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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 80
Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

GU n. 36 del 13-2-1997 - Suppl. Ordinario n. 36

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 48 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/987/CEE del
Consiglio del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento dello politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Garanzia dei crediti di lavoro
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle pro-
cedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione
straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il
lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono
ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia
istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297,
dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle
procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i
suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il
pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2,
sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano
risultate in tutto o in parte insufficienti.

Art. 2.
Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.
1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a
titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi
del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)
la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro-
cedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio
dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in
liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per
i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa,
ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e'
intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo'
essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del
trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto
delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi
secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo
dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme
corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo,
secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a
concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di
integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al
comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco
dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennita' di mobilita'
riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco
dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in
un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla
data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni
che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate
nell'art. 1 si'ano intervenute successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante,
in relazione alle proceduree di cui all'art. 1, comma 1, per il danno
derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987,
trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai
commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.
Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle
procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in
parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti e non possa piu' versarli per
sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione
che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi
dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito
sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle
procedure indicate, puo' richiedere al competente istituto di
previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della
misura della prestazione vengano considerati come versati i
contributi omessi e prescritti.
2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il
lavoratore e' tenuto a fornire all'istituto competente documenti di
data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la
durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione
corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta
come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non
sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa
riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di
lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a
norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata
necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei
confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.
Copertura degli oneri relativi alle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 3
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per
il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo
di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi
dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992
l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata
dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare
l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.

Art. 5.
Disposizioni in materia di previdenza complementare
1. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di
previdenza complementare, contro il rischio derivante dall'omesso o
insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a
una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme
di previdenza complementare di cui all'art. 9- bis del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1›
giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle
per i superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento
dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non
possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto
diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in
parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma
1, puo' richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la
gestione di previdenza complementare interessata i contributi
risultanti omessi.
3. Il Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per
l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei
confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, vengono
determinate: a) le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo
di garanzia di cui al comma 1; b) la parte del contributo di
solidarieta' di cui al comma 2 dell'art. 9- bis del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1›
giugno 1991, n. 166, che deve essere destinata al finanziamento del
Fondo.
6. A partire dal 1› gennaio 1993, se necessario, si procedera'
all'elevazione della misura del contributo medesimo, in relazione
alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
MARINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI