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MINISTERO DELLE FINANZE - DECRETO 2 gennaio 1998, n.28
Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

GU n. 45 del 24-2-1998

note:
Entrata in vigore del decreto: 11-3-1998

1 - Errata corrige in G.U. 24/09/1998 n. 223 (relativo all'art. 26, comma 2).

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del
catasto dei fabbricati e le modalita' di produzione ed adeguamento
della nuova cartografia a grande scala;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che
disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
dicembre 1949, n. 1142;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi
criteri, nonche' delle commissioni censuarie;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di
determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano
conto della potenzialita' produttiva dei suoli;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e
revisione del sistema catastale;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni
e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992,
concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Titolo I
CATASTO DEI FABBRICATI

Capo I
Contenuti dell'inventario

Art. 1.
Catasto dei fabbricati
1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del
patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
3. L'insieme delle unita' immobiliari e degli altri beni immobili
oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono
diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita
nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente
nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi
identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti
reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano
l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonche' ogni altra
indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal
dipartimento dei territorio.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' il seguente:
"1. Al fine di realizzare un inventario completo ed
uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle
finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione,
mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio
urbano, che assumera' la denominazione di ''catasto dei
fabbricati''. L'amministrazione finanziaria provvede
inoltre alla individuazione delle unita' immobiliari di
qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di
dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante
ricognizione generale del territorio basata su
informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le modalita' di produzione ed adeguamento
della nuova cartografia a grande scala devono risultare
conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresi'
determinati i modi e i termini di attuazione di ogni
altra attivita' prevista dal presente articolo, salvo
quanto stabilito dal comma 12".
- Il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del
catasto e della sua gestione unitaria con province e
comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e'
disposta la revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e
dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie,
secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in
ordine alla articolazione del territorio comunale in
microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi.
L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e'
deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere
periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di
reddito facendo riferimento, al fine di determinare
la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla
unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi
espressi dal mercato immobiliare con esclusione di
regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di
determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono
indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la
determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui
alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni
censuarie. La composizione delle commissioni e i
procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a
criteri di semplificazione e di rappresentativita'
tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita'
appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri
che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita'
immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita'
e' sita".
- Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento
dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
tenendo conto del fatto che la normativa deve essere
applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con
particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e
che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di
immobili a destinazione speciale per il classamento dei
fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati
all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le
aree montane l'elevato frazionamento fondiario e
l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il
ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo
parziale e dell'integrazione fra piu' attivita'
economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9
dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente
differito al 31 dicembre 1997".
- Il testo dell'art. 2, comma 1-sexies, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, e' il seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi
criteri di classificazione e di determinazione delle
rendite del catasto dei terreni che tengano conto della
potenzialita' produttiva dei suoli".
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
650, e' il seguente:
"Art. 1. - L'art. 41 del testo unico delle leggi sul
catasto dei terreni e' sostituito dal seguente:
''Costituiscono il catasto:
1) la mappa particellare;
2) l'elenco e lo schedario delle particelle;
3) il registro o schedario delle partite;
4) la matricola o schedario dei possessori.
Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti
approvati con decreti del Ministro per le finanze
anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione
meccanografica.
Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici
erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi
particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed
al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi
citati''".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restanto
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2.
Unita' immobiliare
1. L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di
fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero
da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale,
presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio
dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da
denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero
porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale
costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente
assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni
funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate
unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente
appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino
autonomia funzionale e reddituale.

Art. 3.
Immobili oggetto di censimento
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita'
immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4,
possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione
di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e
della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di
definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a
causa dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non
costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2 ;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul
suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei
terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di
altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a
150 m(elevato a)3 ;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi
al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di
cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora
accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono
oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette
unita'.

Art. 4.
Identificazione catastale
1. A ciascuna unita' immobiliare e comunque ad ogni bene immobile,
quando ne occorra l'univoca individuazione, e' attribuito un
identificativo catastale.
2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio,
sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione
dell'identificativo catastale dei beni immobili.

Titolo I
CATASTO DEI FABBRICATI

Capo II
Conservazione del catasto dei fabbricati

Art. 5.
Norme generali di conservazione
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento,
ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la
normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Art. 6.
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di
denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza
cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti
in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o
uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di
fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni
aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti
precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame
a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta
consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o
inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle
principali finiture ordinariamente presenti nella categoria
catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi
nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli
interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali
casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti
dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Art. 7.
Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa
rilevanza cartografica o censuria
1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della
documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per
l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del
tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui
punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico
redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle
misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi
comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il
fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa.
Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con
l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento
gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione
dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di
presentazione in catasto del suddetto atto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il
dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una
apposita procedura informatica, che sara' fornita gratuitamente ai
consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinche'
provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.

Art. 8.
Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo
Accertamento e classamento delle unita' immobiliari
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui
all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unita'
immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per
quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento,
la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 3, commi 154 e 156, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle
premesse.

Art. 9.
Mutazioni soggettive ed oggettive
delle unita' immobiliari iscritte d'ufficio
1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso,
anche solo parziale, di una unita' immobiliare iscritta d'ufficio al
catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo
periodo, ovvero quando e' necessario conoscerne la rendita catastale
ai fini fiscali, la parte provvede al completamento
dell'accatastamento con le modalita' previste dal presente capo, per
tutte le unita' derivate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la
volturazione di unita' immobiliari, conseguente ad atti traslativi o
costitutivi di diritti reali.

Art. 10.
Accesso alla proprieta' privata
1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto
dei fabbricati, i funzionari degli uffici del territorio,
espressamente delegati e muniti di speciale tessera di
riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private
dietro preavviso di almeno sette giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici
professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento
cartografico, limitatamente all'accesso, ove necessario, a punti
fiduciali. Gli ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali
tessere di riconoscimento.

Titolo II
CARTOGRAFIA CATASTALE

Capo I
Requisiti di base, contenuti informativi
e valenza della cartografia catastale

Art. 11.
Requisiti di base della cartografia
1. La cartografia e' costituita da un archivio informatizzato e
presenta i requisiti di essere:
a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti
fiduciali, individuati planoaltimetricamente nel sistema di
riferimento nazionale;
b) costituita da una rappresentazione planoaltimetrica basata sul
tematismo fondamentale dei possessi o delle proprieta' e quello della
potenzialita' produttiva agricola;
c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in
funzione della conformazione orografica del territorio e della
diversa rilevanza urbanistica ed economica dei terreni;
d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico a carattere
vettoriale o digitale.

Art. 12.
Contenuti tematici della cartografia
1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi
informativi:
a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti
fiduciali;
b) particelle rappresentative dei possessi o proprieta' dei
terreni, nonche' della potenzialita' produttiva del suolo;
c) particelle rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro
aree pertinenziali;
d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla
rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa
toponomastica;
e) particolari topografici anche di non specifico interesse
catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura
della cartografia.

Art. 13.
Tematismo del possesso o della proprieta'
1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento
quello della geometria dei possessi o delle proprieta'.
2. L'elemento inventariale minimo della cartografia e' la
particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito
nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da continuita'
fisica ed isopotenzialita' produttiva, nonche' da omogeneita' dei
diritti reali sullo stesso insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono
distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree
pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio
dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree
siano destinate all'ordinaria coltura.

Art. 14.
Tematismo della potenzialita' produttiva del suolo
1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al
tematismo della potenzialita' produttiva dei suoli, previsto
dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75.

Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1-sexies, del D.L.
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si rinvia alle note
alle premesse.

Art. 15.
Struttura logica dell'archivio informatizzato
di cartografia
1. La struttura logica degli archivi informatizzati della
cartografia e' costituita da diversi livelli logici, ovvero da
categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli concernono:
a) la maglia dei punti fiduciali;
b) il tematismo del possesso o delle proprieta' e
dell'isopotenzialita' produttiva del suolo;
c) le linee perimetrali dei fabbricati e delle relative aree di
pertinenza;
d) gli elementi individuativi del collegamento con gli archivi
informatizzati dei dati amministrativocensuari;
e) altri elementi informativi geometrici di interesse catastale,
quali l'uso pubblico del suolo e la simbologia catastale;
f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di non specifico
interesse catastale, atti ad una migliore lettura della cartografia.
2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore
generale, ha facolta' di prevedere ulteriori livelli logici, qualora
le esigenze di gestione della cartografia informatizzata lo
richiedano.

Art. 16.
Contenuti informativi della cartografia
1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura
metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa.
2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane
nella rappresentazione di Gauss-Boaga e le informazioni altimetriche
costituite dalle curve di livello e da punti quotati, tra cui i punti
fiduciali e i vertici delle particelle; le informazioni altimetriche
possono essere acquisite da cartografie tecniche di altre
istituzioni, previa verifica di conformita' alle disposizioni del
presente regolamento da parte del dipartimento del territorio; le
informazioni di natura cronologica riguardano la storicizzazione
degli elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni di natura
qualitativa distinguono l'attendibilita' dell'informazione in
funzione delle metodologie di acquisizione del dato e dello scopo
dell'aggiornamento; le informazioni di natura amministrativa
consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei dati
amministrativocensuari dei terreni e dei fabbricati.

Art. 17.
Elaborazione e rappresentazione
della cartografia informatizzata
1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione
dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i
contenuti informativi ed i simboli della mappa vigente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei
perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di
spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.

Art. 18.
Valenza documentale della cartografia
1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650, la raccolta dei fogli di
mappa ottenuti con le modalita' di cui all'articolo 17, unitamente a
quelli su supporto cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del
catasto terreni, costituisce la cartografia ufficiale del
dipartimento del territorio.

Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. del 26 ottobre
1972, n. 650, si rinvia alle note alle premesse.

Titolo II
CARTOGRAFIA CATASTALE

Capo II
Rete di inquadramento del rilievo

Art. 19
Punti fiduciali
1. Il punto fiduciale e' un particolare topografico, univocamente
individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato
come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di
formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti
geometrici di aggiornamento.
2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due
distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in
relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21.
3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai vertici di
riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce
un archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso
il dipartimento del territorio.
4. Il dipartimento del territorio, in qualita' di organo
cartografico dello Stato, puo' certificare la qualita' dei vertici di
riferimento istituiti da enti pubblici o privati nello svolgimento
dei rilevamenti di competenza. La certificazione e' resa previa
verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonche' da
eventuali capitolati tecnici definiti d'intesa con gli altri organi
cartografici produttori di vertici. Tali vertici, ottenuta la
certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma
3.
5. Nuove modalita' operative nella determinazione della maglia
primaria e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi
tecnologici, sono disciplinati con provvedimento del direttore del
dipartimento del territorio.

Art. 20.
Maglia primaria dei punti fiduciali
1. La maglia primaria dei punti fiduciali e' costituita da vertici
aventi densita' territoriale di un punto ogni mille ettari,
determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico
militare.
2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del
territorio. Per la loro individuazione sul territorio e la loro
conservazione, si applicano le disposizioni previste dalla legge 2
febbraio 1960, n. 68, concernente "norme sulla cartografia ufficiale
dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti
terrestri e idrografici".
3. La maglia primaria puo' essere composta anche di vertici di
riferimento realizzati da altre istituzioni pubbliche o private,
purche' rispondenti ai requisiti di precisione stabiliti nel presente
regolamento e verificati dal dipartimento del territorio.
4. La maglia primaria presenta le seguenti precisioni intrinseche:
a) nel posizionamento planimetrico:
(delta N(elevato a 2)+ delta E(elevata a 2))elevato a 1/2 < o = 0.15m
b) nel posizionamento altimetrico:
| delta H | < o = 0.20m
dove:
delata N, delta E sono le differenze fra le coordinate di un
punto fiduciale riportate sulla monografia e quelle dello stesso
punto ricavate con operazioni di collegamento al vertice IGM95 piu'
vicino;
delta H e' la differenza tra la quota geoidica di un punto
fiduciale riportata sulla monografia e quella dello stesso punto,
ricavata con operazioni di livellazioni di precisione appoggiate alla
rete sopra menzionata.

Art. 21.
Maglia secondaria dei punti fiduciali
1. La maglia secondaria viene definita con una densita' di un
vertice ogni venticinque ettari. I vertici della maglia sono
individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni
intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione
dell'urbanizzazione e della morfologia del territorio.
2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o
aggiornati nelle coordinate, qualora siano soggetti a nuove
rilevazioni da parte di altre istituzioni pubbliche o private,
purche' le nuove informazioni di aggiornamento rispondano a requisiti
di maggiore precisione rispetto a quelle precedenti.
3. Per la maglia secondaria dei vertici di riferimento vengono
stabilite le seguenti precisioni intrinseche:
a) nel posizionamento planimetrico:
(delta N(elevato a 2) + delta E(elevata a 2))elevato a 1/2 < o = T
p
b) nel posizionamento altimetrico:
| delta H | < o = T
H
dove:
1) T = 0.20 m, T = 0.30 m, per le aree urbanizzate o di
p H espansione urbanistica;
2) T p = 0.25 m, T = 0.40 m, per le aree agricole in pianura o
p H media collina;
3) T = 0.30 m, T = 0.50 m, per le aree agricole di alta collina
p H o montagna.

Titolo II
CARTOGRAFIA CATASTALE

Capo III
Produzione e adeguamento della cartografia catastale

Art. 22.
Disciplina dei lavori topografici e cartografici
1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia
sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.
2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato
numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate
sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o
attraverso tecniche di cartografia digitale.
3. La cartografia e' inquadrata planoaltimetricamente nel sistema
geodetico nazionale.
4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura
del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e
dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

Art. 23.
Rappresentazione cartografica
1. La cartografia catastale e' rappresentata in fogli di mappa.

Art. 24.
Precisioni planoaltimetriche della mappa
1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche
delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.
2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti
criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed
altimetriche:
a) le coordinate (N' , E' ) di un punto P del terreno
p p
memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso
punto (N , E ) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente
p p
precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento
della mappa, devono soddisfare la relazione:

_ _
| 2 2 | 1/2
|(N' - N ) + (E' - E ) | < o = T
|_ p p p p _| p


in cui T e' uguale a:
p
1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;
3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
b)la differenza tra la quota H prime di un punto del terreno,
memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto
ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve
soddisfare la seguente relazione:
| H' - H | < o = T
H

in cui T :
H
1) per i punti quotati isolati, e' uguale a:
a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
2) per i punti appartenenti a curve di livello, e' uguale a:
a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;
c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.

Titolo II
CARTOGRAFIA CATASTALE

Capo IV
Aggiornamento della cartografia catastale

Art. 25.
Norme di conservazione
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento,
ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o
proposto dall'utenza tecnica esterna, si applicano la normativa di
conservazione del catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal
dipartimento del territorio.

Titolo III
NORME TRANSITORIE

Art. 26.
Formazione del catasto dei fabbricati
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento,
ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la
normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.
2. La formazione del catasto fabbricati e' avviata, anche a mezzo
di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e
completata a cura della parte, con le modalita' previste
nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione,
nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con
apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di
elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite
ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in
vigore del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti
del catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, e' facolta'
dell'ufficio di operare al principio della continuita' storica delle
iscrizioni catastali.
3. L'inizio delle operazioni di formazione e' oggetto di preavviso
alla cittadinanza. Il dipartimento del territorio pubblica le
risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo.
Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni
con le modalita' previste dalla normativa richiamata all'articolo 5,
limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi
in seguito alle operazioni di migrazione delle informazioni dal
catasto terreni a quello dei fabbricati.
4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di
formazione del catasto dei fabbricati e le modalita' tecniche ed
operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

Art. 27.
Conservazione del catasto dei fabbricati
1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto
dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato
di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di
conservazione del catasto dei terreni.

Art. 28.
Specifiche tecniche della cartografia
1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento degli atti
censuari del catasto terreni e della cartografia alla disciplina
prevista dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, relativa alla definizione dei nuovi criteri di
classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei
terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli,
hanno validita' le attuali specifiche tecniche della cartografia
catastale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 gennaio 1998

Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 45

Nota all'art. 28:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1-sexies, del D.L.
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si rinvia alle note
alle premesse.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato