto ed e' presieduta da questi o da un suo delegato. E' composto da:

a) il Direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, con funzioni di vice presidente;

b) il Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

h) due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

i) due rappresentanti dell'Unione comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

l) un rappresentante scelto nell'ambito dei nominativi segnalati dai maggiori organismi esponenziali dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione economico-finanziaria a norma dell'articolo 100, con mandato limitato ad un biennio;

m) un rappresentante dell'Associazione ragionieri degli enti locali (A.R.D.E.L.);

n) un rappresentante dei segretari comunali e provinciali scelto nell'ambito dei soggetti segnalati dalle associazioni di categoria, con mandato limitato ad un biennio;

o) un rappresentante dell'Accademia italiana di economia aziendale (A.I.D.E.A.);

p) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (A.B.I.).

4. Per ognuno degli organismi di cui al comma 3 e' nominato anche un componente supplente.

5. La Commissione si riunisce almeno in una sessione annuale. Ai componenti spetta il medesimo trattamento economico spettante ai componenti della Commissione di ricerca per la finanza locale, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.

Art. 110 (Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

a) comuni con meno di 500 abitanti;

b) comuni da 500 a 999 abitanti;

c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

2. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunita' montane.

3. Per le comunita' montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione.

Art. 111 (Consolidamento dei conti pubblici)

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'art. 111:

- Il testo dell'art. 25 della legge n. 468/1978, e' il seguente:

"Art. 25 (come modificato dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) (Normalizzazione dei conti egli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'E.N.E.L., e' fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'E.N.E.L. e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.

Gli enti territoriali presentato in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definitivo dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni od ai consuntivi in termini di cassa".

- Il testo dell'art. 29 della legge n. 468/1978, gia' citata, e' il seguente:

"Art. 29 (Adempimenti dei tesorieri). - Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.

A tal fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto art. 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati.

Copia dei suddetti prospetti verra' trasmessa anche alle ragionerie delle regioni.

Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.".

- Il testo dell'art. 30 della legge n. 468/1978, gia' citata, e' il seguente:

"Art. 30 (come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362) (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi', indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica in- via al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno in corso i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'E.N.E.L. e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.".

Art. 112 (Obbligo di rendiconto per contributi straordinari)

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Art. 113 (Norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali)

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE II
NORME DI CONTABILITA'

Art. 114 (Approvazione di modelli)

1. Con regolamento da emanare, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:

a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

c) lo schema relativo alla relazione previdenziale e programmatica;

d) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

e) i modelli relativi al conto del tesoriere;

f) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali;

g) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

h) i modelli relativi al conto del patrimonio j) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 75.

Nota all'art. 114:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e' il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. T per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 115 (Tempi di applicazione)

1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la seguente gradualita':

a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);

c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

3. Ai fini di cui al comma 2 per le citta' metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica. per le provincie vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunita' montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunita'.

Note all'art. 115:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 gia' citata e' il seguente:

"Art. 17 (come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436) (Aree metropolitane). - 1.

Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana".

5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.".

- Il primo periodo del comma 1, dell'art. 1, della legge n. 436/1993, gia' citata, e' il seguente: "1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 116 (Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale)

1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine e' fissato al 31 dicembre 1996.

Art. 117 (Gradualita' di ammortamento dei beni patrimoniali)

1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni patrimoniali relativi con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:

a) per il 1996 il 6 % del valore;

b) per il 1997 il 12 % del valore;

c) per il 1998 il 18 % del valore;

d) per il 1999 il 24 % del valore.

2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE III
NORME SUL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 118 (Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati)

1. I soggetti diversi da quelli abilitati a norma dell'articolo 50 a gestire il servizio di tesoreria conservano l'incarico sino alla prima scadenza dello stesso senza possibilita' di rinnovo.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE IV
NORME SUL RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 119 (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche dei trasferimenti di parte corrente e della consistenza delle piante organiche)

1. A decorrere dal 1995 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica dei trasferimenti di parte corrente per i comuni e la media unica nazionale dei trasferimenti di parte corrente per le province.

2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica.

3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, sono i seguenti:

COMUNI _____________________________________________________________________ fascia demografica rapporto medio dipendenti/popolazione _____________________________________________________________________ fino a 999 abitanti 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80 oltre 249.999 abitanti 1/60 _____________________________________________________________________ PROVINCE _____________________________________________________________________ fascia demografica rapporto medio dipendenti/popolazione _____________________________________________________________________ fino a 299.999 abitanti 1/520 da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650 da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770 oltre 2.000.000 abitanti 1/1000 _____________________________________________________________________ 4. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Art. 120 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378)

1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, si faccia riferimento all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, od all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge.

2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'articolo 37 del presente testo di legge.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.

b) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati tra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dell'interno e le prefetture, presso gli uffici centrali e locali del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, tra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";

c) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato.";

d) il comma 8 dell'articolo 4 e' sostituito dai seguenti:

"8. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.

8-bis. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso.

Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente lo- cale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6, incaricare professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta dell'organo straordinario di liquidazione, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 5 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";

f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:

"g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";

g) al comma 3 dell'articolo 6 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

"e-bis). debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione";

h) la lettera e) del comma 5 dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:

"e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;";

i) il comma 6 dell'articolo 6 e' abrogato;

l) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge";

m) al comma 2 dell'articolo 10 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

n) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dai seguenti:

"Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.";

o) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";

p) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:

"c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";

q) alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole:

"Cassa depositi e prestiti;" sono aggiunte le seguenti "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";

r) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 14 e' abrogata;

s) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15.

Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale. 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato su richiesta dell'ente da presentarsi entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".

Note all'art. 120:

- Il D.P.R. n. 378/1993 reca: "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati".

- Il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 e' riportato nella nota all'art. 123.

- Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 151/1994 e' riportato nella nota all'art. 123.

- Il testo dell'art. 12-bis del D.L. n. 6/1991 gia' citato e' riportato nella nota all'art. 86.

- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 378/1993 gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs., e' il seguente:

"Art. 2 (Aspetti formali e contenuto della deliberazione). - 1. La deliberazione di dissesto e' adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento.

2. (Abrogato).

3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art.

21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

4. La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

E' pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge.

5. La deliberazione di dissesto e' trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia.

6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.".

- Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:

"Art. 4 (Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. Non puo' essere nominato componente dell'organo straordinario di liquidazione colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile, il segretario comunale o provinciale che presti o abbia prestato servizio nell'ente dissestato ed i revisori dei conti, i commercialisti ed i ragionieri che fanno parte o abbiano fatto parte dell'organo di revisione dello stesso ente dissestato.

2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati tra i funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dell'interno e le prefetture, presso gli uffici centrali e locali del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, tra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.

4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.

6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferme restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.

7. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato.

8. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.

8-bis. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta dell'organo straordinario di liquidazione, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.".

- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:

"Art. 5 (Competenze dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:

a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;

b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;

c) revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;

d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;

e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da pro- cedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti;

f) transazione delle vertenze;

g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;

h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;

i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;

l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;

m) individuazione ed acquisizione delle attivita' che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;

n) redazione del piano di estinzione o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;

p) liquidazione e pagamento dei debiti;

q) deliberazione del rendiconto della gestione.

1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese".

- Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:

"Art. 6 (Contenuto e forma del piano di estinzione dei debiti). - 1. Il piano di estinzione dei debiti si compone di cinque parti: la massa attiva, la massa passiva, gli oneri di liquidazione, la gestione vincolata e l'elenco dei debiti esclusi. Si conclude con la proposta di riparto.

2. Fanno parte della massa attiva:

a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;

b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;

c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;

d) il ricavato della cessione di attivita' produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;

e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;

f) il ricavato dalla vendita di beni immobili;

g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;

h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.

3. Fanno parte della massa passiva:

a) le somme da restituire al comune per gia' avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo; i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo;

b) i debiti fuori bilancio, sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti dal consiglio dell'ente sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario dell'ente, del ragioniere e, per quelli riguardanti spese per progettazioni e lavori pubblici, anche dei funzionari tecnici. Tali debiti devono essere conseguenti a spese per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente per legge ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e ne sia stata attestata la congruita' del prezzo e l'acquisizione del bene o della fornitura al patrimonio dell'ente. L'attestazione e' conforme, secondo la specie, ai modelli allegato A, B e C al presente decreto;

c) i debiti fuori bilancio maturati in data successiva al 12 giugno 1990 e relativi alle fattispecie indicate all'art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, sempreche' ricorrano le condizioni indicate alla lettera b) per i casi diversi dalle sentenze passate in giudicato;

d) i debiti fuori bilancio ammissibili alla liquidazione relativi a vertenze giudiziarie non ancora definite e transatti dall'organo straordinario di liquidazione;

e) debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto, per le quali sia stato richiesto al giudice dell'esecuzione un provvedimento di estinzione;

e-bis) debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione.

4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita' di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.

5. Sono esclusi dalla massa passiva:

a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del codice civile;

b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;

c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;

d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;

e-bis) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;

f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all'art.

12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989;

g) interessi moratori o corrispettivi e rivalutazioni monetarie maturate dopo la data di deliberazione del dissesto, interessi moratori o corrispettivi calcolati su altri interessi;

h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamento produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.

6. (Abrogato).

7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziari con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti gia' dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.

8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 %) della stima effettuata.

9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:

il numero d'ordine;

il nominativo o ragione sociale;

l'oggetto della spesa;

l'epoca del debito;

l'importo del debito per sorte capitale;

l'importo del debito per interessi ed accessori;

il totale del debito.

10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilita', la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando:

a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;

b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto;

c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali e' stata accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;

d) che per i debiti ammessi e' stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto.

11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.

12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente lo- cale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.

13. Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto".

- Il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:

"Art. 10 (Provvedimenti ministeriali sul piano di estinzione). 1. Il piano di estinzione dei debiti, composto come indicato all'art. 6, e' corredato dalla seguente documentazione:

a) conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso;

b) deliberazione di revisione straordinaria dei residui;

c) osservazioni dei creditori non ammessi alla liquidazione;

d) osservazioni dell'ente.

2. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, chiede, se lo ritiene opportuno, all'organo straordinario di liquidazione i chiarimenti e le precisazioni necessarie per valutare in tutti i suoi aspetti il piano di estinzione proposto ed esprime sullo stesso il parere di merito, apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. L'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a fornire risposta entro sessanta giorni, durante i quali il termine di approvazione e' sospeso.

3. Il Ministro dell'interno entro centottanta giorni approva, visto il parere della commissione di ricerca per la finanza locale, il piano di estinzione con proprio decreto, autorizza l'organo straordinario della liquidazione all'alienazione dei beni e delle altre attivita' e all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Il decreto e' notificato in via amministrativa all'organo straordinario di liquidazione per la sua esecuzione e contestualmente all'ente interessato ed agli altri organi ed uffici interessati ad adempimenti connessi al piano ovvero al rispetto delle sue prescrizioni".

- Il testo dell'art. 11 del citato D.P.R. n. 378/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:

"Art. 11 (Gestione della liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita' analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci % dell'importo complessivo.

L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.

2. L'organo straordinario della liquidazione, in esecuzione del piano di estinzione approvato dal Ministro dell'interno, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate che costituiscono la massa attiva e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione.

Art. 121 (Procedure di risanamento in corso)

1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto e per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'articolo 91 ed il relativo organo straordinario di liquidazione propone un piano di estinzione delle passivita' ai sensi dell'articolo 88.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 123 le disposizioni contenute o richiamate dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 continuano ad applicarsi agli enti locali dissestati per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del piano di risanamento. Rimangono ferme le specifiche disposizioni rela- tive al personale.

Nota all'art. 121:

- Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993 e' riportato nella nota all'art. 123.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE V
NORME SULLA REVISIONE ECONOMICO CONTABILE

Art. 122 (Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107)

1. Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991.

Nota all'art. 122:

- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 e' il seguente:

"Art. 2. - Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art.

6-quinquies del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 15 marzo 1991, e' il seguente:

COMUNI Comuni sino a 100 abitanti ............... 1.500.000 Comuni da 101 a 200 abitanti ............... 1.600.000 Comuni da 201 a 300 abitanti ............... 1.700.000 Comuni da 301 a 400 abitanti ............... 1.800.000 Comuni da 401 a 500 abitanti ............... 2.000.000 Comuni da 501 a 1.000 abitanti ............... 2.500.000 Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti ............... 3.000.000 Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti ............... 4.000.000 Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti ............... 5.000.000 Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti ............... 6.000.000 Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti ............... 8.000.000 Comuni da 20.001 a 60.000 abitanti ............... 10.000.000 Comuni da 60.001 a 100.000 abitanti ............... 12.000.000 Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti ............... 14.000.000 Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti ............... 17.000.000 oltre 500.000 abitanti ............... 20.000.000 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI Province con popolazione sino a 400.000 abitanti 17.000.000 Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti 20.000.000.".

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE VI
NORME FINALI

Art. 123 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1991, n. 297;

b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

e) gli articoli 3, 5, e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979;

g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;

h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11,, l'articolo 3, comma 7, e l'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;

l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;

m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

o) l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 13, comma 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

q) l'articolo 11, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 21 del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.

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AGGIORNAMENTO 1

Si riporta il testo della lettera h) a seguito delle modifiche introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 8-4-1995 n. 83:

h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11,(( l'articolo 3, comma 6 )) , e l'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

Note all'art. 123:

- Si riportano di seguito le disposizioni abrogate dal presente articolo:

R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale):

"Art. 166. - Il Sindaco ed il Presidente della Deputazione provinciale devono, a intervalli non superiori ai due mesi, procedere, in contronto del tesoriere (anche se esso sia l'esattore o il ricevitore) e con l'assistenza del segretario del Comune e della Provincia, e con quella del ragioniere, ove esiste, alla verificazione dei fondi esistenti nella Cassa e dello stato delle riscossioni.

Le verificazioni alla Cassa del tesoriere consorziale sono fatte per tutto il Consorzio dal presidente del Consorzio stesso, il quale deve accertarsi che effettivamente esistono in Cassa i fondi spettanti a ciascun Comune, in base alle situazioni presentate dai rispettivi Sindaci.

Lo stesso riscontro deve farsi, quando il tesoriere abbia la gestione di altri enti.

Di ogni verificazione si stende verbale in triplo originale sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnarsi al tesoriere, un altro da conservarsi nell'ufficio comunale o provinciale, e il terzo da spedirsi alla Prefettura o Sottoprefettura.

Non sono applicabili le precedenti disposizioni quando il servizio di tesoreria di un Comune o di una Provincia sia affidato ad un Istituto di emissione, ma debbono essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il regolare pagamento dei mandati.

Art. 167. - In ogni cambiamento del Sindaco e del presidente della Deputazione provinciale, si procede a una verificazione straordinaria di cassa.

Verificazioni straordinarie possono essere sempre disposte dall'Amministrazione e dagli uffici governativi dai quali essa dipende. Questi possono anche chiedere che, a cura degli uffici contabili comunale e provinciale, i verbali di verificazione, cosi' ordinaria come straordinaria, siano corredati dell'estratto del libro mastro, constatante le riscossioni e i pagamenti eseguiti per ciascun articolo del bilancio, in corrispondenza alla verificazione eseguita.

In queste verificazioni si deve altresi' accertare se gli inventari, con le loro successive aggiunte e modificazioni, siano tenuti esattamente in conformita' dell'art. 175.

Art. 168. - Gli esattori-tesorieri, i tesorieri aventi la gestione di piu' Comuni e i ricevitori-tesorieri devono tenere contabilita' separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito di ciascuna Amministrazione.

Gli istituti di emissione, che abbiano la gestione del servizio di tesoreria di uno o piu' Comuni o Province sono dispensati dall'obbligo di conservare distintamente i fondi di ciascuna Amministrazione, ed anche dall'obbligo derivante dal disposto del secondo comma dell'art. 171, fatta eccezione per i titoli di credito, che debbono in ogni caso essere tenuti distinti.

Art. 169. - Tanto il tesoriere quanto l'esattore e il ricevitre aventi l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a pre- stare una cauzione in beni stabili o in titoli di Stato, non inferiore al sesto delle entrate effettive del Comune e della Provincia, ne' possono essere dispensati da tale obbligo.

La cauzione stessa, pero', potra' essere prestata nella somma inferiore a quella suindicata, che sara' stabilita con apposito regolamento del servizio di tesoreria, deliberato dal Consiglio ed approvato dal Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, purche' nel regolamento stesso sia pure determinata la somma massima che il tesoriere potra' tenere in cassa e che non dovra' mai eccedere i due terzi dell'ammontare della cauzione, e siano prescritte le modalita' per il deposito delle summe eccedenti tale misura.

La disposizione del precedente comma non e' applicabile quando la gestione del servizio di tesoreria della Provincia e dei Comuni sia affidata ad un Istituto di emissione, nel qual caso si dovra' stabilire nei relativi contratti il limite della giacenza infruttifera di cassa.

La prestazione e lo svincolo della cauzione dei tesorieri devono sottoporsi per i Comuni alla approvazione del Prefetto, su conforme parere de Consiglio di Prefettura, e per le Province al visto della Corte dei conti. Se i tesorieri sono anche esattori o ricevitori, si applicano inoltre, tanto alla prestazione che allo svincolo della loro cauzione, le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281, e del relativo regolamento 10 luglio 1902, n. 296.

Per la valutazione della cauzione del tesoriere si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della citata legge sulla riscossione delle imposte.

Art. 170. - Sono applicabili ai tesorieri le incompatibilita' di cui agli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 171. - Il tesoriere, quando tale ufficio non sia sostenuto dall'esattore, dal ricevitore o da un istituto di credito, deve avere il suo ufficio nella sede dell'Amministrazione, o nella localita' che venga designata nel capitolato d'oneri.

Il tesoriere, anche se esattore o ricevitore, deve avere apposita cassaforte, destinata esclusivamente ai fondi del Comune o della Provincia, tenendo distinti i fondi della contabilita' corrente da quelli riservati a speciali destinazioni.

In caso di incassi straordinari per mutui, riscossioni di capitali od altro, puo' la Giunta provinciale amministrativa ordinarne il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti o in un istituto di emissione o nella Cassa postale di risparmio, in nome del Comune o della Provincia, per provvedere ratealmente all'impiego dei fondi relativi. Il versamento e' obbligatorio quando tali incassi, insieme con i fondi di cassa, superino l'ammontare dei due terzi della cauzione, a meno che non sia dimostrata l'imminenza dei pagamenti per somme equivalenti.

Art. 172. - L'amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al tesoriere:

a) il bilancio di previsione reso esecutorio;

b) le deliberazioni esecutorie relative a storni prelevamenti dai fondi delle spese impreviste e di riserva, quelle relative a pagamenti su fondi a calcolo, e qualsiasi altra deliberazione di nuove e maggiori spese, nonche' il provvedimento del Sindaco e del Presidente della Deputazione provinciale di cui all'art. 204;

c) le partecipazioni di nomina degli amministratori.

Art. 173. - Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:

1) il registro di cassa;

2) il bollettario delle riscossioni, che deve essere vidimato preventivamente dal capo della amministrazione, o da un suo delegato;

3) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di maggiori entrate;

4) i mandati di pagamento, divisi per articoli e cronologicamente ordinati;

5) i verbali di verificazione di cassa;

6) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.

Art. 174. - Quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, la gestione di un tesoriere, deve aver luogo, col passaggio di casa, la verifica di cui al precedente art.

166, redigendosi apposito verbale, da porsi a corredo del conto, per la separazione delle responsabilita' del cessante e del nuovo tesoriere.

Art. 179. - Tutte le cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse delle Province e dei Comuni devono, a cura delle parti interessate, essere versate alla Cassa depositi e prestiti.

Tuttavia le cauzioni che non hanno la durata superiore ai tre mesi possono essere versate alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, salvo l'obbligo del versamento alla Cassa depositi e prestiti od alla Cassa postale di risparmio, quando l'ammontare di tali cauzioni, insieme coi fondi di Cassa e con gli incassi straordinari di cui al precedente art. 171, superi i due terzi della cauzione del cassiere provinciale o del tesoriere comunale.

Anche i depositi per concorrere alle aste devono essere eseguiti alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, e non possono mai essere ricevuti da chi presiede l'asta.

Art. 180. - Lo svincolo della cauz autorizzato rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. Le relative deliberazioni devono essere approvate dal Prefetto, previa constatazione, a cura e responsabilita' del medesimo, dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilita'.

Qualora lo svincolo sia di cauzione prestata mediante annotazione d'ipoteca su certificati del debito pubblico, oppure quanto rappresenti o sia l'effetto di una transazione, ovvero importi rinuncia ad azioni creditorie o diminuzione del patrimonio comunale e provinciale, occorrono la deliberazione rispettivamente del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Se, per legge o per regolamento, fossero prescritte altre speciali formalita' per lo svincolo di determinare cauzioni, il Prefetto deve assicurarsi, prima di dare la propria approvazione, se esse siano state adempiute.

Art. 181. - Per il deposito e lo svincolo della cauzione prestata dalle associazioni cooperative fra operai, e dai consorzi di societa' cooperative costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 179 e 180, osservate le disposizioni contenute nelle leggi 12 maggio 1904, n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126, e nel regolamento 17 marzo 1907, n. 146".

R.D. n. 383/1934 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale):

"Art. 96. - Ogni Comune ha un servizio di Tesoreria. Ove il Comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Art. 147. - Ogni Provincia ha un servizio di tesoreria.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della Provincia quando ne sia richiesto dal Preside".

D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):

"Art. 1, comma 4. - Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 % delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate".

"Art. 12, comma 1. - Gli Enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio, approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi".

D.L. n. 702/1978 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):

"Art. 2. - I comuni, le province ed i loro consorzi, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle iscritte nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi".

Legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979):

"Art. 3. - A partire dal 1 gennaio 1979 le provincie ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979, ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonche' l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elementi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (si veda in questa appendice il riferimento alla nota (d) all'art. 9).

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto, dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.".

Art. 5. - Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dell'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato in contratto di mutuo.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualita' di ammortamento del mutuo cui si riferisce ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inzio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 6. - A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non puo' superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.

Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Per l'anno 1979 e per gli anni successive il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.".

D.P.R. n. 421/1979 recava: "Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335".

D.L. n. 38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il 1981):

"Art. 15. - Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli Enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce in virtu' di contratti perfezionati l'anno precedente;

c) degli interessi passivi, derivanti da patti contrattuali o da sentenze maturati sui debiti pregressi quali risultano dal disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977 e rimasti insoluti al 31 dicembre 1980 per la cui sanatoria si provvedera' ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1980: "Modalita' relative alla certificazione per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi dei comuni e delle province concernenti gli esercizi 1980 e precedenti".

La spesa per interessi passivi relativa ad anticipazioni di tesoreria verra' rimborsata dallo Stato a consuntivo con modalita' analoghe a quelle di cui al successivo articolo 24. Gli stanziamenti di bilancio sono collocati nelle partite di giro.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".

Legge 153/1981 di conversione del citato D.L. 38/1981:

"Art. 5, comma 1. - I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti all'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme dovute dallo Stato a ciascun ente si sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38".

D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983):

"Art. 1-quater. - 1. e 2 (Omissis).

3. Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, udita l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potra' essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

5. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

6. In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e' comunicata alla regione che puo' formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

7. La relazione previsionale e programmatica e progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

8. La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

9. Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso si richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

10. Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

11. Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Art. 3, comma 7. - I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

Art. 3-bis. - L'avanzo di amministrazione, per la parte non derivante dai residui passivi perenti, puo' essere destinato al finanziamento di spese una tantum o di investimento; esso puo' altresi' essere utilizzato per il finanziamento di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi, ovvero per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da effettuare entro il 30 novembre ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

2. Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori, deve essere prioritariamente assicurato con la parte dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata.

3. Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai messi ordinari di bilancio".

D.L. n. 318/1986 (Disposizioni in materia di finanza lo- cale per il 1986):

"Art. 1-bis. Controllo della gestione). - I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio, la deliberazione e' allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario e' adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi.

All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale".

D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale per il 1987):

"Art. 1 (Bilancio). - 1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 1-bis (Esercizio provvisorio del bilancio). - 1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunita' montane non puo' essere superiore a 4 mesi.

Art. 9 (Disposizioni sui mutui agli enti locali). - 1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenente le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

Art. 124 (Entrata in vigore)

1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1995

SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
FANTOZZI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AGGIORNAMENTI

1 - Avviso di rettifica in G.U. 8/4/1995 n. 83 (relativo all'art. 123).

N.B. Si avverte che, alla data del 17-5-1995, e' possibile visualizzare, in nota, la versione della lettera h) dell'art. 123 a seguito dell'avviso di rettifica suddetto.

2 - Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 8/10/1995 n. 253), nel testo introdotto dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, (in G.U. 27/12/1995 n. 300), ha disposto la modifica degli artt. 43, 70, 75, 108, 114, 115, 116 e 117.

N.B.: la legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539 ha altresi' disposto che "il termine per emanare disposizioni correttive al presente decreto n. 77/95 e' prorogato al 30 giugno 1996".

3 - La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 marzo 1996, n.

87 (in G.U. 1a s.s. 3/4/1996 n. 14), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 114, primo comma, lettera c.

4 - Il D.Lgs 11 giugno 1996, n. 336 (in S.O. n. 105 relativo alla G.U. 27/6/1996 n. 149) ha modificato gli artt. 3, 5, 9, 11, 14, 19, 25, 27, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 49, 52, 57, 71, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 109, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121 e 123.

5 - Il D.L. 6 settembre 1996, n. 467 (in G.U. 9/9/1996 n. 211), convertito, con modificazioni, con L. 7 novembre 1996, n. 569 (in G.U. 8/11/1996 n. 262) ha modificato (con l'art. 5) l'art. 17.

6 - La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha disposto che "in deroga a quanto stabilito dal presente d.lgs. n. 77/1995 l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilita' e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996".

7 - Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 (in G.U. 25/11/1996 n. 276), nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, (in G.U. 25/1/1997 n. 20), ha disposto la modifica dell'art. 108.

8 - Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (in G.U. 31/12/1996 n. 305), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, (in G.U. 1/3/1997 n. 50), ha disposto (con gli artt. 9 e 24) la modifica degli artt. 38 e 89.

9 - La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997 n. 113) ha modificato (con gli artt. 9 e 10) gli artt. 27, 31, 50, 67, 75 e 108.

10 - Il D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342 (in G.U. 10/10/1997 n. 237) ha modificato (con l'intero provvedimento) gli artt. 3, 12, 14, 31, 35, 37, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 105, e ha introdotto l'art. 90-bis.

11 - La L. 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L relativa alla G.U. 30/12/1997 n. 302) ha modificato (con l'art. 49) l'art. 117.

12 - La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 marzo 1998, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 25/3/1998 n. 12), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 113.

13 - Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 (in G.U. 30/01/1998 n. 24), nel testo introdotto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, (in G.U. 31/03/1998 n. 75), ha disposto (con l'articolo 12) la modifica dell'art. 17, comma 8.

14 - Il D.Lgs 23 ottobre 1998, n. 410 (in G.U. 30/11/1998 n. 280) ha modificato (con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) gli artt. 3, 16, 19, 27, 36, 79, 87, 88, 89, 90-bis, 95 e 109.

15 - La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 29/12/1998 n. 302) ha modificato (con l'articolo 31) gli artt. 38, 46, comma 2, 51, comma 3 e 117, comma 1.

16 - La L. 18 febbraio 1999, n. 28 (in G.U. 22/2/1999 n. 43) ha disposto (con l'art. 38) la modifica dell'art. 50, comma 1.

 

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