IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione di limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Considerata l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto;
Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;
Decreta:
Art. 1.
[1. Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma 14, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno.] [(vedi nota)]
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate, nell'allegato
A, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate, nell'allegato B,
le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.
[3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le sorgenti
sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad
attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente
esterno.] [(vedi nota)]
4. Dal presente Decreto Pres. Cons. Ministri sono altresì escluse le aree e
le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività
temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi,
debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente Decreto Pres.
Cons. Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per
limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL.
Art. 2.
1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti,
i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti
massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione
d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre
ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti
differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale
e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo
diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata
all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno
acustico.
3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette
zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro il termine
di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno la possibilità
di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli
impianti industriali.
Art. 3.
[1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti
fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine
di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente
regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento
e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad
un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere
esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il
comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso
il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti].
2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai
limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente
comma per la presentazione del piano stesso.
Art. 4.
[1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente
decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto
stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani
di risanamento.
2. I piani devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
b) i soggetti a cui compete l'intervento;
c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente
e della salute pubblica.
3. La regione, in base alle proposte pervenutele e secondo la disponibilità
finanziaria assegnatale dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale
vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento].
Art. 5.
[1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti
industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività deve
contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico].
Art. 6.
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla
tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:
Zonizzazione
|
Limite diurno Leq A
|
Limite notturno Leq A
|
Tutto il territorio nazionale
|
70
|
60
|
Zona A (decreto ministeriale n.1444/68) (*)
|
65
|
55
|
Zona B (decreto ministeriale n.1444/68) (*)
|
60
|
50
|
Zona esclusivamente industriale
|
70
|
70
|
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.
2. Per le zone non esclusivamente industriali
indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono
stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente
del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 DB (A) per il Leq (A) durante
il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione
del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.
3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.
Art. 7.
1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente
decreto.
ALLEGATO A - DEFINIZIONI
1. Ambiente Abitativo.
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti
di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o
interne non connesse con attività lavorativa.
2. Rumore.
Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti
o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
3. Livello di rumore residuo - Lr.
E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si
rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere
misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.
4. Livello di rumore ambientale - La.
E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto
da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo. Il rumore ambientale è costituto dall'insieme del rumore residuo (come
definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
5. Sorgente sonora.
Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo
a produrre emissioni sonore.
6. Sorgente specifica.
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.
7. Livello di pressione sonora.
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la
scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:
dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e po è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.
8. Livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato «A».
E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione
analitica seguente:
dove pA(t) è il valore istantaneo della
pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); po è il
valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo
di tempo di integrazione;
Leq(A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A,
nell'intervallo di tempo considerato.
9. Livello differenziale del rumore.
Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
10. Rumore con componenti impulsive.
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili
eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.
11. Tempo di riferimento - Tr.
E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco
delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno
è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e
le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso
tra le h 22,00 e le h 6,00.
12. Rumori con componenti tonali.
Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti
ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili
e strumentalmente rilevabili.
13. Tempo di osservazione - To.
E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante
il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di
rumorosità.
14. Tempo di misura - Tm.
E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il
quale vengono effettuate le misure di rumore.
ALLEGATO B - STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE
1. Strumentazione.
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti
negli standard I.E.C. (international Electrotechnical Commission) n. 651 del
1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere eseguite con un misuratore di
livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.
Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante
di tempo «slow» ed «impulse» ed alla analisi per bande di terzo d'ottava.
2. Calibrazione del fonometro.
Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di precisione
sia non inferiore a quello del fonometro stesso. La calibrazione dovrà essere
eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche eseguite
sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo
di misura differiscono al massimo di ± 0.5 dB.
3. Rilevamento del livello di rumore.
Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente
ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere
una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti
fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo
disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo
disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.20-1.50
dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli
in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza
sia identificabile.
L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire
con la misura.
La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali
ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.
3.1. Per misure in esterno.
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con
facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere
collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco
dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri
uno dalla perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate,
i rilevamenti devono esser effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati
da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale
e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all'art. 2 di cui al presente
Decreto Pres. Cons. Ministri.
3.2. Per misure all'interno di ambienti
abitativi.
Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve essere eseguito
a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando quanto contenuto nel
precedente punto 3 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto di
rumore, per il rilevamento del livello differenziale si deve effettuare la misura
del rumore ambientale (definito nell'allegato A - al punto 4) e del rumore residuo
(definito nell'allegato A al punto 3).
La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i
limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello
del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40dB(A) durante
il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo
del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale
rilevato deve considerarsi accettabile.
Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo
diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere
considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite massimo
differenziale, restando comunque valida l'applicabilità del criterio stesso
per livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.
4. Riconoscimento di componenti impulsive
nel rumore
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti impulsive ripetitive
nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua la misura del
livello massimo del rumore rispettivamente con costante di tempo «slow» ed «impulse».
Qualora la differenza dei valori massimi delle de misure suddette sia superiore
a 5 db(A), viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive penalizzabili
nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato il Leq(A) dev'essere maggiorato
di 3 dB(A).
5. Riconoscimento di componenti tonali
nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali nel rumore,
si procede ad una verifica. A tal fine si effettua un'analisi spettrale del
rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando, all'interno di una banda di 1/3 di
ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione
sonora di ambedue le bande adiacenti nel rumore. In tal caso, il valore del
rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 db(A).
6. Presenza contemporanea di componenti
impulsive e tonali nel rumore.
Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali
nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il valore del rumore misurato in Leq(A)
dev'essere maggiorato di 6 dB(A).
7. Presenza di componenti impulsive e/o
tonali nel rumore residuo.
Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore
ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza delle stesse nel rumore
residuo, con le modalità previste ai punti 4, 5 e 6 ed applicare ad esso le
penalizzazioni di cui ai punti medesimi.
8. Presenza di rumore a tempo parziale.
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno (come
definito al punto II dell'allegato A), si prende in considerazione la presenza
di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per
un tempo totale non superiore ad un'ora.
Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore
del rumore ambientale, misurato in Leq (A) dev'essere diminuito di 3 dB(A);
qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A) dev'essere diminuito di 5 dB(A).
Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano
i limiti del presente decreto, ma la durata di tale emissione non può superare
il periodo di 15 minuti.
9. Presentazione dei risultati.
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga
almeno i seguenti dati;
a) data, luogo ed ora del rilevamento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti
11, 13 e 14 dell'allegato A;
c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard
I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
d) valori in Leq(A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti
confinanti eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o
tonali;
e) valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti per
la presenza di componenti impulsive, tonali e/o di rumore a tempo parziale,
all'interno degli ambienti confinanti;
f) differenza rilevata fra Leq(A) del rumore ambientale e Leq(A) del rumore
residuo;
g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato
(diurno, notturno);
h) valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale rilevato n esterno, eventualmente
corretto come indicato nel punto e);
i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi
valori dei limiti massimi di esposizione;
l) giudizio conclusivo.
Tabella 1
Classe I
Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III
Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV
Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V
Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI
Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Tabella 2 - VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LEQ A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO.
Classi di destinazione d'uso del territorio
|
Tempi di Riferimento
|
||
Diurno
|
Notturno
|
||
(06:00-22:00)
|
(22:00-06:00)
|
||
I
|
Aree particolarmente protette
|
50
|
40
|
II
|
Aree Prevalentemente residenziali
|
55
|
45
|
III
|
Aree di tipo Misto
|
60
|
50
|
IV
|
Aree di intensa attività umana
|
65
|
55
|
V
|
Area prevalentemente industriali
|
70
|
60
|
VI
|
Aree esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato